Decreto Presidente della Repubblica 6
novembre 2000, n. 347
(in GU 27 novembre 2000 n. 277)
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 75;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, lettera q), 19 e 21;
Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1997 concernente le dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisiti i pareti delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, formulate dalla Corte dei conti con note in data 6 settembre 2000, e in data 12 ottobre 2000;
Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Articolazione del Ministero
1. Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministero", è articolato, a livello centrale, in due dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 3 e 4.
3. I servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari economico-finanziari, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.
4. Il Ministero è articolato, a livello periferico, in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
6. Ciascun Dipartimento, servizio e ufficio scolastico regionale provvede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilità interna e della formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi in vigore.
7. Sui provvedimenti di attuazione del presente regolamento aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a norma dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione.
8. Al conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali si provvede con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 2.
Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti
1. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
2. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.
3. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 a mezzo di uffici posti alle sue dirette dipendenze.
Art. 3.
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
b) Direzione generale per la formazione l'aggiornamento del personale della scuola;
c) Direzione generale per le relazioni internazionali.
2. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge, in particolare, i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti, alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. La Direzione generale per la formazione e aggiornamento del personale della scuola provvede, in particolare, alla definizione degli indirizzi generali nelle materie di competenza. La Direzione generale per le relazioni internazionali cura, coordinandosi con i competenti uffici del Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali.
3. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici scolastici regionali e ne verifica la coerenza di attuazione.
4. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il servizio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Art. 4.
Dipartimento per i servizi nel territorio
1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;
b) Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati;
c) Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione;
d) Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie.
2. La Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio svolge, in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statale e sulle scuole straniere in Italia; alla vigilanza sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, alla vigilanza o sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; ai problemi generali del territorio, nel rispetto delle competenze delle regioni, segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica. La Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati, fatte comunque salve le competenze delle regioni, svolge le funzioni dell'amministrazione della pubblica istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore. La Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie svolge, in particolare, i compiti relativi:
3. Il Dipartimento, per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle matene di propria competenza collabora con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento è affidata l'organizzazione del servizio del contenzioso, per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai dipartimenti e ai servizi dell'amministrazione centrale e per la formulazione degli indirizzi in materia all'amministrazione periferica. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione.
Art. 5.
Servizi
1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro e quelle dei Capi dei Dipartimenti.
2. Il servizio per gli affari economico-finanziari svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo;
3. Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso;
Presso il servizio è allocato l'ufficio di statistica istituito presso il Ministero a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tale ufficio, avvalendosi anche degli apporti del sistema informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
4. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e coordina e indirizza l'attività degli uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6.
Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione è istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 613 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite alle regioni e agli enti locali.
2. L'ufficio scolastico regionale, sentita la regione, si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine sono istituiti, a livello provinciale, con possibilità di articolazione a livello subprovinciale, servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche.
3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati, promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti, formula al servizio per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta formativa integrata, all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonché dell'Istituto regionale di ricerca educativa.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Esso è così composto:
Il predetto organo collegiale si dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.
5. La proposta di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali è formulata dal capo del Dipartimento del territorio, sentito il capo del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 5, determina l'articolazione dell'ufficio scolastico regionale ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati agli studi e il relativo personale è assegnato alle nuove funzioni.
Art. 7.
Conferenza permanente dei dirigenti generali
1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del Ministero preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti, ai servizi e agli uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici. La conferenza è presieduta, a turno, dai capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente, almeno ogni tre mesi.
2. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della Conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della Conferenza è assicurato dall'ufficio di Gabinetto.
Art. 8.
Ruolo del personale e dotazione organica
1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione è rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1996, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come segue:
a) relativamente al personale dirigenziale da preporre ai dipartimenti, la dotazione organica è determinata nel numero di 2 unità;
b) relativamente al personale dirigenziale da preporre agli uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica è rideterminata nel numero di 28 unità;
c) relativamente al restante personale con qualifica dirigenziale, la dotazione organica è ridotta, complessivamente, a 767 unità;
d) relativamente alle unità di personale non dirigenziale, la dotazione organica è rideterminata secondo le allegate tabelle A e B.
2. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede anche con le risorse derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo.
3. La dotazione organica di cui al presente articolo è ridotta in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le procedure ivi previste.
4. L'attuazione del presente regolamento non può comunque comportare aggravi di spesa.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 611, 613, commi 1 e 2, 614; commi 1, 2 e 3, 615, comma 1, 616, 621 e 622 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 3
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria). - 1. Le disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4 il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.
- Si riporta il testo degli art. 1, comma 3, lettera q), 19 e 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione ammini strativa):
"3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.".
"Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. è abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. è abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 137 (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e per il testo dell'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenti alla seconda fascia a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 21 (Responsabilità dirigenziale). - 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'art. 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggior gravità l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste dall'art. 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del Dipartimento;
f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29.".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 88 (Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale). - 1. è istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione e istruzione professionale.
2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente Ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.
4. Lo statuto dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. è altresì sentita la conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.
5. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I programmi generali di attività dell'agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.
6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso Ministeri o amministrazioni pubbliche.
7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente: "9) formazione e istruzione professionale ".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, (Riordino del centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leoardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1o gennaio 2000 è trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci , ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il consiglio di amministrazione dell'ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalità della Fondazione lo statuto individua in parti-colare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci , provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;
d) eventuali proventi della gestione delle attività;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.
9. La fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli Istituti di cui agli articoli 1 e 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità stabilite dalla legge 1o giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'ente nazionale di assistenza magistrale. secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'Ente;
sono iscritti d'ufficio all'ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470, e delle disposizioni dello statuto dell'ente: nel potere di sorveglianza è compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci , ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica siano ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 613 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 613 (Ufficio scolastico regionale). - 1. L'ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione, salvo quanto previsto dagli articoli 617, 618, e 619, provvede, alle dipendenze del Ministro, allo svolgimento di compiti inerenti dalle procedure concorsuali per il personale della scuola e per il personale dell'amministrazione scolastica periferica, al calendario scolastico, nonché dei compiti previsti dalle disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio è preposto il sovrintendente scolastico.
2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito tra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. è istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto d'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento;
3. Il consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. è garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio è istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia è istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.".
- Per il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni.
2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".
- Per il testo dell'art. 5, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione):
"Art. 9. - Fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.".
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 75, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 611, 613, commi 1 e 2, 614, commi 1, 2 e 3, 615, comma 1, 616, 621 e 622 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 611 (Ordinamento degli uffici dell'amministrazione centrale). - 1. Fino a quando non sarà definito il suo nuovo ordinamento ai sensi dell'art.
616, l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale per gli scambi culturali:
Direzione generale per l'istruzione media non statale;
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva:
Ispettorato per le pensioni:
Servizio per la scuola materna".
"Art. 613 (Ufficio scolastico regionale). - 1. L'Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione salvo quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619 provvede, alle dipendenze del Ministro, allo svolgimento di compiti inerenti alle procedure concorsuali per il personale della scuola e per il personale dell'amministrazione scolastica periferica al calendario scolastico nonché dei compiti previsti dalle disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio e preposto il sovrintendente scolastico.
2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.".
"Art. 614 (Provveditorato agli studi). - 1. Il provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni provincia, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera f) della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico.
2. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.
3. Il provveditore agli studi sovraintende, alle dipendenze del Ministro, alla istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica: vigila sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la temporanea sospensione delle lezioni; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi e svolge tutti gli altri compiti demandatigli dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.".
"Art. 615 (Personale). - 1. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione appartenente alle qualifiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dal decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sono successivamente definite ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.".
"Art. 616 (Riorganizzazione degli uffici). - 1. Gli uffici dell'amministrazione centrale e perifenca della pubblica istruzione sono ridefiniti ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici sono individuati uffici per le relazioni con il pubblico ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.".
"Art. 621 (Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo). - 1. Le particolari disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, continuano ad applicarsi limitatamente ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente testo unico.".
"Art. 622 (Disposizioni particolari). - 1. Al personale di cui al decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988 n. 353, continuano ad applicarsi le citate disposizioni legislative.
2. Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti scolastici regionali, l'elenco degli uffici scolastici provinciali e regionali che, alla data del 1o gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale, il Ministro bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, nei limite richiesto dall'esigenza di non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province, sarà proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
3. Lo svolgimento dei concorsi è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.
4. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati entro il 31 luglio di ogni anno, presso gli uffici scolastici regionali nei medesimi giorni e con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, per tutte le sedi dei concorsi.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno.
6. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti, sono nominate con decrero del Ministro della pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio nelle regioni presso i cui uffici scolastici regionali i concorsi devono svolgersi.
7. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le modalità previste dal bando, presso gli uffici scolastici regionali competenti.
8. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, nè assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilità di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Il predetto periodo non può costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.
10. Sono altresì vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale è pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.
11. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme vigenti in materia di concorsi statali.".
- Si riporta il testo dell'art. 613, comma 3 e dell'art. 614, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito tra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.".
"4. L'amministrazione provinciale è tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.".
TABELLA A
(Articolo 8, comma 3)
TABELLA B
(Articolo 8, comma 3)