Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Assegno mensile per lo studente invalido

di Redazione (redazione@vita.it)

 

Una sentenza della Corte costituzionale chiarisce l'espressione 'incollocati al lavoro', ricomprendendo in essa la frequenza scolastica

Per avere diritto all'"assegno mensile", di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971, i cittadini maggiorenni riconosciuti "invalidi civili parziali" (cioè con invalidità compresa tra il 74 e il 99 per cento), devono dimostrare di essere "incollocati al lavoro".


L'espressione "incollocati al lavoro" è intesa (anche dalla Corte di Cassazione) nel senso che, per la fruizione dell'assegno, gli invalidi devono avere quanto meno presentato domanda di iscrizione nelle liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e non avere conseguito un'occupazione in mansioni compatibili. Il Tribunale di Lucca, nell'esaminare un ricorso presentato da uno studente maggiorenne inabile civile parziale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 13 in quanto, essendo il ricorrente in età scolare, non poteva dimostrare la sua "incollocazione" al lavoro tramite l'iscrizione al collocamento perché avrebbe rischiato di dover interrompere gli studi per rispondere ad una eventuale chiamata al lavoro.
La Corte costituzionale, dopo aver riassunto le linee generali in materia di provvidenze economiche a favore dei soggetti disabili, ha concluso nel senso che "il requisito della incollocazione (….) va letto come comprensivo dell'ipotesi della frequenza scolastica (….) dovendo l'invalido provare la ricorrenza dello stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica". A seguito di tale interpretazione della norma, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118. La frequenza scolastica, dunque, costituisce condizione per l'erogazione dell'assegno mensile.


Sentenza Consulta


La pagina
- Educazione&Scuola©