1. Il richiamo all'art.6 della Costituzione,
effettuato nell'art. 1 del P.d.L. è di dubbia costituzionalità,
poiché tale norma riguarda la tutela delle minoranze linguistiche
che si ricollegano a vicende storiche, etniche e culturali di un
popolo.
Equiparare la LIS (che può avere riconosciute
delle caratteristiche grammaticali analoghe quelle di un
linguaggio) ad una lingua intesa in senso giuridico, politico,
costituzionale sembra non solo una forzatura, ma addirittura una
forzatura del sistema costituzionale italiano.
2. Leggendo la relazione accompagnatoria al
P.d.L. si coglie un collegamento strano fra la normativa che
tutela l'integrazione sociale delle persone sorde con la
necessità di approvazione del P.d.L..
Infatti tutta la normativa nazionale citata non
ha nulla a che fare con il riconoscimento legale della cosiddetta
lingua dei segni giacchè riguarda il diritto all'integrazione
sociale, scolastica e lavorativa delle persone sorde che era
precluso dalla frequenza degli istituti speciali, nel cui ambito
si era sviluppata la cosiddetta lingua dei segni, e nel cui ambito
si vuole che torni ad operare rilanciando le scuole speciali per
sordi. La LIS comunque impedisce la piena integrazione dei sordi
con le persone normoudenti, essendo un pezzo di comunicazione solo
tra sordi, mentre l'oralismo, assai diffuso, specie grazie alla
"lettura labbiale", alle più recenti tecnologie
protesiche ed all'impianto coclearie, favorisce un normale scambio
relazionale tra sordi e udenti. Pertanto sembra priva di
fondamento l'affermazione che la LIS è la "lingua della
comunità per i sordi", infatti, molti sordi, specie i più
giovani oralisti e le loro famiglie vogliono che non imparino la
LIS, ma solo delle modalità gestuali a rinforzo dell'oralismo.
Nella consulta del Ministero della P.I. si è
assistito continuamente allo scontro fra l'Ente Sordomuti che
pretende il riconoscimento della LIS come mezzo unico o
prioritario di comunicazione e la FIAD che invece accetta solo e
in via subordinata all'oralismo in taluni rari casi quali ad
esmpio i figli di persone sorde.
Una dichiarazione del Prof, Aslam
dell'Università di Padova e delle cattedre di Otorino
Laringoiatria, Audiologia e Foniatria in data 4 dicembre 1999, che
si allega, sostiene la necessità di una riabilitazione acustica
precoce dei bambini sordi, che verrebbe rinviata e vanificata se
si adottasse prioritariamente l'insegnamento della LIS.
Sotto il profilo dell'opportunità
amministrativa e finanziaria, l'eventuale riconoscimento della LIS
come lingua di una minoranza linguistica, come detto nell'art.1,
comma 1 del P.d.L., comporterebbe un'enorme spesa erariale per
l'attuazione delle "competenze, provvidenze e tutele
conseguenti".
Si pensi ad esempio ai costi per la fornitura
obbligatoria ai settantamila sordi italiani, e ad un non
quantificabile numero di sordi stranieri residenti in Italia,
degli interpreti gestuali, nonché della fornitura di tale nuova
figura professionale a tutti gli Uffici Pubblici, a tutte le
scuole, ivi comprese quelle private.
Si pensi ancora al costo della obbligatoria
formazione di questo personale, al costo per l'obbligatoria stampa
e distribuzione ai Pubblici Uffici dei dizionari della cosiddetta
lingua dei segni.
Si pensi infine all'obbligo di fornire la rete
informatica dei servizi Pubblici di appositi programmi per
l'utilizzazione dei segni della LIS.