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Spett.le FISH,
in merito al vostro comunicato stampa del 16
dicembre 2002 relativo alla Finanziaria 2003 ed alla Riforma
Moratti, riguardo al riferimento in esso contenuto circa la
possibilità da parte degli specializzati per l'insegnamento di
sostegno sprovvisti di abilitazione di conseguire la medesima
tramite le SSIS, lo scrivente Coordinamento Nazionale degli
Specializzati e Specializzandi SSIS fa notare quanto segue:
1) L'art.5 del disegno di legge AS 1306 - la cosiddetta Riforma
Moratti - richiamato dal vostro comunicato
prevede l'abbreviazione di un anno del normale percorso biennale
SSIS per gli specializzati di cui sopra che abbiano superato la
selezione prevista per l'accesso alle suddette scuole. Una
soluzione, questa, certamente equa, dato che appare più che giusto
riconoscere crediti didattici pari ad un anno accademico a chi ha
già sostenuto un corso di durata biennale come quelli previsti dal
DI 460/98 o dal DPR 970/75. Ma attenzione: l'articolo succitato
parla giustamente di specializzati che abbiano superato i relativi
test d'ingresso alle SSIS, in conformità con quanto prescrive la
normativa relativa ai corsi di specializzazione universitaria, in
particolare la Legge 264/99.
2) Il DM 26/11/02, attuativo della Riforma Moratti, ha invece
disatteso clamorosamente tale norma di riferimento, norma che,
inoltre, tale ancora non è, dato che trattasi, appunto, soltanto di
un disegno di legge per il momento approvato soltanto da uno dei due
rami del Parlamento (il Senato). Ma anche a voler prescindere da
ciò, il fatto gravissimo è che tale decreto prevede l'iscrizione
diretta al II anno SSIS degli specializzati in questione senza che
questi debbano passare per le selezioni previste dalla legge per
tutti gli aspiranti. La violazione della succitata legge 294 è
palese, così come palese sarebbe di conseguenza la violazione del
principio costituzionale di parità di trattamento.
3) E' per questo motivo che la CODISSIS, l'organismo che riunisce i
direttori delle SSIS, ha deciso di non far partire i corsi così come
previsti dal suddetto decreto, adducendo, tra le diverse motivazioni
(vedere il comunicato allegato), proprio la evidente disparità di
trattamento che il provvedimento introdurrebbe, disparità che
finirebbe per alimentare inevitabili contenziosi giudiziari da parte
di coloro i quali - e tra questi anche specializzati per
l'insegnamento di sostegno - hanno regolarmente partecipato alle
selezioni per accedere alle SSIS.
4) Non è vero, poi, che il disegno di legge AS 1306 non si preoccupa
degli specializzati di sostegno delle scuole primarie. Sempre allo
stesso comma dell'art.5, il comma 3, si prevede per questi una
soluzione del tutto analoga a quella prevista per i colleghi delle
scuole secondarie, ovvero un'abbreviazione del corso di laurea in
scienze della formazione primaria per coloro che avranno superato i
relativi test di ammissione, corso di laurea al quale proprio il
disegno di legge conferisce, come già per le SSIS, valore
abilitante.
5) E' evidente, quindi, che il disegno di legge Moratti affronta in
modo coerente l'intera questione. E' stato soltanto il successivo
decreto del 26 novembre a destare non poche perplessità, perplessità
sollevate da più parti e non solo dalla CODISSIS o dallo scrivente
Coordinamento, come testimoniano diversi articoli di stampa o prese
di posizione sindacali apparsi in questi giorni.
Visto ciò, il Coordinamento Nazionale degli Specializzati e
Specializzandi SSIS si augura che la FISH intervenga anch'essa
presso il governo per auspicare il rispetto della normativa in
vigore perché i problemi di questa o quella categoria di insegnanti
si risolvano nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti.
Distinti saluti.
p.Coordinamento Nazionale degli Specializzati e Specializzandi SSIS
Stefano Di Ludovico
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Risposta FISH
Il decreto del Ministero dell'Istruzione non attiva nessun
corso per i diplomati, come invece previsto dall'art 5 comma 3 del
Disegno di legge di Riforma-Moratti.
Gli specializzati ex d m n. 460/98 si sono già
sottoposti ad una selezione all'atto di ammissione ai corsi di
specializzazione. Essi sono degli aspiranti straordinari
all'abilitazione e per questo sono ammessi in sovrannumero.Gli
aspiranti ordinari all'abilitazione ed alla specializzazione si
sottopongono ad una sola selezione, valida sia per l'abilitazione
che per la specializzazione.
Per queste ragioni, pur consapevoli dell'eccezionalità della
situazione, ci è sembrato corretto sostenere le loro richieste di
conseguimento di abuilitazione, limitandola, eventualmente, nei
modi tecnici individuati dal Ministero, alla sola attività di
sostegno didattico e nel rispetto deldecreto n. 897/99
concernente la verifica dei requisiti di validità dei titoli di
specializzazione posseduti.
L'Amministrazione non può prima fare svolgere corsi di
specializzazione di oltre 1200 ore, gestiti dalle Università per
utilizzare insegnanti non abilitati per le attività di sostegno e
poi impedire loro il conseguimento dell'abilitazione, magari
limitata al solo sostegno didattico, condannando il personale
utilizzato al perenne precariato.Con la soluzione, condividsa
dalla F I S H nel suo comunicato-stampa, si rende giustizia
ai precari e non si violano i diritti dei corsisti ordinari, che
non li avrebbero concorrenti nell'acquisizione dell'abilitazione
nelle singole discipline.
L'Amministrazione dovrà invece afffrontare subito la
modifica della norma che consente, dopo cinque anni, agli
sopecializzati per il sostegno di andare su cattedra ordinaria.Tale
norma infatti crea una perenne emorragia di specializzazioni per
il sostegno didattico, una "domanda drogata" di specializzazioni
con conseguente innalzamento dei costi dei corosi di
specializzazioneed una totale assenza di "continuità didattica"
nelle attività di sostegno a tutto danno degli alunni con
handicap.
Salvatore Nocera
Vicepresidente F I S H
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