Handicap e lavoro: le regole Inps per dare i contributi a chi
assume
Giulio D'Imperio (giulio.dimperio@tin.it)
Ecco cosa
prevede la circolare dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale.
E'
stata data attuazione all'art.
13 della l. 68/99, oltre che all'art. 3 del decreto
interministeriale n. 91 del 13 gennaio 2000: infatti l'Inps, con la circolare
n. 203 datata 19 novembre 2001, ha fornito istruzioni operative
relative agli sgravi contributivi per un datore di lavoro che decide
di assumere disabili. Il decreto n. 91/00 ha previsto che ogni
Regione stipuli una convenzione con gli enti di previdenza
obbligatoria destinatari della contribuzione. Sono gli uffici della
Provincia individuati dalle Regioni, denominati Servizi per
l'impiego, quelli cui è stata affidata la concessione delle
agevolazioni finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili (in misura pari a 100 mld di lire per il 2000 e a 60
mld di lire per il 2001).
La legge
n. 68/99 individua i fruitori dei benefici contributivi tra i
datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione
di disabili; le cooperative sociali di tipo b), così come previsto
dall'art. 1 comma 1 lettera c) della l. 381/91; le organizzazioni di
volontariato individuate dall'art. 11 comma 5 della l.
68/99. La possibilità di usufruire dei benefici dipende dalla
stipula di una apposita convenzione tra i datori di lavoro con il
competente servizio per l'impiego. Essa deve indicare sia i tempi
che le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna
a effettuare, tra cui: la scelta nominativa del disabile; lo
svolgimento di tirocini; l'assunzione con un contratto a termine; lo
svolgimento di un periodo di prova maggiore rispetto a quello
previsto dal contratto collettivo. Queste convenzioni possono essere
fatte anche dai datori di lavoro non obbligati ad assumere
lavoratori disabili e per l'avviamento al lavoro di disabili che
presentano particolari difficoltà di inserimento lavorativo. Una
parte importante della circolare Inps riguarda le modalità di
compilazione del DM10/2 da parte delle aziende. Occorre stabilire
con esattezza l'importo contributivo dovuto per i lavoratori
disabili interessati, calcolando la quota a carico del datore di
lavoro, senza apportare alcuna riduzione per la quota a carico del
lavoratore. Tali importi devono essere riportati nei quadri “B-C”
del mod. DM-10/2 utilizzando i seguenti codici tipo contribuzione:
“66” per indicare lavoratori disabili che hanno diritto alla
fiscalizzazione totale di cui all'art.13 c.1, lett.a) della l.
68/99; “67” per indicare i lavoratori disabili aventi titolo
alla fiscalizzazione del 50% di cui all'art.13, c.1, lett.b) della l.
68/99. Poi occorrerà calcolare l'importo del beneficio
contributivo spettante al datore di lavoro, che potrà essere del
100% o del 50% a seconda della riduzione della capacità lavorativa
del soggetto disabile.