|
FAQ 2
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 14.04.01)
Sono il genitore di un bambino autistico di 6 anni frequentante la scuola materna, al quale in seguito alle nuove
immissioni in ruolo, il 08/01/01 è stata sostituita l'insegnante di sostegno che già lo seguiva dal settembre del 99. Vorrei sapere se è vero che dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico non possono essere
immessi in ruolo nuovi docenti o comunque non può avvenire spostamento di personale docente e non.
Come mai il 16 febbraio il ministro De Mauro ha emanato un D.L. urgente per salvaguardare la continuità didattica degli studenti, bloccando di conseguenza le successive
immissioni in ruolo. In seguito a tutto ciò mio figlio non frequenta più la scuola per salvaguardare sia la sua salute che i risultati sino ad ora ottenuti. Paradossalmente esistono due insegnanti di
sostegno che grazie a mio figlio e grazie al decreto del 16 febbraio hanno visto salvaguardato il loro diritto soggettivo percependo uno stipendio, e non è stato salvaguardato il diritto soggettivo del portatore di handicap.
Per i problemi relativi al sostegno i genitori possono segnalare il disagio al Gruppo H del Provveditorato, facendo anche un esposto sul disservizio e per conoscenza, al Ministro della Pubblica Istruzione (Osservatorio sull'integrazione scolastica FAX 06/58495957).
Occorre denunciare queste situazioni agli organi di stampa e possibilmente farlo tramite Associazioni, quando la legge non viene osservata per garantire i diritti, si denuncia alla Magistratura!
Sono una laureanda in Pedagogia alla ricerca di materiale riguardante il volontariato in generale e nel sistema formativo integrato: spazi che il volontariato si "ritaglia" all'interno del rapporto scuola-enti locali.
Chiedo, gentilmente, di ricevere un elenco bibliografico relativo all'argomento citato.
Vai in questo sito, hanno numerose pubblicazioni:
http://www.comune.jesi.ancona.it/grusol/
Chiedo riferimenti normativi riguardo alla
possibililità di poter ottenere dei benefici (permessi retribuiti,
etc.) per l'assistenza ad un familiare, che si trova nelle
condizioni previste dalla LEGGE-QUADRO 104/92 PER L'ASSISTENZA,
L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE e
successive modificazioni. Mi riferisco ad indicazioni di norme contrattuali
attualmente in vigore, documentazione necessaria e quant'altro.
Devi vedere la Circolare INPS
17 luglio 2000, n. 133. La legge finanziaria 2001, la n. 388,
23/12/00, introduce al comma 2 dell'art.80, la possibilita' per i
genitori (in alternativa) o, dopo la loro scomparsa, per uno dei
fratelli conviventi di soggetto con handicap in situazione di
gravità, accertata ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n.104/92
da almeno 5 anni, di fruire di un periodo di congedo fino a due anni
retribuitoe coperto da contribuzione figurativa (fino ad un importo massimo
di £. 70.000.000 annui).
Il congedo di cui ho parlato e non retribuito ne computato nell'anzianita'
di servizio, ne ai fini previdenziali (il lavoratore puo' priocedere al
riscatto) puo' essere fruito per gravi e documentati motivi familiari
(art.4 comma 2 della legge n.53/2000.
Il Decreto Ministeriale del Dipartimento per la Solidarieta' sociale
della Presidenza del consiglio dei ministri n.278, del 21 luglio
2000 (regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4
della legge 8/3/2000 n.53concernente congedi per eventi e cause
particolari), all'art.2 chiarisce i requisiti necessari per fruire
di detto congedo: i gravi motivi devono essere relativi alla situazione
personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui
all'art. 433 del codice civile (coniuge, figli e in loro mancanza i
discendenti prossimi, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti
prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli
e le sorelle) anche se non conviventi, nonche' dei portatori di
handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
1) le necessita' familiari derivanti dal decesso di una delle persone
sopraindicate;
2) le situazioni che comportano un impegnop particolare del dipendente o
della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopraindicate;
3) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia,
nelle quali incorra il dipendente medesimo;
4) Le situazioni, ai soggetti sopraindicati a esclusione del richiedente,
derivanti dalle seguenti patologie:
a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione
o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche
di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica,
post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti
da dipendenze, a carattere evoluitvo o seggette a riacutizza ioni periodiche;
b) patologie acute o croniche che richiedono assitenza continuativa o frequenti
monitoraggio clinici, ematochimici e strumentali;
c) patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario;
d) patologie dell'infanzia e dell'eta' evolutiva aventi le caratteristiche
di cui ai precedenti punti a,b,c, per le quali il programma
terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori
o del soggetto che esercita 'la potesta'.
Per ultima la: Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito - 15 marzo 2001, n. 64 che trovi sempre nel
nostro sito.
In questa circolare c'era una interpretazione negativa della legge
approvata dal Parlamento, successivamente l'Inps, dopo
l'approvazione del testo unico sui congedi parentali, modificava il
"tiro" ed emetteva questo comunicato in data 4 Aprile
2001: i genitori - in loro mancanza i fratelli e le sorelle -
possono chiedere in azienda congedi retribuiti per curare il figlio
in condizione di grave handicap. I congedi sono riconosciuti per un
massimo di due anni e danno diritto alla retribuzione e al
riconoscimento gratuito dei contributi figurativi per la pensione
entro il limite massimo di 70 milioni di lire l'anno. Per la
domanda della indennità (che viene anticipata dal datore di lavoro)
sono a disposizione presso gli uffici Inps i relativi moduli (Hand. 4 per
genitori e Hand. 5 per fratelli e sorelle).
La circolare Inps 64/2001, relativa ai congedi straordinari per i genitori
di portatori di handicap grave, rientra nella materia appena rivista e
coordinata dal Testo Unico sulle disposizioni in materia di sostegno
della maternità e paternità. Pertanto, alcuni passaggi della
circolare piuttosto discussi (primo fra tutti quello che negava il
beneficio del permesso lavorativo al genitore al compimento della
maggiore età del figlio, nel caso in cui l'altro coniuge non
lavorasse) sono stati superati dall'interpretazione proposta nel
Testo Unico, che diventerà l'unico riferimento normativo cui
richiamarsi. «Il nuovo provvedimento precisa che il coniuge che
lavora ha comunque diritto al permesso, anche se l'altro non lavora».
L'Inps sarà dunque tenuta a far prevalere questa disposizione di maggiore
favore. Non è stato invece possibile modificare il limite dei cinque
anni dall'accertamento della gravità dell'handicap, prima del
quale non si può accedere al beneficio per abbassarlo servirà una
legge.
Il testo unico lo trovi sempre nel nostro sito di edscuola.
Durante il periodo di congedo straordinario le ferie spettano comunque oppure
vanno decurtate nella misura di 2,66 giorni al mese???
Un nostro caro bidello ha la moglie che non è invalida e non è settantenne:
gli spettano i tre giorni al mese per assistenza al figlio???
La modulistica è indirizzata all'INPS; la scuola come adempimento deve
darne comunicazione all'INPS???
La risposta alle tue domande la trovi nella
Circolare INPS 64/01 e nella
successiva Rettifica
Scusatemi ma siete gli unici che possono dare chiare delucidazioni.
Abbiamo un coll. scolastico che rientra nel seguente articolo:
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta.
Deve presentare domanda almeno 60 giorni prima per poter fruire di tale beneficio (due anni di congedo straordinario retribuiti).
Lascia perdere i 60 gg. Ti consiglio di leggere la
Circolare INPS 64/01
nel nostro sito, in questa circolare ci sono anche i modelli che puoi stampare per la domanda. Tieni presente che devono sussistere le condizioni per la concessione!
Il testo unico dei Congedi Parentali ( lo trovi sempre nel nostro sito), art. 42 comma 6 ha migliorato cio' che e' scritto in questa circolare, ossia :
Il congedo è concesso anche nel caso che i disabili siano maggiorenni e l’altro coniuge non lavori.
Vorrei sapere se l'ANFFAS ha in programma corsi di specializzazione per insegnamento a portatori di handicap nella scuola media.
Devi domandare a loro direttamente. L'indirizzo lo trovi nella sezione Link del nostro sito
dell'handicap.
Sono insegnante di sostegno e quest'anno siamo impegnati nella gita scolastica. La mia collega di sostegno con rapporto 1/1 ha chiesto al dirigente scolastico di essere esonerata dall'accompagnare la sua alunna perche' le sarebbe alquanto difficoltoso abbandonare la propria figlia di un anno per tutto il tempo della durata della gita. Il dirigente scolastico
le ha negato l'esonero adducendo spiegazioni di ordine didattico e di rapporto con alunna in situazione di gravita'. Puo avere leggittimita' la spiegazione del dirigente scolastico?
Dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2:
Per la partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: "si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno".
Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Personalmente, apprezzo la scelta della Dirigente Scolastica, ma è un mio giudizio personale.
Sono un insegnante di scuola media statale, con orario cattedra di 18 ore settimanali, riconosciuto disabile grave (paraplegico) ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92. Per motivi di salute ho intenzione di avvalermi del diritto di riduzione di 2 ore giornaliere dell'orario di lavoro, come previsto dall'art.33 della legge 104/92, per tutto l'anno scolastico. Premetto che non ho intenzione di chiedere tutte e due le ore giornaliere, ma solo una - ancora resisto! - tuttavia gradirei sapere se il mio diritto pieno è di riduzione di 2 ore o solo di 1 ora, poichè ho letto in circolari INPS, riferite a genitori o parenti di persone disabili, che sotto le 6 ore giornaliere si ha diritto a una riduzione oraria di solo 1 ora.
Se ci sono gradirei avere indicazioni di circolari applicative.
- La persona handicappata che lavora può fruire di permessi" a giorni" o di permessi" ad ore".
- Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell'art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.
- I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva.
- I permessi "a giorni" possono essere frazionati ad ore.
- Data di accertamento dell'handicap e data di decorrenza dei permessi.
- Giorni di permesso in caso di part time verticale.
- Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno un mese.
Si premette che, se pure nel corso delle presenti istruzioni, si indicano genericamente persone "handicappate", senza altra precisazione, ci si riferisce comunque sempre alle persone con handicap in situazioni di gravità, di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 104/1992, non ricoverate a tempo pieno (art. 33, commi 1, 2 e 3 della legge n. 104/1992).
Ti consiglio di leggere la Circolare INPS
133 nel nostro sito
Sono un'insegnante di educazione fisica che opera gia da anni nel mondo della scuola. Sto terminando il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno e la tesi finale verterà su percorsi integrati realizzati nell'ambito della provincia di Piacenza ed il N.O.F..La mia relatrice mi ha consigliato di inserire un capitolo sul riordino dei cicli scolastici in riferimento al problema dell'integrazione e uno che illustri il diverso trattamento che veniva riservato ai portatori di handicap nel corso della storia fino ai giorni nostri. Chiedo cortesemente materiale per poter sviluppare questi punti.
Il Diritto allo studio degli handicappati
Dal 1971 la L. 118 del 30 marzo si occupa soprattutto di assistenza economica e sanitaria, riconosce per la prima volta il diritto all'istruzione nella scuola comune e dispone provvedimenti per assicurarne la frequenza (art. 28).
Per i mutilati ed invalidi civili, che frequentano la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato, si prevede il trasporto gratuito, l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle sedi scolastiche e l'assistenza durante gli orari scolastici per i casi più gravi.
Si precisa inoltre che: "l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive e da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere difficoltoso l'apprendimento nelle predette classi normali (art. 28, comma 2)."
L'art.28, comma 3 precisa inoltre che sarà " facilitata" la frequenza delle scuole medie superiori e delle università, istituzioni prescolastiche e doposcuola.
La L.118/71 purtroppo non abroga le norme precedenti sulle classi differenziali e sulle scuole speciali e consente la possibilità di istituire classi normali distaccate presso istituti o centri di riabilitazione.
Dal 1975 le circolari ministeriali incominciano a fornire indicazioni sempre più precise sull'inserimento dei "portatori di handicap" nelle scuole comuni. La 227/75 prevede il raggruppamento di scuole materne, elementari e medie specificatamente attrezzate per attivare esperienze di inserimento, indipendentemente dalla tipologia della minorazione. Inoltre prevede la costituzione presso i provveditorati agli studi di appositi Gruppi di lavoro con compiti di coordinamento e di consulenza sulle esperienze in atto.
Nello stesso anno viene emanato il D.P.R. 31/10/75, n.970 che introduce gli organi collegiali nelle scuole speciali e detta le prime norme per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati inseriti nelle scuole comuni e consente che gli insegnanti delle scuole speciali siano assegnati a scuole normali per "interventi di natura integrativa sia generalizzata che specifica "
Finalmente nella L. 517 del 4 agosto 1977 si delinea un quadro preciso per la scuola elementare e la media inferiore: l'art. 2 stabilisce che la scuola attua forme di integrazione a favore di alunni portatori di handicap…."cui devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio psicopedagogico e forme particolari di sostegno".
L'art. 7 stabilisce che le classi che accolgono alunni handicappati siano costituite "con un massimo di 20 alunni" (oggi tale norma è abolita) e dispone l'abrogazione delle classi differenziali nella scuola media.
Inoltre l'art. 10 stabilisce l'istruzione obbligatoria per i sordomuti nelle classi normali con adeguato supporto; è sottolineata l'importanza di interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni, prevede attività di gruppo anche fra classi diverse, consente di svolgere attività integrative nell'ambito della programmazione educativa ed indica criteri per l'utilizzazione degli insegnanti di sostegno.
A differenza delle disposizioni precedenti, non parla più di "inserimento", ma introduce il termine "integrazione", e fa riferimento a tutte le categorie di handicap, senza distinzione.
Successivamente alla L. 517, nel 1979 viene emanata la C.M. 199 che anticipa diverse disposizioni della L.104/92:
- la presenza dell'insegnante di sostegno ogni 4 alunni con handicap ( oggi ogni 138 alunni);
- la non utilizzazione di insegnanti senza titolo di specializzazione (anche se nella realtà difficilmente ciò si realizza);
- la piena partecipazione dell'insegnante di sostegno a tutte le attività connesse alla programmazione didattica;
- la corresponsabilità di tutta la comunità scolastica nel processo di integrazione;
- la necessità di disporre di adeguata documentazione attestante lo stato di handicap prodotta da personale competente.
La C.199 evidenzia l'esigenza della collaborazione tra scuola e servizi del territorio (sanità, EELL, distretto, gruppo di lavoro del Provveditorato).
Successivamente il DM 26/8/81 prevede la possibilità agli alunni handicappati di sostenere l'esame di licenza media con prove differenziate: nel tempo tale possibilità non comporterà neppure la menzione specifica di tali prove sui documenti attestanti il superamento di detto esame.
Nel 1983 la C.M. 258 e nel 1985 la C.M. 250 riprendono e meglio specificano alcuni dettati della L. 517/77: in particolare l'esigenza di una stretta collaborazione tra scuola ed EELL per l'assistenza, servizio sanitario nazionale per le certificazioni di handicap, famiglie per una naturale continuità educativa. Si ribadisce soprattutto l'opportunità di stabilire Intese tra gli Enti al fine di attuare "progetti educativi individualizzati" (la L. 104 trasformerà tali Intese in accordi di Programma più specifici soprattutto a livello economico), la figura dell'insegnante di sostegno rimane un punto di riferimento importante ( la L. 270 del 1982 introduce il ruolo organico per i posti di sostegno nella scuola dell'obbligo ed istituisce il sostegno didattico nella scuola materna) ed infine " non devono essere confuse le situazioni di svantaggio culturale , che richiedono un ampliamento delle opportunità educative, dalle situazioni di handicap che necessitano di documentazioni ed interventi più specifici".
Per quanto riguarda la scuola superiore la C.M. 129/82 prende atto di alcune problematiche riguardanti la rimozione delle barriere architettoniche e la possibilità di attuare forme di comunicazione orale e scritta più idonee al portatore di handicap fisico e o sensoriale. Anche gli esami di maturità per tali alunni possono prevedere modalità differenziate o prove equipollenti.
Solamente nel 1987 con la sentenza della Corte Costituzionale si dichiara illegittima la parte dell'art.28 della L. 118/71 che afferma che la frequenza scolastica alla scuola media superiore sarà facilitata invece di disporre che è "assicurata".
La traduzione amministrativa di questa sentenza sarà la C.M. 262/88 che detta disposizioni riprese sostanzialmente dalla L. 104 e la costituzione di un Osservatorio permanente per le problematiche connesse all'handicap a livello di Ministero Pubblica istruzione.
La legge 104/92 costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di Diritto allo studio dei disabili. Per quanto riguarda i principi generali – art.12 e 13- si garantisce l'inserimento in asilo nido di bambini handicappati da 0 a 3 anni ed il proseguimento degli studi anche fino all'università con i necessari supporti educativi ed assistenziali.
"L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione , nelle relazioni e nella socializzazione".
Inoltre "l'esercizio del diritto all'educazione ed all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap."
Infine "ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica…… a tal fine possono essere attiviate classi presso i centri di cura, anche per gli alunni non handicappati, ma impediti a frequentare la scuola comune per motivi di salute."
L'art.10 dedicato a persone in situazione di handicap molto grave assicura loro il diritto allo studio anche se inseriti presso comunità o centri socio-riabilitativi.
La legge quadro non si limita ad enunciazioni di principio, ma indica le modalità e gli strumenti che rendono operativa l'integrazione.
In particolare, unitamente all'atto di indirizzo del 24/02/94 ed al Decreto 9/7/92 viene dato molto risalto all'urgenza di accordi di programma tra enti territoriali per garantire la necessaria collaborazione e la stesura delle documentazioni utili all'identificazione, segnalazione e certificazione della situazione di handicap.
"All'individuazione dell'alunno in situazione di handicap provvede lo specialista, su segnalazione dei Servizi di base o delle famiglie…" subordinando gli interventi e le forme di sostegno alla esistenza di una situazione di handicap clinicamente accertata, mediante " diagnosi funzionale (D.F.) per cui si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap" ; alla sua stesura provvede l'unità multidisciplinare composta dai vari specialisti di settore… da cui poi sarà evidenziato un referente del caso che lo seguirà nel tempo… e si occuperà dei rapporti con le famiglie, la scuola anche per la compilazione del profilo dinamico funzionale .
Il P.D.F. come afferma l'art. 4 del D.P.R. 24/2/94 " indica ..il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e medi….."; viene redatto dal referente del caso e dagli insegnanti dell'alunno in questione con la collaborazione dei familiari…l'alunno è descritto analiticamente rispetto ai parametri di sviluppo e nell'ottica della definizione dei possibili futuri obiettivi.
Il P.D.F. è lo strumento di raccordo tra le conoscenze dell'alunno dal punto di vista sanitario-riabilitativo e quelle familiari e scolastiche per individuare obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione scolastica. E' un atto collegiale da compilare nel primo anno di frequenza scolastica di un alunno in situazione di handicap ed aggiornare almeno ad ogni cambio di scuola.
Un altro documento importante è il Piano educativo individualizzato o personalizzato ( P.E.I.) "nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra di loro, predisposti per l'alunno nella scuola e/o fuori in un determinato periodo di tempo".
E' un piano essenzialmente didattico-educativo-organizzativo degli interventi scolastici ben integrati ed interagenti con quelli extra-scolstici.
Infine l' "Accordo di Programma", che ha sostituito i protocolli di Intesa, è uno strumento giuridico per la "definizione ed attuazione di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della scuola, Comuni o loro consorzi, Provincia, ASL (L.104, art.27 comma 1).
"Sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, socio-assistenziali, culturali da realizzare nei vari ordini di scuola e nella Formazione professionale"; sono atti vincolanti per le parti stipulanti che sono pertanto obbligate a rispettare gli impegni assunti.
Nell'ambito delle circolari e dei decreti ministeriali grande risalto viene conferito ai Gruppi di lavoro, quali organismi di supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica.
Si suddividono in GLIP con compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli studi in ordine a questioni di politica e scolastica e sociale e di cultura dell'integrazione in senso lato: il GLIP infatti e composto dai rappresentanti della scuola, EELL, ASL, Associazione del territorio.
Inoltre funziona ancora presso i provveditorati il "vecchio" Gruppo H. con compiti più specifici di consulenza rispetto alla definizione degli Organici di sostegno e di consulenza alle scuole: sono costituiti da rappresentanti dei vari ordini di scuola.
Nell'ambito di questi Gruppi assume particolare rilevanza la figura dell'ispettore scolastico e del docente o direttivo distaccato dal servizio, per curare presso il provveditorato stesso la segreteria dei Gruppi e l'attuazione dei criteri e delle iniziative proposte.
Presso le singole scuole inoltre sono costituiti Gruppi di lavoro che collaborano all'attuazione dei Piani educativi individualizzati. Sia in questi Gruppi, sia in generale, nelle scuole in cui sono presenti alunni in situazione di handicap, assume grande importanza la figura dell'insegnante di sostegno, che in ogni caso condivide le responsabilità e gli impegni educativo-didattici-professionali con gli insegnanti delle classi in opera.
Una osservazione interessante deve essere ancora fatta rispetto alla continuità ( C.M.1/88) educativo-didattica: di fatto ragioni di ordine economico sino ad oggi hanno impedito l'attuazione reale di tale enorme potenzialità: Resta inteso che la continuità deve essere intesa anche in senso metodologico e deve essere garantita anche a fronte di cambiamenti di personale.
Un insegnante del team della classe di A....., bimbo portatore di H che frequenta la quinta elementare, rifiuta di firmare il documento di valutazione del primo quadrimestre perchè in disaccordo con le colleghe e con la Direttrice su un giudizio (negativo per l'insegnante).
Il documento, elaborato e firmato dagli altri docenti, è stato comunque consegnato ai genitori.
Vorremmo sapere se può esserne contestata la validità e se, eventualmente, può essere firmato dalla Direttrice in sostituzione dell'insegnante in questione.
Questa e' la risposta di Mario Tortello dell'Osservatorio del M.P.I.per un caso analogo:
La risposta al quesito è "no", "risolutamente no". Nessuna norma consente ai docenti di non valutare l'alunno
"perchè poco collaborativo". La valutazione è un diritto e ha un grande valore formativo. Non vi si può rinunciare; eloquente è stato, a questo proposito, anche il Consiglio di Stato, su richiesta del ministero della Pubblica Istruzione.
Nel vostro magnifico sito non ho letto nulla a proposito del POF: quali sono i cambiamenti da apportarvi se nell'istituto arriva per la prima volta un allievo disabile? quali notizie dovremmo invece trovarvi in una scuola in cui già vi sono inseriti ragazzi con handicap?
Per prima cosa deve costruirsi un gruppo di lavoro che predisporrà progetti di intervento mirati, avvalendosi, per questo scopo, delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Circolo, o Istituto, dal Distretto Scolastico ( un sogno questo quasi mai realizzato), dagli Enti Locali e dal Ministero della P.I. nell'ambito della legge n. 104/92, dalla legge 440/97 e
ultimamente dalla circolare del 20 ottobre del 2000, n.235 ( la trovi nel nostro sito).
L'integrazione degli alunni portatori di handicap impegna docenti, alunni e genitori nel difficile percorso di accettazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della comunità scolastica
Per ciascun alunno con handicap la scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile ( UONPI), predispone un apposito "piano educativo individualizzato"; per favorire l'integrazione la scuola si avvale di docenti "di sostegno" e, se necessario, di personale assistenziale messo a disposizione dagli Enti Locali. Ove possibile e opportuno la scuola ricorre anche alla collaborazione di personale volontario che svolge il servizio civile presso i Comuni ("obiettori di coscienza"). Questo nelle scuole superiori.
In ogni caso le attività di integrazione (e il conseguente intervento degli operatori) riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è inserito l'alunno con handicap; le attività di tipo individuale sono previste nel piano educativo.
Voglio ricordare le mansioni la tipologia e mansioni del personale:
Personale docente:
Svolge le funzioni, previste dalla norma, attinenti l’area educativo-didattica. Viene assegnato secondo le procedure ed il contingentamento fissati dall’Amministrazione scolastica.
Personale dell’area educativo-assistenziale:
Svolge le funzioni, previste dalla norma, inerenti all’area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, mediatori). Viene assegnato,
secondo le procedure ed il contingentamento fissati dagli Enti Locali di competenza, dietro richiesta del Capo di Istituto e nel quadro dell'accordo.
Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, educatori professionali):
E’ reso disponibile dalla Azienda ASL e interviene eccezionalmente nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti.
L’utilizzo del personale dell’area educativo-assistenziale avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza. L’articolazione dell’orario di servizio del Personale sarà definita, previo accordo con l’amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei Piani Educativi Personalizzati.
Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con Enti Locali od Aziende ASL, i Capi di Istituto faranno diretto riferimento alle suddette Amministrazioni, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico-sanitario, previsti dalla norma, e dei dovuti atti assicurativi, per tutto il Personale comunque assegnato.
Ciascun Ente si assume a pieno titolo ogni responsabilità giuridica inerente la sorveglianza e l’assistenza degli alunni, per la parte di orario settimanale durante il quale sono affidati al personale di propria competenza. Nel caso di compresenza di personale scolastico e di altri Enti/Amministrazioni, la responsabilità è di competenza dell’Istituto in cui viene svolta l’attività.
Per ogni singolo progetto deve essere attivato il Gruppo operativo interprofessionale previsto dalla CM n. 258/83.
Esso è costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli insegnanti che seguono l’alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti dell’Azienda ASL, referenti per il caso, dagli operatori educativo-assistenziali e/o tecnici dell’Ente Locale.
Il Gruppo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo di Istituto almeno tre volte l’anno (variazioni potranno essere concordate nell’ambito del Gruppo stesso), per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato.
La famiglia partecipa alla definizione ed alla verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato.
Un problema poco chiaro nella secondaria di II grado è la continuità dei precari.Come fare per mantenere lo stesso insegnante di sostegno (precario) nella scuola superiore?
Della continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (compresi gli alunni con handicap) si parla nel D.M. 16-11-90 e nella C.M. 339/92.
Infine, nel collegato alla Legge Finanziaria n. 662 del 23-12-96 art. 1 c. 72, e' previsto il principio che sancisce: "e' garantita la continuita' del sostegno per gli alunni portatori di handicap", in attuazione all'art. 14
comma 1 lett. C, L. 104/92.
Riporto la parte che interessa:
72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Inoltre se ne parla anche nella circolare 1/88.
La continuità educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i diversi gradi dell'istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro prevede "forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore" (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).
Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88.
Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell'alunno handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio - sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l'insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
Le disposizioni vigenti per la scuola media superiore sono contenute nella C.M.262/88, nonché in disposizioni successive alla Legge-quadro. Si dispone che i presidi delle scuola media, all'atto della pre-iscrizione, comunichino ai presidi delle scuole medie superiori la presenza di alunni con handicap, indicando eventuali bisogni specifici per la loro frequenza. Questi, ricevuta la documentazione, segnalano i nominativi degli alunni con handicap agli appositi gruppi di lavoro presso i provveditorati (gruppi H) e convocano i gruppi di lavoro costituiti presso gli istituti. I presidi stessi, successivamente, prendono contatti con la A.S.L per la predisposizione del profilo dinamico funzionale, dal quale deve risultare le ore di attività di sostegno necessarie individuando l'area di prevalente interesse per l'alunno tra quelle umanistica, scientifica o tecnologica o psicomotoria. " Il capo di istituto prende altresì contatto con il preside della scuola media di provenienza dell'alunno con handicap al fine di acquisire ogni ulteriore documentazione utile a facilitare l'impostazione di un coerente piano educativo individualizzato e di ottenere la collaborazione dell'insegnante che ha seguito precedentemente l'alunno con l'apposito nuovo consiglio di classe " (C.M. 262/88).
Quale documentazione produrre per non perdere 18 ore su un allievo? è utile la richiesta di deroga da parte del collegio docenti per 30 ore di sostegno? cosa può fare il preside e cosa i genitori?
Dipende dal grado di disabilita' dello studente/i.
Sono abilitata all'ultimo concorso magistrale ed abito in provincia di Napoli.Ho alcuni dubbi che vorrei che gentilmente mi chiariste:
1° Bisogna essere laureati per potersi iscrivere ad un corso di sostegno?
2° C'è qualche corso, in dirittura di partenza,nella mia provincia? Faccio presente che,anche se ci fosse un corso in una provincia che non fosse la mia,io sono disposta a trasferirmi e a seguirlo.
1° Basta essere insegnanti. Anche con il magistrale si possono frequentare. Ti dirò di più:negli istituti
professionali le cattedre di laboratorio sono ricoperte da ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) il cui titolo di studio è diploma di scuola media superiore.
2° Devi vedere presso le Università.
Una portatrice di handicap visivo (al 75%) cosa deve fare per vedersi riconosciuto il proprio diritto al lavoro, ad esempio, come bidella?
Ti invito a leggere in questa rubrica
la scheda curata da Flavio Cocanari: Disabili e lavoro - La legge 68/99
Può essere obbligato un insegnante di sostegno a
fare supplenze in una classe che non ha il ragazzo assegnato?
IMPIEGO DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO
IN SUPPLENZE DI COLLEGHI ASSENTI
Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono formulare i seguenti
orientamenti, basati sul principio sancito dall’art.13 ultimo comma
L.104/92 che l’insegnante di sostegno è contitolare della classe a
tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale di circolo
o di istituto.
Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però
che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se
presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma
concordato.
Quando gli alunni con handicap sono presenti, l’insegnante di sostegno
può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali
alunni.
Non sembra opportuno e corretto che l’insegnante di sostegno venga
destinato a supplenze quando deve svolgere attività di integrazione
scolastica con l’alunno o con la classe in compresenza o da solo.
Siamo una cooperativa sociale di Milano che lavora da
anni nei servizi socio-assistenziali, gestendo appalti per le Pubbliche
Amministrazioni.
A marzo abbiamo vinto l'appalto con Il Comune di Milano per la gestione
del sostegno scolastico ai portatori di handicap nelle scuole materne.
Abbiamo assunto 22 educatrici di cui 12 con il titolo di laurea in
pedagogia o psicologia che hanno preso regolarmente servizio.
Il 30 marzo il dirigente ci ha scritto chiedendoci di sostituire il
personale delle 12 educatrici laureate perché " lo spirito
complessivo della norma prevede ancora oggi i titoli di studio di diploma
magistrale o abilitazione magistrale per potere operare all'interno della
scuola materna a diretto contatto con i bambini per gli interventi
educativi previsti in questo ambito".
Ci chiediamo se sia una richiesta legittima e se noi siamo effettivamente
inadempienti oppure se vi è un margine giuridico per non ottemperare a
questo invito, visto anche che tutti sono assolutamente soddisfatti degli
interventi iniziati e che ci sembra che una laureata in psicologia o
pedagogia garantisca degli standard qualitativi superiori ad una semplice
diplomata in un campo come quello dell'handicap.
L'Ente locale deve assicurare il
personale di competenza, adeguatamente preparato, per l’assistenza, l’autonomia
personale e la comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali
(anche in via transitoria) e degli alunni gravemente non autonomi.
Riguardo al tema si vedano:
- artt. 42 e 43 del DPR 24 luglio 1977, n. 616(pubblicato nel Suppl. ord.
alla Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234)
- l'art. 5 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
- l'art. 13 della Legge 104/92
Per ogni alunno con handicap opera collegialmente il Gruppo operativo
interprofessionale previsto dalla CM
n. 258/83.
Esso è costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli insegnanti che
seguono l’alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti dell’Azienda
ASL, referenti per il caso.
La Scuola, entro il 30 giugno di ogni anno, a seguito della verifica del
Piano Educativo Personalizzato, previa intesa con la famiglia, inoltrerà
ai competenti Servizi ASL segnalazione delle difficoltà rilevate in
relazione all’integrazione del minore disabile.
In relazione alle segnalazioni pervenute e sulla base del singolo progetto
globale sul disabile, tenuto conto delle risorse esistenti, i competenti
Servizi provvederanno a fornire nelle scuole di ogni ordine e grado,
compresa la scuola materna pubblica e privata, personale di assistenza a
favore di alunni le cui condizioni di handicap comportino una riduzione
grave dell’autonomia.
Negli Asili Nido Comunali potranno essere attivate attività di consulenza
in materia di osservazione ed integrazione del bimbo disabile.
L’Amministrazione Provinciale provvederà a fornire assistenza per l’
autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap
sensoriale.
Gli interventi degli operatori ASL dovranno raccordarsi con l’attività
scolastica e saranno inseriti nel Piano Educativo Personalizzato,
partecipando agli incontri di stesura e verifica dello stesso.
Personale non docente: in presenza di ordinarie situazioni di
integrazione, il personale non docente degli Enti Locali con generali
compiti di assistenza-vigilanza sarà coinvolto in attività di
collaborazione con il personale docente (DPR 347/83).
Analogamente si potrà procedere per il personale non docente dipendente
dall’Amministrazione Scolastica (DPR 588/85), anche con forme di
incentivazione economica (DPR 347/83).
Tale personale inoltre presterà: "assistenza agli alunni portatori
di handicap, fornendo loro ausilio materiale nell’accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita
da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale" (Decreto G.U. 05.09.1995).
Si veda anche il DPR 12 febbraio 1985, n. 104
|