|
FAQ 7
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 09.11.01)
Sono un'insegnate di scuola elementare che attualmente sto per terminare il corso biennale di specializzazione per insegnanti di sostegno.
Sto preparando la tesi finale, e come argomento ho scelto:
"L'integrazione del bambino in situazione di handicap nella scuola dell'autonomia".
Vorrei degli aiuti bibliografici, dato che la mia ricerca parte dalla storicità dell'integrazione,organizzazione territoriale,progetto e
critica.
Vedi Il nuovo ruolo degli Enti Locali
L'inserimento dell'handicappato ha rappresentato di per sè la più grossa riforma scolastica di questi anni: ha costretto la Scuola ad interessarsi al ragazzo non solo come destinatario di informazione, bensì come soggetto da integrare nella vita associativa.
L'handicappato inserito ha indotto la Scuola uguale per tutti a diventare diversa per ciascuno, attivando una flessibilità d'organizzazione interna ed un collegamento con i Servizi socio-psicopedagogico e sanitario specialistico.
L'inserimento scolastico del bambino e del giovane disabile è stato caratterizzato, sino alla fine degli anni '60, da un approccio prevalentemente medico, con una situazione di diffusa emarginazione e istituzionalizzazione che la separava dal contesto familiare e socio-ambientale.
Questa impostazione ha comportato per anni l'inserimento dei disabili presso le scuole speciali, finalizzate all'educazione solo di persone con handicap: in questo modo veniva posta esclusiva attenzione alla correzione del 'difetto' conseguente alla minorazione, trascurando la personalità globale del bambino ed il suo bisogno di dialogare con i coetanei e con il suo
ambiente sociale.
La L. 118 del 1971 detta le prime norme che sanciscono esplicitamente (art. 28) il diritto dei disabili a frequentare la scuola di "tutti": "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della Scuola Pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere
molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi."
Questo articolo, nella prima parte, ha sancito formalmente il diritto all'integrazione scolastica nelle classi normali da parte dei portatori di handicap, del resto già riconosciuto negli articoli 34, 37 e 38 della Costituzione Italiana, ma sin qui largamente disattesi.
Purtoppo in moltissimi casi la seconda parte dell'articolo è stata utilizzata per fornire un alibi a ulteriori esclusioni.
Lo stesso articolo sancisce che il trasporto scolastico deve venire realizzato a carico del Comune e che devono essere eliminate le barriere architettoniche per l'accesso all'edificio scolastico.
Con la L. 517 emanata nel 1977, viene reso effettivo il principio dell'integrazione scolastica dei bambini disabili, vengono inoltre abolite le classi "differenziali" e di "aggiornamento", che erano state istituite da una legge del 1962.
Per la scuola elementare, l'art. 2, prevede che nell'ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti specializzati di cui al DPR 970/75 (nel linguaggio comune definiti come insegnanti di sostegno).
Per la scuola media, l'art. 7 dispone che "sono previste forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione, ....entro i limiti di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori
di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di venti alunni."
Sia nella scuola elementare che nella scuola media inferiore, nelle classi che accolgono portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno, secondo le relative competenze dello Stato e della USSL.
L'art. 12 della L. 270 del 20-05-1982, ha determinato che il rapporto medio tra insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap deve essere di 1 a 4; la legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare prevede la possibilità di deroghe a tale rapporto in presenza di handicap particolarmente gravi.
I complessi problemi di ordine organizzativo nati dalla applicazione della L. 517/77 hanno richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione la necessità di produrre una cospicua normativa amministrativa.
Alla L. 517/77 hanno fatto seguito numerose Circolari Ministeriali che hanno di volta in volta specificato, ad esempio, il ruolo dell'insegnante di sostegno, le norme di valutazione degli allievi disabili negli esami di licenza media nonchè indicazioni per gli accordi tra Istituti Scolastici ed i servizi socio-sanitari della USSL.
Per quanto concerne l'inserimento dei giovani disabili nelle scuole superiori è opportuno fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 1987 (n. 215) che dichiara illegittimo l'art. 28 della L. 118/71 ove viene dichiarato che "sarà facilitata" la frequenza alle scuole medie superiori anzichè disporre che tale frequenza "è assicurata".
A tale sentenza ha fatto seguito la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 262 del 1988 la quale fornisce indicazioni finalizzate a consentire "l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola".
Il 5 febbraio 1992 è stato promulgato dal Parlamento un importante provvedimento legislativo: la "Legge-quadro 104/92 per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
L'approvazione di questa legge ha avuto lo scopo di sintetizzare in un unico testo le variegate normative preesistenti e di introdurre, mediante nuove disposizioni, significative risposte ai problemi delle persone disabili: in particolare viene attribuita importanza alla prevenzione e alla rimozione di situazioni invalidanti, prevedendo inoltre la piena partecipazione sociale dei disabili attraverso idonei interventi, ed il possibile miglioramento dell'autonomia personale e l'esercizio dei diritti civili.
Occorre precisare che questo provvedimento legislativo, proprio per le caratteristiche di "Legge Quadro", si propone di stabilire in linea di principio l'insieme dei diritti della persona disabile, senza per addentrarsi in specifiche indicazioni operative, la cui programmazione viene lasciata per lo più alle Regioni, talvolta senza precisare i tempi entro cui dovranno essere emanate tali indicazioni.
E' importante sottolineare che la legge prevede per numerosi settori di intervento, un significativo e problematico potere discrezionale agli Enti Locali cui è demandata la concreta applicazione dei principi legislativi: in numerosi articoli si prevede che tali enti "possono" adottare provvedimenti, iniziative o stanziamenti a favore di disabili, anziché specificare che "debbono" o "garantiscono" tali interventi.
Nel campo dell'educazione e dell'istruzione la Legge-quadro:
- garantisce l'inserimento negli asili nido dei bambini disabili da 0 a 3 anni;
- garantisce l'inserimento nelle scuole materne, nelle comuni classi delle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;
- al fine di meglio realizzare l'integrazione scolastica prevede l'individuazione dell'alunno come persona handicappata e l'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, la realizzazione un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente,
con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico pedagogico. Il profilo deve indicare le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficolà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e la
possibilita' di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate;
- prevede la possibilità di istituire presso i centri di recupero e di riabilitazione pubblici e privati, delle sezioni staccate di scuola statale, destinate a minori handicappati impediti temporaneamente a frequentare la scuola per motivi di salute;
- prevede che le prove di valutazione finale nella scuola dell'obbligo siano corrispondenti agli insegnamenti impartiti, valutando i progressi conseguiti in rapporto alle potenzialità, mentre nella scuola media superiore vengono consentite prove di esami equipollenti, con tempi lunghi di effettuazione e con la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
Ai fini dell'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo si è indubbiamente operato nel corso di questi ultimi anni, sia sul piano normativo sia sul piano operativo: i vantaggi hanno riguardato anche i bambini normali nonostante il pregiudizio porti a pensare al contrario.
Alcuni pensano infatti che la presenza di un alunno con handicap possa turbare, disturbare, rallentare i processi di apprendimento della classe.
Invece è stato dimostrato il contrario in quanto tale inserimento crea nel futuro cittadino la capacità di accettare le differenze degli altri e le proprie difficoltà.
Concorre inoltre a formare dei giovani più tolleranti, capaci di vivere in una società che vede crescere ogni giorno di più gli scambi e le presenze di etnie, linguaggi, opinioni, religioni, abitudini e condizioni famigliari e sociali diverse.
DIRITTO ALLO STUDIO
Dal 1971 la L. 118 del 30 marzo si occupa soprattutto di assistenza economica e sanitaria, riconosce per la prima volta il diritto all'istruzione nella scuola comune e dispone provvedimenti per assicurarne la frequenza (art. 28).Per i mutilati ed invalidi civili, che frequentano la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato, si prevede il trasporto gratuito, l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle sedi scolastiche e l'assistenza durante gli orari scolastici per i casi più gravi.Si precisa inoltre che: "l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive e da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere difficoltoso l'apprendimento nelle predette classi normali (art. 28, comma 2)."L'art.28, comma 3 precisa inoltre che sarà " facilitata" la frequenza delle scuole medie superiori e delle università, istituzioni prescolastiche e doposcuola.La L.118/71 purtroppo non abroga le norme precedenti sulle classi
differenziali e sulle scuole speciali e consente la possibilità di istituire classi normali distaccate presso istituti o centri di riabilitazione.Dal 1975 le circolari ministeriali incominciano a fornire indicazioni sempre più precise sull'inserimento dei "portatori di handicap" nelle scuole comuni. La 227/75 prevede il raggruppamento di scuole materne, elementari e medie specificatamente attrezzate per attivare esperienze di inserimento, indipendentemente dalla tipologia della minorazione. Inoltre prevede la costituzione presso i provveditorati agli studi di appositi Gruppi di lavoro con compiti di coordinamento e di consulenza sulle esperienze in atto.Nello stesso anno viene emanato il D.P.R. 31/10/75, n.970 che introduce gli organi collegiali nelle scuole speciali e detta le prime norme per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati inseriti nelle scuole comuni e consente che gli insegnanti delle scuole speciali siano assegnati a scuole normali per "interventi di natura integrativa sia generalizzata che specifica " Finalmente nella L. 517 del 4 agosto 1977 si delinea un quadro preciso per la scuola elementare e la media
inferiore: l'art. 2 stabilisce che la scuola attua forme di integrazione a favore di alunni portatori di handicap…."cui devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio psicopedagogico e forme particolari di sostegno".L'art. 7 stabilisce che le classi che accolgono alunni handicappati siano costituite "con un massimo di 20 alunni" (oggi tale norma è abolita) e dispone l'abrogazione delle classi differenziali nella scuola media.Inoltre l'art. 10 stabilisce l'istruzione obbligatoria per i sordomuti nelle classi normali con adeguato supporto; è sottolineata l'importanza di interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni, prevede attività di gruppo anche fra classi diverse, consente di svolgere attività integrative nell'ambito della programmazione educativa ed indica criteri per l'utilizzazione degli insegnanti di sostegno.A differenza delle disposizioni
precedenti, non parla più di "inserimento", ma introduce il termine "integrazione", e fa riferimento a tutte le categorie di handicap, senza distinzione.Successivamente alla L. 517, nel 1979 viene emanata la C.M. 199 che anticipa diverse disposizioni della L.104/92: - la presenza dell'insegnante di sostegno ogni 4 alunni con handicap ( oggi ogni 138
alunni); - - la non utilizzazione di insegnanti senza titolo di specializzazione (anche se nella realtà difficilmente ciò si realizza);- - la piena partecipazione dell'insegnante di sostegno a tutte le attività connesse alla programmazione didattica;- - la corresponsabilità di tutta la comunità scolastica nel processo di integrazione; - - la necessità di
disporre di adeguata documentazione attestante lo stato di handicap prodotta da personale competente.La C.199 evidenzia l'esigenza della collaborazione tra scuola e servizi del territorio (sanità, EELL, distretto, gruppo di lavoro del Provveditorato).Successivamente il DM 26/8/81 prevede la possibilità agli alunni handicappati di sostenere l'esame di licenza media con prove differenziate: nel tempo tale possibilità non comporterà neppure la menzione specifica di tali prove sui documenti attestanti il superamento di detto esame.Nel 1983 la C.M. 258 e nel 1985 la C.M. 250 riprendono e
meglio specificano alcuni dettati della L. 517/77: in particolare l'esigenza di una stretta collaborazione tra scuola ed EELL per l'assistenza, servizio sanitario nazionale per le certificazioni di handicap, famiglie per una naturale continuità educativa. Si ribadisce soprattutto l'opportunità di stabilire Intese tra gli Enti al fine di attuare "progetti educativi
individualizzati" (la L. 104 trasformerà tali Intese in accordi di Programma più specifici soprattutto a livello economico), la figura dell'insegnante di sostegno rimane un punto di riferimento importante ( la L. 270 del 1982
introduce il ruolo organico per i posti di sostegno nella scuola dell'obbligo ed istituisce il sostegno didattico nella scuola materna) ed infine " non devono essere confuse le situazioni di svantaggio culturale, che richiedono un ampliamento delle opportunità educative, dalle situazioni di handicap che necessitano di documentazioni ed interventi più specifici".Per quanto riguarda la scuola superiore la C.M. 129/82 prende atto di alcune problematiche riguardanti la rimozione delle barriere architettoniche e la possibilità di attuare forme di comunicazione orale e scritta più idonee al portatore di handicap fisico e o sensoriale. Anche gli esami di maturità per tali alunni possono prevedere modalità differenziate o prove equipollenti.Solamente nel 1987 con la sentenza della Corte Costituzionale si dichiara illegittima la parte dell'art.28 della L. 118/71 che afferma che la frequenza scolastica alla scuola media superiore sarà facilitata invece di disporre che è "assicurata".La traduzione amministrativa di questa sentenza sarà la C.M. 262/88 che detta disposizioni riprese sostanzialmente dalla L. 104 e la costituzione di un Osservatorio permanente per le problematiche connesse all'handicap a livello di Ministero Pubblica istruzione.La legge 104/92 costituisce una tappa fondamentale
nell'evoluzione della normativa in materia di Diritto allo studio dei disabili. Per quanto riguarda i principi generali – art.12 e 13- si garantisce l'inserimento in asilo nido di bambini handicappati da 0 a 3 anni ed il proseguimento degli studi anche fino all'università con i necessari supporti educativi ed assistenziali."L'integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione , nelle relazioni e nella socializzazione".Inoltre "l'esercizio del diritto all'educazione ed all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap."Infine
"ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica…… a tal fine possono essere attiviate classi presso i centri di cura, anche per gli alunni non handicappati, ma impediti a frequentare la scuola comune per motivi di
salute."L'art.10 dedicato a persone in situazione di handicap molto grave assicura loro il diritto allo studio anche se inseriti presso comunità o centri socio-riabilitativi.La legge quadro non si limita ad enunciazioni di principio, ma indica le modalità e gli strumenti che rendono operativa l'integrazione.In particolare, unitamente all'atto di indirizzo del 24/02/94 ed al Decreto 9/7/92 viene dato molto risalto all'urgenza di accordi di programma tra enti territoriali per garantire la necessaria collaborazione e la stesura delle documentazioni utili all'identificazione, segnalazione e
certificazione della situazione di handicap."All'individuazione dell'alunno in situazione di handicap provvede lo specialista, su segnalazione dei Servizi di base o delle famiglie…" subordinando gli interventi e le forme di sostegno alla esistenza di una situazione di handicap clinicamente accertata, mediante " diagnosi funzionale (D.F.) per cui si intende la
descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap" ; alla sua stesura provvede l'unità multidisciplinare composta dai vari specialisti di settore… da cui poi sarà evidenziato un referente del caso che lo seguirà nel tempo… e si occuperà dei rapporti con le famiglie, la scuola anche per la compilazione del profilo dinamico funzionale .Il P.D.F. come afferma l'art. 4 del D.P.R. 24/2/94 " indica ..il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e medi….."; viene redatto dal referente del caso e dagli insegnanti dell'alunno in questione con la collaborazione dei familiari…l'alunno è descritto analiticamente rispetto ai parametri di sviluppo e nell'ottica della definizione dei possibili futuri obiettivi.Il P.D.F. è lo strumento di raccordo tra le conoscenze dell'alunno dal punto di vista sanitario-riabilitativo e quelle familiari e scolastiche per individuare obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione scolastica. E' un atto collegiale da compilare nel primo anno di frequenza scolastica di un alunno in situazione di handicap ed aggiornare almeno ad ogni cambio di scuola.Un altro documento importante è il Piano educativo individualizzato o personalizzato ( P.E.I.) "nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra di loro, predisposti per l'alunno nella scuola e/o fuori in un determinato periodo di tempo".E' un piano essenzialmente didattico-educativo-organizzativo degli interventi scolastici ben integrati ed interagenti con quelli extra-scolastici.Infine l' "Accordo di Programma", che ha sostituito i protocolli di Intesa, è uno strumento giuridico per la "definizione ed attuazione di programmi di intervento che richiedono per la
loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della scuola, Comuni o loro consorzi, Provincia, ASL (L.104, art.27 comma 1)."Sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, socio-assistenziali, culturali da realizzare nei vari ordini di scuola e nella Formazione professionale"; sono atti vincolanti per le parti stipulanti che sono pertanto obbligate a rispettare gli impegni assunti.Nell'ambito delle circolari e dei decreti ministeriali grande
risalto viene conferito ai Gruppi di lavoro, quali organismi di supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica.Si suddividono in GLIP con compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli studi in ordine a questioni di politica e scolastica e sociale e di cultura dell'integrazione in senso lato: il GLIP infatti e composto dai rappresentanti della scuola, EELL, ASL, Associazione del territorio.Inoltre funziona ancora presso i provveditorati il "vecchio" Gruppo H. con compiti più specifici di consulenza rispetto alla
definizione degli Organici di sostegno e di consulenza alle scuole: sono costituiti da rappresentanti dei vari ordini di scuola.Nell'ambito di questi Gruppi assume particolare rilevanza la figura dell'ispettore scolastico e del docente o direttivo distaccato dal servizio, per curare presso il provveditorato stesso la segreteria dei Gruppi e l'attuazione dei criteri e delle iniziative proposte.Presso le singole scuole inoltre sono costituiti Gruppi di lavoro che collaborano all'attuazione dei Piani educativi individualizzati. Sia in questi Gruppi, sia in generale, nelle scuole in cui sono presenti alunni in situazione di handicap, assume grande importanza la figura dell'insegnante di sostegno, che in ogni caso condivide le responsabilità e gli impegni educativo-didattici-professionali con gli insegnanti delle classi in opera.Una osservazione interessante deve essere ancora fatta rispetto alla continuità ( C.M.1/88) educativo-didattica: di fatto ragioni di ordine economico sino ad oggi hanno impedito l'attuazione reale di tale enorme potenzialità: Resta inteso che la continuità deve essere intesa anche in senso metodologico e deve essere garantita anche a fronte di cambiamenti di personale.
Ciao, se ti serve altro, scrivi
Sono diplomata ISEF e specializzata sul sostegno; non sono abilitata (non so proprio come prenderla l'abilitazione).
Sono inserita in terza fascia nelle graduatorie d'istituto e insegno (sostegno) dal 17 settembre in una scuola media, essendo stata nominata in base alle domande di disponibilità dell'anno scorso, con contratto "fino ad avente diritto". Ma, la scuola in cui attualmente insegno non rientra nelle 30 da me scelte con le domande d'inclusione nelle graduatorie d'istituto; quindi, ora che usciranno le definitive, dovrei automaticamente perdere il posto. Nel frattempo ho fatto un giro di telefonate in alcune scuole da me scelte e in cui "avrei diritto": mi hanno risposto che per quanto riguarda il sostegno sono coperti fino alla fine dell'anno, avendo utilizzato i docenti DOP (quelli di tecnica e di ruolo, ma senza titolo di specializzazione). Mi hanno anche riferito di aver ricevuto precise disposizioni dal provveditore, il quale avrebbe stabilito che questi docenti DOP hanno la precedenza su tutti, anche sui docenti specializzati (non di ruolo). E' possibile? Se non sbaglio le Leggi affermano il contrario. Come devo comportarmi?
Io proverei a denunciarli, ma credi serva a qualcosa?? Quando si legiferano certe porcherie in Parlamento, pensi veramente che avrai e, avranno ( riferimento a ai disabili) giustizia?? Ho dei seri dubbi
Sono un'insegnante di sostegno di un ITC. Seguo una ragazza affetta da sindrome di Bardet Biedl che frequenta la prima classe.Nella scuola sono presenti altri 4 alunni in situazione di handicap, fra i quali un altro ipovedente grave che frequenta la quarta classe. Vorrei sapere: il Consiglio d'Istituto ha approvato le richieste di ausili informatici e di altri sussidi fatte dalle insegnanti di sostegno per questi alunni, ora come bisognerà procedere perché tutto non finisca nel nulla?
vd. la Lettera Circolare 13 settembre 2001, n. 139,
Prot. 3334 (Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap. Anno finanziario 2001)
[...] 2- Finanziamenti per i sussidi didattici e le tecnologie
Inoltre: In attuazione dell'art. 5 della Legge 18.3.1993, n. 67
a) delle funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi prelinguali;
b) delle funzioni relative all'assistenza, alla maternità ed all'infanzia.
2. Ai fini della presente Legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.
"Assistenza ciechi e sordomuti"
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali direttamente o tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art. 24 L. 142/90.
Interventi delle Province
1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla legge 11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142.
In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi:
a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi prelinguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi-prelinguali;
b) fornitura dei testi scolastici;
c) fornitura sussidi mimografo-visivi;
d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito.
e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;
f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista;
g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre Istituzioni;
h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;
i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre linguali e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale
Sono una docente di sostegno di ruolo da dieci anni (scuola media superiore) .Dopo sette anni di permanenza nell'area ADO3 quest'anno ho chiesto e ottenuto il passaggio di ruolo nell'area ADO2Sono soggetta di nuovo al vincolo quinquennale?
Un'insegnante di ruolo su posto di sostegno da quindici anni nella scuola media di primo grado che quest'anno ha ottenuto il passaggio di ruolo su posto di sostegno nella scuola media superiore,ha l'obbligo del vincolo quinquennale di nuovo?
Nessun vincolo di permanenza sul sostegno per il quinquennio. Il vincolo va riferito solo alla prima immissione in ruolo che per entrambi i casi segnalati e' gia' stato effettuato.
Il Provveditorato agli studi per assunzioni scuola materna 2001-2002 ha privilegiato nella scelta della sede provvisoria la graduatoria del concorso rispetto alla permanente.Pertanto coloro che erano in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 comma 5 della legge 104 non hanno potuto scegliere sede rispetto agli immessi in ruolo dal concorso.
Si chiede:
1. Se sia corretta tale impostazione del Provveditorato ed in caso contrario quali azioni legali intraprendere
Dovresti vedere la cosa con un legale.
2. Se, ai sensi di quanto invece letteralmente indica l'art.33 comma 5 che prevede solo lo stato di handicap, comunque sia necessaria la gravità, anche in relazione al CCDN 18/1/2001articolo 10 3. Quali siano i diritti nella scelta della sede eventualmente definitiva per figli unici di madre vedova convivente portatrice riconosciuta asl di handicap medio, in riferimento sia alla mobilità annuale , che
eventualmente alle assegnazioni provvisorie ove sembra che all'articolo 11punto IV del testo del decreto vigente sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie siano contemplate situazioni diverse al punto h) prima parte gravità mentre nella seconda parte si parla solo di portatore di handicap.
I lavoratori disabili o con familiari disabili, oltre alle agevolazioni stabilite dall’art. 33 della Legge n. 104/92, possono fruire di ulteriori facilitazioni e di particolari condizioni previste eventualmente nei rispettivi contratti di lavoro. In particolare per quanto riguarda la legge n. 53/2000 all’art. 17, comma 3, questa considera che “I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggiore favore rispetto a quelle previste dalla presente legge”. Facilitazioni possono essere turni di lavoro più adeguati per genitori con figli disabili, periodi di aspettativa non retribuita, flessibilità di orario, part-time.
Riguardo al part-time, per quanto concerne i dipendenti degli enti pubblici non economici, l’art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro (il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo è pubblicato sul supplemento ordinario n. 54 della Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/3/99) afferma che la condizione di familiare che assiste un portatore di handicap con invalidità riconosciuta non inferiore al 70% determina una condizione di precedenza nel caso in cui le richieste per accedere al regime di part-time superino il contingente previsto (25% della dotazione organica più un eventuale 10% rappresentato da particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari previamente individuate nel contratto collettivo integrativo).
Come è facilmente deducibile dalla lettura di queste pagine, la materia relativa ai congedi e in genere alle agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili stessi è particolarmente intricata perchè fa riferimento ad una imponente serie di disposizioni normative.
Come previsto dall’ 15 della Legge n. 53/2000 è stato emanato il decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative in materia che si pone come obiettivo proprio quello di conferire organicità e sistematicità alle suddette norme. Il Testo unico è stato pubblicato sul supplemento n. 93/L della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 ed è il Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
Vorrei avere qualche informazione per quel che concerne gli esami di maturità dei ragazzi disabili.
vorrei porre alcune domande...semmai mi risponderete vi prego di fare riferimento a leggi e art. in modo da potermi documentare meglio.
Domande:
quando un ragazzo ha superato il terzo anno e non ha conseguito una qualifica alla fine dei cinque anni può conseguire un diploma finito come tutti i ragazzi "normodotati"?
se un genitore si oppone alla programmazione differenziata come si procede?
Come se fosse un ragazzo normodotato
Il ragazzo che non prende la qualifica l'anno successivo viene iscritto in terza o in quarta?
mi dite come funziona l'iscrizione all'anno successivo?
e vero che può essere iscritto in terza e frequentare la quarta o deve essere iscritto in quarta per poi non ritrovarsi diversi alunni disabili iscritti alla stessa classe?
vi ringrazio molto.
L'ordinanza ministeriale n.102 del 21 Maggio 2001 presenta due grosse novità a favore di una migliore qualità del diritto allo studio degli alunni con handicap:
1) Esami di licenza media
L'articolo 11 comma 12 dell'OM introduce una aggiunta a quanto disposto nelle precedenti ordinanze. Si precisa cioè che per gli alunni per i quali si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di Classe può decidere la ripetenza o l'ammissione agli esami di licenza media al solo fine di rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato (e qui sta la novità) è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.
Questa possibilità di iscrizione alle scuole superiori, in precedenza sempre negata, è stata introdotta per consentire agli alunni con handicap, come espressamente scritto all'inizio del comma 12, di poter adempiere all'innalzamento dell'obbligo scolastico che va realizzato nel primo anno della scuola superiore ai sensi della legge n.9/99 e di poter adempiere inoltre ai tre anni di obbligo formativo ai sensi dell'art. 68 della legge 144/99.<br>
2) Esami di qualifica e di Maestro d'Arte
L'art. 15 comma 4, verso la fine, consente agli alunni che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e che siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito durante gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte, consente di inscriversi e frequentare le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto di studio costituzionalmente garantito.
Si supera finalmente così la complicazione costituita dalla precedente normativa secondo la quale tali alunni non potevano inscriversi alle classi successive alla terza dell'istituto professionale o artistico ma dovevano formalmente ripetere la terza e frequentare le classi successive. Ciò creava complicazioni ai fini delle valutazioni che dovevano essere formalmente espresse dal consiglio della classe terza, mentre gli alunni effettivamente svolgevano le attività e le lezioni nelle classi successive. Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali alunni ad essere ammessi agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art.17 comma 4 dell'OM 29/2001.
Sono un insegnante specializzato che opera in una Scuola Media di un Istituto della provincia di Roma; il dirigente scolastico mi ha assegnato al servizio di assistenza alla mensa per la 19a ora (quindi di straordinario) senza avermi contattato e ricevuto la mia disponibilità a tale servizio. Faccio inoltre presente che la classe assegnatami non è una classe nella quale svolgo attività d'integrazione, in quanto in essa non è presente nessun alunno p.h..
E' lecito tutto ciò?
L'insegnante di sostegno viene assegnato alla classe dove sta il disabile!
E' una grave irregolarità toglierlo dalla classe dove e' il disabile.
Impiego degli insegnanti di sostegno in supplenze di colleghi assenti
Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono formulare i seguenti orientamenti, basati sul principio sancito dall’art.13 ultimo comma L.104/92 che l’insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale di circolo o di istituto.
Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato.
Quando gli alunni con handicap sono presenti, l’insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali alunni.
Non sembra opportuno e corretto che l’insegnante di sostegno venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività di integrazione scolastica con l’alunno o con la classe in compresenza o da solo.
Come fare per fissare degli obiettivi personalizzati per ragazzi con problemi di dislessia o altre evidenti difficoltà di apprendimento? Qual è la normativa? (lavoro in una scuola privata, senza insegnante di sostegno)
Hai interpellato l'UONPI ? Il ragazzo deve essere segnalato alla ASL e dopo di cio si fa ..
ma entra nel sito e cerca nei materiali: Scuola Materna, Elementare, Media Inferiore, Media Superiore.
Se hai bisogno di altro, scrivi
Un consiglio di classe di Scuola Media Inferiore può deliberare di non valutare l'allievo portatore di handicap in alcune discipline?
In caso affermativo, qual è la normativa di riferimento e cosa si scriverà sulla scheda di valutazione?
VA SEMPRE VALUATO!!
Quale diritto avete per non farlo??
Sono di Caserta, laureato in economia e commercio e abilitato in matematica applicata.
vorrei sapere a chi rivolgermi per poter frequentare un corso di specializzazione polivalente (sostegno).
Mi potete fornire qualche indirizzo o numero di telefono??????
Sono una laureata e vorrei frequentare un corso per diventare insegnante di sostegno. quindi vorrei sapere se prossimamente ne verrà attivato qualcuno non importa il luogo, va bene qualunque parte
d'italia.
I corsi biennali indetti con il DI 460 art. 6 sono sospesi per cui il prossimo anno accademico si potra' iscrivere ad una SISS per l'ambito disciplinare in cui non e' abilitato ed accedere al corso di 400 ore abilitante per l'attivita' di sostegno.
Le iscrizione alle SISS sono a numero chiuso e per quest'anno i termini sono gia' scaduti non prevista la partecipazione per i docenti gia'
abilitati al solo corso di sostegno.
Sono un Disabile dell'A.I.A.S. di Pistoia, vorrei sapere se c'è un
sito di indirizzi e-mail di centri handicap europei.
Questo perchè, avendo da effettuare una ricerca per il nostro Predente,
mi occorrerebbe qualche indicazione.
Prova, sulle nostre pagine, nella sezione Link
1) E' pervenuto da parte dei genitori degli alunni in situazione di handicap di questa scuola la richiesta per avere informazione sul diritto dei loro figli di avere agevolazioni fiscali circa il pagamento o non delle tasse scolastiche e agevolazioni fiscali per l'acquisto dei libri di testo (scuola secondaria superiore).
Tasse scolastiche: esenzioni
L’art. 30 della Legge 118/71 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ... è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche ... e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per ... ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli”.
2) Inoltre il Gruppo studio e lavoro per l'handicap dell'Istituto vorrebbe sapere dopo quanto tempo scatta la continuità educativa e didattica nell'ìnsegnamento a ragazzi in situazione di handicap.
Questa non l'ho capita. Ovvio sarebbe dire da quando inizia ad andare a scuola: Infanzia, elementare, media e superiori
3) Quali i riferimenti normativi per l'acquisto di computer da destinare ai ragazzi in situazione di handicap (scuola secondaria superiore)
La Lettera
circolare 139/01 prevede fondi per gli usili LC 139/01 (Finanziamenti Integrazione Handicap)
Sto cercando la sentenza n. 245/01 del Consiglio di Stato, che
contiene delle novità per
quanto riguarda il diritto di lavoro e il diritto ad
un'educazione
adeguata di persone con handicap.
Purtroppo non è ancora pubblicato nel Vs sito internet. Verrà
pubblicata? Altrimenti, come posso arrivarci?
Lavoro presso l'Intendenza Scolastica Tedesca, Servizio Integrazione e mi
serve per il lavoro.
CONSIGLIO DI STATO
Sezione VI
Dec. n. 245 del 26/1/2001. Alunna con handicap. Il sostegno da offrire
deve essere personalizzato in funzioni delle esigenze dettate
dalla minorazione e in relazione all'indirizzo di studi
prescelto.
Si verte in
una materia di scottante interesse: la qualità del sostegno offerto agli
alunni in condizioni di handicap. In specie, la decisione affronta il caso
di un'alunna iscritta al primo anno del liceo classico
che
ha difficoltà motorie ed in particolare di trascrivere i compiti di
latino
e
greco. Per esigenze di graduatoria, per due anni consecutivi, le è stato
assegnato un docente di educazione fisica. I genitori, che chiedevano che
alla figlia fosse affiancato il primo insegnante in grado di comprendere
le
nozioni studiate dall'allieva stessa e poi di trasferirle per iscritto,
impugnavano i provvedimenti di assegnazione da parte del Provveditorato
agli
Studi e vedevano riconosciute le loro ragioni dal TAR adito.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ricorre in appello sostenendo che
l'obbligo da parte dell'Amministrazione non si estenderebbe fino alla
scelta
di un assistente la cui preparazione coincida con quella specialistica
dell'alunna e con la materia di insegnamento impartita, essendo soltanto
richiesto che l'insegnante di sostegno soddisfi i requisiti formali di cui
al D.P.R. n. 970/1975 e che sia individuato sulla base dell'ordine
dell'apposita graduatoria.
Ma il Consiglio di Stato respinge la tesi del Ministero della Pubblica
Istruzione. Sostengono i giudici dell'appello che "se è vero che, ai
fini del sostegno, non può esigersi che ciascun alunno affetto da
handicap sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle
singole
materie...
è altrettanto vero che il sostegno medesimo non può, però, tradursi in
un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa". Di
conseguenza
sono
inoperanti le disposizioni che non sono in grado di contemperare le
esigenze
di nomina con le altrettante esigenze dell'alunno da assistere.
Riportiamo un ampio stralcio della motivazione della decisione:
"L'appello è infondato.
Le disposizioni a tutela dei portatori di handicaps, recate dalla legge 30
marzo 1971, n. 118, come emendate dalla Corte Costituzionale con sentenza
n.
215 del 3-8 giugno 1987, prescrivono un obbligo per lo Stato di
assicurare,
attraverso misure di integrazione e di sostegno, la frequenza anche degli
istituti superiori.
A tale obbligo si è adeguata l'Amministrazione della Pubblica Istruzione,
prevedendo, tra l'altro, con circolare 22 settembre 1988 n. 262,
l'indicazione, a cura dei presidi delle scuole medie, in sede di
trasmissione delle preiscrizioni ai competenti istituti superiori, dei
bisogni peculiari di
ciascun alunno in relazione alla tipologia
dell'handicap, sì da consentire di predisporre un profilo dinamico
funzionale dello stesso, al fine di evidenziare se questi "necessita
di assistente per l'autonomia personale e per la comunicazione...
individuando l'area di prevalente interesse... tra quelle umanistiche,
scientifica o tecnologica".
Successive ordinanze, tra cui quella del 30 ottobre 1991, hanno, poi,
regolato le procedure di nomina degli insegnanti di sostegno nella scuola
secondaria superiore.
Secondo l'Avvocatura dello Stato appellante, l'Amministrazione non avrebbe
potuto discostarsi nella scelta dell'insegnante di sostegno, dall'ordine
di
graduatoria imposto dalle citate norme regolamentari, essendo il rispetto
del principio sancito dalla Corte Costituzionale affidato al possesso, da
parte dei graduati, dei
requisiti di specializzazione previsti dal D.P.R.
31
ottobre 1975, n. 970.
Sennonché va osservato che, se è vero che, ai fini del sostegno, non
può esigersi che ciascun alunno affetto da handicap sia affiancato da
assistenti
dotati di specializzazione nelle singole materie, essendo il sostegno
medesimo preordinato a consentire l'inserimento globale dell'alunno
nell'istituzione scolastica (e non a caso la circolare ministeriale del
1988
fa riferimento, omnicomprensivamente, ad aree di interesse, in relazione
all'indirizzo prescelto), è altrettanto vero che il sostegno medesimo non
può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla
normativa.
Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata
l'assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla
regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare
del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie
concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal
legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve
costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria.
Nel caso che interessa, l'alunna della quale si discute non era affetta da
malattia psichica, che ne pregiudicasse l'intelligenza e la capacità di
apprendimento, ma da affezione che le impediva soltanto la materiale
esternazione, soprattutto scritta, delle sue conoscenze nell'area di
interesse umanistico e necessitava, dunque, di un'assistenza equiparabile
piuttosto all'attività di un nuncius, anziché di un sostegno di tipo
prevalentemente psichico,
volto ad agevolarne l'apprendimento e
l'inserimento nella comunità scolastica.
Orbene, nell'area umanistica hanno rilievo assolutamente preminente,
accanto
all'italiano (per il quale, però, non sorgevano particolari problemi di
trascrizione, da parte di qualunque assistente in possesso dei requisiti
formali di cui al D.P.R. n. 970/1975, della volontà della ricorrente), il
latino e greco, materie che hanno, invece, caratteristiche linguistiche,
fonetiche e grafiche assolutamente peculiari, tali da non poter essere
comprese e manifestate all'esterno, ancorché attraverso un'attività
meramente nunciativa, se non da un assistente in possesso delle specifiche
nozioni relative a tali materie.
Ne deriva che la nomina, per ben due anni scolastici consecutivi, di un
insegnante di educazione fisica, per assolvere tale compito, ha
concretato,
in realtà, un vero e proprio diniego del sostegno assicurato dal
legislatore, così come puntualizzato dalla Corte Costituzionale.
Né l'Amministrazione può invocare, a sostegno della legittimità della
propria azione, le disposizioni di carattere generale che le imponevano di
scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo,
evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in
cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il
diritto
degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti
satisfattibili esigenze dell'alunno da assistere.
L'appello, in conclusione, deve essere respinto, con conseguente conferma
della sentenza impugnata".
Prima domanda:
Sono una docente di sostegno di ruolo da dieci anni (scuola media superiore). Dopo sette anni di permanenza nell'area ADO3 quest'anno ho chiesto e ottenuto il passaggio di ruolo nell'area ADO2Sono soggetta di nuovo al vincolo quinquennale?
Seconda domanda:
Un'insegnante di ruolo su posto di sostegno da quindici anni nella scuola media di primo grado che quest'anno ha ottenuto il passaggio di ruolo su posto di sostegno nella scu ola media superiore, ha l'obbligo del vincolo quinquennale di nuovo?
No, non ha l'obbligo del vincolo quinquennale ma solo quello del superamento dell'anno di prova
Premesso che mi è stata riconosciuta un 'invalidità del 100% a far tempo dal 25 settembre 2000 e che lavoro nella scuola dal 1969-fino al 1978 in qualità di insegnante e,dal 1979 ad oggi , quale Direttore Didattico, chiedo:
* mi è consentito andare in pensione beneficiando del riconoscimento previsto per gli invalidi ,ai sensi della L.
23 dicembre 2000,n388(art.80 ,comma 3)?
Certamente!
*cosa si intende per "beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva?
aggiungerei: Fino a 5 anni?
Puoi andare in pensione (solo per questo) sfruttando queste agevolazioni....sempre che tu sia pensionabile:-))
Sono un insegnante di sostegno di ruolo in Scuola Media Statale. Grazie alle Vs. cortesi ed esaurienti risposte a precedenti quesiti, ritengo di conoscere la normativa per l'integrazione dei portatori di handicap.
I dubbi, però, non mancano mai.
Nel GLH per un alunno certificato portatore di handicap psichico lieve, al quale hanno partecipato, oltre al sottoscritto, il Dirigente Scolastico, l'Insegnante di materie letterarie,i genitori dell'alunno interessato e la psicologa della ASL, quest'ultima ha comunicato che l'h. può svolgere i programmi ministeriali fino al raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per l'intera classe.
In presenza di tale situazione, mi chiedo :é necessario che venga ugualmente elaborato dal Consiglio di classe il P.E.I.per l'alunno?
No. Nel valutarlo terrete conto delle sue condizioni e delle sue possibilità. Non siamo tutti uguali. Se raggiunge gli obiettivi minimi, perchè?
Direi comunque che questa domanda, riguardi principalmente, sia il soggetto che la famiglia. Giusto?
Durante le gite scolastiche di una giornata intera o di più giorni chi deve provvedere allo spostamento fisico e alla cura personale di uno studente disabile maggiorenne, se l'insegnante di sostegno non è materialmente in grado di farlo?
Può essere richiesto che ad affiancare l'insegnante di sostegno ci sia un assistente sociale del Comune, o un collaboratore scolastico, o un genitore?
“Si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di
sostegno” C.M. 291/92 art. 8 c. 2.
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, accompagnatore può essere lui stesso.
Sono produttrice e distributrice dal 1996 di un software didattico per la riabilitazione al linguaggio, che viene venduto soprattutto negli istituti scolastici.
Sto faticosamente cercando da tempo di capire quali sono le modalità che le scuole devono seguire per ottenere l'aliquota agevolata del 4% all'atto dell'acquisto di software riabilitativi per l'handicap.
So che i portatori di handicap devono produrre adeguata documentazione (come da decreto Visco del 14 marzo 98 pubblicato sulla G.U. 77 del 2 aprile '98), e per gli enti mi risultava fosse sufficiente una dichiarazione dell'uso riabilitativo per alunni dell'istituto in questione; ma non riesco a trovare un documento in cui mi venga confermata la correttezza di questa prassi. Potete aiutarmi?
Veda, su queste pagine, Le agevolazioni fiscali per i disabili
Ad una prima occhiata mi pare di capire che le scuole non hanno diritto all'aliquota agevolata... o
sbaglio?
E' il disabile o la famiglia il beneficiario.
Comunque tieni presente la lettera circolare
139/01; sono finanziamenti per gli ausili e possono comprendere anche software
|