a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 8
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 03.12.01)

 

In qualità di genitore di un ragazzino in situazione di H. frequentante la prima media, voglio rivolgerti le seguenti domande:
- posso richiedere al preside di far parte del GLH di Istituto?

Certamente!

- Il preside può negarmi questa richiesta?

No, se già non è stato nominato il genitore che ne fa parte

- Da chi è composto il GLH operativo?

G.L.H. D'ISTITUTO - Gruppo di Lavoro presso le istituzioni scolastiche
Riferimenti normativi
C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 - Indicazioni di linee d'intesa tra
scuola, EE.LL. e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap 
C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 - Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap (Art. 2, comma 8)
Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 15 comma 2)
D.M. n. 122 dell'11 aprile 1994 - Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale - GLIP - ex art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (art. 317, comma 2)
G.L.H. c/o le Istituzioni Scolastiche - Normativa: compiti e funzioni 
C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 - Indicazioni di linee d'intesa tra scuola, EE.LL. e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
L'intesa fra i rappresentanti dell'Amministrazione scolastica degli Enti locali e del servizio sanitario nazionale dovrebbe mirare alla finalità di perseguire unitariamente in favore di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli portatori di handicaps, l'attuazione dei precoci interventi atti a prevenirne il disadattamento e l'emarginazione; e la piena realizzazione dei diritto allo studio.
Proposta di Piano Educativo Individualizzato
1^ parte - ( .)Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore Didattico o dal Preside, dall'insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell'équipe specialistica della USL, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica.
Calendario degli incontri
Si indicano, a titolo orientativo: riunioni per la formazione delle classi; riunioni periodiche per la definizione - attuazione - verifica - del programma; riunioni per la programmazione dell'anno scolastico successivo; riunioni per facilitare il passaggio a diverso ordine di scuola. 
Prevenzione di stati di disagio e di disadattamento 
I gruppi professionali, sopra citati, intervengono per prevenire, rimuovere risolvere i problemi di alunni che presentano difficoltà connesse a stati di disagio e di disadattamento.
C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 - Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap ( Art. 2, comma 8). Al fine di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, i capi d'istituto, nell'ambito delle singole istituzioni di ogni ordine e grado, sono invitati a costituire un gruppo di lavoro composto, di norma, dal direttore della USL competente per territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente richiesto per il tramite dei Provveditori agli Studi alle Associazioni di categoria per consulenze specifiche, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno con handicap; ciò ai sensi della C.M. 258/83.
Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2) Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
D.M. n. 122 dell'11 aprile 1994 - Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale - GLIP - ex art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Art. 8 - Gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d'Istituto. I gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d'istituto, previsti dall'art. 15, comma 2, della legge n. 104/92, sono costituiti a cura del Capo d'Istituto, sentiti il Consiglio di Circolo o d'Istituto ed il Collegio dei Docenti.
Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il capo d'Istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l'attività dei predetti Gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazione preesistenti nel circolo o istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2) Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
Circa i gruppi di studio e di lavoro a livello di scuola, mi permetto di elencare alcune disposizioni vigenti, tratte dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e dal successivo Decreto ministeriale 26 giugno 1992.
- Sono costituiti "presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado" (L. n. 104/92, art. 15, comma 2) 
- Sono composti da "insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti" (ibidem)
- Hanno il compito di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo" 
Perciò: 
- La loro costituzione non solo "può essere proposta dagli insegnanti all'interno del collegio docenti", ma "deve" essere prevista; nei casi in cui il capo d'istituto non provvede alla attivazione, il medesimo incorre nel reato di omissione in atto d'ufficio 
- La presenza dei genitori non è a discrezione degli insegnanti 
- La presenza degli studenti (specie nella secondaria superiore) è particolarmente significativa
NOTA
La «diversità» sta al centro della scuola, e con essa l'handicap, che ne rappresenta il paradigma. Proprio nei confronti degli alunni in difficoltà, la scuola dell'autonomia sollecita un utilizzo più razionale delle risorse umane e materiali comunque presenti nel contesto. Del resto, ne troviamo indicazione anche negli artt. 12-13-14-15 della legge-quadro sull'handicap.
Fra gli strumenti collegiali previsti dalla legge stessa, e non ancora pienamente utilizzati in tutta la loro ricchezza, anche a causa della scarsa conoscenza ed esperienza circa il loro carattere propulsivo nei riguardi della prospettiva integrativa, vi sono i Gruppi di lavoro da attivare nell'ambito dell'istituzione scolastica; in particolare, il Gruppo di studio e di lavoro a livello di Istituto: circolo didattico, scuola media, scuola superiore.
In linea di massima, il Gruppo di lavoro (la cui costituzione è compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Capo d'istituto) presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola e ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, interviene per:
a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; 
c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi «tecnici»;
d) verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;
e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di aggiornamento «comuni» per il personale delle scuole, delle Asl e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo Schematicamente, l'azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo. L'elenco è da considerarsi indicativo, non esaustivo.
Competenze di tipo organizzativo 
* Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.).
* Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.). 
* Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.). 
Competenze di tipo progettuale e valutativo 
* Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola. 
* Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie. 
* Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili).
* Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale.
Competenze di tipo consultivo
* Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni); di confronto interistituzionale nel corso dell'anno; di documentazione e costituzione di banche dati.
Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita quale fenomeno complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa.
È un tema che, proprio alla luce di una lettura pedagogica della normativa vigente e di quella in fieri, richiama opportunamente e doverosamente osservazioni formulate in altra sede: «Una società può progredire in complessità solo se progredisce in solidarietà. La complessità crescente comporta un aumento delle libertà, delle possibilità di iniziativa, nonché nuove possibilità di disordine, tanto feconde quanto distruttive. La sola soluzione integratrice è lo sviluppo di una solidarietà effettiva, non imposta, ma interiormente sentita e vissuta come fraternità» (Morin, 1993, p, 74). A nostro avviso, tale sollecitazione è particolarmente valida per il microcosmo-scuola, proprio nel momento in cui ci si avvia verso la prospettiva della piena autonomia organizzativa e didattica.
Una rete di sostegno
Fra le indicazioni operative che il Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola dovrebbe tenere presenti, al fine di promuovere una rete di sostegno nella comunità scolastica, possiamo richiamare le seguenti:
- le tipologie di risorse di sostegno dovrebbero essere elaborate in funzione dei bisogni dell'alunno;
- la rete di sostegno si rivolge a tutti: programmi pensati e realizzati per un solo alunno o per un solo insegnante non sono generalmente efficaci per lo sviluppo di una comunità integrata di sostegno;
- le risorse di sostegno dovrebbero potenziare le capacità della persona di essere in grado di badare a se stessa e agli altri;
- il pericolo connesso con alcuni tipi di sostegno è quello di indurre nel fruitore una inutile e pericolosa dipendenza dal sostegno stesso (occorre promuovere itinerari che sollecitano l'autonomia ed evitare insegnamenti troppo referenziali);
- la rete di risorse dovrebbe divenire un elemento naturale e permanente della comunità scolastica, ed essere gestita da persone direttamente coinvolte nella vita scolastica stessa (docenti, dirigente scolastico, genitori, specialisti).
Composizione del Gruppo di studio e di lavoro. La legge quadro fissa i componenti del Gruppo di studio e di lavoro, che specularmente ripropongono, a livello di Istituto, i componenti del gruppo tecnico del piano educativo individualizzato: docenti di classe e di sostegno; dirigente scolastico (o suo delegato); operatori dei servizi; genitori; studenti (nella scuola secondaria di secondo grado). Vi è rappresentata dunque tutta la comunità scolastica. Inoltre, nell'ottica di favorire il passaggio del minore handicappato da un ordine all'altro di scuola, almeno nel primo periodo dell'anno scolastico, il Gruppo è da ritenersi integrato anche dal docente per il sostegno che ha seguito l'alunno nel precedente grado scolare.
Questo organo collegiale - che per la componente insegnanti può identificarsi con una sottocommissione del collegio dei docenti - si caratterizza dunque per un intervento finalizzato alla specificazione concreta dell'integrazione e alla sua omogeneizzazione, collegata alla autoanalisi a livello di Istituto. Inoltre, in virtù della pluralità dei partecipanti, può sollecitare nuove iniziative per stabilire collegamenti con i servizi, gli operatori e le risorse dell'extrascuola, che rappresentano la rete istituzionale, lo sfondo integratore esterno, rispetto alle attività di sostegno.
Comunque nella rubrica trovi altre indicazioni
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmed.html

Sono insegnante di sostegno in una scuola media. Seguo per sole sei ore settimanali un ragazzino di 2. media, con ritardo mentale medio, iperattivo, con deficit di attenzione e gravi problemi relazionali. Proviene da una famiglia particolarmente disagiata. In classe, lavora e sta abbastanza tranquillo quando ci sono io, ma quando si trova da solo, con gli insegnanti curricolari, talvolta impedisce lo svolgersi della lezione. I colleghi lo seguono, gli danno il suo lavoro da fare, ma devono occuparsi anche del resto della classe. Il ragazzo si alza, urla, piange e ne fa di tutti i colori. I compagni non ne possono più. Il ragazzino non ha alcun supporto psicologico, perchè la famiglia non ha mai voluto portarlo.

Portare che?
Quel ragazzo ha bisogno di un assistente di base specializzato che possa aiutarlo e se ne deve fare carico l'Ente locale:
Educativo, che svolge le funzioni inerenti all’area educativa. E’ assegnato dagli Enti Locali di competenza sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto o Dirigente Scolastico ( art. 396, 2°comma, D.Leg.vo 16/4/94, n° 297), fermo restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza, con funzioni assistenziali e di mediazione inerenti l’assistenza e autonomia personale, alla comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali e degli alunni gravemente non autonomi, Legge 118/71, DPR 616/77 (anche in via transitoria). L’obbligo per l’Ente locale, qualora se ne ravvisino le condizioni, personale educativo ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge 517/77.

Gli incontri con la psicologa dell'Ulss sono limitati alle riunioni scolastiche per formulare il Pei.

Vorrai dire verificare il Pei

Che cosa possiamo fare? A chi si può chiedere aiuto? Si può chiedere un assistente all'Ulss? Qual è la normativa? Il ragazzino può cambiare lo psicologo di riferimento? 
Io ho proposto al preside di concedere una deroga per il numero di ore di sostegno. Mi ha risposto che è impossibile, anche se spetta ai presidi quest'anno, il nostro caso non presenta le condizioni e che l'anno scorso il nostro provveditorato non ha concesso neanche una delega. Ma quali sono le condizioni per ottenere una deroga?

Deve essere certificato grave

Il fatto che l'alunno impedisca che le lezioni si svolgano regolarmente non è sufficiente?

Ma quando ha l'insegnante a fianco, studia, e questo dovrebbe farvi riflettere.

Sono un'insegnante di scuola superiore che non ha, purtroppo (o per fortuna come dicono alcune mie colleghe) nessuna esperienza di handicap e di problemi legati al sostegno. Le scrivo però come genitore che si deve quotidianamente confrontare con un problema notevole di integrazione di un alunno.
Mio figlio di nove anni frequenta la quarta elementare, e già dalla prima la sua classe è stata formata da 25 alunni di cui uno con grossi problemi di raptus di aggressività nei confronti dei compagni. Mi scuso, ma, ripeto, non sono in possesso della terminologia specifica. Nella classe è sempre stato presente un insegnante di sostegno, non so però per quante ore. Come genitori abbiamo cercato durante questi anni di aiutare il bambino in questione in tutti modi, invitandolo per esempio a casa per socializzare con gli altri bambini; persino le maestre stesse si sono impegnate ad accompagnarlo a frequentare una attività sportiva con i loro figli durante il pomeriggio dopo la fine della scuola, ma con scarsi, se non nulli, risultati: i bambini continuano da quattro anni a tornare a casa con l le gambe e la schiena piena di lividi per le botte che ricevono in classe. L'ultimo episodio risale a venerdì scorso, quando un compagno di mio figlio è sato trasportato al pronto soccorso perché non riusciva a respirare per i pugni e i calci presi. In breve, cosa dovremmo fare noi genitori per intervenire in qualche modo e per cercare di aiutare quel bambino, ma nello stesso tempo, tutelare anche i nostri? Sappiamo che è in cura da una psicologa, sappiamo che le ore di sostegno assegnate sono solo 10 la settimana, sappiamo che quando è successo l'ultimo fatto i bambini erano in giardino e che le maestre non erano nelle vicinanze. La legge ci permette, per esempio, di seguire più da vicino il percorso terapeutico di questo bambino per avere anche delle indicazioni sulle eventuali inadempienze della scuola in materia di comportamento? Mi scusi la confusione, ma non sappiamo cosa fare, e Le assicuro non siamo delle mamme apprensive e rompiscatole...

Ho bisogno di sapere qualcosa in più sulla certificazione di questo alunno. Innanzitutto c'e' un fatto grave, che è quello della classe che ha 25 alunni. Un D.M. 141, che ti invito a leggere, stabilisce il numero degli alunni, specie in classi in cui ci sono problemi gravi che hai descritto: DM 141/99 (Classi con portatori handicap) Poi, domando: c'e' un'assistente di base assegnata a questo bambino? Avete interpellato l'UONPI (Neuropsichiatra della ASL)??

E' possibile avere un quadro generale delle normative che prevedono finanziamenti per l'integrazione dei disabili, oltre i classici finanziamenti del Ministero dell'istruzione?
Seguo per il secondo anno scolastico una alunna Down con i benefici che tale continuità produce. l'anno prossimo quasi certamente, in virtù di una contrazione dell'organico di sostegno, dovrò lasciare l'Istituto professionale in cui opero di ruolo attualmente e quindi interrompere la continuità didattica all'alunna già menzionata.
E' possibile far valere il principio della continuità per una eventuale riconferma in sede pur non avendo il punteggio e/o anzianità di servizio necessaria a restare?
Se si, quali norme posso richiamare per un eventuale ricorso?

E di grazia, chi te lo dice che l'organico di sostegno va ridotto??
Per i gravi ci sono sempre le deroghe.
per quanto riguarda i finanziamenti devi vedere la
lettera circolare 139/01, che effettivamente è una miseria, ma puoi in questo caso vedere la legge per il diritto allo studio della tua regione e controllare se in questa legge c'e' il riferimento dei contributi che i Comuni e le province elargiscono alle scuole su progetti specifici. Datti da fare

Sono una insegnante specializzata che lavora presso un Istituto Comprensivo di Roma, sono stata assegnata, per 9 ore, ad una prima media composta da 22 alunni. Tra questi discenti è inserita una ragazza che presenta:
- disturbo borderline di personalità (cod. 5.31);
- disturbo di linguaggio nell'ambito dello sviluppo;
Queste indicazioni sono state estrapolate dal certificato medico presentato dalla A.S.L..
Il dirigente ha fissato l'incontro del G.L.H.O., ma fino ad ora non è stata formulata da parte della A.S.L. competente la Diagnosi Funzionale.
Il dirigente mi ha anche comunicato che alla riunione (G.L.H.O.) non parteciperà lo psicologo del S.M.I..
Che cosa è questo S.M.I?
Quesiti:
- Posso rifiutarmi di redigere il Piano Educativo Personalizzato?
- Il dirigente mi ha sollecitato a portarlo per quella data!
Cosa mi consigliate di fare? Sollecitare per iscritto? Denunciare?

Veda sulle nostre pagine il DPR 24.02.94 (Handicap e USL) e le schede su Piano Educativo Individualizzato e Profilo Dinamico Funzionale

E' conforme alla Legge, una terza liceo formata da 23 alunni, di cui un portatore di handicap? Inoltre, si ventila un accorpamento, per il prossimo anno, che aumenterebbe il numero di studenti. E' consentito?
La stessa classe nel 1999 era stata formata con 30 alunni (compreso l'alunno H).

DM 141/99 (Classi con portatori handicap), almeno ancora per questo anno. Ma visto come stanno andando le cose, ho i miei dubbi per il prossimo anno. Speriamo bene

Sono una docente di scuola superiore e da 6 anni a questa parte ho sempre avuto il beneficio dei 3 gg. mensili di astensione dal lavoro, sono infatti l'unica che può prestare assistenza continua ed esclusiva a mia madre, invalida al 100%. Quest'anno, il nuovo preside della mia scuola, mi ha negato i benefici della legge perchè, secondo lui, non può essere verificata l'assistenza continua ed esclusiva e poi perchè mia madre percepisce indennità di accompagnamento.

Può senz'altro dire al suo Preside che si ripassi le lezioni di diritto.

Mi può gentilmente dare delle informazioni in proposito, forse la legge con l'autonomia può essere applicata autonomamente?

Sulle leggi dello Stato, non esiste autonomia. Non siamo nella repubblica delle banane...

Nel caso io avessi ragione, cosa posso fare per farle valere?

Quali genitori hanno diritto ai permessi 
I genitori lavoratori dipendenti, pubblici o privati anche con contratto a tempo determinato (Circolare INPS n. 138, 10/7/01, punto 3). Le agevolazioni possono essere prese da entrambi ma in alternativa. 
Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato anche con contratto a tempo determinato, il cui coniuge sia lavoratore autonomo. 
Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato anche con contratto a tempo determinato, il cui coniuge non lavora (art. 20 della Legge n. 53/2000). A seguito dell'art. 20 della legge n. 53/2000 che affermava il diritto ai permessi per il genitore anche nel caso l’altro non ne avesse avuto diritto, l’INPS aveva emanato la circolare n. 133/2000 nella quale, con una interpretazione restrittiva della norma, rendeva di fatto fruibile tale diritto ai soli genitori di figli handicappati gravi minori di età. Le disposizioni di questa circolare sono state fortunatamente superate, e il diritto sancito per i genitori di figli di qualsiasi età, dal comma 6 dell’art. 42 del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000” (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). 
Quali genitori non ne hanno diritto 
Il genitore lavoratore autonomo. 
Requisiti:
per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno.
Possono fare richiesta al datore di lavoro anche coloro che devono assistere persone per le quali ancora non è stata presentata domanda di accertamento dell’invalidità civile presso la ASL, o che sono ancora in attesa di sottoporsi alla visita medica o in attesa di ricevere il verbale di invalidità. Si tratta infatti di certificazioni di natura diversa, tra loro distinte.
Tre giorni di permessi mensili fruibili con persone con più di tre anni di età:
Questi permessi sono interamente retribuiti (Legge n. 423, 27/10/93) e coperti da contribuzione figurativa (art. 19, comma 1, punto a, Legge n. 53/2000).
I tre giorni non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. I tre giorni possono essere presi da entrambi i genitori alternativamente: la Circolare INPS n. 133/2000 specifica che l'alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre) ma possono essere fruiti nell’ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può essere coincidente con uno dei due giorni preso dal padre). Inoltre sono frazionabili in riposi giornalieri di sei mezze giornate per i dipendenti privati (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59, 30/4/96 e la Circolare INPS n. 211, 31/10/96) mentre non sono frazionabili per i dipendenti pubblici secondo la Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92.
Nel 1997 il Ministero delle Finanze ha emanato la Circolare n. 135, del 7/11/97 nella quale afferma quanto segue “Si porta a conoscenza che il Dipartimento della Funzione Pubblica, appositamente interpellato, ha precisato che i tre giorni di permesso mensile retribuito ... possono essere fruiti anche frazionatamente... Risulta conseguentemente modificato il precedente orientamento sull’argomento espresso dalla Circolare n. 90543/7/488 del 26/6/92”.
Però, la Funzione Pubblica non ha emanato una nuova circolare che fa sua tale diversa interpretazione, pertanto la disposizione normativa di riferimento resta la Circolare n. 90543/7/488. I singoli comparti della pubblica amministrazione su specifica richiesta dell’interessato hanno facoltà di applicare o meno la frazionabilità.
TUTTE QUESTE LEGGI E CIRCOLARI LE TROVI NELLA NOSTRA RUBRICA

Gli insegnanti di appoggio cercano degli esempi di attività didattiche da proporre agli alunni disabili della nostra scuola.
Sono particolarmente interessati ad attività da svolgere con l'ausilio del conputer.

Nella sezione dei LINK, troverete quello che vi interessa.
Ci sono diverse Coop. che fanno programmi specifici per *specifiche disabilità* (Anastasis; ASPHI - Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati; ARS - Ausili Servizi Ricerca)

Siamo un gruppo di collaboratori scolastici di una scuola elementare, poniamo il seguente quesito:preso atto che nel profilo modificato del collaboratore scolastico è previsto l'ausilio materiale agli alunni portatori di Handicap, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nelle uscite da esse (cosa che è sempre stata svolta regolarmente) visto che sempre nel profilo modificato attraverso funzioni aggiuntive o specifici compensi vanno comunque garantite le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di Handicap, per esigenze di particolare disagio, chiediamo: cosa si intende per ausilio materiale per esigenze di particolare disagio e inoltre il collaboratore scolastico DEVE sostituirsi all'esecutore di sostegno appartenente all'ente comunale? E se si in che misura e in quali casi?

A- Per alunni disabili con ridotta autonomia personale, l'assistenza è essenzialmente fisica, gli operatori partecipano episodicamente, sulla necessità, al progetto educativo. Qui si potrebbe inquadrare l'impiego dei collaboratori scolastici.
B- Alunni soprattutto piccoli con necessità di impalcatura adulta che contenga il disturbo delle condotte e faciliti il controllo dell'attenzione e l'autogestione; l'assistenza dovrà essere svolta da personale che abbia sufficienti competenze educative tali da poter partecipare insieme ai docenti ad un progetto educativo individualizzato. E questo non è il vostro caso
Per altri casi gravi, non si prevede l'impiego del collaboratore scolastico. E' comunque da tenere presente che più la disabilità è grave, e più occorre una assistenza *più* specialistica.

Sperando di avere da lei una risposta esauriente, le esprimo il mio caso.Operata di carcinoma mammario nel giugno del 2000, sono stata riconosiuta invalida al 100% e usufruisco della legge 104/92 rivedibile ogni 12 mesi. Purtroppo per altre patologie sto finendo i giorni di congedo a mia disposizione, per cui si fa sempre+ impellente una decisone riguarda alla mia andata in pensione. Ma qui casca l'asino! Nessuno mi sa dire come fare per poter chiudere il mio iter lavorativo nel migliore dei modi. Vorrei sapere da lei se la l:104 prevede un abbuono e come si deve procedere per avere delle agevolazioni. Premetto che sono nel mio 30° anno di servizio. Ringraziandola per la sua cortese attenzione, resto in attesa di risposta.

A decorrere dal 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene riconosciuta, su richiesta dell’interessato, per ogni anno di lavoro svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388, 23/12/2000).

Sono un' insegnante di sostegno un pò a crudo di norme sull' handicap. ho bisogno di reperire riferimenti legislativi sulla costituzione del GLH e suli termini,tempi, metodi ecc....della programmazione paritaria!!!per la prima volta mi trovo in un istituto superiore dove sono l' unica insegnante di sostegno e con un ragazzo non vedende che non ha alcun problema cognitivo! please, datemi una mano!!!

Veda: 
http://www.edscuola.com/archivio/handicap/hsup.html
http://www.edscuola.com/archivio/handicap/glh.html
Inoltre:
In attuazione dell'art. 5 della Legge 18.3.1993, n. 67
a) delle funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi prelinguali; 
b) delle funzioni relative all'assistenza, alla maternità ed all'infanzia. 
2. Ai fini della presente Legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. 
"Assistenza ciechi e sordomuti"
Funzioni delle Province 
1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali direttamente o tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art. 24 L. 142/90. 
Interventi delle Province 
1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla legge 11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142. 
In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi: 
a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi prelinguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi-prelinguali; 
b) fornitura dei testi scolastici; 
c) fornitura sussidi mimografo-visivi; 
d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito. 
e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo; 
f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista; 
g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre Istituzioni; 
h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale; 
i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre linguali e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale; 
l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro, specifici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali; 
Interventi delle Aziende USL 
1. Le Aziende, Unità Sanitarie Locali continuano ad esercitare, in attuazione dell'art. 26 della Legge 27 dicembre 1978, n. 833, i seguenti servizi con oneri a carico del Fondo Sanitario Nazionale: 
a) la riabilitazione dei ciechi all'orientamento ed alla mobilità e la riabilitazione degli ipovedenti al migliore uso del residuo visivo; 
b) per mezzo dei servizi territoriali delle Aziende U.S.L., gli interventi per la riabilitazione precoce dei sordomuti e sordi pre-linguali, nonché gli specifici interventi riabilitativi-ambulatoriali a domicilio e presso strutture riabilitative ed educative a carattere diurno o residenziale o ambulatoriale; 
Il servizio di trasporto dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali è a carico del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alle Aziende A.S.L., 
Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali 
I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati su cassette o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflologo e dall'insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti; 
I testi scolastici per i sordomuti e sordi pre-linguali sono trasferiti su supporto magnetico con il metodo mimo-grafo-visivo, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete di cui al comma 2, lett. d) del precedente art. 3, dall'insegnante di sostegno e dal logopedista che presta assistenza ai sensi del comma 1, lett. d) del precedente art. 4.

Posso richiedere i verbali di quali riunioni? quelle di programmazione? 
il GLH a cui mi riferisco dovrebbe essere quello d'Istituto

Di questo GLH devi chiedere la copia. Come puoi richiedere di quelli operativi, che di solito se ne tengono due o tre l'anno.

Sono passati due mesi dall'inizio dell'anno scolastico percui il P.E.I. dovrebbe essere stato redatto, posso richiederlo?

Di tuo figlio/a devi sapere tutto. E' un tuo diritto.

o deve essere richiesto dall'UNOPI?

No, chi educa è la scuola.

Sono un'assistente alla comunicazione per la Lingua Italiana dei Segni e nonostante ciò che sancisce,come ben saprete,la Legge 104 in merito all'integrazione scolastica dei portatori di handicap, c'è una confusione generale sulla retribuzione degli Assistente alla Comunicazione L.I.S.
Non siamo insegnanti di sotegno,non rientriamo in alcuna graduatoria e,per questo motivo,nonostante molti ipoacustici ne facciano richiesta,non riusciamo a prestare il nostro servizio se non come opera di volontariato.
Il Comune demanda alla Provincia,la Provincia demanda al Comune,le ASL rispondono che c'è una graduatoria....
Nel momento in cui una famiglia chiede un'assistente alla comunicazione per il proprio figlio durante l'orario scolastico,a chi deve fare richiesta?Al Comune o alla Provincia?

Prima al comune; se esiste un accordo con la provincia li rimborseranno.

E alla domanda:"Io La posso anche assumere ma...chi la paga?"Come posso rispondere?

L'assistenza scolastica ai ciechi e ai sordi; questa in forza dell'art. 144 del regio decreto 383/34 spettava alle province. Con la legge 142/90 essa è stata attribuita ai comuni, ma a seguito delle lagnanze della UIC e dell'ENS che ritenevano inidonei i piccoli comuni a provvedere seriamente a tale compito, tale competenza è stata ritrasferita alle province con la legge 67/93, che consente però alle regioni di adottare soluzioni diverse. L'art. 8 della nuova legge di riforma lascia aperto questo problema. Il comma 5 dell'art. 8 si conclude precisando che la legge regionale nel definire le competenze trasferisce agli enti locali le risorse umane e finanziarie necessarie alla copertura dei costi calcolata alla data di entrata in vigore della leggee quadro 328/2000.
In pratica e per essere sintetici, spetta ancora alle province, ma possono esserci accordi, e questi li stabilisce la regione, affinchè provvisoriamente ci pensi tutto l'ente locale che verrà poi rimborsato dalla provincia. 

L'art.13 , comma 6, della Legge 104/92 ,afferma che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano con pari poteri degli insegnanti curriculari, anche per quanto attiene ai giudizi periodici e finali degli alunni dell'intera classe.
In " Le leggi che regolano l'handicap nella Scuola Media ", leggo che partecipa, " nella scuola elementare ", in piena contitolarità ..... e alla valutazione di tutta la classe cui è stato assegnato.
La precisazione " nella scuola elementare ", deve essere intesa nel senso che nella scuola media non gli sono attribuiti gli stessi poteri di valutazione ?
In effetti, come può un insegnante acquisire elementi idonei e sufficienti per poter esprimere un giudizio, in sede di valutazione, su alunni con i quali convive soltanto per un limitato numero di ore (4 su 30 settimanali ),impegnato , oltre tutto , a seguire il portatore di handicap?
Non sembra logico riconoscergli la stessa capacità di valutazione degli insegnanti curriculari, proprio perchè non può acquisirla per la limitata presenza in classe.
Questa interpretazione coincide con il dettato della legge?

Quello che dici è giusto. Ma se per le elementari e la scuola dell'infanzia la leggi emanate dal ministero sono chiare, un po' meno chiare lo sono per le scuole medie e superiori.
Gli insegnanti di sostegno partecipano, nella scuola elementare e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Essi, assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi dove operano, così come stabilisce la legge 104/92, art.13, comma 6 e come da note all'art,1 della legge n,17 del 28 gennaio 1999. Note pubblicate sulla gazzetta uffuciale n.26 del 2 febbraio 1999 (Legge 28 gennaio 1999, n.17 Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
La valutazione dei soggetti handicappati deve essere comunque sempre collegiale, concordata e condivisa da tutto il team docente.
Nel D.Legislativo 297/94, non è riportata la norma che ti ho trascritto, ma la legge 104/92, lo stabilisce ed è ribadito nelle note della legge 17, di cui sopra.

Sono una mamma rappresentante di classe e di interclasse (scuola materna). Ho recentemente sollevato una questione circa la somministrazione di farmaci nel corso dell'orario scolastico e sto cercando disperatamente di capire se la scuola può permettere che i docenti si rifiutino di somministrare ai bambini qualsiasi tipo di farmaco, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi circostanza. Per esempio se può rifiutarsi di somministrare medicine omeopatiche o farmaci non soggetti a prescrizione medica, se debba tener conto o meno dei casi in cui il farmaco sia volto alla cura o alla prevenzione di patologie prolungate o croniche (diabete, epilessia etc), se sia in ogni caso possibile sollevare la scuola dalla responsabilità per eventuali effetti collaterali dovuti a un farmaco e, se è possibile, in che misura la scuola possa rifiutarsi di accettare misure di questo tipo.

Una terapia medica ciclica e programmata, per determinate patologie (p.es. diabete, epilessia ed altro) e della quale pertanto non si può fare a meno, deve essere somministrata a scuola, secondo le indicazioni del medico curante e previa autorizzazione scritta da parte dei genitori.
L’istituzione deve individuare le figure a ciò preposte, nominate per ciascuna scuola per interventi di primo soccorso nei casi di emergenza ai sensi della Legge 626/94.
In caso di malore, non ci si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre o madre di famiglia ha il dovere di fornire. Altrimenti, inoltre, potrebbe configurarsi, come accade per la strada (o in occasione di incidenti) il reato di omissione di soccorso.

Desidero conoscere se esiste una norma chiara in merito alla partecipazione degli alunni in situazione di handicap alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.
La questione di fondo è : l'insegnante di sostegno è obbligato ad accompagnare l'alunno ?
Chi stabilisce se in presenza di un alunno h , la classe deve essere accompagnata da 2 docenti ?
Il secondo docente deve per forza essere il docente di sostegno?

No, non è stabilito che sia il docente di sostegno. Puo' essere l'assistente di base com il genitore o addirittura un ragazzo che si presta da tutor.
Certe cose si possono stabilire nelle carte deiservizi e può deliberarle il consiglio di circolo o d'istituto

Sono assistente amministrativa presso un Istituto comprensivo. In questi giorni ho ricevuto dall'ASL la certificazione relativa al riconoscimento di handicap di una nostra alunna. Ho avvisato l'insegnante di sostegno affinchè passi in segreteria per visionare la relazione medica e mi sono sentita dire da alcune colleghe che non ho il diritto di essere così "segreta" in quanto posso fotocopiare il referto dell'ASL e trasmetterlo alle insegnanti (non solo al sostegno)della classe in cui è inserita l'alunna. Non mi sembra giusto!!!
C'è qualche normativa che tutela la riservatezza di questi documenti?

Le insegnanti della classe di questo bambino devono sapere, altrimenti come si fa a fare il PEI? Chi educa questo bambino? L'insegnante di sostegno, lo è alla classe e guai se non fosse cosi' altrimenti quel figlio avrebbe un *diritto allo studio limitato*. Il progetto va costruito insieme alle insegnanti curricolari

Insegno metodologie operative nei servizi sociali, possiedo inoltre il diploma di educatore professionale, al nord con questo titolo si lavora tra le altre istituzioni, anche nell'handicap, posso far valere questo titolo in sostituzione del corso biennale di specializzazione polivalente per lavorare come insegnante di sostegno? e oltre alla materna di cui già possiede il titolo per insegnare in quali altre scuole potrei presentare domanda? direttamente alle scuole o al provveditorato?

Il diploma di educatore non e' valido per fare l'insegnante di sostegno. Se vuoi diventare insegnante di sostegno devi essere laureato e specializzarti nelle SISS. Questa e' la normativa vigente e finche' non cambia e speriamo sempre in meglio non ci sono scappatoie. Per l'inserimento in graduatoria per supplenze deve attendere la fine di maggio quando ci sara' l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ma non mi sembra che hai i titoli richiesti, fai un salto in un sindacato.

Ho un bambino di circa 14 anni disabile con invalidità al 100%. Quest'anno per la prima volta frequenta la 1^ media inferiore, gli sono state assegnate 18 ore di sostegno ma è capitato che il suo insegnante usufruisce dei 3 giorni di permessi mensili concessi dalla legge 104. Ora quindi il bambino resta con l'insegnante di sostegno per tre settimane non più 18 ore ma 13 o 14. In questo caso a chi spetta sostituire l'insegnante nei giorni in cui non c'è.

Non c'e' sostituzione per tre gg.

In più vorrei sapere se a mio figlio invalido al 100% con grave ritardo psico-motorio ed epilessia spetta l'assistenza fisica specialistica e quale ruolo questa svolge. Sarei molto grata se poteste rispondermi al più presto in quanto dall'inizio della scuola che per l'ennesima volta devo affrontare molti disagi dovuti allo scarica barile delle competenze e dei ruoli.

C'è l'assistenza di base e specialistica, ma è l'Uonpi a deciderlo, insieme ai docenti e alla famiglia

Grazie da una mamma che ogni volta che ha dovuto far cambiare ordine e grado di scuola al figlio ha dovuto combattere per i suoi diritti e che non avrebbe mai voluto che il figlio andasse alle medie per evitare i problemi e i dispiaceri che questo comporta.

La capisco!

Sono un insegnante di sostegno vorrei sapere per favore il numero della normativa che l'insegnante di sostegno non può fare supplenze in quanto le ore lavorative sono tutte frontali

Impiego degli insegnanti di sostegno in supplenze di colleghi assenti 
Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono formulare i seguenti orientamenti, basati sul principio sancito dall'art.13 ultimo comma L.104/92 che l'insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell'organico funzionale di circolo o di istituto. 
Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato. 
Quando gli alunni con handicap sono presenti, l'insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali alunni. 
Non è corretto che l'insegnante di sostegno venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività di integrazione scolastica con l'alunno o con la classe in compresenza o da solo.

Sono assistente tecnico di un istituto professionale per il commercio e il turismo assunta nel 1992 come invalido civile (46%). Nel corso degli anni le condizione di salute sono peggiorate in seguito a numerosi interventi chirurgici fatti per evitare ulteriori aggravamenti ma non purtroppo risolutivi comunque tali da farmi riconoscere una nuova percentuale di invalidità 74% con limitazioni articolari funzionali per interventi mutilanti e la legge 104 come portatrice di handicap non grave. Come prevede la legge non sono stata messa fuori graduatoria per una eventuale perdita di posto per mancanza di ore, ( sono ultima in graduatoria) posso comunque chiedere annualmente la momentanea esclusione. Ora espongo il problema. Dopo numerosi mesi di malattia per la quale ho usufruito del comma 8bis sono rientrata facendo presente la mia situazione e richiedendo per scritto di esser assegnata ad un laboratorio (nella scuola sono presenti I95) impegnato per meno ore ed in sede dove essendoci colleghi posso nel bisogno chiedere aiuto. La scuola ha anche una succursale dove ci sono due piani senza ascensore (cammino regolarmente ma le scale tutta la mattina sarebbero faticose) ed un solo posto di a.t. quindi sarei sola. La stanza con gli strumenti di lavoro carta, cd, ecc. sono al p.t. e i laboratori sono al II il totale delle ore sono 30. Inoltre ho necessità di orario flessibile dalle 8.20 alle 14,20 dal lunedì al venerdì la sede è sempre aperta mentre la succursale no. Mi hanno proposto di andare tre giorni da una parte tre giorni dall'altra e di fare i trentacinque minuti da sola nella scuola, anche se l'ultimo piano è occupato dall'università, uffici completamente autonomi rispetto alla mia scuola. Tutto questo io non lo posso accettare come posso fare? Le R.S.U. sono in difficoltà perché i colleghi oppongono resistenza perchè per motivi diversi non ci vogliono andare nemmeno loro.
Non hanno problemi di salute. Chi mi aiuta?

Queste sono le Norme
Agevolazioni per i lavoratori disabili
Il lavoratore handicappato può fruire, alternativamente, dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli per tutta la giornata per un massimo di tre giorni al mese.
Se il lavoratore richiede la fruizione dei tre giorni mensili, non ha perciò diritto ad altri permessi. La possibilità di richiedere, per esempio, la fruizione di un giorno o due e poi anche permessi orari purché non superi nel mese il monte ore di astensione prevista (Circolare INPS n. 80, 24/3/95 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96) è stata superata con la circolare INPS n. 37/99 la quale consente di fruire, nell'ambito dello stesso mese, di un solo tipo di agevolazione e in ultimo dalla Legge n. 53/2000, art. 19, comma 1, punto c. Secondo la circolare INPS n. 37/99 è possibile che contemporaneamente al lavoratore handicappato fruiscano dei permessi i genitori o parenti e affini dello stesso lavoratore (diversamente da quanto affermato dalla Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 99, 23/3/95 e Circolare INPS n. 80, 24/3/95) purché questo abbia una effettiva necessità di essere assistito oppure nel caso in cui nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare, non lavoratore, in condizione di prestare assistenza.
Si specifica inoltre che i familiari non lavoratori ma studenti sono equiparati ai familiari lavoratori, anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari è richiesto, dal secondo anno di università, oltre l'iscrizione anche l'effettuazione degli esami). 
Se il lavoratore handicappato convive con un'altra persona handicappata, che assiste, può fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualità di lavoratore portatore di handicap e di familiare convivente di persona handicappata (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero del Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). Inoltre l'art. 21 della Legge n.104/92 afferma che la persona con grado di invalidità superiore a due terzi assunta come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
L'art. 22 della stessa legge afferma che ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
A decorrere dal 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene riconosciuta, su richiesta dell'interessato, per ogni anno di lavoro svolto il beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388, 23/12/2000).
Altre agevolazioni
I lavoratori disabili o con familiari disabili, oltre alle agevolazioni stabilite dall'art. 33 della Legge n. 104/92, possono fruire di ulteriori facilitazioni e di particolari condizioni previste eventualmente nei rispettivi contratti di lavoro. In particolare per quanto riguarda la legge n. 53/2000 all'art. 17, comma 3, questa considera che "I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggiore favore rispetto a quelle previste dalla presente legge". Facilitazioni possono essere turni di lavoro più adeguati per genitori con figli disabili, periodi di aspettativa non retribuita, flessibilità di orario, part-time.
Riguardo al part-time, per quanto concerne i dipendenti degli enti pubblici non economici, l'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro (il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo è pubblicato sul supplemento ordinario n. 54 della Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/3/99) afferma che la condizione di familiare che assiste un portatore di handicap con invalidità riconosciuta non inferiore al 70% determina una condizione di precedenza nel caso in cui le richieste per accedere al regime di part-time superino il contingente previsto (25% della dotazione organica più un eventuale 10% rappresentato da particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari previamente individuate nel contratto collettivo integrativo).
Come è facilmente deducibile dalla lettura di queste pagine, la materia relativa ai congedi e in genere alle agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili stessi è particolarmente intricata perchè fa riferimento ad una imponente serie di disposizioni normative.
Come previsto dall' 15 della Legge n. 53/2000 è stato emanato il decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative in materia che si pone come obiettivo proprio quello di conferire organicità e sistematicità alle suddette norme. Il Testo unico è stato pubblicato sul supplemento n. 93/L della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 ed è il Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e che trovi nella nostra rubrica.

Ho un problema nella mia scuola. Un'allieva iscritta alla terza media è malata di epilessia. nell'anno passato ha normalmente frequentato le lezioni raggiungendo gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione didattica ed educativa della sua classe. Non ha dichiarazioni mediche che certifichino la necessità di un sostegno, e questo per volontà della famiglia. A tutt'oggi, purtroppo, non è ancora venuta a scuola a causa di un blocco psicologico circa la presa di coscienza della sua malattia. La famiglia assicura che questo problema non ha nulla a che fare con la scuola. Tuttavia la situazione si fa giorno dopo giorno problematica in vista dell'esame di licenza media. cosa si può fare? Esistono normative a riguardo? Ho provato a cercare nel vostro sito, ma la ricerca non ha dato i frutti voluti.

Va trattata come un soggetto normodotato. Un occhio di riguardo, si, ma senza certificazione segue il programma ministeriale e va esaminata come gli altri.

Un'insegnante di ruolo su posto di sostegno da tre anni nella scuola media di primo grado che quest'anno potrebbe ottenere il passaggio di ruolo su posto di sostegno nella scuola media superiore,ha l'obbligo del vincolo quinquennale di nuovo?

NO

Caro Rolando, mi sembra di combattere contro i mulini a vento.

Lo so, è dura! Ma sono battaglie contro l'ignoranza e il menefreghismo e sono le più dure!

Dopo l'incontro con l'UONPI che si è tenuto il 9 ottobre pensavo che le cose per Matteo sarebbero cambiate, e invece non è successo un bel niente. Nell'incontro con le insegnanti e la psicopedagogista della scuola, il Neuropsichiatra che segue Matteo ha esposto il lavoro svolto con il bambino sino ad ora (le qualità, le conoscenze, i rinforzi, ecc.) e ciò che loro dovrebbero fare a scuola con Matteo. E' stato un coro unanime di si !!
A tutt'oggi nessuna delle insegnanti ha applicato le direttive impartite (o consigliate) dal medico

Richiedi i verbali delle riunioni

tanto meno l'insegnante di sostegno, la quale sembra, da ciò che noi vediamo nel quaderno del bambino, stia seguendo i metodi di insegnamento usati per i bambini normodotati (tengo a precisare che faccio questa affermazione perchè nella scuola dove è iscritto Matteo ci sono due prime elementari con lo stesso modulo,e nell'altra prima è iscritta la sorellina gemella, per cui osservo i due quaderni).

Su questo non puoi intervenire ma lo puoi far presente nelle prossime riunioni. Tieni presente che se richiedi i verbali puoi controllare se la insegnante di tuo figlio segue il PEI

L'insegnante di sostegno è stata utilizzata per supplenze nell'altra classe, lasciando Matteo in classe, da solo, con l'insegnante ordinaria.

NON PUO' FARLO!! e devi parlare con la dirigente scolastica e puoi rivolgerti al GLIP del Provveditorato agli Studi della tua citta'

Mio figlio è un bambino con sindrome di Asperger (autistico ad alto rendimento), certificato dalla commissione medica, quel poco che parla o esprime ci ha detto che "ha un pò paura della maestra", Le chiedo cosa posso fare dato che lo sentiamo molto compresso e molto frustrato per evitare che queste persone continuino a fare ciò che vogliono a discapito di mio figlio.
In ultimo il GLH non è stato ancora convocato a chi mi devo rivolgere perchè ciò avvenga? Al direttore?

Qual'e', quello di Istituto o quello operativo?

Vorrei avere informazioni circa "i corsi di riconversione del titolo di specializzazione" in Italia. Mi interessano particolarmente, in quanto io ho il titolo di specializzazione per la scuola elementare e l'abilitazione per la scuola materna.

Non è possibile. Ti trascrivo quanto inviatomi da Nicola Quirico, presidente della FADIS:
Per quanto riguardo le riconversioni da monovalente a polivalente e per sezioni (materna, elementare, secondaria) la CM n. 738 del 9 dicembre 1997 ha sospeso l'istituzione di corsi di riconversione escludendo perciò ai docenti nella sua situazione ogni possibilità di acquisire il titolo polivalente. La sua posizione è aggravata dal fatto che è supplente. Infatti, per ora sono previste solo riconversioni per docenti a tempo indeterminato e in esubero attraverso i corsi intensivi (ripetutamente denunciati dalla FADIS come inadeguati) ex legge n. 662/1996, art. 1, comma 75; sempre per i docenti a tempo indeterminato sono previste riconversioni dal DM n. 460 del 24 novembre 1998, art. 7. Nel frattempo la formazione universitaria non è ancora stata avviata, ad eccezione della laurea in Scienze della Formazione primaria che prevede un iter formativo legato all'integrazione scolastica. Sono stati inoltre istituiti corsi biennali di specializzazione polivalenti tra polemiche e proteste e con la prospettiva di creare nuovi precari specializzati nel sostegno non abilitati. Come può constatare, la situazione è molto caotica e non si intravede una linea coerente e funzionale alle necessità della scuola di utilizzare docenti adeguatamente specializzati per l'attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap. 


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