Il Dirigente scolastico del circolo didattico sostiene che non gli è consentito chiamare un supplente per sostituire un insegnante di sostegno in malattia per un periodo inferiore a 5 giorni. Corrisponde a verità? Quale norma lo prevede?
Ha ragione il Dirigente.
Spero lei possa rispondere ad un interrogativo a cui finora, almeno qui nel circolo didattico presso cui lavoro, nessuno é in grado di rispondere.
Sono alla mia prima esperienza di supplenza nella scuola elementare; sono stata chiamata come insegnante di sostegno pur non avendo la specializzazione. Il punto é che nessuno sembra potermi dire fino a quando durerà la mia supplenza, dopo l'uscita delle graduatorie di seconda e terza
fascia e dunque delle aventi diritto. Mi dicono di aver mandato i telegrammi e di essere in attesa che qualcuno si presenti, nel frattempo mi sono arrivate altre chiamate per delle supplenze a cui ho dovuto rinunciare visto il vincolo con la scuola.
Le chiedo allora se per legge non ci sono dei limiti di tempo entro cui la mia supplenza possa essere confermata.
Non mi risulta, ma ti conviene chiedere informazioni ad un sindacato.
Sono un'insegnante di sostegno e mi trovo a lavorare con un bambino con disturbo psichico , autismo. Vorrei sapere se l'uso del computer puo' facilitare la comunicazione o meglio aumentare l'attenzione che risulta essere molto deficitaria. Il bambino frequenta la classe seconda
elementare.
Certamente. L'Anastasis fa ottimi programmi e trovi il suo indirizzo nella sezione
link della rubrica handicap.
Sono genitore di una ragazza di 14 anni con handicap 100% non deambulante - la stessa frequenta la scuola media - 1° classe - fino ad oggi sono stato
io ad accompagnarla a scuola ma per subentrati motivi familiari dal 20 gennaio 2002 non ho potuto più farlo e per questo motivo ho inviato comunicazione sia a scuola che in Comune invitando chi di dovere a provvedere in merito.
Risposte fino ad oggi non ne ho ricevute con il risultato che mia figlia dalla succidata data non frequenta. Sapendo che ci sono delle leggi che ovviano a tutto ciò, posso sapere come devo comportarmi e se posso adire le vie legali nei confronti di chi?
Dell'Ente locale.
E' da ricordare che il trasporto scolastico per gli alunni con handicap è gratuito ai sensi dell'art. 28 comma 1 L.n. 118/71 per le scuole: materna,
elementare e media; per la scuola superiore si applica per analogia la stessa norma, anche in base alla sentenza n. 215/87 della corte costituzionale che ha garantito il diritto allo studio degli handicappati anche alle scuole superiori alle stesse condizioni degli altri ordini di scuola
Veda inoltre la CM n.258 del 22 settembre 1983 e la Legge 104/92, art. 26 comma 2
Sono una giovane insegnante che frequenta quest'anno i corsi siss per il sostegno; uno dei docenti ci ha pregato di reperire su Internet la "carta del Lussemburgo", ma io non riesco a trovarla ...Lei sa di cosa si tratta?
Risponde Salvatore Nocera:
Trattasi di un documento internazionale sull'integrazione scolastica approvata nel '96. Io ne ho curato una sintesi ed un commento sul mio libro "Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia" Ed. Erickson Trento 2001, nel capitolo "L'integrazione e l'Europa". Ricordo che una copia fu pubblicata un due o tre anni fa dalla rivista
"Docente" della FIDAE
Comunque può provare a cercarla su Internet sicuramente troverà quello che le occorre. Mi faccia sapere.
Vorrei sapere se per richiedere l'attribuzione del sostegno, ci sono delle scadenze da rispettare. Anche quando la richiesta è per l'anno scolastico in corso?
E' in questione l'inserimento di un bambino che frequenta la 1° elementare; ha manifestato da subito un comportamento molto aggressivo e difficoltà negli apprendimenti, ma i miei colleghi pensavano di riuscire a gestirlo da soli. Ora Carlo sta diventando un pericolo per se stesso e per gli altri bambini e negli apprendimenti non'è alla pari dei compagni: non legge (riconosce solo qualche lettera e non scrive se non per copiatura e comunque si rifiuta di farlo.).
I miei colleghi vorrebbero sin da quest'anno che il bambino venisse affiancato da un'insegnante di sostegno. E' possibile? Come fare?
Il bambino inserito in una prima elementare non è seguito dall'UONPI, perchè la mamma non è mai riuscita ad accettare il fatto che suo figlio potesse avere dei seri problemi; per questo motivo non è mai stato certificato, nemmeno quando frequentava la scuola materna.
Questo, non ha aiutato il piccolo.
La madre ora è d'accordo che si faccia di più per il suo bambino
Che significa si faccia di piu? questa è la prassi: Piano dinamico funzionale insieme all'UONPI e alla famiglia. Comunque credo che sia il caso che vi leggiate a fondo:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html
Ma l'insegnante di sostegno potrebbe arrivare fin da quest'anno?
E' il Dirigente che si deve attivare, ma dopo che si è seguito la prassi che ho detto
La speranza è che, già per l'anno scolastico in corso, possa essere seguito anche dall'insegnante di sostegno.
Se è sì, quali documenti preparare? A chi indirizzarli? Lo si può fare subito o tutto deve essere rimandato per il prossimo anno scolastico?
Vi dovete attivare ora.
Sono la mamma di Federico, un bambino con un ritardo psicomotorio, vorrei un'informazione riguardo il prossimo inserimento alla scuola materna.
La situazione che mi si prospetta è la seguente:
la scuola materna ha 3 sezioni (3/4/5 anni) più una mista ,
la Direttrice dice che la soluzione migliore sarebbe inserire Federico nella mista con già un numero ridotto(in quanto mista)però c'è un'altro bambino con problemi gravi e con relativo appoggio.
Vorrei sapere se nell'ambito delle regole scolastiche è corretta questa interpretazione cioè sfruttare per due bambini la stessa situazione di numero ridotto e appoggio.
Possono due bambini con problemi essere nella stessa sezione, quando potrebbero invece dividerli uno per sezione? (uno nella mista e uno nei 3 anni)
E' ovvio che l'inserimento del bambino con ritardo psicomotorio in un'altra classe sia la cosa migliore. Anche perchè il sostegno per quest'ultimo è diverso dall'altro. I deficit sono diversi.
Comunque il D.M. 141/99, vieta l'accentramento di due disabili gravi, ma ne ammette la possibilità per due di gravità leggera.
Ti consiglio comunque di dare uno sguardo a: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmat.html
Sono un vostro assiduo lettore telematico e, ravvisato un grosso problema presso la scuola in cui opera, vengo a chiedere un consiglio.
Il problema è il seguente:
Il giorno 26 gennaio viene presso la scuola che io dirigo il Maresciallo dei carabinieri della locale stazione del paese X per dirmi che una bambina handicapata della mia scuola è stata violentata dal compagno della madre, per cui chiedeva a me un certo aiuto.
Immediatamente chiamo l'insegnante di sostegno, la quale riferisce che proprio quella mattina alcune ragazze della classe parlavano dell'alunna Y che poteva essere incinta come dicevano quelli del paese.
La professoressa di sostegno informa il maresciallo, in mia presenza, che la ragazza era stata prelevata dalla classe dalla mamma tre giorni prima perchè febbricitante, che nel limite delle sue capacità faceva registrare lievi miglioramenti contenutistici, che partecipava a tutte le manifestazioni di drammatizzazione e di canto e che infine non aveva ravvisato alcun comportamento strano nell'alunna.
Dopo aver ascoltato tutto il racconto della signora di sostegno, aggiungo io, come dirigente, di mettermi a disposizione, chiamando l'UOMI del distretto sanitario e gli addetti della 285 che hanno aperto uno SPORTELLO ASCOLTO NELLA MIA SCUOLA.
Il maresciallo, nella giornata del 26 u.s., era d'accordo. In data 29 u.s., in mia assenza, in quanto impegnato altrove per incarichi dirigenziali, chiama la professoressa in caserma, volendo far firmare un documento che, a detta della professoressa, doveva "essere una specie di denuncia che partiva dalla scuola". Lei non ha firmato.
Secondo me il maresciallo ha sbagliato:
1- nel chiamare la professoressa in caserma
2- nel non rispettare i tempi per verificare, con l'aiuto del gruppo UOMI ( UONPI) se effettivamente il fatto sussiste. Non possiamo, a mio modesto avviso, basarci sulle parole o sui "si dice", perchè se non risultasse vero si rovinerebbe una famiglia
3- nell'usare un comportamento arrogante e pretestuoso
Ora chiedo, serenamente a loro che hanno più esperienza di me in questi casi, qual'è la procedura da usare in questo caso, senza danneggiare l'immagine della ragazza - vive in un piccolo centro di montagna-? Può venire il maresciallo nella scuola? Eventualmente volesse fare un interrogatorio ai ragazzi, in classe o in caserma, devo avvertire i genitori?
Risponde Salvatore Nocera:
Il caso è assai delicato ed io sono un civilista ed un amministrativista. Quindi mi intendo poco di penale. Una cosa è certa, nessuno può interrogare un minore a scuola, senza il consenso o la presenza dei genitori. Il Maresciallo è stato un po' troppo sbrigativo a convocare l'insegnante che non poteva denunciare nessuno, non avendo conoscenza diretta dei fatti.
Sarebbe probabilmente più fruttuoso, se la madre consente, che i servizi sociali si adoperino a sottoporre a visita medica la ragazza per vedere se quanto " si dice" è vero e poi provvederà la Procura a fare le sue indagini per la ricerca e la scoperta dell'autore del reato, eventualmente indiziando
del fatto colui sul quale hanno sufficienti indizi ed eventualmente ottenendo dal giudice l'autorizzazione all'esame del dna dell'indiziato.
Il dirigente scolastico rimane a disposizione solo per quello di cui è a conoscenza e mai per autorizzare interrogatori di minori senza il consenso dei genitori.
Risponde Salvatore Camaioni:
Provo a rispondere alle domande poste sul caso di presunta violenza sulla minore handicappata.
Il maresciallo, dovendo formalizzare quanto da lui sinora accertato e riferirne al magistrato, ha comprensibilmente chiesto alla professoressa di
sottoscrivere, in tale qualità, una denuncia del grave fatto. E per far questo, di solito, si chiama l'interessato in caserma.
Quanto all'accertamento del fatto, il maresciallo non deve certo chiedere l'aiuto
dell'UOMI -che non so neppure cos'è- ma deve operare sotto la
direzione del magistrato, che è il dominus dell'inchiesta penale.
I "si dice" sono notitiae criminis, al pari di tutti gli altri modi, formali o informali, con cui l'autorità inquirente viene a conoscenza di supposti reati. E' parimenti ovvio che gli inquirenti dovranno muoversi con tutte le cautele che il delicato caso richiede, ma non possono rimanere inerti.
Sul comportamento "arrogante e pretestuoso" del maresciallo non posso dire nulla.
Quanto all'interrogatorio dei ragazzi in qualità di persone informate sui fatti non credo che debbano essere rispettate particolari procedure, nel
rispetto tuttavia della potestà genitoriale se tali incombenti dovessero incrociarsi con le prerogative dei genitori sui loro figli minori.
La disturbo per chiederLe informazioni o dove reperirle circa la regolamentazione degli insegnanti di sostegno.
Sono il padre di un bimbo di 6 anni autistico che frequenta la scuola materna al quale è stato assegnato un'insegnante di sostegno alla classe.
Vorrei verificare se è possibile fare assegnare a mio figlio un'insegnante di sostegno personale.
L'insegnante di sostegno viene nominata per la classe che ha un portatore di handicap, in questo caso tuo figlio. Non esiste la
nomina di un insegnante personale. Come assistenza specialistica è prevista, ma è di competenza dell'ENTE LOCALE.
Puoi vedere in questa rubrica: http://www.edscuola.com/archivio/handicap/italia/pomezia/definizione.html
Un soggetto portatore di handicap (frequentate la prima classe di un istituto di scuola media superiore) viene valutato con il P.E.P ed ammesso alla classe successiva(seconda)
Il suddetto soggetto, l'anno successivo (scrutinio finale)ragginge i livelli minimi previsti dai programmi ministeriali relativamente "al primo anno".
Domanda. è possibile promuoverlo alla classe seconda valutandolo senza far riferimento al
P.E.P.?
In questa FAQ puoi trovare diverse risposte a questi quesiti
Si chiede se siano applicabili le precedenze di cui all'art.9 punto V del CCDN per i trasferimenti anno 2002/2003 (assistenza L:104 art. 33 comma 5 per figlia unica per assistenza madre vedova portatrice di Handicap), stante che l'art. 10 del CCDN sembra limiti tale possibilità alle sole utilizzazioni ed assegnazioni provvissorie.Inoltre si chiede se come più volte espresso codesto servizio di consulenza non sia necessaria la gravità per l'applicazione dell'art. 33 comma 5 della legge 104 che parla solo di handicap, mentre il CCDN prevede il requisito della gravità e cosa fare eventualmente nel caso di non accoglimento dell'istanza per mancanza della gravità(ricorso giudice del lavoro o altro Tar
ecc.?).
Per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” art. 3, comma 3, Legge 104/92.
Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede:
Indipendentemente dall’età del figlio o parente assistito la legge introduce la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, Legge n. 104/92). Per i dipendenti pubblici tale opportunità esiste esclusivamente nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza.
È necessario il riconoscimento della sola situazione di handicap, non è indispensabile quello di gravità.
Sono un'insegnante di sostegno di scuola elementare, di ruolo e in possesso del diploma di specializzazione polivalente.
Quest'anno la Dirigente Scolastica mi ha invitata a insegnare, nella classe in cui è inserito il soggetto handicappato da "me seguito", antropologia. Ovviamente durante il mio cambio di ruolo (da insegnante di sostegno a insegnante curricolare) nessuna altra figura sarebbe stata presente in classe per aiutarmi a gestire la situazione. La classe è composta da otto alunni, compreso il soggetto con handicap.
Faccio presente che al bambino nel P.D.F. (aggiornato nel 2000) sono state assegnate 22 ore.
Io, sia perchè di ruolo, sia perchè sono determinata nel concludere il progetto vita sin qui attuato, mi sono rifiutata.
Sarebbe mia curiosità sapere se esiste una normativa a cui far riferimento per
- stabilire se potevo, in qualità di insegnante, rifiutami
- tutelare l'alunno con handicap
Risponde Salvatore Nocera:
Nel caso di specie, trattandosi di una classe di 8 alunni, ritengo che il cambia,mento di ruolo per alcune ore non dovrebbe
determinare problemi nell'alunno con handicap; non dimentichiamo che Lei è insegnante della classe a pieno titolo e che il Suo compito è anche quello di aiutare l'alunno a crescere in autonomia ( Legge 104/92 art 12 comma 3)
Sono la mamma di un bambino Autistico di 8 anni, che quest'anno ha iniziato a frequentare la prima elementare. Mio figlio, portatore di handicap grave fa parte di una sezione composta da 25 alunni. Vorrei sapere se il numero degli alunni è regolare. In oltre, io genitore faccio parte del G.L.H. d'istituto (purtroppo solo sulla carta ), vorrei sapere che funzione ha questo gruppo, come genitore, quali sono i miei compiti , il ruolo effettivo di questo gruppo nella scuola e quali i tempi in cui ci si riunisce e di valutazione del lavoro fatto, visto che fino ad oggi questo gruppo non ha mai avuto modo
di incontrarsi. Un grazie in anticipo, una mamma.
Ai sensi del D.M. n. 141/99 le classi frequentate da alunni con handicap non possono avere più di 25 alunni e che in ciascuna di esse non può essere iscritto più di un alunno con handicap, massimo due purché con handicap lieve.
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/consigli_per_i_genitori.html
Per il GLH d'Istituto: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/glh.html
Se hai ancora qualche dubbio, scrivi
Sono un docente di scuola superiore distaccato presso il Centro Servizi della Direzione Regionale per la Liguria.
Non avendo particolari particolari competenze sul settore Handicap, quando, nella gestione dello sportello telefonico con il pubblico ricevo richieste specifiche su aspetti normativi in merito a disabili, consulto spesso la sezione H di edscuola, trovando sempre elementi utili o risolutivi per fornire risposte.
Ultimamente abbiamo avuto più di una richiesta sulla possibilità di prolungare la permanenza alla scuola materna dopo il 6^ anno di età.
Ho consultato in proposito i Vs. Materiali, alla voce "Le leggi che regolano l'Handicap nella Scuola Materna" di Rolando Alberto Borzetti, ma non sono riuscito a trovare un riferimento normativo specifico per questo caso.
Vi risulta che sia una possibilità prevista?
Si, è prevista dal buonsenso. Purchè il bambino/a sia certificata/o e ci sia il consenso della famiglia; dell'UONPI (Unità di neuropsichiatria infantile), e dell'insegnante di sostegno e
curricolare.
In una classe dove è inserito un portatore di handicap, si faranno le valutazioni del primo quadrimestre; io, insegnante di attività di sostegno devo valutare complessivamente tutti gli alunni della classe.
La griglia predisposta dalla scuola, dove c'erano tutte le materie, non conteneva però, la colonna "sostegno".
Dove devo riportare la mia valutazione complessiva per ogni alunno? su un foglio a parte?
Ho chiesto che nelle classi dove opera l'insegnante di sostegno fosse inserita tale colonna, ma mi hanno risposto che non esiste una normativa chiara per questo.
Io conosco la normativa, e la farò rispettare... ma tu dammi un consiglio.
Risponde Salvatore Nocera:
La norma dell'art 13 comma 6 della
Legge 104/92 ha trovato applicazione nelle Ordinanze sugli scrutini, da ultimo nell'O M n. 90/01.In pratica, se non è stato predisposto apposito spazio, si potrebbe inserire nel verbale un foglio con i giudizi dell'insegnante per il sostegno concernenti tutti gli alunni.Il richiedente potrebbe verificare come si fa nelle altre scuole del suo Comune.
Mi ha piacevolmente stupita la sensibilità a rispondere alla mia richiesta.Prima di avanzare questa richiesta, da tre anni presento progetti alla Provincia, al Provveditorato e al Comune .
Finora sono riuscita ad ottenere un finanziamento solo da parte del provveditorato che è stato utilizzato per l’acquisto di un programma di sintesi vocale.
La stampante purtroppo costa molto e nessuno ha finanziato fino ad oggi tale acquisto.
Attualmente il ragazzo frequenta la 3 classe ,la nuova finanziaria prevede di erogare i finanziamenti direttamente alle scuole,e io ti chiedo fintanto che approvano i progetti ,arrivano i soldi,non pensi che passeranno almeno due anni?Nel frattempo come lavoro?
Ecco perché ho pensato di cercare altrove la stampante.
Puoi fare ciò che credi opportuno. Comunque ti suggerisco di chiedere, e fare ciò che fanno le altre scuole.
Puoi eventualmente iscriverti a qualche lista di discussione e chiedere, ciò che ti occorre. Ma ho i miei dubbi che otterrai qualcosa.
Ti consiglio inoltre di richiedere, anche alla ASL. Informati.
Lettera Circolare 13 settembre 2001, n. 139, Prot. 3334
Oggetto: Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap. Anno finanziario 2001
[...] 2. Finanziamenti per i sussidi didattici e le tecnologie
Il finanziamento di L. 8.212.426.000 per l'acquisto di sussidi e tecnologie didattiche, è affidato direttamente alle direzioni generali regionali secondo l'allegata tabella.
L'obiettivo è di realizzare nuove modalità di spesa, ottimizzando l'acquisto di strumenti e tecnologie in connessione anche con i finanziamenti derivanti dalle leggi regionali sul diritto allo studio e sull'integrazione scolastica. Pertanto le cifre corrisposte dovranno promuovere acquisti territoriali che favoriscano gli impegni di integrazione dei servizi e lo sviluppo di reti territoriali.
Risulta necessario, quindi, che tali finanziamenti siano esplicitamente finalizzati all'acquisto di strumenti e tecnologie non riferiti solamente alle singole scuole (con il rischio del sotto-utilizzo nel tempo), ma a centri servizi, a reti di scuole, a scuole-polo, a strutture di supporto integrate tra scuole, enti locali, famiglie, volontariato, al fine di costruire un sistema che faciliti (attraverso ad esempio il comodato d'uso) la massima utilizzazione degli strumenti per un più elevato numero di situazioni.
DESIDEREREI SAPERE SE UN ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP CHE SEGUE LA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE PUO' PER UNA SOLA DISCIPLINA SEGUIRE UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA O MEGLIO RIDOTTA RISPETTO AL RESTO DELLA CLASSE.SE è' POSSIBILE, COME CI SI DEVE COMPORTARE IN SEDE DI ESAMI DI
QUALIFICA?
Risposta dell'Avv. Salvatore Nocera:
La normativa consente, nelle scuole superiori, due tipi differenti di valutazione: Quello ordinario, che, al pari di tutti gli alunni, può anche prevedere insufficienze in una o più discipline e quello differenziato con esclusivo riguardo agli obiettivi fissati nel piano educativo individualizzato. Pertanto, se viene scelta dal Consiglio di classe la valutazione ordinaria, qualora l'alunno con handicap vada male in una disciplina, egli verrà valutato anche per questa in modo ordinario e cioè con voti negativi. Qualora, ciò non ostante la maggioranza del Consiglio di classe ritenga corretto promuovere l'alunno, il voto ordinario in questa disciplina deve essere di 6, come per tutti gli alunni. Se invece la maggioranza del Consiglio di classe ritenesse che a causa di tale disciplina, l'alunno non possa essere promosso, egli va bocciato, come per tutti gli altri alunni. Ovviamente i contenuti , eventualmente semplificati, di questa disciplina vanno decisi dal docente della disciplina, il quale quindi propone al Consiglio di classe la valutazione ed il voto.
Sono un insegnante di sostegno alla prima esperienza. Gradirei che rispondeste, se possibile, ai seguenti quesiti citando la eventuale normativa:
1) E' stato attuato in gennaio, del presente a.s., per la prima volta, un PEI ad un allievo con ritardo mentale lieve che frequenta la terza classe di un ITI (i genitori precedentemente avevano dichiarato esplicitamente di non volere una programmazione differenziata per il loro figliolo). Pertanto, in sede di scrutinio relativo al primo quadrimestre si dovrà valutarlo in base al PEI (in questo caso ) o in base ai voti (negativi) relativi al periodo in cui si è attuata la programmazione normale della classe?
La valutazione va fatta per il periodo che interessa. Se non esisteva il Pei, verrà fatta in base alla programmazione normale della classe. Tenete comunque presente le diifficoltà dell'alunno, pertanto credo che vada aiutato.
2) Nel caso in cui di dovesse valutarlo in base al PEI la maggior parte degli insegnanti non avrebbero, dato il breve lasso di tempo in cui si è attuata la programmazione differenziata, elementi sufficienti per esprimere una valutazione e vorrebbero proporre per l'alunno il NON CLASSIFICATO. E' meglio, secondo Voi, esprimere un voto, anche se negativo, o proporre il NON CLASSIFICATO?
La risposta al quesito è "no", "risolutamente no". Nessuna norma consente ai docenti di non valutare l'alunno. La valutazione è un diritto e ha un grande valore formativo. Non vi si può rinunciare; eloquente è stato, a questo proposito, anche il Consiglio di Stato, su richiesta del ministero della Pubblica Istruzione.
3) Nella pagella deve essere riportata anche nel primo quadrimestre l'annotazione secondo la quale "la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 14 della OM 21/5/2001, n.90"?
La verità
4) E' necessario redigere il PEI nel caso in cui l'allievo (affetto da sordità profonda e dotato di protesi) segua la normale programmazione della classe?
Se non ha difficoltà, nel seguire la normale programmazione, perchè redigere il PEI? Se ha difficoltà, è bene farlo.
Sono un insegnante specializzato e vorrei cortesemente un vostro parere in merito ai seguenti quesiti:
1) In una classe composta da 23 alunni, nella quale è inserito un alunno p.h., che deve uscire in visita d'istruzione, quanti devono essere i docenti accompagnatori? Quale è la normativa di riferimento?
Dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2:
Per la partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”.
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
In caso negativo, bisogna insistere col Dirigente Scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del
GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla
Legge 104/92 e dalla C.M. 291/92.
2) Se la famiglia di un alunno p.h. frequentante richiede alla scuola la copia delle programmazioni curricolari, può il dirigente rifiutarsi di consegnarle?
NO!
Avrei alcune domande da sottoporvi: sono invalida civile al 90% ed ho un regolare verbale della ASL, nonché un verbale relativo alla legge 104/92, dove si dice che ho diritto all'articolo 21 sulle precendeze per assegnazione sedi, che è già stato applicato per la mia entrata in ruolo nella scuola media inferiore.
Non sono considerata soggetto in 'situazione di gravità' secondo l'art. 3 comma 3 della suddetta legge. Ho comunque diritto alla precedenza nei trasferimenti e nei passaggi di ruolo? Posso essere trasferita contro la mia volontà, se perdente posto?
Un'ultima cosa: è vero che i portatori di handicap possono richiedere 2 mesi all'anno di contribuzione ai fini pensionistici? Come faccio per fare domanda?
Se sfogli queste FAQ, trovi la risposta a quello che chiedi
Sono un'insegnante di scuola elementare della provincia di Udine e sto, assieme alle colleghe, affrontando una situazione molto delicata per quanto riguardo un bambino iscritto alla prima classe
elementare.
L'alunno è malato da una forma di cancro osseo ed ha perso due anni completi di scuola dell'infanzia in quanto ospedalizzato per molto tempo.
Quest'anno il bambino ha frequentato la scuola e gli è stata affiancata un'ins. di sostegno in quanto l'alunno è stato certificato .
Ora succede che il male sta riaffiorando e il bambino è assente, un po' a casa e un po' in ospedale.
Gli è stata tolta l'ins. di sostegno.
Noi vi chiediamo se questo bimbo ha la possibilità di avere un'ins. a casa o in ospedale per poter sentirsi almeno un pochino un bambino come gli altri, ma soprattutto nella speranza che torni presto a scuola.
Se potete, rispondetemi al più presto
Vedi il Protocollo
d'Intesa per la Tutela Diritti Minori Malati e la CM 149/01
Siamo dei genitori di una bambina di 5 anni che frequenta la scuola materna.
Fermo restando che l'insegnante di sostegno è a tutti gli effetti contitolare della classe,vorremmo sapere se esiste un punto o una nota nella legge di riferimento che specifichi in qualche misura "un occhio di riguardo per l'alunno certificato".
In Materna trovi tutto.
Abbiamo costituito il gruppo H di circolo, l'ente locale comunale e l'ASL non intendono parteciparvi con un loro rappresentante. Sa dirmi quale è la legge, articoli e commi precisi che prevededono la loro partecipazione?
Può l'ASL partecipare solo al gruppo H operativo (incontri con i soli docenti del modulo dell'alunno certificato) o deve partecipareanche agli altri incontri che attengono alle funzioni del gruppo H.
La ASL, participa ai GLH d'Istituto e quelli operativi. Se vengono seguiti da un centro di riabilitazione esterno, saranno quest'ultimi ad essere presenti nei GLH operativi. Comunque c'e' una notevole documentazione nella rubrica che parla di
GLH.
Sono un'insegnate di sostegno alla prima esperienza, nominata su due classi con allievi che presentano un deficit cognitivo di tipo lieve. Entrambi frequentano il quinto anno di un Istituto alberghiero. Vorrei avere, se possibile, chiarimenti in merito ai seguenti punti:
1. in quali casi è possibile chiedere alla Commissione d'esame la predisposizione di prove equipollenti?
2. Le prove equipollenti danno diritto al rilascio del diploma?
3. Se i candidati in situazione di handicap, valutati in maniera differenziata negli anni precedenti e che hanno sostenuto anche un esame di qualifica svolgendo prove differenziate, possono comunque aspirare al diploma; e in questo caso come ci si comporta in sede di attribuzione del punteggio per il credito scolastico e formativo?
Leggi l'OM 90/01 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/om090_01.html)
A inizio anno viene assegnata una insegnante di sostegno che resta sempre assente perchè in maternità. In sua vece viene utilizzata una supplente nominata dal preside che si rapporta molto bene col ragazzo.
Nel prossimo mese di marzo terminerà il periodo di maternità dell'insegnante di sostegno titolare.
E' possibile richiedere che venga indirizzata ad altro incarico almeno fino a fine anno nell'interesse del ragazzo, per consentirgli la "continuità didattica"?
La continuità didattica esiste solo sulla carta. E' questa la verità, inutile che speri.
Gli equilibri che sono stati raggiunti potrebbero essere gravemente compromessi da questo cambiamento (oltre al fatto che l'insegnante di sostegno titolare non ha competenza di "comunicazione facilitata" - indispensabile per la comunicazione).
Leggi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/insegnante_sostegno.html
Solo in questo caso ci sono possibilità
Grazie veramente di cuore per il materiale fornitomi che devo dire mi ha sconvolto la vita. Quello che gentilmente ed umilmente chiedevo ho scoperto essere l'ombra di ciò che dovrebbe essere un diritto ma non posso diventare avvocato in due giorni per cui andiamo per ordine:
mio figlio frequenta già la 1^ elementare quindi non devo presentare domanda entro il 20/01/02 giusto?
GIUSTO
Nel dubbio di qualche omissione da parte mia è opportuno che spedisca una raccomandata alla scuola e per conoscenza al provveditorato contenente copia della certificazione di invalidità con espressa richiesta di attuazione della legge 104/92 per l'integrazione al fine di evitare ritardi per il prossimo anno nella preparazione del personale docente e nella richiesta di adeguato insegnante di sostegno nonchè assistente educatore comunale?
BRAVO! Giusto.
Le comunico che a seguito della mia raccomandata (che Lei ha visto nella mia precedente) inviata al Dirigente scolastico, sono gia successe le seguenti cose: le insegnanti tutte compresa l'assistente hanno contattato la UONPI per avere delucidazione in merito la diagnosi e le linee riabilitative tracciate dalla ASL di Bologna; è stata annunciata imminente modifica del rapporto tra assistente personale ed insegnanti con introduzione di alcune ore come educatore; l'isegnante di sostegno per la prima volta mi ha fermato sulla porta per descrivermi un esercizio che intendeva svolgere con mio figlio e mi ha chiesto se potevo fornirle un testo consigliato dalla relazione riabilitativa della Asl di Bologna.
Probabilmente siamo sulla buona strada per recuperare il tempo perduto.
BRAVO! PROSEGUI COSI' ED IO STARO' QUI A CONSIGLIARTI
Abiti in una regione dove il diritto del più debole viene tenuto in considerazione. Ho conoscenze presso la regione ed è stato fatto un accordo di programma in questi ultimi giorni che è unico in Italia. Leggilo e impara.
Questo sarà utile anche ad altre persone che tu dovrai istruire
Cerca in questa rubrica Accordo Provinciale di
Programma - Bologna, vai negli allegati, vedi sull'assistenza di base. E' un punto importantissimo che anche le scuole della tua regione devono conoscere, come devono applicarlo i comuni, anche quello dove risiedi. Ci vorrà un po' di tempo perchè quello che c'e' scritto venga
applicato, ma è unico in Italia.
Mio figlio frequenta già la prima elementare con insegnante di sostegno 12 ore ed assistente personale comunale 20 ore. La classe è di 19 elementi lui incluso. Il Piano Educativo Individuale non mi è mai stato nemmeno nominato, non lo conosco, non c'è nessun piano nessuna disposizione, tanto che la mia richiesta nasce da una iniziale estromissione della per altro brava e preparata assistente personale che già seguiva mio figlio da due anni all'asilo.
Attendo istruzioni.
Agostino, ti consiglio di leggere il materiale depositato nella rubrica ed in particolare:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html
Se avrai ancora dubbi, sono a tua disposizione
Siamo dei genitori di una bambina di 5 anni che frequenta la scuola materna.
Fermo restando che l'insegnante di sostegno è a tutti gli effetti contitolare della classe,vorremmo sapere se esiste un punto o una nota nella legge di riferimento che specifichi in qualche misura "un occhio di riguardo per l'alunno certificato".
Vedi in questa rubrica Scuola
Materna
Chiedo cortesemente se l'allegata lettera di richiesta sia nella forma e sostanza corretta e come io possa ottenerne eventualmente l'applicazione.
Quali problemi ci sono? E' compito della scuola applicare quello che stai chiedendo. Se ci sono problemi devi contestarli, altrimenti è una richiesta generica che non serve a niente.
Una richiesta invece che devi inoltrare adesso, prima del 20, che servirà per il prossimo anno, in modo da assicurarti che stia tutto in regola con il personale di sostegno e con il numero degli alunni nella classe.
Vedi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/consigli_per_i_genitori.html
Mio figlio frequenta la prima elementare con insegnante di sostegno in rapporto 1:1, per vari motivi stò pensando di cambiare scuola, vorrei sapere cosa succede se io presento la domanda di iscrizione entro il 20 gennaio presso un altro Circolo? E se poi decido di non cambiare scuola?
Non voglio chiedere il nullaosta adesso per evitare di cambiarlo di scuola a metà anno scolastico, e voglio evitare di richiedere il nullaosta a settembre per evitare possibili problemi correlati al sostegno.
A mio parere, sbagli a cambiare scuola. Il bimbo conosce l'insegnante e sarebbe un male cambiarla.
Aspetta a fine anno scolastico.
Sono l'Insegnante referente del progetto U.T.I. presso l'Istituto tecnico nel quale lavoro e seguo un ragazzo che quest'anno dovrebbe diplomarsi. E' affetto da grave handicap fisico (distrofia) che gli impedisce ormai quasi totalmente i movimenti. Per questo motivo, nel corso del triennio di specializzazione di informatica, è stato sempre seguito a casa ed ha svolto un percorso personalizzato nelle modalità ma non nei contenuti : non ha un PEI e svolge tutto tramite il suo computer dotato di una interfaccia particolare.
Dovendo ora iscriversi all'esame di maturità, qual'è il certificato medico che gli possa garantire di svolgere gli esami presso la propria abitazione, con prove equipollenti definite dalla commissione? E quando deve presentarlo? Insieme all'iscrizione all'esame?
Sulla 104 si fa riferimento ad un profilo dinamico-funzionale rilasciato dalle ASSL ma il discorso non è legato all'esame di maturità.
Per cortesia rispondetemi velocemente se vi è possibile, perchè ormai con i tempi siamo agli sgoccioli e non riesco a risolvere il problema.
Ti consiglio la lettura di questa circolare ministeriale,
https://www.edscuola.it/archivio/norme/cm149_01.html
e di questa legge https://www.edscuola.it/archivio/norme/l425_97.html
Richiesta informazioni sulla possibilità di concludere la 3 media
con la sua classe per un ragazzo cerebroleso che compie 18 anni e frequenta la seconda media.
Non è stata ancora accettata l'iscrizione al 3 anno in merito alla Legge 104 che prevede il massimo sviluppo dell'esperienza educativa consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino
al 18 anno di età
Veda https://www.edscuola.it/archivio/norme/sencc226_01.html
Sono uno studente di ragioneria anno 5° e volevo trattare come argomento nelle tesina per l'esame di stato la finanziaria.
Volevo sapere se era possibile avere informazioni generali sulla legge.