Sono un collaboratore scolastico, ho una madre portatrice di handicap a cui necessita assistenza e vorrei usufruire di questa famosa legge 104 potrei conoscere i miei diritti al riguardo? Di quali agevolazioni sul lavoro potrei usufruire?
Veda in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html:
Accertamento Invalidità
Tutela
Agevolazioni sul Posto di Lavoro
Altre Agevolazioni
Aspetti Assistenziali
Vorrei gentilmente sapere se un'insegnante di scuola materna, dichiarata persona handicappata in base alla legge104 comma n°1 e n°3 con patologia "diabete infantile", ha diritto a 2 ore di permesso al giorno durante le attività didattiche.
Nel caso in cui l’orario di lavoro del lavoratore sia inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso retribuito è limitato ad una sola ora (Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92, Circolare INPS n. 291, 30/10/95 e Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96).
Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 comma 3 della legge 104/92)
Sono un insegnante tecnico pratico, convivo con mia nonna, la quale non è più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Vorrei conoscere in qualità di familiare di disabile se posso usufruire nell'ambito scolastico dell'art. 33 della legge 104/92? E se la risposta dovesse essere affermativa, ho diritto alla riserva dei posti?
Veda in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html:
- Accertamento Invalidità,
- Agevolazioni sul Posto di Lavoro,
- Altre Agevolazioni
Vorrei cortesemente sapere se, un alunno portatore di handicap a cui è stato rilasciato un attestato di frequenza alla scuola media, possa iscriversi alle scuole superiori.
Veda:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hscrutini.html
Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.html
Legge 104/92 art.12
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
Sentenza corte costituzionale 226/2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencc226_01.html
La sentenza che non ha negato agli alunni con handicap maggiorenni il diritto all'integrazione nelle scuole dell'obbligo, ma si limita a precisare che tale diritto sussiste sino oltre il compimento del diciottesimo
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/nocera.html
Ciò è possibile anche avendo superato i diciotto anni?
Dopo i diciotto anni cessa anche l'obbligo formativo
Vorrei sapere se è possibile spezzare una cattedra di sostegno (per alunni portatori di handicap) in una scuola superiore, 18 ore settimanali, fino al 30 giugno. Vale a dire se a una docente possono essere assegnate solo 9 ore, ad esempio, perchè già impegnata in altra scuola. E se esiste una normativa a riguardo.
Risponde Salvatore Nocera:
La possibilità di avere una cattedra su due o anche tre scuole è prevista normalmente dalla normativa.
Ho chiesto l'assegnazione provvisoria per la provincia di Cagliari (sono titolare in provincia di Nuoro). Usufruisco delle agevolazioni previste dall'art 33 L. 104/92 per assistenza alla propria madre di 83 anni con handicap grave. Vorrei sapere se la precedenza mi spetta anche da fuori provincia oppure solo dopo che vengono collocati gli aspiranti all'assegnazione provvisoria della stessa provincia (Cagliari).
Sono residente a Cagliari e mia madre è con me convivente
Risponde Salvatore Nocera:
Mi occupo principalmente di alunni. Temo però che non Le spetti la precedenza, giacchè l'art 33 L.n. 104/92 stabilisce che la precedenza è concessa, "ove
possibile". E' meglio che si rivolga al Suo sindacato e si faccia trovare la norma dell'ordinanza sulle assegnazioni provvisorie.
Sono un assistente amm.vo che ha presentato regolarmente alla propria scuola, certificazione per usufruire della L/104 per assistere la madre beneficiando dei 3 gg. al mese.
Il certificato rilasciatomi dall'asl di appartenenza dichiara:
la commissione certifica ai sensi della legge 104/92- il richiedente è riconosciuto :
3 persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui 1 art.3 della L/104 92 (superiore ai 2/3)
Qual è la percentuale per usufruire dei suddetti giorni?
Può il mio datore di lavoro non concedermi i 3 gg. perchè la percentuale non è del 100%?
Per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92)
Ho una sorella di 18 anni disabile che frequenta il 4° anno di scuola superiore seguendo il programma di classe.
Il Comune quest'anno non vuole effettuare il trasporto di mia sorella dalla nostra abitazione alla sede scolastica perchè ci hanno detto che non spetta più a loro facendo riferimento ad una circolare della commissione scuola dell'ANCI del 28/02/01.
Com'è possibile una cosa del genere? A chi ci dobbiamo rivolgere? A quale Legge dobbiamo fare riferimento per ottenere di nuovo il trasporto?
Dove vanno a finire le applicazioni delle Leggi 104/92 e 118/71 art. 28?
E' compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa: Legge 118/71, art. 28 , comma 1. Bisogna farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o Assessorato ai trasporti urbani o extraurbani.
La nuova normativa afferma:
"Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi". (art. 26, comma 1). La legge-quadro prevede che i Comuni assicurino anche modalità di trasporto individuale per le persone con handicap impossibilitate a servirsi dei mezzi pubblici.
In osservanza di queste disposizioni, le Regioni sono tenute ad elaborare piani di mobilità. Nelle elaborazioni di questi piani specifici, che devono essere coordinati con quelli di trasporto predisposti dai Comuni, devono essere previsti servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
L’art. 26 della legge quadro detta i principi per garantire la mobilità tramite i mezzi di trasporto pubblici. Le Regioni ed i Comuni sono i soggetti chiamati in causa.
Le Regioni debbono dare indicazioni ai Comuni e predisporre piani regionali di mobilità anche tramite accordi di programma. I Comuni devono assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto collettivi, opportunamente adeguati o, in mancanza di essi, di mezzi alternativi alle stesse condizioni degli altri cittadini, quali taxi per trasporti a scuola, al posto di lavoro, ai centri di riabilitazione, a sedi associative per attività sociali. La norma prevede che i Comuni debbano agire nell’ambito delle “ normali disponibilità di bilancio”.
Chi le scrive è una insegnante di scuola elementare, precaria e non in possesso di abilitazione per l'insegnamento ai portatori di hand..
Ora Le chiedo cosa posso fare per prendere questa benedetta abilitazione, in
considerazione che da almeno quattro anni ho sempre fatto l'insegnante di sostegno con incarichi quasi annuali.
Ho letto nel vostro sito del D.M. 20.2.2002 di cui non ero a conoscenza, come si fa per accedere a questo corso, sempre ammesso che in Sicilia si darà reale attuazione a predetto decreto.
Le scrivo da Pantelleria, dove ho sempre abitato e dove da circa 10 anni sono precaria, con sempre meno, a quanto sembra possibilità di inserimento pur avendo conseguito l'abilitazione.
Risponde Salvatore Nocera:
Se è in possesso di abilitazione elementare, ma non di specializzazione per il sostegno, purtroppo deve attendere che il Ministero si decida a fare dei corsi per voi, forse fra alcuni mesi, a detta del
sottosegretario Aprea. Può pure rivolgersi ad una facoltà dim scienza della formazione e chiedere di iscriversi al solo fine di fare le semestralità che consentono, dopo una tesina ed un esame, di prendere la specializzazione.
Sono un'insegnate di scuola media inferiore, vorrei sapere se la scuola può proporre l'accertamento di un handicap e la conseguente assegnazione di un docente di sostegno per un alunno che già lo scorso anno ha frequentato la prima media e che con il suo comportamento ha creato delle situazioni a rischio nella classe. Bisogna tenere presente che la famiglia, pur riconoscendo i problemi del figlio, rifiuta il docente di sostegno.
Risponde Salvatore Nocera:
La c m n. 363/94 stabilisce che il dirigente scolastico può invitare con lettera i genitori a sottoporre a visita il figliolo presunto in situazione di handicap, dando dieci giorni di tempo, trascorsi i quali inutilmente, avverte che provvederà direttamente. Se i genitori non si oppongono la visita può essere
effettuata; se i genitori si oppongono, la scuola può solo rivolgersi al tribunale dei minori, ma non può procedere a visita
medica. Ovviamente l'alunno che non ha certificazione non ha alcun diritto degli alunni con handicap.
Nel mio istituto ( scuola superiore di 2° grado ) il numero degli alunni portatori di handicap è superiore ai posti in organico dei docenti assegnati dal CSA competente . Tali studenti dovranno frequentare i laboratori presenti a scuola che presentano tutti dei pericoli . Il dirigente ha dichiarato che non disporrà posti in deroga . Considerate le patologie degli alunni e i pericoli a cui vanno incontro sia loro che gli altri compagni durante le attività di laboratorio , può effettivamente non provvedere all'attivazione di un posto in deroga per un insegnante specializzato per 18 ore o esistono strumenti normativi per evitare ciò? E continuando con tale rifiuto , come dovranno essere assegnati i docenti ai vari casi ? Come si dovrà stabilire il numero di ore da assegnare per ciascun alunno ( se non ricordo male non è competente l'equipe che segue i ragazzi nè tantomeno il CSA ha dato indicazioni sul numero di ore per ciascun caso ma ha solo assegnato il numero di cattedre ) e i docenti che dovranno a questo punto lavorare su più casi ?
Risponde Salvatore Nocera:
L'art 44 del d m n. 331/98 stabilisce che sia il Collegio dei docenti a decidere sul numero di ore di sostegno da assegnare ad ogni
alunno. Io aggiungerei, sentito il Gruppo di lavoro di istituto. Laddove
fosse necessario per l'incolumità degli alunni, si può chiedere alla provincia un assistente educativo per le ore in cui gli alunni vanno nei laboratori, sempre che non si trovi un aiutante tecnico o altra persona che possa essere assegnata agli alunni.
Sono un'insegnante e vi sarei grata se poteste dare risposta aagli interrogativi che seguono.
Dopo anni di assistenza saltuaria a mia madre (dal 1990 ictus cerebrale, invalidità permanente 100/100), che, dopo vari tentativi in strutture pubbliche, ha preferito tornare in casa sua con l'assistenza di suo figlio, mio fratello, che per questo ha ottenuto il trasferimento dalla città in cui lavorava), ho deciso di trasferirla nella mia stessa abitazione: sia per sottrarre mio fratello ad un peso (soprattutto psicologico) ormai diventato per lui insostenibile, che per poter svolgere le incombenze del caso senza spreco di energie evitabili. Ecco le mie domande:
1) Quanto tempo deve essere trascorso per evitare il rischio che mio fratello sia di nuovo rimandato nella città in cui era precedentemente?
2) Quale la procedura per ottenere le agevolazioni sul posto di lavoro che, sia pur minime, diventano in tal caso, indispensabili?
3) Quali gli articoli di legge che danno risposte a tali interrogativi?
4) Serve/Basta un eventuale un eventuale cambio di domicilio per mia madre a casa mia, o c'è bisogno di cambiarne anche la residenza?
5)eventuali consigli e/o suggerimenti
Veda:
- Agevolazioni sul Posto di Lavoro
- Altre Agevolazioni
Sono un'insegnante di sostegno di una scuola materna della provincia di Cz.
La scuola comprende 3 sezioni ed io opero in una di queste seguendo un bambino con un rapporto in deroga.
Vorrei sapere se è possibile che delle mie 25 ore settimanali alcune ore possa essere a disposizione e sostituire in casi di assenza colleghe di altre sezioni.
NO! in assenza del bambino H è possibile essere a disposizione e sostituire le colleghe assenti, ma in presenza dell'alunno NO! Il CSA ha concesso le ore di sostegno per il bambino handicappato.
Sono un'insegnante di un Istituto Professionale.
Negli ultimi anni alcuni alunni in situazione di handicap hanno sostenuto l'Esame di Stato : in due casi per conseguire il diploma in altri due casi per l'attestato.
Ci chiediamo se sia obbligatorio l'ammissione di tutti i ragazzi che hanno seguito un percorso personalizzato e che di conseguenza non hanno valutazioni in tutte le discipline.
Noi si pensava di no, e questo andrebbe bene per l'allieva che frequenterà la quinta in questo anno scolastico.
Le interrogazioni e le verifiche sono sempre state per lei momenti di grossa difficoltà e paura. In quarta è stata valutata solo in alcune discipline svolgendo prevalentemente attività di laboratorio fuori dalla classe . Ha partecipato poi ad esperienze di stages.
E' però importante fare una scelta che sia corretta anche da un punto di vista normativo.
Spero che voi siate in grado di aiutarmi.
Risponde Salvatore Nocera:
L'ammissione degli alunni, handicappati e non è ormai obbligatoria, poichè automatica, non esistendo più una delibera di ammissione.L'alunno può comunque non presentarsi all'esame ed in tal caso sarà la scuola a rilasciargli l'attestato coi crediti maturati.
Veda: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hscrutini.html
Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.html
Legge 104/92 art.12
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
Sentenza corte costituzionale 226/2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencc226_01.html
La sentenza che non ha negato agli alunni con handicap maggiorenni il diritto all'integrazione nelle scuole dell'obbligo, ma si limita a precisare che tale diritto sussiste sino oltre il compimento del diciottesimo
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/nocera.html
Valutazione scrutini ed esami
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmed.html
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hsup.html
Sono una docente di sostegno presso una scuola media della provincia di Benevento.
Vorrei sapere, se possibile, di quanti fondi dispone ogni scuola per comprare ausili didattici speciali ad alunni che vivono una situazione di svantaggio.
Lo scorso anno scolastico (2001/2002) non abbiamo usufruito di tali fondi, possiamo farlo
quest'anno?
Veda:
Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2407 dell’8/8/2002
Corsi di aggiornamento per tutti: Consigli di Classe che hanno alunni con handicap utilizzando: fondi della direttiva n.74/02.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir074_02.html
I corsi, svolti anche da reti di scuole in collaborazione con associazioni di disabili e loro familiari, potrebbero concernere i principi pedagogici e didattici dell’integrazione, quelli giuridico-organizzativi e quindi, nelle singole classi.
ULTERIORI FINANZIAMENTI PER IL 2002 PER UN’INTEGRAZIONE DI QUALITA’
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/ulteriori_finanziamenti.htm
Finanziamenti aggiuntivi 2002 per l'integrazione scolastica
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/aggiuntivi02.html
LC 139/01 (Finanziamenti Integrazione Handicap)
LC 09.11.01 (Finanziamenti Integrazione Handicap)
LC 12.11.01 (Finanziamenti Handicap Scuole Paritarie)
Sono un'insegnante di sostegno di un ITC calabrese e vorrei un'informazione: l'Amministrazione Provinciale è tenuta a provvedere, per gli alunni con minorazione sensoriale, all'assegnazione di un operatore extrascolastico che aiuti i ragazzi nello studio a casa, ma tale figura è assegnata solo se la famiglia si trova in disagiate condizioni economiche?
Glielo chiedo perchè in seguito a tale richiesta (ho trovato il modello di domanda su questo sito)da parte dei genitori dell'alunna che seguo, l'Amministrazione provinciale ha risposto che concederà circa 2000 € alla famiglia (la quale dovrà scegliere autonomamente una persona di fiducia), ma dietro invio di una documentazione che attesti una situazione di disagio economico. A me non sembra giusto non solo il dover essere in precarie condizioni economiche per poter esercitare il diritto allo studio con pari opportunità, ma anche il fatto che evidentemente in provincia di CZ non esistono graduatorie con personale preparato per questi compiti;lei che ne pensa? E poi quale sarebbe il reddito che sancisce il disagio economico?
Risponde Salvatore Nocera:
Mentre il Testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1928 richiedeva due requisiti ,persone rieducabili e povere, l'attuale L.n. 67/93 non richiede più questi requisiti. La Provincia però potrebbe aver approvato un regolamento sull'ISE ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, che prevede un
concorso alle spese dei servizi per fasce di reddito crescente. Però occorre far presente alla provincia che per le persone handicappate , la normativa del dlgs.n. 109/98 è stata modificata col dlgs n. 130/00 che all'art 3 comma 2 ter espressamente dice che per gli handicappati si deve tener conto della situazione economica della sola persona handicappata e non anche del nucleo familiare di cui fa parte.
E' possibile trovare in questo sito la legislazione delle 150 ORE per il
diritto allo studio?
La normativa per l'educazione degli adulti è:
Istruzione Elementare
Circolare Ministeriale 15 novembre 1997, n. 685
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm685_97.html
Istruzione Secondaria di 1° grado
Circolare Ministeriale 29 luglio 1997, n. 456
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm685_97.html
Istruzione Secondaria di 1° grado
Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm685_97.html
Partendo dal presupposto che la legge afferma che l'insegnante di sostegno assume la contitolarità nelle classi in cui si trova ad operare,
desidererei sapere se sia giusto oppure no impedire a quest'ultimo di svolgere la funzione di coordinatore di classe.
Nessuna norma vieta la possibilità di tale funzione!
Ho due bimbe con handicap gravi in affidamento, per cui non hanno la residenza in questo comune, ma in quello di appartenenza.
Il sostegno (sono alla scuola materna) è garantito solo per metà delle ore per ciascuna bambina, il restante delle ore potrebbe essere coperto da un educatore pagato dal comune. Il comune non paga perché non hanno la residenza qui, Come ovviare a questa situazione?
Risponde Salvatore Nocera:
Il comune dove si trovano i bambini fa una convenzione col comune di residenza che si impegna a pagare quanto dovrebbe pagare se i bambini frequentassero nella loro sede di residenza. Ciò avviene già per le spese sopportate da un'ASL per un paziente non residente, la quale si rivolge per il rimborso all'ASL di residenza.
L'anno scolastico è iniziato con qualche problema per quanto riguarda l'organico degli insegnanti di sostegno.
Il Gruppo H della nostra scuola, nel tentativo di salvare il salvabile proporrà quanto segue.
Ai casi lievi si assegnano sulla carta 4 ore di sostegno, di fatto l'alunno rimane in classe e lavora solo con gli insegnanti curriculari.
Questo consentirebbe di non ridurre ulteriormente le ore assegnate ai casi gravi e gravissimi: a causa dell'organico carente, infatti, abbiamo dovuto assegnare ai casi gravissimi al max 12 ore e ai gravi 9 ore.
L'insegnante di sostegno, quindi, potrebbe esporre al genitore la proposta, stendere una iniziale relazione di presentazione dell'alunno al C.di C. e ogni docente provvederà all'individuazione degli obiettivi specifici della materia.
Anche se la Legge non prevede quanto sopra è una modalità che da una parte responsabilizza tutto il C.di C. e non svantaggia ulteriormente quegli alunni in situazione di profondo disagio.
Ancora una volta chiedo il suo parere perchè un collega, giustamente, ha sottolineato che la proposta è illegale e che l'insegnante di sostegno deve seguire l'alunno almeno per 2 ore con lezioni individualizzate o in classe.
La mia risposta è stata: la legge se non erro ne prevede minimo 4 e quindi saremmo già nell'illegalità, inoltre, non è poi così grave questa illegalità visto che ben altre illegalità si commettono a discapito di una vera integrazione!!!
Risponde Salvatore Nocera:
Gli art 41 e 44 del d m n. 331/98 stabiliscono che le ore di sostegno sono assegnate sulla base del piano educativo personalizzato redatto da tutto il consiglio di classe.Non ci sono quindi più dei minimi o dei massimi di orario. Tutto viene deciso dal Collegio dei docenti o dal Gruppo di lavoro di istituto che vagliano la situazione globale della scuola e, sulla base dei PEI, decidono quante ore assegnare ad ogni alunno. Quanto Lei propone mi sembra molto in linea col dpr.n. 275/99 sull'autonomia scolastica e la necessità di coinvolgere tutto il consiglio di classe è perfettamente in linea con la C m dell'8 Agosto, di cui Lei può trovare traccia sia sul sito
http://www.aipd.it/ e sul sito https://www.edscuola.it/archivio/handicap
Sono un funzionario del Comune di Urbino. vorrei tornare su un argomento al quale il Dott. Nocera ha risposto, su questo stesso sito, circa 10 giorni fa, per una ulteriore delucidazione. 4 insegnanti di scuola comunale del'infanzia di Urbino, in possesso del diploma di scuola superiore magistrale ortofrenica conseguito tra il 1968 e il 1975, non riconvertito, hanno avuto da voi risposta positiva , circa la validità legale del loro titolo. Il 'nodo' che l'Amministrazione Comunale, a questo punto , vuole sciogliere, riguarda la 'spendibilità' dei titoli monovalenti non riconvertiti ai fini dell'effettivo 'utilizzo' a sostegno di un alunno con handicap psichico poichè tra il personale docente in servizio esiste anche chi ha il diploma regolarmente 'riconvertito' .infatti siamo stati sollecitati a riflettere sul distinguo tra validità legale del diploma (es. attribuzione di punteggio per la formulazione di una graduatoria) ed effettiva 'utilizzabilità' del titolo .....e, pur interpellando altre fonti , non abbiamo ottenuto risposta univoca in merito .
vista la imminente riapertura delle scuole , ringraziando, confidiamo in un vostro sollecito riscontro.
Risponde Salvatore Nocera:
A SEGUITO DELL'ART 61 DELLA l.N. 270/82, RECEPITO NEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 297/94, SONO STATI FATTI SALVI A TUTTI GLI EFFETTI I TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE ANTERIORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N. 970/75, CHE HA MODIFICATO I REQUISITI DI VALIDITà DEI PRECEDENTI TITOLI.
NON OCCORRE QUINDI LA RICONVERSIONE DI QUEI TITOLI, CHE SONO ORMAI VALIDI A TUTTI GLI EFFETTI.
Sono la mamma di un bimbo di 16 mesi con la sindrome di Down per il quale, per ovvi motivi di lavoro, ho dovuto optare per un inserimento presso un nido del mio paese che è in provincia di Pavia; io lavoro a Milano c/o l'ospedale San Paolo ed i miei genitori abitano vicino allo stesso. Ora io vi chiedo: è mai possibile che si neghi l'inserimento presso un nido milanese ad un bimbo portatore di handicap solo perchè la legge del comune di Milano vuole solo i residenti? Io per questo motivo ho trasferito il domicilio presso i miei genitori ma mi dicono che non basta... CI VUOLE LA RESIDENZA e così il mio piccolino deve rimanere fuori casa 8 ore anzichè 4 (i miei genitori lo andrebbero a prendere subito dopo il pranzo) con il disagio, soprattutto per lui, che in caso di bisogno io dovrei arrivare da Milano quasi a Pavia mentre i miei genitori attraverserebbero la strada ed il gioco sarebbe fatto. Vi prego fatemi sapere qualcosa.
Il diritto all'educazione del bambino con handicap fin dai primi anni di vita è garantito dalla legge 104/92, art.12.comma 1 "al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido". Questo significa che il bambino handicappato ha la priorità nelle graduatorie delle domande di iscrizione al nido.
Si tratta quindi di un diritto ESIGIBILE.
A sostegno di ciò si può citare:
1° Art. 3, comma 3 della legge 104/92: "le situazioni riconosciute di GRAVITA'determinano priorità di programmi e negli inetrventi dei servizi pubblici". Un bambino con sindrome Down va considerato in condizioni di "gravità", non in quanto con handicap più o meno grave, ma solo in quanto ha bisogno, più dei bambini normodotati, di un intervento precoce quale è la frequenza dell'asilo nido.
Che fare in caso di rifiuto o di problemi relativi all'iscrizione?
I genitori possono fare RICORSO al TAR o al PRETORE per un intervento di URGENZA, ai sensi dell'art.700 del Codice di Procedura Civile.
Modalità di attuazione dell'inserimento
La legge 104/92 però non garantisce pienamente l qualità del servizio dato dall'asilo. Infatti al comma 2 dell'art.13 l'erogazione del servizio è delegata agli Enti locali, agli organismi scolastici e alle AA.SS.LL., che devono stipulare accordi di programma finalizzati alla predisposizione di progetti educativi congiunti.
Le modalità dell'inserimento sono dunque quelle previste dai regolamenti dei singoli comuni, i quali però devono fare riferimento alla legge 104/92.
Tutto questo, in una regione che dovrebbe legiferare in ripetto delle leggi nazionali. La residenza richiesta, la considero discriminante, considerato poi che gli asili nido sono stati istituiti proprio per le esigenze di chi lavora.
In Italia, è nel 1971 che fu approntata la legge sugli asili-nido con la legittimazione di un servizio già esistente in forme diverse come OMNI, sorta nel periodo fascista e solo indirettamente gestita dallo Stato, con una impostazione burocratico-assistenzialistica dove l'asilo-nido era semplicemente un "posteggio" oltre un luogo per controlli di tipo sanitario. Il servizio nido, rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni, è sorto ufficialmente il 6.12.1971 con la legge n.1.044 denominata "Piano quinquennale per l'istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato". Una legge veramente innovativa, costituita sulla base delle nuove acquisizioni e disposizioni sul piano culturale e pedagogico, in quanto gli asili-nido vengono riconosciuti ufficialmente come servizi sociali pubblici, rivolti a tutta la cittadinanza e gestiti direttamente dalle pubbliche amministrazioni attraverso un coordinamento della Regione. Tale legge fissa il ruolo programmatorio delle Regioni e il ruolo gestionale dei Comuni. In particolare viene precisata la rispondenza alle esigenze della famiglia quanto a localizzazione, modalità di funzionamento, partecipazione, la qualificazione del personale, dell'assistenza sanitaria, dell'organizzazione e delle strutture tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.
Ma veniamo un attimo alle leggi regionali della Lombardia:
1) LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 22-12-1972 REGIONE LOMBARDIA
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971 N. 1044, IN MATERIA DI ASILI NIDO.
Titolo IV
SERVIZI, UFFICI E PERSONALE
ARTICOLO 13
L' asilo - nido è aperto ai bambini di età fino a tre anni, residenti nell' area di utenza.
Eventuali menomazioni fisico - psichiche non possono costituire causa di esclusione dei bambini dagli asili - nido.
ARTICOLO 19
Il Regolamento comunale o consorziale disciplina le competenze dei Comitati di gestione, prevedendo, nell' ambito delle stesse:
1. - l' elaborazione degli indirizzi pedagogico - assistenziali ed organizzativi in collaborazione con l'equipe dei servizi assistenziali e sanitari e la vigilanza sulla loro applicazione, con particolare riguardo alle cure speciali per i bambini affetti da minorazioni psico-fisiche;
2. - la decisione circa le domande di ammissione all' asilo - nido;
3. - la presentazione di proposte di modifica del Regolamento del servizio e di proposte, in generale, su questioni inerenti all' assistenza all' infanzia.
ARTICOLO 20
Il Comitato di gestione deve discutere con l' assemblea dei genitori gli indirizzi pedagogici, assistenziali, amministrativi ed organizzativi dell' asilo - nido, con la partecipazione degli operatori degli asili - nido.
Il Regolamento comunale o consorziale determina le modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee.
Per il collegamento con le famiglie e per l' acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione all' asilo - nido, il Comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale o consorziale, secondo modalità da stabilirsi nel Regolamento comunale o consorziale.
ARTICOLO 24
La funzione di coordinatore responsabile dell' asilo - nido, deve essere affidata dal Comune o dal Consorzio, sentito il Comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all' assistenza.
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2) LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 30-06-1974 REGIONE LOMBARDIA
Contributi regionali ai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili - nido e micronidi e modifiche alla Legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.
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4) LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 4-08-1976 REGIONE LOMBARDIA
Disposizioni modificative ed integrative alla Legge Regionale 3 aprile 1974 n. 16 in materia di servizi sociali per anziani e 30 giugno 1974 n. 34 in materia di contributi per la realizzazione e la gestione di asili - nido e micro - nidi di enti locali
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5) LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 10-05-1980 REGIONE LOMBARDIA
Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891.
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6) LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 17-05-1980 REGIONE LOMBARDIA
Disposizioni di attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891 in materia di asili nido.
ARTICOLO 14 Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Articolo 90
L' asilo nido è aperto ai bambini di età fino a tre anni, residenti nell' area di utenza.
Eventuali menomazioni fisico - psichiche non possono costituire causa di esclusione dei bambini dagli asili nido.
ARTICOLO 15 Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Articolo 90
Il regolamento per la gestione degli asili nido deliberato dal consiglio comunale o dall' assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona determina:
a) l' area di utenza in base al criterio della residenzialità del servizio;
b) i criteri di precedenza da applicari per l' ammissione all' asilo nido;
c) l' ammontare del contributo di frequenza in relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed i criteri per l'assegnazione di posti gratuiti;
d) il calendario annuale, l' orario giornaliero in modo che il servizio sia assicurato per la durata dell'intero anno solare tenuto conto degli usi e delle condizioni locali.
ARTICOLO 21 Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Articolo 90
La gestione dell' asilo nido è affidata, sulla base del regolamento, ad un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale o dall' assemblea dell' ente responsabile dei servizi di zona composto da almeno:
1) una rappresentanza del consiglio comunale o dell' assemblea dell' ente responsabile dei servizi di zona con adeguata presenza della minoranza, eletta con preferenza in seno agli stessi organi;
2) una rappresentanza delle famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza, eletta dall' assemblea delle famiglie stesse;
3) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi designata dalle organizzazioni stesse;
4) una rappresentanza del personale addetto all' asilo nido eletta tra il personale stesso.
Il regolamento per la gestione degli asili nido determina il numero dei componenti il comitato.
La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.
ARTICOLO 22 Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Articolo 90
Il regolamento per la gestione degli asili nido disciplina le competenze dei comitati di gestione, prevedendo, nell' ambito delle stesse:
1) l' elaborazione degli indirizzi pedagogico - assistenziali ed organizzativi in collaborazione con l' equipe dei servizi assistenziali e sanitari e la vigilanza sulla loro applicazione, con particolare riguardo alle cure speciali per i bambini affetti da minorazioni psico - fisiche;
2) la decisione circa le domande di ammissione all'asilo nido;
3) la presentazione di proposte di modifica del regolamento del servizio e di proposte, in generale, su questioni inerenti all' assistenza all' infanzia.
ARTICOLO 24 Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Articolo 90
Per il collegamento con le famiglie e per l' acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull' ammissione all' asilo nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione.
ARTICOLO 28 Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Articolo 90
L' assistenza medica nell' asilo nido, affidata preferibilmente ad uno specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria deve essere assicurata, nell' ambito delle prestazioni a livello distrettuale, dalla unità socio sanitaria locale.
La presenza del medico deve essere quotidiana, con durata da stabilirsi nel regolamento di gestione in base alle esigenze dell' asilo nido.
Interventi specialistici di carattere medico - psico - pedagogico devono essere assicurati con metodicità mediante l'impiego di equipes specialistiche.
La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dalla unità socio sanitaria locale.
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7) LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-1986 REGIONE LOMBARDIA
Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio - assistenziali della Regione Lombardia.
Parte II
INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI
TITOLO III
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE
ARTICOLO 76 Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 14 del 1996 Articolo 8
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 14 del 1996 Articolo 9
Asili - nido
1. L' asilo - nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia, concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico - fisico del bambino da zero a tre anni ed alla sua socializzazione, nonchè concorrendo alla prevenzione soprattutto in direzione delle situazioni di vita familiari problematiche;
2. Le strutture e i servizi dell' asilo - nido possono essere utilizzati per altre esigenze presenti nel territorio, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia.
3. L' asilo - nido è aperto ai bambini prioritariamente residenti nell' area di utenza determinata dal regolamento di zona di cui al precedente art. 60.
4. Il piano regionale socio - assistenziale stabilisce i limiti massimi e minimi di recettività degli asili - nido.
5. Il micro - nido è una struttura istituita nelle località ove il numero di potenziali utenti sia inferiore al minimo
stabilito dal piano, e aggregata a scuole materne o primarie ovvero ad altre strutture idonee adibite a servizi per l'infanzia; il micro - nido si avvale dei servizi e del personale della struttura cui è aggregato, in base a convenzioni
stipulate fra l' ER e l' ente gestore della struttura medesima.
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8) LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 8-05-1990 REGIONE LOMBARDIA
Recepimento nell' ordinamento giuridico della Regione Lombardia dell' accordo per il triennio 1988/ 1990 riguardante il personale dipendente delle Regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonchè dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale
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Penso di aver dato tutti gli elementi per trovare la soluzione del suo caso. Si rivolga all'assistente sociale del Comune di appartenenza e al comitato di gestione dell'asilo. Faccia in fretta citando le leggi che
le ho elencato
Se l'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, perchè in assenza dell'alunno portatore di handicap deve fare supplenza anche in altre classi a lui non assegnate?
L’art.13 ultimo comma L.104/92 dice che l’insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale di circolo o di istituto.
E' poco corretto utilizzare l'insegnante di sostegno, come "tappabuchi" in altre classi, ma la stessa è assegnata al circolo.
Sono una docente di scuola superiore che beneficia della legge in oggetto x assistere la madre totalmente invalida,in situazione di gravità.Nell'istituto dove insegno c'è l'abitudine di distinguere chi gode della 104 personalmente da chi si avvale della stessa x assistere il congiunto,dando precedenza nella scelta della sede di servizio e nell'assegnazione delle classi ai "primi".Credo che ciò sia illegale xchè nella legge non c'è distinzione tra le due categorie,anzi vengono messe sullo stesso piano.Potresti dirmi se ho ragione e darmi eventuali riferimenti normativi?
Vedi: Agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili lavoratori
Nella commissione GLH della nostra scuola non vi è nessuna
rappresentanza di genitori o strutture specialistiche che seguono e
hanno rilasciato le diagnosi funzionali degli alunni portatori di
handicap, è lecito ciò?
La normativa cosa prevede e come devono essere costituito il gruppo GLH?
E' possibile che ai bambini con un rapporto in deroga venga assegnata
solo un'ora al giorno di attività di sostegno?
E' ILLEGALE!! Fai informare i genitori con
lettera scritta. Ouoi dire di rivolgersi alle associazioni locali o
eventualmente scrivere all'Osservatorio
Integrazione Scolastica
Trovi i facsimile delle lettere per le denuncie in:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/osservatorio/index.html
Di chi è la competenza, nella scuola elementare, riguardo
l'assegnazione
delle ore di sostegno riferite a ciascun alunno?
Vedi: G.L.H.
d'Istituto e Elementare