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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
Il trasporto scolastico di alunni
disabili
Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio
1997 ha disciplinato il trasporto scolastico "ordinario" vale a dire di
alunni che non hanno necessità di particolari accorgimenti in virtù
delle loro condizioni psico-fisiche senza occuparsi, in modo specifico,
del trasporto dei disabili. Nel nostro ordinamento è sicuramente
presente un principio di ordine generale tendente ad assicurare ai
disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un
soddisfacente livello di vita e di inserimento sociale. Questo
principio, applicabile in ogni ambito della società, riceve dal
legislatore una rilevante attenzione specie per quanto riguarda la
concreta possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo. La stessa
Corte Costituzionale (1)
ha affermato che non è sufficiente la mera predisposizione di mezzi per
"facilitare" la frequenza della scuola (nella fatti specie si trattava
di medie superiori ma il principio è a maggior ragione applicabile
all'intera scuola dell' obbligo) in quanto è necessario approntare mezzi
al fine di "assicurare" tale possibilità di frequenza. Punto di
riferimento in materia è la legge quadro per l'assistenza,
!'integrazione e i diritti dei portatori di handicap
5 febbraio 1992 n. 104
che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28 della
L 30 marzo 1971, n. 118 e che prevede, nell'ambito del diritto dei
disabili a frequentare la scuola dell'obbligo e i corsi di formazione
professionale finanziati dallo stato, il trasporto gratuito dalla
propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa.
L'art. 8 della legge quadro citata, nell'ambito delle
misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile, sancisce
la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di
trasporti specifici.
Tali disposizioni sono chiaramente strumentali alla piena
ed integrale attuazione delle norme in materia di diritto all'istruzione
dei disabili previste dai successivi
artt. 12 e 13. L'art.
26 della legge citata prevede inoltre che "i comuni assicurano,
nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di
trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici".
Occorrerà pertanto avvalersi di mezzi di trasporto idonei
e di personale specializzato al fine di erogare un servizio che potrà
essere anche individualizzato. Ciò costituisce un obbligo inderogabile
anche perché strumentale all'adempimento del diritto allo studio del
disabile (2).
Il
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 139, nel conferire alle
regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi
dello stato, confermando quanto già contenuto nel
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione)
che, agli artt. 312 e seguenti, disciplina il diritto all'educazione,
all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato, ha
attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria
superiore e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o
in situazione di svantaggio tra i quali sembra possa ricomprendersi sia
l'organizzazione di trasporti speciali che la relativa assistenza ad
personam. Il trasporto dei minori disabili, in virtù della
peculiare condizione in cui versa il trasportato, deve avvenire
utilizzando veicoli che possiedono una idoneità adatta alla
particolarità del servizio da espletare. Si ritiene sempre necessaria la
presenza di un accompagnatore idoneo.
L'art.
26 della L 104/92, prevedendo modalità di trasporto individuali,
sembra prevedere la possibilità di procedere al trasporto del disabile
anche mediante autovetture.
Tale considerazione sembra confermata dal fatto che il
d.m. 31 gennaio 1997 non si occupa del trasporto dei disabili. In merito
alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni del mezzo nonché alla
eventuale integrazione della carta di circolazione, considerata
l'estrema varietà di situazioni che possono concretamente verificarsi,
appare opportuno chiedere istruzioni, sui singoli casi, ai competenti
uffici del dipartimento per i trasporti terrestri.
Nonostante la chiara formulazione dell'art. 139 citato,
talvolta, le province non hanno proceduto ad espletare le funzioni di
trasporto dei disabili per le scuola superiori ritenendo anche tale
funzione, così come l'ordinario trasporto scolastico, attribuita dalla
legge ai comuni. Anci e Upi su tale tema hanno manifestato opinioni
contrapposte.
Pur in presenza di un quadro normativo caratterizzato
dalla successione nel tempo di varie norme, si ritiene comunque
condivisibile la tesi secondo la quale le funzioni e gli oneri relativi
al trasporto scolastico dei disabili sono ripartite tra comune e
provincia, così come disposto espressamente dall'art. 139 citato, in
base alla scuola frequentata dallo stesso.
A tale tesi ha aderito anche il T.A.R. Catania che ha
emesso una ordinanza (3)
con la quale ha imposto alla provincia di attivare i servizi di
trasporto scolastico per una studentessa disabile frequentante un
istituto tecnico industriale. Sulla stessa linea, è stato affermato che
il trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap è attribuito
alla competenza della provincia nel caso di alunno che frequenta la
scuola secondaria superiore (4°).
Per il combinato disposto dell'art. 28, c. 1, letto a)
della
l. 30 marzo 1971, n. 118 e dall'art. 45 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il trasporto scolastico degli alunni
disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito.
PERSONALE DA ADIBIRE AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI
È abbastanza diffusa la prassi di
utilizzare, per lo svolgimento delle mansioni di autista e/o
accompagnatore, in via continuativa o meramente sostitutiva, personale,
non dipendente, legato all'ente da rapporti di diverso tipo quali
collaborazione coordinata e continuata, somministrazione di lavoro a
tempo determinato (ex lavoro interinale), contratto di formazione e
lavoro, lavoro socialmente utile, prestazioni occasionali, obiezione di
coscienza, militari di cui alla L 365/2000.
Per quanto riguarda le mansioni di autista, sembrano
assimilabili ai dipendenti dell'ente e quindi non necessitano
dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del
d.m. 20 dicembre 1991, n. 448
ma solo della patente di guida relativa al mezzo da condurre e del
certificato di abilitazione professionale, solo i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro e i lavoratori impiegati in base ad un
contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoratori interinali).
Le collaborazioni coordinate e continuative, rimaste
in vita negli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della
finanziaria 2004, per effetto dell'art. 3, c. 65, della stessa, potendo
essere conferite solo per prestazioni ad alto contenuto di
professionalità, per obiettivi determinati, con convenzioni a termine e
non per lo svolgimento di ordinarie attività istituzionali dell'ente e
non potendo occultare un rapporto di lavoro subordinato, non sono uno
strumento utilizzabile per far svolgere le mansioni di accompagnatore
essendo quest'ultima una figura priva di una specifica professionalità (T.A.R.
Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 luglio 2001, n. 1430).
Tale tipologia di personale è utilizzabile, in via
eccezionale e nei limiti sopra descritti, per lo svolgimento delle
mansioni proprie degli autisti (figura indubbiamente dotata di una
specifica professionalità) (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1997, n.
622).
Viceversa appare consentito avvalersi dei lavoratori
impiegati in base ad un contratto di somministrazione di lavoro (ex
lavoratori interinali) o assunti con contratto di formazione e lavoro,
per l'esercizio delle mansioni di accompagnatore. Lavoratori socialmente
utili, obiettori di coscienza e militari di cui alla 1. 365/2000 non
sono dipendenti dell'ente. Pertanto tali soggetti, se adibiti alla guida
del mezzo (qualora consentito dalle relative convenzioni), devono.
essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di
cui al d.m. 20 dicembre 1991, n.
448, art. 6.
Se non è vietato dalla relativa convenzione, tali
soggetti potranno essere adibiti a mansioni di accompagnatore. Per
quanto riguarda la possibilità di avvalersi della collaborazione di
pensionati (anche ex dipendenti dell'ente), fermo restando quanto
previsto dall'art. 25, c. 1, della 1.23 dicembre 1994, n. 724, vale
quanto detto sopra trattandosi di soggetto non dipendente. Ad analoga
conclusione si perviene nel caso di conferimento di incarichi
occasionali. In tutti i casi in cui l'autista non è dipendente
dell'ente, per la guida del mezzo immatricolato in uso proprio
dall'ente, è quindi necessario che lo stesso sia in possesso anche
dell'attestato di idoneità professionale di cui al
d.m. 20 dicembre 1991, n. 448,
art. 6. Tale norma lascia molto perplessi perché il requisito richiesto,
contrariamente al certificato di abilitazione professionale, sembra
riguardare, più che la capacità di guida, la capacità di dirigere una
impresa di trasporti. Infatti, la disposizione appena citata disciplina
i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale e le
abilitazioni necessarie ad esercitare l'attività di viaggiatori su
strada. L'art. 6 sancisce che "il requisito di idoneità professionale è
soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata
conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente
regolamento.
Corte dei Conti
Lombardia - Parere n. 5/2008
Trasporto scolastico e assistenza alle scuole Superiori
Decisione
del Consiglio di Stato, 20 maggio 2008, n. 2631
Obbligo a provvedere al trasporto scolastico gratuito con assistenza
nella scuola secondaria
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