Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale Legislazione Nazionale
Decreto legge 20 dicembre 1999, n. 485, Disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, (G.U., n. 298 del 21.12.1999).Il decreto prevede lo slittamento di un anno (invece del 1º gennaio 2000, dal 1º gennaio 2001) dell'applicazione del cosiddetto sanitometro (D. Lgs. n. 124/98) che modifica i criteri di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Sup. G.U. n. 8 del 13 gennaio 2000).Il decreto definisce le modalità di rapporto tra il servizio sanitario nazionale e l'università. In particolare viene definita la costituzione e il modello organizzativo di aziende ospedaliere universitarie e viene disciplinato il trattamento economico e il ruolo dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in tali aziende. Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale, Circolare
n. 4 del 17 gennaio 2000, Iniziali indicazioni per
l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme
per il diritto al lavoro dei disabili". D.P.C.M. 9 dicembre 1999, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (G.U.
n. 19 del 25 gennaio 2000) Il regolamento (applicativo
delle disposizioni contenute all'art. 33 del testo unico
sull'immigrazione), definisce i compiti del Comitato per i minori
stranieri, istituito con l'obiettivo di tutelare i diritti dei minori
stranieri temporaneamente soggiornanti in Italia. Tra le funzioni
assegnate anche quella di deliberare sulle richieste di enti,
associazioni, famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di
programmi di accoglienza temporanea. Legge 10
febbraio 2000, n. 30, Legge quadro in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione (G.U.,
n. 44 del 23.2.2000). La legge quadro di riordino prevede
la seguente articolazione del sistema educativo: scuola
dell'infanzia, ciclo primario (scuola di base) e ciclo secondario
(scuola secondaria). L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e
termina al quindicesimo anno di età. L'obbligo di frequenza di
attività formative fino al diciottesimo anno di età si realizza
secondo quanto previsto dall'art. 68 "Obbligo di frequenza di
attività formative" della legge n. 144/1999 (l'obbligo può essere
assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel
sistema di istruzione scolastica, nel sistema di formazione
professionale, nell'esercizio dell'apprendistato. L'obbligo si intende
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale). La scuola dell'infanzia è
di durata triennale per i bambini di età compresa tra i tre e i sei
anni; la scuola di base ha durata di sette anni e si conclude con
un esame di Stato dal quale deve emergere una indicazione orientativa
per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo; la scuola
secondaria ha durata di cinque anni e si articola in aree
classico-umanistica, scientifica tecnica e tecnologica, artistica e
musicale. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di
istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di
licei. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico è rilasciata
una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le
competenze acquisite. Al termine della scuola secondaria gli studenti
sostengono l'esame di stato che assume la denominazione dell'area e
dell'indirizzo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il
Governo presenta al Parlamento un programma quinquiennale di progressiva
attuazione della riforma. L'attuazione della legge è verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua
entrata in vigore. D.P.C.M., 20
gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri
residenziali di cure palliative (G.U.
n. 67 del 21.03.2000) Legge
8 marzo 2000 n. 53, Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (G.U.
n. 60 del 13.03.2000). D.P.C.M. 8 febbraio 2000, Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000 (G.U. n. 62 del 15.3.2000). Il Decreto stabilisce (ai sensi della legge 286/98 art. 3 comma 4) la quota annuale massima di cittadini stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro di tipo subordinato, (anche stagionale) o di tipo autonomo. Per l'anno 2000 la quota massima di stranieri non comunitari stabilita è fissata in 63.000 persone. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (G.U. n. 62 del 15.3.2000). Il Decreto stabilisce che a partire dal 2001 verranno soppressi alcuni trasferimenti erariali dallo stato alle regioni; le stesse tratterranno il 25,7% del gettito IVA realizzato nel penultimo anno precedente a quello considerato. Le regioni parteciperanno inoltre all'attività di accertamento dei tributi erariali. Viene inoltre istituito a garanzia delle regioni "meno abbienti" un fondo perequativo di solidarietà interregionale, gestito dal Ministero del tesoro. Il federalismo fiscale entrerà in pieno regime nel 2013. Legge 10 marzo
2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all'istruzione (G.U.
n. 67 del 21.03.2000). Decreto legge 16 marzo 2000, n. 60, Disposizioni urgenti per la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo (G.U. n. 66 del 20.03.2000). Il decreto stanzia 20 miliardi a favore di una associazione di disabili (ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali) con l'obiettivo di salvaguardare in tutto il territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili e alle loro famiglie. Entro trenta giorni l'associazione deve presentare un Piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio. Entro sessanta giorni la stessa associazione deve presentare un Piano di risanamento finanziario dell'ente. Legge 22 marzo 2000, n. 69, Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap (G.U. n. 73 del 28.03.2000). La legge 18 dicembre 1997, n. 440 stabilisce l'Istruzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. La legge 69 prevede l'incremento di tale Fondo con ulteriori 25 miliardi e 369 milioni per il 2000 e 21 miliardi e 273 milioni per il 2001 finalizzati al "potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali". Si tratta sostanzialmente di contributi agli istituti per ciechi e sordi. Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decreto 13 gennaio 2000, n. 91, Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 88 del 14.4.2000). Le risorse del Fondo finanziano le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, gli oneri per le assicurazioni contro gli infortuni per i disabili tirocinanti e gli interventi previsti dal comma c, dell'art. 13 (trasformazione del posto di lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro, rimozione barriere architettoniche in ambito lavorativo). Sono destinatari delle agevolazioni i datori di lavoro privati, le cooperative sociali di tipo b), i consorzi di cooperative e tutti i soggetti che stipulano convenzioni con i servizi per l'inserimento lavorativo (art.11, comma 5, l. 68/99). La ripartizione delle risorse del Fondo è stabilita dal Ministero del lavoro entro il 1º marzo di ogni anno a decorrere dal 2001. I datori di lavoro interessati presentano domanda entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro entro il 30 novembre di ogni anno il numero dei programmi ammessi agli incentivi. Per l'anno 2000 la ripartizione è effettuata entro il 31 maggio. I datori di lavoro interessati presentano domanda entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti entro il 31 ottobre. Nella valutazione ai fini dell'ammissione sono privilegiati i programmi diretti all'avviamento al lavoro di lavoratori con handicap intellettivo e psichico. Ministero
della sanità, Decreto 8 aprile 2000, Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle
prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla
donazione di organi a scopo di trapianti (G.U.
n. 89 del 15.4.2000). Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Affari sociali, Circolare 7 marzo 2000, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 91 del 18.4.2000). La circolare regolamenta requisiti e modalità di partecipazione al finanziamento pari a 2 miliardi di progetti elaborati dalle organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri regionali, aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. La quota di cui si chiede il finanziamento non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo e l'organizzazione proponente deve concorrere nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto. I compensi previsti per le risorse umane non devono superare il 20% dell'ammontare del costo del progetto. Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni che non hanno già beneficiato di contributi erogati dal Fondo per il Volontariato. Verranno privilegiati interventi: di contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati, dedicati alle povertà estreme. La domanda dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione della Circolare sulla Gazzetta Ufficiale (3 giugno 2000). In allegato alla circolare: 1) la domanda di contributo, 2) il formulario di presentazione del progetto. C.I.P.E, Deliberazione 15 febbraio 2000, Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40 (G.U. n. 90 del 17.4.2000). La delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) prevede lo stanziamento di 60 miliardi a favore delle regioni per l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti in Italia. La somma stanziata si basa sulle domande di regolarizzazione (388.973) e sulla stima del numero di stranieri non in regola (57.134). Per la regione Marche la somma destinata è di 897 milioni. Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (G.U. n. 118 del 23 maggio 2000). Il Decreto legislativo corregge e modifica il Dlg 109/98 più conosciuto come "riccometro". Viene specificato che le disposizioni del decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Viene stabilito (art. 2) che "ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive". In deroga a queste disposizioni si stabilisce che per le prestazioni sociali "erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito. In sostanza, per le prestazioni sociali riguardanti i soggetti con handicap grave, i malati di Alzheimer e gli anziani cronici non autosufficienti, il trattamento previsto è uguale a quello stabilito dalle leggi per la concessione delle pensioni sociali e di invalidità e per l'integrazione al minimo delle pensioni INPS: in tutti questi casi, infatti, non si fa mai riferimento al reddito familiare, ma esclusivamente a quello della persona interessata. La modifica prevede inoltre che i cittadini potranno presentare un'unica dichiarazione con una validità annuale (si eviterà di presentare così la dichiarazione ogni volta che si chiede una prestazione sociale). All'INPS viene delegata la gestione di una Banca dati alla quale gli enti erogatori dei servizi potranno rivolgersi in tempo reale per conoscere la situazione economica di quanti richiedono la prestazione. Il decreto stabilisce inoltre anche un aumento delle detrazioni sia per chi abita in affitto sia per chi ha una casa di proprietà. Ministero della sanità, Decreto 21 aprile 2000, Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario (G.U. n. 120 del 25.5.2000). Il Decreto legislativo 230/99 "Riordino della medicina penitenziaria", prevedeva al comma 5 l'emanazione di un Progetto obiettivo, di durata triennale, per la tutela della salute in ambito penitenziario con lo scopo di fornire alle regioni e province autonome indicazioni e indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari. Vengono forniti alcuni dati riguardanti la situazione carceraria (50.000 detenuti, nonostante una disponibilità massima di 35.000, in 200 Istituti. Dei 50.000 detenuti13.000 sono extracomunitari, 15.000 tossicodipendenti, 2.500 sieropositivi per HIV, oltre 4.000 i sofferenti di turbe psichiche anche molto gravi). Il P.O. individua le aree prioritarie di intervento per la tutela della salute dei detenuti indicando i programmi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie maggiormente diffuse. Vengono fornite indicazioni riguardo: le attività di prevenzione; le attività di cura; la medicina generale; l'assistenza farmaceutica; la medicina specialistica; la medicina d'urgenza; l'assistenza ai tossicodipendenti; l'assistenza sanitaria alle persone immigrate detenute; le patologie infettive; la tutela della salute mentale; Istituti o sezioni speciali per gli infermi e i minorati psichici; Centri di osservazione e istituti minorili; le attività di riabilitazione; i modelli organizzativi; il ricovero nelle unità operative di degenza; l'organizzazione per il governo della sanità in ambito penitenziario; compito dello stato, delle regioni e delle aziende sanitarie, la formazione e l'informazione. Tra i compiti istituzionali le regioni esercitano le competenze riguardo le funzioni di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento degli stessi servizi. Le stesse approvano entro 60 giorni dall'approvazione del P.O., il Progetto obiettivo regionale. Le AUSL in riferimento agli obiettivi indicati nel Progetti obiettivo nazionale e regionale svolgono compiti di gestione e di controllo dei servizi sanitari che operano negli istituti penitenziari. I contenuti del P.O. trovano piena attuazione nelle regioni che attuano la sperimentazione prevista dal D.lgs 230/99 (Toscana, Lazio, Puglia, vedi Decreto 20.4.2000, G.U. 126 del 1.6.2000). Nelle altre regioni il P.O. si applica con riferimento alle funzioni effettivamente trasferite e costituisce orientamento generale sulla materia. D.P.C.M 27
marzo 2000, Atto di indirizzo e coordinamento concernente
l'attività libero professionale intramuraria del personale della
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (G.U.
n. 121 del 26.5.2000). L'Atto di indirizzo fissa i
principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i direttori generali
delle Aziende sanitarie e ospedaliere - fino alla realizzazione di
strutture idonee e spazi distinti all'interno delle Aziende - nel
reperire fuori dell'Azienda spazi sostitutivi in strutture non
accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi
professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero
professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria.
L'Atto di indirizzo fissa inoltre i criteri per l'attivazione di misure
volte a garantire la progressiva diminuzione delle liste d'attesa. Ministero
della sanità, Decreto 20 aprile 2000, Individuazione delle
regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma
sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione
penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Determinazione della
durata della fase sperimentale prevista dall'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (G.U.
n. 126 del 1.6.2000). Ministero della sanità, Decreto ministeriale 24 aprile 2000, Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000" (Sup. G.U. n. 131 del 7.6.2000). Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 prevedeva l'emanazione di uno specifico progetto obiettivo materno infantile nel quale sviluppare anche un Piano di azioni dirette alla tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita e negli ambienti di vita. Il P.O. propone di adottare un modello organizzativo di tipo dipartimentale capace di svolgere adeguatamente una funzione di coordinamento in tutte le fasi del progetto e unitariamente agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Gli obiettivi che il P.O. persegue sono: ridurre la mortalità perinatale a livelli inferiori all'otto per mille in tutte le regioni entro il 2000; estendere l'offerta del Pediatra a tutti i bambini; incrementare la fruizione dei servizi da parte dei preadolescenti; promuovere il soddisfacimento dei bisogni socio sanitari e assistenziali dei minori in particolare in tutte le situazioni di disagio, maltrattamento, abuso; garantire un servizio di urgenza - emergenza ostetrico -ginecologico 24/24 ore; garantire la tutela della donna in tutte le fasi della vita; assicurare interventi volti ad una sempre maggiore umanizzazione dell'intervento nascita; attivare progetti di assistenza domiciliare puerperale con lo scopo di sostenere le fasce socialmente più deboli; promuovere programmi di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e di interventi per l'età post-fertile. Legge 25
maggio 2000, n. 148, Ratifica ed esecuzione della Convenzione n.
182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e
all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della
Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza
generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua
ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999 (G.U.
n. 135 del 12.6.2000). DPCM 9 giugno 2000, Determinazione, per l'anno 2000, della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come integrato dall'art. 2 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 (G.U. n. 143 del 1.6.2000). Il Decreto fissa in 80.000 unità il numero massimo di obiettori di coscienza che può entrare in servizio nell'anno 2000. Vengono poi definite le condizioni che danno diritto alla dispensa (difficoltà economiche o familiari, responsabilità lavorative di conduzione d'impresa). Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato domanda nel corso del 1999 nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo trimestre del 2000 che abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza e che siano ammessi allo svolgimento del servizio civile. Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 154 del 4.7.2000). Il Decreto da attuazione all'art. 45 della legge 144/1999 (Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché in materia di lavori socialmente utili) che prevedeva l'emanazione di norme volte alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione e al controllo dell'effettiva situazione di disagio. Le disposizioni contenute nel decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata. Decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Incentivi all'autoimprenditorialità
e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144 (G.U.
n. 156 del 6.7.2000). Il Decreto da attuazione all'art.
45 della legge 144/1999 (Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali nonché in materia di lavori socialmente
utili) che al comma 1, delega il governo ad emanare norme intese a
ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione compresi quelli
relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. Le disposizioni
del decreto sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva
e occupazionale, lo sviluppo di nuova imprenditorialità nelle aree più
economicamente svantaggiate del Paese, la creazione e lo sviluppo
dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola; le norme tendono
inoltre a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso
strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità. Legge 25
luglio 2000, n. 209, Misure per la riduzione del debito estero dei
paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U.
n. 175 del 28.7.2000). La legge rende operative le intese
raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di
trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso
reddito e maggiormente indebitati. I crediti che l'Italia vanta con
alcuni Paesi in via di sviluppo sono annullati secondo accordi
intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi a condizioni che gli
stessi si impegnino a rispettare al proprio interno i diritti umani e le
libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo per risolvere
controversie ed a riutilizzare le somme conseguite dal risparmio nei
settori dell'agricoltura, sanità, istruzione e infrastrutture. Il Decreto apporta alcune modifiche alle indicazioni contenute nel Regolamento 5.8.1999, n. 320 riguardante la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Le modifiche non apportano modificazioni di rilievo. D.P.R. 13 giugno 2000, Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001 (G.U. n. 194 del 21.8.2000). Il Piano contiene le linee strategiche di fondo che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza e gli impegni concreti, che si aggiungono ai programmi, da portare a compimento, contenuti nel precedente documento del 1996. E' prevista l'elaborazione di proposte di riforme legislative, volte a rendere più coerente l'ordinamento giuridico nazionale con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Sono previsti, inoltre, impegni per interventi volti a migliorare le condizioni di vita dei minori e degli adolescenti , per tutelare i minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale, per combattere lo sfruttamento dei minori nel lavoro, per favorire un rapporto educativo con il mondo delle comunicazioni sociali. Particolare attenzione viene data agli interventi di protezione e integrazione dei minori stranieri, compreso il sostegno nei confronti dell'infanzia in difficoltà in altri Paesi nel mondo e all'attuazione della legislazione in materia di adozioni internazionale. Il Piano contiene inoltre l'indicazione di un programma di azioni mirate per il periodo maggio 2000-giugno 2001. D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Sup. G.U. n. 195 del 22.8.2000). Il Regolamento, composto di 136 articoli, abroga il precedente in vigore dal 1976 ed introduce rilevanti novità in merito alle condizioni generali di vita all'interno degli istituti penitenziari. Novità importanti riguardano le condizioni celle e dei servizi igienici (presenza di docce e bidet in ogni cella, presenza di finestre che consentano il passaggio dell'aria e della luce naturale) che dovranno adeguarsi alle indicazioni del Regolamento entro cinque anni. Altre importanti novità riguardano: la possibilità di nuove comunicazioni con l'esterno, incentivi per lo studio e il lavoro. Alcune disposizioni possono essere immediatamente applicabili come la possibilità di fare telefonate per dieci minuti una volta la settimana, sei colloqui al mese con i familiari, l'uso di radio, lettori CD e computer. Legge 14 agosto 2000, n. 247, Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione (G.U. n. 206 del 4.9.2000). La legge n. 62/99 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", prevedeva lo stanziamento di 60 miliardi per contributi alle scuole elementari parificate e di 280 miliardi per le scuole materne non statali autorizzate. La presente legge stabilisce l'applicazione di queste norme a partire dall'anno scolastico 2000-2001. Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 20 luglio 2000, Protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer (Sup. G.U. n. 204 del 1.9.2000). Il Protocollo prevede l'erogazione gratuita di due farmaci per il trattamento dei pazienti colpiti in maniera lieve dalla malattia di Alzheimer. Il progetto lega il rimborso dei farmaci alla necessità di seguire un preciso percorso diagnostico e terapeutico e al monitoraggio di tutti i pazienti ammessi al trattamento con i nuovi medicinali. Per usufruire della fornitura gratuita dei farmaci il paziente su invio del Medico di medicina generale dovrà recarsi presso appositi Centri specializzati (Unità Valutative) così da avviare il Piano terapeutico. Decreto legislativo 28 luglio 2000, n.254. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale dei dirigenti sanitari (Sup. G.U. n. 213 del 12.9.2000). Il decreto (di modifica della riforma ter) introduce novità per quanto riguarda l'attività libero professionale dei medici all'interno delle strutture sanitarie. Si prevede che le Regioni entro il 31 dicembre 2000 provvedano alla definizione di un programma per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale per una somma complessiva di 1.800 miliardi. Viene istituito, presso il Ministero della sanità, un Osservatorio per l'attività libero professionale al fine di realizzare un monitoraggio permanente dell'attività libero professionale. I medici possono, inoltre, utilizzare il proprio studio professionale per attività ambulatoriale fino al 31 luglio del 2003. D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età (G.U. n. 216 del 15.9.2000). Il Regolamento disciplina l'attuazione dell'obbligo formativo che può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema: a) dell'istruzione scolastica, b) nella formazione professionale, c) nell'esercizio dell'apprendistato. Il decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani (compresi i minori stranieri) che nell'anno 2000 compiono 15 anni e abbiano assolto l'obbligo di formazione; nel 2001 compiono 15, 16 anni; a partire dal 2002 compiono 15, 16 o 17 anni. All'interno del percorso di apprendistato l'obbligo formativo è assolto attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per l'effetto dell'attività lavorativa o per l'autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Le istituzioni scolastiche possono realizzare percorsi formativi integrati al fine di consentire il passaggio tra il sistema d'istruzione e quello della formazione professionale. D.P.C.M. 1º settembre 2000, Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del DPCM 12 maggio 1999 prorogato con DPCM 30 dicembre 1999 (G.U., n. 218 del 18-9-2000). Il Decreto disciplina le modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica. In particolare: entro il 30 settembre 2000 i cittadini dell'area dei Balcani ancora presenti in Italia devono aderire al programma di rimpatrio. Dopo tale data verranno allontanati dal territorio italiano secondo la vigente legislazione italiana. Sono esclusi dal rimpatrio coloro che: - sono in possesso dei requisiti per poter ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo e coloro; - sono in grado di dimostrare gravi motivi che ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza; - dimostrino di avere un lavoro e dispongano di un alloggio. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Sup. G.U. n. 227 del 28.9.2000). La legge 265/99 prevedeva all'articolo 31 la delega al governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali. Il Testo unico, composto di 275 articoli, contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e le unioni dei comuni). Il T.U. è diviso in 4 parti (ordinate in titoli e capi): 1) Ordinamento istituzionale, che comprende: disposizioni generali, soggetti, organi, organizzazione e personale, servizi ed interventi pubblici locali, controlli; 2) Ordinamento finanziario e contabile, che comprende (disposizioni generali, programmazione e bilanci, gestione del bilancio, investimenti, tesoreria, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, revisione economico finanziaria, enti locali deficitari e dissestati; 3) Associazioni degli enti locali; 4) Disposizioni transitorie ed abrogazioni. Tra le norme abrogate anche la legge 142/90. DPCM 26 settembre 2000, Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (G.U., n. 229 del 30 settembre 2000). L'Agenzia ha una funzione di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali. Avrà sede a Milano. Un successivo regolamento definirà funzionamento, componenti, poteri. DPCM 26 maggio
2000, Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di
funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli
invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (G.U.
n. 239 del 12.10.2000). DPR 8 marzo 2000, Progetto obiettivo "AIDS 1998-2000" (Sup. G.U. n. 248 del 23.10.2000- supplemento ordinario n. 174). Da notare che il P.O. valevole per gli anni 1998-2000 è stato emanato a pochi mesi dalla scadenza (ottobre 2000). Il P.O. descrive la situazione epidemiologica, rilevando il miglioramento dell'efficacia dei trattamenti anti-HIV determinando una maggiore sopravvivenza e una migliore qualità della vita delle persone; si sottolinea l'importanza di interventi preventivi (riduzione del danno, progetti di educazione alla salute, istituzione di centri di accoglienza, campagne informative). Rilievo viene data alla qualificazione del personale. Attenzione particolare viene posta all'assistenza alle donne gravide, ai bambini con infezione da HIV, ai detenuti sieropositivi. Un capitolo è dedicato alla Tutela dei diritti delle persone sieropositive. Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 22 settembre 2000, Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi (G.U. n. 243 del 17.10.2000).Il Decreto stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori soci di cooperative di tipo "a", e per i soci di cooperative operanti nei servizi socio assistenziali, educativi e sanitari è elevato, ove inferiore, a 26 giornate lavorative. Sempre per le stesse categorie di lavoratori con decorrenza 1º gennaio 2001, l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di assistenza sociale e previdenza non può essere inferiore all'importo che garantisce su base annua il parametro introdotto dalla legge 638/1983 e successive modificazioni. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 18 ottobre 2000, Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Sup. G.U., n. 255 del 31 ottobre 2000). La Commissione per le adozioni internazionali ha il compito di autorizzare l'attività degli enti diretta allo svolgimento di pratiche ai fini dell'adozione di minori stranieri. Viene pubblicato l'albo degli enti autorizzati. Ministero
dell'Interno, Decreto 1º settembre 2000, n. 318,
Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali
destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e
l'esercizio associato di funzioni comunali (Sup.
G.U., n. 227 del 28.9.2000). D.P.C.M., 24 Ottobre 2000, Organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali (G.U. n. 256 del 2/11/2000). Il Decreto definisce le competenze (struttura di supporto operante presso la Presidenza del Consiglio riguardo l'elaborazione e il coordinamento delle politiche sociali: contrasto povertà ed emarginazione, famiglia, giovani, terza età, associazionismo e volontariato, tossicodipendenza e alcooldipendenza) e l'organizzazione (articolazione in sette uffici di livello dirigenziale) del Dipartimento per gli affari sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Sup. G.U. n. 265 del 13.11.2000). La legge, lungamente attesa, più conosciuta con il termine "Riforma dell'assistenza", ha l'obiettivo di dettare una normativa quadro nel settore dell'assistenza sociale. Tale settore infatti a differenza di quello previdenziale e sanitario mancava ancora di una legge quadro di riferimento; ciò ha portato, negli anni, all'emanazione, da parte delle singole regioni, di leggi quadro regionali. La legge in attuazione, in particolare, agli articoli 2-3-38 della Costituzione è divisa in cinque parti: a) Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali (SIISS) (art. 1-5); b) Assetto istituzionale e organizzazione del SIISS agli articoli 6-7-8-9 vengono definite le funzioni dei Comuni, Province, Regioni, Stato (art. 6-13); c) Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale (art. 14-17) ; d) Strumenti per favorire il riordino del SIISS, (art.18-21); e) Interventi, servizi ed emolumenti economici del SIISS (art. 22-30). Per interventi e servizi sociali la legge intende quelli previsti dall'art. 128 del Dlgs 112/1998 "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia". Di seguito si riporta una scheda riguardante le scadenze della riforma. Entro 2 mesi: - Il Ministro della solidarietà sociale nomina una Commissione tecnica con il compito di formulare proposte per dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali.Entro 3 mesi: - Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale sono definite le modalità per indicare nella tessera sanitaria (su richiesta dell'interessato) i dati relativi alla condizione di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabili nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali; - Il Ministro della solidarietà sociale di concerto con quelli della sanità e per le pari opportunità, nell'ambito del Fondo nazionale sulle politiche sociali determina la quota da riservare ai servizi a favore del sostegno familiare delle persone anziane non autosufficienti (successivamente la quota viene definita annualmente). In sede di prima applicazione le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni destinatarie dei finanziamenti trasmettono una relazione al Ministro della sanità e della solidarietà sociale in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi; - Il Ministro della solidarietà sociale provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali (successivamente la ripartizione viene fatta annualmente); - Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la solidarietà sociale definisce i criteri del riparto tra le regioni dei finanziamenti volti al potenziamento dei servizi destinati alle persone senza fissa dimora o che vivono in situazione di povertà estrema. Entro 4 mesi: - Le regioni adottano indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore con riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. Entro 6 mesi: - Le regioni determinano gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali; - Il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Entro 6 mesi dall'emanazione del D.lgs le regioni adeguano le proprie normative ai principi contenuti nel D.lgs; - Il Ministero della solidarietà sociale, definisce i profili professionali delle figure professionali sociali. Sempre con la stessa scadenza con decreto dei ministri della solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sono individuate per le figure professionali sociali e le modalità di accesso alla dirigenza; - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato lo schema di riferimento generale della Carta dei servizi sociali. Entro i successivi 6 mesi ogni ente erogatore dei servizi adotta una Carta dei servizi sociali; - Il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità riguardanti l'invalidità. Entro 1 anno: - Il governo predispone il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (successivamente il Piano viene predisposto ogni 3 anni). Entro 4 mesi dall'adozione del Piano le Regioni adottano il Piano regionale degli interventi e servizi sociali. Il Ministero della solidarietà sociale, predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale. DPR 10 ottobre 2000, Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 270 del 18.11.2000).Il Decreto da attuazione all'articolo 20 della legge 68/99 che prevedeva l'emanazione di un Regolamento di esecuzione, avente carattere generale, al quale le regioni e le province autonome nell'ambito delle rispettive competenze devono conformarsi, ai fini dell'attuazione della legge. Le disposizioni del Regolamento riguardano i seguenti aspetti: a) Soggetti iscritti negli elenchi, b) Obbligo di riserva, c) Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni, d) Sospensione degli obblighi, e) Compensazioni territoriali, f) Modalità di assunzioni obbligatorie, g) Avviamento, f) Sistema sanzionatorio, g) Graduatorie, h) Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente, i) Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva, l) Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio, m) Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 28 luglio 2000, Ripartizione delle quote del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Esercizio finanziario 2000 (G.U. n. 272 del 21/11/2000).Il Decreto stabilisce le quote del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza da destinare: - alle Regioni e Province autonome per l'anno 2000; - ai Comuni di: Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo. Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Circolare16 novembre 2000 n. 14/00, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, nonché sull'assistenza a portatori di handicap, legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" (G.U. n. 272 del 21.11.2000). La Circolare del Dipartimento della funzione pubblica si propone di aiutare nell'interpretazione delle norme (riferite ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni) oggetto della legge 53/2000. La nota esplicativa prende in esame i seguenti punti: 1) Congedi parentali, 2) Congedo per genitori per malattia del bambino, 3) Periodi di riposo durante il primo anno di età del bambino, 4)Trattamento economico, 5) Congedo dei genitori adottivi o affidatari (preaffidamento ovvero affidamento temporaneo), 6)Astensione obbligatoria, 7) Parti prematuri, 8) Astensione dal lavoro del padre lavoratore, 9) Permessi per l'assistenza a portatori di handicap e per i lavoratori portatori di handicap. Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, Avviso 6 novembre 2000 n. 2, Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - programmi di assistenza e di integrazione sociale (G.U. n. 272 del 21.11.2000). L'Avviso da attuazione a programmi di protezione sociale all'interno dei programmi di assistenza ed integrazione previsti dall'art. 18 del T.U. sull'immigrazione e dagli art. 25 e 26 del Regolamento di attuazione; in particolare destinatari privilegiati sono donne e minori che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale. I progetti (per i quali vengono destinati 7 miliardi e 50 milioni) possono essere gestiti sia da enti locali che da organizzazioni non profit. Per maggiori informazioni riguardo la presentazione dei progetti (scadenza 12 dicembre 2000): 06.67795348. D.P.C.M, 1º settembre 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale (G.U. n. 274 del 23.11.2000).Il decreto, detta norme riguardanti i requisiti minimi: generali; per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale; per i servizi di medicina di laboratorio, per il day hospital (come da DPR 14.1.97). Entro un anno le regioni devono dare attuazione alle disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo. Legge 21 novembre 2000, n. 342, Misure in materia fiscale (Sup. G.U. n. 276 del 25.11.2000)Si segnalano i contenuti di alcune parti del "collegato fiscale", ripresi dal sito www.handylex.org del Centro per la documentazione legislativa delll'UILDM di Padova cui ci si può riferire per un maggior dettaglio. Il "Collegato" prevede alcune agevolazioni per: i contribuenti che abbiano regolarmente assunto personale addetto ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Gli oneri per i contributi previdenziali e assistenziali versati per questo personale possono essere dedotti, fino ad un tetto massimo di tre milioni di lire, dal proprio reddito complessivo. Continuano ad essere comunque deducibili anche le spese derivanti da assistenza specifica alle persone con grave e permanente disabilità; oltre a quella resa da un medico generico, anche quelle relative: all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto; all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Un'altra novità riguarda proprio l'assistenza specifica; finora era deducibile ma solo se la spesa interessava le persone con grave disabilità permanente. Il collegato fiscale concede ora, sugli stessi oneri, la possibilità di detrarre le spese sostenute, potrà cioè "sottrarre" il 19% di queste dall'imposta lorda dovuta all'Erario; quindi: Una terza agevolazione fiscale riguarda le persone che già sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologia. Per queste persone e solo per le spese che riguardano la loro patologia (es. visite specialistiche presso centri non convenzionati, farmaci non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, visite all'estero ecc.), è ora ammessa una forma più ampia di detrazione al momento della denuncia dei redditi. Se la persona affetta da patologia che dà titolo all'esenzione è titolare di un proprio reddito può detrarre la spesa sostenuta. Agevolazioni IVA sui mezzi di trasporto. Il collegato fiscale modifica notevolmente l'attuale impianto delle agevolazioni previste sui mezzi di trasporto per le persone con disabilità. L'articolo 50 estende anche ai non vedenti e ai sordomuti (e ai familiari che eventualmente li abbiano in carico fiscale) l'IVA agevolata e l'esenzione dal pagamento del bollo auto sugli autoveicoli destinati al loro trasporto. Non è richiesto l'obbligo di adattamento al trasporto, imposto invece alle persone con disabilità motoria. Va ricordato che la possibilità di detrarre la spesa per l'acquisto dell'autoveicolo era invece già stata introdotta dalla Finanziaria 2000. Eredità, donazioni, successioni. L'aspetto che interessa è quello relativo alla franchigia al di sotto della quale l'imposta non è dovuta. La franchigia per tutti è pari a 350 milioni di lire. Per le persone minori o disabili questa franchigia è elevata a un miliardo, e la tassazione opera solo nella parte eccedente. Volontariato. Le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri regionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), potranno avere contributi, per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale. Questi strumenti dovranno essere tali da non poter essere utilizzati senza radicali trasformazioni. Uno specifico Decreto del Ministro per la solidarietà sociale definirà le modalità di accesso ed erogazione di questi contributi. Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, Decreto 7 luglio 2000,
Regolamento recante "Disciplina dei procedimenti relativi agli
esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68", (G.U.
n. 283 del 4.12.2000). Legge 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale (G.U. n. 300 del 27/12/2000). La legge detta i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi e i criteri cui le regioni e le province autonome debbono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni. Vengono considerate associazioni di promozione sociale sia quelle riconosciute che non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associazioni o di terzi, a patto che siano senza finalità di lucro. Sono esclusi: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, i circoli privati e più in generale tutte le associazioni che hanno come fine la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. La costituzione delle associazioni dovrà avvenire con atto scritto, da cui deve risultare che i proventi dell'attività non possono essere divisi tra gli associati ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali delle associazioni. Le risorse economiche possono derivare da contributi dei soci, eredità, donazioni, contributi da parte delle istituzioni, entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale che svolgono attività in almeno 5 regioni ed in almeno 20 province, purché costituite o operanti da almeno un anno. Viene istituito un Osservatorio nazionale dell'associazionismo con funzioni di assistenza, promozione e sostegno delle varie iniziative. Sono introdotte, infine, agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni iscritte ai registri. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Sup. G.U. n. 302 del 29.12.2000). Composta di 158 articoli la legge finanziaria per il 2001 prevede interventi in moltissimi settori (ambiente, assistenza, sanità, previdenza, lavoro, fisco, trasporti, protezione civile, ecc..). segnaliamo alcune importanti norme riguardanti la sanità, le politiche sociali, la psichiatria. Sanità: abolizione dei tickets dal 1º gennaio 2001 sulle ricette dei medicinali inclusi nelle fasce A e B; sempre dalla stessa data sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche, diagnostico strumentali e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto. Sempre senza tickets sono erogati gli accertamenti diagnostici specifici per le patologie tumorali in soggetti a rischio di età inferiore di 45 anni. Dal 1º gennaio 2003 viene abolito ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale. Viene inoltre stabilito che decorso il termine di 60 giorni nei ricoveri presso i reparti ospedalieri di lungodegenza (ove siano assicurati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative), le regioni nella definizione delle tariffe di assistenza ospedaliera devono prevedere una riduzione tariffaria pari almeno al 30% della tariffa giornaliera piena. Politiche sociali: passa da 300.000 a 500.000 L. al mese per cinque mesi l'assegno per le neo-mamme che non abbiano tutela previdenziale e con un reddito familiare inferiore ai 50 milioni. Viene modificata la legge 53/2000 sui congedi parentali prevedendo che nel caso questi congedi siano motivati dall'assistenza ad una persona con handicap grave, debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap. La nuova disposizione non prevede l'estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l'applicazione del beneficio ad lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all'assistenza. Per poter accedere ai congedi il disabile deve essere in possesso della certificazione di handicap grave da almeno cinque anni. Viene previsto inoltre che i lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Psichiatria: è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale per la realizzazione in ciascuna regione di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale. Un ulteriore miliardo è destinato per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale. Le Asl non potranno più occupare, abbandonare, o regalare l'ingente patrimonio costituito da circa 80 ex manicomi, spesso situati in zone pregiate di grandi città con spazi amplissimi e di notevole valore architettonico. Con la nuova finanziaria sono infatti obbligate a destinare i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000". Decreto
Legislativo 22 dicembre 2000, n. 433, Disposizioni correttive del
Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 230, recante il riordino della
medici-na penitenziaria, a norma dell'articolo 5, comma 2 della legge 30
novembre 1998, n. 419 (G.U.
n. 25 del 31.1.2001). Il provvedimento proroga al 30
giugno 2002 (il D. Lgs prevedeva la scadenza della sperimentazione al
22.11.2000) il periodo della fase sperimentale di trasferimento graduale
delle funzioni sanitarie in vista del riordino complessivo del settore
della medicina penitenziaria. DPCM 9 febbraio 2001, Determinazione, per l'anno 2001, della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni (G.U. n. 41 del 19.2.2001). Il Decreto fissa in 85.000 unità il numero massimo di obiettori di coscienza che può entrare in servizio nell'anno 2001. Vengono poi definite le condizioni che danno diritto alla dispensa (difficoltà economiche o familiari, responsabilità lavorative di conduzione d'impresa). Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato domanda sino al 31 dicembre 2000 nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre del 2001 che abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2001, Anticipazione di una quota dei flussi d'ingresso per l'anno 2001 relativa ai lavoratori stagionali non comunitari (G.U. n. 52 del 3.3.2001). In considerazione della mancanza di lavoratori nel settore turistico-alberghiero e agricolo, la Direttiva autorizza come anticipazione delle quote massime d'ingresso per l'anno 2001 una quota di 13.000 lavoratori stagionali non comunitari. Ministero dell'Interno, Decreto 22 dicembre 2000, Modalità per l'espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera (G.U. n. 63 del 16.3.2001). Il Decreo legislativo 286/1998, all'art. 11, prevedeva la realizzazione di servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per motivi diversi dal turismo (soggiorno superiore ai tre mesi). I prefetti devono attivare i servizi di accoglienza e coordinare gli interventi provvedendo alla loro gestione (direttamente o in convenzione). I Servizi devono fornire informazioni sulla legislazione vigente in materia di immigrazione ed asilo e sugli adempimenti connessi al riconoscimento dello status di rifugiato, a garantire un supporti di interpretariato, ad assicurare, in caso di urgente necessità, interventi di prima assistenza. Ministero dell'Interno, Decreto 15 gennaio 2001, Modalità di utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali dei centri di permanenza temporanea e assistenza nonché limiti di contribuzione alle spese da parte dell'Amministrazione dell'interno (G.U. n. 63 del 15.3.2001). Il Decreto disciplina l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali da parte degli stranieri trattenuti ai sensi dell'art. 14 del testo unico sull'immigrazione (D. lgs 286/1998), nonché i limiti di contribuzione da parte del Centri di permanenza temporanea e assistenza. Si prevede l'installazione di un telefono per uso pubblico per un numero non inferiore ad un telefono ogni 25 persone trattenute. Per ogni cittadino trattenuto è fornita una scheda telefonica di importo pari a L. 10.000 per ogni 10 giorni di permanenza. Viene garantito anche il servizio postale e telegrafico pari all'affrancatura di 3 lettere e 3 telegrammi per un ammontare complessivo non superiore a 30.000 L. Legge 8 marzo 2001, n. 40, Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (G.U. n. 56 del 8.3.2001). La legge stabilisce che l'esecuzione della pena (che non sia pecunaria) viene differita nel casi di: donna incinta, madre di un bambino di età inferiore ad un anno, persona affetta da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave. La pena viene differita nel caso in cui la madre abbia un figlio di età non superiore ai 3 anni. Le condannate madri con figli di età non superiore ai 10 anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse alla detenzione domiciliare (sarà compito dei Tribunali di sorveglianza fissare le modalità di attuazione della detenzione domiciliare). Vengono inoltre definite le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare. C.I.P.E,
Deliberazione 2 novembre 2000, Fondo sanitario nazionale
1999-2000 - Parte corrente - Assegnazione dei fondi ai sensi della legge
23 dicembre 1993, n. 548. - Deliberazione n. 127/2000 (G.U.
n. 61 del 14.3.2001). Vengono assegnate alle regioni per
interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica 6 miliardi per
ciascuno degli ani 1999-2000. Il Fondo assegnato alla regione Marche è
di L. 314 milioni. Legge 7 marzo 2001, n. 58, Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (G.U. n. 66 del 20.3.2001). A partire dal 2001 viene istituito un "Fondo per lo sminamento umanitario" destinato alla realizzazione di programmi di sminamento quali: campagne di educazione preventiva sulla presenza di mine, censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati, assistenza alle vittime, ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine, sostegno all'acquisizione di tecnologie per lo sminamento, sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri s in favore dell'adesione alla totale messa la bando delle mine. Con un decreto del Ministero degli esteri verranno definiti i criteri per la ripartizione dei fondi, le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento, le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi. La dotazione finanziaria è di L. 5 miliardi per il 2001, 19 per il 2002, 5 per il 2003. Legge 6 marzo 2001, n. 64, Istituzione del servizio civile nazionale (G.U. n. 68 del 22.3.2001). Al servizio civile, con decorrenza 2006, verranno ammessi uomini e donne tra i 18 e i 26 anni. I ragazzi considerati inabili per il servizio militare potranno presentare domanda per il servizio civile purché non abbiano compiuto più di 26 anni. La durata del servizio che sarà prestato nei settori dell'ambiente, forestale, solidarietà, cultura, protezione civile, sarà di 12 mesi - con retribuzione - di circa 1 milione al mese. Si potrà svolgere il servizio all'estero con l'istituzione di Corpi di pace. La legge, applicativa da subito, sarà completamente attuata entro 4 anni. Fino al 2006 sarà in vigore la leva miliare, si potrà fino a quel periodo scegliere fra servizio civile e militare. Il servizio verrà gestito dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, successivamente dall'Agenzia nazionale per il servizio civile. Ulteriori informazioni: Ufficio nazionale servizio civile: 06.49224289. D.P.C.M. 15 dicembre 2000, Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora (G.U. n. 69 del 23.3.2001). Il Decreto da attuazione all'art. 28 della legge 328/2000 (riforma assistenza), che prevedeva l'emanazione di un Atto di indirizzo contenente i criteri di riparto alle regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi alle persone che versano in situazione di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, i termini delle richieste di finanziamento, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di monitoraggio, nonché le priorità da assicurare ai comuni delle grandi aree urbane. I progetti (realizzazione, ampliamento, innovazione dei Centri e di servizi di pronta accoglienza , interventi socio sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento di persone che si trovano in situazione di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora) possono essere presentati dagli enti locali o dalle organizzazioni non profit (comprese il IPAB), alle regioni entro il 30 giugno 2001. Il fondo è di 20 miliardi (Il 75% è destinato alle regioni nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo di area metropolitana, cui prioritariamente è destinato il finanziamento; il restante 25% è ripartito tra le altre regioni e province autonome). Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 21 dicembre 2000, n. 452, Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (G.U. n. 81 del 6.4.2001). Il nuovo regolamento di disciplina degli assegni abroga il precedente del 15 luglio 1999, n. 306. Il provvedimento disciplina l'assegno di maternità di competenza dell'INPS e gli assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori di competenza dei comuni. Nel sito www.affarisociali.it una scheda presenta i contenuti e le principali novità del provvedimento. Legge 30 marzo 2001, n. 125, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (G.U. n. 90 del 18.4.2001). La legge ha come finalità quella di favorire il recupero delle persone che abusano di sostanze alcoliche, di promuovere l'informazione, la ricerca, la prevenzione e le attività delle associazioni non profit e quelle di mutuo-aiuto. La legge stabilisce cosa si intende per bevanda alcolica. Si prevede con successivo Atto da emanare entro sessanta giorni di definire i requisiti minimi dei servizi che svolgono attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. Viene istituita un a consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati. Il Codice della strada viene modificato abbassando da 0,8 a 0,5gr/l la soglia dello "stato di ebbrezza". Viene inoltre vietata la vendita al banco di superalcolici nelle stazioni di servizio delle autostrade dalle 22 alle 6. Altre norme riguardano il divieto di pubblicità di bevande alcoliche nei programmi televisivi e sui giornali rivolti a minori. Conferenza stato-regioni, Provvedimento 22 febbraio 2001, Accordo tra il Ministro della solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione (G.U, n. 91 del 19.4.2001).Al fine di attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario vengono definite: la figura, il profilo professionale e l'ordinamento didattico dell'operatore socio-sanitario. Nell'Accordo vengono inoltre definite: a) L'elenco delle principali attività previste per l'operatore socio sanitario, b) le competenza dell'operatore, c) gli obiettivi di modulo e le materie di insegnamento. Legge 3 aprile
2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore (G.U.
n. 94 del 23.4.2001).Tra le novità previste dalla nuova
normativa si segnalano: la distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto
associativo. Il rapporto di lavoro può essere: subordinato, autonomo,
di collaborazione coordinata e continuativa. Ai soci legati da un
rapporto di lavoro subordinato si applica lo Statuto dei lavoratori con
esclusione dell'articolo 18, riguardante il licenziamento, quando viene
a cessare, oltre al rapporto di lavoro, anche quello associativo. Il
trattamento retributivo non può essere inferiore ai minimi del CCNL di
categoria. In caso di controversie: se relative al rapporto di
associazione è il giudice civile; se legate al rapporto di lavoro è
competente il giudice del lavoro. Ogni cooperativa dovrà entro nove
mesi dall'emanazione della legge approvare un Regolamento interno
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro. Legge 30 marzo 2001, n. 152, Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (G.U. n. 97 del 27.4.2001). Gli enti di patronati vengono definiti dalla nuova legge come "persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità". Gli Istituti di patronato possono essere costituiti da Confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori che rispondono a determinati requisiti: operare da almeno tre anni, avere sedi in almeno un terzo delle regioni e delle province, dimostrare di avere i mezzi finanziari per costituzione e gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. La domanda di costituzione o riconoscimento è presentata al Ministero del lavoro e previdenza sociale. Per quanto riguarda le funzioni oltre a quelle storiche in campo previdenziale e assistenziale ne vengono assegnate di nuove (art. 7-11) in materia di sicurezza sociale e di immigrazione ed emigrazione. La genericità della definizione consente agli Istituti di occuparsi di tutte le prestazioni riferite ai sistemi previdenziali, sanitari e assistenziali. Ai Patronati viene inoltre conferita la possibilità di svolgere, senza fine di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica. Il patronato può svolgere attività finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione e alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni, informazione sulla legislazione fiscale. Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (G.U. n. 98 del 28.4.2001). La legge introduce modifiche al codice di procedura penale e a quello civile; tra le norme inserite quelle che prevedono la prescrizione da parte del giudice dell'allontanamento da casa di colui che ha attentato all'incolumità di un familiare e l'impossibilità di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (lavoro, domicilio della famiglia di origine, parenti). Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 (Sup. G.U. n. 96 del 26.4.2001). Il provvedimento da attuazione all'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente un testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, con il compito di coordinare le disposizioni vigenti in materia, apportando, eventuali modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. Il Testo Unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. D.P.C.M. 9 aprile 2001, Programmazione dei
flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello
Stato per l'anno 2001 (G.U.
n. 113 del 17.5.2001). Per l'anno 2001 la quota
d'ingresso di lavoratori extracomunitari è stata fissata in 83.000 (la
quota non include i ricongiungimenti familiari e i richiedenti asilo
politico per i quali non esiste alcun tetto prefissato. Di questi 68.000
possono prevenire da qualsiasi Paese extracomunitario; 15.000 da Paesi
con i quali l'Italia ha già sottoscritto o potrà sottoscrivere intese
in materia migratoria. 50.000 sono i lavoratori che possono entrare per
lavoro (subordinato o autonomo) non stagionale. 33.000 i lavoratori per
lavoro subordinato a carattere stagionale. Ministero della Sanità, Decreto 29 marzo 2001, n. 182, Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica (G.U. n. 115 del 19.5.2001). Dopo l'individuazione dei profili professionali dell'assistente sanitario, del terapista occupazionale, e dell'educatore professionale, viene soppressa la figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e individuata una nuova figura professionale definita come "Tecnico della riabilitazione psichiatrica" (equipollente a quello di educatore professionale). Tale operatore, in possesso del diploma universitario abilitante svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, Decreto 4 aprile 2001, n. 185, Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 116 del 21.5.2001).Vengono fissati i criteri e le modalità per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla legge 209/2000, nonché le modalità per la sospensione degli stessi interventi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti. D.P.R. 8
febbraio 2001, n. 194, Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile (G.U.
n. 120 del 25.5.2001).
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie (G.U. n. 129 del 6 .6.2001) L'atto di indirizzo, previsto dalla riforma ter (D. lgs 229/99) individua le prestazioni da ricondurre alle competenze (ed ai relativi oneri) delle unità sanitarie locali e dei comuni. Il decreto individua inoltre le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria interamente a carico del servizio sanitario. Allegato al decreto la scheda con le prestazioni ed i criteri di finanziamento riferite alle seguenti aree: materno infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie psichiatriche, patologie per infezioni da HIV, pazienti terminali. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Circolare 4 giugno 2001 (n.5945), Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 141 del 20.6.2000).Possono richiedere i contributi le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite dal 1º gennaio 2000 e iscritte ai registri regionali del volontariato. Il fondo è di 2 miliardi; ogni organizzazione (che deve coprire almeno il 30% della copertura dei costi) può presentare un progetto che non può superare i 200 milioni. Avranno priorità nella valutazione dei progetti quelli che hanno come caratteristica: contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (in particolare povertà estrema), innovazione, collaborazione con altri enti (pubblici e privati), rapporto con altre organizzazioni di volontariato. La valutazione sarà a cura dell'Osservatorio nazionale per il volontariato. La scadenza per la presentazione delle domande è al 4 agosto 2001.(allegati n.1 e n.2) D.P.C.M.,
4 aprile 2001, n. 242, Regolamento concernente modifiche
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
221, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di
individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli
articoli 1, comma 3 e 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130
(G.U.
n. 146 del 26.6.2001). DPCM 28 maggio 2001, Definizione, per l'anno 2001, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, degli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge 8 luglio 1998, n. 230 (G.U. n. 153 del 4.7.2001). L'attività ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti che impiegano obiettori di coscienza è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni, dei progetti d'impiego, la consistenza e la modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché la correttezza della gestione contabile amministrativa da parte degli enti. Le ispezioni sono distinte in periodiche e a campione. Per le verifiche il provvedimento indica i criteri e le modalità di svolgimento. Ministero della sanità, Decreto 8 giugno 2001, Assistenza sanitaria integrativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare (G.U. n. 154 del 5.7.2001).Si prevede che l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da: malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme. L'erogazione di sostituti di latte materno rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età. Ministero della Sanità, Decreto 18 maggio 2001, n. 279, Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Sup. G.U. n. 160 del 12.7.2001). Viene istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, costituita da presidi accreditati individuati dalle regioni. Tali strutture (preferibilmente presidi ospedalieri) dovranno avere specifica esperienza nella diagnostica e nella terapeutica delle malattie rare e dovranno essere dotati di strutture di supporto, di servizi complementari, per l'emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico molecolare. I presidi dovranno assicurare l'erogazione gratuita delle prestazioni per la per la diagnosi e qualora riguardassero patologie di origine ereditaria le indagini genetiche, sempre gratuite, saranno estese ai familiari dell'assistito. Il regolamento riconosce 284 malattie rare per le quali i malti non dovranno più pagare ticket. Con lo stesso provvedimento è stato anche istituito presso L'Istituto superiore di sanità il Registro nazionale delle malattie rare. Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della solidarietà sociale,
Decreto 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente
"Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000,
n. 328 (G.U.,
n. 174 del 28.7.2001).
D.P.C.M.
21 marzo 2001, n. 329, Regolamento recante norme per l'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U.,
n. 190 del 17.8.2001) Ministero del lavoro
e delle politiche sociale, Decreto 12 luglio
2001, Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili (G.U.
n. 211 del 11.9.2001). D.P.C.M. 10 agosto 2001, Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche (G.U. n. 229 del 2.10.2001).A fronte della previsione di avviare, nell'anno 2001, 73.000 obiettori di coscienza in servizio civile, contro gli 85.000 previsti, le somme derivanti dal mancato avvio in servizio di 12.000 obiettori, sono utilizzate per dare attuazione alle disposizioni della legge 64/2001 (Istituzione del servizio civile nazionale), che prevede l'avvio al servizio civile delle donne, dei cittadini riformati per inabilità al servizio militare, nonché dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile che quello militare purché non risultino necessari alle esigenze delle forze armate. Per l'anno 2001 viene stabilito che: - il contingente di volontari impiegabili in servizio civile è definito in 790 unità (600 impiegabili in Italia e 190 all'estero); il contingente degli obiettori di coscienza impiegabili all'estero è di 550 unità; il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile verrà determinato in base alle economie di gestione derivanti dalla riduzione dell'impiego di obiettori di coscienza. Legge
3 ottobre 2001, n.366, Delega al governo per la riforma
del diritto societario (G.U.
n. 234 del 8.10.2001).La delega - lungamente dibattuta e avversata
dal mondo delle cooperative per i contenuti dell'articolo sulle
cooperative - prevede che entro un anno il governo dovrà emanare uno o
più decreti legislativi di riforma del diritto societario. Uno di
questi dovrebbe riguardare anche le cooperative, cui fa riferimento
l'art. 5 della legge delega. Al comma 1, si indicano alcuni aspetti che
dovrà affrontare la delega: "definire la cooperazione
costituzionalmente riconosciuta…. (..) riservare l'applicazione delle
disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative
costituzionalmente riconosciute (..) prevedere che alle società
cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro
specificatamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la
società per azioni e per la società a responsabilità limitata a
seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua
capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti". Decreto legge 12 novembre 2001, Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (G.U. n. 263 del 12.11.2001).Il decreto prevede il richiamo in servizio dei lavoratori andati volontariamente in pensione, il ricorso a contratti a tempo determinato e la possibilità di remunerare prestazioni libero-professionali aggiuntive rispetto quelle proprie del rapporto di dipendenza. Per applicare tali misure deve esserci l'autorizzazione regionale. Si prevede inoltre che l'operatore socio sanitario, potrà essere formato con corsi organizzati e finanziati dalle regioni. Legge 16 novembre 2001, n. 405, Conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" (G.U. n. 268 del 17.11.2001).Il provvedimento recepisce sostanzialmente l'accordo dell'8 agosto tra governo e regioni. (G.U. n. 207/2001). Tra i principali contenuti si segnala: La definizione dell'ammontare della spesa sanitaria (146.376 miliardi nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371 nel 2004); per il 2001 il FSN viene incrementato di quasi 8 miliardi per complessivi 138mila miliardi. 6mila miliardi vengono destinati al riapiano dei disavanzi regionali. La spesa sanitaria viene portata al 5,8 del PIL. Dal prossimo anno lo stato non provvederà più al ripiano dei disavanzi regionali. Spetterà alle regioni, con provvedimenti autonomi, provvedere, al ripiano. Dal 2002 il tetto per la spesa farmaceutica non dovrà superare il 13% della spesa sanitaria complessiva; dal 1º dicembre il prezzo di riferimento per il rimborso dei farmaci viene calcolato sul medicinale meno caro. Non potranno essere prescritte più di tre confezioni per ricetta (contro le sei attuali); Fanno eccezione gli antibiotici in confezioni monodose, l'interferone per i malati di epatite cronica e medicinali somministrati per fleboclisi. E' prevista la riduzione dello 0,5 per mille abitanti dei posti letto ospedalieri per acuti (passaggio dal 4,5 al 4 per 1000 abitanti). Confermato l'uno per mille destinato alla riabilitazione e lungodegenza. Slitta di un anno la riduzione e l'eliminazione dei ticket sulla diagnostica e la specialistica. D.P.R.
17 settembre 2001, n. 329, Nomina
di dieci componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (G.U.,
n. 269 del 19.11.2001). |
La raccolta delle
Leggi è a cura di Gruppo
Solidarietà
I
testi delle Gazzette Ufficiali: Comune
di Jesi
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
La pagina
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