Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
nel periodo 15 dicembre 1999 - 30 novembre 2001

Legislazione Nazionale

 

Decreto legge 20 dicembre 1999, n. 485, Disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, (G.U., n. 298 del 21.12.1999).Il decreto prevede lo slittamento di un anno (invece del 1º gennaio 2000, dal 1º gennaio 2001) dell'applicazione del cosiddetto sanitometro (D. Lgs. n. 124/98) che modifica i criteri di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.


Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 22 novembre 1999, Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informatici da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il collocamento al lavoro dei disabili" (G.U., n. 295 del 17.12.1999). Vengono stabiliti i criteri per la trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro che sono soggetti alla nuova normativa sul collocamento obbligatorio delle persone handicappate.


Legge 23 dicembre 1999, n. 488, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato. Legge finanziaria 2000 (Sup. G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999). Nella finanziaria ci sono norme che prevedono agevolazioni fiscali per le persone e le famiglie con redditi bassi (prima casa, detrazioni per familiari a carico); agevolazioni per ciechi e sordi; inoltre: disposizioni riguardanti l'IVA sulle prestazioni di assistenza domiciliare, fornitura gratuita dei libri di testo per famiglie con basso reddito, aumento delle pensioni sociali (18.000 L.). Altre disposizioni riguardano la scuola, il lavoro, la sanità, l'ambiente. Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito: www.handylex.org del Centro per la documentazione legislativa dell'Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare.

Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Sup. G.U. n. 8 del 13 gennaio 2000).Il decreto definisce le modalità di rapporto tra il servizio sanitario nazionale e l'università. In particolare viene definita la costituzione e il modello organizzativo di aziende ospedaliere universitarie e viene disciplinato il trattamento economico e il ruolo dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in tali aziende.

 Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
La nuova legge sul collocamento al lavoro dei disabili approvata lo scorso marzo è entrata definitivamente in vigore il 18 gennaio 2000. La circolare del ministero del Lavoro, si è resa necessaria per la mancata emanazione di alcuni regolamento attuativi senza dei quali non era possibile consentire il passaggio dalla vecchia (l. 482/68) alla nuova normativa (l. 68/99). Tra gli aspetti più importanti del testo da segnalare quelle riguardanti le graduatorie e l'avviamento al lavoro, le convenzioni con le cooperative sociali, gli esoneri parziali. Il testo integrale (non pubblicato in G.U.) della circolare si può consultare nel sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

D.P.C.M. 9 dicembre 1999, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. n. 19 del 25 gennaio 2000) Il regolamento (applicativo delle disposizioni contenute all'art. 33 del testo unico sull'immigrazione), definisce i compiti del Comitato per i minori stranieri, istituito con l'obiettivo di tutelare i diritti dei minori stranieri temporaneamente soggiornanti in Italia. Tra le funzioni assegnate anche quella di deliberare sulle richieste di enti, associazioni, famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi di accoglienza temporanea.

D.P.C.M. 30 dicembre 1999, Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del DPCM 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio (G.U., n. 29 del 5.2.2000).Viene prorogato al 30 giugno 2000 il permesso di soggiorno per motivi umanitari per le persone provenienti dal territorio balcanico e dal Kossovo rimaste ancora in Italia. Si prevede a partire dal 1º aprile 2000 di promuovere una campagna di informazione per realizzare un programma di rimpatrio nel periodo 1º luglio-31 agosto 2000.

D.P.C.M. 13 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 43 del 22.2.2000).
Il decreto, applicativo dell'art. 1 comma 4 della legge 68/99 fissa le modalità per accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. Gli accertamenti verranno svolti dalle Commissioni delle ASL che già certificano l'handicap (art. 4 legge 104/1992). La Commissione formula una diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale della persona disabile per il collocamento lavorativo della persona disabile (in allegato al decreto viene proposta una specifica scheda per la definizione delle capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative). Oltre alla diagnosi funzionale sarà stilato un profilo socio-lavorativo della persona sulla scorta delle notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro. Una relazione conclusiva (da inviare anche al Comitato Tecnico di cui all'art. 6 della legge 68/99) proporrà suggerimenti per forme di sostegno eventuale o strumenti tecnici per l'inserimento o il mantenimento del posto di lavoro. Viene infine definita la modalità delle visite di controllo per l'accertamento della permanenza dello stato invalidante.

Legge 10 febbraio 2000, n. 30, Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (G.U., n. 44 del 23.2.2000). La legge quadro di riordino prevede la seguente articolazione del sistema educativo: scuola dell'infanzia, ciclo primario (scuola di base) e ciclo secondario (scuola secondaria). L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età si realizza secondo quanto previsto dall'art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative" della legge n. 144/1999 (l'obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema di formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato. L'obbligo si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale). La scuola dell'infanzia è di durata triennale per i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni; la scuola di base ha durata di sette anni e si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere una indicazione orientativa per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo; la scuola secondaria ha durata di cinque anni e si articola in aree classico-umanistica, scientifica tecnica e tecnologica, artistica e musicale. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. Al termine della scuola secondaria gli studenti sostengono l'esame di stato che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquiennale di progressiva attuazione della riforma. L'attuazione della legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore.

Ministero della sanità, Decreto 28 settembre 1999, Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative (G.U. n. 55 del 7.03.2000). Il decreto definisce le modalità attuative del programma nazionale per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di una o più strutture residenziali dedicate all'assistenza palliativa (gli hospice) e di supporto per pazienti affetti da patologia neoplastica terminale e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità della vita. Le strutture, denominate "Centri residenziali di cure palliative-hospice", dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture di proprietà delle AUSL o delle Aziende ospedaliere. Il decreto definisce inoltre (allegato 1) le "Modalità di integrazione delle attività della rete delle cure palliative" e le "Linee attuative per la realizzazione della rete di cure palliative". Le risorse assegnate (sufficiente nella previsione per la creazione di una struttura per ogni regione e provincia autonoma) dal Ministero della sanità alle regioni e province autonome relativamente agli anni 1998-1999 è di L. 256.511.000.000. La somma assegnata alle Marche è di L. 6.835.787.672.

D.P.C.M., 20 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative (G.U. n. 67 del 21.03.2000)
L'Atto definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei Centri residenziali di cure palliative (hospice). Alle regioni è demandata la verifica della permanenza dei requisiti minimi e della qualità delle prestazioni erogate. Le strutture dovranno essere localizzate in zona urbana o urbanizzata; le dimensioni non dovranno superare i 30 posti letti (con articolazione in moduli). L'articolazione funzionale del centro deve includere le aree destinate alla residenzialità, alla valutazione e terapia e al supporto generale.

Decreto legge 8 marzo 2000, n. 46
, Disposizioni urgenti in materia sanitaria (G.U., n. 56 del 8.03.2000). Il Decreto legge proroga nuovamente l'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (sanitometro) fissata al 1º luglio 2001. Fino a questa data rimane in vigore l'attuale sistema di esenzione. Il provvedimento definisce inoltre la modalità di sperimentazione del sanitometro.

 Legge 8 marzo 2000 n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (G.U. n. 60 del 13.03.2000).
La legge intende promuovere un equilibrio tra tempi di cura, di formazione e di relazione. Gli strumenti adottati sono: nuove forme di congedo parentale in particolare rivolte all'assistenza ai bambini; più ampie possibilità di permesso per i genitori di soggetti portatori di handicap; nuove forme di congedo per la formazione; misure per il miglioramento della qualità della vita (es. flessibilità degli orari dei negozi e dei servizi pubblici); la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Per quanto riguarda i Congedi per educazione e assistenza ai figli, nei primi otto anni di vita del bambino i genitori, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi di nuove forme di congedo per assistere i figli. La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di congedo, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi complessivi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre. Entrambi i genitori possono ottenere contemporaneamente i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi. Nel caso di congedi per malattia del figlio, si aggiunge la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni. Se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni l'astensione è però limitata a cinque giorni l'anno per ciascun genitore. Anche al padre lavoratore viene concesso di astenersi nei primi tre mesi dalla nascita del figlio nel caso che: sia sopravvenuto il decesso della madre; la madre sia affetta da una grave infermità; il bambino sia in affidamento esclusivo al padre. Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di età del bambino, di solito fissato a otto anni, è in questo caso più elastico: se il minore ha un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Sono poi previsti congedi per eventi e cause particolari. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. Parti prematuri e astensione obbligatoria. Nel caso il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Per quanto riguarda i permessi per l'assistenza a persone handicappate viene modificato l'articolo 33 della legge quadro: i permessi vengono concessi anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto; non è più necessaria la convivenza del lavoratore con il familiare (parente o affine entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità per poter fruire dei tre giorni di permesso mensile; i permessi mensili oltre che retribuiti sono coperti da contributi figurativi; i disabili lavoratori possono usufruire o dei permessi lavorativi di due ore al giorno oppure dei tre giorni mensili. Non è ammessa la cumulabilità fra i due tipi di benefici.. Vengono poi previsti congedi per la formazione. I dipendenti sia pubblici che privati, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Il "congedo per la formazione" è quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Regioni e Comuni sono chiamati a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, attraverso la progettazione di specifici Piani territoriali degli orari, cioè una pianificazioni che permetta di ridurre i tempi negli spostamenti, di poter utilizzare i negozi e gli uffici pubblici in orari più ampi e articolati. Vengono incentivate forme innovative di solidarietà che prevedano lo scambio del tempo fra singoli per mutuo aiuto, per i servizi di vicinato, per facilitare l'accesso e la fruizione dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali e per agevolare il rapporto con le pubbliche amministrazioni.

D.P.C.M. 8 febbraio 2000, Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000 (G.U. n. 62 del 15.3.2000). Il Decreto stabilisce (ai sensi della legge 286/98 art. 3 comma 4) la quota annuale massima di cittadini stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro di tipo subordinato, (anche stagionale) o di tipo autonomo. Per l'anno 2000 la quota massima di stranieri non comunitari stabilita è fissata in 63.000 persone.

 Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (G.U. n. 62 del 15.3.2000). Il Decreto stabilisce che a partire dal 2001 verranno soppressi alcuni trasferimenti erariali dallo stato alle regioni; le stesse tratterranno il 25,7% del gettito IVA realizzato nel penultimo anno precedente a quello considerato. Le regioni parteciperanno inoltre all'attività di accertamento dei tributi erariali. Viene inoltre istituito a garanzia delle regioni "meno abbienti" un fondo perequativo di solidarietà interregionale, gestito dal Ministero del tesoro. Il federalismo fiscale entrerà in pieno regime nel 2013.

Legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione (G.U. n. 67 del 21.03.2000).
La legge stabilisce che il sistema nazionale di istruzione "è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali". Alle scuole non statali è "assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico". L'insegnamento deve essere "improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione". Le scuole non statali per acquisire la parità devono rispondere ad alcuni requisiti: a) progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione, b) dotazione di strutture adeguate, c) istituzione degli organi collegiali, d) iscrizione per tutti gli alunni che ne facciano richiesta compresi gli alunni in situazione di handicap, e) garantire corsi scolastici completi, f) personale docente con titolo di abilitazione ai quali siano applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro, g) accettazione della valutazione da parte del servizio nazionale di valutazione dell'istruzione. Alle scuole paritarie, senza fine di lucro, viene riconosciuto il trattamento fiscale delle organizzazioni non profit (ONLUS). Le famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie, in base al reddito, potranno usufruire di borse di studio o di detrazioni fiscali. A tal fine sono stanziati 250 miliardi per il 2000 e 300 a decorrere dal 2001. I fondi statali destinati alle scuole elementari parificate e alle scuole materne sono aumentati, a partire dal prossimo anno finanziario, di 60 e 280 miliardi.

Decreto legge 16 marzo 2000, n. 60, Disposizioni urgenti per la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo (G.U. n. 66 del 20.03.2000). Il decreto stanzia 20 miliardi a favore di una associazione di disabili (ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali) con l'obiettivo di salvaguardare in tutto il territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili e alle loro famiglie. Entro trenta giorni l'associazione deve presentare un Piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio. Entro sessanta giorni la stessa associazione deve presentare un Piano di risanamento finanziario dell'ente.

Legge 22 marzo 2000, n. 69, Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap (G.U. n. 73 del 28.03.2000). La legge 18 dicembre 1997, n. 440 stabilisce l'Istruzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. La legge 69 prevede l'incremento di tale Fondo con ulteriori 25 miliardi e 369 milioni per il 2000 e 21 miliardi e 273 milioni per il 2001 finalizzati al "potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali". Si tratta sostanzialmente di contributi agli istituti per ciechi e sordi.

 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decreto 13 gennaio 2000, n. 91, Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 88 del 14.4.2000). Le risorse del Fondo finanziano le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, gli oneri per le assicurazioni contro gli infortuni per i disabili tirocinanti e gli interventi previsti dal comma c, dell'art. 13 (trasformazione del posto di lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro, rimozione barriere architettoniche in ambito lavorativo). Sono destinatari delle agevolazioni i datori di lavoro privati, le cooperative sociali di tipo b), i consorzi di cooperative e tutti i soggetti che stipulano convenzioni con i servizi per l'inserimento lavorativo (art.11, comma 5, l. 68/99). La ripartizione delle risorse del Fondo è stabilita dal Ministero del lavoro entro il 1º marzo di ogni anno a decorrere dal 2001. I datori di lavoro interessati presentano domanda entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro entro il 30 novembre di ogni anno il numero dei programmi ammessi agli incentivi. Per l'anno 2000 la ripartizione è effettuata entro il 31 maggio. I datori di lavoro interessati presentano domanda entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti entro il 31 ottobre. Nella valutazione ai fini dell'ammissione sono privilegiati i programmi diretti all'avviamento al lavoro di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.

Ministero della sanità, Decreto 8 aprile 2000, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianti (G.U. n. 89 del 15.4.2000).
Il decreto in attuazione degli articoli 4, 5, 7, 23, della legge 91/1999 riguardante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", dispone che entro sei mesi dalla realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli assistiti del SSN, le ASL devono notificare a tutti i cittadini la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti del proprio corpo informando che la mancata dichiarazione verrà considerata come assenso (silenzio-assenso). Ricevuta la dichiarazione i cittadini hanno 90 giorni per comunicare la propria decisione. Le dichiarazioni verranno trasmesse al Centro nazionale per i trapianti e ai centri interregionali che sono tenuti a verificare per ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte, l'esistenza eventuale di una manifestazione di volontà precedentemente espressa. Le dichiarazioni di assenso al prelievo si considerano inefficaci se i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una successiva dichiarazione autografa, del soggetto di cui è accertata la morte, contraria la prelievo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Affari sociali, Circolare 7 marzo 2000, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 91 del 18.4.2000). La circolare regolamenta requisiti e modalità di partecipazione al finanziamento pari a 2 miliardi di progetti elaborati dalle organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri regionali, aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. La quota di cui si chiede il finanziamento non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo e l'organizzazione proponente deve concorrere nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto. I compensi previsti per le risorse umane non devono superare il 20% dell'ammontare del costo del progetto. Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni che non hanno già beneficiato di contributi erogati dal Fondo per il Volontariato. Verranno privilegiati interventi: di contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati, dedicati alle povertà estreme. La domanda dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione della Circolare sulla Gazzetta Ufficiale (3 giugno 2000). In allegato alla circolare: 1) la domanda di contributo, 2) il formulario di presentazione del progetto.

C.I.P.E, Deliberazione 15 febbraio 2000, Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40 (G.U. n. 90 del 17.4.2000). La delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) prevede lo stanziamento di 60 miliardi a favore delle regioni per l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti in Italia. La somma stanziata si basa sulle domande di regolarizzazione (388.973) e sulla stima del numero di stranieri non in regola (57.134). Per la regione Marche la somma destinata è di 897 milioni.

Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (G.U. n. 118 del 23 maggio 2000). Il Decreto legislativo corregge e modifica il Dlg 109/98 più conosciuto come "riccometro". Viene specificato che le disposizioni del decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Viene stabilito (art. 2) che "ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive". In deroga a queste disposizioni si stabilisce che per le prestazioni sociali "erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito. In sostanza, per le prestazioni sociali riguardanti i soggetti con handicap grave, i malati di Alzheimer e gli anziani cronici non autosufficienti, il trattamento previsto è uguale a quello stabilito dalle leggi per la concessione delle pensioni sociali e di invalidità e per l'integrazione al minimo delle pensioni INPS: in tutti questi casi, infatti, non si fa mai riferimento al reddito familiare, ma esclusivamente a quello della persona interessata. La modifica prevede inoltre che i cittadini potranno presentare un'unica dichiarazione con una validità annuale (si eviterà di presentare così la dichiarazione ogni volta che si chiede una prestazione sociale). All'INPS viene delegata la gestione di una Banca dati alla quale gli enti erogatori dei servizi potranno rivolgersi in tempo reale per conoscere la situazione economica di quanti richiedono la prestazione. Il decreto stabilisce inoltre anche un aumento delle detrazioni sia per chi abita in affitto sia per chi ha una casa di proprietà.

Ministero della sanità, Decreto 21 aprile 2000, Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario (G.U. n. 120 del 25.5.2000). Il Decreto legislativo 230/99 "Riordino della medicina penitenziaria", prevedeva al comma 5 l'emanazione di un Progetto obiettivo, di durata triennale, per la tutela della salute in ambito penitenziario con lo scopo di fornire alle regioni e province autonome indicazioni e indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari. Vengono forniti alcuni dati riguardanti la situazione carceraria (50.000 detenuti, nonostante una disponibilità massima di 35.000, in 200 Istituti. Dei 50.000 detenuti13.000 sono extracomunitari, 15.000 tossicodipendenti, 2.500 sieropositivi per HIV, oltre 4.000 i sofferenti di turbe psichiche anche molto gravi). Il P.O. individua le aree prioritarie di intervento per la tutela della salute dei detenuti indicando i programmi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie maggiormente diffuse. Vengono fornite indicazioni riguardo: le attività di prevenzione; le attività di cura; la medicina generale; l'assistenza farmaceutica; la medicina specialistica; la medicina d'urgenza; l'assistenza ai tossicodipendenti; l'assistenza sanitaria alle persone immigrate detenute; le patologie infettive; la tutela della salute mentale; Istituti o sezioni speciali per gli infermi e i minorati psichici; Centri di osservazione e istituti minorili; le attività di riabilitazione; i modelli organizzativi; il ricovero nelle unità operative di degenza; l'organizzazione per il governo della sanità in ambito penitenziario; compito dello stato, delle regioni e delle aziende sanitarie, la formazione e l'informazione. Tra i compiti istituzionali le regioni esercitano le competenze riguardo le funzioni di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento degli stessi servizi. Le stesse approvano entro 60 giorni dall'approvazione del P.O., il Progetto obiettivo regionale. Le AUSL in riferimento agli obiettivi indicati nel Progetti obiettivo nazionale e regionale svolgono compiti di gestione e di controllo dei servizi sanitari che operano negli istituti penitenziari. I contenuti del P.O. trovano piena attuazione nelle regioni che attuano la sperimentazione prevista dal D.lgs 230/99 (Toscana, Lazio, Puglia, vedi Decreto 20.4.2000, G.U. 126 del 1.6.2000). Nelle altre regioni il P.O. si applica con riferimento alle funzioni effettivamente trasferite e costituisce orientamento generale sulla materia.

D.P.C.M 27 marzo 2000, Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (G.U. n. 121 del 26.5.2000). L'Atto di indirizzo fissa i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere - fino alla realizzazione di strutture idonee e spazi distinti all'interno delle Aziende - nel reperire fuori dell'Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria. L'Atto di indirizzo fissa inoltre i criteri per l'attivazione di misure volte a garantire la progressiva diminuzione delle liste d'attesa.

Ministero della sanità, Circolare 24 marzo 2000, n. 5
, Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Disposizioni in materia di assistenza sanitaria (G.U. n. 126 del 1.6.2000). La Circolare diretta alle regioni ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non comunitari (art. 34-36 del Dlgs 286/98 "Testo unico sull'immigrazione" e art. 42-44 DPR 394/99 "Regolamento attuativo") soggiornanti sul territorio nazionale. Il T.U. ha identificato tre categorie di beneficiari. A) Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale; B) Stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale; C) Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Gli immigrati e i loro familiari regolarmente e stabilmente soggiornanti in Italia riguardo l'assistenza sanitaria hanno parità di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Sono iscritti al SSN (e non devono più rinnovare annualmente l'iscrizione al SSN) e usufruiscono delle prestazioni per tutta la validità del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa alla data di scadenza del permesso di soggiorno salvo il caso di avvenuta richiesta di rinnovo. Gli stranieri che soggiornano per altri motivi (ad es. studio) sono tenuti ad assicurarsi in proprio contro il rischio di malattie, infortunio, maternità; in alternativa possono chiedere l'iscrizione al SSN corrispondendo un contributo annuale a titolo di partecipazione alle spese. Agli stranieri non iscritti al SSN ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale sono assicurate le prestazioni ospedaliere urgenti per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe alla dimissione ed anche altre prestazioni previo pagamento delle relative tariffe. Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (permesso di soggiorno scaduto o clandestini) sono comunque assicurate gratuitamente, nelle strutture accreditate pubbliche o private, le prestazioni urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per malattia, infortunio, gravidanza e maternità, vaccinazioni, malattie infettive. All'assistito è assegnato un codice regionale con sigla STP (straniero temporaneamente soggiornante) utilizzato sia per le prescrizioni sul ricettario regionale che per la rendicontazione delle prestazioni erogate da rimborsare.

Ministero della sanità, Decreto 20 aprile 2000, Individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Determinazione della durata della fase sperimentale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (G.U. n. 126 del 1.6.2000).
Il Decreto legislativo 230/99 di riordino della medicina penitenziaria prevedeva all'art. 8 comma 2 un decreto del Ministero della sanità e della giustizia di concerto con quello del tesoro nel quale individuare almeno tre regioni nelle quali avviare in via sperimentale il trasferimento delle funzioni sanitarie non già trasferite (prevenzione e assistenza ai detenuti e internati tossicodipendenti). Il presente decreto individua tali regioni in Toscana, Lazio, Puglia alle quali sono trasferite tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della giustizia ad eccezione di quelle effettuate negli ospedali psichiatrici giudiziari. La fase sperimentale ha durata di 17 mesi a partire dal 1.6.2000.

Ministero della sanità, Decreto ministeriale 24 aprile 2000, Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000" (Sup. G.U. n. 131 del 7.6.2000). Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 prevedeva l'emanazione di uno specifico progetto obiettivo materno infantile nel quale sviluppare anche un Piano di azioni dirette alla tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita e negli ambienti di vita. Il P.O. propone di adottare un modello organizzativo di tipo dipartimentale capace di svolgere adeguatamente una funzione di coordinamento in tutte le fasi del progetto e unitariamente agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Gli obiettivi che il P.O. persegue sono: ridurre la mortalità perinatale a livelli inferiori all'otto per mille in tutte le regioni entro il 2000; estendere l'offerta del Pediatra a tutti i bambini; incrementare la fruizione dei servizi da parte dei preadolescenti; promuovere il soddisfacimento dei bisogni socio sanitari e assistenziali dei minori in particolare in tutte le situazioni di disagio, maltrattamento, abuso; garantire un servizio di urgenza - emergenza ostetrico -ginecologico 24/24 ore; garantire la tutela della donna in tutte le fasi della vita; assicurare interventi volti ad una sempre maggiore umanizzazione dell'intervento nascita; attivare progetti di assistenza domiciliare puerperale con lo scopo di sostenere le fasce socialmente più deboli; promuovere programmi di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e di interventi per l'età post-fertile.

Legge 25 maggio 2000, n. 148, Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999 (G.U. n. 135 del 12.6.2000).
La legge ratifica la Convenzione 182 e la Raccomandazione 190 adottate dall'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) il 17 giugno 1999. Viene specificato che ogni membro che ratifichi la Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. Per "forme peggiori di lavoro minorile" la Convenzione intende: forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita o tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato obbligatorio compreso il reclutamento forzato ai fini di un loro impegno in conflitti armati; l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di: prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici, di attività illecite quali, in particolare, quelle per la produzione o il traffico di stupefacenti; qualsiasi altro tipo di lavoro che rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore. Ogni membro deve, conseguentemente, definire e attuare programmi d'azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.

Decreto Legislativo 7 giugno 2000, n. 168, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell'esercizio del potere sostitutivo statale, nonché di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale (G.U. n. 144 del 22.6.2000). Il Decreto integra e corregge alcune disposizioni della riforma sanitaria. Le modifiche prevedono: - che gli atti aziendali (presupposto per l'applicazione di alcune previsioni della riforma) potranno essere stabiliti anche attraverso un atto non legislativo; - il possibile ricorso all'esercizio del potere legislativo statale nel caso di accertate e gravi inadempienze che non consentano di assicurare un'omogenea tutela di alcuni standard di prestazioni sanitarie considerati essenziali dagli atti di indirizzo e di programmazione; - disposizioni riguardanti la formazione dei medici di medicina generale.

DPCM 9 giugno 2000, Determinazione, per l'anno 2000, della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come integrato dall'art. 2 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 (G.U. n. 143 del 1.6.2000). Il Decreto fissa in 80.000 unità il numero massimo di obiettori di coscienza che può entrare in servizio nell'anno 2000. Vengono poi definite le condizioni che danno diritto alla dispensa (difficoltà economiche o familiari, responsabilità lavorative di conduzione d'impresa). Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato domanda nel corso del 1999 nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo trimestre del 2000 che abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza e che siano ammessi allo svolgimento del servizio civile.

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 154 del 4.7.2000). Il Decreto da attuazione all'art. 45 della legge 144/1999 (Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché in materia di lavori socialmente utili) che prevedeva l'emanazione di norme volte alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione e al controllo dell'effettiva situazione di disagio. Le disposizioni contenute nel decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 156 del 6.7.2000). Il Decreto da attuazione all'art. 45 della legge 144/1999 (Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché in materia di lavori socialmente utili) che al comma 1, delega il governo ad emanare norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. Le disposizioni del decreto sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, lo sviluppo di nuova imprenditorialità nelle aree più economicamente svantaggiate del Paese, la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola; le norme tendono inoltre a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

Legge 22 giugno 2000, n. 193
, Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (G.U. n. 162 del 13.7.2000). Le cooperative di inserimento lavorativo (tipo b) disciplinate dalla legge 381/91 "disciplina delle cooperative sociali" devono essere costituite per almeno il 30% da persone svantaggiate. La presente legge, modifica la l. 381/1991 inserendo tra i soggetti svantaggiati anche le "persone detenute o internate negli istituti penitenziari". La norma consente inoltre al datore di lavoro che assume detenuti ed ex detenuti di ridurre il carico degli oneri sociali così da favorire maggiori possibilità lavorative agli stessi.

Legge 25 luglio 2000, n. 209, Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 175 del 28.7.2000). La legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati. I crediti che l'Italia vanta con alcuni Paesi in via di sviluppo sono annullati secondo accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi a condizioni che gli stessi si impegnino a rispettare al proprio interno i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo per risolvere controversie ed a riutilizzare le somme conseguite dal risparmio nei settori dell'agricoltura, sanità, istruzione e infrastrutture.

D.P.C.M. n. 226 del 4.7.2000
, Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (G.U., n. 191 del 17.8.2000).

Il Decreto apporta alcune modifiche alle indicazioni contenute nel Regolamento 5.8.1999, n. 320 riguardante la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Le modifiche non apportano modificazioni di rilievo.

D.P.R. 13 giugno 2000, Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001 (G.U. n. 194 del 21.8.2000). Il Piano contiene le linee strategiche di fondo che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza e gli impegni concreti, che si aggiungono ai programmi, da portare a compimento, contenuti nel precedente documento del 1996. E' prevista l'elaborazione di proposte di riforme legislative, volte a rendere più coerente l'ordinamento giuridico nazionale con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Sono previsti, inoltre, impegni per interventi volti a migliorare le condizioni di vita dei minori e degli adolescenti , per tutelare i minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale, per combattere lo sfruttamento dei minori nel lavoro, per favorire un rapporto educativo con il mondo delle comunicazioni sociali. Particolare attenzione viene data agli interventi di protezione e integrazione dei minori stranieri, compreso il sostegno nei confronti dell'infanzia in difficoltà in altri Paesi nel mondo e all'attuazione della legislazione in materia di adozioni internazionale. Il Piano contiene inoltre l'indicazione di un programma di azioni mirate per il periodo maggio 2000-giugno 2001.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Sup. G.U. n. 195 del 22.8.2000). Il Regolamento, composto di 136 articoli, abroga il precedente in vigore dal 1976 ed introduce rilevanti novità in merito alle condizioni generali di vita all'interno degli istituti penitenziari. Novità importanti riguardano le condizioni celle e dei servizi igienici (presenza di docce e bidet in ogni cella, presenza di finestre che consentano il passaggio dell'aria e della luce naturale) che dovranno adeguarsi alle indicazioni del Regolamento entro cinque anni. Altre importanti novità riguardano: la possibilità di nuove comunicazioni con l'esterno, incentivi per lo studio e il lavoro. Alcune disposizioni possono essere immediatamente applicabili come la possibilità di fare telefonate per dieci minuti una volta la settimana, sei colloqui al mese con i familiari, l'uso di radio, lettori CD e computer.

Legge 14 agosto 2000, n. 247, Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione (G.U. n. 206 del 4.9.2000). La legge n. 62/99 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", prevedeva lo stanziamento di 60 miliardi per contributi alle scuole elementari parificate e di 280 miliardi per le scuole materne non statali autorizzate. La presente legge stabilisce l'applicazione di queste norme a partire dall'anno scolastico 2000-2001.

Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 20 luglio 2000, Protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer (Sup. G.U. n. 204 del 1.9.2000). Il Protocollo prevede l'erogazione gratuita di due farmaci per il trattamento dei pazienti colpiti in maniera lieve dalla malattia di Alzheimer. Il progetto lega il rimborso dei farmaci alla necessità di seguire un preciso percorso diagnostico e terapeutico e al monitoraggio di tutti i pazienti ammessi al trattamento con i nuovi medicinali. Per usufruire della fornitura gratuita dei farmaci il paziente su invio del Medico di medicina generale dovrà recarsi presso appositi Centri specializzati (Unità Valutative) così da avviare il Piano terapeutico.

 Decreto legislativo 28 luglio 2000, n.254. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale dei dirigenti sanitari (Sup. G.U. n. 213 del 12.9.2000). Il decreto (di modifica della riforma ter) introduce novità per quanto riguarda l'attività libero professionale dei medici all'interno delle strutture sanitarie. Si prevede che le Regioni entro il 31 dicembre 2000 provvedano alla definizione di un programma per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale per una somma complessiva di 1.800 miliardi. Viene istituito, presso il Ministero della sanità, un Osservatorio per l'attività libero professionale al fine di realizzare un monitoraggio permanente dell'attività libero professionale. I medici possono, inoltre, utilizzare il proprio studio professionale per attività ambulatoriale fino al 31 luglio del 2003.

D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età (G.U. n. 216 del 15.9.2000). Il Regolamento disciplina l'attuazione dell'obbligo formativo che può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema: a) dell'istruzione scolastica, b) nella formazione professionale, c) nell'esercizio dell'apprendistato. Il decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani (compresi i minori stranieri) che nell'anno 2000 compiono 15 anni e abbiano assolto l'obbligo di formazione; nel 2001 compiono 15, 16 anni; a partire dal 2002 compiono 15, 16 o 17 anni. All'interno del percorso di apprendistato l'obbligo formativo è assolto attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per l'effetto dell'attività lavorativa o per l'autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Le istituzioni scolastiche possono realizzare percorsi formativi integrati al fine di consentire il passaggio tra il sistema d'istruzione e quello della formazione professionale.

 D.P.C.M. 1º settembre 2000, Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del DPCM 12 maggio 1999 prorogato con DPCM 30 dicembre 1999 (G.U., n. 218 del 18-9-2000). Il Decreto disciplina le modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica. In particolare: entro il 30 settembre 2000 i cittadini dell'area dei Balcani ancora presenti in Italia devono aderire al programma di rimpatrio. Dopo tale data verranno allontanati dal territorio italiano secondo la vigente legislazione italiana. Sono esclusi dal rimpatrio coloro che: - sono in possesso dei requisiti per poter ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo e coloro; - sono in grado di dimostrare gravi motivi che ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza; - dimostrino di avere un lavoro e dispongano di un alloggio.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Sup. G.U. n. 227 del 28.9.2000). La legge 265/99 prevedeva all'articolo 31 la delega al governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali. Il Testo unico, composto di 275 articoli, contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e le unioni dei comuni). Il T.U. è diviso in 4 parti (ordinate in titoli e capi): 1) Ordinamento istituzionale, che comprende: disposizioni generali, soggetti, organi, organizzazione e personale, servizi ed interventi pubblici locali, controlli; 2) Ordinamento finanziario e contabile, che comprende (disposizioni generali, programmazione e bilanci, gestione del bilancio, investimenti, tesoreria, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, revisione economico finanziaria, enti locali deficitari e dissestati; 3) Associazioni degli enti locali; 4) Disposizioni transitorie ed abrogazioni. Tra le norme abrogate anche la legge 142/90.

DPCM 26 settembre 2000, Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (G.U., n. 229 del 30 settembre 2000). L'Agenzia ha una funzione di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali. Avrà sede a Milano. Un successivo regolamento definirà funzionamento, componenti, poteri.

DPCM 26 maggio 2000, Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. n. 239 del 12.10.2000).
A decorrere dal 1º gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Resta attribuita all'INPS la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già trasferiti ai sensi del Dlgs 112/98, all'art. 130, comma 1. Vengono inoltre trasferite alle regioni il personale e le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la solidarietà sociale, Decreto 21 luglio 2000 n. 278
, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 contenente congedi per eventi e cause particolari (G.U. n. 238 del 11.10.2000). Il Decreto, da attuazione all'articolo 4, comma 4, della legge 53/2000, che prevedeva la definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi a cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche e alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità. Per quanto riguarda i permessi retribuiti: sono previsti tre giorni di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o grave infermità di: - coniuge, anche se legalmente separato; - parente entro il secondo grado, anche non convivente; - componente della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). I permessi sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave). Per ottenere questi permessi è necessario presentare: - per la grave infermità: documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro. Il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica dell'effettiva gravità della patologia. Per il decesso: va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva. Per quanto riguarda i congedi per gravi motivi familiari: non sono retribuiti. Il congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare: - i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi; - portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado; - componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). Fra i gravi motivi il decreto 278 elenca: - le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma; - le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma; - le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; - le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Questo congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell'anno (per esempio perché ne ha già usufruito).

DPR 8 marzo 2000, Progetto obiettivo "AIDS 1998-2000" (Sup. G.U. n. 248 del 23.10.2000- supplemento ordinario n. 174). Da notare che il P.O. valevole per gli anni 1998-2000 è stato emanato a pochi mesi dalla scadenza (ottobre 2000). Il P.O. descrive la situazione epidemiologica, rilevando il miglioramento dell'efficacia dei trattamenti anti-HIV determinando una maggiore sopravvivenza e una migliore qualità della vita delle persone; si sottolinea l'importanza di interventi preventivi (riduzione del danno, progetti di educazione alla salute, istituzione di centri di accoglienza, campagne informative). Rilievo viene data alla qualificazione del personale. Attenzione particolare viene posta all'assistenza alle donne gravide, ai bambini con infezione da HIV, ai detenuti sieropositivi. Un capitolo è dedicato alla Tutela dei diritti delle persone sieropositive.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 22 settembre 2000, Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi (G.U. n. 243 del 17.10.2000).Il Decreto stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori soci di cooperative di tipo "a", e per i soci di cooperative operanti nei servizi socio assistenziali, educativi e sanitari è elevato, ove inferiore, a 26 giornate lavorative. Sempre per le stesse categorie di lavoratori con decorrenza 1º gennaio 2001, l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di assistenza sociale e previdenza non può essere inferiore all'importo che garantisce su base annua il parametro introdotto dalla legge 638/1983 e successive modificazioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 18 ottobre 2000, Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Sup. G.U., n. 255 del 31 ottobre 2000). La Commissione per le adozioni internazionali ha il compito di autorizzare l'attività degli enti diretta allo svolgimento di pratiche ai fini dell'adozione di minori stranieri. Viene pubblicato l'albo degli enti autorizzati.

Ministero dell'Interno, Decreto 1º settembre 2000, n. 318, Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali (Sup. G.U., n. 227 del 28.9.2000).
Il decreto disciplina la ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni dei comuni, ed alle comunità montane che svolgono l'esercizio associato di funzioni.

 D.P.C.M., 24 Ottobre 2000, Organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali (G.U. n. 256 del 2/11/2000). Il Decreto definisce le competenze (struttura di supporto operante presso la Presidenza del Consiglio riguardo l'elaborazione e il coordinamento delle politiche sociali: contrasto povertà ed emarginazione, famiglia, giovani, terza età, associazionismo e volontariato, tossicodipendenza e alcooldipendenza) e l'organizzazione (articolazione in sette uffici di livello dirigenziale) del Dipartimento per gli affari sociali.

Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Sup. G.U. n. 265 del 13.11.2000). La legge, lungamente attesa, più conosciuta con il termine "Riforma dell'assistenza", ha l'obiettivo di dettare una normativa quadro nel settore dell'assistenza sociale. Tale settore infatti a differenza di quello previdenziale e sanitario mancava ancora di una legge quadro di riferimento; ciò ha portato, negli anni, all'emanazione, da parte delle singole regioni, di leggi quadro regionali. La legge in attuazione, in particolare, agli articoli 2-3-38 della Costituzione è divisa in cinque parti: a) Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali (SIISS) (art. 1-5); b) Assetto istituzionale e organizzazione del SIISS agli articoli 6-7-8-9 vengono definite le funzioni dei Comuni, Province, Regioni, Stato (art. 6-13); c) Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale (art. 14-17) ; d) Strumenti per favorire il riordino del SIISS, (art.18-21); e) Interventi, servizi ed emolumenti economici del SIISS (art. 22-30). Per interventi e servizi sociali la legge intende quelli previsti dall'art. 128 del Dlgs 112/1998 "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia". Di seguito si riporta una scheda riguardante le scadenze della riforma. Entro 2 mesi: - Il Ministro della solidarietà sociale nomina una Commissione tecnica con il compito di formulare proposte per dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali.Entro 3 mesi: - Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale sono definite le modalità per indicare nella tessera sanitaria (su richiesta dell'interessato) i dati relativi alla condizione di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabili nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali; - Il Ministro della solidarietà sociale di concerto con quelli della sanità e per le pari opportunità, nell'ambito del Fondo nazionale sulle politiche sociali determina la quota da riservare ai servizi a favore del sostegno familiare delle persone anziane non autosufficienti (successivamente la quota viene definita annualmente). In sede di prima applicazione le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni destinatarie dei finanziamenti trasmettono una relazione al Ministro della sanità e della solidarietà sociale in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi; - Il Ministro della solidarietà sociale provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali (successivamente la ripartizione viene fatta annualmente); - Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la solidarietà sociale definisce i criteri del riparto tra le regioni dei finanziamenti volti al potenziamento dei servizi destinati alle persone senza fissa dimora o che vivono in situazione di povertà estrema. Entro 4 mesi: - Le regioni adottano indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore con riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. Entro 6 mesi: - Le regioni determinano gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali; - Il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Entro 6 mesi dall'emanazione del D.lgs le regioni adeguano le proprie normative ai principi contenuti nel D.lgs; - Il Ministero della solidarietà sociale, definisce i profili professionali delle figure professionali sociali. Sempre con la stessa scadenza con decreto dei ministri della solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sono individuate per le figure professionali sociali e le modalità di accesso alla dirigenza; - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato lo schema di riferimento generale della Carta dei servizi sociali. Entro i successivi 6 mesi ogni ente erogatore dei servizi adotta una Carta dei servizi sociali; - Il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità riguardanti l'invalidità. Entro 1 anno: - Il governo predispone il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (successivamente il Piano viene predisposto ogni 3 anni). Entro 4 mesi dall'adozione del Piano le Regioni adottano il Piano regionale degli interventi e servizi sociali. Il Ministero della solidarietà sociale, predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale.

 DPR 10 ottobre 2000, Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 270 del 18.11.2000).Il Decreto da attuazione all'articolo 20 della legge 68/99 che prevedeva l'emanazione di un Regolamento di esecuzione, avente carattere generale, al quale le regioni e le province autonome nell'ambito delle rispettive competenze devono conformarsi, ai fini dell'attuazione della legge. Le disposizioni del Regolamento riguardano i seguenti aspetti: a) Soggetti iscritti negli elenchi, b) Obbligo di riserva, c) Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni, d) Sospensione degli obblighi, e) Compensazioni territoriali, f) Modalità di assunzioni obbligatorie, g) Avviamento, f) Sistema sanzionatorio, g) Graduatorie, h) Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente, i) Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva, l) Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio, m) Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 28 luglio 2000, Ripartizione delle quote del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Esercizio finanziario 2000 (G.U. n. 272 del 21/11/2000).Il Decreto stabilisce le quote del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza da destinare: - alle Regioni e Province autonome per l'anno 2000; - ai Comuni di: Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo.

 Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Circolare16 novembre 2000 n. 14/00, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, nonché sull'assistenza a portatori di handicap, legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" (G.U. n. 272 del 21.11.2000). La Circolare del Dipartimento della funzione pubblica si propone di aiutare nell'interpretazione delle norme (riferite ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni) oggetto della legge 53/2000. La nota esplicativa prende in esame i seguenti punti: 1) Congedi parentali, 2) Congedo per genitori per malattia del bambino, 3) Periodi di riposo durante il primo anno di età del bambino, 4)Trattamento economico, 5) Congedo dei genitori adottivi o affidatari (preaffidamento ovvero affidamento temporaneo), 6)Astensione obbligatoria, 7) Parti prematuri, 8) Astensione dal lavoro del padre lavoratore, 9) Permessi per l'assistenza a portatori di handicap e per i lavoratori portatori di handicap.

 Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, Avviso 6 novembre 2000 n. 2, Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - programmi di assistenza e di integrazione sociale (G.U. n. 272 del 21.11.2000). L'Avviso da attuazione a programmi di protezione sociale all'interno dei programmi di assistenza ed integrazione previsti dall'art. 18 del T.U. sull'immigrazione e dagli art. 25 e 26 del Regolamento di attuazione; in particolare destinatari privilegiati sono donne e minori che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale. I progetti (per i quali vengono destinati 7 miliardi e 50 milioni) possono essere gestiti sia da enti locali che da organizzazioni non profit. Per maggiori informazioni riguardo la presentazione dei progetti (scadenza 12 dicembre 2000): 06.67795348.

D.P.C.M, 1º settembre 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale (G.U. n. 274 del 23.11.2000).Il decreto, detta norme riguardanti i requisiti minimi: generali; per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale; per i servizi di medicina di laboratorio, per il day hospital (come da DPR 14.1.97). Entro un anno le regioni devono dare attuazione alle disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo.

 Legge 21 novembre 2000, n. 342, Misure in materia fiscale (Sup. G.U. n. 276 del 25.11.2000)Si segnalano i contenuti di alcune parti del "collegato fiscale", ripresi dal sito www.handylex.org del Centro per la documentazione legislativa delll'UILDM di Padova cui ci si può riferire per un maggior dettaglio. Il "Collegato" prevede alcune agevolazioni per: i contribuenti che abbiano regolarmente assunto personale addetto ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Gli oneri per i contributi previdenziali e assistenziali versati per questo personale possono essere dedotti, fino ad un tetto massimo di tre milioni di lire, dal proprio reddito complessivo. Continuano ad essere comunque deducibili anche le spese derivanti da assistenza specifica alle persone con grave e permanente disabilità; oltre a quella resa da un medico generico, anche quelle relative: all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto; all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Un'altra novità riguarda proprio l'assistenza specifica; finora era deducibile ma solo se la spesa interessava le persone con grave disabilità permanente. Il collegato fiscale concede ora, sugli stessi oneri, la possibilità di detrarre le spese sostenute, potrà cioè "sottrarre" il 19% di queste dall'imposta lorda dovuta all'Erario; quindi: Una terza agevolazione fiscale riguarda le persone che già sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologia. Per queste persone e solo per le spese che riguardano la loro patologia (es. visite specialistiche presso centri non convenzionati, farmaci non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, visite all'estero ecc.), è ora ammessa una forma più ampia di detrazione al momento della denuncia dei redditi. Se la persona affetta da patologia che dà titolo all'esenzione è titolare di un proprio reddito può detrarre la spesa sostenuta. Agevolazioni IVA sui mezzi di trasporto. Il collegato fiscale modifica notevolmente l'attuale impianto delle agevolazioni previste sui mezzi di trasporto per le persone con disabilità. L'articolo 50 estende anche ai non vedenti e ai sordomuti (e ai familiari che eventualmente li abbiano in carico fiscale) l'IVA agevolata e l'esenzione dal pagamento del bollo auto sugli autoveicoli destinati al loro trasporto. Non è richiesto l'obbligo di adattamento al trasporto, imposto invece alle persone con disabilità motoria. Va ricordato che la possibilità di detrarre la spesa per l'acquisto dell'autoveicolo era invece già stata introdotta dalla Finanziaria 2000. Eredità, donazioni, successioni. L'aspetto che interessa è quello relativo alla franchigia al di sotto della quale l'imposta non è dovuta. La franchigia per tutti è pari a 350 milioni di lire. Per le persone minori o disabili questa franchigia è elevata a un miliardo, e la tassazione opera solo nella parte eccedente. Volontariato. Le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri regionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), potranno avere contributi, per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale. Questi strumenti dovranno essere tali da non poter essere utilizzati senza radicali trasformazioni. Uno specifico Decreto del Ministro per la solidarietà sociale definirà le modalità di accesso ed erogazione di questi contributi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 7 luglio 2000, Regolamento recante "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68", (G.U. n. 283 del 4.12.2000).
In attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 68/99, il Regolamento disciplina i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritti dalla legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione. All'articolo 2 si stabilisce che per le aziende che chiederanno di essere esonerate dall'assunzione della quota di disabili prevista, sarà obbligatorio il versamento di un contributo pari a 25.000 lire al giorno (lavorativo) per ogni disabile non occupato, ovvero 550.000 lire al mese. Il regolamento del ministero precisa che possono presentare "domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione" i datori di lavoro che "per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta". La domanda deve essere adeguatamente motivata e l'autorizzazione "é concessa per un periodo di tempo determinato". L'autorizzazione può essere chiesta per un massimo del 60% della quota prevista (80% per gli istituti di vigilanza). Saranno le regioni a decidere "criteri e modalità" per il versamento del contributo. L'obbligo di pagamento comunque "decorre dal momento della presentazione della domanda di esonero". In caso di mancato pagamento il servizio regionale diffiderà il datore di lavoro inadempiente. Se la mancanza persiste si darà comunicazione al servizio ispettivo per dare il via alla contravvenzione. Per avere diritto all'esonero - sempre secondo il regolamento - l'attività di lavoro deve avere caratteristiche di faticosità o pericolosità o comunque avere una modalità di svolgimento che renda complicato l'impiego di un disabile. Sono previste inoltre agevolazioni fiscali (vale la disciplina delle ONLUS) per le erogazioni liberali alle associazioni iscritte ai registri.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale (G.U. n. 300 del 27/12/2000). La legge detta i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi e i criteri cui le regioni e le province autonome debbono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni. Vengono considerate associazioni di promozione sociale sia quelle riconosciute che non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associazioni o di terzi, a patto che siano senza finalità di lucro. Sono esclusi: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, i circoli privati e più in generale tutte le associazioni che hanno come fine la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. La costituzione delle associazioni dovrà avvenire con atto scritto, da cui deve risultare che i proventi dell'attività non possono essere divisi tra gli associati ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali delle associazioni. Le risorse economiche possono derivare da contributi dei soci, eredità, donazioni, contributi da parte delle istituzioni, entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale che svolgono attività in almeno 5 regioni ed in almeno 20 province, purché costituite o operanti da almeno un anno. Viene istituito un Osservatorio nazionale dell'associazionismo con funzioni di assistenza, promozione e sostegno delle varie iniziative. Sono introdotte, infine, agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni iscritte ai registri.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Sup. G.U. n. 302 del 29.12.2000). Composta di 158 articoli la legge finanziaria per il 2001 prevede interventi in moltissimi settori (ambiente, assistenza, sanità, previdenza, lavoro, fisco, trasporti, protezione civile, ecc..). segnaliamo alcune importanti norme riguardanti la sanità, le politiche sociali, la psichiatria. Sanità: abolizione dei tickets dal 1º gennaio 2001 sulle ricette dei medicinali inclusi nelle fasce A e B; sempre dalla stessa data sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche, diagnostico strumentali e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto. Sempre senza tickets sono erogati gli accertamenti diagnostici specifici per le patologie tumorali in soggetti a rischio di età inferiore di 45 anni. Dal 1º gennaio 2003 viene abolito ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale. Viene inoltre stabilito che decorso il termine di 60 giorni nei ricoveri presso i reparti ospedalieri di lungodegenza (ove siano assicurati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative), le regioni nella definizione delle tariffe di assistenza ospedaliera devono prevedere una riduzione tariffaria pari almeno al 30% della tariffa giornaliera piena. Politiche sociali: passa da 300.000 a 500.000 L. al mese per cinque mesi l'assegno per le neo-mamme che non abbiano tutela previdenziale e con un reddito familiare inferiore ai 50 milioni. Viene modificata la legge 53/2000 sui congedi parentali prevedendo che nel caso questi congedi siano motivati dall'assistenza ad una persona con handicap grave, debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap. La nuova disposizione non prevede l'estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l'applicazione del beneficio ad lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all'assistenza. Per poter accedere ai congedi il disabile deve essere in possesso della certificazione di handicap grave da almeno cinque anni. Viene previsto inoltre che i lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Psichiatria: è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale per la realizzazione in ciascuna regione di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale. Un ulteriore miliardo è destinato per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale. Le Asl non potranno più occupare, abbandonare, o regalare l'ingente patrimonio costituito da circa 80 ex manicomi, spesso situati in zone pregiate di grandi città con spazi amplissimi e di notevole valore architettonico. Con la nuova finanziaria sono infatti obbligate a destinare i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000".

Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 433, Disposizioni correttive del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 230, recante il riordino della medici-na penitenziaria, a norma dell'articolo 5, comma 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (G.U. n. 25 del 31.1.2001). Il provvedimento proroga al 30 giugno 2002 (il D. Lgs prevedeva la scadenza della sperimentazione al 22.11.2000) il periodo della fase sperimentale di trasferimento graduale delle funzioni sanitarie in vista del riordino complessivo del settore della medicina penitenziaria.

Legge 8 febbraio 2001, n. 12, Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore (G.U. n. 41 del 19.2.2001).
La nuova normativa modifica il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti semplificando le procedure che limitano l'utilizzo a scopo terapeutico degli oppiodi. La legge interessa tutti coloro che sono affetti da "dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei". I farmaci possono essere prescritti dal medico di famiglia, dal medico ospedaliero e comunque da quelli che prestano la loro opera in regime di continuità assistenziale. Viene abolito l'obbligo del ricettario speciale. La prescrizione può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni (contro i dieci della normativa precedente).

DPCM 9 febbraio 2001, Determinazione, per l'anno 2001, della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni (G.U. n. 41 del 19.2.2001). Il Decreto fissa in 85.000 unità il numero massimo di obiettori di coscienza che può entrare in servizio nell'anno 2001. Vengono poi definite le condizioni che danno diritto alla dispensa (difficoltà economiche o familiari, responsabilità lavorative di conduzione d'impresa). Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato domanda sino al 31 dicembre 2000 nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre del 2001 che abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza.

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2001, Anticipazione di una quota dei flussi d'ingresso per l'anno 2001 relativa ai lavoratori stagionali non comunitari (G.U. n. 52 del 3.3.2001). In considerazione della mancanza di lavoratori nel settore turistico-alberghiero e agricolo, la Direttiva autorizza come anticipazione delle quote massime d'ingresso per l'anno 2001 una quota di 13.000 lavoratori stagionali non comunitari.

Ministero dell'Interno, Decreto 22 dicembre 2000, Modalità per l'espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera (G.U. n. 63 del 16.3.2001). Il Decreo legislativo 286/1998, all'art. 11, prevedeva la realizzazione di servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per motivi diversi dal turismo (soggiorno superiore ai tre mesi). I prefetti devono attivare i servizi di accoglienza e coordinare gli interventi provvedendo alla loro gestione (direttamente o in convenzione). I Servizi devono fornire informazioni sulla legislazione vigente in materia di immigrazione ed asilo e sugli adempimenti connessi al riconoscimento dello status di rifugiato, a garantire un supporti di interpretariato, ad assicurare, in caso di urgente necessità, interventi di prima assistenza.

Ministero dell'Interno, Decreto 15 gennaio 2001, Modalità di utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali dei centri di permanenza temporanea e assistenza nonché limiti di contribuzione alle spese da parte dell'Amministrazione dell'interno (G.U. n. 63 del 15.3.2001). Il Decreto disciplina l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali da parte degli stranieri trattenuti ai sensi dell'art. 14 del testo unico sull'immigrazione (D. lgs 286/1998), nonché i limiti di contribuzione da parte del Centri di permanenza temporanea e assistenza. Si prevede l'installazione di un telefono per uso pubblico per un numero non inferiore ad un telefono ogni 25 persone trattenute. Per ogni cittadino trattenuto è fornita una scheda telefonica di importo pari a L. 10.000 per ogni 10 giorni di permanenza. Viene garantito anche il servizio postale e telegrafico pari all'affrancatura di 3 lettere e 3 telegrammi per un ammontare complessivo non superiore a 30.000 L.

Legge 8 marzo 2001, n. 40, Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (G.U. n. 56 del 8.3.2001). La legge stabilisce che l'esecuzione della pena (che non sia pecunaria) viene differita nel casi di: donna incinta, madre di un bambino di età inferiore ad un anno, persona affetta da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave. La pena viene differita nel caso in cui la madre abbia un figlio di età non superiore ai 3 anni. Le condannate madri con figli di età non superiore ai 10 anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse alla detenzione domiciliare (sarà compito dei Tribunali di sorveglianza fissare le modalità di attuazione della detenzione domiciliare). Vengono inoltre definite le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare.

C.I.P.E, Deliberazione 2 novembre 2000, Fondo sanitario nazionale 1999-2000 - Parte corrente - Assegnazione dei fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548. - Deliberazione n. 127/2000 (G.U. n. 61 del 14.3.2001). Vengono assegnate alle regioni per interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica 6 miliardi per ciascuno degli ani 1999-2000. Il Fondo assegnato alla regione Marche è di L. 314 milioni.

C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2000, Fondo sanitario nazionale 1999-2000 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge n. 662/1996 Deliberazione n. 133/2000 (G.U. n. 61 del 14.3.2001). Vengono assegnate alle regioni per gli interventi previsti dall'art. 1, comma 34 e 34 bis (priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare delle malattie ereditarie) la somma complessiva 1.175.100 miliardi. Il Fondo assegnato alla regione Marche è di poco superiore ai 32 miliardi.

Legge 7 marzo 2001, n. 58, Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (G.U. n. 66 del 20.3.2001). A partire dal 2001 viene istituito un "Fondo per lo sminamento umanitario" destinato alla realizzazione di programmi di sminamento quali: campagne di educazione preventiva sulla presenza di mine, censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati, assistenza alle vittime, ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine, sostegno all'acquisizione di tecnologie per lo sminamento, sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri s in favore dell'adesione alla totale messa la bando delle mine. Con un decreto del Ministero degli esteri verranno definiti i criteri per la ripartizione dei fondi, le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento, le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi. La dotazione finanziaria è di L. 5 miliardi per il 2001, 19 per il 2002, 5 per il 2003.

Legge 6 marzo 2001, n. 64, Istituzione del servizio civile nazionale (G.U. n. 68 del 22.3.2001).  Al servizio civile, con decorrenza 2006, verranno ammessi uomini e donne tra i 18 e i 26 anni. I ragazzi considerati inabili per il servizio militare potranno presentare domanda per il servizio civile purché non abbiano compiuto più di 26 anni. La durata del servizio che sarà prestato nei settori dell'ambiente, forestale, solidarietà, cultura, protezione civile, sarà di 12 mesi - con retribuzione - di circa 1 milione al mese. Si potrà svolgere il servizio all'estero con l'istituzione di Corpi di pace. La legge, applicativa da subito, sarà completamente attuata entro 4 anni. Fino al 2006 sarà in vigore la leva miliare, si potrà fino a quel periodo scegliere fra servizio civile e militare. Il servizio verrà gestito dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, successivamente dall'Agenzia nazionale per il servizio civile. Ulteriori informazioni: Ufficio nazionale servizio civile: 06.49224289.

D.P.C.M. 15 dicembre 2000, Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora (G.U. n. 69 del 23.3.2001). Il Decreto da attuazione all'art. 28 della legge 328/2000 (riforma assistenza), che prevedeva l'emanazione di un Atto di indirizzo contenente i criteri di riparto alle regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi alle persone che versano in situazione di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, i termini delle richieste di finanziamento, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di monitoraggio, nonché le priorità da assicurare ai comuni delle grandi aree urbane. I progetti (realizzazione, ampliamento, innovazione dei Centri e di servizi di pronta accoglienza , interventi socio sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento di persone che si trovano in situazione di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora) possono essere presentati dagli enti locali o dalle organizzazioni non profit (comprese il IPAB), alle regioni entro il 30 giugno 2001. Il fondo è di 20 miliardi (Il 75% è destinato alle regioni nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo di area metropolitana, cui prioritariamente è destinato il finanziamento; il restante 25% è ripartito tra le altre regioni e province autonome).

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 21 dicembre 2000, n. 452, Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (G.U. n. 81 del 6.4.2001). Il nuovo regolamento di disciplina degli assegni abroga il precedente del 15 luglio 1999, n. 306. Il provvedimento disciplina l'assegno di maternità di competenza dell'INPS e gli assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori di competenza dei comuni. Nel sito www.affarisociali.it una scheda presenta i contenuti e le principali novità del provvedimento.

Legge 30 marzo 2001, n. 125, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (G.U. n. 90 del 18.4.2001). La legge ha come finalità quella di favorire il recupero delle persone che abusano di sostanze alcoliche, di promuovere l'informazione, la ricerca, la prevenzione e le attività delle associazioni non profit e quelle di mutuo-aiuto. La legge stabilisce cosa si intende per bevanda alcolica. Si prevede con successivo Atto da emanare entro sessanta giorni di definire i requisiti minimi dei servizi che svolgono attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. Viene istituita un a consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati. Il Codice della strada viene modificato abbassando da 0,8 a 0,5gr/l la soglia dello "stato di ebbrezza". Viene inoltre vietata la vendita al banco di superalcolici nelle stazioni di servizio delle autostrade dalle 22 alle 6. Altre norme riguardano il divieto di pubblicità di bevande alcoliche nei programmi televisivi e sui giornali rivolti a minori.

Conferenza stato-regioni, Provvedimento 22 febbraio 2001, Accordo tra il Ministro della solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione (G.U, n. 91 del 19.4.2001).Al fine di attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario vengono definite: la figura, il profilo professionale e l'ordinamento didattico dell'operatore socio-sanitario. Nell'Accordo vengono inoltre definite: a) L'elenco delle principali attività previste per l'operatore socio sanitario, b) le competenza dell'operatore, c) gli obiettivi di modulo e le materie di insegnamento.

Legge 3 aprile 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (G.U. n. 94 del 23.4.2001).Tra le novità previste dalla nuova normativa si segnalano: la distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto associativo. Il rapporto di lavoro può essere: subordinato, autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa. Ai soci legati da un rapporto di lavoro subordinato si applica lo Statuto dei lavoratori con esclusione dell'articolo 18, riguardante il licenziamento, quando viene a cessare, oltre al rapporto di lavoro, anche quello associativo. Il trattamento retributivo non può essere inferiore ai minimi del CCNL di categoria. In caso di controversie: se relative al rapporto di associazione è il giudice civile; se legate al rapporto di lavoro è competente il giudice del lavoro. Ogni cooperativa dovrà entro nove mesi dall'emanazione della legge approvare un Regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro.

Legge 28 marzo 2001, n. 149
, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile (G.U. n. 96 del 26.4.2001). La nuova legge introduce modifiche sostanziali alla precedente legge riguardante affidamento e adozione. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Rimane quindi la norma della possibilità di adozione solo per le coppie sposate. Viene previsto l'ampliamento del limite della differenza di età tra genitori e figli adottivi, "L'età degli adottandi deve superare di almeno diciotto e di non più di almeno di quarantacinque anni l'età dell'adottando". Vale a dire una coppia di quarantacinquenni può adottare un neonato (prima il limite era di quarant'anni). A questi limiti sono previste alcune deroghe nei seguenti casi: 1) "qualora il tribunale per i minori accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabili per il minore"; 2) se il limite massimo di età è superato da solo uno dei genitori adottanti in misura non superiore a dieci anni; 3) se nella famiglia c'è già un minore, figlio naturale o adottivo; 4) se l'adozione riguarda un fratello o una sorella di un altro minore già adottato dalla stessa famiglia. Ogni adozione deve passare per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e dell'affidamento preadottivo a una famiglia ritenuta idonea. La legge cerca di sveltire le procedure e semplificare le regole. Nel procedimento i minori devono essere ascoltati. Se il minore ha più di 14 anni, partecipa attivamente alla decisione: l'affidamento non ci sarà senza il suo espresso consenso. Non si potranno separare fratelli e sorelle, se sono tutti in stato di adottabilità. Dopo un anno, in assenza di opposizioni o problemi accertati dal tribunale, dai servizi sociali o sollevati dallo stesso minore, l'affidamento preadottivo si trasforma in adozione. La legge dispone nuove regole per la riservatezza dei dati sull'origine del minore adottato e per la loro ricerca nel caso di esigenze mediche e cliniche. Chi è stato adottato potrà conoscere l'identità dei suoi genitori biologici. Tale diritto potrà essere esercitato solo dopo i 25 anni e con il nulla osta del Tribunale dei minorenni. In alcuni casi (al fine di tutelare l'equilibrio psico fisico del minore) l'accesso potrà essere concesso a partire dai 18 anni. La legge cerca di sveltire le procedure per l'affidamento, che comunque non potrà durare più di 24 mesi. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 2006 mediante l'affidamento ad una famiglia o ad una comunità di tipo familiare.

Legge 30 marzo 2001, n. 152, Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (G.U. n. 97 del 27.4.2001). Gli enti di patronati vengono definiti dalla nuova legge come "persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità". Gli Istituti di patronato possono essere costituiti da Confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori che rispondono a determinati requisiti: operare da almeno tre anni, avere sedi in almeno un terzo delle regioni e delle province, dimostrare di avere i mezzi finanziari per costituzione e gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. La domanda di costituzione o riconoscimento è presentata al Ministero del lavoro e previdenza sociale. Per quanto riguarda le funzioni oltre a quelle storiche in campo previdenziale e assistenziale ne vengono assegnate di nuove (art. 7-11) in materia di sicurezza sociale e di immigrazione ed emigrazione. La genericità della definizione consente agli Istituti di occuparsi di tutte le prestazioni riferite ai sistemi previdenziali, sanitari e assistenziali. Ai Patronati viene inoltre conferita la possibilità di svolgere, senza fine di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica. Il patronato può svolgere attività finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione e alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni, informazione sulla legislazione fiscale.

Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (G.U. n. 98 del 28.4.2001). La legge introduce modifiche al codice di procedura penale e a quello civile; tra le norme inserite quelle che prevedono la prescrizione da parte del giudice dell'allontanamento da casa di colui che ha attentato all'incolumità di un familiare e l'impossibilità di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (lavoro, domicilio della famiglia di origine, parenti).

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 (Sup. G.U. n. 96 del 26.4.2001).  Il provvedimento da attuazione all'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente un testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, con il compito di coordinare le disposizioni vigenti in materia, apportando, eventuali modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. Il Testo Unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

D.P.C.M. 9 aprile 2001, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001 (G.U. n. 113 del 17.5.2001). Per l'anno 2001 la quota d'ingresso di lavoratori extracomunitari è stata fissata in 83.000 (la quota non include i ricongiungimenti familiari e i richiedenti asilo politico per i quali non esiste alcun tetto prefissato. Di questi 68.000 possono prevenire da qualsiasi Paese extracomunitario; 15.000 da Paesi con i quali l'Italia ha già sottoscritto o potrà sottoscrivere intese in materia migratoria. 50.000 sono i lavoratori che possono entrare per lavoro (subordinato o autonomo) non stagionale. 33.000 i lavoratori per lavoro subordinato a carattere stagionale.

D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (G.U. n. 114 del 18.5.2001). Il "Ministero del Welfare" è articolato in quattro dipartimenti: a) ordinamento sanitario; b) tutela della salute umana e salute veterinaria, c) politiche del lavoro, dell'occupazione e tutela dei lavoratori, d) politiche sociali e previdenziali. L'articolato disciplina le modalità di funzionamento e l'organizzazione dei dipartimenti.

Ministero della Sanità, Decreto 29 marzo 2001, n. 182, Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica (G.U. n. 115 del 19.5.2001). Dopo l'individuazione dei profili professionali dell'assistente sanitario, del terapista occupazionale, e dell'educatore professionale, viene soppressa la figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e individuata una nuova figura professionale definita come "Tecnico della riabilitazione psichiatrica" (equipollente a quello di educatore professionale). Tale operatore, in possesso del diploma universitario abilitante svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica.

Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, Decreto 4 aprile 2001, n. 185, Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 116 del 21.5.2001).Vengono fissati i criteri e le modalità per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla legge 209/2000, nonché le modalità per la sospensione degli stessi interventi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti.

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile (G.U. n. 120 del 25.5.2001).
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile per poter essere impiegate possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile che provvede a verificare l'idoneità tecnico operativa in relazione agli impieghi per gli eventi calamitosi. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini. Le associazioni possono partecipare alla predisposizione e attuazione dei Piani di protezione civile. Ai volontari aderenti relativamente al periodo di effettivo impiego (30 giorni continuativi e fino ad un massimo di 90 nell'arco dell'anno) viene garantito: il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e la copertura assicurativa. Viene inoltre costituito il Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.


Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U. n. 126 del 1.6.2001). Il Decreto legislativo, applicativo dell'art. 10 della legge di riforma, prevede la trasformazione entro due anni delle IPAB in Aziende Pubbliche dei servizi alla persona (con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica) o in ONLUS oppure in Fondazioni private (con autonomia statutaria e gestionale e con il perseguimento di scopi di utilità sociale attraverso le modalità consentite dalla loro natura giuridica). Ampi compiti sono affidati alle regioni, in particolare, oltre ad una funzione di controllo, dovranno disciplinare le modalità con le quali le Istituzioni partecipano alla programmazione socio sanitaria a livello territoriale.

D.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie (G.U. n. 129 del 6 .6.2001)  L'atto di indirizzo, previsto dalla riforma ter (D. lgs 229/99) individua le prestazioni da ricondurre alle competenze (ed ai relativi oneri) delle unità sanitarie locali e dei comuni. Il decreto individua inoltre le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria interamente a carico del servizio sanitario. Allegato al decreto la scheda con le prestazioni ed i criteri di finanziamento riferite alle seguenti aree: materno infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie psichiatriche, patologie per infezioni da HIV, pazienti terminali.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Circolare 4 giugno 2001 (n.5945), Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 141 del 20.6.2000).Possono richiedere i contributi le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite dal 1º gennaio 2000 e iscritte ai registri regionali del volontariato. Il fondo è di 2 miliardi; ogni organizzazione (che deve coprire almeno il 30% della copertura dei costi) può presentare un progetto che non può superare i 200 milioni. Avranno priorità nella valutazione dei progetti quelli che hanno come caratteristica: contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (in particolare povertà estrema), innovazione, collaborazione con altri enti (pubblici e privati), rapporto con altre organizzazioni di volontariato. La valutazione sarà a cura dell'Osservatorio nazionale per il volontariato. La scadenza per la presentazione delle domande è al 4 agosto 2001.(allegati n.1 e n.2)

 D.P.C.M., 4 aprile 2001, n. 242, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3 e 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (G.U. n. 146 del 26.6.2001).
Il decreto introduce alcuni ulteriori elementi ai fini dell'applicazione dell'ISEE (più conosciuto come riccometro); in particolare vengono chiariti alcuni aspetti riguardanti la composizione del nucleo familiare (ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi del DPR 30.5.1989). Altre modifiche sono state apportate ai criteri per il calcolo della situazione economica equivalente. Si resta in attesa di un altro decreto attuativo applicativo del D.lgs 130/2000 nella parte in cui si stabilisce che per determinate situazioni (handicappati in situazione di gravità e soggetti ultrasessantacinqueni non autosufficienti certificati dalle ASL) per la fruizione di servizi domiciliari, diurni e residenziali per la contribuzione al costo del servizio deve essere preso a riferimenti il solo reddito del richiedente la prestazione e non quella del nucleo familiare o dei parenti tenuti agli alimenti.

DPCM 28 maggio 2001, Definizione, per l'anno 2001, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, degli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge 8 luglio 1998, n. 230 (G.U. n. 153 del 4.7.2001). L'attività ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti che impiegano obiettori di coscienza è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni, dei progetti d'impiego, la consistenza e la modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché la correttezza della gestione contabile amministrativa da parte degli enti. Le ispezioni sono distinte in periodiche e a campione. Per le verifiche il provvedimento indica i criteri e le modalità di svolgimento.

Ministero della sanità, Decreto 8 giugno 2001, Assistenza sanitaria integrativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare (G.U. n. 154 del 5.7.2001).Si prevede che l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da: malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme. L'erogazione di sostituti di latte materno rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.

 Ministero della Sanità, Decreto 18 maggio 2001, n. 279, Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Sup. G.U. n. 160 del 12.7.2001). Viene istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, costituita da presidi accreditati individuati dalle regioni. Tali strutture (preferibilmente presidi ospedalieri) dovranno avere specifica esperienza nella diagnostica e nella terapeutica delle malattie rare e dovranno essere dotati di strutture di supporto, di servizi complementari, per l'emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico molecolare. I presidi dovranno assicurare l'erogazione gratuita delle prestazioni per la per la diagnosi e qualora riguardassero patologie di origine ereditaria le indagini genetiche, sempre gratuite, saranno estese ai familiari dell'assistito. Il regolamento riconosce 284 malattie rare per le quali i malti non dovranno più pagare ticket. Con lo stesso provvedimento è stato anche istituito presso L'Istituto superiore di sanità il Registro nazionale delle malattie rare.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della solidarietà sociale, Decreto 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U., n. 174 del 28.7.2001).
L'importante atto applicativo della riforma fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi ai fini dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi diurni e residenziali già operanti e quelli di nuova istituzione. I servizi sono quelli rivolti a minori per interventi socio assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, disabili e anziani per interventi socio assistenziali o socio sanitari, finalizzati al mantenimento o al recupero dell'autonomia, persone affette da AIDS e con problematiche psico sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare. Compito delle regioni sarà quello di recepire e integrare, in base alle esigenze locali, i requisiti fissati dal decreto. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi diurni e residenziali verificando il possesso dei requisiti minimi strutturali previsti dal decreto. Vengono poi indicate: le strutture e i servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione; le strutture classificabili di tipo familiari e le comunità di accoglienza di minori; i requisiti comuni alle strutture e ai servizi a ciclo diurno e residenziale.


D.P.C.M. 31 maggio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome in materia di morbo di Hansen (G.U. n. 182 del 7.8.2001)Il Decreto aggiorna il DPR 21.9.1994 in materia di morbo di Hansen e stabilisce protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva della malattia. Per tali fini sono individuati dalla regioni a dalle province autonome i Centri territoriali di riferimento. A livello nazionale sono istituiti i Centri nazionali (Genova, Cagliari, Gioa del Colle, Messina), cui fanno riferimento i Centri territoriali al fine della conferma diagnostica e dell'attuazione dei protocolli terapeutici e riabilitativi.


D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie (G.U. n. 182 del 7.8.2001)Il Decreto modifica le norme riguardanti il compenso dei direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie. Stabilisce per i direttori generali un massimo di 300 milioni annui (200 prevedeva la normativa precedente) più una integrazione massima del 20% secondo gli obiettivi fissati dalle regioni. Per il direttore sanitario e amministrativo il compenso non può superare l'80% del compenso base fissato per il direttore generale.


D.P.R. 3 maggio 2001, Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2001-2003 (Sup. G.U. n. 181 del 6.8.2001).Il Piano sociale nazionale per gli anni 2001-2003 in applicazione della legge di riforma dell'assistenza (L. 328/2000) è diviso in tre parti. Nella prima vengono indicati gli elementi fondanti le nuove politiche sociali; nella seconda si evidenziano gli obiettivi prioritari, nella terza, infine, vengono date indicazioni per lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il Piano delinea inoltre le modalità e gli strumenti per il suo monitoraggio e per la verifica dei processi in atto e dei risultati conseguiti. Gli obiettivi prioritari del Piano sociale nazionale sono stati così individuati: a) valorizzare e sostenere le responsabilità familiari; b) rafforzare i diritti del minore; c) potenziare gli interventi a contrasto della povertà; d) sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particolare persone anziane e le disabilità gravi). Per quanto riguarda il Fondo nazionale delle politiche sociali nel triennio 2001-2003 le risorse che confluiscono nel fondo sono quelle determinate dalle leggi di settore. Per l'anno 2001 il fondo è di circa 3.500.000.000.000 L.


D.P.C.M. 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U. n. 188 del 14.8.2001).
Un nuovo Atto previsto dalla legge di riforma dell'assistenza volto ad indicare le linee sulle quali gli enti locali devono muoversi per interventi più efficaci in materia di servizi sociali. Vengono considerati "soggetti del terzo settore" tutte le organizzazioni senza fine di lucro (dalle organizzazioni di volontariato fino agli enti di patronato). Ai fini delle aggiudicazioni dei servizi le amministrazioni non dovranno procedere con il metodo del massimo ribasso; ma dovranno fare riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa che tiene conto di alcuni elementi di qualità. Alle regioni è affidato il compito di adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore.

D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U., n. 190 del 17.8.2001)
L'Agenzia è un organismo di controllo, indirizzo e promozione dell'attività del terzo settore. L'agenzia è è composta da un presidente e dieci membri nominati dal Presidente del Consiglio (tre su proposta del ministero delle finanze, sei da quello del welfare e uno dalla Conferenza Stato Regioni). Eserciterà poteri di indirizzo, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza da parte degli enti non profit di tutte le leggi e regolamenti che ne disciplinano l'attività, formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa, promuove iniziative di studio, ricerca e formazione sul Terzo settore e vigila sulle attività di raccolta fondi. L'agenzia corrisponde con le Amministrazioni Pubbliche, consulta periodicamente gli organismi rappresentativi del terzo settore, promuove indagini conoscitive ed istruttorie nei confronti delle organizzazioni non profit.


Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 25 maggio 2001, n. 337, Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di as-segni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori (G.U. n. 193 del 21.8.2001).
Riprendiamo la nota dal sito www.affarisociali.it riportante le principali novità del Regolamento. Disciplina dell'ISE. Il nuovo decreto stabilisce anzitutto la decorrenza dei nuovi criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi. In particolare, è previsto che la nuova disciplina dell'ISE si applica: - per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per l'anno 2001; - per l'assegno di maternità, di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001. Ne consegue che: a) per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001 e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, i comuni dovranno: - provvedere a richiedere agli interessati la presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica, di cui al d.p.c.m. 18 maggio 2001, in sostituzione di quella presentata; - procedere, in alcuni casi, alla revoca dei provvedimenti di concessione già disposti o modificarli sulla base della nuova dichiarazione presentata; - verificare che le domande presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, e rigettate, non possano essere accolte, sulla base delle nuove disposizioni relative alla composizione del nucleo familiare. b) L'assegno di maternità relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 452/2000, vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento. Nucleo familiare. Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità è individuato secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi. Altre disposizioni. - E' prevista la possibilità di concedere l'assegno per il nucleo familiare, qualora la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi di cui all'art. 16 del decreto 452/2000, in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesti la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro una certa data (non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda). - La potestà concessiva dell'Inps, prevista dall'art. 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esercitata dall'Istituto dalla data di stipula degli accordi ivi previsti. - In via di prima applicazione, ma entro il termine perentorio di sessanta giorni, i soggetti che hanno perso il diritto di presentare la domanda di concessione dell'assegno per il nucleo familiare prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda per il periodo in cui si è verificato il citato requisito.


Ministero della sanità, Decreto 18 settembre 2001, n. 347, Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (G.U. n. 218 del 19.9.2001).Il decreto è attuativo dell'Accordo Stato- regioni dell'8 agosto (G.U. n. 207/2001). Il provvedimento prevede di versi interventi: a) Centralizzazione degli acquisti dal parte delle Aziende sanitarie, b) disposizioni sui disavanzi; c) Equilibri di bilancio; d) Erogazione diretta dei medicinali, e) Esclusione dalla rimborsabilità, f) Monitoraggio della spesa; Multiprescrizioni; g) Patto di stabilità; h) Riduzione dei posti letto ospedalieri per acuti; i) Prezzo di rimborso dei farmaci; l) Sconti a carico delle farmacie; m) Sostituibilità dei medicinali; n) Sperimentazione del prezzo di rimborso dei farmaci; o) Sperimentazioni gestionali; p) Tetto di spesa sui farmaci; q) Ticket sulla diagnostica. Da segnalare: La definizione dell'ammontare della spesa sanitaria (146.376 miliardi nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371 nel 2004); dal 2002 il tetto per la spesa farmaceutica non dovrà superare il 13% della spesa sanitaria complessiva; taglio alle multiprescrizioni con un massimo di tre pezzi per ricetta (contro i sei precedenti); riduzione dello 0,5 per mille abitanti dei posti letto ospedalieri per acuti (passaggio dal 4,5 al 4 per 1000 abitanti). Confermato l'uno per mille destinato alla riabilitazione e lungodegenza.

Ministero del lavoro e delle politiche sociale, Decreto 12 luglio 2001, Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 211 del 11.9.2001).
Il Fondo nazionale previsto dall'articolo 13, comma 4 della legge 68/99, per l'anno 2001 è pari a 60 miliardi (quasi 3 miliardi è la somma prevista per le marche).

D.P.C.M. 10 agosto 2001, Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche (G.U. n. 229 del 2.10.2001).A fronte della previsione di avviare, nell'anno 2001, 73.000 obiettori di coscienza in servizio civile, contro gli 85.000 previsti, le somme derivanti dal mancato avvio in servizio di 12.000 obiettori, sono utilizzate per dare attuazione alle disposizioni della legge 64/2001 (Istituzione del servizio civile nazionale), che prevede l'avvio al servizio civile delle donne, dei cittadini riformati per inabilità al servizio militare, nonché dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile che quello militare purché non risultino necessari alle esigenze delle forze armate. Per l'anno 2001 viene stabilito che: - il contingente di volontari impiegabili in servizio civile è definito in 790 unità (600 impiegabili in Italia e 190 all'estero); il contingente degli obiettori di coscienza impiegabili all'estero è di 550 unità; il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile verrà determinato in base alle economie di gestione derivanti dalla riduzione dell'impiego di obiettori di coscienza.

 Legge 3 ottobre 2001, n.366, Delega al governo per la riforma del diritto societario (G.U. n. 234 del 8.10.2001).La delega - lungamente dibattuta e avversata dal mondo delle cooperative per i contenuti dell'articolo sulle cooperative - prevede che entro un anno il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi di riforma del diritto societario. Uno di questi dovrebbe riguardare anche le cooperative, cui fa riferimento l'art. 5 della legge delega. Al comma 1, si indicano alcuni aspetti che dovrà affrontare la delega: "definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta…. (..) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute (..) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificatamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti".


Presidenza del Consiglio dei ministri, Avviso n. 3 del 6 novembre 2000, Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - programmi di assistenza e di integrazione sociale (G.U. n. 241 del 16.10.2001).L'Avviso da attuazione a programmi di protezione sociale all'interno dei programmi di assistenza ed integrazione previsti dall'art. 18 del T.U. sull'immigrazione e dagli art. 25 e 26 del Regolamento di attuazione; in particolare destinatari privilegiati sono donne e minori che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale. I progetti (per i quali vengono destinati 7 miliardi) possono essere gestiti sia da enti locali che da organizzazioni non profit. Per maggiori informazioni riguardo la presentazione dei progetti (scadenza 20 novembre 2001): 06.67795411. e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it


Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 28 agosto 2001, n. 388, Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U. n. 250 del 26.10.2001).
La legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 96 aveva previsto contributi a favore di Associazioni di volontariato e ONLUS. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e limitatamente alle ONLUS per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Una volta ottenuto il contributo, per almeno tre anni dalla data di acquisto o del contratto di leasing, il bene deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per attività non di utilità sociale né ceduto a terzi. L'eventuale alienazione del bene prima dei tre anni può essere effettuata solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In questo caso il corrispettivo non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso. La domanda di contributo va inviata a: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili via Veneto n. 56 - 00187 Roma. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Alla domanda va allegata: 1) la documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 2) la copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo; 3) nel caso di beni acquistati da ONLUS e donati a strutture sanitarie pubbliche, la copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene; 4) la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene per le attività di utilità sociale; il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare che il bene non è stato alienato, oppure è stato ceduto ad un'altra ONLUS o ad un'Associazione di volontariato. Nel caso di donazione del bene a strutture sanitarie pubbliche questa dichiarazione non viene richiesta. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre del 2000, le domande vanno presentate entro il 26 dicembre 2001. Per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001, le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2001. Per gli anni successivi la scadenza rimane il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanerà un decreto con l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso. Il contributo verrà quindi erogato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Il contributo viene revocato nel caso in cui l'assegnatario non rispetti le prescrizioni del Regolamento e/o le dichiarazioni presentate non risultino veritiere.

Decreto legge 12 novembre 2001, Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (G.U. n. 263 del 12.11.2001).Il decreto prevede il richiamo in servizio dei lavoratori andati volontariamente in pensione, il ricorso a contratti a tempo determinato e la possibilità di remunerare prestazioni libero-professionali aggiuntive rispetto quelle proprie del rapporto di dipendenza. Per applicare tali misure deve esserci l'autorizzazione regionale. Si prevede inoltre che l'operatore socio sanitario, potrà essere formato con corsi organizzati e finanziati dalle regioni.

Legge 16 novembre 2001, n. 405, Conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" (G.U. n. 268 del 17.11.2001).Il provvedimento recepisce sostanzialmente l'accordo dell'8 agosto tra governo e regioni. (G.U. n. 207/2001). Tra i principali contenuti si segnala: La definizione dell'ammontare della spesa sanitaria (146.376 miliardi nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371 nel 2004); per il 2001 il FSN viene incrementato di quasi 8 miliardi per complessivi 138mila miliardi. 6mila miliardi vengono destinati al riapiano dei disavanzi regionali. La spesa sanitaria viene portata al 5,8 del PIL. Dal prossimo anno lo stato non provvederà più al ripiano dei disavanzi regionali. Spetterà alle regioni, con provvedimenti autonomi, provvedere, al ripiano. Dal 2002 il tetto per la spesa farmaceutica non dovrà superare il 13% della spesa sanitaria complessiva; dal 1º dicembre il prezzo di riferimento per il rimborso dei farmaci viene calcolato sul medicinale meno caro. Non potranno essere prescritte più di tre confezioni per ricetta (contro le sei attuali); Fanno eccezione gli antibiotici in confezioni monodose, l'interferone per i malati di epatite cronica e medicinali somministrati per fleboclisi. E' prevista la riduzione dello 0,5 per mille abitanti dei posti letto ospedalieri per acuti (passaggio dal 4,5 al 4 per 1000 abitanti). Confermato l'uno per mille destinato alla riabilitazione e lungodegenza. Slitta di un anno la riduzione e l'eliminazione dei ticket sulla diagnostica e la specialistica.

D.P.R. 17 settembre 2001, n. 329, Nomina di dieci componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (G.U., n. 269 del 19.11.2001).
Vengono nominati - su designazione - dei rispettivi Osservatori nazionali (associazionismo e volontariato) come componenti del CNEL cinque rappresentanti delle associazioni di promozione sociale (Benettollo, Bobba, Gualaccini, Perli, Porro) e cinque delle organizzazioni di volontariato (Alecci, Bulleri, Coccheri, Guidotti, Patriarca).

La raccolta delle Leggi è a cura di Gruppo Solidarietà
I testi delle Gazzette Ufficiali: Comune di Jesi


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