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L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E’ ANCORA IN VIGORE L’obbligo di impartire l’istruzione elementare non
è attuabile solo in casi eccezionali I genitori devono assicurarsi che i figli frequentino regolarmente la scuola, senza poter invocare a loro discolpa il fatto di non essere stati informati delle assenze. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso della Procura della Repubblica contro la decisione del Giudice di Pace di Staiti Brancaleone che aveva assolto dall’accusa di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare un padre che non si era accorto delle assenze da scuola delle figlie minori. Il genitore si era difeso sostenendo che l’istituto non lo aveva mai avvisato delle numerose assenze delle figlie, e il giudice gli aveva dato ragione assolvendolo perché il fatto non costituisce reato. Il Procuratore della Repubblica aveva quindi proposto ricorso in Cassazione facendo presente che “le assenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di esercente la potestà sulle figlie”. La Suprema Corte ha condiviso la tesi della pubblica accusa, annullando con rinvio l’assoluzione ed ha affermato che solo in alcuni casi l’obbligo di istruzione è inattuabile, e cioè: quando vi sia mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; quando non lo consenta lo stato di salute dell’alunno; quando vi sia notevole distanza tra scuola ed abitazione, manchino mezzi di trasporto e le condizioni economiche dei genitori non consentano l’utilizzo dei mezzi privati; quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali. In tutti gli altri casi i genitori hanno l’obbligo, sancito penalmente, di vigilare sui figli minori e di impartirgli l’istruzione elementare.(28 gennaio 2008) Osservazioni La sentenza, pronunciata per un caso tecnicamente qualificabile di “dispersione scolastica”, specie in Comuni piccolissimi di montagna, è assai interessante per l’attuazione della normativa sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Infatti, nei decenni passati, era frequente la pessima prassi di alcune ASL che dichiaravano “ non scolarizzabile l’alunno con grave disabilità. Questa decisione serve ad impedire che qualche ASL ritardataria rinnovi quella prassi o la reintroduca.Infatti in soli 4 casi la sentenza considera inapplicabile la normativa sull’obbligo scolastico, la cui violazione è sanzionabile con una contravvenzione a carico della famiglia: 1- quando vi sia mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; Per gli alunni con disabilità, questo problema non si pone, poiché l’art 12 comma 4 L.n. 104/92 pone l’obbligo per tutte le scuole di accogliere iscrizioni di alunni con disabilità. Qualora in un piccolo comune non vi siano scuole statali, tale obbligo è ribadito anche per le scuole paritarie dalla L.n. 62/00 . 2- quando non lo consenta lo stato di salute dell’alunno; Anche questo aspetto è normalmente superabile per gli alunni con disabilità. Infatti l’art 12 commi 9 e 10 della L.n. 104/92 stabilisce che per questi alunni è”comunque garantita l’educazione e l’istruzione”.A tal fine il Ministero P.I. ha emanato da tempo norme sull’istruzione in ospedale e su quella a domicilio con la presenza di docenti specializzati e talora pure con collegamenti telefonici ed informatici fra l’ospedale o la casa dell’alunno e la classe di appartenenza. 3 quando vi sia notevole distanza tra scuola ed abitazione, manchino mezzi di trasporto e le condizioni economiche dei genitori non consentano l’utilizzo dei mezzi privati; Anche questo aspetto è normativamente salvaguardato per gli alunni con disabilità. Infatti già l’art 28 comma 1 L.n. 118/71 prevedeva l’obbligo dei Comuni di garantire il trasporto gratuito alle scuole materne, elementari e medie. Poi la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 ha esteso, fra gli altri, anche questo diritto alle scuole superiori; e il decreto legislativo n. 112/98 ha precisato che per le scuole superiori l’obbligo del “supporto organizzativo “ all’integrazione scolastica ( ed ovviamente quindi del trasporto gratuito) è a carico delle province, fermo restando ai Comuni quello per gli altri ordini di scuole. 4- quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali; Anche questo aspetto-limite , per gli alunni con disabilità, è superato. Infatti , i casi di rifiuto di questi alla frequenza scolastica sono inesistenti; si verificano invece casi di rifiuto dei genitori ed in tal caso, la circolare ministeriale n. 363/1994 ha previsto che in caso di rifiuto dei genitori a sottoporre a visita medica il figlio per far certificare l’esistenza o meno della situazione di handicap, possa intervenire il tribunale per i minori. Questa sentenza quindi, mentre ribadisce l’obbligo di istruzione per tutti gli alunni, lo rinforza anche per quelli con disabilità. Roma 2/2/08. Salvatore Nocera
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