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Proposta di legge On. PERETTI (C1151) sulle scuole speciali per sordi

Aspetti Problematici

La proposta di legge Peretti, assieme ad alcuni aspetti positivi, presenta un contenuto sostanzialmente negativo, in quanto si propone di modificare radicalmente il sistema di integrazione scolastico dei sordi, reintroducendo come unico canale formativo le scuole speciali.

Le esigenze di una migliore qualità della scolarizzazione dei sordi, talora tradite da una pessima attuazione della buona normativa sull’integrazione scolastica, sono alla base di questa proposta radicale e regressiva. In presenza di cattive prassi di integrazione scolastica, la risposta più corretta non è quella della fuga all’indietro verso l’educazione separata degli alunni con handicap, ma la pretesa della piena attuazione e dell’ulteriore miglioramento della vigente normativa sull’integrazione scolastica generalizzata.

Apparentemente la proposta Peretti riguarda solo gli alunni sordi; ma la carica ideologica che la pervade fa si che essa manifesti un orientamento di politica scolastica che potrebbe affermarsi per tutti gli alunni con handicap. Ciò nell’arco di pochissimi anni potrebbe azzerare la fatica ed il lavoro di ricerca pedagogica e didattica che ha permesso all’Italia di realizzare l’integrazione generalizzata. Infatti si comincerebbe con gli alunni sordi per poi arrivare a mettere anche tutti gli altri alunni con handicap nelle scuole speciali. I percorsi scolastici di integrazione di buona qualità, realizzati per le diverse tipologie di minorazione, per i diversi ordini di scuola e per i diversi gradi di gravità , vanno rafforzati proprio al fine di eliminare i casi negativi che si sono verificati e che non debbono più ripetersi.

Aspetti positivi

     La proposta di legge presenta alcuni aspetti interessanti al livello istituzionale generale, perché cerca di rispondere a bisogni avvertiti da anni dalla scuola e dalle famiglie.  Ci si riferisce specificamente all'articolo 1, che prevede la necessità di di protesizzazione precoce; all'articolo 2, che prevede interventi di supporto e interventi di supporto educativo alle famiglie; all'articolo 5, concernente la necessità di un approfondimento formativo per gli insegnanti specializzati per l'educazione dei sordi, di cui addirittura si ipotizza un programma dettagliato; all'articolo 6, concernente l'obbligo di interventi coordinati da parte degli enti locali, a supporto della scolarizzazione dei sordi.  Interessante pure il principio già introdotto con la legge 62/2000, della piena equiparazione nell'unico sistema di istruzione tra scuola statale e scuola non statale.

 Aspetti negativi

      Scendendo in dettaglio, si debbono però rilevare alcuni aspetti di seria problematicità:

1.      Rischi di Neo-Istituti Speciali

          L'articolo 3 comma 2 prevede l'istituzione di "centri risorse destinati ai portatori di handicap gravi", ubicati presso alcune istituzioni scolastiche.  Ciò sembrerebbe in contrasto con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, circa il diritto dell’alunno con handicap "ad essere accolto nelle istituzioni di istruzione e di formazione in sedi non lontane dal luogo di abituale dimora".  Infatti i dati statistici ormai consolidati indicano una presenza degli alunni sordi pari a circa il 7% di tutti gli alunni con handicap frequentanti le scuole.  Questi ultimi sono circa il 2% della popolazione scolastica.  La loro densità sul territorio è assai scarsa e quindi sarebbe difficile rispettare il principio di prossimità all'abitazione. Qualora si volesse concentrarle solo in alcuni centri risorse, sorgerebbe la necessità addirittura di creare degli istituti speciali residenziali, essendo impensabile che un alunno sordo possa quotidianamente raggiungere un centro a svariate decine, e talora centinaia, di chilometri di distanza.

2.      Anacronistiche autorizzazioni ministeriali.

          L'articolo 4, comma 3, prevede un'autorizzazione ministeriale da rilasciarsi alle istituzioni scolastiche autonome, "che intendono provvedere all'istruzione e alla formazione dei sordi, con l'ausilio di un centro risorse".  Ciò sembra in contrasto col principio di autonomia di ricerca, di sperimentazione didattica e metodologica sancito dal D.P.R. 275/99 a favore delle istituzioni scolastiche autonome e per il rispetto del quale sono state abolite tutte le autorizzazioni ministeriali preesistenti.

3.      Violazione dei diritti dei genitori

          Lo stesso articolo 4, al successivo comma 4, stabilisce che i centri risorse espletano funzioni di consulenza e di supporto "qualora l'allievo sordo possa essere inserito nelle classi ordinarie".  Ciò significa che saranno tali centri a decidere dei modi di scolarizzazione degli alunni sordi.  Ciò in palese contrasto con la libera scelta garantita ai genitori dall'articolo 10 della legge 517/77 e dall'articolo 13, comma 1, della legge 104/92.

4.      Abolizione dell’integrazione scolastica

          L'articolo 4, al comma 7, prevede espressamente che gli alunni sordi potranno eventualmente essere inseriti in classi di compagni normoudenti, solo "dopo un lungo trattamento attuato nei centri risorse".  Ciò significa che gli alunni sordi dovranno essere obbligatoriamente scolarizzati e per lungo tempo solo in classi di alunni sordi, cioè classi speciali e solo successivamente potranno eventualmente frequentare le classi comuni.  Ciò contrasta con il principio dell'integrazione scolastica come formulato nelle premesse ai programmi dei Corsi di specializzazione polivalente, emanati con D.M. dei 24.06.86. Il principio formulato dalla commissione, presieduta dal prof Giorgio Moretti, ordinario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, afferma che contrariamente al vecchio criterio "prima riabilitare e poi inserire", l'integrazione scolastica ha dimostrato che è l'inserimento stesso l'occasione migliore di crescita nell’apprendimento degli alunni con handicap.  Tale principio è stato recepito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 ed è stato sancito definitivamente, nell'articolo 12, comma 3, della legge quadro n. 104/92.

5.       Monopolio delle Scuole Speciali

          L'articolo 4, comma 5, stabilisce che le scuole speciali o le sezioni speciali ed i centri riabilitativi con sezioni scolastiche speciali, possono assumere la denominazione di centri risorse, al fine di collaborare con le istituzioni scolastiche.  Ciò significa chiaramente che il lungo trattamento nei centri risorse degli alunni sordi di cui al comma 7 dello stesso articolo 4, deve essere realizzato in classi ed in scuole speciali.  Ciò contrasta palesemente con l'orientamento costituzionale, sancito dalla sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale e più di recente dalla sentenza 226/2001, della stessa Corte, la quale afferma che le finalità perseguite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 consistono nel promuovere la piena integrazione della persona handicappata in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità.  “ […] La concreta attuazione di tali finalità comporta la necessità che l'istruzione delle persone handicappate si compia attraverso la frequenza nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la frequenza costituisce infatti lo strumento fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo consistente nello sviluppo delle potenzialità della persona handicappata all'apprendimento, alla comunicazione, alle relazioni e alla socializzazione, come indicato dall'art. 12, comma 3, della legge in esame."

6.      Contrasto con le linee di politica scolastica

          Il rifiuto delle scuole speciali è stato altresì ufficialmente dichiarato anche dall'attuale maggioranza parlamentare durante il dibattito svoltosi in occasione dell'approvazione della legge 69/2000, concernente, inizialmente, finanziamenti per le scuole speciali per ciechi e sordi.  Anche la Consulta delle Associazioni delle persone con handicap e dei loro familiari, che ha operato in seno all'Osservatorio sull'integrazione scolastica del Ministero dell’Istruzione, durante la discussione della stessa legge 69/2000 si è espressa contrariamente al ripristino delle scuole speciali.

Conclusioni

     Per quanto sopra esposto, si ritiene che la presente proposta di legge per alcuni aspetti sia in contrasto con leggi di principio e con la stessa costituzione, come interpretata dalla Corte Costituzionale; per altro verso, alcune sue proposte sono già presenti nella normativa primaria e secondaria, quali ad esempio l'obbligo degli accordi di programma proposto nell'articolo 6, comma l, che in sostanza riprende quanto già stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 104/92.  Sembra opportuno pertanto che il contenuto della proposta medesima vada ridimensionato, limitandosi ai primi due articoli della legge e al programma dei corsi di specializzazione, allegato alla proposta medesima, per una migliore preparazione degli insegnanti per il sostegno ai sordi, la quale è venuta affievolendosi negli ultimi anni.  Ovviamente la specializzazione e l'aggiornamento degli insegnanti, siano essi per il sostegno che curricolari, deve riguardare personale operante nelle classi comuni, siano esse statali o paritarie, e non già in classi o scuole speciali, quali sono sostanzialmente i centri risorse.

Se veramente si vuole varare una normativa che migliori la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni sordi evitando il ripetersi di casi negativi, sarebbe opportuno inserire nella proposta Peretti una norma in cui si stabilisca che, all’atto dell’iscrizione, il capo d’istituto è tenuto ad attivare tutte le procedure per garantire all’inizio del successivo anno scolastico la presenza nella sua scuola di insegnanti appositamente specializzati, di assistenti alla comunicazione, sia nella lettura labbiale che con l’uso della sottotitolazione, forniti dalla Provincia, di specifico materiale didattico fornito anche dai Comuni di aule rapidamente attrezzabili con campi magnetici per evitare che i rumori disturbino gli alunni con protesi acustiche, nonché uno stretto collegamento tra il progetto didattico personalizzato e quello logopedico e riabilitativo che deve essere contemporaneamente realizzato dalla ASL. Solo in questo modo una proposta di legge antistorica ed assurda può trasformarsi in uno strumento di miglioramento per l’integrazione scolastica di tutti gli alunni con handicap.

Roma 28/1/2002

Salvatore Nocera


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