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Proposta di legge On. PERETTI (C1151) sulle scuole speciali per sordi Aspetti Problematici La
proposta di legge Peretti, assieme ad alcuni aspetti positivi,
presenta un contenuto sostanzialmente negativo, in quanto si propone
di modificare radicalmente il sistema di integrazione scolastico dei
sordi, reintroducendo come unico canale formativo le scuole speciali. Le
esigenze di una migliore qualità della scolarizzazione dei sordi,
talora tradite da una pessima attuazione della buona normativa
sull’integrazione scolastica, sono alla base di questa proposta
radicale e regressiva. In presenza di cattive prassi di integrazione
scolastica, la risposta più corretta non è quella della fuga
all’indietro verso l’educazione separata degli alunni con
handicap, ma la pretesa della piena attuazione e dell’ulteriore
miglioramento della vigente normativa sull’integrazione scolastica
generalizzata. Apparentemente la proposta Peretti riguarda solo gli alunni sordi; ma la carica ideologica che la pervade fa si che essa manifesti un orientamento di politica scolastica che potrebbe affermarsi per tutti gli alunni con handicap. Ciò nell’arco di pochissimi anni potrebbe azzerare la fatica ed il lavoro di ricerca pedagogica e didattica che ha permesso all’Italia di realizzare l’integrazione generalizzata. Infatti si comincerebbe con gli alunni sordi per poi arrivare a mettere anche tutti gli altri alunni con handicap nelle scuole speciali. I percorsi scolastici di integrazione di buona qualità, realizzati per le diverse tipologie di minorazione, per i diversi ordini di scuola e per i diversi gradi di gravità , vanno rafforzati proprio al fine di eliminare i casi negativi che si sono verificati e che non debbono più ripetersi. Aspetti positivi La proposta di legge presenta alcuni aspetti interessanti al livello istituzionale generale, perché cerca di rispondere a bisogni avvertiti da anni dalla scuola e dalle famiglie. Ci si riferisce specificamente all'articolo 1, che prevede la necessità di di protesizzazione precoce; all'articolo 2, che prevede interventi di supporto e interventi di supporto educativo alle famiglie; all'articolo 5, concernente la necessità di un approfondimento formativo per gli insegnanti specializzati per l'educazione dei sordi, di cui addirittura si ipotizza un programma dettagliato; all'articolo 6, concernente l'obbligo di interventi coordinati da parte degli enti locali, a supporto della scolarizzazione dei sordi. Interessante pure il principio già introdotto con la legge 62/2000, della piena equiparazione nell'unico sistema di istruzione tra scuola statale e scuola non statale. Aspetti negativi Scendendo in dettaglio, si debbono però rilevare alcuni aspetti di seria problematicità: 1.
Rischi di Neo-Istituti Speciali
L'articolo 3 comma 2 prevede l'istituzione di "centri
risorse destinati ai portatori di handicap gravi", ubicati presso
alcune istituzioni scolastiche. Ciò
sembrerebbe in contrasto con quanto previsto all'articolo 3, comma 1,
circa il diritto dell’alunno con handicap "ad essere accolto
nelle istituzioni di istruzione e di formazione in sedi non lontane
dal luogo di abituale dimora".
Infatti i dati statistici ormai consolidati indicano una
presenza degli alunni sordi pari a circa il 7% di tutti gli alunni con
handicap frequentanti le scuole.
Questi ultimi sono circa il 2% della popolazione scolastica.
La loro densità sul territorio è assai scarsa e quindi
sarebbe difficile rispettare il principio di
prossimità all'abitazione. Qualora si volesse concentrarle solo in
alcuni centri risorse, sorgerebbe la necessità addirittura di creare
degli istituti speciali residenziali, essendo impensabile che un
alunno sordo possa quotidianamente raggiungere un centro a svariate
decine, e talora centinaia, di chilometri di distanza. 2.
Anacronistiche autorizzazioni ministeriali.
L'articolo 4, comma 3, prevede un'autorizzazione ministeriale
da rilasciarsi alle istituzioni scolastiche autonome, "che
intendono provvedere all'istruzione e alla formazione dei sordi, con
l'ausilio di un centro risorse".
Ciò sembra in contrasto col principio di autonomia di ricerca,
di sperimentazione didattica e metodologica sancito dal D.P.R.
275/99 a favore delle istituzioni scolastiche autonome e per il
rispetto del quale sono state abolite tutte le autorizzazioni
ministeriali preesistenti. 3.
Violazione dei diritti dei genitori
Lo stesso articolo 4, al successivo comma 4, stabilisce che i
centri risorse espletano funzioni di consulenza e di supporto
"qualora l'allievo sordo possa essere inserito nelle classi
ordinarie". Ciò
significa che saranno tali centri a decidere dei modi di
scolarizzazione degli alunni sordi.
Ciò in palese contrasto con la libera scelta garantita ai
genitori dall'articolo 10 della legge
517/77 e dall'articolo 13, comma 1, della legge
104/92. 4.
Abolizione dell’integrazione scolastica
L'articolo 4, al comma 7, prevede espressamente che gli alunni
sordi potranno eventualmente essere inseriti in classi di compagni
normoudenti, solo "dopo un lungo trattamento attuato nei centri
risorse". Ciò
significa che gli alunni sordi dovranno essere
obbligatoriamente scolarizzati e per lungo tempo solo in classi di
alunni sordi, cioè classi speciali e solo successivamente potranno
eventualmente frequentare le classi comuni.
Ciò contrasta con il principio dell'integrazione scolastica
come formulato nelle premesse ai programmi dei Corsi di
specializzazione polivalente, emanati con D.M. dei 24.06.86. Il
principio formulato dalla commissione, presieduta dal prof Giorgio
Moretti, ordinario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, afferma che contrariamente al vecchio criterio "prima
riabilitare e poi inserire", l'integrazione scolastica ha
dimostrato che è l'inserimento stesso l'occasione migliore di
crescita nell’apprendimento degli alunni con handicap.
Tale principio è stato recepito nella sentenza
della Corte Costituzionale n. 215/87 ed è stato sancito
definitivamente, nell'articolo 12, comma 3, della legge
quadro n. 104/92. 5.
Monopolio
delle Scuole Speciali
L'articolo 4, comma 5, stabilisce che le scuole speciali o le
sezioni speciali ed i centri riabilitativi con sezioni scolastiche
speciali, possono assumere la denominazione di centri risorse, al fine
di collaborare con le istituzioni scolastiche.
Ciò significa chiaramente che il lungo trattamento nei centri
risorse degli alunni sordi di cui al comma 7 dello stesso articolo 4,
deve essere realizzato in classi ed in scuole speciali.
Ciò contrasta palesemente con l'orientamento costituzionale,
sancito dalla sentenza
n. 215/87 della Corte Costituzionale e più di recente dalla
sentenza 226/2001, della stessa Corte, la quale afferma che le finalità
perseguite dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 consistono nel promuovere la piena
integrazione della persona handicappata in ogni ambito nel quale si
svolge la sua personalità. “
[…] La concreta attuazione di tali finalità comporta la necessità
che l'istruzione delle persone handicappate si compia attraverso la
frequenza nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado; la frequenza costituisce infatti lo strumento
fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo consistente nello
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
all'apprendimento, alla comunicazione, alle relazioni e alla
socializzazione, come indicato dall'art. 12, comma 3, della legge in
esame." 6.
Contrasto con le linee di politica scolastica
Il rifiuto delle scuole speciali è stato altresì
ufficialmente dichiarato anche dall'attuale maggioranza parlamentare
durante il dibattito svoltosi in occasione dell'approvazione della legge
69/2000, concernente, inizialmente, finanziamenti per le scuole
speciali per ciechi e sordi. Anche
la Consulta delle Associazioni delle persone con handicap e dei loro
familiari, che ha operato in seno all'Osservatorio sull'integrazione
scolastica del Ministero dell’Istruzione, durante la discussione
della stessa legge
69/2000 si è espressa contrariamente al ripristino delle scuole
speciali. Conclusioni
Per quanto sopra esposto, si ritiene che la presente proposta
di legge per alcuni aspetti sia in contrasto con leggi di principio e
con la stessa costituzione, come interpretata dalla Corte
Costituzionale; per altro verso, alcune sue proposte sono già
presenti nella normativa primaria e secondaria, quali ad esempio
l'obbligo degli accordi di programma proposto nell'articolo 6, comma
l, che in sostanza riprende quanto già stabilito dall'articolo 13,
comma 1, lettera a) della legge
104/92. Sembra
opportuno pertanto che il contenuto della proposta medesima vada
ridimensionato, limitandosi ai primi due articoli della legge e al
programma dei corsi di specializzazione, allegato alla proposta
medesima, per una migliore preparazione degli insegnanti per il
sostegno ai sordi, la quale è venuta affievolendosi negli ultimi
anni. Ovviamente la
specializzazione e l'aggiornamento degli insegnanti, siano essi per il
sostegno che curricolari, deve riguardare personale operante nelle
classi comuni, siano esse statali o paritarie, e non già in classi o
scuole speciali, quali sono sostanzialmente i centri risorse. Se
veramente si vuole varare una normativa che migliori la qualità
dell’integrazione scolastica degli alunni sordi evitando il
ripetersi di casi negativi, sarebbe opportuno inserire nella proposta
Peretti una norma in cui si stabilisca che, all’atto
dell’iscrizione, il capo d’istituto è tenuto ad attivare tutte le
procedure per garantire all’inizio del successivo anno scolastico la
presenza nella sua scuola di insegnanti appositamente specializzati,
di assistenti alla comunicazione, sia nella lettura labbiale che con
l’uso della sottotitolazione, forniti dalla Provincia, di specifico
materiale didattico fornito anche dai Comuni di aule rapidamente
attrezzabili con campi magnetici per evitare che i rumori disturbino
gli alunni con protesi acustiche, nonché uno stretto collegamento tra
il progetto didattico personalizzato e quello logopedico e
riabilitativo che deve essere contemporaneamente realizzato dalla ASL.
Solo in questo modo una proposta di legge antistorica ed assurda può
trasformarsi in uno strumento di miglioramento per l’integrazione
scolastica di tutti gli alunni con handicap.
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