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Per la prima volta l’INPS fornisce alle
proprie Commissioni di verifica alcune indicazioni metodologiche e
interpretative legate al concetto di handicap. Le Commissioni di
verifica, lo ricordiamo, sono deputate a controllare nella forma e nel
merito tutti i verbali di invalidità, handicap (Legge 104/1992) e
disabilità, rilasciati dalle Commissioni di accertamento delle Aziende
Usl. Inoltre sono incaricate di effettuare i controlli a campione e
quelli straordinari (esempio i 200mila controlli sui “falsi invalidi”
previsti dalla recente Legge 133/2008).
L’INPS ricorda che l’handicap “pur
fondando la sua sussistenza sulla presenza di una minorazione, lega le
prestazioni/agevolazioni alla sussistenza di un addendo
socio-relazionale e di contesto che non può essere ignorato e sul
permanere del quale può significatamente fondarsi l’esigenza di
revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che
equigerarchicamente prevede l'operatore sociale nella costruzione del
giudizio.”
L’INPS non cita l’esatta definizione di
handicap grave previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992:
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità.”.
Per l’estensore del messaggio, che si rifà
meramente al contesto e all’aspetto socio-relazionale, non è rilevante
l’aspetto del carico assistenziale e dell’autonomia personale che
divengono particolarmente severi in correlazione con minorazioni di
particolare gravità.
L’INPS sostiene, quindi, che la
certificazione di handicap non possa essere “congelata” non prevedendo
revisione alcuna. È preferibile che i verbali di handicap prevedano una
rivedibilità nel tempo.
Di fronte a questa evidenza, l’INPS
sostiene che il Decreto applicativo dell’articolo 6 della Legge 80/2006,
e cioè il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, non avrebbe introdotto
novità rispetto all’accertamento dell’handicap. Quindi l’esonero dalla
ripetizione delle visite di accertamento sarebbe – secondo l’INPS –
relativa solo alle invalidità civili.
Va ricordato che il Legislatore prevede –
alla lettera – l’esonero anche per le visite mediche legate alla
permanenza dell’handicap. Inoltre il Decreto ministeriale 2 agosto 2007,
richiama in premessa l’esonero dalla ripetizione delle visite non solo
per l’invalidità, ma anche per l’handicap, a condizione che gli
interessati siano titolari di indennità di accompagnamento e di
comunicazioni e la loro patologia rientri in quelle elencate nel decreto
stesso. Infine – e questo è assai rilevante sotto il profilo
medico-legale cui si rifà lo stesso INPS – nel Decreto citato ci si
riferisce a “condizioni patologiche che determinano una grave
compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle
attività e della partecipazione alla vita comunitaria;”. Pertanto la
dimensione connessa al contesto e all’aspetto socio-relazionale, cioè
all’handicap ai sensi della Legge 104/1992, è significativamente
espressa anche dal Decreto.
Lo stesso messaggio fornisce una
definizione che distingue sotto il profilo medicolegale e concettuale la
differenza fra disabilità psichica e disabilità intellettiva e indica
anche gli strumenti valutativi da usare. Si tratta del DSM IV (ora in
via di revisione, nella versione V), cioè di uno strumento adottato
dalla comunità scientifica internazionale per la valutazione delle
demenze, delle malattie psichiche, e delle limitazioni intellettive.
L’INPS richiama anche le modalità di
quantificazione del grado di disabilità intellettiva in base al
quoziente di intelligenza rilevato.
L’impegno definitorio dell’INPS è
funzionale a fornire indicazioni sulla corretta applicazione
dell’articolo 13 della Legge 68/1999.
Quell’articolo prevede l’opportunità, per
le Regioni e le Province Autonome, di concedere un contributo, in base a
specifiche convenzioni, ai datori di lavoro che assumano persone con
disabilità con una percentuale di invalidità superiore al 79% o con
“handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di
invalidità”. Se la norma viene applicata alla lettera, alle
agevolazioni si può accedere anche con handicap, psichici o
intellettivi, anche lievi, favorendo l’inserimento di disabilità
“leggere” o “borderline” a discapito di disabilità più severe.
La prima interpretazione dell’INPS è che i
due tipi di handicap – quello intellettivo o psichico – non debbono
necessariamente coesistere.
La seconda interpretazione della normativa
è che comunque il limite minimo per accedere ai contributi deve essere
del 46%, nel caso di handicap singolo (o psichico o intellettivo).
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