XIII Legislatura: Handicap e Società

a cura di Rolando Alberto Borzetti

 

Sono state alcune leggi quadro a caratterizzare l’attività legislativa della XIII legislatura, conclusasi il 9 marzo 2001.

La prima è quella conosciuta come Legge quadro sull’assistenza (328/2000), che riordina i servizi che dovrebbero rispondere ai bisogni sociali dei cittadini. La legge dà un’ampia facoltà alle regioni nell’applicazione ed è ancora tutta da sperimentare, soprattutto alla luce della riforma del federalismo.
Quest’ultima contiene in sé aspetti "sociali" anche per un altro motivo: con la riscrittura dell’art. 118 della Costituzione, viene riconosciuto il principio della sussidiarietà.

Due leggi hanno poi riordinato l’attività delle organizzazioni sociali: dopo che nel ’91 si era pensato al volontariato (266/91) e alle cooperative sociali (381/91), la legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociali (onlus) e sugli enti non commerciali (460/97) ha disciplinato soprattutto dal punto di vista fiscale, ma non solo, le modalità di intervento sul sociale e il relativo finanziamento.
La legge 383/2000 ha infine dato una cornice normativa alla realtà del cosiddetto associazionismo di promozione sociale.

Sull’infanzia e sulla famiglia la legislatura è stata piuttosto prolifica. La riforma della legge 184/83 sull’affidamento e l’adozione (non ancora pubblicata) è stata l’ultima approvata, ma in precedenza la n. 476/98 aveva disciplinato le adozioni internazionali, mentre la 285/97 aveva istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dando vita sul territorio italiano a numerosi progetti di promozione dell’infanzia e dell’adolescenza.

Sulla famiglia, vanno invece segnalate la legge sui congedi parentali (53/2000) e l’ultima sulle violenze in famiglia.

Tra gli altri provvedimenti, molto importante la legge sull’immigrazione (40/98), che ha poi avuto e continua ad avere numerose circolari collegate che ne definiscono man mano i vari aspetti controversi.

Anche i disabili hanno visto riconosciute alcune delle loro richieste, in particolare con una legge (162/98) che ha riformato la legge quadro sull'handicap (104/92) dando nuovi indirizzi per i disabili più gravi ( voglio ricordare a questo proposito, che presto partirà un progetto sul nostro territorio, di Pomezia, riguardante alcuni portatori di handicap. Un centro diurno sul territorio di Pomezia, progetto attuato in collaborazione con la ASL RM/H sulla base del protocollo d'intesa stipulato il 05/07/96 tra Presidente della Provincia di Roma, ASL e i Sindaci di Anzio,Ardea,Nettuno e Pomezia).

Poi la legge 68/99 che ha riformulato le norme relative a lavoro e disabilità.

E’ passata anche la legge quadro sull’alcolismo e la legge sul servizio civile, che aspetta però di essere concretizzata soprattutto per quanto riguarda le incentivazioni al volontariato dei giovani nel momento in cui scomparirà la leva obbligatoria. Infine, in tema di tossicodipendenze e Aids, vanno ricordate la cosiddetta "Legge Lumia" (45/99), che ha riformato in parte la legge sulla droga del ’90 dando soprattutto criteri definiti per il finanziamento dei progetti sul fondo nazionale, e la legge che ha sancito l’incompatibilità tra detenzione e aids conclamata.

Riportiamo di seguito una rassegna della normativa prodotta nell'anno 2000 relativa al tema ed alle agevolazioni per i disabili previste dalla legge finanziaria 2001.


RASSEGNA DELLA NORMATIVA PRODOTTA NELL’ANN0 2000

 

 

NORMATIVA

Norme generali

Alcune norme di carattere generale non mancheranno di avere effetto in materia di integrazione scolastica degli studenti in situazione di handicap: l’Atto d’indirizzo sul collocamento dei disabili evidenzia la continuità fra apprendimenti scolastici ed esperienze di scuola - lavoro e il successivo inserimento lavorativo; il D.P.C.M. sulla Parità scolastica, nel equiparare le scuole non statali a quelle statali, richiede anche che il servizio erogato sia sempre più improntato ai medesimi criteri, fra i quali il principio dell’integrazione scolastica dei disabili; la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali individua nei comuni i centri di coordinamento dei progetti di vita delle persone in situazione di handicap: ciò da un lato diminuisce il rilievo della scuola, d’altro lato pone l’accento sul problema dell’inserimento sociale e della persona disabile oltre la fascia scolastica, lungo tutto l’arco della vita, incluso il campo lavorativo.

Atto di indirizzo

D.P.C.M. 13 gennaio 2000, registrato alla Corte dei Conti il 12.02.2000 ("Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 22.02.2000, Serie generale) - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 - Nel dettare le norme da seguire per l’accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, stabilisce che la commissione (cui è affidato il compito di definire la capacità globale, attuale e potenziale, in funzione dell’integrazione lavorativa) acquisisca notizie utili anche circa la scolarità e che prenda in considerazione i dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti nel periodo scolare (art. 4, commi 1-2).

Parità scolastica

Legge 10 marzo 2000, n. 62 ("Gazzetta Ufficiale" n. 67 del 21.03.2000, Serie generale) - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione. - Stabilisce che le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali possono, a domanda, ottenere il riconoscimento della parità, qualora siano corrispondenti agli ordinamenti generali dell’istruzione, coerenti con la domanda formativa delle famiglie e caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia. Le scuole paritarie devono essere in possesso dei requisiti fissati dalla stessa legge ed hanno, fra gli altri obblighi, quello di accogliere "chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap" (art.1, comma 3). Esse debbono inoltre impegnarsi a "l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio" (art.1, comma 4, lettera e)).

Legge quadro

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 13.11.2000, Serie generale) - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. - Stabilisce, all’art. 14, comma 1: "Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongano, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale".

Riforme

Il complesso delle riforme, iniziato con l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, si estende al campo della Amministrazione, con la riorganizzazione degli uffici centrali. Nel contempo si avvia un’azione di monitoraggio dell’autonomia scolastica già realizzata e viene sancita, con la legge 30/2000, la riforma dei cicli scolastici, per la quale tuttavia ancora non sono disposti nuovi curricoli. Frattanto, tuttavia, viene concessa maggiore flessibilità alle istituzioni scolastiche, per la determinazione dei curricoli dell’istituto, il che consente anche l’introduzione di nuove discipline. Tale possibilità, se opportunamente attuata, consente di rispondere ai bisogni di coloro che presentano particolari esigenze, fra i quali gli alunni disabili, mediante la realizzazione di percorsi individuali.

Il riordino dell’Amministrazione

D.M. 15 maggio 2000, prot. n. 460/DM - E’ conferita al Sottosegretario di Stato, On. Dr Giuseppe Gambale, la delega, fra altre, per le problematiche relative all’integrazione scolastica dei disabili (all’art. 5, comma1, lettera g)).

D.M. 18 maggio 2000 - Considerata la necessità di coordinare le azioni svolte dalla Direzione Generale per l’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale (a cui sono affidati la materia relativa alla sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati e il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP)), della Direzione Generale per l’Istruzione media non Statale (a cui è assegnata la formazione del personale docente impegnato nelle attività di sostegno), e della Struttura per l’informatizzazione (a cui è assegnata la materia relativa allo sviluppo delle attrezzature tecniche, dei sussidi didattici e di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all’integrazione scolastica), è costituito un Comitato tecnico operativo per la gestione unitaria di tutte le materie connesse all’integrazione degli alunni disabili.

Direttiva 12 giugno 2000, n. 161 - Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione. Esercizio 2000. - Assegna alla Direzione Generale per l’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale il Coordinamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, problematiche degli alunni portatori di handicap.

D.M. 7 agosto 2000, prot. n. 2926/DM - Conferma al Sottosegretario di Stato, On. Dr Giuseppe Gambale, la delega, fra altre, per le problematiche relative all’integrazione scolastica dei disabili (all’art. 4, comma1, lettera g)).

D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 ("Gazzetta Ufficiale" n. 277 del 27.11.2000, Serie generale) - Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione. - Stabilisce che il Ministero sia articolato, a livello centrale, il due dipartimenti e tre servizi. Il Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione comprende i seguenti uffici: a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici; b) Direzione generale per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola; c) Direzione generale per le relazioni internazionali. Il Dipartimento per i servizi del territorio comprende i seguenti uffici: a) Direzione generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio [che svolge, fra gli altri, compiti relativi ai servizi per l’integrazione degli studenti in situazione di handicap]; b) Direzione generale per l’istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati; c) Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione; d) Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie. I Servizi, che esercitano funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali, sono i seguenti: Servizio per gli affari economici-finanziari; Servizio per l’automazione informatica e l’innovazione tecnologica; Servizio per la comunicazione. In ciascun capoluogo di regione è istituito l’Ufficio scolastico regionale.

Monitoraggio dell’autonomia

Direttiva 28 giugno 2000, n. 175 (registrata alla Corte dei conti il 12.07.2000, reg. 2, fg. 229) - "Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. - Individua quali debbano essere gli interventi prioritari e, fra questi: 1. le iniziative, promosse dalle istituzioni scolastiche, volte all’arricchimento e all’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa, ivi comprese quelle da destinare agli alunni in situazione di handicap; 2. ed interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico da realizzare mediante azioni di monitoraggio, supporto e valutazione delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche.

C.M. 16 ottobre 2000, prot. n. 306/aut (senza numero), Monitoraggio nazionale dell’autonomia. delle istituzioni scolastiche di cui al punto 2 della Direttiva ministeriale n. 157 del 28 giugno 2000 e al punto 7 della lettera circolare n. 194 del 3 agosto 2000. Trasmette il Piano di fattibilità del monitoraggio dell’autonomia, per l’anno scolastico 2000/2001 e il Piano di lavoro per l’anno scolastico 2000/2001. Tale piano prevede, fra gli oggetti di indagine, che "nel monitoraggio 2001 si approfondiranno, con nuovi e specifici strumenti di indagine, le azioni di integrazione degli alunni in situazione di handicap: Tali azioni saranno inserite nel contesto più complessivo delle azioni di flessibilità e personalizzazione previsite nel POF. Questo oggetto risponde al dettato della Legge n. 69/2000 per iniziative a favore dell’integrazione, che prevede finanziamenti anche per la loro analisi e il loro monitoraggio, le quali vanno inserite comunque nel complessivo piano del monitoraggio dell’autonomia."

C.M. 5 dicembre 2000, n. 268 (prot. n. D8/3048/D18) - Progetto di monitoraggio dell’autonomia a regime. - Anno scolastico 2000/2001. - Informa che la Conferenza dei Presidenti degli IRRSAE, della BDP e dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (ex CEDE) ha approvato il progetto di monitoraggio dell’autonomia [di cui alla C.M. 16 ottobre 2000, prot. n. 306/aut (senza numero), Monitoraggio nazionale dell’autonomia. delle istituzioni scolastiche di cui al punto 2 della Direttiva ministeriale n. 157 del 28 giugno 2000 e al punto 7 della lettera circolare n. 194 del 3 agosto 2000.] e trasmette il D.M. 28 novembre 2000, relativo al finanziamento di detto progetto, per l’importo complessivo di 3.348 milioni.

Riordino dei cicli e relativi curricoli

Legge 10 febbraio 2000, n. 30 ("Gazzetta Ufficiale" n. 44 del 23.02.2000, Serie generale) - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione. - Stabilisce che il sistema educativo di istruzione si articola in: - scuola dell’infanzia, - scuola di base (della durata di sette anni), - scuola secondaria (della durata di cinque anni); che l’obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno d’età e che sussiste inoltre l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno. E’ confermato, all’interno di tale articolazione, che: "Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni." (art. 1).

D.I. 26 giugno 2000, n. 234 ("Gazzetta Ufficiale" n. 198 del 25.08.2000, Serie generale) - Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. - Stabilisce che dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge n. 30/2000, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell’anno scolastico precedente, costituiscono i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta l’autonomia, applicando loro tutti gli strumenti di flessibilità, secondo quanto previsto dal piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli è pari all’85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento, comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni. Il restante 15 % del monte ore annuale può essere utilizzato
1. per confermare l’attuale assetto ordinamentale; 
2.
per realizzare compensazioni tra le discipline e attività d’insegnamento previste dagli attuali programmi; 
3.
per introdurre nuove discipline. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito degli strumenti di flessibilità, rilevate le diverse esigenze formative degli alunni, promuovo, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli e il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.

Alunni

Stabilito l’obbligo formativo a diciott’anni, che può essere assolto tanto nel sistema scolastico di istruzione che in quello della formazione professionale e dell’apprendistato, si rende necessaria la collaborazione con gli Enti locali per la progettazione di percorsi integrati, rispondenti alle esigenze dei giovani e per l’individuazione di adeguati strumenti di certificazione dei percorsi formativi seguiti. Ciò riveste particolare importanza, in vista di un loro inserimento lavorativo, per gli studenti che abbiano seguito programmazioni didattiche individualizzate.

Obbligo scolastico e obbligo formativo

D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 ("Gazzetta Ufficiale" n. 216 del 15.09.2000, Serie generale) - Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età. - Stabilisce che l’obbligo formativo possa essere assolto a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale; c) nell’esercizio dell’apprendistato. Prevede la possibilità del passaggio dall’uno all’altro dei sistemi, la predisposizione di modelli di certificazione delle competenze acquisite e la possibilità di valutazione, tramite intese, dei crediti formativi e il riconoscimento del loro valore, ai fini del passaggio dall’uno all’altro sistema.

Nota 24 novembre 2000, prot. n. 4210/ESC/10, - Linee guida per l’attuazione dell’obbligo formativo (legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 - D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15.9.2000). - L’amministrazione scolastica periferica è invitata a collaborare con Regione ed enti locali, al fine di offrire "nuovi strumenti alle azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" e opportunità per progettare e realizzare percorsi individuali, flessibili e integrati, tagliati su misura rispetto alle diverse esigenze dei giovani di 15-18 anni".

Certificazioni del percorso formativo

O.M. 4 febbraio 2000, n. 31 (prot. n. 1260/A3A) - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 1999/2000. - L’art. 17, che tratta degli Esami dei candidati in situazione di handicap, conferma le disposizioni impartite nell’anno scolastico precedente (con O.M. 11.02.1999, n. 38). Ribadisce infatti che la commissione d’esame "predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame la commissione può avvalersi di personale esperto; per lo svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico."
Ove vi siano handicappati con forte handicap visivo, il Ministero trasmette i testi delle prove anche tradotti in linguaggio Braille (comma 2).
Per le prove scritte e grafiche possono essere concessi tempi più lunghi, ma solo eccezionalmente "la commissione tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni" (comma 3).
"I candidati che hanno svolto un programma didattico differenziato (omissis) possono svolgere prove differenziate (i cui testi sono elaborati dalla commissione, su indicazioni fornite dal consiglio di classe), coerenti con il percorso svolto", finalizzate al solo riconoscimento di crediti formativi (comma 4).

D.M. 13 marzo 2000, n. 70 - Certificazione relativa all’obbligo di istruzione. - Vengono adottati modelli di certificazione del percorso formativo degli studenti in situazione di handicap che abbiano svolto attività didattiche differenziate.

O.M. 20 aprile 2000, n. 126 ("Gazzetta Ufficiale" n. 127 del 02.06.2000, Serie generale) - Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1999/2000. - Modifica le disposizioni precedentemente vigenti, prevedendo che, "per gli alunni che seguono un piano educativo differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate e nei quadri pubblicati all’albo, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali." (art. 2, comma 4).

Insegnanti

Appare momento particolarmente rilevante quello della formazione dei docenti, sia iniziale che continua. Viene posto l’accento sulla pluralità dei soggetti qualificati per la formazione e su criteri, obbiettivi e finalità della formazione continua. Per quanto concerne la formazione, da un lato si afferma la necessità della più ampia qualificazione possibile (anche da parte di tutti i docenti curricolari, i capi d’istituto e il personale A.T.A.), d’altro lato si pongono limiti precisi al numero di docenti da specializzare, per non creare vane aspettative di un posto di lavoro. Per soddisfare la prima esigenza, si prevede una formazione modulare del personale in servizio, per soddisfare la seconda, si auspica una puntuale programmazione del fabbisogno di personale specializzato per i prossimi anni. Questi aspetti del problema assumono particolare rilievo nei momenti di assunzione di personale con contratto a tempo determinato, che deve essere preparato per affrontare i problemi posti dall’alunno con difficoltà.

Formazione docenti

D.M. 10 luglio 2000, n. 177 (registrato alla Corte dei conti il 19.07.2000) - Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti pubblici di ricerca (art. 1). Possono fare domanda al Ministero della Pubblica Istruzione altri soggetti - e fra questi associazioni professionali e disciplinari, come indicato all’art.3 - che offrono formazione, per essere accreditati, per un periodo di tre anni, ai fini della realizzazione di progetti di interesse generale. Per ottenere detto accreditamento, è prevista una procedura (art. 2, comma 4) e il possesso da parte dei soggetti di requisiti, indicati all’art.2, comma 3. Un Comitato Tecnico Nazionale (art. 5) ha il compito di verificare e valutare le circostanze che sono gli indici di riferimento da utilizzare per l’accreditamento e la qualificazione. I soggetti accreditati, a loro volta, forniscono, al sistema informativo sulla formazione del personale della scuola, dati relativi alle attività di formazione, che sono oggetto di monitoraggio da parte del Comitato Tecnico Nazionale (art. 4).

Direttiva ministeriale 16 agosto 2000, n. 202 - Sistema di formazione continua del personale della scuola. - Indica 1. i criteri fondamentali su cui si modellano le iniziative di formazione del personale della scuola; 2. gli obiettivi ed azioni d’interesse generale, individuati per il 2000; 3. gli obiettivi ed azioni riferiti ai curricoli - fra i quali è indicata la formazione generalizzata sulle tematiche dell’handicap -; 4. i destinatari; 5. le finalità; 6. le strutture chiamate a collaborare; 7. le risorse finanziarie. L’allegato A contiene l’Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e la delegazione di parte sindacale sugli standard organizzativi e di costo; l’allegato B lo stanziamento complessivo e la ripartizione fra i vari Centri di responsabilità.

C.M. 27 novembre 2000, n. 264 (prot. n. 6228/DM) - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (legge 104/92, art. 14, comma 4 - Decreto interministeriale 24.11.98, n. 649, art.6). - Essendosi verificata, in alcune province, l’attivazione da parte di Università di corsi di specializzazione per il sostegno in misura superiore alle effettive necessità, i Provveditori agli Studi, Sovrintendenti e Direttori regionali vengono esortati ad una puntuale quantificazione del fabbisogno reale e ad un raccordo con i rettori delle Università.

Nomine supplenti

D.M. 25 maggio 2000, n. 201 ("Gazzetta Ufficiale" n. 168 del 20.07.2000, Serie generale) - Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124. - Stabilisce, all’art. 3, comma 3, che "i posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnanti".

Decreto Legge 28 agosto 2000, n. 240 ("Gazzetta Ufficiale" n. 202 del 30.08.2000, Serie generale) -convertito in Legge 27 ottobre 2000, n. 306 ("Gazzetta Ufficiale" n. 253 del 28.10.2000, Serie generale) - Stabilisce che sui posti disponibili al 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso, sono disposte - nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle disposizioni vigenti - le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate entro il 31 marzo 2001. Sui posti vacanti o disponibili è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell’anno scolastico 1999/2000 per supplenza annuale o temporanea fino al termine dell’attività didattica. (art. 1, commi 2, 3 e 5.).

C.M. 28 agosto 2000, n. 205 (prot. n. 3384/DM) - Funzioni e adempimenti degli uffici dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche in ordine al regolare avvio e allo svolgimento dell’anno scolastico 2000/2001. - Nell’intento di fornire, agli uffici dell’amministrazione ed alle istituzioni scolastiche, chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti attinenti alla gestione del servizio scolastico e del personale ad esso addetto, (al comma 1, lettera a)) informa che il decreto legge 240/2000 ha inteso "consentire il proseguimento, dopo il loro consueto avvio, delle operazioni di nomina in ruolo del personale nel corso dell’anno scolastico in relazione alla conclusione, dopo il 31 agosto, dei concorsi". Sono allegati: 1. DOCUMENTO DI LAVORO SUL DECENTRAMENTO DI FUNZIONI: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE INFORMATIZZATE; 2. CONSIDERAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DAI PROVVEDITORATI ALLE SCUOLE ecc.; 3. TEMPORIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEI COMPITI. Il citato DOCUMENTO DI LAVORO SUL DECENTRAMENTO DI FUNZIONI: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE INFORMATIZZATE, prevede l’articolazione dell’Amministrazione Centrale in due dipartimenti (dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione e dipartimento per i servizi del territorio) e tre servizi. Al Dipartimento per i servizi del territorio, articolato in quattro aree funzionali [1. Area degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi nel territorio nazionale; 2. Area dell’istruzione post-secondaria, dell’educazione e dell’istruzione permanente degli adulti, dei percorsi integrati di istruzione e formazione; 3. Area del personale della scuola e dell’Amministrazione; 4. Area dello status dello studente. Delle politiche giovanili, dei rapporti scuola-sport e delle attività motorie], sono attribuite le funzioni riguardanti i servizi per l’integrazione e l’accoglienza degli studenti immigrati (attribuiti all’Area degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi nel territorio nazionale).

C.M. 28 agosto 2000, n. 206 (prot. n. D1- 7242) - Decreto Legge 28 agosto 2000, n. 240. - Assunzione supplenti temporanei a titolo provvisorio da parte dei dirigenti scolastici. - Richiama l’attenzione sull’art. 1, comma 5, del decreto legge 240/2000, e fa seguito alla C.M. 205/2000, per ribadire che la prioritaria finalità della norme citate è di assicurare "l’immdiata assegnazione del personale, sin dall’inizio delle lezioni, attraverso la conferma, nella stessa istituzione scolastica, di chi vi ha prestato servizio nel precedente anno scolastico".

C.M. 27 settembre 2000, n. 220 (prot. n. D1/8259) - Decreto Legge 28 agosto 2000, n. 240. - Stabilisce che, per la copertura dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, "il personale docente privo di titolo di specializzazione che nell’anno scolastico precedente abbia prestato servizio quale supplente annuale o supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno, ha titolo ad usufruire dei provvedimenti di conferma a titolo provvisorio sui medesimi posti di sostegno, ove disponibili". Tuttavia, le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato per l’intero anno scolastico, per la copertura dei posti di sostegno, riguarderanno i soli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione e il personale privo di tale titolo non potrà ottenere definitiva conferma sui posti di sostegno sui quali stia eventualmente prestando servizio a titolo provvisorio, ove vi siano aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione.

C.M. 30 ottobre 2000, n. 245 (prot. n. D1/9622) - Disponibilità posti di sostegno - Attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. - Nei casi in cui la disponibilità di posti di sostegno, attribuibili per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, risulti eccedente rispetto agli aspiranti inclusi in graduatoria permanente con il relativo titolo di specializzazione, deve essere comunque esperita la ricerca per garantire che le attività di sostegno siano garantite con l’assegnazione di docenti specializzati. Pertanto sarà acquisita - per le graduatorie permanenti e per le graduatorie di circolo e di istituto utilizzabili - "la situazione aggiornata rispetto al conseguimento del titolo di specializzazione degli aspiranti già inclusi nelle precedenti graduatorie". "Per quanto riguarda le graduatorie di circolo e di istituto appare opportuna, inoltre, l’acquisizione di nuove domande, facendo salve quelle eventualmente già prodotte, da parte di aspiranti in possesso del titolo di specializzazione non precedentemente inclusi nelle graduatorie medesime, da utilizzare in via subordinata nei casi di necessità ulteriori non soddisfacibili con personale incluso nelle predette graduatorie." Inoltre, "in relazione alla specifica situazione relativa ai posti di sostegno in ciascuna provincia", andrà valutato "se si renda necessaria l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche anche di dati relativi ad aspiranti che abbiano già frequentato il primo anno del corso biennale per il conseguimento del diploma di specializzazione , ai sensi del D.M. n. 287 del 30.11.1999 attuativo del D.I. n. 460 del 4.11.1998, dovendosi ritenere che (omissis) sia preferibile ricoprire i posti di sostegno con personale parzialmente specializzato".

C.M. 20 novembre 2000, n. 259 (prot. n. D1/10266) - C.M. n. 245/2000 - Supplenze su posti di sostegno. - Oltre a ribadire che è rimessa ai Provveditori agli Studi la valutazione sulla necessità di acquisire da parte delle scuole anche i dati relativi agli aspiranti a posti di sostegno che abbiano frequentato il primo anno del corso biennale di specializzazione, "precisa che le attestazioni dell’avvenuta frequenza del primo anno di corso in argomento devono essere redatte secondo le puntuali indicazioni contenute nell’art. 1 del D.M. 30 novembre 1999, n. 287."

Interventi finanziari

Gli interventi finanziari sono orientati ad una sempre più qualificata offerta formativa, che sia funzionale all’integrazione dei disabili nelle scuole comuni. In tale prospettiva, la riforma degli istituti atipici intende rendere disponibili la loro esperienza e specializzazione maturale nell’attività didattica ed educativa , per tutte le istituzioni scolastiche. Nell’ottica dell’autonomia, vengono assegnati direttamente alle istituzioni scolastiche, fondi che contribuiscano alla realizzazione di progetti sperimentali di modelli efficaci di integrazione degli alunni in situazione di handicap.

Riforma degli istituti atipici

Legge 22 marzo 2000, n. 69 ("Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 28.03.2000, Serie generale) - Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap. - Il fondo di cui alla legge 440/97 è incrementato al fine di potenziare e qualificare l’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali. L’incremento finanziario è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico, e per il 45 per cento "per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente" (art.1, comma 3). Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti atipici, il Ministero della pubblica istruzione potrà utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per dette finalità. I progetti, predisposti e realizzati dalle scuole, possono essere realizzati anche in collegamento "con i suddetti istituti , anche in accordo con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell’integrazione scolastica" (art.1, comma 3).

Finanziamenti

Comunicazione 30 marzo 2000, dell’Ufficio Studi e Programmazione - Progetti sperimentali per l’integrazione scolastica - finanziamenti l. 440/97 (e.f. 1999). - Dà notizia del riparto per l’assegnazione di fondi aggiuntivi destinati a finanziare 1.- progetti sperimentale di modelli efficaci di integrazione 2.- quote aggiuntive da assegnare per progetti sperimentali di modelli efficaci di integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle aree a rischio.

C.M. 20 ottobre 2000, n. 235 (prot. n. 1790) - Piano di interventi e di finanziamenti per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap - anno scolastico 2000-2001. - Fornisce indicazioni in merito alle iniziative volte alla piena realizzazione dell’autonomia, promosse dalle istituzioni scolastiche per gli alunni in situazione di handicap. Sono previsti finanziamenti per promuovere 1. la qualità dell’integrazione, mediante iniziative di sperimentazione metodologico-didattica, l’acquisto di attrezzature, sussidi e ausili didattici, le iniziative delle istituzioni scolastiche atte a favorire attività di ricerca didattica sull’integrazione o che abbiano già realizzato esperienze significative; 2. le attività dei G.L.I.P; 3. la formazione del personale docente attraverso corsi modulari di specializzazione e corsi di alta qualificazione per docenti già specializzati.

Assistenza ai disabili

Si tenta di dare risposta al problema dell’assistenza materiale ai disabili in ambito scolastico, facendo ricorso alle prestazioni dei collaboratori scolastici. Poiché però il CCNL per il comparto scuola prevede che i collaboratori scolastici "possono inoltre" provvedere agli spostamenti degli alunni handicappati - il che dà diritto a percepire il premio incentivante - sovente accade che il personale non dia la disponibilità a tali mansioni, con la conseguenza che di fatto tale assistenza non ha luogo.

Collaboratori scolastici

Protocollo d’intesa MPI - Enti locali - (Siglato il 13 settembre 2000) - Stabilisce che l’assistenza ai disabili sia assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto scuola, mentre restano di competenza dell’Ente locale i compiti di assistenza specialistica, da svolgersi con personale qualificato.


Legge 23 dicembre 2000, n. 388
(SO n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale  29 dicembre 2000, n. 302)

Legge Finanziaria 2001

Capo II - DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Articolo 2. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle

Capo III - DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Articolo 7. (Incentivi per l’incremento dell’occupazione)

Capo VI - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO
Articolo 30. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Articolo 31. (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
Articolo 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)

Capo XIII - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 69. (Disposizioni relative al sistema pensionistico)
Articolo 70. (Maggiorazioni)
Articolo 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali)
Articolo 81. (Interventi in materia di solidarietà sociale)

 

Art. 2.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l’abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all’articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata";

c) all’articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l’anno 2001, 23 per cento, per l’anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall’anno 2003;";

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall’anno 2001";

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l’anno 2001, 38,5 per cento, per l’anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall’anno 2003";

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l’anno 2001, 44,5 per cento, per l’anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall’anno 2003";

d) all’articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’importo di lire 516.000 per l’anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l’anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l’anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";

e) all’articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 2.220.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000";

2) nel comma 2, all’alinea, dopo le parole: "redditi di pensione" sono inserite le seguenti: ", redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000";

3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno" sono sostituite dalle seguenti: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno";

4) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

"2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 400.000, se l’ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;

c) lire 200.000 se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;

d) lire 100.000 se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000";

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o d’impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) lire 1.110.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000";

f) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:

1) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

2) al secondo periodo, le parole: "nei sei mesi antecedenti o successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nell’anno precedente o successivo";

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale";

4) al quarto periodo, le parole: "il contribuente dimora abitualmente" sono sostituite dalle seguenti: "il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente";

5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto";

5-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote";

g) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue";

h) all’articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "lire 640.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 960.000";

2) al comma 1, lettera b), le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 480.000";

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni";

i) all’articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: "nella misura del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento".

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione delle barriere architettoniche," sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi," e dopo le parole: "sulle parti strutturali" sono aggiunte le seguenti: ", e all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici";

b) al comma 6, le parole: "nel periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d’imposta in corso alla data del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001".

3. All’articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "nel periodo d’imposta 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d’imposta 2000 e 2001".

4. Ai fini delle detrazioni di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall’inizio dei lavori.

5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

6. All’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

7. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

10. In deroga all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell’ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l’acconto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.

 

Art. 7.

(Incentivi per l’incremento dell’occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

 

 

 

Art. 30

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:

"6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate";

b) all’articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:

"27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna";

c) all’articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 – (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) – 1. L’imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell’UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all’esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell’imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".

3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001".

4. L’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l’imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.

6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l’acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

 

Art. 31.

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:

1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte le seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto";

2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: ", tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila";

b) all’articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:

"e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)";

c) all’articolo 74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni".

d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento:

1) al numero 18), dopo le parole: "dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici," sono inserite le seguenti: "anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,";

2) al numero 35), dopo le parole: "prestazioni relative alla composizione," sono inserite le seguenti: "montaggio, duplicazione,"; e dopo le parole: "legatoria e stampa" sono inserite le seguenti: ", anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,".

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "negli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001";

b) al comma 5-bis, le parole: a decorrere dal 1º gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2002".

3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell’1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. L’articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all’asta, previsto ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.

 

Art. 33.

(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)

1. All’articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento";

b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2001.

3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

4. Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, primo comma, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono sostituite dalle seguenti: "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA";

b) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: "Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza";

c) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti".

5. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall’articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco".

6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

7. All’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all’articolo 454 del codice civile".

8. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

9. All’articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dodici".

10. L’articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

11. All’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".

12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’mposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall’acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall’acquisto".

13. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo".

 

Art. 69.

(Disposizioni relative al sistema pensionistico)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All’articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

3. A decorrere dal 1º gennaio 2001:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

5. I contributi versati dal 1º gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell’assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1º gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1º gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di "Mutualità pensioni" sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di "Mutualità pensioni" afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

6. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione non può essere esercitata prima del 1º gennaio 2003.

7. L’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha già riconosciuto l’assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.

9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l’anno 2001, lire 50 miliardi per l’anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall’anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

10. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:

"2-bis. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47".

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell’applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

12. L’articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

13. L’articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura".

14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell’Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell’ambito della gestione complessiva dell’Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

15. Le movimentazioni tra le gestioni dell’INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.

18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall’INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.

19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall’Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1º agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (lNPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all’IPOST.

Art. 70.

(Maggiorazioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l’aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell’aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

4. Per i titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

7. A decorrere dall’anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall’INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l’ente incaricato dell’erogazione dell’importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

10. L’importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

11. L’importo dell’assegno di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1º gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell’importo di cui all’articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l’estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.


13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e di lire 430 miliardi per l’anno 2002.


14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un’ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.


15. Nell’anno 2001, al fondo di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l’erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

16. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all’attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
        g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
        h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
        i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
        l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
        m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
        n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
        o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
        p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
        q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
        r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.


18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

19. Ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

20. I comuni indicati dall’articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all’articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.

21. Ai fini dell’applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.

23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall’articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l’acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell’assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l’acquisto di ciascun alloggio non può superare l’importo di 50 milioni di lire.

25. In caso di rinuncia all’azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n.  257, e cessati dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all’estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell’INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

Art. 80.

(Disposizioni in materia di politiche sociali)

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e di lire 430 miliardi per l’anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell’ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l’attuazione dell’istituto del reddito minimo di inserimento;

b) la disciplina dell’istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".

3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire".

5. L’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l’anno 2001 e successivi.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall’INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l’Istituto medesimo; nell’ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l’altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell’istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all’INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall’INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l’altro, i rapporti conseguenti all’eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all’INPS, per il periodo dell’esercizio della potestà concessiva da parte dell’Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

9. Le disposizioni dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l’assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

10. Le disposizioni dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

11. L’importo dell’assegno di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1º gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell’importo di cui all’articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l’estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e di lire 430 miliardi per l’anno 2002.

14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un’ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

15. Nell’anno 2001, al fondo di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l’erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

16. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all’attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

19. Ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

20. I comuni indicati dall’articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all’articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.

21. Ai fini dell’applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.

23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall’articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l’acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell’assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l’acquisto di ciascun alloggio non può superare l’importo di 50 milioni di lire.

25. In caso di rinuncia all’azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all’estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell’INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

Art. 81.

(Interventi in materia di solidarietà sociale)

1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l’anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.