|
|
Ministero
delle Finanze Circolare Ministeriale 11 maggio 2001, n. 46 Oggetto: Articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001) e ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili La
disposizione contenuta nell’articolo 30, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno
2001), ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la platea dei
soggetti beneficiari delle agevolazioni previste ai fini dell’IVA,
dell’IRPEF, delle tasse automobilistiche, dall’articolo 8 della
legge 27
dicembre 1997, n. 449, tramite l’inserimento dei soggetti
con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato
il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e degli
invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni. La
disposizione contenuta nella legge finanziaria, inoltre, in deroga a
quanto disposto dal citato articolo 8 della legge
n. 449 del 1997, prevede che, ai fini della concessione
delle agevolazioni in questione, per i soggetti appartenenti alle
nuove categorie considerate (inabili psichici con indennità di
accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni alla capacità di
deambulazione e pluriamputati), non è richiesto che il veicolo sia
adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di
handicap è affetto. Con la presente circolare si intendono dirimere
i dubbi interpretativi posti dalla norma in esame, soprattutto in
merito all’estensione della previsione agevolativa agli invalidi
con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni. Da
un punto di vista normativo, la disposizione recata dalla legge
finanziaria pone un primo problema interpretativo dovuto alla
perdurante vigenza del citato articolo 8 della legge
n. 449 del 1997. Detta norma prevede, infatti, che le
agevolazioni fiscali per l’acquisto dei veicoli spettano ai
disabili "con impedite o ridotte capacità motorie
permanenti", a condizione che il veicolo oggetto dell’acquisto
sia adattato in funzione delle suddette limitazioni fisiche. La
coesistenza delle due citate norme impone che si individui la linea
distintiva tra le tipologie di handicap indicate nell’articolo 8
della legge
n. 449/1997 e quelle introdotte dall’articolo 30 della legge
n. 388/2000, onde determinare in relazione a quali categorie
di soggetti inabili continua a sussistere la necessità di
adattamento del veicolo imposta dalla norma meno recente. A
tal proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della
Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire
dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30 della legge
finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo
3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che
comportano una limitazione permanente della deambulazione. La
gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla
commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo
4 della citata legge
n. 104/1992.La medesima commissione deve certificare l’appartenenza
alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per
tali soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari
gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici
fiscali. L’adattamento
funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap
rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle
agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una
ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati
dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di
deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti. Si
fa presente, per completezza, che per i soggetti con handicap
psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo
sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di
handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei
benefici fiscali è la seguente:
·
verbale di accertamento
emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della
legge
n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in
situazione di handicap grave, ai sensi dell’articolo
3 della medesima legge, derivante da disabilità
psichica;
·
certificato di attribuzione
dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980
e n. 508/1988,
emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità
civile di cui alla legge n. 295/1990. Per
quanto concerne le agevolazioni IVA, le sopra indicate
certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto
del veicolo, come già chiarito con circolare
n. 197/E del 31 luglio 1998 del Dipartimento delle Entrate. Il
venditore del veicolo è tenuto, per ogni cessione effettuata, ad
emettere fattura su cui vanno annotati gli estremi della norma che
concedono i benefici in esame. Inoltre, entro 30 giorni dalla data
della cessione, deve comunicare agli uffici locali dell’Agenzia
delle entrate la data dell’effettuazione dell’operazione, la
targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza
dell’acquirente e, se diverso, del soggetto portatore di handicap.
Circa
le modalità per fruire delle agevolazioni relative alle tasse
automobilistiche si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare
n.186/E del 15 luglio 1998 del Dipartimento delle Entrate. In
relazione agli oneri di documentazione connessi alle agevolazioni
per i disabili, è opportuno rammentare che, ai sensi degli articoli
46
e 47
del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 485, l’interessato, in luogo delle
certificazioni comprovanti gli stati e le qualità personali, può
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà. Per
quanto, più in particolare, concerne le tasse automobilistiche, si
fa presente che l’istanza, corredata della relativa
documentazione, volta ad ottenere l’esenzione dal pagamento, se
prodotta oltre il termine di novanta giorni indicato dall’Amministrazione
finanziaria (cfr. circ.
186/E del 15 luglio 1998), ha valore anche per i periodi
precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla
normativa vigente al momento. Si
evidenzia, infine, che l’istanza e la necessaria documentazione
hanno validità anche per le annualità successive al primo periodo
per il quale è chiesto il beneficio; ovviamente, qualora venga
sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione l’interessato
deve rinnovare l’istanza, fermo restando che la documentazione
prodotta continua ad avere la sua validità per il combinato
disposto dell’articolo 41
e 48
del citato testo unico in materia di documentazione amministrativa. Nel
caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire
meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento,
sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all’ufficio
competente. Si
ritiene utile, in questa sede, fornire chiarimenti in relazione ad
altre problematiche sollevate da varie associazioni rappresentative
degli interessi degli handicappati. Autocaravan
L’articolo
81, comma 3, della legge finanziaria per l’anno 2001 ha
modificato la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13-bis
del Tuir, inserendo i veicoli di cui alla lettera m) dell’articolo
54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
(autocaravan) tra quelli il cui costo dà diritto alla detrazione
IRPEF nella misura del 19%. L’articolo
8 della legge n. 449 del 1997, attraverso la modifica del citato articolo
13-bis del Tuir, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio
1998, la detrazione del 19%, ai fini dell’IRPEF, delle spese
sostenute per l’acquisto dei veicoli da parte dei disabili con
impedite o ridotte capacità motorie purchè adattati. Con
successivo intervento normativo apportato dall’articolo 6, comma
1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificativo
dello stesso articolo 13-bis, la detrazione è stata estesa alle
spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli da parte di non
vedenti e di sordomuti. Considerando
che l’articolo 30 della legge
n. 388/2000 ha inserito tra i beneficiari delle agevolazioni
fiscali introdotte dall’articolo 8 della legge n. 449/1997, quindi
anche della detrazione d’imposta di cui all’articolo 13-bis
del Tuir, i soggetti con handicap psichico o mentale e gli invalidi
con grave limitazione della capacità di deambulazione, ivi compresi
i pluriamputati, è da ritenere che la detrazione IRPEF per l’acquisto
degli autocaravan spetti anche nei confronti di tali soggetti,
benchè non espressamente indicati nell’articolo 13-bis.
Si
fa presente che la circostanza che l’autocaravan sia adattato in
funzione della patologia dell’inabile costituisce condizione per
la fruizione delle agevolazioni solo per i soggetti con impedite o
ridotte capacità motorie permanenti.
In
relazione agli autocaravan, inoltre, non sono previste agevolazioni
fiscali in materia di tasse automobilistiche, considerato che il
comma 3 dell’articolo 50 della legge interviene sull’articolo 17
del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato
con D.P.R. 5 febbraio 1953, n.39, mediante il rinvio alle previsioni
legislative in materia di IVA (cfr circ.
207/E del 16 novembre 2000). Conseguentemente, le tipologie
di veicoli esenti dal pagamento della tassa automobilistica sono le
stesse individuate ai fini del trattamento di favore dell’IVA (n.
31 della Tabella A, parte II del D.P.R. n. 633 del 1972). Prestazioni
rese dalle officine per adattare i veicoli di cilindrata superiore a
2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2800 cc, se con
motore diesel Circa
l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alle prestazioni di
adattamento effettuate su veicoli che superano i limiti di
cilindrata suddetti, si ritiene che sia applicabile l’aliquota IVA
agevolata nelle ipotesi di adattamento di veicoli acquistati senza
agevolazione IVA poichè di limite di cilindrata superiore a quanto
previsto dal n. 31), della Tabella
A, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633. IVA
4% per la cessione di parti staccate ed accessori destinati ai
veicoli utilizzati dai portatori di handicap
Al
riguardo, si fa presente che il richiamato numero 31), recentemente
riformulato dall’articolo 50, comma 1, della L.
21 novembre 2000, n. 342, già prevede espressamente l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni di accessori e
strumenti relativi alle prestazioni rese dalle officine per adattare
i veicoli, riferendosi, quindi, specificamente alle cessioni dei
beni strettamente connessi alla realizzazione dell’adattamento. Il
numero
33) della Tabella
A, parte II, pertanto, disponendo l’applicazione dell’aliquota
agevolata del 4% per la cessione di parti, pezzi staccati ed
accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai punti 30),
31) e 32) della stessa Tabella, non si riferisce agli accessori e
strumenti destinati ai beni di uso comune. Infatti,
la logica del citato numero 33) è quella di agevolare solo i pezzi,
i ricambi, gli accessori, ecc, propri delle particolari
apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. Se
le apparecchiature si incorporano in un bene "comune" (si
pensi ai dispositivi che concretizzano l’adattamento del veicolo)
l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, gli
accessori, ecc., propri dell’adattamento. A tale conclusione, conduce un’attenta considerazione dell’avverbio "esclusivamente" utilizzato dal legislatore, che rende manifesta la volontà di riferire l’agevolazione alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc. degli oggetti che costituiscono l’ausilio per il disabile. Si ritiene, dunque, che non sia applicabile l’aliquota agevolata alle cessioni di tutte le parti, i pezzi staccati, ecc., destinati ai veicoli indicati al precedente punto 31), in quanto in relazione a tali beni l’intento del legislatore è stato quello di agevolare, unitamente alla prestazione, solo la cessione dei pezzi destinati funzionalmente all’adattamento dei veicoli in questione, e di quelli che, comunque, costituiscono componenti dell’adattamento. |
La pagina
- Educazione&Scuola©