Circolare Ministero Interno 1
marzo 2002, n. 4
(in GU 6 giugno 2002, n. 131)
Oggetto: Linee guida per la valutazione della
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone
disabili
Come noto il decreto
legislativo n. 626/1994, e le successive modifiche ed
integrazioni, impone, tra l'altro, di predisporre un documento per la
valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il decreto
ministeriale 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo n. 626/1994, ha fornito elementi per la
valutazione di uno specifico rischio qual è appunto il rischio di
incendio.
Le disposizioni citate richiamano l'attenzione anche sui casi in cui
le persone possono essere esposte a rischi particolari a causa della
loro disabilità.
Ciò premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai
professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per
tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone
con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, sono
state elaborate, da questa amministrazione in collaborazione con la
Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie, le
linee guida allegate alla presente circolare.
In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo
e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale
10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e
di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza
nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta.
Stante la rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento
allegato, si invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione
nell'ambito del territorio di competenza, significando che questa
amministrazione provvederà, altresì, alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile
Morcone
Allegato
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile
Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE DISABILI
1. Introduzione.
1.1. Scopo.
Queste linee guida sono state concepite nell'ambito dei criteri
generali stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di
lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per
tenere conto nella valutazione del rischio della presenza (prevista
dal decreto stesso), negli ambienti di lavoro, di persone con
limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali,
sensoriali o motorie. In particolare, le linee guida, in relazione
alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle misure,
sono ispirate ai seguenti principi generali:
- prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti
lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle
diverse fasi del processo;
- considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone
estranee al luogo di lavoro;
- conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza
determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;
- progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un
piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non
attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri
lavoratori.
1.2. Articolazione delle linee guida.
Secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e
dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, le linee guida forniscono le
indicazioni necessarie per svolgere una specifica analisi del rischio
di incendio, indicando, a puro titolo esemplificativo, alcune delle
misure di tipo edilizio o impiantistico che possono essere adottate
per compensare i rischi individuati. In
tale ambito sono esposte alcune misure di carattere gestionale che,
integrando e sostituendo quelle edilizie ed impiantistiche, concorrono
al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza imposti dalla legge.
Con un successivo documento redatto con le associazioni aderenti alla
Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie
saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre cose, i
principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle
misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di
intervento da adattare, caso per caso, alla situazione riscontrata.
2. La valutazione del rischio.
2.1. L'identificazione delle caratteristiche ambientali.
Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta delle misure di
sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano
risolte, anche attraverso i sistemi di gestione, tutte quelle
condizioni che rendono difficile o impossibile alle persone con
limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie il
movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di
allarme e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di
una condizione di emergenza. Il primo passo da compiere per conseguire
tale obiettivo è quello di individuare le difficoltà di carattere
motorio, sensoriale o cognitivo che l'ambiente può determinare, verso
le quali dovrà essere prestata la massima attenzione e intraprese le
necessarie e adatte misure di contenimento
e abbattimento del rischio.
Per quanto riguarda i criteri da seguire è possibile elaborare una
classificazione che riguarda le caratteristiche relative:
- alla mobilità;
- all'orientamento;
- alla percezione del pericolo e/o dell'allarme;
- all'individuazione delle azioni da compiere in caso di
emergenza.
Di seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio,
impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini
di tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere
considerata puramente indicativa e non esaustiva dei problemi
individuabili nell'ambito del processo valutativo.
2.1.1. La mobilità in caso di emergenza.
Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza
possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti
nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può
comprendere:
- la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
- la non linearità dei percorsi;
- la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi
sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
- la lunghezza eccessiva dei percorsi;
- la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche
inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello
dell'uscita.
Insieme agli elementi puramente architettonici, possono esserne
considerati altri di tipo impiantistico o gestionale:
- presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura
eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine
di consentire un loro impiego e utilizzo, senza che ciò determini
dei rischi nei confronti di persone che necessitano di tempi più
lunghi per l'attraversamento;
- organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri
elementi in modo da non determinare impedimenti ad un agevole
movimento degli utenti;
- mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che
gestionale) all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di
ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.
2.1.2. L'Orientamento in caso di emergenza.
Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di
orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della
segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di
questo da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere
svolta anche tenendo conto della capacità individuale di identificare
i percorsi (e le porte) che conducono verso luoghi sicuri e del fatto
che questi devono essere facilmente fruibili anche da parte di persone
estranee al luogo.
In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure
alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla
cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi.
Questa, infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di
orientamento, ma costituisce solo una parte della segnaletica di
sicurezza, così come definita nell'art. 1.2.a del decreto legislativo
n. 493/1996, che considera la necessità di elaborare modalità di
segnalazione che utilizzino più canali sensoriali.
Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno l'esigenza
di orientamento dei soggetti (es.: quelli non udenti) che possono
avvalersi solo di questo canale sensoriale.
2.1.3. La percezione dell'allarme e del pericolo.
La percezione dell'allarme o del pericolo può essere resa difficile
dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In
particolare, è frequente il caso in cui deve rientrare nella
valutazione la mancanza di misure alternative ai segnali acustici.
Inoltre, anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere
valutato il segnale in rapporto al messaggio da trasmettere: in
relazione all'ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da
parte delle persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi
sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese
le persone estranee al luogo.
È necessario, altresì, che l'allarme e il pericolo siano segnalati
anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai
soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva.
2.1.4. L'individuazione delle azioni da compiere in caso di
emergenza.
L'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza può
essere resa difficile dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione.
Tale condizione può spesso essere ricondotta all'eccessiva
complessità del messaggio o all'uso di un solo canale sensoriale (ad
esempio solo acustico o solo visivo).
Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la
necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con
la cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da
parte del responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di
sistemi alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del
messaggio anche attraverso canali sensoriali diversi da quello visivo.
Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e semplificato,
in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto delle
limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di
taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano
solo il canale sensoriale visivo.
3. Misure edilizie ed impiantistiche.
Le misure di tipo edilizio o impiantistico devono essere
necessariamente coordinate con quelle di carattere gestionale, tenendo
conto che queste ultime possono, in caso di necessità, integrare o
sostituire le altre.
Le indicazioni fornite nella successiva descrizione sono puramente
indicative e non esaustive delle soluzioni possibili e vanno sommate a
quelle prescritte sia dalle specifiche norme in materia di prevenzione
incendi che quelle finalizzate al superamento delle barriere
architettoniche.
3.1 Le misure per facilitare la mobilità.
Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di
emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti:
- adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarità della
pavimentazione;
- adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d'uso;
- eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento, anche
attraverso la realizzazione di rampe;
- riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo;
- ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata;
- installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali;
- realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata
compartimentazione degli ambienti, con l'obiettivo di risolvere i
problemi che possono insorgere in caso di esodo attraverso scale;
- realizzazione di ascensori di evacuazione quando l'esodo è
possibile solo attraverso le scale;
- adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai
requisiti di complanarità della/e pavimentazione/i;
- verifica della complessità nell'utilizzo dei dispositivi di
apertura delle uscite di sicurezza sia in relazione alla loro
ubicazione nel contesto del serramento, sia dello sforzo da
applicare (ovvero della capacità fisica degli utenti) per
aprirle.
3.2 Le misure per facilitare l'orientamento.
Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere integrando la
cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad essa
complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche
dal decreto legislativo n. 493
del 1996.
In particolare, dovrà essere verificato che la condizione elaborata
sia adeguata alle necessità di lettura ed alle capacità di
comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese le
persone estranee al luogo stesso.
Per quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma non in
sostituzione alla cartellonistica, le misure possono essere
individuate, ad esempio, tra le seguenti:
- realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
- realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti
tattili;
- verifica della presenza di altri particolari indicatori;
- verifica che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un buon
contrasto acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto
alla pavimentazione ordinaria. La percezione di tale contrasto
deve essere garantita nelle diverse condizioni di illuminamento e
su piani
di calpestio in condizioni asciutte e bagnate;
- segnaletica luminosa e/o lampeggiante.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori
disabili), i piani di emergenza, devono essere concordati con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.
3.2.1. Le misure per facilitare la percezione dell'allarme e del
pericolo.
La percezione dell'allarme può avvenire attraverso segnali acustici,
segnali luminosi o vibrazioni. Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro
l'allarme è trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche
informazioni relative all'evento che sta accadendo o al tipo di
comportamento da adottare. Pertanto, tra le misure atte a facilitare
la percezione dell'allarme si possono includere:
- adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete
sull'oggetto della comunicazione;
- installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici;
- installazione di impianti di segnalazione di allarme a
vibrazione (nel caso di persone che dormono o che possono non
percepire i segnali ottici o acustici).
3.2.2. Le misure per facilitare la determinazione delle azioni da
compiere in caso di emergenza.
L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da
intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede
una valutazione sulla capacità di comprendere i messaggi da parte
delle persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo
stesso.
Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali,
poiché i comportamenti da adottare dipendono dalle singole situazioni
ambientali e individuali, che possono richiedere gradi
diversi di complessità della risposta umana.
A questo proposito, quindi, nella valutazione del rischio deve essere
evidenziata la congruenza tra il livello di complessità del
comportamento richiesto alle persone e la capacità delle persone
stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con
il coinvolgimento del responsabile alla sicurezza.
Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori
disabili), ogni intervento deve essere concordato con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.
Infine, come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni
siano semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte
di soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto.
4. Misure organizzative e gestionali.
Il decreto 10 marzo 1998 prevede che, all'esito della valutazione dei
rischi d'incendio e dei provvedimenti intrapresi per eliminarli,
ovvero ridurli, il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza
del luogo adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso d'incendio, riportandole in un piano di emergenza
elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII al
decreto stesso. In tale piano dovranno essere considerate le
specifiche misure da porre in atto, a cura di personale appositamente
formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o
temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato
al punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo
organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta
e dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per questo motivo,
fermo restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di
trattazione nel documento indicato nel punto 1.2., è possibile
fornire solo alcune indicazioni di carattere generale:
- ai fini dell'adozione di procedure gestionali e di emergenza che
siano praticabili ed idonee agli scopi, è opportuna che la loro
definizione avvenga, ove possibile (ad esempio, quando sono già
presenti lavoratori disabili), a seguito di una consultazione dei
diretti interessati abitualmente ivi presenti;
- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono
essere adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con
difficoltà sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo
chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta
accadendo e sul modo di comportarsi per facilitare la fuga;
- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono
essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori e per
dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona.
5. Appendice informativa.
5.1. Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere
architettoniche.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati).
Decreto ministeriale 16
giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche).
"Art. 4.6 (Raccordi con la normativa antincendio). –
Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire
l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata
distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per
contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrò
essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle
vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in
compartimenti antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi
di via d'uscita costituiti
da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o
impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che
costituiscono "luogo sicuro statico" cosi come definito
dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante "termini
definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983,
deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti
opportunamente distribuiti ed in
numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in
modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i
soccorsi".
Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
"Art. 18 (Raccordi con la normativa antincendio). - Per i
raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono
le norme
stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236".
5.2. Termini e definizioni di prevenzione incendi.
I contenuti del decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini,
definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno
integrati con specifiche definizioni successivamente introdotte da
altrettanto specifiche norme di prevenzione incendi. Di seguito si
richiama la definizione di "spazio calmo" fornita dal
decreto ministeriale 9 aprile 1994 (Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio
delle attività ricettive turistico-alberghiere) nel decreto
ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi) e nel decreto ministeriale 19
agosto 1996
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo).
"Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve
costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve
avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi".
5.3 Decreto ministeriale 10 marzo 1998.
Ai fini delle presenti linee guida si riporta in esteso il punto
8.3 del decreto, rimandando ad una sua lettura integrale per quanto
concerne altri aspetti qui considerati.
"8.3. Assistenza alle persone disabili in caso di incendio.
8.3.1. Generalità.
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei
lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di
sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di
lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono
avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere
presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le
persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza
deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2. Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a
quelle con mobilità ridotta.
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve
prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che
utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che
siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono
installate idonee misure per il superamento di barriere
architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il
funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di
incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano
addestrati al trasporto delle persone disabili.
8.3.3. Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o
limitato.
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità
limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori,
fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone
con visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore,
appositamente incaricato, assista le persone con visibilità
menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la
possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali
circostanze occorre che una persona appositamente incaricata allerti
l'individuo menomato.
8.3.4 Utilizzo di ascensori.
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un
ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore
antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il
controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di
evacuazione".
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