Comunicazione MURST 5 ottobre 1998, prot.n.1567

Oggetto: Corsi per la formazione degli insegnanti: regolamenti didattici di ateneo

Con riferimento a sollecitazioni da più parti pervenute, si precisa che – come inequivocabilmente risulta dalla legge n. 127/1997 (art. 17, commi 95 e 101) e dal D.M. 26 maggio 1998, recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze delle formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria" – l'ordinamento dei corsi per la formazione universitaria degli insegnanti (Corso di laurea e Scuola di specializzazione) deve essere definito dai singoli atenei – in conformità ai "criteri generali" determinati con il precitato D.M. – ed inserito nel regolamento didattico di ateneo, da adottarsi secondo le procedure previste dall'art. 11, primo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Nel senso indicato dispone peraltro espressamente l'art. 2, primo comma, del richiamato D.M. 26 maggio 1998, a tenore del quale: "Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle università nei regolamenti didattici in conformità ai criteri di cui al presente decreto".

Si coglie l'occasione per precisare che quanto previsto al paragrafo 4 ("Sperimentazione di corsi di nuovo tipo") della prima Nota di indirizzo sull'autonomia didattica, diramata agli atenei il 16 giugno 1998, riguarda esclusivamente l'ipotesi di corsi di nuova istituzione per i quali non sussistano "ordinamenti didattici vigenti" o per i quali non siano già stati adottati i "criteri generali" previsti dalla precitata disposizione della legge n. 127/1997.

Poiché per i corsi per la formazione universitaria degli insegnanti (Corso di laurea e Scuola di specializzazione) i predetti "criteri generali" sono già stati determinati con il più volte richiamato D.M. 26 maggio 1998, ricorre per essi il regime previsto dalla legge n. 127/1997. Pertanto le università che attivano, con l'anno accademico 1998-99, il Corso di laurea in scienze della formazione primaria sono tenute a trasmettere al Ministero, con la massima sollecitudine, la relativa modifica del regolamento didattico di ateneo, ovvero il relativo stralcio del futuro regolamento didattico di ateneo, per l'approvazione ministeriale, ai sensi del già citato art. 11, comma 1, della legge 341/1990.

 Il Sottosegretario di Stato con delega per l'Università
f.to prof. Luciano Guerzoni