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Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 4 febbraio 2003 Prot. n. 241 Oggetto: Esecuzione sentenza n. 7460/2002- Conferma in sede di appello al Consiglio di Stato della sentenza T.A.R. Lazio 7121/02 che annulla C.M. n. 69/02 Dall'esito della rilevazione, di cui alla nota n. 57 del 10 gennaio 2003, attivata con lo specifico scopo di poter disporre di dati ed elementi utili all'esecuzione della sentenza di cui all'oggetto, emerge che in alcune (peraltro limitate) realtà provinciali l'applicazione integrale del dispositivo comporterebbe, a seguito del rifacimento delle graduatorie da rettificare, la revoca di alcuni contratti a tempo determinato stipulati con docenti specializzati nelle S.S.I.S. e la stipula di altri contratti con docenti aventi titolo inseriti nelle stesse graduatorie. Premesso che, allo stato, risulta prevalente l'interesse pubblico alla continuità didattica e quindi al mantenimento in servizio del personale sui posti attualmente occupati rispetto all'interesse a subentrare su tali posti dei docenti destinatari della sentenza favorevole, non vi è dubbio che l'esecuzione della sentenza medesima, pur nel rispetto della suddetta priorità, deve comunque soddisfare i diritti di questa seconda categoria di docenti. Ciò premesso e nell'ottica sopra accennata, le SS.LL. vorranno innanzitutto impartire, ai fini dell'esecuzione, tempestive disposizioni per l'adeguamento dei punteggi e delle posizioni in graduatoria permanente e, conseguentemente, d'istituto, spettanti a tutti gli interessati; ciò attraverso l'ulteriore riduzione (se non già effettuata) dei punteggi attribuiti agli specializzati S.S.I.S. con riferimento alle graduatorie nelle quali usufruiscono del "bonus" di 30 punti per il servizio eventualmente prestato nei due anni scolastici corrispondenti all'intera durata convenzionale del corso biennale di specializzazione. Il rifacimento delle graduatorie potrà comportare una sostanziale conferma del diritto di alcuni docenti specializzati S.S.I.S. a mantenere la supplenza, sia pure usufruendo di un minore punteggio rispetto a quello riportato nelle graduatorie precedenti. In tale circostanza, oltre alla puntuale rettifica della o delle graduatorie, nessun altro provvedimento dovrà essere adottato. Nel caso in cui, invece, la variazione del punteggio (nella o nelle graduatorie permanenti) fosse tale da comportare la perdita della supplenza e l'attribuzione della stessa ad altro aspirante, le SS.LL., per le motivazioni di interesse pubblico già richiamate, confermeranno il docente già in servizio sullo stesso posto, limitando, tuttavia, la durata del contratto sino al termine delle attività didattiche. Quanto al docente avente titolo all'assunzione in base alla graduatoria rettificata, nei riguardi del medesimo andrà riconosciuta la decorrenza giuridica della nomina con riferimento alla tipologia e durata della supplenza che l'interessato avrebbe avuto diritto a conseguire a suo tempo per scorrimento delle graduatorie permanenti ovvero, nel caso di esaurimento di queste ultime, per scorrimento delle graduatorie d'istituto ai sensi dell'art.1, comma 3 del Regolamento per le supplenze. Tale riconoscimento comporterà, per l'anno successivo, l'attribuzione del punteggio per il servizio d'insegnamento nella o nelle graduatorie permanenti e, ovviamente, la non valutazione di altro servizio eventualmente prestato. Per quanto riguarda poi il riconoscimento del diritto alla retribuzione, qualora il docente non sia già occupato ad altro titolo (situazione peraltro non frequente a quanto risulta dai dati in possesso) dovrà essergli garantita a decorrere dalla data di pubblicazione della o delle graduatorie rettificate in base ai titoli posseduti e con priorità assoluta rispetto ad eventuali altri aspiranti, la stipula del contratto; contratto avrà effetti economici dalla data di effettiva presa di servizio e termine alla data di conclusione della supplenza che sarebbe a suo tempo spettata (annuale o fino al termine delle attività didattiche), con assegnazione di un numero di ore corrispondenti a quelle da attribuire in base alla graduatoria riformulata. L'utilizzazione dovrà avvenire in via prioritaria per la copertura dei posti disponibili per il conferimento di supplenze brevi e, solo qualora ciò non si renda possibile, in altra proficua attività didattica all'interno delle istituzioni scolastiche. A tal fine, ciascun docente sarà assegnato ad una o più scuole da individuare preferibilmente tra quelle prescelte dal docente stesso per l'assegnazione delle supplenze brevi. Per le supplenze da conferire sulla base delle graduatorie d'istituto, ferma restando la validità dei contratti già stipulati (che perciò non andranno risolti), le ulteriori nomine sulle disponibilità sopravvenute alla pubblicazione delle graduatorie rettificate saranno disposte secondo l'ordine derivante dalle intervenute variazioni dei punteggi e dalle nuove posizioni. Le SS.LL. vorranno disporre per la tempestiva esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato nei termini indicati, avendo cura di comunicare a questo Ministero, non appena concluse le relative operazioni, il numero dei docenti assunti e le relative modalità di impiego. Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
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