|
|
Nota 5 marzo 2002 Prot 1122/A2 Oggetto: Decreto Legislativo n.9 del 15.01.2002 Si segnala all'attenzione degli uffici competenti che è stato pubblicato sulla G.U. del 12.02.2002 il D.L. vo in oggetto contenente " Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, in attuazione della delega conferita con l'art.1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n.85." Presentano diretto interesse per questa Amministrazione le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15 per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione stradale, istituito - com'è noto - dall'art. 230 del D.L.vo 285/92 parzialmente sostituito dal comma 4 dell'art.10 della legge 19.10. 98 n. 366. I citati articoli introducono l'obbligo del conseguimento del certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore (cosiddetto patentino) a carico del minore di età che abbia compiuto i 14 anni. In particolare, prevedono che, in parallelo con le ordinarie autoscuole, le istituzioni scolastiche statali e non statali di istruzione superiore possono organizzare, al loro interno per i propri alunni, a titolo gratuito, corsi di preparazione per il conseguimento del patentino, "nell'ambito della autonomia scolastica", avvalendosi della collaborazione dei Comuni, delle autoscuole, delle istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale, secondo i poteri riconosciuti dall'art. 9 del D.P.R. 275/99. Si fa presente che, in previsione della nuova normativa, questa Direzione ha fin da Aprile 2001 autorizzato, in alcune scuole, l'attivazione di corsi sperimentali di educazione stradale per il conseguimento del "patentino." I corsi si sono svolti in collaborazione con l'A.N.C.M.A .e la F.M.I. con le quali é stato siglato, a suo tempo, un protocollo di intesa. Si pregano pertanto gli uffici competenti di voler provvedere alla massima diffusione possibile del testo di legge allegato, avviando le iniziative idonee perché lo stesso, nelle scuole medie di I e II grado, statali e non statali, sia oggetto di conoscenza e di adeguata riflessione da parte dei dirigenti scolastici e degli organi collegiali, così da poter essere tempestivamente programmate attività specifiche nell'ambito dei singoli POF, che non siano sporadiche e occasionali, bensì incardinate nell'attività ordinaria di insegnamento che ogni docente è obbligato a realizzare, sia per ottemperare alla legge che per rendere più qualificante la specifica funzione educativa della scuola. Inoltre si potrebbero, fin da ora, attivare da parte delle scuole le più proficue sinergie a livello territoriale, stipulando, ove possibile, intese e protocolli con le Amministrazioni Provinciali e i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri e coinvolgendo - a titolo gratuito - comuni, autoscuole, istituzioni pubbliche e private impegnate a vario titolo in attività di educazione stradale. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni, non appena saranno stati definiti, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i programmi e le procedure di svolgimento dei corsi, ai sensi dell'art.116, comma 11 bis del decreto legislativo in parola. |
La pagina
- Educazione&Scuola©