Schema di regolamento
Autonomia
delle istituzioni scolastiche
(Bozza - 4
marzo 1998)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - (Finalità)
1.
Il presente regolamento disciplina l'autonomia didattica, di
ricerca, organizzativa e amministrativa delle istituzioni
scolastiche alle quali è attribuita personalità giuridica a
norma dell'art.21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è
funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi e degli
standard di apprendimento e di qualità del servizio scolastico
definiti a livello nazionale e alla realizzazione di interventi
formativi coerenti con le esigenze di sviluppo delle comunità
locali.
3. L'autonomia è altresì finalizzata alla
promozione e al sostegno dei processi innovativi e al
miglioramento dell'offerta formativa delle scuole, anche sotto il
profilo dell'integrazione degli alunni con handicap, e
all'ottimale impiego delle risorse.
Art. 2 - (Sistema nazionale)
1.
Gli obiettivi e gli standard di apprendimento dei corsi di studio
da attivare in tutti i gradi dell'istruzione sono determinati a
livello nazionale e ridefiniti periodicamente anche in relazione
ai risultati della valutazione di cui al comma 4.
2. Sulla base degli obiettivi e degli standard
di cui al comma 1 sono individuate le attività e le discipline
fondamentali, raggruppate anche per ambiti o aree disciplinari, e
il monte orario annuale da dedicarvi, con l'indicazione dei
limiti di flessibilità temporale utile a realizzare eventuali
compensazioni tra le discipline stesse.
Contestualmente possono essere indicate discipline e attività
fondamentali tra loro alternative.
3. Nella definizione dell'orario complessivo di
ciascun corso di studi sono indicati gli spazi orari che le
istituzioni scolastiche dedicano a discipline e attività
curricolari integrative.
4. Unitamente alla definizione degli obiettivi e
degli standard di apprendimento di cui al comma 1, sono stabilite
le scadenze significative per la verifica degli apprendimenti da
effettuare sulla base di indicatori che costituiscono i parametri
di riferimento sia per la valutazione a livello nazionale sia per
l'autovalutazione dei singoli istituti, sia per gli esami finali,
in relazione agli standard definiti.
CAPO Il
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
Art. 3 - (Autonomia didattica e definizione dell 'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche determinano i curricoli in modo che vi siano comprese:
a) le discipline e le attività fondamentali di cui all'art.2, comma 2, con esplicitazione delle scelte tra le materie fondamentali indicate a livello nazionale come alternative;
b) le discipline e le attività che integrano obbligatoriamente il curricolo, nel rispetto degli spazi orari di cui all'articolo 2, comma 3, destinate alla realizzazione di finalità autonomamente individuate dalle scuole, in coerenza con gli obiettivi di ciascun corso di studi e con il contesto culturale, sociale ed economico. Nell'ambito di tali discipline ed attività le scuole possono proporre una pluralità di offerte, con possibilità di opzione da parte degli studenti e delle famiglie;
2. I
curricoli determinati a norma del comma 1 possono essere
arricchiti con le discipline e le attività aggiuntive
facoltative, che le istituzioni scolastiche possono programmare
anche sulla base di accordi con le Regioni e con gli enti da esse
delegati, per la realizzazione di percorsi formativi integrati.
3. L'attività didattica può essere programmata
anche per moduli o unità didattiche destinate ad alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi, regolando, nel modo
più adeguato al tipo di studi e in relazione ai ritmi di
apprendimento degli alunni, i tempi dell'insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività.
Possono essere programmati, anche sulla base degli interessi
manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgano più
discipline e attività destinate ad alunni provenienti dalla
stessa o da più classi.
4. La ricerca, la scelta, l'adozione, e
l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici,
ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con gli obiettivi da
conseguire e con il modello organizzativo adottato e sono attuate
con criteri di trasparenza e tempestività.
Art. 4 - (Autonomia organizzativa)
1.
Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa
espressione di libertà progettuale che sia coerente con gli
obiettivi e gli standard formativi propri di ciascun corso di
studi e con i principi di cui all'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
In attuazione delle disposizioni del presente regolamento esse
comunque stabiliscono:
- l'articolazione e il funzionamento degli organi collegiali e le
modalità di conferimento di specifiche responsabilità a singoli
docenti;
- la data d'inizio e di termine delle lezioni, ed i periodi di
sospensione, nel rispetto delle date d'inizio e chiusura
dell'anno scolastico e delle scadenze valutative nazionali;
- l'articolazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina in
unità di insegnamento, fermo quanto previsto dal comma 2;
- l'organizzazione, le modalità ed i criteri di valutazione
degli alunni;
- i criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero
dei debiti formativi riferiti ai percorsi dei singoli alunni;
- lo svolgimento di insegnamenti in lingua straniera in
attuazione di intese o accordi internazionali;
- i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti
dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati;
2. L'orario complessivo e quello destinato alle
singole attività e discipline è organizzato in modo flessibile,
anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi
restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque
giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale previsto
per le singole discipline e attività fondamentali di ciascun
tipo e indirizzo di studi a norma dell'articolo 2.
3. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali le istituzioni scolastiche adottano un documento
complessivo, comprensivo della carta dei servizi di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n.
163, convertito con modificazioni dalla legge 11luglio 1995, n.
273, che esplicita le scelte educative, didattiche, organizzative
e di gestione della scuola. Tale documento è approvato dal
consiglio di circolo o di istituto a maggioranza assoluta, tenuto
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organi
rappresentativi dei genitori e degli studenti.
Art. 5 - (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1.
Le istituzioni scolastiche, singolarmente, o tra loro associate a
norma dell'articolo 8, esercitano l'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, curando in particolare:
- la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
personale scolastico;
- l'innovazione metodologica e disciplinare, con riferimento
anche all'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
- la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno
della scuola;
- gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici.
2. Ai fini di cui al comma 1 le istituzioni
scolastiche attivano collegamenti informatici reciproci, nonché
con il CEDE, gli IRRSAE e la BDP; tali collegamenti possono
estendersi ad università ed altri soggetti pubblici e privati.
ART. 6 - (Certificazioni e valutazione dei crediti formativi)
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, oltre ai risultati di apprendimento, indicano le competenze e abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili.
CAPO III
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, RAPPORTI COL TERRITORIO E
RETI DI SCUOLE
Art. 7 - (Ampliamento dell 'offerta formativa)
1.
Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa le
istituzioni scolastiche realizzano ampliamenti dell'offerta
formativa sia singolarmente sia in forme associate. Tali
ampliamenti possono consistere in ogni iniziativa coerente con le
finalità delle scuole in favore dei propri alunni, della
popolazione giovanile e degli adulti.
2. Le istituzioni scolastiche possono promuovere
e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale,
regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici
progetti.
3. Le iniziative in favore degli adulti possono
realizzarsi sulla base di specifica progettazione, anche mediante
il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a curricoli
personalizzati nei quali, ai fini della valutazione finale,
possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche sul
lavoro con una corrispondente riduzione e variazione del percorso
didattico.
Art. 8 - (Reti di scuole)
1.
Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo
di rete, per il raggiungimento di finalità predeterminate.
2. L'accordo può avere ad oggetto attività
didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione
e aggiornamento, di amministrazione, di acquisto di beni e
servizi e di organizzazione, ed altre attività coerenti con le
finalità istituzionali; nel caso abbia ad oggetto attività
didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio
di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti per la
parte di propria competenza.
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le
istituzioni che partecipano alla rete.
3. L'accordo di cui al comma 1, che individua le
finalità, le competenze e i poteri dell'organo responsabile
della gestione delle risorse e del raggiungimento delle
finalità, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a
disposizione della rete dalle singole istituzioni, è depositato
presso il Provveditorato agli studi, ove chiunque sia interessato
può prenderne visione ed estrarne copia.
4. Nell'ambito delle reti di scuole, nel quadro
della programmazione provinciale, possono essere istituiti
laboratori territoriali per
a) la formazione in servizio del personale scolastico;
b) la ricerca didattica;
c) la documentazione secondo standard da definire a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche in rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni.
5.
Gli organici funzionali di istituto, ove siano istituite reti di
scuole, possono comprendere posti per funzioni organizzative e di
raccordo con gli enti locali, l'IRRSAE competente, il CEDE, la
B.D.P., ovvero per funzioni di organizzazione dei laboratori di
cui al comma 4, da coprire con personale dotato di specifiche
esperienze.
6. Possono partecipare agli accordi di rete
anche istituzioni scolastiche non statali, riconosciute o non
riconosciute, università statali o private, ovvero enti o
agenzie del territorio che intendano dare il loro apporto alla
realizzazione di specifici obiettivi. Tali enti ed agenzie
possono avere, ove l'accordo di rete lo preveda, un loro
rappresentante nell'organo di amministrazione.
7. Anche al di fuori dell' ipotesi prevista dal
comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e
partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di
attività di comune interesse, che coinvolgano, su progetti
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e
del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono comunicati
alla competente autorità scolastica territoriale.
8. Le istituzioni scolastiche possono aderire a
consorzi pubblici e privati che abbiano lo scopo di garantire
agli aderenti condizioni d'acquisto di beni e servizi più
favorevoli di quelle di mercato.
CAPO IV
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
ART. 9 - (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1.
Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di
competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative
alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni,
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle
risorse, e allo stato giuridico ed economico del personale non
riservate, in base all'articolo 10 o ad altre specifiche
disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica.
Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza
delle istituzioni scolastiche, non richiamate dal presente
regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche
provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera
scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le certificazioni, la
valutazione, la disciplina, il riconoscimento degli studi
compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli
studi medesimi, la valutazione dei crediti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali.
3. Per quanto attiene all'amministrazione e alla
gestione del bilancio e dei beni, le istituzioni scolastiche vi
provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di
contabilità di cui all'articolo 21, commi I e 14 della legge 15
marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti
in materia di contabilità dello Stato. Tale regolamento
stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e
ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'
attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per
il controllo della gestione e dei costi.
4. Alle istituzioni scolastiche sono altresì
attribuite competenze in materia di articolazione territoriale
della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma del
regolamento avente ad oggetto il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche.
5. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le
approvazioni concernenti le attività di competenza delle
istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10.
6. Tutti i provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche sono definitivi.
ART. 10 - (Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
c) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
d) autorizzazioni per comandi e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri.
2.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di provvedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario.
3. Restano altresì ferme le competenze del
Ministero della pubblica istruzione in materia di progetti
nazionali.
Art. 11 - (Competenze del dirigente scolastico)
Disposizione
necessaria per precisare il raccordo tra:
a) le attuali competenze dei dirigenti previste dal T.U. e le
nuove competenze connesse all'attribuzione della dirigenza;
b) le competenze degli organi collegiali e quelle del dirigente
scolastico
Art.12 - (Disciplina transitoria)
1. In attesa dell'attribuzione della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche attuano l'autonomia organizzativa e didattica nei limiti consentiti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 765 del 27 novembre 1997, i cui ambiti potranno essere progressivamente ampliati.
CAPO V
Art. 13 - (Accademie, conservatori di musica e istituti superiori per le industrie artistiche)
1.
Le accademie di belle arti, le accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, i conservatori di musica e gli istituti
superiori per le industrie artistiche (I.S.I.A) acquistano la
personalità giuridica alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. In attesa dell'adozione del regolamento di
cui all'articolo 21, comma l° della legge 15 marzo 1997, n. 59
si applicano, ai predetti istituti, le disposizioni del presente
regolamento, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali.
3. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi
degli istituti di cui al comma 1 non sono soggetti,
rispettivamente, ad approvazione da parte del Ministero della
Pubblica Istruzione e a dichiarazione di regolarità.
4. Il disposto di cui al comma 3 si applica
anche ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi per i quali
alla data di entrata in vigore del presente regolamento non siano
ancora intervenute rispettivamente l'approvazione ministeriale o
la dichiarazione di regolarità.
Art.14 - (ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
Elenco non ancora disponibile perché dipendente dal testo definitivo