Decreto del Presidente della Repubblica
ASSUNZIONI NELLA SCUOLA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che il Ministero della Pubblica Istruzione, per le proprie finalitą istituzionali, ha esigenze del tutto peculiari e specifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 agosto 1999 in corso di perfezionamento, previsto dall'articolo 22, comma 3/bis, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla previsione di criteri, modalitą e termini differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola;
Vista la richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione in data 19 luglio 1999 relativa alle assunzioni di personale nel settore della scuola per l'anno scolastico 1999/2000;
DECRETA
Art. 1
1. Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, al Ministero della Pubblica Istruzione č assegnato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, un contingente non superiore a 24.500 unitą, da ripartire con decreto ministeriale, tra i singoli Provveditorati agli Studi in coerenza con gli specifici obiettivi di riduzione programmata previsti per il settore della scuola.