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Legge 2 dicembre 1991, n. 390 Norme sul diritto agli studi universitari
Art. 1. Finalità. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la
presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei
cittadini nell'accesso
all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci
e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più
alti degli studi. Art. 2. Destinatari. Ai fini della presente legge, per <<studenti>> si
intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli
istituti universitari e degli istituti superiori di grado
universitario che rilasciano titoli aventi valore legale. 2. Le
istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese
nella dizione <<università>>. Art. 3.Interventi dello Stato, delle regioni e delle
università.
Art. 4. Uniformità di trattamento.
Art. 5. Rapporto al Parlamento. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente
al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n.
168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi
universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle
università per quanto di rispettiva competenza e sentita la
Consulta nazionale di cui all'articolo 6. 2. In prima applicazione
della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli
studi universitari è presentato tre mesi prima della fine dell'anno
accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla
presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione
universitaria. Art. 6. Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari. 1. E' istituita presso il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato
<<Ministero>>, la Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari. 2. La Consulta: a) formula pareri e proposte al
Ministro in materia di diritto agli studi universitari; b) indica i
criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5,
anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione
studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime
il parere sul rapporto stesso; c) esprime il parere di cui
all'articolo 4, comma 1. 3. La Consulta è presieduta dal Ministro
ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque
rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque
rappresentanti degli studenti. 4. Le modalità per l'elezione dei
rappresentanti delle università e degli studenti e per il
funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento
adottato con decreto del Ministro. 5. Agli oneri per il
funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125
dello stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Art. 7. Principi generali.
a)
l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è
garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno
sede nella regione, secondo criteri di parità di trattamento,
indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi
di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;
b)
la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una
partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto
agli studi universitari possono disporre la gratuità o particolari
agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga
esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi;
c)
l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano
fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure
selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto
conto della specificità degli interventi;
d)
le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8,
non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
e)
possono essere previste disposizioni particolari per
l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai
servizi regolati dalle leggi in materia nonché la possibilità, in
relazione a condizioni di particolare disagio socioeconomico o
fisico, di maggiorazione dei benefici.
a)
erogazione di servizi collettivi, tra cui mense,
alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;
b)
assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo
8;
c)
orientamento al lavoro;
d)
assistenza sanitaria.
Art. 8. Borse di studio. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli
interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere
annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti
iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti
minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure
selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle
università, affinché queste provvedano ad erogare le borse (1). Art. 9. Coordinamento interregionale. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli
interventi. 2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato
da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14
agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola
università, il rettore o un suo delegato. Art. 10. Coordinamento nell'ambito regionale tra gli
interventi di competenza della regione e quelli di competenza
dell'università.
Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli
interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza
alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato
regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590,
garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università
aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una
sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo
delegato. 2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono
comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui
all'articolo 6. Art. 11. Regioni a statuto speciale. 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente
legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione. Art. 12. Attribuzioni.
a)
concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei
contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei
criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b)
agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio
individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche
e laboratori;
c)
promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di
insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari
modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
d)
promuovono attività culturali, sportive e ricreative,
mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in
collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle
associazioni e cooperative studentesche;
e)
curano l'informazione circa le possibilità offerte per
lo studio e la formazione presso altre università o enti, con
particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli
interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi
universitari;
f)
promuovono interscambi di studenti, che possono avere
validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre
istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti
disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
g)
sostengono le attività formative autogestite dagli
studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19
novembre 1990, n. 341. 2.
Art. 13. Attività a tempo parziale.
a)
i compensi possono essere assegnati a studenti che
abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano
di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
b)
le prestazioni dello studente non possono superare un
numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c)
a parità di condizioni del curriculum formativo,
prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
d)
al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione
sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e
sull'efficacia dei servizi attivati. Art. 14. Corsi intensivi.
a)
per il perseguimento di finalità formative analoghe a
quelle previste per le scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle
more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui
all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti
nell'ambito di tali corsi possono altresì essere riconosciuti,
totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle
predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione
degli studi nelle stesse;
b)
per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo
6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c)
per il recupero linguistico degli studenti stranieri. Art. 15. Concorso delle università agli altri
interventi. Le università possono concorrere agli interventi previsti dai
Capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico
del proprio bilancio. Art. 16. Prestiti d'onore.
a)
i termini di erogazione rateale del prestito in
relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b)
le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di
credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito (2).
Art. 17. Fondo di incentivazione.
a)
per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio
presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente
utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le
sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonché per lo
sviluppo delle università istituite successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
b)
per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio
inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e
comunitario.
Art. 18. Alloggi.
Art. 19. Assistenza sanitaria. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
possono stipulare convenzioni con le università per assicurare
prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi
universitarie. Art. 20. Studenti stranieri.
Art. 21. Beni immobili e mobili.
Art. 22. Accertamenti.
Art. 23. Sanzioni. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle
disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non
veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei
relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a
quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per
la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione
delle norme penali per i fatti costituenti reato. Art. 24. Pubblicità. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla
presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato
a cura delle università, con decorrenza semestrale. Art. 25. Norma finale. Organismi regionali di gestione.
Art. 26. Norma abrogativa. 1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e
successive modificazioni, nonché le altre disposizioni in contrasto
con la presente legge. 2. Sono fatte salve per l'università della
Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli
studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442. Art. 27. Copertura finanziaria.
(1) Vedi art. 2, DPCM 28 luglio 1997 (2) Vedi art. 1, DPCM 28 luglio 1997 (3) Vedi L. 11 febbraio 1992, n. 147 e l'art. 5, d.l. 21 aprile 1995, n. 120, conv. in l. 21 giugno 1995, n. 236. Il presente Fondo è ridotto dello 0,5% e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'art. 8 precedente, ex art. 1, comma 89, L. 23 dicembre 1996, n. 662. (4) Vedi art. 1, DPCM 28 luglio 1997 Altre Norme DPCM 13 aprile 1994 Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario. DPCM 30 aprile 1997 Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 DPCM 9 aprile 2001 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001
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