Nota di trasmissione 7 marzo 2000
Prot.n. 2768
Oggetto: Conferimento incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado
Si trasmette in allegato copia dell'O.M. n. 51 prot.n. 2487 dell' 1.3.2000, in corso di registrazione, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'O.M. 28.1.1997 n. 65, così come modificata dall'O.M. 9.3.1998, n. 123, che disciplina in via permanente il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.
Le disposizioni recate da detta ordinanza avranno efficacia dalla relativa data di registrazione.
Si fa riserva di comunicare tempestivamente gli estremi di registrazione di cui trattasi unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge.
Il termine di presentazione delle domande per il conferimento degli incarichi di presidenza è confermato al 14 maggio.
Ordinanza Ministeriale 1 marzo 2000, n. 51
Prot. N. 2487
VISTA l'O.M. 28 gennaio 1997 n. 65, così come modificata dall'O.M. 9 marzo 1998 e dall'O.M. 22 marzo 1999 n. 74 registrata alla Corte dei Conti l'11.5.99, reg 001 fg. 170, relativa alla disciplina sul conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il D.L.gs. 30.7.1999, n. 300 ed in particolare l'art. 75 V comma;
VISTI i DD.MM. 301, 302, 303, e 304 del 15.12.1999 ed il D.M. del 21.1.2000;
CONSIDERATA la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle disposizioni recate dalla predetta Ordinanza;
ORDINA
Gli articoli appresso indicati dell'O.M. citata in premessa vengono modificati ed integrati come segue.
ART. 1
Il comma 1 viene così integrato:
- art. 1 - dopo la parola "permanente" viene inserita la seguente frase "e fino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto ai sensi dell'art. 28 bis del D.L.vo n. 29/1993":
ART. 5
Dopo il comma 5 viene inserito il seguente comma 5 bis:
"Viene attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al caso in cui si renda necessario procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto all'anno precedente".
Il comma 6 viene così integrato:
- dopo il primo periodo, viene aggiunto il seguente periodo: - "Analogamente si procederà per l'assegnazione dell'incarico nelle presidenze dei predetti istituti non richieste per conferma, in caso di unificazione di istituti di diverso ordine o tipo".
- dopo l'ultimo periodo viene aggiunto il seguente periodo:
"Resta fermo l'istituto della reggenza nei circoli didattici, ancorchè dimensionati".
Dopo il comma 7 viene inserito il seguente comma n. 7 bis.
" Non si dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che hanno conseguito il passaggio di ruolo".
Al comma 12 il seguente periodo:
"ai sensi dell'art. 33, comma 1 lettera b), del Contratto Collettivo nazionale dl Lavoro comparto Scuola, sottoscritto in data 4.8.95" viene così sostituito:
"ai sensi dell'art. 40. comma 1, punto 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Comparto Scuola, 1998/2001, sottoscritto in data 31.8.1999".
ART. 8
Viene così modificato:
I commi 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 vengono soppressi e così sostituiti:
1. Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, al Provveditore agli Studi entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
2. I Provveditori agli Studi procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.
ART. 9
Nelle regioni Liguria, Lombardia, Toscana e Sicilia, ove e stata avviata una prima sperimentazione di struttura organizzativa a livello periferico, ai sensi dei DD.MM. n. 302, 303, 304 del 15.12.1999 e D.M. 21.1.2000, i Dirigenti degli Uffici Regionali promuoveranno Conferenze di Servizio con i Provveditori agli Studi delle province di rispettiva competenza, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento nella compilazione delle graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi di presidenza e nel conferimento degli incarichi medesimi.
N O T E
1) Alla nota 2, primo periodo, "abbia" viene sostituita con "abbiano".
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14.1.1994 n. 20.