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DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Prot. n. 6478/B/1/B Roma, 30 Aprile 1997

Ai Provveditori agli studi - Loro sedi

Ai Sovrintendenti scolastici - Loro sedi

Ai Sovrintendenti scolastici di Aosta Bolzano Trento

Agli Intendenti scolastici di Trento

Alle Direzioni Generali e Ispettorati - Sede

OGGETTO: O.M. 21 aprile 1997, n.266. Norme per svolgimento scrutini ed esami. D.M. 21 aprile 1997, n.267. Norme per svolgimento esami maturità e licenza in classi sperimentali. Anno scolastico 1996/97.

Si trascrivono, di seguito, provvedimenti indicati in oggetto, con preghiera di curarne massima diffusione tra istituzioni scolastiche, unitamente at presente comunicazione.

Si fa presente che suddetti provvedimenti sono già stati inviati at Corte dei Conti e sono da intendere pienamente operativi dopo visto e registrazione da parte organo controllo.

Questo Ministero avrà cura comunicare estremi registrazione con evidenziazione eventuali modifiche conseguenti at controlli di legge.

Ritienesi utile porre in rilievo, con la presente, che principali variazioni, rispetto at O.M. n.80/95 che rimane per il resto confermata, riguardano seguenti punti:

1 - Piena autonomia istituzioni scolastiche, at sensi art. 21 legge n.59/1997, nel definire criteri e modalità interventi da realizzare in anno scolastico successivo nel quadro di offerta qualificata e diversificata, volta, in particolare, at colmare situazioni di carenze (art.2).

2 - Frequenza assidua e partecipazione attiva at vita scuola sono considerati elementi positivi che concorrono a valutazione favorevole profitto alunno in sede scrutinio finale. Pertanto, numero assenze, pur non preclusivo valutazione profitto stesso, incide negativamente su giudizio complessivo, a meno che da congruo numero interrogazioni ed esercitazioni svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nell'intero anno scolastico, non si accerti il raggiungimento obiettivi propri di ciascuna disciplina (art.2 - terzo comma);

3 - Alunni in situazione handicap valutati in modo differenziato, possono partecipare a esami qualifica e licenza maestro arte, svolgendo prove differenziate omogenee at loro percorso, acquisendo attestato competenze raggiunte. Medesimi, inoltre, ripetendo classi terze, possono frequentare lezioni e attività classi quarte, in base a specifico progetto, che può prevedere anche percorsi integrati con formazione professionale (art.3);

4 -Docenti sostegno partecipano a pieno titolo at operazioni valutazione con diritto voto per tutti alunni classe (art. 4);

5 - Per corsi istruzione tecnica nuovo ordinamento, indirizzi elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica e automazione, meccanica est previsto che docenti, ove possibile, in periodo precedente termine lezioni, facciano svolgere at alunni prove strutturate o semistrutturate, sia in area comune che di indirizzo, at fine verificare conseguimento obiettivi cognitivi e formativi.

Risultato tali prove concorre at valutazione per ammissione at esami maturità insieme at altri elementi, tra i quali anche valutazione in area progetto. Confronti alunni frequentanti ultima classe predetti corsi, che abbiano seguito, in anni precedenti, classi vecchio ordinamento, criteri per svolgimento scrutini finali dovranno tener conto del fatto che detti alunni hanno dovuto adeguare loro preparazione a nuovi programmi (art.8);

5 - At sensi art. 42 CCNL comparto scuola, famiglie saranno informate su risultati scrutini. Medesima attività di informazione su risultati sia scrutini che prove scritte e orali in corso anno viene effettuata anche nei confronti allievi (art.10);

Si fa presente, infine, che decreto ministeriale contenente norme per esami maturità in classi autorizzate at sperimentazione non contiene modifiche sostanziali rispetto a corrispondente decreto relativo a decorso anno scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE Pasquale CAPO

ORDINANZA MINISTERIALE N. 266 - prot. 6145

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996/97.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO l'art.205 del D.L.vo 16.4.1994, n.297 che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di determinare con propria ordinanza le modalità organizzative degli scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.80 del 9.3.1995, contenente norme per lo svolgimento di scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali, d'istruzione elementare, media e secondaria superiore per gli anni 1994/95 e 1995/96;

ORDINA

Art. 1 - Le disposizioni emanate con la citata ordinanza n.80 del 9.3.95, con le successive modificazioni e integrazioni già intervenute e che saranno recepite in un testo coordinato in corso di redazione, sono confermate per il corrente anno scolastico 1996/97, con le seguenti variazioni.

Art. 2 - L'art. 12 - Scrutini finali - è modificato ed integrato come segue.

1. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva, prima dell'approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla base di parametri di giudizio stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nel corso dell'anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della disciplina sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico . In particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal consiglio di classe ; nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e viene precisato altresì che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma."

2. Viene inserito il seguente comma 5-bis:

"5-bis . A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n.59 - art. 21 -, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative definiscono ed adottano in piena autonomia criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze".

3. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se stesso preclusivo della valutazione del profitto stesso incide tuttavia negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte in casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina".

Art. 3 - Il secondo periodo del comma 4 dell'art 13 - Valutazione degli alunni handicappati - è sostituito dal seguente: "Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorati agli studi e Regioni. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Gli alunni in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale possono, comunque, essere ammessi a una terza ripetenza, in forza del disposto di cui all'art. 316 comma 1 lettera C del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente articolo 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno e degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione."

Alla fine del comma 4 dell'art.13 è aggiunto il seguente periodo:

"Gli alunni in situazione di handicap che svolgano piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall''art.312 e seguenti del D. leg.vo 297/1994, lezioni ed attività della classe successiva, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Art. 4 - Il comma 10 dell'art. 13 - Valutazione degli alunni handicappati - è così sostituito:

" I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315 - comma quinto - del D.L.vo 16.4.94, n.297 - fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".

Art. 5 - All'art. 22 - lettera F) - Esami di qualifica professionale - è aggiunto il seguente comma 2: "Per gli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico e di ottico si fa rinvio all'O.M. n. 758 del 20.12.1996. L'art. 2 - comma 6 - ultimo periodo di tale ordinanza è modificato come segue: Tale giudizio è deliberato dal consiglio di classe verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze".

Art. 6 - All'art. 24 - Valutazione nei corsi post-qualifica del nuovo ordinamento - è aggiunto il seguente comma finale:

"Qualora, a conclusione della frequenza dell'area di professionalizzazione, debbano svolgersi esami finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica regionale o, comunque, riconosciuto dalla regione, i docenti degli istituti professionali, facenti parte delle commissioni, sono retribuiti secondo i parametri previsti da ciascuna regione per gli altri componenti le commissioni medesime".

Art. 7 - Il comma 3 dell'art. 32 - Inizio della sessione di esame - è sostituito dal seguente:

"Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva ed hanno inizio il 25 giugno 1997 con la prova di italiano; il 26 giugno 1997 si procederà con quella di pedagogia; la prova scritta del 27 giugno 1997 sarà, rispettivamente, di francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano); sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia). Le prove di plastica e di disegno avranno inizio il giorno 28 giugno 1997 e verteranno sui programmi di esami indicati nell'allegato c) al R.D. 11agosto 1933, n. 1286; le eventuali prove suppletive sono disciplinate dal successivo art. 48 - comma 4 -".

Art. 8 - Dopo l'art. 46 è inserito il seguente art. 46-bis:

"Esami di maturità di nuovo ordinamento di istruzione tecnica (indirizzi: elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica ed automazione, meccanica - D.M. 9.3.1994)

1. Le disposizioni generali della presente ordinanza vengono integrate come segue limitatamente agli esami di maturità in argomento:

a) Condizioni per l'ammissione agli esami 1. Ove possibile i docenti, nel periodo precedente il termine delle lezioni e sulla base delle scelte operate in precedenza dal consiglio di classe, fanno svolgere agli alunni una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. È opportuno che tali prove, che possono essere anche interdisciplinari, siano realizzate sia per l'area comune che per l'area di indirizzo.

b) Criteri per lo svolgimento degli scrutini di ammissione agli esami.

1. Nella determinazione dei criteri relativi allo svolgimento degli scrutini, il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe, definisce anche i criteri per la valutazione degli alunni che hanno frequentato la quinta classe di nuovo ordinamento avendo seguito, negli anni precedenti, le materie del vecchio ordinamento (alunni dichiarati non maturi, non ammessi agli esami, ecc.). Tali criteri devono tener conto del fatto che detti alunni, ammessi necessariamente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi. I consigli di classe, nel formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di maturità, devono motivarlo adeguatamente, anche in relazione ai detti criteri ed alla particolare posizione degli alunni di cui trattasi.

2. I consigli di classe, nella formulazione dei giudizi complessivi di ammissione o di non ammissione agli esami, devono valutare il grado di preparazione dei candidati nelle singole materie, in relazione agli specifici obiettivi del settore, tenendo anche conto del risultato delle prove di cui al precedente punto a) e della assiduità nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita formativa. Le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, in attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono egualmente

oggetto di valutazione.

3. Nello scrutinio finale i consigli di classe tengono, ovviamente, conto anche della valutazione attribuita a ciascun alunno nell'ambito dell'area di progetto, soffermandosi, nella relazione finale, sui progetti svolti ed allegando tutti gli elaborati, corredati anche della scheda di progetto. Nel caso in cui non sia stata svolta alcuna attività nell'ambito dell'area di progetto, il consiglio di classe ne espone i motivi.

c) Svolgimento dell'esame.

1. Nella valutazione degli alunni di cui alla precedente lettera b) comma 1, le commissioni devono tener conto che gli stessi, ammessi necessariamente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi per aver seguito in precedenza i programmi del vecchio ordinamento.

2. La valutazione, adeguatamente motivata anche in rapporto alla particolare posizione degli alunni in argomento, dovrà, pertanto, tener conto anche dei programmi di raccordo predisposti dai consigli di classe per il loro inserimento nei corsi di nuovo ordinamento. Le prove orali avranno come riferimento gli obiettivi individuati con il consiglio di classe nell'ambito del nuovo ordinamento, con riferimento alle esperienze formative

precedenti.

3. La seconda prova, finalizzata ad accertare le competenze ed abilità del settore, può essere grafica o scrittografica e consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema può avere carattere pluridisciplinare relativamente alle materie dell'area di

indirizzo che sono oggetto di prova scritta.

4. Il colloquio non deve assumere il carattere di una verifica nozionistica e sequenziale dei contenuti appresi. Esso ha inizio con la presentazione e la discussione del materiale prodotto nell'area di progetto ovvero, in alternativa, di argomenti che nell'ultimo anno di studi siano stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati. Tali argomenti devono essere indicati nella relazione del consiglio di classe e, se necessario, documentati. La commissione può tener conto anche dell'esito delle prove di cui alla lettera a) effettuate dai candidati.

5. Il colloquio prosegue, nell'ambito di programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione tra le quattro indicate nell'apposito decreto ministeriale e si estende ai contenuti relativi alle discipline dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve comprendere anche la discussione degli elaborati. Il colloquio nel suo insieme deve consentire al candidato di evidenziare il suo livello di preparazione anche con riferimento alle sue capacità di collegamento fra diversi saperi".

Art. 9 - All'art. 51 - Prove di esame per i candidati handicappati - dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

"Al fine di assicurare forme d'assistenza atte a garantire agli alunni handicappati autonomia e capacità di comunicazione con le commissioni di esame nonché di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti durante gli esami stessi, le commissioni di esame medesime faranno riferimento alle relazioni presentate dai consigli di classe di cui all'art. 13 - comma 7 - avvalendosi delle prestazioni, ove possibile, delle stesse persone che hanno svolto l'assistenza durante l'anno scolastico; in mancanza si provvederà ai sensi della C.M. n. 163 del 16.6.1983".

Art. 10 - L'art. 59 - Accesso ai documenti scolastici - è sostituito dal seguente:

"Art. 59 Accesso ai documenti scolastici e trasparenza.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di maturità devono essere consegnati, con apposito verbale, al preside, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso capo di istituto; in tal caso il preside, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.

2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi.

3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, nè trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'adunanza plenaria del 25.11.1996).

4. Il diritto di accesso si esercita su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: L. 500 da 1 a 2 copie, L. 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.

5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.

6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.

7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.

8. Ai sensi dell'art. 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, le famiglie saranno informate sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

9. In coerenza con il principio della trasparenza sancito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'attività di informazione di cui al comma precedente sui risultati sia degli scrutini che delle prove scritte ed orali in corso d'anno viene effettuata anche nei confronti degli allievi. Tanto anche nell'intento di attivare quei processi di autovalutazione che portino gli studenti a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 21 aprile 1997

IL MINISTRO Luigi Berlinguer