DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Prot. n. 6478/B/1/B Roma, 30 Aprile 1997
Ai Provveditori agli studi - Loro sedi
Ai Sovrintendenti scolastici - Loro sedi
Ai Sovrintendenti scolastici di Aosta Bolzano Trento
Agli Intendenti scolastici di Trento
Alle Direzioni Generali e Ispettorati - Sede
OGGETTO: O.M. 21 aprile 1997, n.266. Norme per svolgimento scrutini ed esami. D.M. 21
aprile 1997, n.267. Norme per svolgimento esami maturità e licenza in classi
sperimentali. Anno scolastico 1996/97.
Si trascrivono, di seguito, provvedimenti indicati in oggetto, con preghiera di curarne massima diffusione tra istituzioni scolastiche, unitamente at presente comunicazione.
Si fa presente che suddetti provvedimenti sono già stati inviati at Corte dei Conti e sono da intendere pienamente operativi dopo visto e registrazione da parte organo controllo.
Questo Ministero avrà cura comunicare estremi registrazione con evidenziazione eventuali modifiche conseguenti at controlli di legge.
Ritienesi utile porre in rilievo, con la presente, che principali variazioni, rispetto at O.M. n.80/95 che rimane per il resto confermata, riguardano seguenti punti:
1 - Piena autonomia istituzioni scolastiche, at sensi art. 21 legge n.59/1997, nel definire criteri e modalità interventi da realizzare in anno scolastico successivo nel quadro di offerta qualificata e diversificata, volta, in particolare, at colmare situazioni di carenze (art.2).
2 - Frequenza assidua e partecipazione attiva at vita scuola sono considerati elementi positivi che concorrono a valutazione favorevole profitto alunno in sede scrutinio finale. Pertanto, numero assenze, pur non preclusivo valutazione profitto stesso, incide negativamente su giudizio complessivo, a meno che da congruo numero interrogazioni ed esercitazioni svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nell'intero anno scolastico, non si accerti il raggiungimento obiettivi propri di ciascuna disciplina (art.2 - terzo comma);
3 - Alunni in situazione handicap valutati in modo differenziato, possono partecipare a esami qualifica e licenza maestro arte, svolgendo prove differenziate omogenee at loro percorso, acquisendo attestato competenze raggiunte. Medesimi, inoltre, ripetendo classi terze, possono frequentare lezioni e attività classi quarte, in base a specifico progetto, che può prevedere anche percorsi integrati con formazione professionale (art.3);
4 -Docenti sostegno partecipano a pieno titolo at operazioni valutazione con diritto voto per tutti alunni classe (art. 4);
5 - Per corsi istruzione tecnica nuovo ordinamento, indirizzi elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica e automazione, meccanica est previsto che docenti, ove possibile, in periodo precedente termine lezioni, facciano svolgere at alunni prove strutturate o semistrutturate, sia in area comune che di indirizzo, at fine verificare conseguimento obiettivi cognitivi e formativi.
Risultato tali prove concorre at valutazione per ammissione at esami maturità insieme at altri elementi, tra i quali anche valutazione in area progetto. Confronti alunni frequentanti ultima classe predetti corsi, che abbiano seguito, in anni precedenti, classi vecchio ordinamento, criteri per svolgimento scrutini finali dovranno tener conto del fatto che detti alunni hanno dovuto adeguare loro preparazione a nuovi programmi (art.8);
5 - At sensi art. 42 CCNL comparto scuola, famiglie saranno informate su risultati scrutini. Medesima attività di informazione su risultati sia scrutini che prove scritte e orali in corso anno viene effettuata anche nei confronti allievi (art.10);
Si fa presente, infine, che decreto ministeriale contenente norme per esami maturità in classi autorizzate at sperimentazione non contiene modifiche sostanziali rispetto a corrispondente decreto relativo a decorso anno scolastico.
IL DIRETTORE GENERALE Pasquale CAPO
ORDINANZA MINISTERIALE N. 266 - prot. 6145
Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali
d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996/97.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO l'art.205 del D.L.vo 16.4.1994, n.297 che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di determinare con propria ordinanza le modalità organizzative degli scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.80 del 9.3.1995,
contenente norme per lo svolgimento di scrutini ed esami nelle scuole statali e non
statali, d'istruzione elementare, media e secondaria superiore per gli anni 1994/95 e
1995/96;
ORDINA
Art. 1 - Le disposizioni emanate con la citata ordinanza n.80 del 9.3.95, con le
successive modificazioni e integrazioni già intervenute e che saranno recepite in un
testo coordinato in corso di redazione, sono confermate per il corrente anno scolastico
1996/97, con le seguenti variazioni.
Art. 2 - L'art. 12 - Scrutini finali - è modificato ed integrato come segue.
1. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva, prima dell'approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla base di parametri di giudizio stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nel corso dell'anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della disciplina sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno
scolastico . In particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad
organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di
programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside
comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal consiglio
di classe ; nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la
disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e
viene precisato altresì che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente
comma."
2. Viene inserito il seguente comma 5-bis:
"5-bis . A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n.59 - art.
21 -, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività
didattico-educative definiscono ed adottano in piena autonomia criteri e modalità degli
interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo nel quadro di
un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni
di carenze".
3. Il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono
elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in
sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se
stesso preclusivo della valutazione del profitto stesso incide tuttavia negativamente sul
giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni
scritte, grafiche o pratiche, svolte in casa o a scuola, corrette e classificate nel corso
dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri
di ciascuna disciplina".
Art. 3 - Il secondo periodo del comma 4 dell'art 13 - Valutazione degli alunni
handicappati - è sostituito dal seguente: "Gli alunni valutati in modo differenziato
come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di
maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate
all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può
costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di
orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo
spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi
tra Provveditorati agli studi e Regioni. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve
ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Gli
alunni in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale possono, comunque, essere
ammessi a una terza ripetenza, in forza del disposto di cui all'art. 316 comma 1 lettera C
del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Resta inteso che, qualora durante il
successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli
obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in
conformità del precedente articolo 12, senza necessità di prove di idoneità relative
alle discipline dell'anno e degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo
possiede già tutti gli elementi di valutazione."
Alla fine del comma 4 dell'art.13 è aggiunto il seguente periodo:
"Gli alunni in situazione di handicap che svolgano piani educativi
individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e
d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall''art.312 e
seguenti del D. leg.vo 297/1994, lezioni ed attività della classe successiva, sulla base
di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione
professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato
dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e
del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente
garantito.
Art. 4 - Il comma 10 dell'art. 13 - Valutazione degli alunni handicappati - è così
sostituito:
" I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315 - comma quinto - del D.L.vo
16.4.94, n.297 - fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno
titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della
classe".
Art. 5 - All'art. 22 - lettera F) - Esami di qualifica professionale - è aggiunto il
seguente comma 2: "Per gli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria
di odontotecnico e di ottico si fa rinvio all'O.M. n. 758 del 20.12.1996. L'art. 2 - comma
6 - ultimo periodo di tale ordinanza è modificato come segue: Tale giudizio è deliberato
dal consiglio di classe verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con
giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze".
Art. 6 - All'art. 24 - Valutazione nei corsi post-qualifica del nuovo ordinamento - è aggiunto il seguente comma finale:
"Qualora, a conclusione della frequenza dell'area di professionalizzazione,
debbano svolgersi esami finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica regionale
o, comunque, riconosciuto dalla regione, i docenti degli istituti professionali, facenti
parte delle commissioni, sono retribuiti secondo i parametri previsti da ciascuna regione
per gli altri componenti le commissioni medesime".
Art. 7 - Il comma 3 dell'art. 32 - Inizio della sessione di esame - è sostituito dal
seguente:
"Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva ed
hanno inizio il 25 giugno 1997 con la prova di italiano; il 26 giugno 1997 si procederà
con quella di pedagogia; la prova scritta del 27 giugno 1997 sarà, rispettivamente, di
francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano); sloveno
(solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia). Le prove di plastica e di disegno
avranno inizio il giorno 28 giugno 1997 e verteranno sui programmi di esami indicati
nell'allegato c) al R.D. 11agosto 1933, n. 1286; le eventuali prove suppletive sono
disciplinate dal successivo art. 48 - comma 4 -".
Art. 8 - Dopo l'art. 46 è inserito il seguente art. 46-bis:
"Esami di maturità di nuovo ordinamento di istruzione tecnica (indirizzi: elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica ed automazione, meccanica - D.M. 9.3.1994)
1. Le disposizioni generali della presente ordinanza vengono integrate come segue
limitatamente agli esami di maturità in argomento:
a) Condizioni per l'ammissione agli esami 1. Ove possibile i docenti, nel periodo
precedente il termine delle lezioni e sulla base delle scelte operate in precedenza dal
consiglio di classe, fanno svolgere agli alunni una serie di prove strutturate o
semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e
formativi individuati nelle diverse discipline. È opportuno che tali prove, che possono
essere anche interdisciplinari, siano realizzate sia per l'area comune che per l'area di
indirizzo.
b) Criteri per lo svolgimento degli scrutini di ammissione agli esami.
1. Nella determinazione dei criteri relativi allo svolgimento degli scrutini, il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe, definisce anche i criteri per la valutazione degli alunni che hanno frequentato la quinta classe di nuovo ordinamento avendo seguito, negli anni precedenti, le materie del vecchio ordinamento (alunni dichiarati non maturi, non ammessi agli esami, ecc.). Tali criteri devono tener conto del fatto che detti alunni, ammessi necessariamente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi. I consigli di classe, nel formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di maturità, devono motivarlo adeguatamente, anche in relazione ai detti criteri ed alla particolare posizione degli alunni di cui trattasi.
2. I consigli di classe, nella formulazione dei giudizi complessivi di ammissione o di non ammissione agli esami, devono valutare il grado di preparazione dei candidati nelle singole materie, in relazione agli specifici obiettivi del settore, tenendo anche conto del risultato delle prove di cui al precedente punto a) e della assiduità nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita formativa. Le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, in attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono egualmente
oggetto di valutazione.
3. Nello scrutinio finale i consigli di classe tengono, ovviamente, conto anche della valutazione attribuita a ciascun alunno nell'ambito dell'area di progetto, soffermandosi, nella relazione finale, sui progetti svolti ed allegando tutti gli elaborati, corredati anche della scheda di progetto. Nel caso in cui non sia stata svolta alcuna attività nell'ambito dell'area di progetto, il consiglio di classe ne espone i motivi.
c) Svolgimento dell'esame.
1. Nella valutazione degli alunni di cui alla precedente lettera b) comma 1, le
commissioni devono tener conto che gli stessi, ammessi necessariamente alla frequenza
dell'ultimo anno dei corsi di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare la loro
preparazione ai nuovi programmi per aver seguito in precedenza i programmi del vecchio
ordinamento.
2. La valutazione, adeguatamente motivata anche in rapporto alla particolare posizione degli alunni in argomento, dovrà, pertanto, tener conto anche dei programmi di raccordo predisposti dai consigli di classe per il loro inserimento nei corsi di nuovo ordinamento. Le prove orali avranno come riferimento gli obiettivi individuati con il consiglio di classe nell'ambito del nuovo ordinamento, con riferimento alle esperienze formative
precedenti.
3. La seconda prova, finalizzata ad accertare le competenze ed abilità del settore, può essere grafica o scrittografica e consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema può avere carattere pluridisciplinare relativamente alle materie dell'area di
indirizzo che sono oggetto di prova scritta.
4. Il colloquio non deve assumere il carattere di una verifica nozionistica e
sequenziale dei contenuti appresi. Esso ha inizio con la presentazione e la discussione
del materiale prodotto nell'area di progetto ovvero, in alternativa, di argomenti che
nell'ultimo anno di studi siano stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei
candidati. Tali argomenti devono essere indicati nella relazione del consiglio di classe
e, se necessario, documentati. La commissione può tener conto anche dell'esito delle
prove di cui alla lettera a) effettuate dai candidati.
5. Il colloquio prosegue, nell'ambito di programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti
essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione tra le
quattro indicate nell'apposito decreto ministeriale e si estende ai contenuti relativi
alle discipline dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico
collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve
comprendere anche la discussione degli elaborati. Il colloquio nel suo insieme deve
consentire al candidato di evidenziare il suo livello di preparazione anche con
riferimento alle sue capacità di collegamento fra diversi saperi".
Art. 9 - All'art. 51 - Prove di esame per i candidati handicappati - dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:
"Al fine di assicurare forme d'assistenza atte a garantire agli alunni
handicappati autonomia e capacità di comunicazione con le commissioni di esame nonché di
facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti durante gli esami stessi, le
commissioni di esame medesime faranno riferimento alle relazioni presentate dai consigli
di classe di cui all'art. 13 - comma 7 - avvalendosi delle prestazioni, ove possibile,
delle stesse persone che hanno svolto l'assistenza durante l'anno scolastico; in mancanza
si provvederà ai sensi della C.M. n. 163 del 16.6.1983".
Art. 10 - L'art. 59 - Accesso ai documenti scolastici - è sostituito dal seguente:
"Art. 59 Accesso ai documenti scolastici e trasparenza.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici
relativi agli esami di maturità devono essere consegnati, con apposito verbale, al
preside, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo
stesso capo di istituto; in tal caso il preside, alla presenza di personale della scuola,
procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che
verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti
disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni,
tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla
carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini
e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e
la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi.
3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni
che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non
possono ottenere copia di tali atti, nè trascriverli ma possono solo prenderne visione
(cfr. decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'adunanza plenaria del
25.11.1996).
4. Il diritto di accesso si esercita su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile
a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con
rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: L. 500 da 1 a 2 copie,
L. 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di
marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.
5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma
autentica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la
facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al
medesimo procedimento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, le famiglie saranno informate sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.
9. In coerenza con il principio della trasparenza sancito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, l'attività di informazione di cui al comma precedente sui risultati sia degli
scrutini che delle prove scritte ed orali in corso d'anno viene effettuata anche nei
confronti degli allievi. Tanto anche nell'intento di attivare quei processi di
autovalutazione che portino gli studenti a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Roma, 21 aprile 1997
IL MINISTRO Luigi Berlinguer