ATTO DI INDIRIZZO SULLE SEQUENZE CONTRATTUALI PREVISTE DALL’ART.18 DEL CCNL 2000-2001 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Il comitato di settore per il comparto scuola nell’esercizio delle competenze inerenti la contrattazione collettiva all’art.61, e dell’art. 46, comma 2, del dlgs 29/93 e successive modifiche e integrazioni impartisce all’Aran i seguenti indirizzi per le trattative relative alle sequenze contrattuali previste dall’art.18 del CCNL 2000-2001 per il personale del comparto scuola.
L’articolo 18 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola individua una serie di materie da regolamentare con successivi accordi.
La finalità consiste nel consentire al comparto di avere un quadro contrattuale compiuto sia sul versante del raccordo con accordi quadro, la cui conclusione sia avvenuta dopo la sottoscrizione del CCNL 1998 - 2001, che in base a specifiche esigenze.
Con il presente Atto di Indirizzo si forniscono all’Aran, alcuni orientamenti sui contenuti ed i tempi della contrattazione.
TEMPI
Preliminarmente si evidenzia l’esigenza che l’Aran organizzi lavori in modo tale da giungere alla stipulazione degli accordi su tutte le materie non oltre il 30 giugno prossimo venturo, in considerazione della necessità che l'avvio del nuovo anno scolastico avvenga nella pienezza degli istituti contrattuali.
A tal fine l’Aran potrà procedere a trattative separate su alcune delle specifiche materie, oggetto della sequenza di cui all'art.18 e, pertanto, concludere accordi anche su singole materie, anche in tempi diversi.
MATERIE
Telelavoro e lavoro temporaneo.
Su queste materie sono stati sottoscritti recentemente accordi quadro fra l'Aran
e le Confederazioni. La trattativa di comparto dovrà verificare le eventuali
condizioni di applicabilità alle specifiche condizioni operative della scuola,
disciplinando eventualmente modalità applicative idonee.
Arbitrato e conciliazione.
La materia assume particolare rilievo per il comparto scuola, non solo per
la notevole quantità di atti che riguardano, con cadenza annuale, il personale
della scuola (mobilità, utilizzazioni temporanee, ecc.) e conseguentemente per
la rilevante attività legata al contenzioso che ne deriva, ma soprattutto perché
occorre anche in questo comparto dare concreta e piena applicazione alle
clausole contrattuali dell’accordo quadro. Le previsioni di tale accordo,
operative dal 1 gennaio 2001, anche in assenza di una specifica disciplina
contrattuale di comparto, sono allo stato immediatamente applicabili in
alternativa ai rimedi amministrativi, laddove gli stessi siano ancora esperibili
per espressa previsione legislativa. La contrattazione dovrà pertanto fare
chiarezza e ricondurre le ricorribilità degli atti di gestione del personale,
che non sono più qualificabili come atti amministrativi, ma come atti di
diritto privato all’esclusiva competenza del giudice ordinario, operando in
tal modo la piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro. In tale contesto
dovranno essere recepiti senza deroghe i principi dell’accordo quadro su
conciliazione ed arbitrato, considerando come condizione obbligatoria di
procedibilità il tentativo di conciliazione.
Congedi per motivi di studio.
La contrattazione, secondo quanto stabilito al II° comma dell'art.12 del
Contratto relativo al II° biennio, dovrà disciplinare criteri e modalità per
la fruizione dei congedi per la formazione di cui all’art.5 della Legge 8
marzo 2000, n. 53. Si dovrà tener conto che l'attuazione della Legge di
riordino dei cicli pone l'esigenza, già oggetto di precedenti Intese fra il
Ministero della Pubblica Istruzione e le Organizzazioni Sindacali, di
riconoscere facilitazioni al personale diplomato che intenda completare il
percorso universitario e a quanti frequentano i corsi di laurea in scienze della
formazione o le scuole di specializzazione all'insegnamento.
Banca delle ore.
Va verificata l’applicabilità al personale docente ed Ata della
disciplina contrattuale già introdotta in materia nel comparto Università e
Ministeri.
Contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro.
L’Aran dovrà attuare quanto previsto dall’art.71, comma 3, del Dlgs 30
marzo 2001, che ha affidato alla fonte negoziale la disapplicazione delle
disposizioni generali e speciali del pubblico impiego che risultano
incompatibili con la stipula dei contratti quadro o nazionali, ed a tal fine si
richiamano gli indirizzi già formulati nella riunione dell’organismo di
coordinamento dei comitati di settore in data 26 aprile u.s., evidenziando la
particolare rilevanza di tale contrattazione ne comparto scuola, ove molti
istituti (sanzioni disciplinari, supplenza, mobilità…) sono ancora
regolamentati da una disciplina "pubblicistica" precedente
all’entrata in vigore del Dlgs 80/98, disciplina gravata dall’esperibilità
di rimedi amministrativi, espressamente richiamati come vigenti solo per una
fase transitoria. La riforma degli organi collegiali, ormai di imminente
attuazione (art.8 Dlgs 233/99) impone di eliminare le incongruenze attualmente
esistenti tra atti di gestione di natura privatistica e e loro ricorribilità
con strumenti amministrativi (ricorsi gerarchici…) affidando alla
contrattazione la rivisitazione in chiave privatistica della disciplina, in
linea con quanto già accaduto negli altri comparti, prevedendo ove necessario
forme anche transitorie, legate alla prima attuazione della disciplina
contrattuale di forme di tutela professionale che garantiscano la libertà di
insegnamento. In tale contesto la contrattazione dovrà chiarire per esempio che
gli atti con i quali si conferiscono incarichi di supplenza, non sono più
gravabili con i ricorsi amministrativi, considerato che l’entrata in vigore
del CCNL 1998-2001 ha fatto venir meno la possibilità di applicare la
disciplina prevista in materia dal Dlgs 297/94.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla materia della mobilità, la
cui specifica disciplina (Dlgs 35/93), espressamente richiamata dal Dlsg 80/98
(art.45, comma 7) non determina come effetto automatico l’impugnabilità dei
relativi atti in sede amministrativa, in assenza di espressa disposizione
legislativa o contrattuale in tal senso, né tantomeno può ingenerare dubbi
sulla natura di atti di diritto privato degli atti di gestione del personale. La
contrattazione dovrà pertanto fare chiarezza nel rispetto del principio
stabilito dall’art.16 comma 4, del Dlgs 29/93 "gli atti e i provvedimenti
adottati dai dirigenti… non sono suscettibili di ricorso gerarchico",
adottando soluzioni che potrebbero anche configurare, in una fase di prima
applicazione, un sistema di tutela interno all’amministrazione, che non potrà
essere configurato come esercizio di autotutela, (tipica espressione del potere
amministrativo) ma più correttamente come revisione del potere di gestione,
esercitato su iniziativa dell’interessato, secondo modalità procedimentali
disciplinate dalla contrattazione.
E’ evidente che l’atto di revisione della determinazione dirigenziale, nel
rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo ed attività di
gestione, non potrà essere attribuita all’organo politico, ma dovrà essere
incardinata, nella competenza del dirigente generale competente.
La complessità della materia da disciplinare e la rilevante quantità di
istituti da "rivisitare", nonché il rispetto dei tempi assegnati alla
contrattazione per l’attuazione dell’art.71 del Dlgs 30 marzo 2001 (6 mesi),
potrebbero determinare la necessità di operare una prima "contrattualizzazione"
di alcuni istituti con limitate modifiche rispetto alla disciplina
"pubblicistica", considerato che peraltro, come espressamente
evidenziato nell’atto di indirizzo del 26 aprile, "gli accordi stipulati
per rispondere ad esigenze di certezza normativa sulle fonti regolatrici del
rapporto non possono comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quali
derivanti dalle norme vigenti che dovranno essere oggetto di disapplicazione
espressa."
Accademie e Conservatori.
Si richiama gli indirizzi già formulati con la direttiva in data relativa
al II biennio economico, evidenziando l’esigenza di dare attuazione agli
istituti contrattuali del II biennio del comparto scuola anche al personale
delle Accademie e dei Conservatori (ad es.: il passaggio dei responsabili
amministrativi, che hanno superato il corso di formazione per il passaggio
all'area d), all'inquadramento dei Direttori dei servizi) e la necessità di
disciplinare la contrattazione integrativa del nuovo comparto in previsione
delle imminenti elezioni delle RSU.
Personale ATA.
In base alla previsione del comma III dell'art.18, l’Aran potrà
completare la disciplina dell’accordo del 20 luglio 2000 recepita con Decreto
Interministeriale (Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con Funzione
Pubblica, Interni e Tesoro) e nei limiti delle disponibilità finanziarie con la
costituzione per l’area C) per l’area amministrativa e tecnica del personale
proveniente dagli Enti Locali estendendone l'applicazione anche al personale
delle stesse aree già in servizio presso il Ministero della P.I.
Testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
Esigenze di razionalizzazione e semplificazione impongono di procedere
rapidamente alla definizione di tale accordo, considerando improcrastinabile
l’esigenza di coordinare, senza innovare, in un unico testo contratti
successivi, sequenze ed interpretazioni autentiche.
Le parti procederanno a sistematizzare l’attuale disciplina contrattuale,
disapplicando le norme contrattuali successivamente modificate, coordinando gli
articoli ed i rinvii e modificando la numerazione degli stessi. Sarà
estremamente utile che tale operazione di risistematizzazione della disciplina
contrattuale siano accompagnate da una chiara indicazione di tutte le somme che
confluiscono sul fondo dell’istituzione scolastica.
In conseguenza della costituzione dell'area contrattuale dei Dirigenti
Scolastici il testo coordinato non dovrà contenere la normativa di area.
Analoga previsione riguarderà, in relazione al Contratto 2002 - 2005, il
personale delle Accademie e dei Conservatori.
Si richiama l'inderogabile esigenza che il Testo coordinato della normativa
contrattuale venga ultimato in modo tale da poter essere portato a conoscenza
delle istituzioni e del personale prima dell'avvio dell'anno scolastico
2001/'02.
FINANZIAMENTO
La contrattazione potrà utilizzare l’eventuali economie contrattuali delle risorse del CCNL del II biennio economico e l’eventuale risorse derivanti da economie della contrattazione del personale del settore Stato del quadriennio 1998/2001, qualora non ancora utilizzate.
Roma, 12 giugno 2001