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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V

Circolare Ministeriale 11 febbraio 2003, n. 19

Prot. n.204

Oggetto: Applicazione del Contratto integrativo nazionale per il personale dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 23 settembre 2002

Con circolare n. 103 del 23 settembre 2002, nel comunicare l'avvenuta sottoscrizione del contratto integrativo nazionale in oggetto, si richiamava l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di concludere sollecitamente gli adempimenti di competenza per permettere, dopo la definizione dei contratti integrativi regionali, l'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. dell'area V del 1°.3.2002.

Successivamente, con nota prot. n. 2615 del 16 dicembre 2002, sono stati dati chiarimenti in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo regionale e si è raccomandato di procedere con urgenza alle operazioni connesse all'erogazione della retribuzione di posizione, fornendo a tal fine alle Direzioni provinciali - Servizi vari (ex D.P.T.), le opportune informazioni per consentire alle stesse di effettuare, in sede di corresponsione del trattamento economico accessorio ai dirigenti scolastici, i necessari conguagli con quanto percepito dagli interessati a titolo di indennità di direzione parte fissa e parte variabile, di cui all'art. 33, comma 5, lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999.

Ciò premesso, si rende ora necessario acquisire notizie dettagliate sullo stato delle procedure connesse all'applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V e del suddetto contratto integrativo nazionale, al fine anche di informare le OO.SS., che recentemente hanno manifestato preoccupazione in ordine a ritardi verificatisi in alcune regioni.

Le SS.LL., pertanto, dovranno fornire dettagliate notizie in relazione ai seguenti punti:

a. conferimento degli incarichi dirigenziali e relativi contratti individuali (art. 23, C.C.N.L. e art. 12 C.I.N.);

b. data di perfezionamento del contratto integrativo regionale;

c. adozione del provvedimento o dei provvedimenti con i quali, in conformità alle disposizioni contrattuali, le istituzioni scolastiche, sono state collocate nei livelli di posizione e sono stati determinati i valori economici di ogni livello (art. 7, c. 4 C.I.N.);

d. provvedimenti di attribuzione della fascia di posizione spettante ad ogni dirigente (art. 15 C.I.N.);

e. raccolta dei dati relativi alle indennità di direzione parte variabile ed alle altre indennità (es. zone a rischio) a carico dei bilanci delle scuole, percepita dai dirigenti a decorrere dal 1°.1.2001, da comunicare alle Direzioni provinciali - Servizi vari per gli opportuni conguagli (art. 15, c. 3 del C.I.N.);

f. individuazione dei dirigenti scolastici a cui va corrisposta, in prima applicazione come retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del C.C.N.L. dell'area V, l'importo di euro 516,46 per ciascun anno scolastico 1999/2000 e 2000/2001;

g. indi viduazione dei dirigenti scolastici a cui va corrisposta la retribuzione di risultato per l'a.s. 2001/2002, ai sensi dell'art. 15, c. 4 del C.I.N.;

h. inquadramento economico in applicazione del C.C.N.L. dell'area V (C.M. n. 99, prot. n. 2171 del 18.9.2002).

Nel richiamare la personale attenzione sulla necessità di provvedere sollecitamente a quanto richiesto, si invitano le SS.LL. medesime a voler impartire le necessarie direttive per eliminare eventuali ritardi nell'applicazione delle disposizioni contrattuali.

In particolare, si ricorda quanto rappresentato con la C.M. n. 99 del 18.9.2002 in ordine alla necessità di un'adozione urgente dei decreti di inquadramento, nonché all'esigenza prioritaria di assicurare la definizione del trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a decorrere dal 2.9.2000.

Il servizio per gli affari economico-finanziari, che legge per conoscenza, è pregato di impartire, per quanto di competenza, le opportune istruzioni tecnico-contabili sui vari istituti contrattuali. In particolare, dovranno essere fornite anche indicazioni sulle modalità di introito dei compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 5 del C.I.N. Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro


Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V

Nota 21 ottobre 2002

Prot. n. 2349

Oggetto: C.M. n.99 del 18 settembre 2002 - Inquadramento economico dei dirigenti scolastici in applicazione del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica, firmato il 1° marzo 2002

A seguito di quesiti pervenuti in ordine alla circolare citata in oggetto, si precisa che nelle premesse dei "decreti di ricostruzione di carriera ed inquadramento" portati ad esempio nella circolare medesima, ove è fatto riferimento al "decreto di inquadramento nel ruolo regionale dei dirigenti scolastici" deve intendersi il "decreto di preposizione dei capi d'istituto alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e personalità giuridica", adottato a seguito della C.M. n 193 del 3 agosto 2000 e della nota prot. n. 10320 del 30 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro


Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V 

Nota 7 ottobre 2002

Prot. n. 2257

Oggetto: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Contratto integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000/31.12.2001

Facendo seguito alla C.M. n. 103, prot. n. 2210 del 23 settembre 2002, si comunica che in data 5 ottobre 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale n. 234 - il Contratto integrativo nazionale indicato in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Zucaro


Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione 
Uff. V

Circolare Ministeriale 23 settembre 2002, n. 103

Prot. n.2210

Oggetto: Contratto integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000/31.12.2001 - Sottoscrizione definitiva

Facendo seguito alla C.M. n. 71, prot. n. 1602 del 18.6.2002, con la quale è stata trasmessa l'ipotesi di accordo del 28.5.2002, si comunica, per gli adempimenti di competenza delle SS.LL. che, a seguito della certificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. n. 13622/02 - 7.515 del 9.8.2002), in data 23 settembre 2002 è stato sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo nazionale per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001.

Il testo definitivo di detto Contratto integrativo nazionale, che è produttivo di effetti giuridici dalla suddetta data di sottoscrizione definitiva, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per l'immediato, detto testo definitivo è rinvenibile sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero e non viene quindi allegato alla presente circolare.

Con l'occasione si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla esigenza di concludere sollecitamente gli adempimenti di competenza per perfezionare il contratto integrativo regionale. Infatti, solo dopo tale perfezionamento, è possibile attivare i fondi regionali e corrispondere i trattamenti accessori ai dirigenti scolastici (retribuzione di posizione e di risultato).

Il Servizio per gli Affari economico-finanziari, che legge per conoscenza, è pregato di curare gli atti conseguenti di propria competenza apportando le necessarie variazioni ai capitoli di bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro


Circolare 19 settembre 2002, n. 99

Prot. n. 2171

Oggetto: Inquadramento economico  dei  dirigenti  scolastici in  applicazione del C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica, firmato il 1° marzo 2002

         Come è noto, il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.), firmato il 1° marzo 2002, all’art. 37, comma 1, ha disciplinato la nuova struttura retributiva dei dirigenti scolastici. Tale struttura si compone delle seguenti voci:

a)   stipendio tabellare; 

b)   indennità integrativa speciale;

c)   retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;

d)   retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;

e)   retribuzione di risultato. 

Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che il trattamento economico sopra delineato remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.

         In applicazione del suddetto C.C.N.L., si è reso necessario adeguare la funzione software del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per consentire la produzione dei decreti di inquadramento economico dei dirigenti scolastici ai sensi degli articoli contenuti nel titolo 4 dello stesso contratto.

         Il personale interessato all’inquadramento economico è quello in servizio al 1° settembre 2000.

         In particolare si precisa che la funzione consente la trattazione del personale assunto come direttivo fino all’a.s. 1999/2000 compreso, che ha conseguito la qualifica di dirigente scolastico con decorrenza 1.9.2000.

         E’ possibile produrre il decreto d’inquadramento economico a prescindere dalla presenza a Sistema della precedente pratica di ricostruzione o inquadramento. Pertanto se risulta acquisito al S.I.M.P.I. il decreto che ha sviluppato la progressione di carriera con inquadramento ai sensi del C.C.N.L. 4.8.1995 o successivi, nel nuovo procedimento sono automaticamente inseriti i dati necessari per il nuovo inquadramento. Negli altri casi questi dati dovranno essere inseriti direttamente dall’Ufficio operativo.

         A supporto delle funzioni del Sistema informativo sono  disponibili sul sito INTRANET del M.I.U.R. alla voce “Processi amministrativi - Gestione personale - Ricostruzione carriera” il manuale utente “Decreti di ricostruzione della carriera e di inquadramento”  nonché la nota operativa “Dirigenti scolastici - inquadramento economico - C.C.N.L.”

          Decreto di inquadramento 

          L’attribuzione del trattamento economico  del personale in oggetto avviene nel modo seguente:

 A.     Fino al 31.12.2000 viene sviluppata la progressione di carriera, con l’attribuzione delle posizioni stipendiali di cui ai precedenti CC.CC.NN.LL del comparto scuola; 

B.     alla data del 31.12.2000 viene calcolato il trattamento economico in godimento, pari alla somma delle seguenti voci retributive: stipendio annuo lordo previsto dalla tabella B del CCNL 15.3.2001 per l’anzianità maturata alla suddetta data; indennità integrativa speciale annua lorda;  

 

C.     a decorrere dal 1.1.2001 viene attribuito l’incremento stipendiale di cui all’art. 38 – comma 1 – del CCNL 1.3.2002, nell’importo, corrispondente all’anzianità maturata alla suddetta data, riportato nella tabella A annessa al citato CCNL;

 

D.     alla stessa data di cui al punto C), in applicazione dell’art. 39 – comma 2 – del CCNL 1.3.2002 viene determinata la retribuzione individuale di anzianità, come differenza  tra il trattamento economico in godimento (voci dei precedenti punti B e C) e lo stipendio unico, inclusa la tredicesima mensilità, di cui all’art. 39 – comma 1 – del citato CCNL;

 

E.      alla data del 1.1.2001 viene attribuito l’ulteriore incremento stipendiale mensile, per 13 mensilità, di euro 691.11 (£. 1.338.167) in applicazione dell’art. 40 – comma 1 – del CCNL 1.3.2002;

 

F.      alla data del 31.12.2001 viene conglobato nello stipendio annuo l’importo di euro 1105.22 ( L. 2.140.000), inclusa la tredicesima mensilità, a carico del fondo di cui all’art. 42 del CCNL 1.3.2002;

 

G.     alla data di compimento della posizione stipendiale in corso di maturazione (secondo la progressione di carriera prevista dai precedenti CC.CC.NN.LL del Comparto Scuola – anche se successiva al 31.12.2001), viene attribuito il valore economico corrispondente al rateo di anzianità maturato al 31.12.2000; l’importo corrispondente viene conglobato nella voce “Retribuzione individuale di anzianità”;

 

H.     tutti gli importi computati e riportati nel decreto sono su base annua lorda, comprensivi di 13 mensilità;

 

I.       in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, intervenuta in una data compresa tra il 2 settembre 2000[1] e il 31 dicembre 2000, i benefici di cui ai punti C, D, E ed F sono attribuiti ai soli fini del trattamento pensionistico;

 

J.       in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, intervenuta in una data compresa tra il 1° gennaio 2001 e il 30 dicembre 2001, i benefici di cui al punto F sono attribuiti ai soli fini del trattamento pensionistico. 

     A titolo indicativo si riportano qui di seguito, alcuni esempi di inquadramento nel nuovo sistema retributivo: 

1) Dirigente scolastico in godimento della posizione di anni 21;  matura la successiva posizione in data 1.1.2004

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ____________________

 DECRETO N. ______   DEL __/__/____ 

IL DIRIGENTE 

VISTO IL D.L.VO   16/04/94,  N.  297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 4/8/1995, NONCHE' IL SUCCESSIVO SOTTOSCRITTO IL 1/8/1996;

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 26/5/1999, NONCHE' IL SUCCESSIVO SOTTOSCRITTO IL 15/3/2001;

VISTO IL D.LVO 30/03/2001, N. 165;

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA, SOTTOSCRITTO IL 1/3/2002;

VISTO IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI ORGANI DI CONTROLLO, CON IL QUALE IL PROF. _________________________________ NATO  A  ______________________ (__) IL __/__/____, (C.F. ________________) E'  STATO  NOMINATO CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DAL  __/__/____ NEL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA _________________________ QUALE VINCITORE DI CONCORSO;

VISTO IL DECRETO DI CONFERMA NEL RUOLO DIRETTIVO;

VISTO IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI ORGANI DI CONTROLLO, DAL QUALE RISULTA CHE IN DATA  01/06/1999 L'INTERESSATO ERA IN GODIMENTO DELLA POSIZIONE CORRISPONDENTE ALL'ANZIANITA' DI ANNI 21 DI CUI ALLA TABELLA E ALLEGATA AL C.C.N.L. 26/5/99, E CHE ALLA STESSA DATA AVEVA MATURATO LE SEGUENTI ANZIANITA’: 

                                                                                              ANNI  MESI   GIORNI 

UTILE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI...............                     23        5         == 

 

VISTO IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI ORGANI DI CONTROLLO, CON IL QUALE A DECORRERE DAL 1/9/2000 L’INTERESSATO E’ INQUADRATO NEL RUOLO REGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI SENSI DELL’ART. 25 – COMMA 1 – DEL D.LVO 165/2001; 

D E C R E T A 

ART. 

ALLA DATA DEL 31/12/2000 IL DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________ E’ IN GODIMENTO DEL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO: 

STIPENDIO A.L. (TAB. B C.C.N.L. 15/3/2001, ANZ. 21)

L. 47.548.000

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE A.L.

L. 12.983.000

TOTALE

L. 60.531.000

                                                                             PARI A EURO

     31.261,65

AGLI IMPORTI VA AGGIUNTA LA TREDICESIMA MENSILITA’ E EVENTUALI ALTRI ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE.

DAL 1/1/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 38 – COMMA 1 – DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ ATTRIBUITO L’INCREMENTO STIPENDIALE DI L. 101.000 (EURO 52,16) MENSILI LORDE PER TREDICI MENSILITA’, CORRISPONDENTE ALLA POSIZIONE DI ANNI 21 NELLA TABELLA A ANNESSA AL CITATO C.C.N.L..

DALLA STESSA DATA, PER EFFETTO DELL’ART. 39 – COMMA 1 – DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ SOPPRESSA LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER POSIZIONI STIPENDIALI E COMPETE LO STIPENDIO UNICO DI L. 36.398.917 (EURO 18.798,47) ANNUE LORDE, INCLUSA LA TREDICESIMA MENSILITA’. IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DEL CITATO ARTICOLO, E’ COSTITUITA LA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’, COSI’ CALCOLATA:

STIPENDIO A.L. (TAB. B C.C.N.L. 15/3/2001, ANZ. 21)

L. 47.548.000

TREDICESIMA MENSILITA’ DELLO STIPENDIO

L.   3.962.333

INCREMENTO A.L. (TAB. A C.C.N.L. 1/3/2002, ANZ. 21)

L.   1.313.000

TOTALE

L. 52.823.333 –

STIPENDIO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 39 COMMA 1)

L. 36.398.917

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’ A.L.

L. 16.424.416

                                                                             PARI A EURO

       8.482,50

DALLA STESSA DATA DEL 1/1/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 40 – COMMA 1 - DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ ATTRIBUITO L’ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DI L. 1.338.167 (EURO 691,11) MENSILI LORDE PER TREDICI MENSILITA’.

PERTANTO COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA MENSILITA’): 

STIPENDIO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 39 COMMA 1)

L. 36.398.917

INCREMENTO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 40 COMMA 1)

L. 17.396.171

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE A.L.

L. 14.064.917

TOTALE

L. 67.860.005

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’ A.L.

L. 16.424.416

TOTALE COMPLESSIVO

L. 84.284.421

                                                                           PARI A EURO

     43.529,27

 ALTRI ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. 

ART. 2 

ALLA DATA DEL 31/12/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 40 – COMMA 2 - DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ CONGLOBATO NELLO STIPENDIO ANNUO L’IMPORTO DI L. 2.140.000 (EURO 1.105,22) ANNUE LORDE, INCLUSO IL RATEO DI TREDICESIMA MENSILITA’.

PERTANTO COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA MENSILITA’): 

STIPENDIO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 39 COMMA 1)

EURO 18.798,47

INCREMENTO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 40 COMMA 1)

EURO   8.984,37

CONGLOBAMENTO A CARICO DEL FONDO ART. 42

EURO   1.105,22

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE A.L.

EURO   7.263,92

TOTALE (TAB. B C.C.N.L. 1/3/2002)

EURO 36.151,98

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’ A.L.

EURO   8.482,50

TOTALE COMPLESSIVO

EURO 44.634,48

 ALTRI ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. 

ART. 3 

ALLA DATA DEL 1/1/2004, PER COMPIMENTO DELL’ARCO TEMPORALE DELLA POSIZIONE STIPENDIALE DI ANNI 28 NELLA TABELLA B ANNESSA AL C.C.N.L. 15/3/2001, E’ RICONOSCIUTO, ALL’INTERNO DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’, IL VALORE  ECONOMICO  CORRISPONDENTE  AL  RATEO  MATURATO AL 31/12/2000,  PARI A

48/84 DI L. 5.922.000[2], PER COMPLESSIVE L. 3.384.000 (EURO 1.747,69) ANNUE LORDE; ALL’IMPORTO VA AGGIUNTA LA TREDICESIMA MENSILITA’, PARI A L. 282.000 (EURO 145,64). 

PERTANTO COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA MENSILITA’): 

STIPENDIO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 39 COMMA 1)

EURO 18.798,47

INCREMENTO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 40 COMMA 1)

EURO   8.984,37

CONGLOBAMENTO A CARICO DEL FONDO ART. 42

EURO   1.105,22

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE A.L.

EURO   7.263,92

TOTALE (TAB. B C.C.N.L. 1/3/2002)

EURO 36.151,98

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’ A.L.

EURO 10.375,83

TOTALE COMPLESSIVO

EURO 46.527,81

 ALTRI ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. 

GLI EFFETTI DEL PRESENTE DECRETO SONO SUBORDINATI AL PERDURARE DELL'ATTUALE RAPPORTO DI IMPIEGO. OVE, PER QUALSIASI CAUSA, DETTO RAPPORTO VENGA A SUBIRE MODIFICAZIONI O A CESSARE PRIMA DELLA DATA SOPRAINDICATA, L'EFFICACIA DEL PRESENTE DECRETO VA LIMITATA ALLA DATA DELLA INTERVENUTA MODIFICAZIONE O CESSAZIONE.

LA SPESA GRAVA SUL CAPITOLO N. .... DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO E SUI CAPITOLI CORRISPONDENTI DEGLI ESERCIZI FINANZIARI SUCCESSIVI.

IL PRESENTE DECRETO SARA' INVIATO ALLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER QUANTO DI COMPETENZA.

LA DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO E' AUTORIZZATA A VARIARE LA RELATIVA PARTITA DI SPESA FISSA.

SONO FATTI SALVI EVENTUALI CONGUAGLI A DEBITO O A CREDITO CONSEGUENTI A OSSERVAZIONI DELLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO. 

AVVERSO IL PRESENTE DECRETO E’ ESPERIBILE IMPUGNATIVA A NORMA DELL’ART. 63 E SEGG. DEL D.LVO 30/3/2001 N. 165.  

IL DIRIGENTE

---------------------------

(__________________________)

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

RAG. PROV. DELLO STATO DI ......

CAPITOLO ....

IMPEGNO REGISTRATO AL N. ....

IL DIRETTORE

 

 

2) Dirigente scolastico in godimento della posizione di anni 35;  cessa dal servizio in data 1.9.2001 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ____________________ 

DECRETO N. ______   DEL __/__/____ 

IL DIRIGENTE 

VISTO IL D.L.VO   16/04/94,  N.  297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 4/8/1995,

NONCHE' IL SUCCESSIVO SOTTOSCRITTO IL 1/8/1996;

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL

26/5/1999, NONCHE' IL SUCCESSIVO SOTTOSCRITTO IL 15/3/2001;

VISTO IL D.LVO    30/03/2001, N. 165;

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA V DELLA

DIRIGENZA SCOLASTICA, SOTTOSCRITTO IL 1/3/2002;

VISTO IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI ORGANI DI CONTROLLO, CON IL QUALE IL PROF. _________________________________ NATO  A  ______________________ (__) IL __/__/____, (C.F. ________________) E'  STATO  NOMINATO CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DAL  __/__/____ NEL RUOLO DEL  PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA _________________________ QUALE VINCITORE DI CONCORSO;

VISTO IL DECRETO DI CONFERMA NEL RUOLO DIRETTIVO;

VISTO IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI ORGANI DI CONTROLLO, DAL QUALE RISULTA CHE IN DATA  01/01/2000 L'INTERESSATO ERA IN GODIMENTO DELLA POSIZIONE CORRISPONDENTE ALL'ANZIANITA' DI ANNI 35 DI CUI ALLA TABELLA B ALLEGATA AL C.C.N.L. 15/3/2001, E CHE ALLA STESSA DATA AVEVA MATURATO LE SEGUENTI ANZIANITA’: 

                                                                                              ANNI  MESI   GIORNI 

UTILE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI...............                     35      ==        ==  

VISTO IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI ORGANI DI CONTROLLO, CON IL QUALE A DECORRERE DAL 1/9/2000 L’INTERESSATO E’ INQUADRATO NEL RUOLO REGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI SENSI DELL’ART. 25 – COMMA 1 – DEL D.LVO 165/2001;

 

CONSIDERATO CHE L’INTERESSATO E’ CESSATO DAL SERVIZIO IL 01/09/2001 PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’; 

D E C R E T A 

ART. 

ALLA DATA DEL 31/12/2000 IL DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________ E’ IN GODIMENTO DEL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO: 

STIPENDIO A.L. (TAB. B C.C.N.L. 15/3/2001, ANZ. 35

L. 57.939.000

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE A.L.

L. 12.983.000

TOTALE

L. 70.922.000

                                                                            PARI A EURO

     36.628,16

AGLI IMPORTI VA AGGIUNTA LA TREDICESIMA MENSILITA’ E EVENTUALI ALTRI ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE.

DAL 1/1/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 38 – COMMA 1 – DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ ATTRIBUITO L’INCREMENTO STIPENDIALE DI L. 118.000 (EURO 60,94) MENSILI LORDE PER TREDICI MENSILITA’, CORRISPONDENTE ALLA POSIZIONE DI ANNI 35 NELLA TABELLA A ANNESSA AL CITATO C.C.N.L..

DALLA STESSA DATA, PER EFFETTO DELL’ART. 39 – COMMA 1 – DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ SOPPRESSA LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER POSIZIONI STIPENDIALI E COMPETE LO STIPENDIO UNICO DI L. 36.398.917 (EURO 18.798,47) ANNUE LORDE, INCLUSA LA TREDICESIMA MENSILITA’. IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DEL CITATO ARTICOLO, E’ COSTITUITA LA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’, COSI’ CALCOLATA: 

STIPENDIO A.L. (TAB. B C.C.N.L. 15/3/2001, ANZ. 35)

L. 57.939.000

TREDICESIMA MENSILITA’ DELLO STIPENDIO

L.   4.828.250

INCREMENTO A.L. (TAB. A C.C.N.L. 1/3/2002, ANZ. 35)

L.   1.534.000

TOTALE

L. 64.301.250-

STIPENDIO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 39 COMMA 1)

L. 36.398.917

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’ A.L.

L. 27.902.333

                                                                         PARI A EURO

     14.410,35

DALLA STESSA DATA DEL 1/1/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 40 – COMMA 1 - DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ ATTRIBUITO L’ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DI L. 1.338.167 (EURO 691,11) MENSILI LORDE PER TREDICI MENSILITA’. 

PERTANTO COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA MENSILITA’): 

STIPENDIO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 39 COMMA 1)

L. 36.398.917

INCREMENTO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 40 COMMA 1)

L. 17.396.171

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE A.L.

L. 14.064.917

TOTALE

L. 67.860.005

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’ A.L.

L. 27.902.333

TOTALE COMPLESSIVO

L. 95.762.338

                                                                          PARI A EURO

     49.457,12

          ALTRI ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. 

ART. 2 

AI SOLI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ALLA DATA DEL 31/12/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 40 – COMMA 2 - DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ CONGLOBATO NELLO STIPENDIO ANNUO L’IMPORTO DI L. 2.140.000 (EURO 1.105,22) ANNUE LORDE, INCLUSO IL RATEO DI TREDICESIMA MENSILITA’.

PERTANTO COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA MENSILITA’): 

STIPENDIO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 39 COMMA 1)

EURO 18.798,47

INCREMENTO A.L. (C.C.N.L. 1/3/2002, ART. 40 COMMA 1)

EURO   8.984,37

CONGLOBAMENTO A CARICO DEL FONDO ART. 42

EURO   1.105,22

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE A.L.

EURO   7.263,92

TOTALE (TAB. B C.C.N.L. 1/3/2002)

EURO 36.151,98

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’ A.L.

EURO 14.410,35

TOTALE COMPLESSIVO

EURO 50.562,33

 ALTRI ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. 

LA SPESA GRAVA SUL CAPITOLO N. .... DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO.

IL PRESENTE DECRETO SARA' INVIATO ALLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER QUANTO DI COMPETENZA.

LA DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO E' AUTORIZZATA A VARIARE LA RELATIVA PARTITA DI SPESA FISSA.

SONO FATTI SALVI EVENTUALI CONGUAGLI A DEBITO O A CREDITO CONSEGUENTI A OSSERVAZIONI DELLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO. 

AVVERSO IL PRESENTE DECRETO E’ ESPERIBILE IMPUGNATIVA A NORMA DELL’ART. 63 E SEGG. DEL D.LVO 30/3/2001 N. 165.  

IL DIRIGENTE

---------------------------

(__________________________)

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

RAG. PROV. DELLO STATO DI ......

CAPITOLO ....

IMPEGNO REGISTRATO AL N. ....

IL DIRETTORE

 

 

         Altri esempi di inquadramento sono riportati nella nota operativa che, come sopra precisato, è disponibile sul sito Intranet del MIUR.

         Nel richiamare l’attenzione sull’esigenza di provvedere sollecitamente all’adozione dei decreti di inquadramento, si sottolinea la necessità, per assicurare la definizione del trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a decorrere dal 2 settembre 2000, che le SS.LL. procedano prioritariamente nei loro riguardi.        

La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale - IGOP. 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                    F.to A. Zucaro



[1] 1° settembre in caso di decesso
[2] L. 53.470.000 (pos. 28) – L. 47.548.000 (pos. 21)

Contratto integrativo nazionale per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001
(Stipulato il 23 settembre 2002 - pubblicato in GU 5 ottobre 2002, n. 234)

L’anno 2002, il giorno 28 del mese di maggio, in Roma presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale

tra

la delegazione di parte datoriale trattante per la contrattazione integrativa a livello nazionale

e

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali risultanti dall’allegato 1 del presente contratto

viene sottoscritta l’allegata ipotesi di Contratto integrativo nazionale relativo al personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per il periodo 1.9.2000 - 31.12.2001

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente contratto integrativo nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e art. 24 del C.C.N.L. per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°.3.2002, si riferisce agli istituti contrattuali rimessi a questo livello. Esso si applica a tutti i dirigenti scolastici dell’area V, ivi compresi i Direttori di ruolo delle istituzioni di alta cultura di cui alla Legge 21.12.1999, n. 508.

Per quanto concerne il sistema delle relazioni sindacali si fa riferimento al titolo 2 del C.C.N.L.

Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. dell’1.3.2002 è riportato come C.C.N.L.

L’intesa sulla mobilità professionale e sull’ordine e tempi delle operazioni relative all’affidamento e all’avvicendamento degli incarichi dirigenziali, sottoscritta il 26 marzo 2002, è stata recepita nel presente contratto agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, commi 1° e 2°.

Art. 2
Decorrenza e durata

Le disposizioni del presente contratto, fatte salve le scadenze definite dal C.C.N.L., hanno effetto dalla data di sottoscrizione definitiva.

Le presenti disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle del successivo contratto integrativo.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuato a norma di legge.

Art. 3
Risorse finanziarie per la corresponsione della retribuzione
di posizione e di risultato

I fondi regionali sono costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2001 con l’insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico. A tal fine il M.I.U.R. assegna le risorse disponibili (Tab. A) tenuto conto delle unità di personale considerate per il presente contratto appartenenti a ciascun ruolo regionale, ad eccezione degli stanziamenti per le scuole a rischio che sono suddivisi in base a quanto attribuito nell’anno scolastico 2001/02. Dall’1.1.2001 confluisce nei fondi anche un importo pro-capite pari a € 140,48 (£. 272.000). Dalla stessa data del 1° gennaio 2001 cessa di essere corrisposta agli interessati ogni indennità confluita nei fondi.

I fondi regionali sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2002 utilizzando le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio nell’anno 2001 nell’ambito territoriale interessato.

Le modalità di calcolo e riutilizzo della suddetta retribuzione individuale di anzianità sono quelle di cui all’art. 41 del C.C.N.L. 9.1.1997 relativo al personale dirigente dei Ministeri.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 i fondi regionali sono altresì incrementati utilizzando le risorse finanziarie previste dalla legge 28-12-2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) per il processo di attuazione dell’autonomia scolastica in favore del personale di cui al presente contratto. Tali risorse sono ripartite proporzionalmente alle unità di personale considerate per il presente contratto appartenenti al ruolo di ciascuna regione. Dalla medesima data, considerato che non è stato possibile utilizzare le risorse finanziarie di cui all’art. 36 del C.C.N.L., i fondi stessi sono incrementati di un importo pari all’ammontare delle medesime risorse non utilizzate. Alla suddetta data è defalcata dai fondi la quota dell’indennità di direzione di ciascun dirigente del ruolo regionale conglobata nello stipendio tabellare.

Le consistenze dei fondi regionali a ciascuna delle date indicate nei precedenti commi 1, 2, e 3 sono indicate nell’allegata tabella B.

A decorrere dalla data di definizione della presente contrattazione confluiscono nel fondo le risorse relative ai compensi per gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 26, comma 2 del C.C.N.L.

Ad ogni 1° gennaio successivo i fondi regionali si alimentano autonomamente con l’utilizzo delle quote di retribuzione individuale di anzianità relative ai dirigenti scolastici cessati dal servizio nell’anno immediatamente antecedente appartenenti ai ruoli della regione interessata.

Art. 4
Utilizzazione dei fondi regionali

I fondi regionali sono destinati per l’85% del loro ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato.

Ogni incremento del fondo è ripartito fra i due istituti retributivi secondo le aliquote percentuali di cui al comma 1.

Entrambe le quote dei fondi debbono essere integralmente utilizzate in ciascun anno scolastico. Le eventuali economie che si dovessero realizzare per qualsiasi motivo sono utilizzate in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa regionale, distribuendole fra retribuzione di posizione e di risultato tenendo conto della programmazione dei nuovi accessi fino a concorrenza delle unità di personale considerate per il presente contratto. Costituiscono economie anche le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all’art. 36 del C.C.N.L. per la parte eventualmente non utilizzata nell’esercizio finanziario 2002.

Qualora la quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato non sia sufficiente ad assicurare a ciascun dirigente scolastico in servizio, che ne abbia titolo, un importo pari al 20% della retribuzione di posizione, l’erogazione di tale retribuzione è ricondotta nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Art. 5
Criteri generali per l’articolazione delle funzioni dirigenziali

Ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:

Criteri attinenti la dimensione;
Criteri attinenti alla complessità;
Criteri attinenti al contesto territoriale;
Criteri attinenti alla responsabilità.

I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono così specificati:

DIMENSIONE
numero degli alunni;
numero dei docenti;
numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

COMPLESSITA’
istituzioni scolastiche con pluralità di gradi o di indirizzi;
istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli adulti;
istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con corsi serali;
istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità;
istituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con succursali, plessi e/o scuole aventi incidenza sull’organizzazione dei servizi;
istituzioni scolastiche con aziende agrarie e convitti annessi;
istituzioni scolastiche con vigilanza su scuole private.

CONTESTO TERRITORIALE
istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio socio-economico;
istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.).

RESPONSABILITA
Grado di responsabilità gravante sul dirigente scolastico in relazione alla particolare configurazione dell’istituzione scolastica.

I criteri di cui al comma 2 potranno essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realtà locali.

Art. 6
Criteri generali per l’articolazione della retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato per ciascun dirigente sarà determinata sulla base della verifica dei risultati e della conseguente valutazione di cui all’art. 27 del suddetto C.C.N.L., fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 4.

Art. 7
Contrattazione integrativa a livello regionale

La contrattazione integrativa a livello regionale si svolge sulle materie indicate nell’art. 7, comma 2, del C.C.N.L.

Con riferimento alla retribuzione di posizione essa determina:

il numero delle fasce in cui si articola la retribuzione di posizione che è fissato in tre o quattro in relazione alle caratteristiche del territorio;
il rapporto di divaricazione percentuale esistente tra la fascia minima e quella massima che è fissato di norma nel rapporto 1/2,5. La fascia o le fasce intermedie sono determinate in modo proporzionato;
la diversa rilevanza che gli elementi individuati a livello nazionale dal precedente art. 5 assumono in ciascun specifico contesto regionale;
i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche della regione nelle tre o quattro fasce cui correlare il valore economico della retribuzione di posizione.

Nella determinazione dei criteri per la formazione delle fasce di posizione e, quindi del numero di istituzioni scolastiche da collocare in ciascuna delle stesse, la contrattazione integrativa regionale si attiene all’indicazione di realizzare nelle fasce intermedie una presenza di scuole comunque non inferiore al 60% del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione.

Conformemente alle disposizioni contenute nei contratti integrativi regionali, gli Uffici scolastici regionali determinano la collocazione delle singole scuole nei livelli di posizione e il valore economico degli stessi mediante il riparto del relativo fondo sulla base delle unità di personale considerate per il presente contratto collocate in ciascun livello e dei rapporti percentuali di divaricazione fra un livello e l’altro. La retribuzione individuale di posizione complessiva non può in ogni caso essere inferiore all’importo fisso dell’ex indennità di direzione di cui all’art. 33, comma 5, lett. a) del C.C.N.I. del 31.8.1999, nè superare l’importo annuo lordo, per tredici mensilità, di € 10.329,14 (£ 20.000.000).

Con riferimento all’assegnazione della retribuzione di risultato, tenuto conto di quanto previsto in via transitoria dall’art. 15, comma 4, i criteri generali sono definiti in apposita sequenza contrattuale integrativa nazionale da tenere entro il 30 settembre 2002.

Art. 8
Dirigenti scolastici in particolari posizioni

In tutti i casi nei quali ai dirigenti scolastici siano assegnate funzioni diverse dalla preposizione ad una istituzione scolastica con retribuzione corrisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la retribuzione di posizione e di risultato è posta a carico del relativo fondo costituito nell’ambito della regione ai cui ruoli l’interessato appartiene.

Ai sensi dell’art. 50, comma 3, del C.C.N.L. ai dirigenti scolastici in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo è corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono.

Ai dirigenti scolastici utilizzati presso gli Uffici dell’amministrazione centrale e periferica, considerato che i criteri indicati nell’art. 50, comma 1 del C.C.N.L., configurano funzioni in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, sostanzialmente equivalenti, è corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono.

La valutazione e la verifica dei risultati dei dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili è effettuata in base ai sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni ove prestano servizio.

La disciplina degli istituti retributivi accessori dei dirigenti scolastici all’estero sarà definita nella sequenza contrattuale specifica prevista dall’art. 45 del C.C.N.L.

Art. 9
Incarichi aggiuntivi

I compensi degli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 26, comma 1, del C.C.N.L. sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10
Formazione e aggiornamento

Ai sensi dell’art. 14, comma 5, del C.C.N.L. il Ministero stabilisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti.

Le attività formative sono tese a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le istituzioni scolastiche in termini di dinamismo e competitività. Le attività formative sono altresì volte a sviluppare tutte le competenze necessarie per sostenere i processi di innovazione e di riforma.

Almeno il 60% delle risorse di cui al comma 1 viene destinata agli uffici scolastici regionali sulla base del numero dei dirigenti in servizio in ogni regione.

In sede di contrattazione integrativa regionale vengono definite le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento, con particolare riferimento alle scelte individuali di cui all’art. 14, commi 7, 8 e 9 del C.C.N.L.

Per l’approfondimento di problematiche relative alle attività di formazione e per la formulazione di relative proposte è costituita una commissione bilaterale ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L.

Art. 11
Mobilità professionale

I settori formativi ai fini della mobilità professionale sono i seguenti:

scuola elementare e media
istituti secondari superiori
istituti educativi.

Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova.

Alla mobilità professionale è destinata un’aliquota di posti fino al 15 per cento della disponibilità totale.

Con decreto del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene stabilita la data entro la quale gli aspiranti alla mobilità professionale tra i diversi settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di formazione specifica di cui all’art. 29, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.

Ove il numero dei dirigenti aspiranti alla mobilità professionale sia superiore al contingente stabilito per l’ammissione alla frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno in occasione del corso di formazione del corso concorso di cui all’art. 29 del D.lgs n. 165/2001, si procederà all’individuazione degli aspiranti da ammettere alle attività formative sulla base dell’esperienza professionale maturata nel settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si farà riferimento all’anzianità di servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside.

L’accoglimento della domanda di mobilità professionale è subordinato all’esito positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati.

Art. 12
Incarichi

Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs n. 165/2001 e dell’art. 23, comma 1 del C.C.N.L.

Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell’area V nell’ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 23 del C.C.N.L.

Ai dirigenti scolatici utilizzati presso l’amministrazione centrale e regionale, università o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.

Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l’Ufficio scolastico regionale assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall’anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l’accesso ai posti dirigenziali vacanti.

In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all’art. 23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l’incarico dirigenziale attualmente rivestito. E’ facoltà del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L’Ufficio scolastico regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di servizio, all’affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L.

Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell’incarico ai sensi del comma 4, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i successivi tre anni scolastici.

Nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato.

Al personale in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) si applicano le disposizioni di cui all’art. 50, comma 3, del C.C.N.L.

Art. 13
Mutamento d’incarico in casi eccezionali

Il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
altri casi previsti da norme speciali.

Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.

Art. 14
Ordine e tempi delle operazioni

L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:

conferma degli incarichi ricoperti;
assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale;
conferimento di nuovo incarico;
mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
mutamento d’incarico in casi eccezionali;
nuovo incarico per mobilità professionale;
mobilità interregionale.

Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione.

Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.

Art. 15
Norme transitorie e finali

In via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza.

Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 23 del C.C.N.L. La mobilità professionale di cui al presente comma può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.

Una volta definita sia la contrattazione integrativa regionale relativamente agli istituti di cui agli artt. 43 e 44 del C.C.N.L., sia i conseguenti provvedimenti applicativi del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente Scolastico, vengono riconosciuti:

lo svolgimento delle funzioni dirigenziali già attribuito ai sensi della C.M. n. 193 del 3.8.2000, con decorrenza 1.9.2000 o successiva;
la determinazione della relativa retribuzione di posizione, con decorrenza comunque non anteriore all’1.1.2001;
la determinazione della relativa retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2001/02.

Quanto spettante a ciascun dirigente come retribuzione di posizione è conguagliato con quanto percepito a titolo di indennità di direzione - parte fissa e parte variabile - di cui all’art. 33, comma 5, lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31.8.1999.

Per l’anno scolastico 2001/2002, considerato che il C.C.N.L. è stato sottoscritto in corso d’anno, con conseguente impossibilità di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell’art. 27 del medesimo C.C.N.L., la retribuzione di risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti. A decorrere dall’a.s. 2002/2003 la retribuzione di risultato è corrisposta per effetto della valutazione che viene effettuata sulla base delle risultanze della tornata contrattuale di cui all’art. 7, comma 5.

 


Allegato 1

PARTI CHE SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA RELATIVO AL PERIODO 1.9.2000 - 31.12.2001

PARTE DATORIALE

Dr. Antonio ZUCARO _____________________
Dr. Giuseppe COSENTINO _____________________
Dr. Mario FIERLI _____________________
Dr. Silvio CRISCUOLI _____________________
Dr. Michele PARADISI _____________________
Dr. Sergio SCALA _____________________
Dr. Nicola ROSSI _____________________
Dr. Paolo NORCIA _____________________
Dr. Francesco PAGLIUSO _____________________
Dr. Vincenzo MAIDA _____________________
Dr. Antonio COCCIMIGLIO _____________________
Dr. Benedetto MATURANI _____________________

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL-SCUOLA _____________________
CISL-SCUOLA _____________________
UIL-SCUOLA _____________________
SNALS-SCUOLA _____________________
CIDA-ANP _____________________


Tabelle


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