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Dipartimento per i servizi nel territorio Circolare Ministeriale 11 febbraio 2003, n. 19 Prot. n.204 Oggetto: Applicazione del Contratto integrativo nazionale per il personale dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 23 settembre 2002 Con circolare n. 103 del 23 settembre 2002, nel comunicare l'avvenuta sottoscrizione del contratto integrativo nazionale in oggetto, si richiamava l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di concludere sollecitamente gli adempimenti di competenza per permettere, dopo la definizione dei contratti integrativi regionali, l'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. dell'area V del 1°.3.2002. Successivamente, con nota prot. n. 2615 del 16 dicembre 2002, sono stati dati chiarimenti in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo regionale e si è raccomandato di procedere con urgenza alle operazioni connesse all'erogazione della retribuzione di posizione, fornendo a tal fine alle Direzioni provinciali - Servizi vari (ex D.P.T.), le opportune informazioni per consentire alle stesse di effettuare, in sede di corresponsione del trattamento economico accessorio ai dirigenti scolastici, i necessari conguagli con quanto percepito dagli interessati a titolo di indennità di direzione parte fissa e parte variabile, di cui all'art. 33, comma 5, lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999. Ciò premesso, si rende ora necessario acquisire notizie dettagliate sullo stato delle procedure connesse all'applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V e del suddetto contratto integrativo nazionale, al fine anche di informare le OO.SS., che recentemente hanno manifestato preoccupazione in ordine a ritardi verificatisi in alcune regioni. Le SS.LL., pertanto, dovranno fornire dettagliate notizie in relazione ai seguenti punti:
Nel richiamare la personale attenzione sulla necessità di provvedere sollecitamente a quanto richiesto, si invitano le SS.LL. medesime a voler impartire le necessarie direttive per eliminare eventuali ritardi nell'applicazione delle disposizioni contrattuali. In particolare, si ricorda quanto rappresentato con la C.M. n. 99 del 18.9.2002 in ordine alla necessità di un'adozione urgente dei decreti di inquadramento, nonché all'esigenza prioritaria di assicurare la definizione del trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a decorrere dal 2.9.2000. Il servizio per gli affari economico-finanziari, che legge per conoscenza, è pregato di impartire, per quanto di competenza, le opportune istruzioni tecnico-contabili sui vari istituti contrattuali. In particolare, dovranno essere fornite anche indicazioni sulle modalità di introito dei compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 5 del C.I.N. Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 21 ottobre 2002 Prot. n. 2349 Oggetto: C.M. n.99 del 18 settembre 2002 - Inquadramento economico dei dirigenti scolastici in applicazione del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica, firmato il 1° marzo 2002 A seguito di quesiti pervenuti in ordine alla circolare citata in oggetto, si precisa che nelle premesse dei "decreti di ricostruzione di carriera ed inquadramento" portati ad esempio nella circolare medesima, ove è fatto riferimento al "decreto di inquadramento nel ruolo regionale dei dirigenti scolastici" deve intendersi il "decreto di preposizione dei capi d'istituto alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e personalità giuridica", adottato a seguito della C.M. n 193 del 3 agosto 2000 e della nota prot. n. 10320 del 30 agosto 2000.
Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 7 ottobre 2002 Prot. n. 2257 Oggetto: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Contratto integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000/31.12.2001 Facendo seguito alla C.M. n. 103, prot. n. 2210 del 23 settembre 2002, si comunica che in data 5 ottobre 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale n. 234 - il Contratto integrativo nazionale indicato in oggetto.
Dipartimento per i servizi nel territorio Circolare Ministeriale 23 settembre 2002, n. 103 Prot. n.2210 Oggetto: Contratto integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000/31.12.2001 - Sottoscrizione definitiva Facendo seguito alla C.M. n. 71, prot. n. 1602 del 18.6.2002, con la quale è stata trasmessa l'ipotesi di accordo del 28.5.2002, si comunica, per gli adempimenti di competenza delle SS.LL. che, a seguito della certificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. n. 13622/02 - 7.515 del 9.8.2002), in data 23 settembre 2002 è stato sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo nazionale per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001. Il testo definitivo di detto Contratto integrativo nazionale, che è produttivo di effetti giuridici dalla suddetta data di sottoscrizione definitiva, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per l'immediato, detto testo definitivo è rinvenibile sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero e non viene quindi allegato alla presente circolare. Con l'occasione si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla esigenza di concludere sollecitamente gli adempimenti di competenza per perfezionare il contratto integrativo regionale. Infatti, solo dopo tale perfezionamento, è possibile attivare i fondi regionali e corrispondere i trattamenti accessori ai dirigenti scolastici (retribuzione di posizione e di risultato). Il Servizio per gli Affari economico-finanziari, che legge per conoscenza, è pregato di curare gli atti conseguenti di propria competenza apportando le necessarie variazioni ai capitoli di bilancio.
Circolare 19 settembre 2002, n. 99 Prot. n. 2171 Oggetto: Inquadramento economico dei dirigenti scolastici in applicazione del C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica, firmato il 1° marzo 2002
Come è noto, il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.),
firmato il 1° marzo 2002, all’art. 37, comma 1, ha disciplinato la
nuova struttura retributiva dei dirigenti scolastici. Tale struttura
si compone delle seguenti voci: a)
stipendio tabellare; b)
indennità integrativa speciale; c)
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e
spettante; d)
retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile; e)
retribuzione di risultato. Lo
stesso articolo, al comma 2, stabilisce che il trattamento economico
sopra delineato remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi
attribuiti ai dirigenti.
In applicazione del suddetto C.C.N.L., si è reso necessario
adeguare la funzione software del sistema informativo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per consentire
la produzione dei decreti di inquadramento economico dei dirigenti
scolastici ai sensi degli articoli contenuti nel titolo 4 dello stesso
contratto.
Il personale interessato all’inquadramento economico è
quello in servizio al 1° settembre 2000.
In particolare si precisa che la funzione consente la
trattazione del personale assunto come direttivo fino all’a.s.
1999/2000 compreso, che ha conseguito la qualifica di dirigente
scolastico con decorrenza 1.9.2000.
E’ possibile produrre il decreto d’inquadramento economico
a prescindere dalla presenza a Sistema della precedente pratica di
ricostruzione o inquadramento. Pertanto se risulta acquisito al
S.I.M.P.I. il decreto che ha sviluppato la progressione di carriera
con inquadramento ai sensi del C.C.N.L. 4.8.1995 o successivi, nel
nuovo procedimento sono automaticamente inseriti i dati necessari per
il nuovo inquadramento. Negli altri casi questi dati dovranno essere
inseriti direttamente dall’Ufficio operativo.
A supporto delle funzioni del Sistema informativo sono
disponibili sul sito INTRANET del M.I.U.R. alla voce
“Processi amministrativi - Gestione personale - Ricostruzione
carriera” il manuale utente “Decreti di ricostruzione della
carriera e di inquadramento” nonché
la nota operativa “Dirigenti scolastici - inquadramento economico -
C.C.N.L.”
Decreto
di inquadramento
L’attribuzione
del trattamento economico del
personale in oggetto avviene
nel modo seguente: A.
Fino al 31.12.2000 viene sviluppata la progressione di
carriera, con l’attribuzione delle posizioni stipendiali di cui ai
precedenti CC.CC.NN.LL del comparto scuola; B.
alla data del 31.12.2000 viene calcolato il trattamento
economico in godimento, pari alla somma delle seguenti voci
retributive: stipendio annuo lordo previsto dalla tabella B del CCNL
15.3.2001 per l’anzianità maturata alla suddetta data; indennità
integrativa speciale annua lorda; C.
a decorrere dal 1.1.2001 viene attribuito l’incremento
stipendiale di cui all’art. 38 – comma 1 – del CCNL 1.3.2002,
nell’importo, corrispondente all’anzianità maturata alla suddetta
data, riportato nella tabella A annessa al citato CCNL; D.
alla stessa data di cui al punto C), in applicazione
dell’art. 39 – comma 2 – del CCNL 1.3.2002 viene determinata la
retribuzione individuale di anzianità, come differenza
tra il trattamento economico in godimento (voci dei precedenti
punti B e C) e lo stipendio unico, inclusa la tredicesima mensilità,
di cui all’art. 39 – comma 1 – del citato CCNL; E.
alla data del 1.1.2001 viene attribuito l’ulteriore
incremento stipendiale mensile, per 13 mensilità, di euro 691.11 (£.
1.338.167) in applicazione dell’art. 40 – comma 1 – del CCNL
1.3.2002; F.
alla data del 31.12.2001 viene conglobato nello stipendio annuo
l’importo di euro 1105.22 ( L. 2.140.000), inclusa la tredicesima
mensilità, a carico del fondo di cui all’art. 42 del CCNL 1.3.2002; G.
alla data di compimento della posizione stipendiale in corso di
maturazione (secondo la progressione di carriera prevista dai
precedenti CC.CC.NN.LL del Comparto Scuola – anche se successiva al
31.12.2001), viene attribuito il valore economico corrispondente al
rateo di anzianità maturato al 31.12.2000; l’importo corrispondente
viene conglobato nella voce “Retribuzione individuale di anzianità”; H.
tutti gli importi computati e riportati nel decreto sono su
base annua lorda, comprensivi di 13 mensilità; I.
in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione,
intervenuta in una data compresa tra il 2 settembre 2000[1]
e il 31 dicembre 2000, i benefici di cui ai punti C, D, E ed F sono
attribuiti ai soli fini del trattamento pensionistico; J.
in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione,
intervenuta in una data compresa tra il 1° gennaio 2001 e il 30
dicembre 2001, i benefici di cui al punto F sono attribuiti ai soli
fini del trattamento pensionistico.
A titolo indicativo si riportano qui di seguito, alcuni esempi
di inquadramento nel nuovo sistema retributivo: 1)
Dirigente scolastico in godimento della posizione di anni 21;
matura la
successiva
posizione in data 1.1.2004 UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER ____________________ DECRETO
N. ______ DEL
__/__/____ IL
DIRIGENTE VISTO IL D.L.VO 16/04/94, N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 4/8/1995, NONCHE' IL SUCCESSIVO SOTTOSCRITTO IL 1/8/1996; VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 26/5/1999,
NONCHE' IL SUCCESSIVO SOTTOSCRITTO IL 15/3/2001; VISTO
IL D.LVO 30/03/2001, N. 165; VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA V DELLA
DIRIGENZA SCOLASTICA, SOTTOSCRITTO IL 1/3/2002; VISTO
IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI
ORGANI DI CONTROLLO, CON IL QUALE IL PROF.
_________________________________ NATO
A ______________________
(__) IL __/__/____, (C.F. ________________) E'
STATO NOMINATO CON
DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DAL
__/__/____ NEL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA
_________________________ QUALE VINCITORE DI CONCORSO; VISTO
IL DECRETO DI CONFERMA NEL RUOLO DIRETTIVO; VISTO
IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI
ORGANI DI CONTROLLO, DAL QUALE RISULTA CHE IN DATA
01/06/1999 L'INTERESSATO ERA IN GODIMENTO DELLA POSIZIONE
CORRISPONDENTE ALL'ANZIANITA' DI ANNI 21 DI CUI ALLA TABELLA E
ALLEGATA AL C.C.N.L. 26/5/99, E CHE ALLA STESSA DATA AVEVA MATURATO LE
SEGUENTI ANZIANITA’:
ANNI MESI
GIORNI UTILE
AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI...............
23
5
== VISTO
IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI
ORGANI DI CONTROLLO, CON IL QUALE A DECORRERE DAL 1/9/2000
L’INTERESSATO E’ INQUADRATO NEL RUOLO REGIONALE DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI, AI SENSI DELL’ART. 25 – COMMA 1 – DEL D.LVO
165/2001; D
E C R E T A ART.
1 ALLA
DATA DEL 31/12/2000 IL DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________
E’ IN GODIMENTO DEL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO:
AGLI
IMPORTI VA AGGIUNTA LA TREDICESIMA MENSILITA’ E EVENTUALI ALTRI
ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. DAL
1/1/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 38 – COMMA 1 – DEL C.C.N.L.
1/3/2002, E’ ATTRIBUITO L’INCREMENTO STIPENDIALE DI L. 101.000
(EURO 52,16) MENSILI LORDE PER TREDICI MENSILITA’, CORRISPONDENTE
ALLA POSIZIONE DI ANNI 21 NELLA TABELLA A ANNESSA AL CITATO C.C.N.L.. DALLA
STESSA DATA, PER EFFETTO DELL’ART. 39 – COMMA 1 – DEL C.C.N.L.
1/3/2002, E’ SOPPRESSA LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER POSIZIONI
STIPENDIALI E COMPETE LO STIPENDIO UNICO DI L. 36.398.917 (EURO
18.798,47) ANNUE LORDE, INCLUSA LA TREDICESIMA MENSILITA’. IN
APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DEL CITATO ARTICOLO, E’ COSTITUITA LA
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’, COSI’ CALCOLATA:
DALLA
STESSA DATA DEL 1/1/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 40 – COMMA 1 -
DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ ATTRIBUITO L’ULTERIORE INCREMENTO
STIPENDIALE DI L. 1.338.167 (EURO 691,11) MENSILI LORDE PER TREDICI
MENSILITA’. PERTANTO
COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA
MENSILITA’):
ALTRI
ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. ART.
2 ALLA
DATA DEL 31/12/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 40 – COMMA 2 - DEL
C.C.N.L. 1/3/2002, E’ CONGLOBATO NELLO STIPENDIO ANNUO L’IMPORTO
DI L. 2.140.000 (EURO 1.105,22) ANNUE LORDE, INCLUSO IL RATEO DI
TREDICESIMA MENSILITA’. PERTANTO
COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA
MENSILITA’):
ALTRI
ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. ART.
3 ALLA
DATA DEL 1/1/2004, PER COMPIMENTO DELL’ARCO TEMPORALE DELLA
POSIZIONE STIPENDIALE DI ANNI 28 NELLA TABELLA B ANNESSA AL C.C.N.L.
15/3/2001, E’ RICONOSCIUTO, ALL’INTERNO DELLA RETRIBUZIONE
INDIVIDUALE DI ANZIANITA’, IL VALORE
ECONOMICO CORRISPONDENTE
AL RATEO
MATURATO AL 31/12/2000, PARI
A 48/84
DI L. 5.922.000[2],
PER COMPLESSIVE L. 3.384.000 (EURO 1.747,69) ANNUE LORDE;
ALL’IMPORTO VA AGGIUNTA LA TREDICESIMA MENSILITA’, PARI A L.
282.000 (EURO 145,64). PERTANTO
COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA
MENSILITA’):
ALTRI
ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. GLI
EFFETTI DEL PRESENTE DECRETO SONO SUBORDINATI AL PERDURARE
DELL'ATTUALE RAPPORTO DI IMPIEGO. OVE, PER QUALSIASI CAUSA, DETTO
RAPPORTO VENGA A SUBIRE MODIFICAZIONI O A CESSARE PRIMA DELLA DATA
SOPRAINDICATA, L'EFFICACIA DEL PRESENTE DECRETO VA LIMITATA ALLA DATA
DELLA INTERVENUTA MODIFICAZIONE O CESSAZIONE. LA
SPESA GRAVA SUL CAPITOLO N. .... DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO E SUI CAPITOLI
CORRISPONDENTI DEGLI ESERCIZI FINANZIARI SUCCESSIVI. IL
PRESENTE DECRETO SARA' INVIATO ALLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO
PER QUANTO DI COMPETENZA. LA
DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO E' AUTORIZZATA A
VARIARE LA RELATIVA PARTITA DI SPESA FISSA. SONO
FATTI SALVI EVENTUALI CONGUAGLI A DEBITO O A CREDITO CONSEGUENTI A
OSSERVAZIONI DELLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO. AVVERSO
IL PRESENTE DECRETO E’ ESPERIBILE IMPUGNATIVA A NORMA DELL’ART. 63
E SEGG. DEL D.LVO 30/3/2001 N. 165. IL
DIRIGENTE --------------------------- (__________________________) MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RAG.
PROV. DELLO STATO DI ...... CAPITOLO
.... IMPEGNO
REGISTRATO AL N. .... IL
DIRETTORE 2)
Dirigente scolastico in godimento della posizione di anni 35;
cessa dal servizio in data 1.9.2001 UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER ____________________ DECRETO
N. ______ DEL
__/__/____ IL
DIRIGENTE VISTO
IL D.L.VO 16/04/94,
N. 297 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 4/8/1995, NONCHE'
IL SUCCESSIVO SOTTOSCRITTO IL 1/8/1996; VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 26/5/1999,
NONCHE' IL SUCCESSIVO SOTTOSCRITTO IL 15/3/2001; VISTO
IL D.LVO 30/03/2001,
N. 165; VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA
SCOLASTICA, SOTTOSCRITTO IL 1/3/2002; VISTO
IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI
ORGANI DI CONTROLLO, CON IL QUALE IL PROF.
_________________________________ NATO
A ______________________
(__) IL __/__/____, (C.F. ________________) E'
STATO NOMINATO CON
DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DAL
__/__/____ NEL RUOLO DEL PERSONALE
DIRETTIVO DELLA SCUOLA _________________________ QUALE VINCITORE DI
CONCORSO; VISTO
IL DECRETO DI CONFERMA NEL RUOLO DIRETTIVO; VISTO
IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI
ORGANI DI CONTROLLO, DAL QUALE RISULTA CHE IN DATA
01/01/2000 L'INTERESSATO ERA IN GODIMENTO DELLA POSIZIONE
CORRISPONDENTE ALL'ANZIANITA' DI ANNI 35 DI CUI ALLA TABELLA B
ALLEGATA AL C.C.N.L. 15/3/2001, E CHE ALLA STESSA DATA AVEVA MATURATO
LE SEGUENTI ANZIANITA’:
ANNI MESI
GIORNI UTILE
AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI...............
35
==
== VISTO IL DECRETO N. ______ DEL __/__/____, DEBITAMENTE APPROVATO DAGLI ORGANI DI CONTROLLO, CON IL QUALE A DECORRERE DAL 1/9/2000 L’INTERESSATO E’ INQUADRATO NEL RUOLO REGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, AI SENSI DELL’ART. 25 – COMMA 1 – DEL D.LVO 165/2001; CONSIDERATO
CHE L’INTERESSATO E’ CESSATO DAL SERVIZIO IL 01/09/2001 PER
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’; D
E C R E T A ART.
1 ALLA
DATA DEL 31/12/2000 IL DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________
E’ IN GODIMENTO DEL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO:
AGLI
IMPORTI VA AGGIUNTA LA TREDICESIMA MENSILITA’ E EVENTUALI ALTRI
ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. DAL
1/1/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 38 – COMMA 1 – DEL C.C.N.L.
1/3/2002, E’ ATTRIBUITO L’INCREMENTO STIPENDIALE DI L. 118.000
(EURO 60,94) MENSILI LORDE PER TREDICI MENSILITA’, CORRISPONDENTE
ALLA POSIZIONE DI ANNI 35 NELLA TABELLA A ANNESSA AL CITATO C.C.N.L.. DALLA
STESSA DATA, PER EFFETTO DELL’ART. 39 – COMMA 1 – DEL C.C.N.L.
1/3/2002, E’ SOPPRESSA LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER POSIZIONI
STIPENDIALI E COMPETE LO STIPENDIO UNICO DI L. 36.398.917 (EURO
18.798,47) ANNUE LORDE, INCLUSA LA TREDICESIMA MENSILITA’. IN
APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DEL CITATO ARTICOLO, E’ COSTITUITA LA
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’, COSI’ CALCOLATA:
DALLA
STESSA DATA DEL 1/1/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 40 – COMMA 1 -
DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’ ATTRIBUITO L’ULTERIORE INCREMENTO
STIPENDIALE DI L. 1.338.167 (EURO 691,11) MENSILI LORDE PER TREDICI
MENSILITA’. PERTANTO
COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA
MENSILITA’):
ALTRI ASSEGNI
PREVISTI PER LEGGE. ART.
2 AI
SOLI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ALLA DATA DEL 31/12/2001, IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 40 – COMMA 2 - DEL C.C.N.L. 1/3/2002, E’
CONGLOBATO NELLO STIPENDIO ANNUO L’IMPORTO DI L. 2.140.000 (EURO
1.105,22) ANNUE LORDE, INCLUSO IL RATEO DI TREDICESIMA MENSILITA’. PERTANTO
COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO (INCLUSA LA TREDICESIMA
MENSILITA’):
ALTRI
ASSEGNI PREVISTI PER LEGGE. LA
SPESA GRAVA SUL CAPITOLO N. .... DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO. IL
PRESENTE DECRETO SARA' INVIATO ALLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO
PER QUANTO DI COMPETENZA. LA
DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO E' AUTORIZZATA A
VARIARE LA RELATIVA PARTITA DI SPESA FISSA. SONO
FATTI SALVI EVENTUALI CONGUAGLI A DEBITO O A CREDITO CONSEGUENTI A
OSSERVAZIONI DELLA RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO. AVVERSO
IL PRESENTE DECRETO E’ ESPERIBILE IMPUGNATIVA A NORMA DELL’ART. 63
E SEGG. DEL D.LVO 30/3/2001 N. 165. IL
DIRIGENTE --------------------------- (__________________________) MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RAG.
PROV. DELLO STATO DI ...... CAPITOLO
.... IMPEGNO
REGISTRATO AL N. .... IL
DIRETTORE
Altri esempi di inquadramento sono riportati nella nota
operativa che, come sopra precisato, è disponibile sul sito Intranet
del MIUR.
Nel richiamare l’attenzione sull’esigenza di provvedere
sollecitamente all’adozione dei decreti di inquadramento, si
sottolinea la necessità, per assicurare la definizione del
trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici cessati dal
servizio a decorrere dal 2 settembre 2000, che le SS.LL. procedano
prioritariamente nei loro riguardi.
La
presente circolare è stata concordata con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale - IGOP.
IL DIRETTORE GENERALE Contratto integrativo nazionale per il personale
dell’area V della Dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001 L’anno 2002, il giorno 28 del mese di maggio, in Roma presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale tra la delegazione di parte datoriale trattante per la contrattazione integrativa a livello nazionale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali risultanti dall’allegato 1 del presente contratto viene sottoscritta l’allegata ipotesi di Contratto integrativo nazionale relativo al personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per il periodo 1.9.2000 - 31.12.2001 Art. 1 Il presente contratto integrativo nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e art. 24 del C.C.N.L. per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°.3.2002, si riferisce agli istituti contrattuali rimessi a questo livello. Esso si applica a tutti i dirigenti scolastici dell’area V, ivi compresi i Direttori di ruolo delle istituzioni di alta cultura di cui alla Legge 21.12.1999, n. 508. Per quanto concerne il sistema delle relazioni sindacali si fa riferimento al titolo 2 del C.C.N.L. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. dell’1.3.2002 è riportato come C.C.N.L. L’intesa sulla mobilità professionale e sull’ordine e tempi delle operazioni relative all’affidamento e all’avvicendamento degli incarichi dirigenziali, sottoscritta il 26 marzo 2002, è stata recepita nel presente contratto agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, commi 1° e 2°. Art. 2 Le disposizioni del presente contratto, fatte salve le scadenze definite dal C.C.N.L., hanno effetto dalla data di sottoscrizione definitiva. Le presenti disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle del successivo contratto integrativo. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuato a norma di legge. Art. 3 I fondi regionali sono costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2001 con l’insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico. A tal fine il M.I.U.R. assegna le risorse disponibili (Tab. A) tenuto conto delle unità di personale considerate per il presente contratto appartenenti a ciascun ruolo regionale, ad eccezione degli stanziamenti per le scuole a rischio che sono suddivisi in base a quanto attribuito nell’anno scolastico 2001/02. Dall’1.1.2001 confluisce nei fondi anche un importo pro-capite pari a € 140,48 (£. 272.000). Dalla stessa data del 1° gennaio 2001 cessa di essere corrisposta agli interessati ogni indennità confluita nei fondi. I fondi regionali sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2002 utilizzando le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio nell’anno 2001 nell’ambito territoriale interessato. Le modalità di calcolo e riutilizzo della suddetta retribuzione individuale di anzianità sono quelle di cui all’art. 41 del C.C.N.L. 9.1.1997 relativo al personale dirigente dei Ministeri. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i fondi regionali sono altresì incrementati utilizzando le risorse finanziarie previste dalla legge 28-12-2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) per il processo di attuazione dell’autonomia scolastica in favore del personale di cui al presente contratto. Tali risorse sono ripartite proporzionalmente alle unità di personale considerate per il presente contratto appartenenti al ruolo di ciascuna regione. Dalla medesima data, considerato che non è stato possibile utilizzare le risorse finanziarie di cui all’art. 36 del C.C.N.L., i fondi stessi sono incrementati di un importo pari all’ammontare delle medesime risorse non utilizzate. Alla suddetta data è defalcata dai fondi la quota dell’indennità di direzione di ciascun dirigente del ruolo regionale conglobata nello stipendio tabellare. Le consistenze dei fondi regionali a ciascuna delle date indicate nei precedenti commi 1, 2, e 3 sono indicate nell’allegata tabella B. A decorrere dalla data di definizione della presente contrattazione confluiscono nel fondo le risorse relative ai compensi per gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 26, comma 2 del C.C.N.L. Ad ogni 1° gennaio successivo i fondi regionali si alimentano autonomamente con l’utilizzo delle quote di retribuzione individuale di anzianità relative ai dirigenti scolastici cessati dal servizio nell’anno immediatamente antecedente appartenenti ai ruoli della regione interessata. Art. 4 I fondi regionali sono destinati per l’85% del loro ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato. Ogni incremento del fondo è ripartito fra i due istituti retributivi secondo le aliquote percentuali di cui al comma 1. Entrambe le quote dei fondi debbono essere integralmente utilizzate in ciascun anno scolastico. Le eventuali economie che si dovessero realizzare per qualsiasi motivo sono utilizzate in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa regionale, distribuendole fra retribuzione di posizione e di risultato tenendo conto della programmazione dei nuovi accessi fino a concorrenza delle unità di personale considerate per il presente contratto. Costituiscono economie anche le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all’art. 36 del C.C.N.L. per la parte eventualmente non utilizzata nell’esercizio finanziario 2002. Qualora la quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato non sia sufficiente ad assicurare a ciascun dirigente scolastico in servizio, che ne abbia titolo, un importo pari al 20% della retribuzione di posizione, l’erogazione di tale retribuzione è ricondotta nei limiti delle disponibilità finanziarie. Art. 5 Ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono così specificati:
I criteri di cui al comma 2 potranno essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realtà locali. Art. 6 La retribuzione di risultato per ciascun dirigente sarà determinata sulla base della verifica dei risultati e della conseguente valutazione di cui all’art. 27 del suddetto C.C.N.L., fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 4. Art. 7 La contrattazione integrativa a livello regionale si svolge sulle materie indicate nell’art. 7, comma 2, del C.C.N.L. Con riferimento alla retribuzione di posizione essa determina:
Nella determinazione dei criteri per la formazione delle fasce di posizione e, quindi del numero di istituzioni scolastiche da collocare in ciascuna delle stesse, la contrattazione integrativa regionale si attiene all’indicazione di realizzare nelle fasce intermedie una presenza di scuole comunque non inferiore al 60% del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione. Conformemente alle disposizioni contenute nei contratti integrativi regionali, gli Uffici scolastici regionali determinano la collocazione delle singole scuole nei livelli di posizione e il valore economico degli stessi mediante il riparto del relativo fondo sulla base delle unità di personale considerate per il presente contratto collocate in ciascun livello e dei rapporti percentuali di divaricazione fra un livello e l’altro. La retribuzione individuale di posizione complessiva non può in ogni caso essere inferiore all’importo fisso dell’ex indennità di direzione di cui all’art. 33, comma 5, lett. a) del C.C.N.I. del 31.8.1999, nè superare l’importo annuo lordo, per tredici mensilità, di € 10.329,14 (£ 20.000.000). Con riferimento all’assegnazione della retribuzione di risultato, tenuto conto di quanto previsto in via transitoria dall’art. 15, comma 4, i criteri generali sono definiti in apposita sequenza contrattuale integrativa nazionale da tenere entro il 30 settembre 2002. Art. 8 In tutti i casi nei quali ai dirigenti scolastici siano assegnate funzioni diverse dalla preposizione ad una istituzione scolastica con retribuzione corrisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la retribuzione di posizione e di risultato è posta a carico del relativo fondo costituito nell’ambito della regione ai cui ruoli l’interessato appartiene. Ai sensi dell’art. 50, comma 3, del C.C.N.L. ai dirigenti scolastici in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo è corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso gli Uffici dell’amministrazione centrale e periferica, considerato che i criteri indicati nell’art. 50, comma 1 del C.C.N.L., configurano funzioni in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, sostanzialmente equivalenti, è corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono. La valutazione e la verifica dei risultati dei dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili è effettuata in base ai sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni ove prestano servizio. La disciplina degli istituti retributivi accessori dei dirigenti scolastici all’estero sarà definita nella sequenza contrattuale specifica prevista dall’art. 45 del C.C.N.L. Art. 9 I compensi degli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 26, comma 1, del C.C.N.L. sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti. Art. 10 Ai sensi dell’art. 14, comma 5, del C.C.N.L. il Ministero stabilisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti. Le attività formative sono tese a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le istituzioni scolastiche in termini di dinamismo e competitività. Le attività formative sono altresì volte a sviluppare tutte le competenze necessarie per sostenere i processi di innovazione e di riforma. Almeno il 60% delle risorse di cui al comma 1 viene destinata agli uffici scolastici regionali sulla base del numero dei dirigenti in servizio in ogni regione. In sede di contrattazione integrativa regionale vengono definite le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento, con particolare riferimento alle scelte individuali di cui all’art. 14, commi 7, 8 e 9 del C.C.N.L. Per l’approfondimento di problematiche relative alle attività di formazione e per la formulazione di relative proposte è costituita una commissione bilaterale ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. Art. 11 I settori formativi ai fini della mobilità professionale sono i seguenti:
Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova. Alla mobilità professionale è destinata un’aliquota di posti fino al 15 per cento della disponibilità totale. Con decreto del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene stabilita la data entro la quale gli aspiranti alla mobilità professionale tra i diversi settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di formazione specifica di cui all’art. 29, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. Ove il numero dei dirigenti aspiranti alla mobilità professionale sia superiore al contingente stabilito per l’ammissione alla frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno in occasione del corso di formazione del corso concorso di cui all’art. 29 del D.lgs n. 165/2001, si procederà all’individuazione degli aspiranti da ammettere alle attività formative sulla base dell’esperienza professionale maturata nel settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si farà riferimento all’anzianità di servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside. L’accoglimento della domanda di mobilità professionale è subordinato all’esito positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati. Art. 12 Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs n. 165/2001 e dell’art. 23, comma 1 del C.C.N.L. Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell’area V nell’ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 23 del C.C.N.L. Ai dirigenti scolatici utilizzati presso l’amministrazione centrale e regionale, università o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l’Ufficio scolastico regionale assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall’anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l’accesso ai posti dirigenziali vacanti. In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all’art. 23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l’incarico dirigenziale attualmente rivestito. E’ facoltà del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L’Ufficio scolastico regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di servizio, all’affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell’incarico ai sensi del comma 4, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i successivi tre anni scolastici. Nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato. Al personale in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) si applicano le disposizioni di cui all’art. 50, comma 3, del C.C.N.L. Art. 13 Il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. Art. 15 In via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza. Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 23 del C.C.N.L. La mobilità professionale di cui al presente comma può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente. Una volta definita sia la contrattazione integrativa regionale relativamente agli istituti di cui agli artt. 43 e 44 del C.C.N.L., sia i conseguenti provvedimenti applicativi del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente Scolastico, vengono riconosciuti:
Quanto spettante a ciascun dirigente come retribuzione di posizione è conguagliato con quanto percepito a titolo di indennità di direzione - parte fissa e parte variabile - di cui all’art. 33, comma 5, lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31.8.1999. Per l’anno scolastico 2001/2002, considerato che il C.C.N.L. è stato sottoscritto in corso d’anno, con conseguente impossibilità di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell’art. 27 del medesimo C.C.N.L., la retribuzione di risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti. A decorrere dall’a.s. 2002/2003 la retribuzione di risultato è corrisposta per effetto della valutazione che viene effettuata sulla base delle risultanze della tornata contrattuale di cui all’art. 7, comma 5.
PARTI CHE SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA RELATIVO AL PERIODO 1.9.2000 - 31.12.2001 PARTE DATORIALE Dr. Antonio ZUCARO _____________________ ORGANIZZAZIONI SINDACALI
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