Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Prot. n. 2256

Roma, 14 aprile 1999

All’On.le Ministro

S E D E

Oggetto: Parere su "Schema di D.M. attuativo della legge sull’elevamento dell’obbligo scolastico"

 

Adunanza del 13 aprile 1999

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la nota prot. n. 36776/BL del 17 marzo 1999 con la quale il Ministro della P.I. ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all’argomento in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

Il CNPI, nel prendere atto della richiesta di parere inoltrata dall’Onorevole Ministro (Gabinetto prot.n.36776/BL del 17 marzo 1999) sullo schema di decreto previsto dall’art.1, comma 7 della legge20.1.99, n. 9, relativamente all’elevamento dell’obbligo scolastico, richiama e conferma i giudizi sostanzialmente positivi contenuti nelle pronunzie di propria iniziativa del 30 settembre 1998 e del 18 febbraio 1999.

Ribadisce, comunque, che l’elevamento dell’obbligo non può ridursi solamente all’estensione di un vincolo giuridico per una quota non rilevante di studenti, ma implica una riflessione profonda sui contenuti e sugli assetti ordinamentali della scuola secondaria.

L’obbligo scolastico, infatti, deve tradursi in un efficace esercizio del diritto/dovere di istruzione e nella predisposizione di tutte le iniziative atte a garantire il successo formativo in modo che tutti i giovani siano messi in condizione di possedere le conoscenze e le capacità critiche e creative necessarie per compiere scelte consapevoli ed esercitare pienamente i diritti di cittadinanza.

I destinatari degli interventi conseguenti l’elevamento dell’obbligo non sono soltanto coloro che non si sarebbero iscritti alla scuola secondaria superiore, ma tutti quelli che, tra i 13 e i 16 anni, evidenziano difficoltà e demotivazioni tali da determinare bocciature e abbandoni.

L’elevamento dell’obbligo scolastico e le norme, che il Parlamento si accinge ad approvare sull’obbligo formativo, rafforzano l’esigenza di una riforma complessiva degli ordinamenti scolastici che affronti organicamente le ragioni strutturali degli alti tassi di dispersione che caratterizzano la nostra scuola.

In questa prospettiva la scuola, titolare dell’obbligo e della relativa certificazione , può nella sua autonomia , realizzare percorsi integrati e sollecitare apporti esterni utili a risolvere alcuni dei problemi posti dall’innalzamento dell’obbligo.

Vanno, pertanto, previsti ed organizzati percorsi di rimotivazione e di orientamento, che prevedano, tra l’altro, l’operatività come condizione per riscontri concreti e motivanti delle conoscenze acquisite e come strumento per sollecitare l’acquisizione di nuove competenze e percorsi diversi di apprendimento oltre che un corretto rapporto tra istruzione e formazione professionale.

Altro è il ruolo che la formazione professionale può e deve svolgere dopo l’obbligo scolastico. I ragazzi che dopo i 15 anni non intendono proseguire gli studi non possono essere lasciati in balia di se stessi o delle suggestioni effimere di un lavoro immediato. L’obbligo formativo tra i 15 e i 18 anni dovrà:

- permettere l’acquisizione di una qualifica professionale;

- sviluppare la capacità di apprendere anche dalle esperienze concrete;

- porre le premesse per una formazione continua, condizione indispensabile in una società in cui le conoscenze e le tecnologie mutano con una rapidità sconosciuta alle generazioni precedenti.

La portata strategica delle questioni sollevate dall’elevamento dell’obbligo scolastico, la prospettiva dell’introduzione dell’obbligo formativo e la parzialità degli interventi con cui la materia è stata affrontata, impongono esigenze, diverse e complementari.

Il personale della scuola, e i docenti in primo luogo, debbono essere resi partecipi e protagonisti non solo degli interventi parziali approvati, ma dell’intero progetto di riforma. E’ difficile, infatti, che la fase transitoria prevista dalla legge possa dare i frutti sperati, se coloro che dovranno concretamente operare per tradurre in atti concreti le indicazioni e le intenzioni del legislatore, non saranno messi in condizione di conoscerle e di condividerle. C’è anzi il rischio che le scelte dettate dalla situazione contingente possano inficiare il disegno di riforma del sistema scolastico. E’ necessario, pertanto, che il decreto attuativo individui con chiarezza le situazioni transitorie ed eccezionali, e le collochi in una prospettiva coerente con la riforma complessiva.

Il CNPI ritiene che si debba riprendere, al più presto, l’iter per l’approvazione della riforma degli ordinamenti in modo che ogni iniziativa relativa all’anno scolastico 1999/2000 si possa collocare all’interno di un’ottica riformatrice.

Il CNPI ribadisce, comunque, che lo sforzo da compiere debba essere finalizzato a favorire una crescita costante delle potenzialità e delle capacità delle singole unità scolastiche.

Per rimotivare gli operatori scolastici e, in particolare, i docenti, è necessario ridare centralità alla scuola che dovrà programmare e realizzare l’attività formativa con una progettazione che sappia coniugare gli obiettivi nazionali con le istanze e le risorse territoriali.

In una società in cui la cultura rappresenta un’esigenza prioritaria ed insopprimibile della persona, vanno previsti interventi in grado di garantire sia la serietà e la dignità degli studi, sia la rivalutazione sociale, economica e giuridica delle funzioni esercitate nella scuola anche alla luce dei nuovi e più onerosi compiti affidati all’unità scolastica per effetto dell’autonomia (legge 59/97).

Nella prospettiva della piena attuazione dell’autonomia è, ancor più necessario, valorizzare le competenze professionali e la capacità di ricerca e innovazione delle singole istituzioni scolastiche al fine di dare risposte formative adeguate alle esigenze specifiche della comunità con cui la scuola interagisce.

Il CNPI esaminato il testo del D.M. per l’attuazione dell’art.1 della Legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione, coerentemente con la premessa fin qui sviluppata, propone i seguenti emendamenti all’articolato:

 

Articolo 1 comma 1

Alla fine del comma, dopo "...l’obbligo di istruzione è elevato a nove anni.", aggiungere "in prima applicazione (articolo 1 comma 1 Legge n.9/99)".

Articolo 1 comma 4

Al terzo rigo, dopo " ..prosciolto dall’obbligo", togliere " se".

Dopo "..al compimento del quindicesimo anno di età", sostituire la virgola con il punto e depennare la restante frase.

Articolo 2 comma 2

Riscrivere il testo nella seguente formulazione:

"Per favorire l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella scuola dell’obbligo, comprese quelle relative alla formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica."

Articolo 2 comma 4

Al quarto rigo, sostituire la locuzione "...finalizzati a:", con "finalizzati a motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati".

La restante parte del comma va depennata in quanto l’elencazione ivi riportata rientra nei compiti propri della scuola a favore di tutti gli alunni.

Articolo 3 comma 1

Dopo "La scuola media contribuisce", inserire la precisazione ",nel quadro delle sue finalità istituzionali,".

Articolo 3 comma 2

Al quart’ultimo rigo sostituire "...dal Consiglio di Classe, sono introdotti moduli", con "il Consiglio di Classe programma e realizza interventi..."

Articolo 3 comma 4

Sostituire l’inizio fino a "l’azione di sostegno", on "Il Consiglio di Classe promuove iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, il sostegno..."

Articolo 4 comma 3

Al primo capoverso, sostituire "diagnosi" con "analisi".

Articolo 4 comma 4

Al secondo rigo sostituire "comunque" con "inoltre" e dopo "...al passaggio ad altro indirizzo" inserire ",a conclusione dell’obbligo scolastico,".

Articolo 5 comma 1

Sopprimere " - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - ".

Alla fine del comma aggiungere "Tali attività possono essere programmate e realizzate nell’arco dell’intero biennio".

Articolo 5 comma 2 - punto C

Dopo "...scrutinio finale a cui partecipano", inserire ",limitatamente agli allievi coinvolti,".

Articolo 5 comma 3

All’ultimo rigo sostituire "gli esami integrativi previsti", con "le prove integrative previste".

Articolo 6

Il CNPI ritiene che i rapporti tra istruzione e formazione professionale previsti dall’art.6 vadano regolamentati in coerenza con l’indicazione della Legge 9/99 e con le norme sull’autonomia scolastica.

Pertanto, il comma 2 deve essere riportato come comma 1 - come di seguito riscritto -, in modo che sia chiaro che la titolarità dell’assolvimento dell’obbligo e della sua certificazione è di pertinenza delle istituzioni scolastiche. Esse possono progettare, anche d’intesa con i centri di formazione professionale, percorsi formativi che prevedano eventuali moduli finalizzati a favorire primi contatti con esperienze operative concrete e con il mondo del lavoro. In tale modo, si potranno offrire allo studente occasioni di riscontro operativo delle conoscenze acquisite e di orientamento tra le diverse opportunità formative a cui accedere dopo l’obbligo scolastico. Qualora, in deroga alla normativa di carattere generale, l’Amministrazione intendesse prendere in considerazione la situazione eccezionale relativa al primo anno di applicazione della legge - pubblicata quando erano già state avviate le procedure di iscrizione con le conseguenti determinazioni dei corsi di formazione professionale e degli impieghi del personale -, è necessario precisare che le deroghe previste dal comma 1 dell’articolo 6 debbano avere carattere transitorio, e non sperimentale, e debbano valere solo per l’a.s. 1999/2000.

I commi 1 e 2 vanno, pertanto, soppressi e sostituiti dal seguente comma 1:

"Le istituzioni scolastiche, titolari dell’assolvimento dell’obbligo e della sua certificazione - anche al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell’obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano, nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell’autonomia, possono essere progettati, non oltre il primo quadrimestre, dai consigli di classe interessati, d’intesa con gli operatori degli Enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell’adempimento dell’obbligo e della certificazione prevista dall’articolo 8.".

Il comma 3 diventa comma 2

Il comma 4 va soppresso

Articolo 7

Sostituire l’intitolazione con "(Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell’autonomia)"

Articolo 7 Comma 2

Sopprimere, al secondo rigo, " - fatti salvi gli specifici piani orari individuati dalle convenzioni di cui al presente decreto -".

Articolo 9 comma 1

Al quarto rigo sostituire "…,valorizzando le potenzialità individuali degli studenti" con ",realizzando le condizioni affinchè ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all’impegno profuso".

Al sesto rigo, dopo "...con i finanziamenti della Legge 440/97", aggiungere "e della Legge 9/99".

Al settimo rigo, depennare "...realizzate nell’ambito del piano dell’offerta formativa,".

All’ultimo rigo, sostituire "...al fine anche della individuazione di esperienze di eccellenza da mettere a disposizione delle scuole", con "al fine anche della individuazione di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e l’innalzamento dei livelli di apprendimento, da portare a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l’autonoma azione di ogni singola istituzione e dell’intero sistema scolastico."

Articolo 9 comma 2

Al secondo rigo, depennare "...indicati al comma 4 dell’articolo 2".

Articolo 11

Al terzo rigo, sostituire "...per i corsi di recupero e con quelli previsti dalla legge 440/97 per l’ampliamento dell’offerta formativa.", con "a norma della Legge 9/99.".

 

Il CNPI raccomandando l’accoglimento degli emendamenti proposti, esprime parere favorevole.