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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/1
Domande e Risposte sulla RSU

Caro Santoro, la ritrovo qui, impegnato su di un nuovo fronte. Complimenti! Mi tolga però una curiosità: ma lei, il tempo, dove lo trova per fare tutte queste cose?

La spiegazione va ricercata nell'estrema morigeratezza dei costumi, soprattutto sessuali.

Caro Santoro, come mai i dirigenti evitano di approvare i piani delle attività del personale docente ed ATA?

E vero. Alcune norme contenute nel CCNL del comparto scuola continuano ad essere sistematicamente violate. In particolare quelle a cui lei va riferimento, è cioè il disposto dell’art. 24 del CCNL 1998/2001, lì dove prevede che “(…) prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive” e dell’art. 52, comma 10.1 del CCNI 31/8/199, che stabilisce che “All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività (…). Il capo d’istituto, verificatene la congruenza rispetto al Pof ed espletate le procedure di cui all’art. 6 del CCNL, adotta il piano delle attività”. Ebbene, posso tranquillamente affermare, alla luce dell’esperienza maturata in questi due anni di relazioni sindacali di istituto e delle segnalazioni che quotidianamente riceviamo, che nella stragrande maggioranza delle scuole tali adempimenti vengono sistematicamente disattesi. La stessa contrattazione integrativa di istituto sui criteri di utilizzo del Fondo (contrattazione “obbligatoria” alla luce di quanto prevede l’art. 3 del CCNL 15/3/2001, se si vogliono utilizzare da parte delle scuole queste risorse economiche), che dovrebbe precedere la predisposizione dei piani delle attività, l’anno scorso è stata avviata nella generalità dei casi con molto ritardo e ad anno scolastico inoltrato, e in alcuni istituti non si è ancora conclusa. Se le novità introdotte dal CCNL 15/3/2001 potevano ingenerare qualche difficoltà nelle scuole nella fase di avvio della contrattazione sul fondo, non è immaginabile né giustificabile che anche questo anno scolastico trascorra consentendo ai dirigenti scolastici la violazione sistematica di questi istituti contrattuali.

Come si pagano le attività di avviamento alla pratica sportiva?

L'art. 3 del CCNL 15/3/2001 affida la responsabilità di determinare la misura del compenso alla contrattazione integrativa di istituto. Quindi la previsione contenuta nell'art. 32 del CIN '99 può essere tranquillamente modificata, avendo però consapevolezza che l'integrazione del compenso rispetto all'ora eccedente (1/78 della paga base in godimento, così come specificato nell'art. 70 del CCNL 4.8.95) grava sul fondo dell'istituzione scolastica.

Caro Santoro, la contrattazione di istituto può avere voce in capitolo sull'assegnazione degli insegnanti alle classi?

Non in modo diretto, dal momento che la legge assegna al capo di istituto questa responsabilità, sulla base delle proposte del collegio e dei criteri stabiliti del consiglio di circolo o istituto. Però se nella scuola ci fosse un contratto sull'utilizzo del personale rispetto al POF, anche questa assegnazione potrebbe essere oggetto di criteri definiti in forma pattizia.

Si è vincolati a riconoscere la flessibilità organizzativa e didattica secondo la misura indicata nell'art. 32 del CIN '99, è cioè da un minimo di 300.000 ad un massimo di 600.000 delle vecchie lire?

No, dopo la firma del CCNL 15.3.2001 la misura dei compensi è determinata dalla contratazione integrativa di istituto.

Nella mia scuola il dirigente scolastico ha individuato quattro collaboratori. E' possibile alla luce di quanto stabilisce l'art. 3 del contratto secondo biennio economico?

Il dirigente può scegliersi tutti i collaboratori che vuole. Il problema è che, con le risorse del fondo di istituto, ne può pagare soltanto due. Per altro sulla base di una misura che spetta alla contrattazione di scuola determinare.

Negli istituti superiori con sedi associate è la contrattazione di scuola a stabilire la sede in cui il personale docente e ATA viene assegnato?

I criteri in base ai quali assegnare il personale ATA alle varie sedi sono definiti dalla contrattazione, ma questo non vale per i docenti, che continuano a mantenere la titolarità sulle varie sedi, dal momento che l'organico funzionale è stato mandato al macero da monna Letizia.

Nella mia scuola personale sia docente che ATA è coinvolto nel lavoro conto terzi? La contrattazione ha la possibilità di intervenire su questa materia?

Assolutamente sì. Sia per quanto riguarda i criteri di utilizzo del personale, che per quanto riguarda la misura dei compensi, alla luce di quanto stabilisce l'art. 3 del CCNL 15.3.2001, che fa esplicito riferimento alla piena contrattualizzazione di tutte le somme che entrano nel bilancio della scuola e che vengono utilizzate per retribuire prestazioni aggiuntive di personale docente e ATA.

Può la componente docente essere presente, senza sedere al tavolo della trattattative, nel momento della contrattazione tra rsu e ds?

Secondo me no, visto che gli incontri di contrattazione in genere non sono mai pubblici.

Una collaboratrice scolastica dell'istituto che dirigo ha avuto una supplenza fina al 30 aprile come assistente amm.vo in altra scuola. Essendo eletta RSU va sostituita oppure temporaneamente l'RSU può lavorare con due membri, al suo ritorno può riprendere l'incarico nell'RSU o perde i requisiti per sempre?

La RSU può funzionare anche con due membri. Secondo me questa assenza temporanea non fa venir meno il diritto della RSU di portare a termini il suo mandato.

Sono una RSU del Liceo Banzi di Lecce; l'ipotesi del Dirigente prevede l'attribuzione al docente con funzione vicaria di altre attività di collaborazione con la dirigenza, in particolare 230 ore di vigilanza alunni e 90 ore di viaggi di istruzione e simili. Il cumulo di tali retribuzioni è possibile o ricade sotto l'incompatibilità prevista dall'art. 30?

Ricade sotto l'incompatibilità.

Esiste inoltre la possibilità di conoscere quali siano le condizioni per definire un plesso plesso staccato?

Non conosco cosa sia un "plesso staccato".

Può essere considerato tale un edificio collegato alla zona centrale da un corridoio coperto ed insistente nello stesso recinto?

Assolutamente no.

Se la dirigente non convoca per informare le rsu circa l'assegnazione dei docenti alle classi, cosa fare?

Chiedere la convocazione di specifica riunione, ricordando gli obblighi di informazione previsti dal contratto nazionale di lavoro.

Inoltre può la rsu parlare sui criteri di assegnazione degli scolari alle classi, anche laddove i genitori abbiano fatto esplicita richiesta per un docente?

Non è materia di cui la RSU abbia titolo a discutere.

Mi rivolgo alla vostra cortese attenzione per chiedere se le dotazioni IDEI sono state abrogate,facendole confluire in toto nelle dotazioni del fondo di istituto. Vi chiedo anche se è possibile conoscere gli estremi della più recente normativa in merito.

La composizione del fondo ricomprende anche la "quota IDEI". La invito a riguardo a consultare la CM 107 del 6 giugno 2002, che può scaricare anche dal ns. archivio normativo.

Caro Santoro, sono un RSU, RSL, nonchè coordinatore di una nota Associazione Professionale di Insegnanti, ebbene nella mia provincia capita che i signori Dirigenti praticamente gestiscono la contrattazione di Istituto a loro piacimento, come tutto il resto, violino a ripetizione quanto previsto dalle norme e assegnano incarichi numerosissimi sempre alle medesime persone (retribuiti) le RSU non sono coinvolte o perchè argomenti esclusi dalla trattativa tipo accompagnatori viaggi di Istruzione o mancata consegna ad esempio dei prospetti con la ripartizione finale del fondo del precedente anno. Conclusione oltre a denunciare un dirigente per arbitrio esistono altre vie meno drastiche? Ringrazio e saluto.....

La denuncia per attività antisindacale ex art. 28 L. 300/70 secondo me potrebbe rappresentare un utilissimo deterrente. Provate a muovervi in questa direzione. Secondo me la cosa paga, da tutti i punti di vista.

Vorrei sapere se la carica di RSU della scuola è compatibile con l'elezione a membro del Consiglio di Istituto della stessa scuola in cui si è RSU.

Assolutamente sì.

Sono un insegnate di liceo e desidererei sapere:
1) Se il collegio dei docenti può  deliberare l'elaborazione del pof a settembre rinviando successivamente l'approvazione dei progetti d'istituto;

Sì.

2) se la mancata approvazione, a tutt’oggi, dei progetti da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto può rendere illegittima l'adozione del Pof.

No.

3) Se un docente, membro del Consiglio d'Istituto, deve pagare le spese  delle fotocopie per il rilascio di alcuni documenti (pof, verbali del C.d.C e del C.d.I., delibere relativi al fondo d'istituto richiesti in base alla legge 241/90)

E la prima volta che sento una cosa del genere!

4) se si può ritenere illegittima la delibera del C.d.C. di nomina delle f.o, con assegnazione, senza alcuna motivazione, di un numero minore di incarichi di f.o. di quello assegnato alla scuola.

No. Mal gliene incolse.

Egregia redazione, mi complimento con Voi per la realizzazione e il continuo aggiornamento del Vostro sito, che risulta essere, per me, un valido aiuto nel mio compito di RSU, oltre che di insegnante. Ora, chiedo un Vostro parere su una questione che ritengo alquanto contradditoria. Comincio con una domanda: un componente RSU può essere trasferito d'ufficio in qualità di soprannumerario?

No.

Secondo quanto disposto dall'art. 18, 4 comma dell'AQ del 1998, ciò può avvenire solo dietro nulla osta da parte dell'organizzazione sindacale. Una nota del ministero del 14 marzo 2002 affermava che l'acquisizione del nulla osta non era obbligatorio. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Paola (CS) del 18 settembre 2002 affermava che il nulla osta risulta essere obbligatorio secondo quanto previsto sia dall'accordo quadro nonchè dalla legge 300/70. Secondo una confederazione sindacale ciò si applica tranne nel caso di indisponibilità di posti. Secondo voi quale è la verità?

Sono d'accordo con la confederazione sindacale.

Nella mia scuola si è verificato che in sede di contrattazione integrativa d'istituto con RSU tutte le OO.SS. sono state regolarmente convocate con definizione dei punti all'O.d.G. Alla 1a riunione si è presentata solo la CISL; quindi le OO.SS. sono state riconvocate per l'aggiornamento della riunione .. dato che la contrattazione integrativa non era terminata; in tale seconda riunione non si è presentata nessuna delle OO.SS poichè anche tale seconda riunione, ovviamente sempre presenti le RSU d'Istituto, ha avuto necessità di un aggiornamento si è proceduto al semplice aggiornamento in verbale senza riconvocare nuovamente le OO.SS. Per cui alla sottoscrizione della contrattazione integrativa d'Istituto erano ovviamente presenti solo le RSU d'Istituto, perfettamente concordi sul contratto siglato. Secondo voi è valida la CCI d'Istituto effettuata che già è stata registrata dalla Ragioneria? oppure era  assolutamnte necessario riconvocare le OO.SS., fermi restando gli stessi punti all'O.d.G.. ?

Secondo me tutti gli attori del tavolo dovevano essere correttamente convocati.

Il mio D.S. sostiene che il collegio Docenti dà solo un parere sui progetti, facenti parte integrante del Pof; è il Consiglio d'istituto che li approva. Mi potrebbe in sintesi spiegare come è la precedura?

Il Consiglio di istituto adotta il POF predisposto dal collegio. La pratica attuazione degli obiettivi indicati nel POF è definita nel piano delle attività, che il dirigente predispone e il collegio dei docenti approva (art. 24 CCN 1998/2001).

Una RSA, se dovesse risultare perdente posto nella graduatoria d'Istituto, viene trasferito in altra scuola?

No.

Deve terminare il suo mandato nella scuola nella quale è stato eletto?

Certo.

Sono un'assistente amministrativo di ruolo dal 1976. Presto servizio presso lo stesso Istituto ininterrottamente dal 1976 ad oggi. Ho avuto attribuita la Funzione aggiuntiva tutti gli anni dal 1999 ad oggi ad eccezione di un anno in cui non ho fatto domanda per permettere ad una collega di fruirne. Gradirei sapere da lei se la ripartizione del lavoro così come strutturata nell'allegato che le ivio le pare ottimale, o se (come a me sembra) il lavoro non sia mal distribuito e peraltro la suddivisione così netta di due settori dove la sostituzione avviene solo all'interno degli stessi non sottolinei una gestione poco trasparente ed affatto coerente con la normativa e il Contratto che prevede per uttto il personale l'opportunità della formazione in tutti i settori. Trova qualificante il lavoro che mi è stato attribuito (quello relativo all'assistente n. 2)? Sono l'assistente con più anzianità di servizio e secondo nella graduatoria per la F.A. L'assistente n. 1 vanta servizio anche come Responsabile Amm.vo che le fa acquisire maggior punteggio, ma l'essere stata per ben 27 anni un'assistente amm.va che si è sempre aggiornata anche a proprie spese, con buone conoscenze informatiche (grazie ai miei figli), con ancora tanta voglia di fare e di imparare, non contano nulla? Da un'analisi del mansionario rilevo che l'assistente n. 1 che funge anche da vicario in assenza del DSGA deve solo firmare perchè, comunque è l'assistente n. 3 che sostiuisce il DSGA perchè dello stesso settore (come annotato a margine), e che il mio settore "area personale" è parzialmente svolto anche dall'assistente n. 1 e 3. La F.A. per "supporto alla F.O.N. 1" poi, mi pare non prevista dal Contratto. Cosa fare? Sono molto curiosa di conoscere il suo parere poichè la seguo da molto ed ho per lei gran considerazione. Spero vorrà rispondermi, come per altro ha già fatto altre volte.

Ho letto lo stralcio del piano delle attività del personale ATA che la riguarda. Parto da una premessa: spetta al DSGA predisporre il piano delle attività del personale ATA, ai sensi dell'art. 52, comma 10 del CIN, che il dirigente adotta dopo aver garantito l'informazione alle RSU. In assenza di specifica contrattazione di istituto su organizzazione del lavoro, orari, criteri di accesso al fondo il DSGA opera con ampia discrezionalità. Per limitarla è necessario avviare la contrattazione di istituto, nella quale possono trovare soluzione le storture che lei lamenta. Contrattare a livello di scuola non è infatti un obbligo, ma una opportunità che serve per condividere con chi rappresenta i lavoratori anche le scelte di carattere organizzativo.

In riferimento ad alcune attività aggiuntive, oggetto di contrattazione integrativa di Istituto, si pongono i seguenti quesiti:
1) Quali possono essere le "materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico" (contratto1998-1999 - titolo I, art. 4) la cui contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno? (orario provvisorio delle lezioni? orario definitivo? attività di accoglienza? formazione classi? altro?)

L'articolo in questione fa riferimento alla contrattazione integrativa che si svolge a livello nazionale e a livello provinciale, non di scuola.

2) L'orario delle lezioni può essere elaborato da docenti che non siano collaboratori del D.S.?

Sì.

In caso affermativo, è necessaria una nomina da parte del D.S. o una delibera del collegio?

Una delibera del collegio.

La retribuzione di questi docenti grava sul FIS?

Sì.

3) Il docente che per tutto l'anno è stato incaricato di attribuire le supplenze per assenze brevi (giornaliere o di pochi giorni), utilizzando le ore messe a disposizione dai docenti della scuola, può essere un insegnante nominato dal D.S. su incarico specifico (legge del luglio 2002) senza essere collaboratore continuativo e in presenza di altri due collaboratori continuativi oltre il vicario?

Io dico di sì; anche in questo caso ci vuole la delibera del collegio.

In caso affermativo, la sua retribuzione grava sul FIS?

Sì.

4) Le attività organizzative svolte da docenti che non siano collaboratori a carattere continuativo possono essere retribuite con il FIS?

Devono, non possono.

Il C.C.N.L. prevede  il massimo di 24 ore di docenza per i docenti della scuola secondaria superiore . In queste 24 ore vanno comprese, oltre alle 18 ore di cattedra ed eventuali ore aggiuntive l'orario cattedra, anche le attività di docenza in corsi di recupero e di approfondimento. Domande:
1. Come si devono comportare quei docenti che hanno le 18 ore suddivise su molte classi (es. diritto o storia dell'arte) per attivare, in caso di necessità, contemporaneamente corsi di recupero in tutte le classi? 

Devono rendere compatibile la programmazione di questi interventi con il vincolo rappresentato dalle 24 ore settimanali di insegnamento.

2. Le ore di docenza all'interno di progetti riguardanti il P.O.F. che si svolgono in orario extracurricolare, fanno cumulo per arrivare alle predette 24 ore?

Sì. Dice l'art. 30 del CIN: "b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32.

3. Se un ragazzo in situazione di handicap deve frequentare un corso di approfondimento o recupero, può o deve essere presente anche l'insegnante specializzato di sostegno?

Lo decidete come consiglio di classe e poi come collegio dei docenti nel momento in cui programmate queste attività.

Se sì, la sua presenza come viene retribuita?

Con il Fondo.

Sono un rsu cgil. Nel ns. istituto sino a l'anno scorso il punteggio per le F.A ., dalla loro entrata in vigore, relativo alla lettera C del comma 2 dell'all. 7 del contratto integrativo veniva assegnato un punto ad anno per le attività aggiuntive che si intendevano quelle attività che non rientravano nel lavoro ordinario (es. interventi su pc della scuola, collaborazioni per corsi extracurricolari, postdiploma ecc.). Con il cambio della dirigenza dette attività sono state annullate e sono ritenute valide solo le attività di coordinamento delle attività dell'art. 54 lett. a e d. Chiediamo se gli anni in cui il personale ha lavorato con maggiore impegno per migliorare il livello di funzionalità organizzativa amministrativa, tecnica e dei servizi generali nella scuola (come nei casi dapprima esposti) debbano essere riconosciuti ai fini del punteggio per la F. A., visto che il DS precedente riconosceva tali attività ed il nuovo DS intende azzerare la graduatoria tenendo solo in conto le attività di coordinamento, certificato e con retribuizione ai sensi degli artt. 54 (punto a e d) e 71 del ccnl scuola del '95? Devo stare dalla parte del personale che si è impegnato veramente di più degli altri o devo considerare la versione del nuovo DS?

Il Dirigente ha formalmente ragione, per cui non saprei come dargli torto, anche se il personale non è d'accordo.

Il Collegio dei Docenti può, con sua delibera, rendere obbligatoria ai singoli docenti la partecipazione ad un corso di aggiornamento richiesto nell'ambito di un progetto coinvolgente una parte dei docenti e delle classi dell'istituto?

Sì.

Buongiorno, sono un RSU di una scuola milanese. Abbiamo indetto un'assemblea per il giorno 13 c.m., ore 14,30/16,30. Una sigla sindacale ha mandato la richiesta di fare un'assemblea, nello stesso giorno, orario 08,30/09,30. Al di là degli accomodamenti che potremmo trovare (spostare l'orario noi o loro, farla congiuntamente, etc. etc.), esiste una normativa che impedisce di fare due assemblee nello stesso giorno?

No, anche se gli orari dovrebbero essere coincidenti. Per cui chi arriva prima costringe l'altro ad adeguarsi (art. 15 CCNL 4.8.95, così come integrato e modificato dall'art. 13 CCNL 15.3.2001).

Che differenza passa tra "adozione del POF da parte del C.d.I" e "approvazione del POF" sempre da parte del C.d.I.

Secondo me non passa nessuna differenza.

Nell'ipotesi che le RSU, proclamata la rottura delle relazioni sindacali, non si presentino alle convocazioni per definire la ripartizione del fondo d'istituto lasciata intenzionalmente in sospeso dall'anno precedente, si può procedere ugualmente alle assegnazioni che comunque spettano a chi ha lavorato? 

Secondo me no. Chi ha lavorato reclami la giusta mercede, che il dirigente riconoscerà attingendo dal suo stipendio, ammesso che sia sufficiente.

Siamo due RSU docenti: nel nostro liceo la contrattazione è stata molto lunga e molte riunioni si sono svolte di mattina per scelta delle OO.SS. e della terza RSU, la DSGA. Noi normalmente scegliamo il giorno in cui perdiamo meno ore di lezione. I permessi sono orari o giornalieri?

Orari.

Nel secondo caso, superato il tetto massimo, cosa succede? La responsabilità in tal caso è nostra o del Dirigente che ci concede i permessi retribuiti? Data la situazione di conflittualità con il Dirigente possiamo sentirci tranquille?

Le modalità di svolgimento degli incontri vanno concordate tra dirigente ed RSU (le OO.SS. davvero non c'entrano nulla, in questo). Quindi se sforate il tetto massimo dei permessi, è inevitabile che gli incontri si svolgano fuori orario di servizio.

Le ore di assemblea convocate da noi come vanno considerate?

Rientrano nelle 10 ore annue a cui avete diritto, ai sensi degli artt. 13 dei CCNL 4.8.95 e CCNL 15.3.2001.

Sono una RSU di scuola elementare e gradirei ricevere chiarimenti circa l'argomento in oggetto. Illustro il fatto: venerdi 7 Febbraio scorso il sindaco ha emesso un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche nei giorni 10 e 11 Febbraio per le classi appartenenti ad un Padiglione (la nostra scuola elementare è divisa in tre Padiglioni indipendenti), per interventi di riparazione all'impianto di riscaldamento. Il Dirigente ha disposto che gli alunni del Padiglione interessato dalla riparazione non devono recuperare i giorni di lezione perchè si è ancora al di sopra della soglia dei 200 gg. Viceversa i docenti delle classi suddette devono comunque "dare" le ore di servizio non effettuate, pertanto ha utilizzato alcuni docenti, compresa la scrivente, in sostituzione dei colleghi assenti nella giornata di lunedi. Alla mia richiesta di spiegazioni il Dirigente ha risposto che il Sindaco ha ordinato la sospensione delle attività didattiche, non la chiusura della scuola, pertanto i docenti non possono ritenersi esenti dal servizio. A questo punto potrei sapere, effettivamente, se c'è differenza tra "sospensione" e "chiusura"? Se non c'è differenza, ovvero se il Dirigente ha esercitato un abuso, potrei sapere cosa posso fare per riparare al torto subìto? Grazie.

Il dirigente può riarticolare l'orario di insegnamento settimanale, secondo me; non si tratta quindi di abuso, ma di semplice riorganizzazione.

Gentile corrispondente vorrei poter avere queste due informazioni:
1) Esiste incompatibilità tra la figura sindacale eletta nella RSU e la figura del vicepreside di una scuola?

No.

2) Sulla base di quale parametro viene pagata la "missione all'estero" di un dipendente della scuola?

Ci sono disposizioni precise a riguardo, che ogni segretario dovrebbe conoscere ed applicare.

In questo caso: i parametri sono gli stessi sia per i viaggi di istruzione, sia per i gemellaggi Socrates/Comenius?

Sì.

Le nostre R.S.U. hanno sottoscritto una contrattazione che favorisce quasi esclusivamente le loro stesse figure e apportano effettivi vantaggi solo al personale A.T.A., trascurando volutamente il corpo docente. Il dirigente scolastico per "ingenuità" o per non avere forse troppi problemi lo ha sottoscritto a sua volta, pertanto i docenti non avrebbero alcuna voce in capitolo. Non spetterebbe almeno al collegio dei docenti la sua ratifica? O eventualmente come si potrebbe manifestare il nostro disaccordo, visto che le R.S.U. dovrebbero rappresentarci, ma in realtà da ben tre anni si assicurano personalmente favori e vantaggi, celandosi dietro la loro posizione?

Pretendete le loro dimissioni, visto che non sono in grado di onorare il mandato ricevuto.

Ti invio un quesito di non stretta pertinenza con le attività che svolgi "ufficialmente", ma certamente alla portata delle tue competenze. In verità ho scritto anche alla CGIL, ma non mi hanno risposto. Poichè sono molto arrabbiato per i fatti che di seguito ti espongo desidererei confrontarmi con persone fidate e ... guarda un po' tu sei il primo della lista. Perciò mi permetto di disturbarti, ma se non avessi tempo e voglia non ti preoccupare e grazie lo stesso. Il Segretario della mia nuova scuola superiore interpreta in modo da me mai riscontrato il punto relativo alle sei ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali. Egli afferma (e applica, nel senso che, a dire dei miei colleghi che hanno già vissuto la triste esperienza, non paga) che contribuiscono a formare le sei ore non solo le eventuali sostituzioni mattutine, ma anche (e soprattutto nel mio caso) le ore di insegnamento pomeridiane prestate nei corsi di recupero (IDEI), in eventuali progetti previsti dal POF e rivolti agli alunni e, addirittura, le ore di insegnamento che mi appresto a tenere ai colleghi nell'ambito delle TIC (c.m. 55). E' ovvio che una interpretazione così restrittiva impedisce gran parte del lavoro che, per forza di cose e come e noto, si concentra tutto nell'arco di pochi mesi. Tra l'altro tale tipo di interpretazione impedirebbe di fatto qualsiasi tipo di prestazione aggiuntiva ad insegnanti che avessero scelto di accettare su proposta del Dirigente Scolastico per l'intero anno scolastico sei ore di completamento su spezzoni di cattedra. Nella mia scuola si vive in modo paradossale tra colleghi che, perennemente con calendario alla mano, cercano di distribuire i carichi di lavoro in modo da vederselo retribuito e spesso sono costretti a rifiutare ore di sostituzione mattutine o a rimandare corsi di recupero pomeridiani con gli alunni perchè, eccedendo le 24 insieme a quelle pomeridiane, non se le vedrebbero poi retribuite. Mi chiedo: tutte le altre scuole, che direttamente o indirettamente conosco, e che agiscono in modo diverso sono fuori legge? Desidereri sapere se L'interpretazione del Segretario è corretta e, in caso contrario, come intervenire per arginarlo.

Art. 30 del CCNI 31.8.1999: "1. L’istituzione scolastica, nell’impiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;
c) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.42, comma 3 - lettera a) del CCNL–Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore annue;
d) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia;
e) attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo d’istituto, di cui all’art.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.
f) ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF".
Ora la questione è questa: il dirigente non può attribuire più di sei ore di insegnamento settimanale, tra cui rientrano tutte le attività citate nell'art. 30. Qualora però lo facesse, è chiaro che il personale ha diritto alla retribuzione. Non c'è il minimo dubbio.

Altre volto ho posto dei quesiti, ma non mi ricordo se le domande le inoltravo a questo indirizzo, quindi mi scuso se non ho seguito la prassi corretta. Volevo sapere se era giusto che al momento della richiesta di un giorno di ferie, durante l'anno scolastico, era il docente richiedente che doveva trovarsi tutte le sostituzioni, pena l'immediato rifiuto del giorno, ma così facendo, non si limita un diritto?

Certo. Non spetta al docente verificare se ci siano o meno le condizioni per provvedere alla sostituzione senza oneri.

Lo domando perchè il preside della mia scuola (per altro persona molto capace) così pretende, rigettando le timidissime obiezioni dei rappresentanti sindacali.

Naturalmente sbaglia.

Gentile prof. Santoro, scusi se le riscrivo, ma ripensandoci dovrei essere più precisa. Dunque sono un'insegnante di sostegno nel 2° circolo di Capaccio (SA), la dirigente nel collegio dei docenti ha fatto approvare il seguente piano annuale delle attività:
Attività collegiali
*  collegio dei docenti ore 22
* progettazione inizio anno ore 12
* valutazione quadrimestrale ore 6
Consigli di interclasse (art.42 ccnl 95 comma 3b) ore 16.
Ma i consigli di interclasse non sono attività collegiali e quindi non superare  le 40 ore?

No.

Inoltre tra le attività funzionali all'insegnamento: rapporti individuali con le famiglie 5 incontri. Ad inizio anno, inoltre, ci incontrammo con le colleghe del 1° circolo per numero, credo di ore 20. Senza voler far polemiche ma è la prima volta che mi accade una cosa del genere, se dovessi andare in contrasto con la dirigente a quale normativa devo fare riferimento? Io sapevo che tutte le attività non strettamente didattiche non dovevano superare le 40 ore. Mi scusi per le domande un poco sciocche che le ho posto, forse sono cose che dovrei già sapere, ma c'è sempre un poco di equivoco in tutte le leggi, e ognuno le interpreta come vuole.

40 ore di attività collegiali + 40 ore di interclasse. Nelle 40 ore di attività collegiali rientrano anche gli incontri di programmazione di inizio d'anno.

Quali sono i tempi da rispettare per poter fare le elezioni di un RSU decaduta (trasferimenti, dimissioni)?

La materia è regolata dall'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, che puoi leggere anche sul ns. sito.

Prego di voler chiarire se, come sostengono alcuni, il CCNL del 1999 non contempla l'obbligo per i docenti di partecipare a corsi di formazione deliberati dal Collegio Docenti del proprio istituto. La formazione sarebbe solo un diritto e non più un dovere come statuiva l'art. 282 del T.U. 297/1994.

Non sono di questo avviso. L'aggiornamento deliberato dal Collegio rappresenta un obbligo, secondo me.

Sarebbe utile avere un modello di contrattazione per la gestione del fondo d'istituto aggiornato a oggi. Ho visto quello di Aquileia ma è ormai datato

Provvederemo quanto prima ad aggiornare l'archivio. Per il momento le invio un altro vecchio contratto.

Gentile professor Santoro vorrei presentarle due quesiti, spero inerenti alla sua nuova rubrica.
Quesito 1. Sono sta immessa in ruolo nell’a.s. 2001/2002 e, nel Settembre 2002, avendo superato l’anno di prova, ho presentato in segreteria i documenti utili alla ricostruzione di carriera che, a tutt’oggi non è stata ancora fatta. Inoltre ho saputo che la situazione è analoga anche per i colleghi immessi in ruolo un anno prima di me. I sindacati hanno consigliato solleciti verbali o, al più, scritti, appellandosi alla legge sulla trasparenza. Vorrei sapere se esiste una normativa precisa che obblighi le segreterie a concludere questa pratica in tempi ragionevoli o se non mi resta che appellarmi al “buon cuore” del Direttore amministrativo.

Esiste un regolamento applicativo della L. 241/90 che indica i tempi entro cui l'amministrazione scolastica deve concludere i procedimenti amministrativi di propria competenza.

Quesito 2. Le RSU della scuola in cui insegno si sono accordate con il preside sulle modalità di concessione dei giorni di aggiornamento: al massimo due per non più di due docenti contemporaneamente. Che ne pensa?

Che non può andare, dal momento che i giorni sono cinque, e non due. Modifiche in peius delle norme contrattuali generali non sono ammesse.

L'allegato 7 all'art. 50 del CCNI/99, al punto 4.1, disciplina i requisiti e i titoli per la formulazione delle graduatorie d'istituto al fine del conferimento dell'incarico di assistenza agli alunni portatori di handicap e funzioni di primo intervento di pronto soccorso. Tutti i titoli indicati alle lettere A, B e C si riferiscono alla frequenza di corsi e allo svolgimento di attività inerenti la specifica funzione aggiuntiva. Si chiede di sapere se con l'interpretazione autentica del 5.9.2000 si è voluto estendere l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera C - oltre che alla specifica funzione aggiuntiva summenzionata (istituto non ancora operante all'atto della sottoscrizione del CCNI) - a qualsiasi funzione o attività svolta dal personale collaboratore scolastico.

Sì, purché retribuita ai sensi degli articoli 54, lettera b) e 71 del C.C.N.L. delComparto Scuola del 1995

Spett.le redazione di Educazione e Scuola, gradirei conoscere se ci sono limiti per attribuire ai docenti più incarichi nella redazione del P.O.F. di un Istituto superiore.

Dipende da che cosa prevede la contrattazione integrativa di istituto a riguardo.

Se affermativo, quale la legge o le eventuali disposizioni ministeriali?

Spetta alla contrattazione di istituto intervenire sull'argomento.

Tutto ciò poichè nell'Istituto dove insegno, un collega sostiene che a un docente non possono essere assegnati più di due incarichi (tra funzioni obiettivo e collaborazioni varie).

Anche in assenza di contrattazione, nel momento in cui il collegio dei docenti approva il piano delle attività predisposto dal dirigente ai sensi dell'art. 24 del CCNL '98/2001, questo aspetto può essere disciplinato.

Inoltre, gradirei sapere se un docente può presentare più di due progetti finanziati dal fondo d'istituto.

Certo, a meno che il collegio dei docenti non stabilisca diversamente. 

 


 

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