FAQ/1
Domande e
Risposte sulla RSU
Caro Santoro, la
ritrovo qui, impegnato su di un nuovo fronte.
Complimenti! Mi tolga però una curiosità: ma lei, il
tempo, dove lo trova per fare tutte queste cose?
La spiegazione va
ricercata nell'estrema morigeratezza dei costumi,
soprattutto sessuali.
Caro Santoro, come mai i
dirigenti evitano di approvare i piani delle attività
del personale docente ed ATA?
E vero. Alcune norme
contenute nel CCNL del comparto scuola continuano ad
essere sistematicamente violate. In particolare quelle a
cui lei va riferimento, è cioè il disposto dell’art. 24
del CCNL 1998/2001, lì dove prevede che “(…) prima
dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico
predispone, sulla base delle eventuali proposte degli
organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente che può
prevedere attività aggiuntive” e dell’art. 52, comma
10.1 del CCNI 31/8/199, che stabilisce che “All’inizio
dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di
piano delle attività (…). Il capo d’istituto,
verificatene la congruenza rispetto al Pof ed espletate
le procedure di cui all’art. 6 del CCNL, adotta il piano
delle attività”. Ebbene, posso tranquillamente
affermare, alla luce dell’esperienza maturata in questi
due anni di relazioni sindacali di istituto e delle
segnalazioni che quotidianamente riceviamo, che nella
stragrande maggioranza delle scuole tali adempimenti
vengono sistematicamente disattesi. La stessa
contrattazione integrativa di istituto sui criteri di
utilizzo del Fondo (contrattazione “obbligatoria” alla
luce di quanto prevede l’art. 3 del CCNL 15/3/2001, se
si vogliono utilizzare da parte delle scuole queste
risorse economiche), che dovrebbe precedere la
predisposizione dei piani delle attività, l’anno scorso
è stata avviata nella generalità dei casi con molto
ritardo e ad anno scolastico inoltrato, e in alcuni
istituti non si è ancora conclusa. Se le novità
introdotte dal CCNL 15/3/2001 potevano ingenerare
qualche difficoltà nelle scuole nella fase di avvio
della contrattazione sul fondo, non è immaginabile né
giustificabile che anche questo anno scolastico
trascorra consentendo ai dirigenti scolastici la
violazione sistematica di questi istituti contrattuali.
Come si pagano le
attività di avviamento alla pratica sportiva?
L'art. 3 del CCNL
15/3/2001 affida la responsabilità di determinare la
misura del compenso alla contrattazione integrativa di
istituto. Quindi la previsione contenuta nell'art. 32
del CIN '99 può essere tranquillamente modificata,
avendo però consapevolezza che l'integrazione del
compenso rispetto all'ora eccedente (1/78 della paga
base in godimento, così come specificato nell'art. 70
del CCNL 4.8.95) grava sul fondo dell'istituzione
scolastica.
Caro Santoro, la
contrattazione di istituto può avere voce in capitolo
sull'assegnazione degli insegnanti alle classi?
Non in modo diretto, dal
momento che la legge assegna al capo di istituto questa
responsabilità, sulla base delle proposte del collegio e
dei criteri stabiliti del consiglio di circolo o
istituto. Però se nella scuola ci fosse un contratto
sull'utilizzo del personale rispetto al POF, anche
questa assegnazione potrebbe essere oggetto di criteri
definiti in forma pattizia.
Si è vincolati a
riconoscere la flessibilità organizzativa e didattica
secondo la misura indicata nell'art. 32 del CIN '99, è
cioè da un minimo di 300.000 ad un massimo di 600.000
delle vecchie lire?
No, dopo la firma del
CCNL 15.3.2001 la misura dei compensi è determinata
dalla contratazione integrativa di istituto.
Nella mia scuola il
dirigente scolastico ha individuato quattro
collaboratori. E' possibile alla luce di quanto
stabilisce l'art. 3 del contratto secondo biennio
economico?
Il dirigente può
scegliersi tutti i collaboratori che vuole. Il problema
è che, con le risorse del fondo di istituto, ne può
pagare soltanto due. Per altro sulla base di una misura
che spetta alla contrattazione di scuola determinare.
Negli istituti superiori
con sedi associate è la contrattazione di scuola a
stabilire la sede in cui il personale docente e ATA
viene assegnato?
I criteri in base ai
quali assegnare il personale ATA alle varie sedi sono
definiti dalla contrattazione, ma questo non vale per i
docenti, che continuano a mantenere la titolarità sulle
varie sedi, dal momento che l'organico funzionale è
stato mandato al macero da monna Letizia.
Nella mia scuola
personale sia docente che ATA è coinvolto nel lavoro
conto terzi? La contrattazione ha la possibilità di
intervenire su questa materia?
Assolutamente sì. Sia per
quanto riguarda i criteri di utilizzo del personale, che
per quanto riguarda la misura dei compensi, alla luce di
quanto stabilisce l'art. 3 del CCNL 15.3.2001, che fa
esplicito riferimento alla piena contrattualizzazione di
tutte le somme che entrano nel bilancio della scuola e
che vengono utilizzate per retribuire prestazioni
aggiuntive di personale docente e ATA.
Può la componente docente
essere presente, senza sedere al tavolo della
trattattative, nel momento della contrattazione tra rsu
e ds?
Secondo me no, visto che
gli incontri di contrattazione in genere non sono mai
pubblici.
Una collaboratrice
scolastica dell'istituto che dirigo ha avuto una
supplenza fina al 30 aprile come assistente amm.vo in
altra scuola. Essendo eletta RSU va sostituita oppure
temporaneamente l'RSU può lavorare con due membri, al
suo ritorno può riprendere l'incarico nell'RSU o perde i
requisiti per sempre?
La RSU può funzionare
anche con due membri. Secondo me questa assenza
temporanea non fa venir meno il diritto della RSU di
portare a termini il suo mandato.
Sono una RSU del Liceo
Banzi di Lecce; l'ipotesi del Dirigente prevede
l'attribuzione al docente con funzione vicaria di altre
attività di collaborazione con la dirigenza, in
particolare 230 ore di vigilanza alunni e 90 ore di
viaggi di istruzione e simili. Il cumulo di tali
retribuzioni è possibile o ricade sotto
l'incompatibilità prevista dall'art. 30?
Ricade sotto
l'incompatibilità.
Esiste inoltre la
possibilità di conoscere quali siano le condizioni per
definire un plesso plesso staccato?
Non conosco cosa sia un
"plesso staccato".
Può essere considerato
tale un edificio collegato alla zona centrale da un
corridoio coperto ed insistente nello stesso recinto?
Assolutamente no.
Se la dirigente non
convoca per informare le rsu circa l'assegnazione dei
docenti alle classi, cosa fare?
Chiedere la convocazione
di specifica riunione, ricordando gli obblighi di
informazione previsti dal contratto nazionale di lavoro.
Inoltre può la rsu
parlare sui criteri di assegnazione degli scolari alle
classi, anche laddove i genitori abbiano fatto esplicita
richiesta per un docente?
Non è materia di cui la
RSU abbia titolo a discutere.
Mi rivolgo alla vostra
cortese attenzione per chiedere se le dotazioni IDEI
sono state abrogate,facendole confluire in toto nelle
dotazioni del fondo di istituto. Vi chiedo anche se è
possibile conoscere gli estremi della più recente
normativa in merito.
La composizione del fondo
ricomprende anche la "quota IDEI". La invito a riguardo
a consultare la CM 107 del 6 giugno 2002, che può
scaricare anche dal ns. archivio normativo.
Caro Santoro, sono un
RSU, RSL, nonchè coordinatore di una nota Associazione
Professionale di Insegnanti, ebbene nella mia provincia
capita che i signori Dirigenti praticamente gestiscono
la contrattazione di Istituto a loro piacimento, come
tutto il resto, violino a ripetizione quanto previsto
dalle norme e assegnano incarichi numerosissimi sempre
alle medesime persone (retribuiti) le RSU non sono
coinvolte o perchè argomenti esclusi dalla trattativa
tipo accompagnatori viaggi di Istruzione o mancata
consegna ad esempio dei prospetti con la ripartizione
finale del fondo del precedente anno. Conclusione oltre
a denunciare un dirigente per arbitrio esistono altre
vie meno drastiche? Ringrazio e saluto.....
La denuncia per attività
antisindacale ex art. 28 L. 300/70 secondo me potrebbe
rappresentare un utilissimo deterrente. Provate a
muovervi in questa direzione. Secondo me la cosa paga,
da tutti i punti di vista.
Vorrei sapere se la
carica di RSU della scuola è compatibile con l'elezione
a membro del Consiglio di Istituto della stessa scuola
in cui si è RSU.
Assolutamente sì.
Sono un insegnate di
liceo e desidererei sapere:
1) Se il collegio dei docenti può deliberare
l'elaborazione del pof a settembre rinviando
successivamente l'approvazione dei progetti d'istituto;
Sì.
2) se la mancata
approvazione, a tutt’oggi, dei progetti da parte del
Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto può
rendere illegittima l'adozione del Pof.
No.
3) Se un docente, membro
del Consiglio d'Istituto, deve pagare le spese
delle fotocopie per il rilascio di alcuni documenti (pof,
verbali del C.d.C e del C.d.I., delibere relativi al
fondo d'istituto richiesti in base alla legge 241/90)
E la prima volta che
sento una cosa del genere!
4) se si può ritenere
illegittima la delibera del C.d.C. di nomina delle f.o,
con assegnazione, senza alcuna motivazione, di un numero
minore di incarichi di f.o. di quello assegnato alla
scuola.
No. Mal gliene incolse.
Egregia redazione, mi
complimento con Voi per la realizzazione e il continuo
aggiornamento del Vostro sito, che risulta essere, per
me, un valido aiuto nel mio compito di RSU, oltre che di
insegnante. Ora, chiedo un Vostro parere su una
questione che ritengo alquanto contradditoria. Comincio
con una domanda: un componente RSU può essere trasferito
d'ufficio in qualità di soprannumerario?
No.
Secondo quanto disposto
dall'art. 18, 4 comma dell'AQ del 1998, ciò può avvenire
solo dietro nulla osta da parte dell'organizzazione
sindacale. Una nota del ministero del 14 marzo 2002
affermava che l'acquisizione del nulla osta non era
obbligatorio. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di
Paola (CS) del 18 settembre 2002 affermava che il nulla
osta risulta essere obbligatorio secondo quanto previsto
sia dall'accordo quadro nonchè dalla legge 300/70.
Secondo una confederazione sindacale ciò si applica
tranne nel caso di indisponibilità di posti. Secondo voi
quale è la verità?
Sono d'accordo con la
confederazione sindacale.
Nella mia scuola si è
verificato che in sede di contrattazione integrativa
d'istituto con RSU tutte le OO.SS. sono state
regolarmente convocate con definizione dei punti
all'O.d.G. Alla 1a riunione si è presentata solo la
CISL; quindi le OO.SS. sono state riconvocate per
l'aggiornamento della riunione .. dato che la
contrattazione integrativa non era terminata; in tale
seconda riunione non si è presentata nessuna delle OO.SS
poichè anche tale seconda riunione, ovviamente sempre
presenti le RSU d'Istituto, ha avuto necessità di un
aggiornamento si è proceduto al semplice aggiornamento
in verbale senza riconvocare nuovamente le OO.SS. Per
cui alla sottoscrizione della contrattazione integrativa
d'Istituto erano ovviamente presenti solo le RSU
d'Istituto, perfettamente concordi sul contratto
siglato. Secondo voi è valida la CCI d'Istituto
effettuata che già è stata registrata dalla Ragioneria?
oppure era assolutamnte necessario riconvocare le OO.SS.,
fermi restando gli stessi punti all'O.d.G.. ?
Secondo me tutti gli
attori del tavolo dovevano essere correttamente
convocati.
Il mio D.S. sostiene che
il collegio Docenti dà solo un parere sui progetti,
facenti parte integrante del Pof; è il Consiglio
d'istituto che li approva. Mi potrebbe in sintesi
spiegare come è la precedura?
Il Consiglio di istituto
adotta il POF predisposto dal collegio. La pratica
attuazione degli obiettivi indicati nel POF è definita
nel piano delle attività, che il dirigente predispone e
il collegio dei docenti approva (art. 24 CCN 1998/2001).
Una RSA, se dovesse
risultare perdente posto nella graduatoria d'Istituto,
viene trasferito in altra scuola?
No.
Deve terminare il suo
mandato nella scuola nella quale è stato eletto?
Certo.
Sono un'assistente
amministrativo di ruolo dal 1976. Presto servizio presso
lo stesso Istituto ininterrottamente dal 1976 ad oggi.
Ho avuto attribuita la Funzione aggiuntiva tutti gli
anni dal 1999 ad oggi ad eccezione di un anno in cui non
ho fatto domanda per permettere ad una collega di
fruirne. Gradirei sapere da lei se la ripartizione del
lavoro così come strutturata nell'allegato che le ivio
le pare ottimale, o se (come a me sembra) il lavoro non
sia mal distribuito e peraltro la suddivisione così
netta di due settori dove la sostituzione avviene solo
all'interno degli stessi non sottolinei una gestione
poco trasparente ed affatto coerente con la normativa e
il Contratto che prevede per uttto il personale
l'opportunità della formazione in tutti i settori. Trova
qualificante il lavoro che mi è stato attribuito (quello
relativo all'assistente n. 2)? Sono l'assistente con più
anzianità di servizio e secondo nella graduatoria per la
F.A. L'assistente n. 1 vanta servizio anche come
Responsabile Amm.vo che le fa acquisire maggior
punteggio, ma l'essere stata per ben 27 anni
un'assistente amm.va che si è sempre aggiornata anche a
proprie spese, con buone conoscenze informatiche (grazie
ai miei figli), con ancora tanta voglia di fare e di
imparare, non contano nulla? Da un'analisi del
mansionario rilevo che l'assistente n. 1 che funge anche
da vicario in assenza del DSGA deve solo firmare perchè,
comunque è l'assistente n. 3 che sostiuisce il DSGA
perchè dello stesso settore (come annotato a margine), e
che il mio settore "area personale" è parzialmente
svolto anche dall'assistente n. 1 e 3. La F.A. per
"supporto alla F.O.N. 1" poi, mi pare non prevista dal
Contratto. Cosa fare? Sono molto curiosa di conoscere il
suo parere poichè la seguo da molto ed ho per lei gran
considerazione. Spero vorrà rispondermi, come per altro
ha già fatto altre volte.
Ho letto lo stralcio del
piano delle attività del personale ATA che la riguarda.
Parto da una premessa: spetta al DSGA predisporre il
piano delle attività del personale ATA, ai sensi
dell'art. 52, comma 10 del CIN, che il dirigente adotta
dopo aver garantito l'informazione alle RSU. In assenza
di specifica contrattazione di istituto su
organizzazione del lavoro, orari, criteri di accesso al
fondo il DSGA opera con ampia discrezionalità. Per
limitarla è necessario avviare la contrattazione di
istituto, nella quale possono trovare soluzione le
storture che lei lamenta. Contrattare a livello di
scuola non è infatti un obbligo, ma una opportunità che
serve per condividere con chi rappresenta i lavoratori
anche le scelte di carattere organizzativo.
In riferimento ad alcune
attività aggiuntive, oggetto di contrattazione
integrativa di Istituto, si pongono i seguenti quesiti:
1) Quali possono essere le "materie che incidono
sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico"
(contratto1998-1999 - titolo I, art. 4) la cui
contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno?
(orario provvisorio delle lezioni? orario definitivo?
attività di accoglienza? formazione classi? altro?)
L'articolo in questione
fa riferimento alla contrattazione integrativa che si
svolge a livello nazionale e a livello provinciale, non
di scuola.
2) L'orario delle lezioni
può essere elaborato da docenti che non siano
collaboratori del D.S.?
Sì.
In caso affermativo, è
necessaria una nomina da parte del D.S. o una delibera
del collegio?
Una delibera del
collegio.
La retribuzione di questi
docenti grava sul FIS?
Sì.
3) Il docente che per
tutto l'anno è stato incaricato di attribuire le
supplenze per assenze brevi (giornaliere o di pochi
giorni), utilizzando le ore messe a disposizione dai
docenti della scuola, può essere un insegnante nominato
dal D.S. su incarico specifico (legge del luglio 2002)
senza essere collaboratore continuativo e in presenza di
altri due collaboratori continuativi oltre il vicario?
Io dico di sì; anche in
questo caso ci vuole la delibera del collegio.
In caso affermativo, la
sua retribuzione grava sul FIS?
Sì.
4) Le attività
organizzative svolte da docenti che non siano
collaboratori a carattere continuativo possono essere
retribuite con il FIS?
Devono, non possono.
Il C.C.N.L. prevede il
massimo di 24 ore di docenza per i docenti della scuola
secondaria superiore . In queste 24 ore vanno comprese,
oltre alle 18 ore di cattedra ed eventuali ore
aggiuntive l'orario cattedra, anche le attività di
docenza in corsi di recupero e di approfondimento.
Domande:
1. Come si devono comportare quei docenti che hanno le
18 ore suddivise su molte classi (es. diritto o storia
dell'arte) per attivare, in caso di necessità,
contemporaneamente corsi di recupero in tutte le
classi?
Devono rendere
compatibile la programmazione di questi interventi con
il vincolo rappresentato dalle 24 ore settimanali di
insegnamento.
2. Le ore di docenza
all'interno di progetti riguardanti il P.O.F. che si
svolgono in orario extracurricolare, fanno cumulo per
arrivare alle predette 24 ore?
Sì. Dice l'art. 30 del
CIN: "b) le attività aggiuntive di insegnamento, le
quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario
obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6
ore settimanali, di interventi didattici volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta
formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di
insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola
del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo
art. 32.
3. Se un ragazzo in
situazione di handicap deve frequentare un corso
di approfondimento o recupero, può o deve essere
presente anche l'insegnante specializzato di sostegno?
Lo decidete come
consiglio di classe e poi come collegio dei docenti nel
momento in cui programmate queste attività.
Se sì, la sua presenza
come viene retribuita?
Con il Fondo.
Sono un rsu cgil. Nel ns.
istituto sino a l'anno scorso il punteggio per le F.A .,
dalla loro entrata in vigore, relativo alla lettera C
del comma 2 dell'all. 7 del contratto integrativo veniva
assegnato un punto ad anno per le attività aggiuntive
che si intendevano quelle attività che non rientravano
nel lavoro ordinario (es. interventi su pc della scuola,
collaborazioni per corsi extracurricolari, postdiploma
ecc.). Con il cambio della dirigenza dette attività sono
state annullate e sono ritenute valide solo le attività
di coordinamento delle attività dell'art. 54 lett. a e
d. Chiediamo se gli anni in cui il personale ha lavorato
con maggiore impegno per migliorare il livello di
funzionalità organizzativa amministrativa, tecnica e dei
servizi generali nella scuola (come nei casi dapprima
esposti) debbano essere riconosciuti ai fini del
punteggio per la F. A., visto che il DS precedente
riconosceva tali attività ed il nuovo DS intende
azzerare la graduatoria tenendo solo in conto le
attività di coordinamento, certificato e con
retribuizione ai sensi degli artt. 54 (punto a e d) e 71
del ccnl scuola del '95? Devo stare dalla parte del
personale che si è impegnato veramente di più degli
altri o devo considerare la versione del nuovo DS?
Il Dirigente ha
formalmente ragione, per cui non saprei come dargli
torto, anche se il personale non è d'accordo.
Il Collegio dei Docenti
può, con sua delibera, rendere obbligatoria ai singoli
docenti la partecipazione ad un corso di aggiornamento
richiesto nell'ambito di un progetto coinvolgente una
parte dei docenti e delle classi dell'istituto?
Sì.
Buongiorno, sono un RSU
di una scuola milanese. Abbiamo indetto un'assemblea per
il giorno 13 c.m., ore 14,30/16,30. Una sigla sindacale
ha mandato la richiesta di fare un'assemblea, nello
stesso giorno, orario 08,30/09,30. Al di là degli
accomodamenti che potremmo trovare (spostare l'orario
noi o loro, farla congiuntamente, etc. etc.), esiste una
normativa che impedisce di fare due assemblee nello
stesso giorno?
No, anche se gli orari
dovrebbero essere coincidenti. Per cui chi arriva prima
costringe l'altro ad adeguarsi (art. 15 CCNL 4.8.95,
così come integrato e modificato dall'art. 13 CCNL
15.3.2001).
Che differenza passa tra
"adozione del POF da parte del C.d.I" e "approvazione
del POF" sempre da parte del C.d.I.
Secondo me non passa
nessuna differenza.
Nell'ipotesi che le RSU,
proclamata la rottura delle relazioni sindacali, non si
presentino alle convocazioni per definire la
ripartizione del fondo d'istituto lasciata
intenzionalmente in sospeso dall'anno precedente, si può
procedere ugualmente alle assegnazioni che comunque
spettano a chi ha lavorato?
Secondo me no. Chi ha
lavorato reclami la giusta mercede, che il dirigente
riconoscerà attingendo dal suo stipendio, ammesso che
sia sufficiente.
Siamo due RSU docenti:
nel nostro liceo la contrattazione è stata molto lunga e
molte riunioni si sono svolte di mattina per scelta
delle OO.SS. e della terza RSU, la DSGA. Noi normalmente
scegliamo il giorno in cui perdiamo meno ore di lezione.
I permessi sono orari o giornalieri?
Orari.
Nel secondo caso,
superato il tetto massimo, cosa succede? La
responsabilità in tal caso è nostra o del Dirigente che
ci concede i permessi retribuiti? Data la situazione di
conflittualità con il Dirigente possiamo sentirci
tranquille?
Le modalità di
svolgimento degli incontri vanno concordate tra
dirigente ed RSU (le OO.SS. davvero non c'entrano nulla,
in questo). Quindi se sforate il tetto massimo dei
permessi, è inevitabile che gli incontri si svolgano
fuori orario di servizio.
Le ore di assemblea
convocate da noi come vanno considerate?
Rientrano nelle 10 ore
annue a cui avete diritto, ai sensi degli artt. 13 dei
CCNL 4.8.95 e CCNL 15.3.2001.
Sono una RSU di scuola
elementare e gradirei ricevere chiarimenti circa
l'argomento in oggetto. Illustro il fatto: venerdi 7
Febbraio scorso il sindaco ha emesso un'ordinanza di
sospensione delle attività didattiche nei giorni 10 e 11
Febbraio per le classi appartenenti ad un Padiglione (la
nostra scuola elementare è divisa in tre Padiglioni
indipendenti), per interventi di riparazione
all'impianto di riscaldamento. Il Dirigente ha disposto
che gli alunni del Padiglione interessato dalla
riparazione non devono recuperare i giorni di lezione
perchè si è ancora al di sopra della soglia dei 200 gg.
Viceversa i docenti delle classi suddette devono
comunque "dare" le ore di servizio non effettuate,
pertanto ha utilizzato alcuni docenti, compresa la
scrivente, in sostituzione dei colleghi assenti nella
giornata di lunedi. Alla mia richiesta di spiegazioni il
Dirigente ha risposto che il Sindaco ha ordinato la
sospensione delle attività didattiche, non la chiusura
della scuola, pertanto i docenti non possono ritenersi
esenti dal servizio. A questo punto potrei sapere,
effettivamente, se c'è differenza tra "sospensione" e
"chiusura"? Se non c'è differenza, ovvero se il
Dirigente ha esercitato un abuso, potrei sapere cosa
posso fare per riparare al torto subìto? Grazie.
Il dirigente può
riarticolare l'orario di insegnamento settimanale,
secondo me; non si tratta quindi di abuso, ma di
semplice riorganizzazione.
Gentile corrispondente
vorrei poter avere queste due informazioni:
1) Esiste incompatibilità tra la figura sindacale eletta
nella RSU e la figura del vicepreside di una scuola?
No.
2) Sulla base di quale
parametro viene pagata la "missione all'estero" di un
dipendente della scuola?
Ci sono disposizioni
precise a riguardo, che ogni segretario dovrebbe
conoscere ed applicare.
In questo caso: i
parametri sono gli stessi sia per i viaggi di
istruzione, sia per i gemellaggi Socrates/Comenius?
Sì.
Le nostre R.S.U. hanno
sottoscritto una contrattazione che favorisce quasi
esclusivamente le loro stesse figure e apportano
effettivi vantaggi solo al personale A.T.A., trascurando
volutamente il corpo docente. Il dirigente scolastico
per "ingenuità" o per non avere forse troppi problemi lo
ha sottoscritto a sua volta, pertanto i docenti non
avrebbero alcuna voce in capitolo. Non spetterebbe
almeno al collegio dei docenti la
sua ratifica? O eventualmente come si potrebbe
manifestare il nostro disaccordo, visto che le R.S.U.
dovrebbero rappresentarci, ma in realtà da ben tre anni
si assicurano personalmente favori e vantaggi, celandosi
dietro la loro posizione?
Pretendete le loro
dimissioni, visto che non sono in grado di onorare il
mandato ricevuto.
Ti invio un
quesito di non stretta pertinenza con le attività che
svolgi "ufficialmente", ma certamente alla portata delle
tue competenze. In verità ho scritto anche alla CGIL, ma
non mi hanno risposto. Poichè sono molto arrabbiato per
i fatti che di seguito ti espongo desidererei
confrontarmi con persone fidate e ... guarda un po' tu
sei il primo della lista. Perciò mi permetto di
disturbarti, ma se non avessi tempo e voglia non ti
preoccupare e grazie lo stesso. Il Segretario della mia
nuova scuola superiore interpreta in modo da me mai
riscontrato il punto relativo alle sei ore di
insegnamento eccedenti le 18 settimanali. Egli afferma
(e applica, nel senso che, a dire dei miei colleghi che
hanno già vissuto la triste esperienza, non paga) che
contribuiscono a formare le sei ore non solo le
eventuali sostituzioni mattutine, ma anche (e
soprattutto nel mio caso) le ore di insegnamento
pomeridiane prestate nei corsi di recupero (IDEI), in
eventuali progetti previsti dal POF e rivolti agli
alunni e, addirittura, le ore di insegnamento che mi
appresto a tenere ai colleghi nell'ambito delle TIC
(c.m. 55). E' ovvio che una interpretazione così
restrittiva impedisce gran parte del lavoro che, per
forza di cose e come e noto, si concentra tutto
nell'arco di pochi mesi. Tra l'altro tale tipo di
interpretazione impedirebbe di fatto qualsiasi tipo di
prestazione aggiuntiva ad insegnanti che avessero scelto
di accettare su proposta del Dirigente Scolastico per
l'intero anno scolastico sei ore di completamento su
spezzoni di cattedra. Nella mia scuola si vive in modo
paradossale tra colleghi che, perennemente con
calendario alla mano, cercano di distribuire i carichi
di lavoro in modo da vederselo retribuito e spesso sono
costretti a rifiutare ore di sostituzione mattutine o a
rimandare corsi di recupero pomeridiani con gli alunni
perchè, eccedendo le 24 insieme a quelle
pomeridiane, non se le vedrebbero poi retribuite. Mi
chiedo: tutte le altre scuole, che direttamente o
indirettamente conosco, e che agiscono in
modo diverso sono fuori legge? Desidereri sapere se
L'interpretazione del Segretario è corretta e, in caso
contrario, come intervenire per arginarlo.
Art. 30 del CCNI 31.8.1999:
"1. L’istituzione scolastica, nell’impiego delle risorse
del fondo, dovrà tenere conto delle diverse
professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che
eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle
aree di personale interno alla scuola, eventualmente
prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in
correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di
circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce
la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al
successivo art.31;
b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali
consistono nello svolgimento, oltre l’orario
obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6
ore settimanali, di interventi didattici volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta
formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di
insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola
del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo
art. 32;
c) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento,
le quali consistono nello svolgimento di compiti
relativi alla progettazione e alla produzione di
materiali utili per la didattica, con particolare
riferimento a prodotti informatici e in quelle previste
dall’art.42, comma 3 - lettera a) del CCNL–Scuola del 4
agosto 95 eccedenti le 40 ore annue;
d) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che
consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario
d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni
lavorative dovute anche a particolari forme di
organizzazione dell’orario di lavoro connesse
all’attuazione dell’autonomia;
e) attività aggiuntive effettivamente prestate dai
docenti con funzioni di collaborazione con il capo
d’istituto, di cui all’art.19, comma 4 del C.C.N.L., da
retribuire secondo le misure del compenso orario lordo,
non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D.
Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di
cui al successivo art.37.
f) ogni altra attività deliberata dal consiglio di
circolo o d’istituto nell’ambito del POF".
Ora la questione è questa: il dirigente non può
attribuire più di sei ore di insegnamento settimanale,
tra cui rientrano tutte le attività citate nell'art. 30.
Qualora però lo facesse, è chiaro che il personale ha
diritto alla retribuzione. Non c'è il minimo dubbio.
Altre volto ho
posto dei quesiti, ma non mi ricordo se le domande le
inoltravo a questo indirizzo, quindi mi scuso se non ho
seguito la prassi corretta. Volevo sapere se era giusto
che al momento della richiesta di un giorno di ferie,
durante l'anno scolastico, era il docente richiedente
che doveva trovarsi tutte le sostituzioni, pena
l'immediato rifiuto del giorno, ma così facendo, non si
limita un diritto?
Certo. Non spetta al docente
verificare se ci siano o meno le condizioni per
provvedere alla sostituzione senza oneri.
Lo domando perchè
il preside della mia scuola (per altro persona molto
capace) così pretende, rigettando le timidissime
obiezioni dei rappresentanti sindacali.
Naturalmente sbaglia.
Gentile prof.
Santoro, scusi se le riscrivo, ma ripensandoci dovrei
essere più precisa. Dunque sono un'insegnante di
sostegno nel 2° circolo di Capaccio (SA), la dirigente
nel collegio dei docenti ha fatto approvare il seguente
piano annuale delle attività:
Attività collegiali
* collegio dei docenti ore 22
* progettazione inizio anno ore 12
* valutazione quadrimestrale ore 6
Consigli di interclasse (art.42 ccnl 95 comma 3b) ore
16.
Ma i consigli di interclasse non sono attività
collegiali e quindi non superare le 40 ore?
No.
Inoltre tra le
attività funzionali all'insegnamento: rapporti
individuali con le famiglie 5 incontri. Ad inizio anno,
inoltre, ci incontrammo con le colleghe del 1° circolo
per numero, credo di ore 20. Senza voler far polemiche
ma è la prima volta che mi accade una cosa del genere,
se dovessi andare in contrasto con la dirigente a quale
normativa devo fare riferimento? Io sapevo che tutte le
attività non strettamente didattiche non dovevano
superare le 40 ore. Mi scusi per le domande un poco
sciocche che le ho posto, forse sono cose che dovrei già
sapere, ma c'è sempre un poco di equivoco in tutte le
leggi, e ognuno le interpreta come vuole.
40 ore di attività collegiali
+ 40 ore di interclasse. Nelle 40 ore di attività
collegiali rientrano anche gli incontri di
programmazione di inizio d'anno.
Quali sono i tempi
da rispettare per poter fare le elezioni di un RSU
decaduta (trasferimenti, dimissioni)?
La materia è regolata
dall'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, che
puoi leggere anche sul ns. sito.
Prego di voler
chiarire se, come sostengono alcuni, il CCNL del
1999 non contempla l'obbligo per i docenti di
partecipare a corsi di formazione deliberati dal
Collegio Docenti del proprio istituto. La formazione
sarebbe solo un diritto e non più un dovere come
statuiva l'art. 282 del T.U. 297/1994.
Non sono di questo avviso.
L'aggiornamento deliberato dal Collegio rappresenta un
obbligo, secondo me.
Sarebbe utile
avere un modello di contrattazione per la gestione del
fondo d'istituto aggiornato a oggi. Ho visto quello di
Aquileia ma è ormai datato
Provvederemo quanto prima ad
aggiornare l'archivio. Per il momento le invio un altro
vecchio contratto.
Gentile professor
Santoro vorrei presentarle due quesiti, spero inerenti
alla sua nuova rubrica.
Quesito 1. Sono sta immessa in ruolo nell’a.s. 2001/2002
e, nel Settembre 2002, avendo superato l’anno di prova,
ho presentato in segreteria i documenti utili alla
ricostruzione di carriera che, a tutt’oggi non è stata
ancora fatta. Inoltre ho saputo che la situazione è
analoga anche per i colleghi immessi in ruolo un anno
prima di me. I sindacati hanno consigliato solleciti
verbali o, al più, scritti, appellandosi alla legge
sulla trasparenza. Vorrei sapere se esiste una normativa
precisa che obblighi le segreterie a concludere questa
pratica in tempi ragionevoli o se non mi resta che
appellarmi al “buon cuore” del Direttore amministrativo.
Esiste un regolamento
applicativo della L. 241/90 che indica i tempi entro cui
l'amministrazione scolastica deve concludere i
procedimenti amministrativi di propria competenza.
Quesito 2. Le RSU
della scuola in cui insegno si sono accordate con il
preside sulle modalità di concessione dei giorni di
aggiornamento: al massimo due per non più di due docenti
contemporaneamente. Che ne pensa?
Che non può andare, dal
momento che i giorni sono cinque, e non due. Modifiche
in peius delle norme contrattuali generali non sono
ammesse.
L'allegato 7
all'art. 50 del CCNI/99, al punto 4.1, disciplina i
requisiti e i titoli per la formulazione delle
graduatorie d'istituto al fine del conferimento
dell'incarico di assistenza agli alunni portatori di
handicap e funzioni di primo intervento di pronto
soccorso. Tutti i titoli indicati alle lettere A, B e C
si riferiscono alla frequenza di corsi e allo
svolgimento di attività inerenti la specifica funzione
aggiuntiva. Si chiede di sapere se con l'interpretazione
autentica del 5.9.2000 si è voluto estendere
l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera C -
oltre che alla specifica funzione aggiuntiva
summenzionata (istituto non ancora operante all'atto
della sottoscrizione del CCNI) - a qualsiasi funzione o
attività svolta dal personale collaboratore scolastico.
Sì, purché retribuita ai sensi
degli articoli 54, lettera b) e 71 del C.C.N.L.
delComparto Scuola del 1995
Spett.le redazione
di Educazione e Scuola, gradirei conoscere se ci sono
limiti per attribuire ai docenti più incarichi nella
redazione del P.O.F. di un Istituto superiore.
Dipende da che cosa prevede la
contrattazione integrativa di istituto a riguardo.
Se affermativo,
quale la legge o le eventuali disposizioni ministeriali?
Spetta alla contrattazione di
istituto intervenire sull'argomento.
Tutto ciò poichè
nell'Istituto dove insegno, un collega sostiene che a un
docente non possono essere assegnati più di due
incarichi (tra funzioni obiettivo e collaborazioni
varie).
Anche in assenza di
contrattazione, nel momento in cui il collegio dei
docenti approva il piano delle attività predisposto dal
dirigente ai sensi dell'art. 24 del CCNL '98/2001,
questo aspetto può essere disciplinato.
Inoltre, gradirei
sapere se un docente può presentare più di due progetti
finanziati dal fondo d'istituto.
Certo, a meno che il collegio
dei docenti non stabilisca diversamente.