Gentilissimo prof. Santoro, dovrei partire come
accompagnatore per una gita scolastica di 4 giorni. Mi è stato
detto che prenderei una diaria di circa 6 euro al giorno ma che non
mi sarà permesso di recuperare ne il giorno libero ne la
domenica e che ci dovremo pagare il pranzo da soli in quanto è
prevista solo mezza pensione. E' corretto?
No, dal momento che
avete diritto al rimborso dei pasti, con riduzione contestuale
dell'indennità di missione al 30%.
Stimato
Pino Santoro, sono una docente a t. i. di educazione musicale
nella scuola media. Sono stata ammessa a frequentare il dottorato di
ricerca presso l'Universitá di Aveiro (Portogallo). Il tema
della tesi verte su di un compositore napoletano, Domenico Scarlatti,
precisamente su alcuni manoscritti legati alla sua vita musicale
portoghese. L' Universit'a portighese, inoltre, ha una forma di
collaborazione con l'Universitá di Genova (SOCRATE). Gradirei
sapere se posso usufruire del congedo straordinario per dottorato di
ricerca (cio'e stipendiato), dato che nella legge non c'é
alcun riferimento a riguardo e le Istituzioni consultate nella
regione Basilicata non ne sanno niente.
La recente legge
finanziaria prevede che per i dottorandi senza borsa sia
possibile porsi in aspettativa retribuita dall'amministrazione
pubblica con cui si è instaurato il rapporto di lavoro. Si
tratta dell'art. 52, comma 57 legge 28.12.2001 n. 448 che ha
aggiunto un comma all'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476 che
già dispone che il dottorando è collocato a domanda in
congedo straordinario ed il relativo periodo è utile ai fini
della progressione in carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Buongiorno, sono uninsegnante da poco entrata in ruolo.
Le pongo un problema per me molto complicato, per il quale non sono
riuscita a trovare nel sito la soluzione. Ho ricevuto una proposta
professionalmente molto interessante da una scuola non statale di
prossima costituzione nella mia zona. Non vorrei però
rischiare il ruolo faticosamente conquistato per una
possibilità che potrebbe risolversi in nulla. Come conciliare
per un po di tempo i due obiettivi, visto anche che
linsegnamento nella nuova scuola almeno allinizio
dovrebbe essere part time? Ecco le ipotesi che ho escogitato.
E possibile insegnare anche nella scuola non statale, rimanendo
nei limiti delle 24 ore settimanali
complessive?
Secondo me sì,
sulla base di una preventiva esplicita autorizzazione da parte del
dirigente scolastico.
E
possibile chiedere il part-time nello stato e insegnare liberamente
nella scuola non statale?
Sì.
E
possibile chiedere laspettativa per un anno
senza
addurre particolari ragioni?
Le ragioni vanno
indicate, e comunque non risolvono il problema del cumulo di
impieghi.
E
possibile insegnare nella scuola non statale con un contratto di
consulenza?
Sì.
Eventualmente, quali sono i riferimenti normativi
relativamente a queste tematiche?
Il d. l.vo 165/2001 e
l'art. 508 del d. l.vo 297/94.
Gentile
Professore, ho letto alcuni quesiti che Le sono stati posti e le sue
esaurienti risposte. Mi è nata l'esigenza di chiederle quanto
segue. Sono docente alle scuole superiori di ruolo da 10 anni. Tra i
mesi di febbraio e marzo 2003 sono stata assente dal lavoro per
motivi di salute per alcuni giorni. Il lunedì previsto per il
mio rientro ho avuto una patologia completamente diversa dalla
precedente che mi ha costretta ad assentermi per un altro breve
periodo di tempo. Tra il primo e il secondo periodo ci sonostati due
giorni: sabato giorno in cui non si svolgono lezioni (sono ai corsi
serali) e domenica. Questi due giorni sono da contemplarsi nella
malattia o trattandosi di due patologie diverse no? Il certificato
medico che ho consegnato alla scuola non comprendeva i due giorni
suddetti. Se potesse rispondermi le sarei grata, possibilmente
citandomi le normative specifiche in merito o dove posso
reperirle.
Il riferimento su
questi aspetti è il ns. CCNL. Se i certificati non coprono le
due giornate non capisco come possa l'amministrazione considerarle
assenze per malattia.
Gentilissimo Prof. Santoro, ancora una volta ho bisogno di un
suo consiglio. Nella mia scuola: un Liceo Classico con indirizzo
linguistico Progetto Brocca, per lennesimo anno stanno
trasformando alcune cattedre della classe di concorso A051 (Italiano
e latino) in A052 (latino e greco). Quello che si sta creando
è paradossale: di anno in anno supplenti della A051 perdono il
lavoro e subentrano per passaggio di cattedra (la maggior parte dalle
elementari o dalle medie) docenti di ruolo nella A052 che
puntualmente diventerebbero perdenti posto se nellanno
scolastico successivo altre cattedre della A051 non venissero
trasformate in A052. I vari Presidi susseguitosi negli anni hanno
sempre detto che ciò è possibile farlo, in quanto al
triennio del linguistico linsegnamento dellItaliano e del
Latino è più opportuno attribuirlo alla classe di
concorso A052; io penso che sia stata una buona scusa per permetterne
lo scambio, infatti adesso in organico ci sono docenti della classe
di concorso suddetta che linsegnamento del greco lo fanno solo
virtualmente. Lart. 5 dellO.M. del 9-07-96 n. 332 al
punto 3 recita: Resta inteso che la facoltà di duplice
attribuzione delle ore di insegnamento relative alle discipline
«atipiche» va esercitata previa rigorosa valutazione
degli effetti connessi; non può prescindersi infatti dalla
necessità di perseguire, sia pure nel rispetto delle vigenti
disposizioni, le migliori e più opportune finalità
quali la salvaguardia della titolarità dei docenti presenti
nell'istituto, la ottimale determinazione numerica delle cattedre, la
continuità didattica. Mi chiedo: per titolarità
dei docenti presenti in Istituto, si intende soltanto docenti di
ruolo?
Sì.
E la
continuità didattica che ruolo assume in questo marasma, e la
professionalità del docente che si ritrova ad insegnare
materie diverse per le quali si è, faticosamente, abilitato?
Dallanno prossimo, ormai, i supplenti della A051 saranno
ESTINTI il che significa che il perdente posto sarà di ruolo,
e a quel punto a chi toccherà essere cacciato ad
A051 oppure ad A052? Magari procederanno a sorteggio? Oppure, come
azzarda qualcuno degli efficienti collaboratori, stileranno
ununica graduatoria interna relativa alla nuova classe di
concorso A05152?
Questa cosa non
esiste. Dovranno scegliere, e la scelta sarà comunque
dolorosa.
Cordialmente le chiedo: è possibile in qualche modo
fermare questo modo di interpretare le cose? A chi bisogna rivolgersi
per avere chiarezza?
Secondo me non
c'è nulla di irregolare nella situazione che lei mi ha
descritto.
P.S. Ho appena saputo che alcune cattedre della A049
(matematica e fisica) sono state trasformate in A047 (matematica).
Lavventura continua...
Se ne faccia una
ragione, dal momento che la norma è chiara, e non è
stata disattesa.
Gent.
Prof. Santoro, il quesito che le pongo può sembrare
apparentemente di poca importanza, mentre proprio a causa di questa
disquisizione sono stati attribuiti 2.520.000 di vecchie lire ad un
docente che per le norme vigenti non gli toccavano: la mia Preside
oltre ai collaborati continua a nominarsi i cosiddetti
fiduciari di plesso, così, a voler distinguere le
due cose, mentre lart. 19, comma 4 del CCNL del 99 non
prevede questa specifica figura di fiduciario, in quanto
è già intrinseca nella figura del collaboratore, tanto
è vero che il suddetto comma recita Il D.S. può
avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati della
normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la
natura fiduciaria dellincarico correlata alla
responsabilità sugli esiti dellincarico stesso, secondo
criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico."
Vorrei saper da lei, se è corretto da parte della Preside
voler continuare a fare questa strumentale distinzione oppure se ha
ragione il sottoscritto che afferma ai sensi dellart. suddetto
che esistono solo i collaboratori e non i
fiduciari.
I fiduciari di plesso
devono essere individuati dal collegio, se il dirigente ritiene di
doverli retribuire con le risorse del fondo. Altrimenti sono
collaboratori, e più di due non possono avere accesso al
fondo.
Il
dirigente della mia scuola non ha ancora liquidato il fondo
d'istituto dello scorso anno scolastico! Vorrebbe pagarlo a circa
¤ 6 (sei euro) l'ora in quanto le attività svolte sono
state troppe. Per cercare di aumentarlo e rendere tale importo
più dignitoso non si potrebbero utilizzare eventuali economie
avute nel "Bilancio" dello stesso anno scolastico? Grazie!
Saluti!
Ma esiste o no un
contratto integrativo di istituto sull'argomento. Senza contratto non
si può utilizzare il fondo, per cui è opportuno che il
dirigente lo sappia.
La
presente per richiede Vs. autorevole risposta al seguente quesito: il
Consiglio d'Istituto, chiamato ad approvare il Programma annuale,
delibera la sua approvazione in maniera condizionata ovvero la
subordina a delle variazioni del medesimo programma predisposto dal
Dirigente: "Il Consiglio delibera di approvare il P.A. 2003 con
le modifiche sopra riportate...". Può il C.I. apportare
modifiche al P.A.? Se le stesse non sono condivise dal Dirigente il
P.A. deve intendersi approvato? Come si deve comportare il Dirigente?
Deve chiedere il commissariamento del Programma? Capisco che è
un caso anomalo e, di conseguenza non vi è molta
giurisprudenza in merito, però, considerando la Vs.
professionalità, sono certo che darete sicure e sollecite
risposte a queste domande. Grazie
anticipatamente.
L'approvazione spetta
al consiglio, per cui non capisco perché il dirigente non
dovrebbe uniformarsi alle sue indicazioni.
Probabilmente la domanda è fuori tema, ma spero
ugualmente in una sua risposta. E' tempo di iscrizioni per il
prossimo anno scolastico (2003-04). Per l'iscrizione di un allievo,
presso un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, occorre
versare il contributo relativo alle tasse di iscrizione che, di
solito, sono suddivise in: Tasse Scolastiche Governative (c/c 1016 se
non sbaglio) e Tasse di Istituto. La domanda è: fermo restando
che il contributo governativo è obbligatorio, quello
all'Istituto è facoltativo?
No.
Ai primi
di marzo è arrivata la circolare dal CSA Napoli riguardo i
criteri di composizione graduatorie e attribuzione per le Funzioni
Aggiuntive al personale ATA che comunicava alcune variazioni rispetto
l'anno precendente applicabili a quelle scuole che non avessero
ancora compilato le graduatorie FA per l'anno 2002/2003. Nella
circolare vi era una precisazione sull'entrata in vigore dell'art 32
del CCNL del '99 valutabile ai fini della graduatoria d'Istituto per
le FA. E gli art. 54 pagati e certficati per mansioni aggiuntive fino
l'anno scorso che fine fanno??? Vanno ancora valutati come punteggio
come avvenuto in anni passati e quest'anno in scuole che già
avevano compilato le gradutorie prima della suddetta circolare?? In
attesa di vostra risposta vi ringrazio
No, si valuta
soltanto lo svolgimento della funzione aggiuntiva, ma non
dell'attività aggiuntiva.
Mi sono
letta attentamente la normativa sulla formazione delle classi e non
ho trovato nulla relativamente agli istituti serali. E' possibile che
al CSA del Veneto mi rispondano che non possono concedermi le due
prime - area OEE e area OMT, poichè per ora ho 18 iscritti
nell'una e 16 nell'altra, quando le iscrizioni ai corsi serali
chiudono il 31 maggio con possibilità di accettarne altre fino
alla fine di agosto?
E' possibile, visto
che devono tagliare.
Gentile
Prof. Santoro, quest'anno io e un mio collega abbiamo fatto domanda
di partecipazione in tempi molto utili alla nostra dirigenza ad uno
dei corsi di profilo C (corsi di Formazione TIC) ai quali erano
ammessi anche componenti ATA ma il nostro istituto ha avuto ritardi a
'consorziarsi' per farci partecipare. Questo purtroppo ha recato un
grave danno alla nostro livello professionale e in termini di
punteggio ai fini delle graduatorie interne per le Funzioni
Aggiuntive ATA, dato che molti altri colleghi in altri istituti vi
hanno partecipato. Non c'è altro modo più semplice per
aver diritto a prendere parte a questi corsi senza aspettare i
ritardi della Dirigenza e dell' Amministrazione del nostro
Istituto???
Non so davvero cosa
dirvi. Sollecitate la vs. scuola.
In
seguito alla sua sollecita e cordiale risposta ad un mio precedente
quesito, Le invio quest'altro problemino di mia moglie: esiste una
normativa che consenta ad un dirigente di cambiare di corso un
docente se quest'ultimo ha un parente affine in classe? La mia
preside dice di poterlo fare "secondo il principio di
opportunità". E'possibile?
Sì.
Cos'è
il principio di opportunità?
Più che di
principio io parlerei di ragioni, ma la sostanza non cambia. In ogni
caso l'assegnazione degli insegnanti alle classi spetta al dirigente,
sulla base delle proposte del collegio dei docenti e dei criteri
stabiliti dal consiglio di istituto.
Le
sarò grata se vorrà
rispondermi.
Lo faccio con tutti,
quindi anche con lei.
Si
potrebbe avere un esempio di contrattazione del fondo d'istituto di
una scuola "complessa" Istituto superiore,Convitto ecc. con
diversi profili professionali sia docenti che ata? I problemi
delle RSU nascono di frequente per il personale ata. Quali
tipologia di attività sono più di frequente ammesse al
fondo d'istituto?
Sul sito trova il
contratto di un istituto comprensivo di Tarcento (Ud), a mio giudizio
davvero ben fatto.
G.mo
prof. Santoro, vorrei avere un Suo parere in merito a quanto segue.
L'art. 37, comma secondo, del D.L.vo 297/1994 recita: "Per la
validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio
di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del
consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati,
nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza
di almeno la metà più uno dei componenti in
carica." Allora, un Consiglio di Classe è da ritenersi
valido a prescindere dal numero dei presenti?
Sì.
Inoltre,
se esiste un eventuale numero legale, quando il Preside non partecipa
al C.d.C., va considerato assente oppure no?
Può delegare
qualcuno a presiedere il consiglio.
Vorrei
sapere entro quanti giorni devono essere disponibili i verbali
del collegio docenti e del consiglio di
circolo.
Sono questioni da
definire nel regolamento di istituto, se proprio è
necessario.
Può un docente rifiutarsi di sostituire un collega
assente? Si fa riferimento a docenti che non superano, sostituzione/i
incluse, i 18 periodi settimanali di lezione e che, nel limite del
possibile, sono preavvisati dell'impegno aggiuntivo e utilizzati
sulle proprie classi.
No, non possono
rifiutarsi.
Con i
nuovi organici mi rimarranno 12 ore. Posso completare la cattedra con
le ore rimaste dal semiesonero del vicario (stessa classe di concorso
) e quali sono i tempi ed i modi per poter richiederlo per non
rischiare il completamento in altra scuola?
Sull'organico di
fatto potrà chiedere di completare all'interno della scuola,
ma sull'organico di diritto la sua cattedra dovrà essere
completata con ore di altri istituti, ammesso che sia
possibile.
Grazie
per il lavoro che svolge per tutti noi.
Prego.
Caro
Pino, quante classi occorrono per avere l'esonero totale per il
collaboratore vicario?
La materia è
soggetta a revisione, per cui aspettiamo nuove dal
ministero.
E'
possibile congelare un posto di insegnante di liceo con l'iscrizione
ad un corso di dottorato in Francia? In tal caso, cosa bisogna
fare?
Non conosco questo
nuovo istituto giuridico, detto "del congelamento". Non so
davvero a che cosa lei si riferisca.
Sono un insegnante di scuola media
secondaria di laboratorio di elettrotecnica, sto frequentando il
corso di specializzazione sul sostegno 800 ore SILSIS presso
Università degli studi di Bergamo, iniziato a dicembre 2002 e
che terminerà a luglio 2003, avendo pagato 1660 euro di tasse
universitarie di iscrizione nel 2002; ha presentato alla sede di
servizio il 30/12/02 la domanda di rimborso per spese di
autoaggiornamento come previsto dalla direttiva n° 70 del
Ministero dell'Istruzione del giugno 2002 art. 3 corsi di
specializzazione universitaria (master, borse di ricerca
etc.) ed all'art.16 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge
finanziaria 2002) ed essendoci poche persone che hanno fatto
tale richiesta al Dirigente, al sottoscritto toccherebbe
una notevole somma di denaro. La Preside però ritiene che
non essendo in servizio sul sostegno e che si tratta di un
corso di formazione e non di aggiornamento non
mi spetti alcun rimborso. Tale idea è stata
fatta votare al Consiglio di Istituto ed è stata accolta
all'unanimità. Alcuni miei colleghi corsisti hanno
però già ricevuto tale rimborso. Cosa posso
fare? Grazie.
Presenti ricorso.
Il sottoscritto fa presente inoltre che
nel POF della scuola è previsto l'inserimento di alunni
disabili per cui si potrebbe fare riferimento anche
all'art. 1 comma 2 (ambito di intervento) della sopraccitata
direttiva N° 70 dove viene espressa la piena
realizzazione del POF e quindi anche un corso di
specializzazione sul sostegno potrebbe rientrare in tale
ambito.
Lo faccia presente nel ricorso.
Spett.le
redazione di "edscuola", se è consentito, desidero
porvi un quesito. Il docente, il cui giorno libero coincida con
quello di uno sciopero, non avendo comunicato la sua partecipazione o
meno allo sciopero, ha il dovere di essere a Scuola la mattina alle
ore 8,30?
No.
Quale
normativa regola tutta la problematica dello
sciopero?
La legge è il
contratto.
Buongiorno Sig. Santoro, siamo un gruppo di Assistenti
Tecnici che lavorano presso un'I.T.C. Il nostro istituto ha il corso
lavoratori "serale" dal lunedi al venerdi (inizio lezioni
19.00 fine lezioni 00.15 e il personale ATA che svolge servizio al
turno serale (compreso l'Assistente Tecnico), presta servizio dalle
ore 16.30 alle 00.15 in modo tale da poter fare le 36 ore in 5
giorni. Da noi sono stati attivati 2 corsi per i progetti
ministeriali "TIC", di conseguenza è stato nominato
un direttore del corso (Dirigente Scolastico) un responsabile del
corso (un docente) 4 docenti che tengono i corsi, e i collaboratori
scolastici per l'apertura della scuola nel pomeriggio, naturalmente
tutti retribuiti in base alle tabelle stipendiali. Per quanto
riguarda gli Assistenti Tecnici invece, il Dirigente Scolastico ha
fatto un ordine di servizio ad un nostro collega costringendolo a
prestare assistenza ai corsi TIC senza nessuna ulteriore retribuzione
in quanto i corsi rientrerebbero in orario di servizio. Noi ci siamo
posti una domanda: se i soldi ci sono per il Dirigente Scolastico,
per il responsabile del corso, per i docenti, per i Collaboratori
Scolastici, COME MAI NON CI SONO ANCHE PER GLI ASSISTENTI TECNICI?
Noi vorremmo sapere se tutto questo è legale e se non lo
è, come ci dobbiamo comportare?
Chiedete alle RSU del
vs. istituto di farsi carico della questione, visto che spetta alla
contrattazione integrativa di istituto stabilire i criteri di
utilizzazione del personale e di accesso ai compensi
accessori.
Eg. Prof.
Santoro, sono un docente (ITP C260) incaricato dal capo d'Istituto
dal 4.10.2002 in sostituzione di un collega assente per malattia. Il
mio rapporto di lavoro a tempo determinato e temporaneo si rinnova
ormai ogni mese in corrispondenza della richiesta del collega malato
e del periodo da lui richiesto. Ciò continuerà sino
alla fine delle lezioni per via della perdurante malattia del mio
collega. Le vorrei sottoporre un quesito relativo alla
"retribuzione professione docenti" regolato dallart.
7 del CCNL del 20.03.2001: al primo comma del succitato articolo si
fa riferimento alla valorizzazione professionale della funzione
docente
nonché
al riconoscimento del ruolo
determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio
scolastico e quindi a tal fine alla attribuzione al personale
docente ed educativo di compensi accessori articolati in tre fasce
retributive di seguito riportate dalla tabella C inserita nel
succitato contratto. Al secondo comma si fa riferimento al
compenso individuale accessorio che regolato
dallart. 25 del CCNL 31.08.1999 viene soppresso limitatamente
al personale docente per essere inglobato nella denominata
retribuzione professionale docenti, risultante dalla
somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso
individuale accessorio. Al comma 3 vorrei si concentrasse la sua
attenzione: infatti per quanto il compenso individuale accessorio sia
stato soppresso dallart. 7 comma 2, sopra citato, verrebbero
salvate da questa soppressione le modalità di corresponsione
dello stesso (art. 25 del CCNL del 31.08.1999) allargando tale
modalità di corresponsione alla retribuzione
professionale docente. Queste modalità elencate a cosa
si riferiscono esattamente? Nella interpretazione
dellamministrazione della scuola che mi paga, tale
modalità fa riferimento alle diverse categorie docente e
A.T.A. che avrebbe diritto alla ret. prof. doc. Se questa
interpretazione è corretta è altrettanto corretto che
al sottoscritto con contratto a tempo determinato ma temporaneo non
venga corrisposto la corresponsione, secondo quanto stabilito
dallart. 25 del ccnl del 31.08.1999. Mi correga se sbaglio!
Tutto ciò però, inficerebbe limportante
enunciazione di principio contenuta al comma 1 dellart. 7 che
dispone un compenso per la valorizzazione della funzione docente,
categoria di cui anchio, sebbene con un contratto temporaneo,
faccio parte, esplicando le stesse attività di insegnamento al
pari di tutti gli altri miei colleghi. Forse la spiegazione di questa
apparente contraddizione è contenuta nel comma 3
dellart. 7 che merita una diversa interpretazione rispetto a
quella data dallamministrazione della mia scuola. Quando al
comma 3 dellart. 7 si fa riferimento alle modalità di
corresponsione stabilite dallart. 25 del ccnl 31.08.1999 ci si
riferisce probabilmente ai commi 6, 7, 8, 9 e cioè alle
limitazioni che intervengono nei casi di malattia, servizio prestato
in posizioni che comportino la riduzione dello stipendio e altri casi
particolari. Se così fosse si ristabilirebbe una coerenza
logica dei commi 1, 2 e 3 dellart. 7 del ccnl del 15.03.2001.
Una terza ipotesi che incontro rileggendo lart. 25 del ccnl
31.08.1999 prende in considerazione il comma 5 che cita: Per i
periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio
inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in
ragione di1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni
di stato assimilate al servizio" : mi dica lei se questo comma
non estenda il diritto della corresponsione del compenso individuale
accessorio anche al personale docente con contratto temporaneo. Sono
in attesa che lei si esprima al più presto per stabilire le
corrette interpretazioni. La ringrazio per il tempo che dedica a
questo importante spazio d'informazione.
So che
l'amministrazione non riconosce il compenso, cosa che invece i
sindacati firmatari dicono non essere corretto. Ebbene, in attesa che
la nuova formulazione del CCNL sgombri il campo dagli equivoci, a lei
non resta altro che ricorrere al giudice del
lavoro.
Gent.
Prof. Santoro, mi scusi se la importuno nuovamente per un
ulteriore chiarimento, in quanto la domanda alla quale Lei
gentilmente ha risposto era strettamente legata ad un precedente
mio quesito, inviatole lo stesso giorno, riguardante i
Collaboratori "fiduciari" e Funzioni Obiettivo. La norma
vigente non permette alla Funzione Obiettivo di cumulare il
proprio compenso con il compenso di collaboratore ai sensi dell'art.
30, comma 3 lett. e) del CCNI '99. Il D.S. per raggirare la
suddetta norma fa passare volutamente un collaboratore (Funzione
Obiettivo) per "fiduciario" di plesso, consentendo a
questi di cumulare i due compensi (3.000.000 + 2.520.000 delle
vecchie lire) la figura di "fiduciario" non
è prevista da nessun articolo del CCNL
'99 e neppure dal regolamento dell'Autonomia Scolastica.
Il D.S. in base all'art. 19, comma 4, del medesimo
contratto, "può avvalersi della collaborazione
di docenti da lui individuati. La scelta è effettuata,
ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico
.....". Pertanto a mio modesto avviso la figura di
fiduciario è intrinseca nella figura del collaboratore ed in
quanto tale non può cumulare con la retribuzione della
Funzione Obiettivo, a meno che non lo svolga gratis. Le
chiedo cortesemente un suo parere in
merito.
Ripeto: se il
fiduciario svolge compiti di carattere organizzativo e viene a
ciò destinato dal collegio, la cosa è possibile.
Nell'altra ipotesi ha perfettamente ragione
lei.
Il non rientro in classe dei docenti
dopo il 30 aprile (causa assenze prolungate 120 gg) si applica
anche ai docenti di scuola materna e di sostegno delle scuole
elementari. Grazie per la risposta.
Salve
chiedo per cortesia il compito e che suolo a l'assistente tecnico di
laboratorio ITIS quali sono le mazioni cioè il servizio che
deve svolgere abbiamo un battibecco con l'apertura e chiusura del
laboratorio. Questo è uno dei tanti quesiti che chiedo oltre
alle manzioni che vi chiedo
I diritti e doveri
del personale sono stabiliti dal CCNL, che può scaricare anche
dal ns. sito.
Perchè un contratto d'istituto sia valido, quanti
devono essesere i sottoscrittori di parte
sindacale?
Secondo me un
contratto è valido se lo sottoscrive la maggioranza della
RSU.
Ho
preso 3 giorni di congedo da scuola per malattia, mi
è stata mandata la visita fiscale ma, pur essendo in casa (a
letto con la febbre!) non ho sentito il campanello quando è
venuto il medico per la visita fiscale. A quali problemi vado ora
incontro?
Sanzione disciplinare
e perdita della retribuzione.
Gradirei
sapere, riguardo all'attribuzione dei profili aggiuntivi al personale
ATA se il servizio svolto da un collaboratore scolastico a T.I. (in
virtù dell'art. 5 accordo 8 maggio 2002) nel profilo superiore
di assistente tecnico o amministrativo segue la stessa procedura per
l'attribuzione di punteggio degli A.A. e A.T. (ossia 12 punti per 360
gg. o 1 punto al mese, per il servizio reso nel profilo superiore).
Ciò non è chiarito dall'art. 7 (graduatorie per
l'attribuzione di profili aggiuntivi).
Cosa sono i profili
aggiuntivi?
Il
quesito fa riferimento ad un Ist. Tec. Commerciale, corso serale, con
cattedra di economia aziendale di 13 ore soggetta a completamento
ogni anno. Se al corso diurno, dopo aver portato a 18 ore minimo le
cattedre dei titolari, dovessero rimanere 17 ore, si tratterebbe di
una cattedra da assegnare a trasferimento, oppure si dovrebbe prima
completare l'orario della cattedra del corso serale? Il Decreto
relativo alla formazione degli organici parla di ore disponibili. Che
cosa si intende per ore disponibili che devono prioritariamente
essere assegnate a completamento della cattedra del corso
serale?
Le mando la nota
operativa dell'EDS così si fa una
cultura.
Caro
Santoro, faccio il Preside da diciotto anni e da diciotto anni mi
scontro, bonariamente, ma mi scontro, con i Segretari, oggi DSGA,
delle scuole che ho diretto sulla questione, apparentemente banale,
ma di principio e di sostanza, dei docenti accompagnatori di viaggi
di istruzione che hanno,secondo me, ma non secondo i segretari, il
diritto di mangiare due volte al giorno tutte le volte che vanno in
missione, e non, come i segretari purtroppo unanimemente sostengono,
due volte se vanno (ad esempio) in missione per una convocazione
ministeriale o un corso di aggiornamento,una volta se hanno la sfiga
di fare gli accompagnatori di gite (mestiere già non semplice)
con ragazzi per i quali quasi sempre la scuola ha fissato con
alberghi ed agenzie il trattamento di mezza pensione. Per gli amici
segretari, che citano sempre la stessa nota del Tesoro, in questo
caso si mangia un pasto al giorno e se mangi due volte, pur con
ricevuta fiscale, il prof. accompagnatore si paga il pasto. So
benissimo che c'e' la nota del Tesoro, ma so anche che un dipendente
in missione dopo otto ore ha diritto al secondo pasto rimborsato:
alla fine i segretari fanno come dico io, ma possibile che bisogna
battagliare ogni anno e costringerli con disposizioni scritte a fare
una cosa normale?
Dopo 8 ore due pasti,
checché ne dica il Tesoro. Sono assolutamente d'accordo con
lei.
Domanda
banalissima: le delibere del collegio docenti (attribuzione FO,
commissioni ....), che non hanno una valenza prettamente didattica,
devono essere notificate al DSGA dal D.S. o viceversa è la
segreteria che deve attivarsi dopo gli incontri e leggendo i
verbali?
Basta mettersi
d'accordo. In ogni caso è il dirigente che deve curare che la
comunicazione sia garantita ai vari soggetti che hanno
responsabilità in ordine alla gestione della
scuola.
É
possibile conferire una supplenza breve ad una tirocinante, presente
in Istituto sulla base di una apposita convenzione con la
facoltà di scienze della formazione? L'accordo sulla sequenza
contrattuale prevista dall'art. 44 del CCNL del 26.05.1999,
siglato in data 24.02.2000 (alle 9.30) dall'ARAN (prof. Carlo
Dell'Aringa) e dai sindacati direbbe di sì. L'art. 28 recita:
"Il docente tutor comunica al capo di Istituto quando ed in che
misura egli ritiene utile l'utilizzo del docente in formazione per
svolgere supplenze brevi. In questi casi il docente in formazione
riceve la retribuzione corrispondente al servizio prestato".
É evidente il vantaggio per l'Istituto. Non dal punto di vista
economico (pagare Tizio invece che Caio non cambia e non influisce
sul misero budget delle supplenze), ma sì dal punto di vista
della continuità e della praticità: sarebbe sempre lo
stesso docente a sostituire l'assente, soprattutto se si tratta di
assente per permessi di studio (ne ho due su uno stesso plesso) e non
sarebbe necessario fare le mille contorsioni telefoniche ogni
volta (con grande gioia del Comune che ci paga le spese
telefoniche e che già comincia a dirci se non abbiamo modo
migliore di spendere quella barca di soldi!). Lo scrupolo è:
così aggiro le graduatorie. O no?
Naturalmente
sì.
Attendo
il tuo illuminante parere.
Ho un conto aperto
con l'illuminismo, per cui non provocarmi su questa
questione.
Gent.
prof. Santoro, le invio questa e-mail conoscendo la sua preparazione
ed affidabilità nelle risposte sperando di non essere fuori
argomento. Desidereri sapere qual è il compenso previsto per
ore di supplenza svolte in orario di lezione eccedenti le 18 ore. Io
mi aspettavo che venissero liquidate con lit. 50.000 lorde. Invece il
DSGA le ha liquidate in ragione di 1/68 dello stipendio, con evidente
risparmio per l'amministrazione. Chi ha ragione? Dove posso trovare
dei riferimenti normativi? La saluto e La ringrazio per la risposta
che vorrà darmi.
Le mando una utile
scheda sull'argomento.
Per motivi di salute il D.S. della mia
scuola non potrà partecipare ad una seduta (semdefinitiva) per
la Contrattazione d'Istituto già indetta per
completare Personale ATA e Fondo d'Istituto; può essere
sostituito dal docente collaboratore vicario? e poi per la firma del
contratto? quando o per quanto tempo è necessario chiamare
(avere) il reggente?
La questione, secondo
me, dovrebbe essere posta all'attenzione del direttore generale
regionale, che si orienterà di conseguenza. Quello che
è certo è che non è prevista la
possibilità che l'amministrazione sia rappresentata al tavolo
della contrattazione integrativa di istituto da persona diversa dal
dirigente scolastico.
Desidererei sapere la procedura per i ricorsi contro le
sanzioni disciplinari a carico del personale docente ed i tempi da
rispettare per evitare l'impossibilità a
procedere.
Contro la sanzione
competente è il giudice del lavoro.
Sono una
docente di scuola secondaria presso un ITIS e cortesemente le vorrei
chiedere alcuni chiarimenti sulla riforma scolastica della
Moratti. Gli istituti tecnici che fine faranno?
Potrebbero finire
sotto le regioni, a far compagnia ai
professionali.
Diventeranno automaticamente licei tecnologici oppure
passeranno sotto la regione?
Domanda delle cento
pistole!
La
dicitura del disegno legge n° 1306-B art. 2 punto g)
"economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi bisogni formativi" non spiega nulla su
quanti e quali indirizzi.
Appunto.
Grazie
anticipatamente per la sua
disponibilità.
Prego.
Gradirei
avere informazioni sui bandi per il comando di personale docente
della scuola presso Università o altri enti. Le scadenze
dovrebbero essere prossime visto che lo scorso anno i bandi uscirono
verso la metà di marzo. Ringrazio in anticipo per la
disponibilità.
Le disposizioni sui
comandi sono da tempo sul ns. sito.
Al
docente, rappresentante sindacale di un sindacato firmatario e
regolarmente accreditato, il dirigente scolastico deve fornire (come
alle RSU) l'informazione preventiva e successiva come previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di relazioni a livello di istituzione
scolastica. Mentre alla RSU vanno fornite tutte, mi puo'dire, per
cortesia, di queste informazioni, quali sono quelle che non vanno
fornite ai rappresentanti e in base a quale disposizione? Grazie!
Saluti!
Le materie oggetto di
informazione sono chiaramente indicate nel CCNL. Vanno fornite
parimenti a tutti i soggetti che fanno parte del tavolo
negoziale.
Gentilissimo prof. Pino Santoro, Le ho già scritto
qualche giorno addietro per una informazione riguardante i docenti
soprannumerari e vorrei portare alla Sua attenzione un fatto
verificatosi in settimana nella mia scuola. I genitori di una alunna
non vedente frequentante una classe terza del liceo
sociopsicopedagogico ha fatto richiesta al Preside di cambiare
sezione facendo riferimento alla Legge 104 con la motivazione che la
figlia, nella visita d'istruzione della durata di alcuni giorni ed
effettuata la scorsa settimana, sia stata trascurata dalle compagne
(le alunne affermano che non è vero). I genitori affermano
anche che nei due anni trascorsi non ci sono stati problemi di
integrazione e che solo in questo ultimo periodo ci sono stati
sintomi di insofferenza (le compagne negano). Vorrei sapere se il
Consiglio di Classe dell'altra sezione deve dare obbligatoriamente
parere favorevole al passaggio in virtù di qualche normativa o
di quant'altro. Faccio presente che i docenti non hanno nessun
pregiudizio al passaggio ma ci si pone la domanda se ciò sia
umanamente (sarà accettata nella nuova classe dalle compagne?)
e didatticamente una operazione nell'interesse dell'alunna (i
genitori hanno deciso di non mandare a scuola la figlia finché
non verrà trasferita).
Le competenze degli
organi collegiali di istituto sono chiaramente indicate nella prima
parte del testo unico (d. l.vo 297/94), per cui la invito a
rileggersi tali norme.