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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/3
Domande e Risposte sulla RSU

Sono un docente di un IPSIA dove in organico è previsto l'ufficio tecnico. La classe di concorso per questo ufficio non va assegnata dal collegio dei docenti come per le altre classi "atipiche"?

No.

Fatte salve,naturalmente, le disposizioni del D.M. 39/98! Grazie! Saluti!

Sull'argomento decide la giunta esecutiva, secondo me.

Gentile Professor Santoro, ho comunicato alla scuola presso la quale lavoro in qualità di Coll. Scolastico la mia adesione allo sciopero del 24 marzo 2003, la risposta del dirigente scolastico ed amministrativo è stata la seguente, ossia la minaccia della precettazione. Ora vorrei sapere quali sono le conseguenze della precettazione. Preciso che sono solo una supplente annuale che non ha ancora raggiunto i 24 mesi di servizio. La ringrazio per le sue sollecite risposte.

In quale scuola lavora? Infatti i minimi di servizio devono essere garantiti soltanto in alcuni tipi di istituti, come le aziende agrarie, i convitti ecc.

L'assistente tecnico è tenuto a stare nel laboratorio di sua competenza durante le ore di lezione di trattamento testi?

No, se non serve.

Gentilissimo prof. Santoro, dovrei partire come accompagnatore per una gita scolastica di 4 giorni. Mi è stato detto che prenderei una diaria di circa 6 euro al giorno ma che non mi sarà permesso di recuperare ne il giorno libero ne la domenica e che ci dovremo pagare il pranzo da soli in quanto è prevista solo mezza pensione. E' corretto?

No, dal momento che avete diritto al rimborso dei pasti, con riduzione contestuale dell'indennità di missione al 30%.

Stimato Pino Santoro, sono una docente  a t. i. di educazione musicale nella scuola media. Sono stata ammessa a frequentare il dottorato di ricerca presso l'Universitá di Aveiro (Portogallo). Il tema della tesi verte su di un compositore napoletano, Domenico Scarlatti, precisamente su alcuni manoscritti legati alla sua vita musicale portoghese. L' Universit'a portighese, inoltre, ha una forma di collaborazione con l'Universitá di Genova (SOCRATE). Gradirei sapere se posso usufruire del congedo straordinario per dottorato di ricerca (cio'e stipendiato), dato che nella legge non c'é alcun riferimento a riguardo e le Istituzioni consultate nella regione Basilicata non ne sanno niente.

La recente legge finanziaria prevede che per i dottorandi senza borsa sia possibile porsi in aspettativa retribuita dall'amministrazione pubblica con cui si è instaurato il rapporto di lavoro. Si tratta dell'art. 52, comma 57 legge 28.12.2001 n. 448 che ha aggiunto un comma all'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476 che già dispone che il dottorando è collocato a domanda in congedo straordinario ed il relativo periodo è utile ai fini della progressione in carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

Buongiorno, sono un’insegnante da poco entrata in ruolo. Le pongo un problema per me molto complicato, per il quale non sono riuscita a trovare nel sito la soluzione. Ho ricevuto una proposta professionalmente molto interessante da una scuola non statale di prossima costituzione nella mia zona. Non vorrei però rischiare il ruolo faticosamente conquistato per una possibilità che potrebbe risolversi in nulla. Come conciliare per un po’ di tempo i due obiettivi, visto anche che l’insegnamento nella nuova scuola – almeno all’inizio – dovrebbe essere part time? Ecco le ipotesi che ho escogitato. E’ possibile insegnare anche nella scuola non statale, rimanendo nei limiti delle 24 ore settimanali complessive?

Secondo me sì, sulla base di una preventiva esplicita autorizzazione da parte del dirigente scolastico.

E’ possibile chiedere il part-time nello stato e insegnare liberamente nella scuola non statale?

Sì.

E’ possibile chiedere l’aspettativa per un anno … senza addurre particolari ragioni?

Le ragioni vanno indicate, e comunque non risolvono il problema del cumulo di impieghi.

E’ possibile insegnare nella scuola non statale con un contratto di consulenza?

Sì.

Eventualmente, quali sono i riferimenti normativi relativamente a queste tematiche?

Il d. l.vo 165/2001 e l'art. 508 del d. l.vo 297/94.

Gentile Professore, ho letto alcuni quesiti che Le sono stati posti e le sue esaurienti risposte. Mi è nata l'esigenza di chiederle quanto segue. Sono docente alle scuole superiori di ruolo da 10 anni. Tra i mesi di febbraio e marzo 2003 sono stata assente dal lavoro per motivi di salute per alcuni giorni. Il lunedì previsto per il mio rientro ho avuto una patologia completamente diversa dalla precedente che mi ha costretta ad assentermi per un altro breve periodo di tempo. Tra il primo e il secondo periodo ci sonostati due giorni: sabato giorno in cui non si svolgono lezioni (sono ai corsi serali) e domenica. Questi due giorni sono da contemplarsi nella malattia o trattandosi di due patologie diverse no? Il certificato medico che ho consegnato alla scuola non comprendeva i due giorni suddetti. Se potesse rispondermi le sarei grata, possibilmente citandomi le normative specifiche in merito o dove posso reperirle.

Il riferimento su questi aspetti è il ns. CCNL. Se i certificati non coprono le due giornate non capisco come possa l'amministrazione considerarle assenze per malattia.

Gentilissimo Prof. Santoro, ancora una volta ho bisogno di un suo consiglio. Nella mia scuola: un Liceo Classico con indirizzo linguistico Progetto Brocca, per l’ennesimo anno stanno trasformando alcune cattedre della classe di concorso A051 (Italiano e latino) in A052 (latino e greco). Quello che si sta creando è paradossale: di anno in anno supplenti della A051 perdono il lavoro e subentrano per passaggio di cattedra (la maggior parte dalle elementari o dalle medie) docenti di ruolo nella A052 che puntualmente diventerebbero perdenti posto se nell’anno scolastico successivo altre cattedre della A051 non venissero trasformate in A052. I vari Presidi susseguitosi negli anni hanno sempre detto che ciò è possibile farlo, in quanto al triennio del linguistico l’insegnamento dell’Italiano e del Latino è più opportuno attribuirlo alla classe di concorso A052; io penso che sia stata una buona scusa per permetterne lo scambio, infatti adesso in organico ci sono docenti della classe di concorso suddetta che l’insegnamento del greco lo fanno solo virtualmente. L’art. 5 dell’O.M. del 9-07-96 n. 332 al punto 3 recita: “Resta inteso che la facoltà di duplice attribuzione delle ore di insegnamento relative alle discipline «atipiche» va esercitata previa rigorosa valutazione degli effetti connessi; non può prescindersi infatti dalla necessità di perseguire, sia pure nel rispetto delle vigenti disposizioni, le migliori e più opportune finalità quali la salvaguardia della titolarità dei docenti presenti nell'istituto, la ottimale determinazione numerica delle cattedre, la continuità didattica”. Mi chiedo: per titolarità dei docenti presenti in Istituto, si intende soltanto docenti di ruolo?

Sì.

E la continuità didattica che ruolo assume in questo marasma, e la professionalità del docente che si ritrova ad insegnare materie diverse per le quali si è, faticosamente, abilitato? Dall’anno prossimo, ormai, i supplenti della A051 saranno ESTINTI il che significa che il perdente posto sarà di ruolo, e a quel punto a chi toccherà essere “cacciato” ad A051 oppure ad A052? Magari procederanno a sorteggio? Oppure, come azzarda qualcuno degli efficienti collaboratori, stileranno un’unica graduatoria interna relativa alla nuova classe di concorso A05152?

Questa cosa non esiste. Dovranno scegliere, e la scelta sarà comunque dolorosa.

Cordialmente le chiedo: è possibile in qualche modo fermare questo modo di interpretare le cose? A chi bisogna rivolgersi per avere chiarezza?

Secondo me non c'è nulla di irregolare nella situazione che lei mi ha descritto.

P.S. Ho appena saputo che alcune cattedre della A049 (matematica e fisica) sono state trasformate in A047 (matematica). L’avventura continua...

Se ne faccia una ragione, dal momento che la norma è chiara, e non è stata disattesa.

Gent. Prof. Santoro, il quesito che le pongo può sembrare apparentemente di poca importanza, mentre proprio a causa di questa disquisizione sono stati attribuiti 2.520.000 di vecchie lire ad un docente che per le norme vigenti non gli toccavano: la mia Preside oltre ai collaborati continua a nominarsi i cosiddetti “fiduciari” di plesso, così, a voler distinguere le due cose, mentre l’art. 19, comma 4 del CCNL del ’99 non prevede questa specifica figura di “fiduciario”, in quanto è già intrinseca nella figura del collaboratore, tanto è vero che il suddetto comma recita “Il D.S. può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico." Vorrei saper da lei, se è corretto da parte della Preside voler continuare a fare questa strumentale distinzione oppure se ha ragione il sottoscritto che afferma ai sensi dell’art. suddetto che esistono solo i collaboratori e non i fiduciari.

I fiduciari di plesso devono essere individuati dal collegio, se il dirigente ritiene di doverli retribuire con le risorse del fondo. Altrimenti sono collaboratori, e più di due non possono avere accesso al fondo.

Il dirigente della mia scuola non ha ancora liquidato il fondo d'istituto dello scorso anno scolastico! Vorrebbe pagarlo a circa ¤ 6 (sei euro) l'ora in quanto le attività svolte sono state troppe. Per cercare di aumentarlo e rendere tale importo più dignitoso non si potrebbero utilizzare eventuali economie avute nel "Bilancio" dello stesso anno scolastico? Grazie! Saluti!

Ma esiste o no un contratto integrativo di istituto sull'argomento. Senza contratto non si può utilizzare il fondo, per cui è opportuno che il dirigente lo sappia.

La presente per richiede Vs. autorevole risposta al seguente quesito: il Consiglio d'Istituto, chiamato ad approvare il Programma annuale, delibera la sua approvazione in maniera condizionata ovvero la subordina a delle variazioni del medesimo programma predisposto dal Dirigente: "Il Consiglio delibera di approvare il P.A. 2003 con le modifiche sopra riportate...". Può il C.I. apportare modifiche al P.A.? Se le stesse non sono condivise dal Dirigente il P.A. deve intendersi approvato? Come si deve comportare il Dirigente? Deve chiedere il commissariamento del Programma? Capisco che è un caso anomalo e, di conseguenza non vi è molta giurisprudenza in merito, però, considerando la Vs. professionalità, sono certo che darete sicure e sollecite risposte a queste domande. Grazie anticipatamente.

L'approvazione spetta al consiglio, per cui non capisco perché il dirigente non dovrebbe uniformarsi alle sue indicazioni.

Probabilmente la domanda è fuori tema, ma spero ugualmente in una sua risposta. E' tempo di iscrizioni per il prossimo anno scolastico (2003-04). Per l'iscrizione di un allievo, presso un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, occorre versare il contributo relativo alle tasse di iscrizione che, di solito, sono suddivise in: Tasse Scolastiche Governative (c/c 1016 se non sbaglio) e Tasse di Istituto. La domanda è: fermo restando che il contributo governativo è obbligatorio, quello all'Istituto è facoltativo?

No.

Ai primi di marzo è arrivata la circolare dal CSA Napoli riguardo i criteri di composizione graduatorie e attribuzione per le Funzioni Aggiuntive al personale ATA che comunicava alcune variazioni rispetto l'anno precendente applicabili a quelle scuole che non avessero ancora compilato le graduatorie FA per l'anno 2002/2003. Nella circolare vi era una precisazione sull'entrata in vigore dell'art 32 del CCNL del '99 valutabile ai fini della graduatoria d'Istituto per le FA. E gli art. 54 pagati e certficati per mansioni aggiuntive fino l'anno scorso che fine fanno??? Vanno ancora valutati come punteggio come avvenuto in anni passati e quest'anno in scuole che già avevano compilato le gradutorie prima della suddetta circolare?? In attesa di vostra risposta vi ringrazio

No, si valuta soltanto lo svolgimento della funzione aggiuntiva, ma non dell'attività aggiuntiva.

Mi sono letta attentamente la normativa sulla formazione delle classi e non ho trovato nulla relativamente agli istituti serali. E' possibile che al CSA del Veneto mi rispondano che non possono concedermi le due prime - area OEE e area OMT, poichè per ora ho 18 iscritti nell'una e 16 nell'altra, quando le iscrizioni ai corsi serali chiudono il 31 maggio con possibilità di accettarne altre fino alla fine di agosto?

E' possibile, visto che devono tagliare.

Gentile Prof. Santoro, quest'anno io e un mio collega abbiamo fatto domanda di partecipazione in tempi molto utili alla nostra dirigenza ad uno dei corsi di profilo C (corsi di Formazione TIC) ai quali erano ammessi anche componenti ATA ma il nostro istituto ha avuto ritardi a 'consorziarsi' per farci partecipare. Questo purtroppo ha recato un grave danno alla nostro livello professionale e in termini di punteggio ai fini delle graduatorie interne per le Funzioni Aggiuntive ATA, dato che molti altri colleghi in altri istituti vi hanno partecipato. Non c'è altro modo più semplice per aver diritto a prendere parte a questi corsi senza aspettare i ritardi della Dirigenza e dell' Amministrazione del nostro Istituto???

Non so davvero cosa dirvi. Sollecitate la vs. scuola.

In seguito alla sua sollecita e cordiale risposta ad un mio precedente quesito, Le invio quest'altro problemino di mia moglie: esiste una normativa che consenta ad un dirigente di cambiare di corso un docente se quest'ultimo ha un parente affine in classe? La mia preside dice di poterlo fare "secondo il principio di opportunità". E'possibile?

Sì.

Cos'è il principio di opportunità?

Più che di principio io parlerei di ragioni, ma la sostanza non cambia. In ogni caso l'assegnazione degli insegnanti alle classi spetta al dirigente, sulla base delle proposte del collegio dei docenti e dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto.

Le sarò grata se vorrà rispondermi.

Lo faccio con tutti, quindi anche con lei.

Si potrebbe avere un esempio di contrattazione del fondo d'istituto di una scuola "complessa" Istituto superiore,Convitto ecc. con diversi profili professionali sia docenti che ata? I  problemi delle  RSU nascono di frequente per il personale ata. Quali tipologia di attività sono più di frequente ammesse al fondo d'istituto?

Sul sito trova il contratto di un istituto comprensivo di Tarcento (Ud), a mio giudizio davvero ben fatto.

G.mo prof. Santoro, vorrei avere un Suo parere in merito a quanto segue. L'art. 37, comma secondo, del D.L.vo 297/1994 recita: "Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica." Allora, un Consiglio di Classe è da ritenersi valido a prescindere dal numero dei presenti?

Sì.

Inoltre, se esiste un eventuale numero legale, quando il Preside non partecipa al C.d.C., va considerato assente oppure no?

Può delegare qualcuno a presiedere il consiglio.

Vorrei sapere entro quanti giorni devono essere disponibili i verbali del collegio docenti e del consiglio di circolo.

Sono questioni da definire nel regolamento di istituto, se proprio è necessario.

Può un docente rifiutarsi di sostituire un collega assente? Si fa riferimento a docenti che non superano, sostituzione/i incluse, i 18 periodi settimanali di lezione e che, nel limite del possibile, sono preavvisati dell'impegno aggiuntivo e utilizzati sulle proprie classi.

No, non possono rifiutarsi.

Con i nuovi organici mi rimarranno 12 ore. Posso completare la cattedra con le ore rimaste dal semiesonero del vicario (stessa classe di concorso ) e quali sono i tempi ed i modi per poter richiederlo per non rischiare il completamento in altra scuola?

Sull'organico di fatto potrà chiedere di completare all'interno della scuola, ma sull'organico di diritto la sua cattedra dovrà essere completata con ore di altri istituti, ammesso che sia possibile.

Grazie per il lavoro che svolge per tutti noi.

Prego.

Caro Pino, quante classi occorrono per avere l'esonero totale per il collaboratore vicario?

La materia è soggetta a revisione, per cui aspettiamo nuove dal ministero.

E' possibile congelare un posto di insegnante di liceo con l'iscrizione ad un corso di dottorato in Francia? In tal caso, cosa bisogna fare?

Non conosco questo nuovo istituto giuridico, detto "del congelamento". Non so davvero a che cosa lei si riferisca.

Sono un insegnante di scuola media secondaria di laboratorio di elettrotecnica, sto frequentando il corso di specializzazione sul sostegno 800 ore SILSIS presso Università degli studi di Bergamo, iniziato a dicembre 2002 e che terminerà a luglio 2003, avendo pagato 1660 euro di tasse universitarie di iscrizione nel 2002; ha presentato alla sede di servizio il 30/12/02 la domanda di rimborso per spese di autoaggiornamento come previsto  dalla direttiva n° 70 del Ministero dell'Istruzione del giugno 2002 art. 3 corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca etc.) ed all'art.16 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) ed essendoci poche persone che hanno fatto tale richiesta al Dirigente, al sottoscritto toccherebbe una notevole somma di denaro. La Preside però ritiene che non essendo in servizio sul sostegno e che si tratta di un corso di formazione e non di aggiornamento non mi spetti alcun rimborso. Tale idea è stata fatta votare al Consiglio di Istituto ed è stata accolta all'unanimità. Alcuni miei colleghi corsisti hanno però già ricevuto tale rimborso. Cosa posso fare? Grazie.

Presenti ricorso.

Il sottoscritto fa presente inoltre che nel POF della scuola è previsto l'inserimento di alunni disabili  per cui si potrebbe fare  riferimento anche all'art. 1 comma 2 (ambito di intervento) della sopraccitata direttiva N° 70 dove viene espressa la piena realizzazione del POF e quindi anche un corso di specializzazione sul sostegno potrebbe rientrare in tale ambito.

Lo faccia presente nel ricorso.

Spett.le redazione di "edscuola", se è consentito, desidero porvi un quesito. Il docente, il cui giorno libero coincida con quello di uno sciopero, non avendo comunicato la sua partecipazione o meno allo sciopero, ha il dovere di essere a Scuola la mattina alle ore 8,30?

No.

Quale normativa regola tutta la problematica dello sciopero?

La legge è il contratto.

Buongiorno Sig. Santoro, siamo un gruppo di Assistenti Tecnici che lavorano presso un'I.T.C. Il nostro istituto ha il corso lavoratori "serale" dal lunedi al venerdi (inizio lezioni 19.00 fine lezioni 00.15 e il personale ATA che svolge servizio al turno serale (compreso l'Assistente Tecnico), presta servizio dalle ore 16.30 alle 00.15 in modo tale da poter fare le 36 ore in 5 giorni. Da noi sono stati attivati 2 corsi per i progetti ministeriali "TIC", di conseguenza è stato nominato un direttore del corso (Dirigente Scolastico) un responsabile del corso (un docente) 4 docenti che tengono i corsi, e i collaboratori scolastici per l'apertura della scuola nel pomeriggio, naturalmente tutti retribuiti in base alle tabelle stipendiali. Per quanto riguarda gli Assistenti Tecnici invece, il Dirigente Scolastico ha fatto un ordine di servizio ad un nostro collega costringendolo a prestare assistenza ai corsi TIC senza nessuna ulteriore retribuzione in quanto i corsi rientrerebbero in orario di servizio. Noi ci siamo posti una domanda: se i soldi ci sono per il Dirigente Scolastico, per il responsabile del corso, per i docenti, per i Collaboratori Scolastici, COME MAI NON CI SONO ANCHE PER GLI ASSISTENTI TECNICI? Noi vorremmo sapere se tutto questo è legale e se non lo è, come ci dobbiamo comportare?

Chiedete alle RSU del vs. istituto di farsi carico della questione, visto che spetta alla contrattazione integrativa di istituto stabilire i criteri di utilizzazione del personale e di accesso ai compensi accessori.

Eg. Prof. Santoro, sono un docente (ITP C260) incaricato dal capo d'Istituto dal 4.10.2002 in sostituzione di un collega assente per malattia. Il mio rapporto di lavoro a tempo determinato e temporaneo si rinnova ormai ogni mese in corrispondenza della richiesta del collega malato e del periodo da lui richiesto. Ciò continuerà sino alla fine delle lezioni per via della perdurante malattia del mio collega. Le vorrei sottoporre un quesito relativo alla "retribuzione professione docenti" regolato dall’art. 7 del CCNL del 20.03.2001: al primo comma del succitato articolo si fa riferimento alla “valorizzazione professionale della funzione docente… nonché…al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico” e quindi a tal fine alla attribuzione al personale docente ed educativo di compensi accessori articolati in tre fasce retributive di seguito riportate dalla tabella C inserita nel succitato contratto. Al secondo comma si fa riferimento al “compenso individuale accessorio” che regolato dall’art. 25 del CCNL 31.08.1999 viene soppresso limitatamente al personale docente per essere inglobato nella denominata “retribuzione professionale docenti”, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. Al comma 3 vorrei si concentrasse la sua attenzione: infatti per quanto il compenso individuale accessorio sia stato soppresso dall’art. 7 comma 2, sopra citato, verrebbero salvate da questa soppressione le modalità di corresponsione dello stesso (art. 25 del CCNL del 31.08.1999) allargando tale modalità di corresponsione “alla retribuzione professionale docente”. Queste modalità elencate a cosa si riferiscono esattamente? Nella interpretazione dell’amministrazione della scuola che mi paga, tale modalità fa riferimento alle diverse categorie docente e A.T.A. che avrebbe diritto alla ret. prof. doc. Se questa interpretazione è corretta è altrettanto corretto che al sottoscritto con contratto a tempo determinato ma temporaneo non venga corrisposto la corresponsione, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del ccnl del 31.08.1999. Mi correga se sbaglio! Tutto ciò però, inficerebbe l’importante enunciazione di principio contenuta al comma 1 dell’art. 7 che dispone un compenso per la valorizzazione della funzione docente, categoria di cui anch’io, sebbene con un contratto temporaneo, faccio parte, esplicando le stesse attività di insegnamento al pari di tutti gli altri miei colleghi. Forse la spiegazione di questa apparente contraddizione è contenuta nel comma 3 dell’art. 7 che merita una diversa interpretazione rispetto a quella data dall’amministrazione della mia scuola. Quando al comma 3 dell’art. 7 si fa riferimento alle modalità di corresponsione stabilite dall’art. 25 del ccnl 31.08.1999 ci si riferisce probabilmente ai commi 6, 7, 8, 9 e cioè alle limitazioni che intervengono nei casi di malattia, servizio prestato in posizioni che comportino la riduzione dello stipendio e altri casi particolari. Se così fosse si ristabilirebbe una coerenza logica dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 7 del ccnl del 15.03.2001. Una terza ipotesi che incontro rileggendo l’art. 25 del ccnl 31.08.1999 prende in considerazione il comma 5 che cita: “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" : mi dica lei se questo comma non estenda il diritto della corresponsione del compenso individuale accessorio anche al personale docente con contratto temporaneo. Sono in attesa che lei si esprima al più presto per stabilire le corrette interpretazioni. La ringrazio per il tempo che dedica a questo importante spazio d'informazione.

So che l'amministrazione non riconosce il compenso, cosa che invece i sindacati firmatari dicono non essere corretto. Ebbene, in attesa che la nuova formulazione del CCNL sgombri il campo dagli equivoci, a lei non resta altro che ricorrere al giudice del lavoro.

Gent. Prof. Santoro, mi scusi se la importuno nuovamente per un ulteriore chiarimento, in quanto la domanda alla quale Lei gentilmente ha risposto era strettamente legata ad un precedente mio quesito, inviatole lo stesso giorno, riguardante i Collaboratori "fiduciari" e Funzioni Obiettivo. La norma vigente non permette alla Funzione Obiettivo di cumulare il proprio compenso con il compenso di collaboratore ai sensi dell'art. 30, comma 3 lett. e) del CCNI '99. Il D.S. per raggirare la suddetta norma fa passare volutamente un collaboratore (Funzione Obiettivo) per "fiduciario" di plesso, consentendo a questi di cumulare i due compensi (3.000.000 + 2.520.000 delle vecchie lire) la figura di "fiduciario" non è prevista da nessun articolo del CCNL '99 e neppure dal regolamento dell'Autonomia Scolastica. Il D.S. in base all'art. 19, comma 4, del medesimo contratto, "può avvalersi della collaborazione di docenti da lui individuati. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico .....". Pertanto a mio modesto avviso la figura di fiduciario è intrinseca nella figura del collaboratore ed in quanto tale non può cumulare con la retribuzione della Funzione Obiettivo, a meno che non lo svolga gratis. Le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

Ripeto: se il fiduciario svolge compiti di carattere organizzativo e viene a ciò destinato dal collegio, la cosa è possibile. Nell'altra ipotesi ha perfettamente ragione lei.

Il non rientro in classe dei docenti dopo il 30 aprile (causa assenze prolungate 120 gg) si applica anche ai docenti di scuola materna e di sostegno delle scuole elementari. Grazie per la risposta.

Sì.

Salve chiedo per cortesia il compito e che suolo a l'assistente tecnico di laboratorio ITIS quali sono le mazioni cioè il servizio che deve svolgere abbiamo un battibecco con l'apertura e chiusura del laboratorio. Questo è uno dei tanti quesiti che chiedo oltre alle manzioni che vi chiedo

I diritti e doveri del personale sono stabiliti dal CCNL, che può scaricare anche dal ns. sito.

Perchè un contratto d'istituto sia valido, quanti devono essesere i sottoscrittori di parte sindacale?

Secondo me un contratto è valido se lo sottoscrive la maggioranza della RSU.

Ho preso 3 giorni di congedo da scuola per malattia, mi è stata mandata la visita fiscale ma, pur essendo in casa (a letto con la febbre!) non ho sentito il campanello quando è venuto il medico per la visita fiscale. A quali problemi vado ora incontro?

Sanzione disciplinare e perdita della retribuzione.

Gradirei sapere, riguardo all'attribuzione dei profili aggiuntivi al personale ATA se il servizio svolto da un collaboratore scolastico a T.I. (in virtù dell'art. 5 accordo 8 maggio 2002) nel profilo superiore di assistente tecnico o amministrativo segue la stessa procedura per l'attribuzione di punteggio degli A.A. e A.T. (ossia 12 punti per 360 gg. o 1 punto al mese, per il servizio reso nel profilo superiore). Ciò non è chiarito dall'art. 7 (graduatorie per l'attribuzione di profili aggiuntivi).

Cosa sono i profili aggiuntivi?

Il quesito fa riferimento ad un Ist. Tec. Commerciale, corso serale, con cattedra di economia aziendale di 13 ore soggetta a completamento ogni anno. Se al corso diurno, dopo aver portato a 18 ore minimo le cattedre dei titolari, dovessero rimanere 17 ore, si tratterebbe di una cattedra da assegnare a trasferimento, oppure si dovrebbe prima completare l'orario della cattedra del corso serale? Il Decreto relativo alla formazione degli organici parla di ore disponibili. Che cosa si intende per ore disponibili che devono prioritariamente essere assegnate a completamento della cattedra del corso serale?

Le mando la nota operativa dell'EDS così si fa una cultura.

Caro Santoro, faccio il Preside da diciotto anni e da diciotto anni mi scontro, bonariamente, ma mi scontro, con i Segretari, oggi DSGA, delle scuole che ho diretto sulla questione, apparentemente banale, ma di principio e di sostanza, dei docenti accompagnatori di viaggi di istruzione che hanno,secondo me, ma non secondo i segretari, il diritto di mangiare due volte al giorno tutte le volte che vanno in missione, e non, come i segretari purtroppo unanimemente sostengono, due volte se vanno (ad esempio) in missione per una convocazione ministeriale o un corso di aggiornamento,una volta se hanno la sfiga di fare gli accompagnatori di gite (mestiere già non semplice) con ragazzi per i quali quasi sempre la scuola ha fissato con alberghi ed agenzie il trattamento di mezza pensione. Per gli amici segretari, che citano sempre la stessa nota del Tesoro, in questo caso si mangia un pasto al giorno e se mangi due volte, pur con ricevuta fiscale, il prof. accompagnatore si paga il pasto. So benissimo che c'e' la nota del Tesoro, ma so anche che un dipendente in missione dopo otto ore ha diritto al secondo pasto rimborsato: alla fine i segretari fanno come dico io, ma possibile che bisogna battagliare ogni anno e costringerli con disposizioni scritte a fare una cosa normale?

Dopo 8 ore due pasti, checché ne dica il Tesoro. Sono assolutamente d'accordo con lei.

Domanda banalissima: le delibere del collegio docenti (attribuzione FO, commissioni ....), che non hanno una valenza prettamente didattica, devono essere notificate al DSGA dal D.S. o viceversa è la segreteria che deve attivarsi dopo gli incontri e leggendo i verbali?

Basta mettersi d'accordo. In ogni caso è il dirigente che deve curare che la comunicazione sia garantita ai vari soggetti che hanno responsabilità in ordine alla gestione della scuola.

É possibile conferire una supplenza breve ad una tirocinante, presente in Istituto sulla base di una apposita convenzione con la facoltà di scienze della formazione? L'accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del CCNL del 26.05.1999, siglato in data 24.02.2000 (alle 9.30) dall'ARAN (prof. Carlo Dell'Aringa) e dai sindacati direbbe di sì. L'art. 28 recita: "Il docente tutor comunica al capo di Istituto quando ed in che misura egli ritiene utile l'utilizzo del docente in formazione per svolgere supplenze brevi. In questi casi il docente in formazione riceve la retribuzione corrispondente al servizio prestato". É evidente il vantaggio per l'Istituto. Non dal punto di vista economico (pagare Tizio invece che Caio non cambia e non influisce sul misero budget delle supplenze), ma sì dal punto di vista della continuità e della praticità: sarebbe sempre lo stesso docente a sostituire l'assente, soprattutto se si tratta di assente per permessi di studio (ne ho due su uno stesso plesso) e non sarebbe necessario fare le mille contorsioni telefoniche ogni volta (con grande gioia del Comune che ci paga le spese telefoniche e che già comincia a dirci se non abbiamo modo migliore di spendere quella barca di soldi!). Lo scrupolo è: così aggiro le graduatorie. O no?

Naturalmente sì.

Attendo il tuo illuminante parere.

Ho un conto aperto con l'illuminismo, per cui non provocarmi su questa questione.

Gent. prof. Santoro, le invio questa e-mail conoscendo la sua preparazione ed affidabilità nelle risposte sperando di non essere fuori argomento. Desidereri sapere qual è il compenso previsto per ore di supplenza svolte in orario di lezione eccedenti le 18 ore. Io mi aspettavo che venissero liquidate con lit. 50.000 lorde. Invece il DSGA le ha liquidate in ragione di 1/68 dello stipendio, con evidente risparmio per l'amministrazione. Chi ha ragione? Dove posso trovare dei riferimenti normativi? La saluto e La ringrazio per la risposta che vorrà darmi.

Le mando una utile scheda sull'argomento.

Per motivi di salute il D.S. della mia scuola non potrà partecipare ad una seduta (semdefinitiva) per la Contrattazione d'Istituto già indetta per completare Personale ATA e Fondo d'Istituto; può essere sostituito dal docente collaboratore vicario? e poi per la firma del contratto? quando o per quanto tempo è necessario chiamare (avere) il reggente?

La questione, secondo me, dovrebbe essere posta all'attenzione del direttore generale regionale, che si orienterà di conseguenza. Quello che è certo è che non è prevista la possibilità che l'amministrazione sia rappresentata al tavolo della contrattazione integrativa di istituto da persona diversa dal dirigente scolastico.

Desidererei sapere la procedura per i ricorsi contro le sanzioni disciplinari a carico del personale docente ed i tempi da rispettare per evitare l'impossibilità a procedere.

Contro la sanzione competente è il giudice del lavoro.

Sono una docente di scuola secondaria presso un ITIS e cortesemente le vorrei chiedere alcuni chiarimenti sulla riforma scolastica della Moratti. Gli istituti tecnici che fine faranno?

Potrebbero finire sotto le regioni, a far compagnia ai professionali.

Diventeranno automaticamente licei tecnologici oppure passeranno sotto la regione?

Domanda delle cento pistole!

La dicitura del disegno legge n° 1306-B art. 2 punto g) "economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi bisogni formativi" non spiega nulla su quanti e quali indirizzi.

Appunto.

Grazie anticipatamente per la sua disponibilità.

Prego.

Gradirei avere informazioni sui bandi per il comando di personale docente della scuola presso Università o altri enti. Le scadenze dovrebbero essere prossime visto che lo scorso anno i bandi uscirono verso la metà di marzo. Ringrazio in anticipo per la disponibilità.

Le disposizioni sui comandi sono da tempo sul ns. sito.

Al docente, rappresentante sindacale di un sindacato firmatario e regolarmente accreditato, il dirigente scolastico deve fornire (come alle RSU) l'informazione preventiva e successiva come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di relazioni a livello di istituzione scolastica. Mentre alla RSU vanno fornite tutte, mi puo'dire, per cortesia, di queste informazioni, quali sono quelle che non vanno fornite ai rappresentanti e in base a quale disposizione? Grazie! Saluti!

Le materie oggetto di informazione sono chiaramente indicate nel CCNL. Vanno fornite parimenti a tutti i soggetti che fanno parte del tavolo negoziale.

Gentilissimo prof. Pino Santoro, Le ho già scritto qualche giorno addietro per una informazione riguardante i docenti soprannumerari e vorrei portare alla Sua attenzione un fatto verificatosi in settimana nella mia scuola. I genitori di una alunna non vedente frequentante una classe terza del liceo sociopsicopedagogico ha fatto richiesta al Preside di cambiare sezione facendo riferimento alla Legge 104 con la motivazione che la figlia, nella visita d'istruzione della durata di alcuni giorni ed effettuata la scorsa settimana, sia stata trascurata dalle compagne (le alunne affermano che non è vero). I genitori affermano anche che nei due anni trascorsi non ci sono stati problemi di integrazione e che solo in questo ultimo periodo ci sono stati sintomi di insofferenza (le compagne negano). Vorrei sapere se il Consiglio di Classe dell'altra sezione deve dare obbligatoriamente parere favorevole al passaggio in virtù di qualche normativa o di quant'altro. Faccio presente che i docenti non hanno nessun pregiudizio al passaggio ma ci si pone la domanda se ciò sia umanamente (sarà accettata nella nuova classe dalle compagne?) e didatticamente una operazione nell'interesse dell'alunna (i genitori hanno deciso di non mandare a scuola la figlia finché non verrà trasferita).

Le competenze degli organi collegiali di istituto sono chiaramente indicate nella prima parte del testo unico (d. l.vo 297/94), per cui la invito a rileggersi tali norme.

Inviate le vostre richieste a:
Mail.gif (4196 byte)RSU@edscuola.com
 
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