FAQ/10
Domande e Risposte sulla
RSU
Salve, insegno religione in una scuola elementare
e vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la seguente domanda:
premesso che la Riforma Moratti prevede l'insegnamento
dell'informatica nella scuola primaria da parte delle insegnanti di
classe, mi domandavo se tale insegnamento può essere assegnato
anche all'insegnante qualificata di religione della classe, a
completamento per esempio dell'orario cattedra.
Non glielo so dire.
Buongiorno. Sono un docente di ruolo di scuola
secondaria superiore. Ho sentito dire che per gli insegnanti di ruolo
è possibile seguire un dottorato di ricerca senza borsa,
stando in congedo e continuando a percepire il normale stipendio.
Quanto c'è di vero?
La recente legge finanziaria prevede
che per i dottorandi senza borsa sia possibile porsi in
aspettativa retribuita dall'amministrazione pubblica con cui si
è instaurato il rapporto di lavoro. Si tratta dell'art. 52,
comma 57 legge 28.12.2001 n. 448 che ha aggiunto un comma
all'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476 che già dispone che il
dottorando è collocato a domanda in congedo straordinario ed
il relativo periodo è utile ai fini della progressione in
carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Gentile Santoro, insegno in una scuola italiana
(scuola media e Istituto Tecnico per il Turismo) in Svizzera. Si
tratta di una scuola attualmente Legalmente riconosciuta che ha
chiesto la parità circa un anno e mezzo fa. Perché le
scuole all'estero ricevono la Parità in ritardo rispetto a
quelle italiane? Questa scuola ricevera la parità entro questo
anno?
Davvero non so rispondere.
Con la presente richiedo ancora una volta un
cortese chiarimento circa il compenso spettante al docente vicario.
Nel dettaglio:
1. Non essendo
più prevista la retribuzione di tale collaboratore nell'ambito
del fondo assegnato all'istituzione per le figure obiettivo, il
compenso va desunto dal Fondo d'Istituto?
Sì.
2. A prescindere dalla contrattazione con la
RSU., che va comunque presumibilmente condotta in merito, esiste
già un parametro retributivo definitoovvero ogni Istituzione
scolastica deve singolarmente individuarla?
La seconda che hai detto.
3. Il fatto che il vicario abbia il semiesonero
comporta dei vincoli rispetto alla retribuzione del suo
operato?
E' un elemento da tenere in
considerazione.
Sto frequentando gratuitamente un corso di 100
ore di potenziamento e rinforzo in lingua inglese con insegnante
madrelingua gestito dal CRT centro Risorse territoriali) di
Basilicata. Al termine sarà rilasciato un attestato di
partecipazione e la possibilità di sostenere gratuitamente
l'esame del Cambridge per la certificazione europea. La reazione dei
colleghi è stata varia: chi si aspettava la certificazione
senza dover sostenere il regolare esame internazionale, chi si
accontenta dell'attestato di partecipazione, che vorrebbe tentarlo,
chi non continua più e così via. Io sono intenzionata a
continuare, a prendere l'attestato e a sostenere l'esame del
Cambridge per la CE ma ho dei dubbi:
che valore
avrà questa certificazione in caso di trasferimento,
passaggio di ruolo, titolo culturale in genere?
Nessuno.
La laurea in lingue, secondo alcuni, ingloba
già nel senso che è più valida di una CE...
quindi è inutile prenderla...
Veda lei.
C'è da dire che nell'incontro preliminare
il Direttore generale ha fatto chiaramente capire che la laurea oggi
non significa nulla se non è accompagnata da una
CE...
Bah!
Devo studiare e sostenerla o
no?
Non la so consigliare. Nella scuola non è
riconosciuta, al momento.
Col nuovo contratto, il numero delle funzioni
obiettivo rimane - per ciascun istituto scolastico - fissato dal
Ministero e nominativamente vincolato, oppure può essere anche
ampliato dal Collegio in relazione alle necessità dei progetti
approvati; ferma restando l'entità finanziaria del budget,
definita centralmente in ragione delle dimensioni dell'istituto
scolastico?
C'è la massima
libertà.
Spett.le redazione, sono una docente elementare,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, utilizzata come
insegnante prevalente in una classe seconda. Gli ambiti
assegnati sono i seguenti: lingua italiana, educazione all'immagine,
antropologico, educazione musicale. Inoltre ho conseguito anche
il titolo di specializzazione in lingua inglese e, pertanto,
sarò impegnata nell'insegnamento di tale lingua, sia nel
modulo di appartenenza che in un altra seconda, totalizzando le 22
ore di docenza. Attualmente mi si vogliono assegnare anche le
scienze, come ulteriore impegno. Chiedo, gentilmente, spiegazioni,
perchè credo che l'insegnamento della lingua italiana
raggiunga la quota di sette ore e non cinque, come mi si
vorrebbe far credere. Se la mia supposizione è errata, chiedo
chiarimenti in merito.
Con l'autonomia didattica il collegio, e non il
dirigente, è libero di decidere. Compito del contratto di
scuola poi quello di stabilire i criteri di utilizzo del personale
rispetto al POF.
Vi scrivo perchè ho presentato al
Dirigente Scolastico della mia scuola la domanada di rimborso per le
spese di autoaggiornamento, come prevede la direttiva 70/02
(art.1, 3, 4). Infatti essa stabilisce che per i corsi
di autoaggiornamento ed i corsi di specializzazione
universitaria le spese sostenute vengano in parte rimborsate. Io ho
frequentato il corso di specializzazione universitaria per docenti di
sostegno, ma il mio Capo d'istituto sostiene che non rientra tra
quelli previsti dalla direttiva. Alcuni miei colleghi nonchè
compagni di corso, hanno invece avuto il rimborso del 50%
delle tasse di iscrizione. Mi sono rivolta ai sindacati, ma le varie
confederazioni mi hanno dato in merito risposte contraddittorie
(alcuni sostengono che devono esserci rimborsate appunto parte delle
tasse di immatricolazione, altri sostengono che non c'è
chiarezza in merito e che quindi è a discrezione dei
dirigenti). Trovo assurdo che venga emanata una direttiva ed i
destinatari di essa non sappiano come va applicata. Spero
quindi che Voi mi diate, come in passato, informazioni certe a
proposito.
Noi non siamo depositari di alcuna interpretazione
autentica delle norme. Per cui non può pretendere da noi
quello che l'amministrazione scolastica non è in grado di
fare.
La prego di darmi il suo parere sulla seguente
questione. Sono una docente di ruolo di un liceo scientifico statale
e in un collegio dei docenti è stato discusso le
modalità dei colloqui individuali famiglie-docenti. Fino
all'anno scorso, oltre a due colloqui durante l'anno di tre ore
ciascuno in orario pomeridiano, il preside ha obbligato i
docenti a mettere a disposizione un'ora settimanale al di fuori
dell'orario di cattedra, non retribuita, per il ricevimento genitori.
Secondo me questo è un abuso perchè nel contratto non
compare questo obbligo. Quest'anno in seguito alle proteste, il
collegio, spinto dal preside e nonostante alcuni dissidenti,
ha proposto al consiglio d'istituto che ciascun
docente metta a disposizione un'ora mensile oltre a quelle
pomeridiane di incontro scuola famiglia (che sono computate nelle 40
ore). La mia domanda è la seguente: ho l'obbligo di mettere a
disposizione queste ore gratis (faccio presente che è una
questione non solo di principio ma anche economica perchè
queste ore a me costano di babysitter)? Poichè, secondo le
disposizioni vigenti, le modalità degli incontri scuola
famiglia sono proposti dal collegio dei docenti ma deliberate dal
consiglio d'istituto, le eventuali ora messe a disposizione devono
essere retribuite? La ringrazio per la sua
attenzione.
La delibera del consiglio vincola tutti gli
insegnanti, non c'è alcun dubbio. I rapporti individuali con
le famiglie rientrano, per altro, nella funzione
docente.
Egr. prof. Santoro, in merito all'art. 31-
attività di collaborazione con il dirigente scolastico - del
nuovo contratto scuola, volevo chiederle se è possibile per il
dirigente scolastico avere altri collaboratori (naturalmente non
retribuiti) al di fuori dei
due espressamente menzionati nel suddetto articolo. Visto
che l'istituto dove insegno è un comprensivo su tre
plessi distanti, il terzo plesso rimarrebbe senza un responsabile. Il
dirigente in tal caso come si deve regolare?
Fa individuare dal collegio dei docenti un
fiduciario, che paga regolarmente con il fondo di
istituto.
E' incompatibile la collaborazione con la
funzione strumentale? (Anche nel caso di collaborazione senza
retribuzione?)
Sì.
Si parla anche di una figura di coordinatore di
plesso. Esiste una tale figura?
Sì.
Qual'è, in tal caso, l'inquadramento
giuridico?
Vedi sopra.
Scusa se ti disturbo, è tanto che non ti
pongo domande ma seguo spesso le faq, in questo momento
(fortunatamente) non ho domande da "precaria" da farti ma
da "mamma". Il prossimo anno mio figlio compirà 5
anni entro il 30 aprile, non riesco a capire se sarà possibile
iscriverlo in prima elementare come diceva inizialmente la legge
oppure solo un'opportunità per pochi.. Puoi aiutarmi o
indicarmi a chi indirizzare i miei dubbi? Grazie e scusa per il
disturbo.
Usciranno in merito disposizioni sulle
iscrizioni.
Gentilissimo Santoro, sono una docente in
astensione facoltativa e vorrei sapere fino a che età del
bambino ho diritto alla riduzione oraria per
allattamento?
Un anno.
Gent. dott. Santoro, ho appena finito di leggere
la risposta chiara ed esauriente che mi ha dato riguardo al congedo
parentale, ma subito vengo assalita da nuovi dubbi. Siccome ho un
altro bambino che a luglio 2004 compirà 8 anni e, per questo
figlio, non ho mai usufruito dell'astensione facoltativa, potrei
ancora usufruirne? Faccio presente che fino al 2001 ero insegnante a
tempo determinato.
Sì.
Egr. Prof. Santoro, ancora una volta la disturbo
per chiederle un suo illuminato parere. In relazione al calendario
scolastico emanato dalla regione Campania, la nostra scuola inizia le
lezioni il giorno 10 settembre effettuando in tal modo 213
giorni di lezione; altre regioni come la Sicilia e la Calabria
iniziano le lezioni rispettivamente il 25 e il 26 settembre
raggiungendo appena i famosi 200 giorni di lezine previsti
dall'ordinamento scolastico. Vorrei chiederle se, nell'ambito
dell'autonomia delle singole scuole, il collegio dei docenti
può deliberare di effettuare nel mese di marzo una settimana
"bianca" con chiusura della scuola dal lunedi al sabato,
tenendo presente quanto programmato nel POF.
Certo. Sul calendario però decide il
consiglio di circolo o di istituto.
Buongiorno desidererei aver chiarimenti ai
seguenti quesiti:
1 - le ore eccedenti
le 18 ore di insegnamento, devono essere assegnate a un docente a
tempo indeterminato nella medesima disciplina, o anche a un
docente a tempo indeterminato titolare di un altro insegnamento, ma
munito della prescritta abilitazione nella disciplina
interessata?
La seconda che hai detto.
Quale norma regola questo argomento, considerato
che l'art 28 del CCNL del nuovo Contratto come i precedenti, non
dicono nulla in proposito?
Non è il contratto nazionale che regola
questa materia, ma il contratto di scuola, che detta regole
sull'utilizzazione del personale.
2 - le ore eccedenti possono essere assegnante
anche ad un supplente annuale?
Certo, non essendo lui figlio di un dio
minore.
Pazientissimo Santoro, è motivo di
discussione in collegio quali siano i particolari motivi
personali o familiari debitamente documentati per i quali sia
possibile fruire dei permessi retribuiti e dei sei giorni di ferie.
Il dirigente dice che partecipare ad un battesimo, o a un matrimonio
non rientrano in tali motivi. Inoltre il dirigente
"concede" l'autocertificazione ma minaccia di
"attuare" forme di controllo (E' lo stesso dirigente che
punisce i docenti con pause inutili di un'ora perchè al
momento della firma finale si verificano affollamenti, spintoni
ecc.).
Della firma finale di che cosa? Mica ho capito il
senso della punizione. Comunque, e in ogni caso, i motivi non possono certo essere sindacati dal
dirigente.
Egr. Signor Pino Santoro, mi trovo in una
situazione alquanto ingarbugliata, e chiedo a Lei l'ennesimo
consiglio (mi scusi ma mi è risultato fino adesso prezioso il
suo aiuto) ho esperito il tentativo di conciliazione presso l'uff.
contenzioso seguendo l'art. 130 in data 13.08.03. In data 25.08 mi
perviene lettera raccomandata per conoscenza dall'uff. conciliazione
nel quale vi è la sollecitazione al CSA di depositare entro 12
gg. dalla data di ricevimento le osservazioni scritte relative
al contendere, e a decorrere da tale deposito 10 gg. entro i quali
l'uff. di conciliazione fisserà la data della comparizione. In
data 9.9.03 ricevo dall' uff. contenzioso la comunicazione della data
di comparizione per il TOC al giorno 12.09.03 (la lettera
è datata 5.09.03) ma a tutt'oggi, 10.09.03 le osservazioni
scritte non risultano state depositate??????????? Mi sembra quindi
che nè i termini nè la procedura siano state rispettate
da parte dell'amministrazione. Io ed il mio avvocato il quale
con colloquio telefonico ha chiesto le osservazioni entro la
mattinata di oggi 10.09 non ancora ricevute in quanto da dover
scrivere (come confermato dalla amministrazione) ci troveremo
nella situazione di presenziare senza avere potuto prenderne visione
e quindi nell'impossibilità di porre difese.
E' regolare tale situazione? Il caso di non rispetto dei
termini prescritti dall' UFF. contenzioso e da parte del CSA, in
che situazione mi pone? (rammento che il mio sindacato si esenta dal
difendermi e pertanto mi sono affidata ad un avvocato civile
privato). La ringrazio anticipatamente attendo risposta quanto
prima (se possibile)
Cara amica, ma è possibile che l'avvocato non
sappia come comportarsi in caso di inadempienza da parte
dell'amministrazione scolastica? Non le pare che abbia tutti gli
strumenti, di natura professionale intendo, per poter far valere i
suoi diritti di parte lesa? Altrimenti, mi scusi, poteva anche fare a
meno di ricorrere al suo patrocinio.
Al momento della stesura degli orari per l'a.s.
03/04, nel mio circolo didattico sono emerse delle divergenze di
opinione riguardo l'orario dell'insegnante di L2. Secondo le colleghe
già operanti nel circolo, l'insegnante di L2 deve essere
sempre in compresenza con gli insegnanti curricolari, secondo le
colleghe di L2, appena trasferite nel Circolo, la compresenza non
è possibile nelle loro ore. Vorrei conoscere la normativa a
proposito per impostare i prospetti orari nel miglior modo possibile.
Sentiti ringraziamenti.
Sono questioni che attengono alla programmazione
educativo-didattico, secondo me. Per cui è il collegio dei
docenti a doversi esprimere nel merito.
Le eventuali ore di compresenza di un'insegnante
di lingua straniera possono essere utlilizzate come assistenza
mensa?
Sì.
Carissimo, dopo aver
letto tutte le lettere nel sito per verificare se c'era lo stesso mio
dubbio, ho deciso di scriverti per un consiglio celere (scusami se ti
chiedo tanto). Arrivo al dunque: nell'istituto da me diretto
quest'anno il vicario otterrà il semiesonero di 4 ore, e con
il suo consenso riusciremo così a formare una nuova cattedra
di 18 ore che sarà assegnata ad un supplente. Il
problema consiste nel fatto che aveva l'anno scorso, con le
stesse funzioni, le 2 ore aggiuntive alla cattedra (18+2) e queste
venivano pagate dal mio predecessore. Quest'anno, con il semiesonero
di 4 ore, non si vedrebbe pagate le ore in questione. Domanda: oltre
al compenso da concordare con le RSU dovrò pagare anche quelle
ore che non svolge d'insegnamento, come mi dice di fare il
DGSA?
E perché mai? Da quando in qua si pagano
delle ore di insegnamento non svolte?
Oppure, come io intendo, cioè pur avendo
una cattedra assegnata di 20 ore non può accedere al compenso
perchè le ore sono state accorpate per fare un'altra cattedra
e sarà riconosciuto solo il lavoro di
vicario?
Appunto.
Se mi rispondi subito te ne sono
grato.
Ho un po' di difficoltà ad essere tempestivo,
in questo periodo.
Egr. prof. Santoro, vorrei sapere se una
collaboratrice del Dirigente Scolastico può candidarsi alle
elezioni dei rappresentanti RSU nella mia scuola. Non ho letto nulla
che lo vieti. Che le pare?
Che può.
Buonasera Pino, la disturbo per un'informazione.
Insegno in un ITC della Sardegna e nella mia scuola tutte
le cattedre quest'anno sono state costituite seguendo il principio
delle 18 ore, fatta eccezione per 4 o 5. Il tutto
"fregandosene" della continuità e quant'altro (per
esempio due 5^ sono state unite!!!). Il dirigente ora si
è posto il problema di come poter sostituire i colleghi
durante le assenze visto che si ritrova con pochissimi docenti
che hanno una o due ore a disposizione e che quasi tutti hanno detto
no a ore a disposizione oltre le 18. Davanti a un collegio
pressochè compatto, lui ha sostenuto che se sarà
necessario dividerà gli alunni dei colleghi assenti nelle
altre classi; anche se ciò comporterà delle
difficoltà nello svolgimento dell'attività didattica.
Le chiedo: può il preside imporci di accogliere nelle nostre
classi gli alunni dei colleghi assenti? E' legale? Il collegio
può fare qualcosa?
Siccome la questione delle supplenze ha delle
pesanti ricadute anche sulla qualità della didattica, il
collegio dei docenti non può non essere chiamato in causa per
decidere le modalità con cui gestire questo problema. E'
chiaro che se la scuola è con l'acqua alla gola, questo non
può che essere addebitato alla politica dissennata della
Moratti, che sta uccidendo la scuola pubblica, un pezzettino alla
volta.
Sono un insegnante di Ec. Aziendale desidero
avere informazioni sulle attività aggiuntive e ore eccedenti.
Si prega di inviare il testo dell'art. 25 CCNL del 26/05/1999 e art.
70 CCNL del 04/08/1995
Li trovi sul sito.
E' possible come lo scorso anno ottenere il
rimborso delle spese di autoaggiornamento? Se sì con quali
modalità?
No, non è possibile.
Gentilissimo Direttore, le invio la presente per
essere portato a conoscenza di quali sono i criteri ed i
termini ai quali un preside di scuola secondaria superiore
deve rispettare ed attenersi per l'assegnazione delle cattedre agli
insegnani, questo, in quanto sono convinto che alcuni al momento di
stilare un elenco di assegnazione cattedre, come all'italiana maniera
effettuano tale compito sul sistema BINGO ma è mai possibile
che non venga tenuta nella dovuta considerazione la continuità
didattica? Nel ringraziarla anticipatamente, certo di un sollecito
riscontro alla presente passo distintamente a
salutarLa.
Il dirigente assegna gli insegnanti alle classi dopo
aver acquisito le proposte del collegio dei docenti e nel rispetto
dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto.
Sul "Corriere della Sera" di oggi
(martedì 9 settembre 2003) compare un articolo
sull'aggiornamento degli insegnanti nel quale si afferma che noi
abbiamo a disposizione un "bonus" di 35 o 40 €
l'anno come rimborso spese per l'autoaggiornamento. Se potete,
scrivete al Corriere e smentiteli.
Da quando hanno cacciato De Bortoli, non leggo
più quello che scrive il Corriere...
Gentile Professore, alcuni colleghi, della scuola
dove insegno, sostengono che non è più possibile
accettare incarichi, in scuole private, fino a sei ore oltre alle 18
ore che un docente svolge nella scuola in cui è
titolare. Sostenendo che tale divieto sia stato introdotto nel nuovo
contratto. Io ho letto la parte del nuovo contratto relativa al
personale docente ma non ho trovato alcun divieto o
incompatibilità. Esiste qualche altra norma, oltre al
contratto, che io sconosco che ha introdotto tale
divieto?
No, non esiste.
Caro Dr. Santoro, con quali fondi può
essere retribuito il responsabile del servizio di protezione e
prevenzione dai rischi nelle scuole, quando il suddetto è
anche un docente interno?
Non certamente con il fondo dell'istituzione,
secondo me.
Gentilissimo Signor Santoro, sono un assistente
tecnico AR02 a tempo determinato, Le sarei grato se rispondesse al
mio quesito perchè è di fondamentale importanza: sono a
conoscenza della presenza di Tutor nei vari corsi svolti in
Istituto, vorrei sapere quale funzione deve svolgere un Tutor e se un
AR02 può svolgere tale mansione. Sicuro di una sua chiara
risposta Le porgo cordiali saluti.
Tutor... de che? Mi spieghi
meglio.
Buongiorno, per favore, a chi deve indirizzare le
proprie dimissioni l'ultimo membro superstite della RSU? Grazie
ancora per l'aiuto e buona giornata.
Il superstite è di fatto dimissionario, dal
momento che bisogna procedere celermente alle elezioni
supplettive.
Provo a porre alcune domande emerse in questi
primi giorni di scuola, nell'incontro con un nuovo D.S. Sono
un'insegnante di educazione Tecnica della scuola media e da tanti
anni ormai (10-15 non ricordo più..) mi "costruisco"
"il registro del docente" (il mio registro) da sola, non
accettando di utilizzare quelli in commercio, che ad ogni inizio anno
vengono scelti e acquistati dal Collegio Docenti. Nella mia scuola,
negli anni passati, alcuni sceglievano un modello, altri un altro ancora,
tra quelli proposti dalle varie tipografie. Quest'anno il nuovo D.S.
sostiene che il registro personale del docente debba essere cartaceo
e non magnetico, uno per tutti, scelto e approvato dal Collegio.
Io sono convinta che
il registro personale del docente sia uno "strumento" e
come tale debba adattarsi alla metodologia del docente che lo usa. E'
quasi un prolungamento della sua programmazione didattica. Poi, da
quando uso il computer, il registro lo aggiorno su un file excel.
Stampo le videate vuote (vari tipi di tabelle funzionali alle
registrazioni che intendo utilizzare) che utilizzo in classe per le
registrazioni giorno dopo giorno; poi, periodicamente copio i dati
sul computer in modo da ottenere alla fine un'"edizione"
pulita e ordinata di tutto il mio lavoro. Credo fermamente che il
docente debba "render conto" in qualsiasi momento ai
colleghi del Consiglio di Classe e al D.S. del suo lavoro, che la
registrazione puntuale documenta e descrive. Ma torno a ribadire che
secondo il mio pensiero ed esperienza, il registro deve essere
soprattutto uno strumento di lavoro. Ad esempio, io lo porto sempre
con me, perchè il pomeriggio, a casa, sulla base di quanto
realizzato il mattino nelle 6 classi, programmo il lavoro del giorno
dopo, predispongo i materiali, coreggo gli elaborati e annoto i
risultati ottenuti dai singoli allievi, ecc. Consultando Internet,
l'altra sera, sul sito LIBERASCUOLA supplemento bimestrale on line al
Codice Gestione Scuola Autonomia ho trovato quanto segue:
Registro personale del docente: cancellature e correzioni non
costituiscono falso in atto pubblico. Il registro personale del
docente può contenere cancellature e correzioni senza che
ciò possa costituire falso in atto pubblico ex art. 2700 c.c.
La presenza di errori, cancellature, annotazioni e correzioni non
integra - in rapporto alla natura giuridica di tale documento - detto
reato. Il registro personale, invece, costituisce promemoria per il
docente delle attività svolte nel corso dell'anno scolastico,
in modo da facilitare lo svolgimento dei consigli di classe. "E'
per altro del tutto pacifico che la mancanza di tale registro
renderà forse più complicato lo scrutinio finale, ma
non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il
docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle
eventuali annotazioni sul registro. E ciò è tanto
più vero se si considera che il docente, per la scuola
dell'obbligo, è tenuto a formulare un giudizio globale sul
processo formativo dell'alunno e non sulle singole prove,
cosicché l'annotazione più o meno completa riportata
nella singola prova non appare assolutamente rilevante. La scorretta
tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre
l'insegnante a nota di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non
potrà incidere sulla validità della valutazione finale
dell'alunno". E' in tale previsione che il registro personale
del docente non può essere considerato atto pubblico dalla
legge penale. Il D.S. è convinto che per la legge civile il
registro del docente è un atto pubblico, per esempio il Tar,
in presenza di un ricorso, può richieserne la visione. Inoltre
sostiene che deve avere visibilità, ad esempio un errore o una
modifica devono essere visibili e riscontrabili (cerchiatura e barra
in rosso...ecc) mentre la trascrizione al computer
"nasconde" tali elementi. Il modello personale inoltre
sarebbe, a detta del D.S., autoreferenziale... e invece è
compito del D.S. nella scuola dell'autonomia condurre il Collegio a
uniformità. Le chiedo qualche delucidazione su quanto da me
esposto, accompagnata possibilmente da qualche riferimento normativo.
Certo è che questo e altri tentativi di
"omologazione" verso il basso avviliscono chi ha cercato
per tutti questi anni di lavorare con impegno, entusiasmo,
creatività, lasciandosi interpellare dalle sfide
nuove...
Non sono nelle condizioni di potermi dilungare
sull'argomento. Sia rimessa alla valutazione del collegio dei docenti
e del consiglio di istituto la decisione su questa materia. Secondo
me il suo nuovo dirigente ha ragioni da vendere. Ma è solo un
opinione come tante.
Si richiede il parere sul seguente quesito: l'ora
di 50 minuti effettuata dagli alunni e dai docenti per motivi di
pendolarità dell'utenza può essere estesa al servizio
dei modelli viventi con contratto di co.co.co.?
No.
L'ora attribuita contrattualmente deve essere
intesa di 60 minuti?
Sì.
Nel nostro caso le 20 ore di lezione di 50
minuti devono essere tradotte economicamente in 17 ore per
i modelli viventi?
Sì.
Cortesemente vorrei sapere se all'interno della
riforma della scuola elementare, a proposito della lingua
inglese, quante classi deve avere ogni insegnante specialista di
lingua? Le possono essere affidate dieci classi per raggiungere le 22
ore?
Non più di sette, per il
momento.
Sono un consulente e da poco elaboro le paghe per
una scuola materna applicando il CCNL scuole materne FISM,
e vorrei sottoporLe il seguente quesito: come devo
fare la paga di Agosto di un insegnante a tempo indet. se non ci sono
state ore di lavoro, l'insegnante insiste dicendo che deve
avere lo stipendio comunque, nel corso dell'anno scolastico ha
già esaurito le ferie annuali (ho scaricato ferie nel periodo
di natale e pasqua e nel mese di luglio). La ringrazio per la
collaborazione e il tempo dedicatomi.
Deve essere pagato anche ad agosto, non c'è
alcun dubbio, dal momento che l'insegnante risulta in
servizio.
Vorrei dei chiarimenti e possibilmente dei
precisi riferimenti normativi riguardo alle seguenti questioni:
1) in quali
situazioni il docente di sostegno è tenuto a fare supplenza
(in presenza o meno dellalunno portatore di
h)?
Nel caso in cui l'alunno non sia
presente.
2) nel caso si dovesse creare unitineranza
da un plesso allaltro del docente di sostegno, il tempo
relativo allo spostamento, va conteggiato nellorario di
servizio o decurtato dalle ore libere?
E' tempo di servizio, secondo me.
3) è possibile per il dirigente scolastico
non nominare supplenti di sostegno nei casi di astensione
per maternità?
Assolutamente no.
4) la continuità degli insegnanti sugli
alunni H va rispettata o no?
Assolutamente sì.
Sono un dirigente scolastico di scuola elementare
e desidero sapere se esiste un numero massimo di ore di servizio
effettuabile in uno stesso giorno da un docente di scuola elementare
comulando il servizio curriculare con quello per supplenze a
straordinario e/o eventualmente attività
similari.
Il CCNL non fissa termini. Lo potrebbe
tranquillamente fare la contrattazione di scuola.
Sono una docente di Materie letterarie con
contratto part-time (11 ore verticali). Sono stata trasferita
quest'anno su una cattedra a tempo prolungato. Nella mia scuola
la mia situazione contrattuale ha destato molti disorientamenti
(!!!) burocratici. Pertanto - a tutt'oggi - il mio orario non
è ancora stato definito: mi dicono (i colleghi della
commissione orario) che il mio contratto non è compatibile
con l'organizzazione del tempo prolungato. Esiste una normativa
di riferimento che possa risolvere quest'assurda questione?
Grazie infinite
Sì, ci sono le norme applicative dell'art. 3
del DPR 395/88. In particolare, per il personale della scuola, l'OM
446/97, integrata dall'OM 55/98.
Sono un collaboratore scolastico e vorrei
gentilmente sapere se il Dirigente scolastico può decidere di
destinare il "fondo di istituto", che spetterebbe in parte
al personale ATA, a titolo degli straordinari maturati se non
recuperati e quindi liquidati. Mi scusi ma non sono forse fondi
diversi? La ringrazio.
Non ho capito la domanda.
Nella scuola elementare siamo spesso
chiamati a programmare uscite di istruzione che coprono l'intera
giornata scolastica, in una classe a tempo pieno ad esempio:
otto ore consecutive. E se le ore non fossero tutte
"frontali", ma ad esempio il servizio in classe si legasse
alla seduta di programmazione? Parte del fondo di istituto
coprirà supplenze volontarie oltre il proprio orario di
servizio: è lecito (sicuramente scarsamente
proficuo) insegnare 4 ore nella propria classe e supplire
una collega per altre quattro? Insomma, a scuola esiste
un numero massimo di ore di servizio continuative? Se
esiste, e spero proprio di sì, quale normativa disciplina tale
limite? Può un Collegio Docenti fissare una deroga a
ciò? In quale caso? Troppe incertezze dopo venti anni di
servizio? Eppure accade anche questo. Grazie della
pazienza.
Il contratto nazionale non disciplina il limite
massimo giornaliero dell'impegno dei docenti, ma indica solo il tetto
settimanale. Nulla vieta che il contratto di istituto intervenga su
questa materia, disciplinandola.
Caro prof. Santoro le pongo un quesito forse
banale: può un collaboratore del dirigente svolgere
contemporaneamente anche la carica di RSU?
Sì, anche se non sarebbe
opportuno.
Gentilissimo Dott. Santoro le vorrei chedere:
conoscendo la legge 53 del 2000 sui congedi parentali, mi può
dire se, dovendo prendere il congedo per figlio portatore di handicap
grave è ancora richiesta la legge 104 da almeno 5 anni?
Lo chedo perchè, a livello ministeriale c'era la
volontà di abolire questo vincolo dei 5 anni considerando
il fatto che se in una famiglia nasce un bimbo portatore di
handicap grave è assurdo aspettare ben 5 anni per usufruire
del suddetto congedo. A tal proposito è a conoscenza di
eventuali ricorsi al Tar in merito al suddetto problema? La ringrazio
anticipatamente.
Non sono un esperto di queste questioni, anche se mi
pare che tale vincolo non debba essere preso in
considerazione.
Egr. Sig. Santoro, è vero che vogliono
togliere gli assistenti tecnici anche dalle
superiori?
Non lo so. Staremo a vedere.
Egregio Dott. Santoro, la disturbo ancora una
volta, questa volta non in veste di docente ma di dirigente di prima
nomina .Un applicato di segretaria, il cui padre è
portatore di Handicap ed usufruisce dell'art. 3 comma 3 della
legge 104/92, mi ha comunicato che a partire dal 1/9/2003
usufruirà di n. 2 ore di permesso giornaliero per ogni
giornata lavorativa, e precisamente dalle 12,00 alle ore
14,00, hai sensi della legge 53/2000 e
dell'informativa Inpdap del 09/12/2002, n. 33. Dalla lettura
della legge 104 e sue modifiche evinco che ha diritto a due ore
giornaliere o a tre giorni mensili. Secondo la mia interpretazione le
due ore giornaliere sono da rapportarsi alla somma delle ore
lavorative di tre giorni e cioè 18 ore in un mese, da
distribuirsi in un mese. L'informativa Inpdap se letta
attentamente fa evincere la stessa cosa, anche se nell'ultima parte
è contraddittoria. Tale informativa, inoltre, è
indirizzata ai lavoratori disabili e non ai parenti di portatori
di handicap gravi. Come mi devo comportare a riguardo visto
ho sentito più pareri, alcuni favorevoli alla mia tesi,
altri contrari? La collega che mi ha preceduta ha concesso
l'autorizzazione, io sono un pò più cauta. La ringrazio
e la saluto. La prego, se può, mi risponda con sollecitudine
perchè è necessario faccia al più presto il
decreto.
Io do la stessa interpretazione delle norme che
dà lei.
Sono docente di Ed. Musicale nella Scuola Media
titolare di cattedra (ed invalido civile), al quale è stato
negato dal provveditore agli studi il part-time verticale (per
determinati periodi dell'anno) richiesto nei modi e nei tempi
previsti dall' O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 richiamata dall'O.M. n.
55 del 13 febbraio 1998 precedenti e successive ribadito
nell'applicazione dalla circolare n. 45 del 17 febbraio 2000 nella
quale si lamenta che lo stesso non viene agevolato e si ribadisce
testualmente "la prestazione lavorativa a tempo parziale
può essere concentrata su determinati periodi dell'anno in
relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione
scolastica e alla CONSEGUENTE PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA", continua dicendo "Quello che preme
sottolineare è la necessità che, IN TUTTE le situazioni
di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere
fra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente
con le esigenze di servizio, risulti LA MENO GRAVOSA PER IL
DIPENDENTE AL FINE DI GARANTIRE CHE IL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEL
PART-TIME POSSA ESSERE ESERCITATO IN MODO PIENO E NON VENGA NEI FATTI
RESO DIFFICOLTOSO. Il diniego mi è pervenuto oltre
Il termine dei 60 giorni previsti, mi sono state comunicate le
motivazioni solo dopo mia richiesta e in maniera, a parer mio, poco
chiara, facendo riferimento solamente all'art. 8.2 e 7.2 della
stessa O.M. come normativa di riferimento senza dare convincenti e
precisi ragguagli. Studiando nei particolari anche la legge del
15 marzo 1997 che essa cita, mi sembra che anche nella medesima,
venga ribadito il principio secondo il quale è la scuola che
deve prendere atto della volontà del docente e quindi
può organizzarsi con piccoli aggiustamenti di orario
affinché lo stesso possa usufruire di un suo sacrosanto
diritto previsto e garantito dalla legge dello stato, che a mio
parere, dovrebbe subordinare l'ordinamento scolastico. In poche
parole non mi si concede il diritto richiesto per il timore che ha il
capo d'istituto nell'attuare la flessibilità oraria prevista
all'interno dell'autonomia scolastica, perché essa genera, a
suo dire, "scompiglio" nell'organizzazione della "sua
scuola" che è di tipo tradizionale e che, finche&Mac226;
Lui ne sarà il capo d'istituto, questo tipo di part-time non
verrà concesso. Queste le testuali parole che ha usato in un
collegio dei docenti nel quale, dallo stesso, mi è stata
negata la possibilità di esporre il mio progetto educativo
didattico (togliendomi letteralmente la parola) già presentato
ed esaminato in sede di commissione del P.O.F. ma del quale non ho
mai saputo l'esito sebbene abbia fatto richiesta per scritto. Mi
sembra che tale comportamento vada al di là di ciò che
è quello ribadito nella circolare e riportato da me a
caratteri maiuscoli. Ho chiesto che ciò venisse messo a
verbale, e in minima parte è stato fatto, ma smussando i toni
e tagliando qua e la le verità. Mi meraviglia, al di là
che il capo d'istituto abbia delegittimato il collegio dei docenti,
(l'unico organo preposto a deliberare all'interno dell'autonomia
scolastica su ciò che concerne l'organizzazione e l'orario,
compreso l'instaurarsi della flessibilità), l'arroganza con
cui non mi ha permesso di parlare nella sede più opportuna
qual è quella del collegio nel cui ordine del giorno era
prevista la presentazione di proposte educative didattiche da
contemplare nel P.O.F. ancora da approvare per cui soggetto
ancora a modifiche. Purtroppo se non avrò risposta alle mie
domande, sarò costretto a rinunciare ad un posto di lavoro a
tempo indeterminato di musicista presso uno dei più
prestigiosi teatri italiani, anch'esso conquistato a prezzo di tante
fatiche attraverso approfonditi studi, audizioni, varie vicissitudini
e svariati concorsi internazionali; oppure trasferendomi in altra
città dover negare il mio aiuto ad una gravosa
situazione nella quale versano alcuni componenti la mia famiglia
per le loro precarie condizioni di salute. Il teatro, a fronte della
situazione, mi ha prolungato di nuovo per un anno l'aspettativa, per
darmi il tempo di trovare una via che mi consenta di usufruire del
part-time che lo stesso mi concederebbe e che potrei abbinare a
quello della scuola, per avere 12 mesi di lavoro continuativo, 6 per
ogni sede di lavoro, così potrei essere presente nel
nucleo familiare, svolgere con passione ed entusiasmo il mio lavoro
di insegnante e allo stesso tempo non rinunciare all'impegno
teatrale che appaga la mia vita. In pratica Le chiedo se esistono i
presupposti per attuare il mio volere, e quali sono i mezzi per
ottenere ciò che mi è caro. In alternativa visto che ho
beneficiato di un anno di aspettativa anche nella scuola potrei
avvalermi ancora della stessa per motivi familiari? In alternativa
potrei ottenere la possibilità di usufruire dell'anno
sabatico? Io per quieto vivere, non ho ancora impugnato ciò
che è di mio diritto fare, anche se sto valutando, come
ultima spiaggia, assieme al segretario UIL scuola per la
Toscana, gli estremi per esporre il tutto, verbali compresi, a
chi di dovere. Sono un tipo pacifico anche perché conosco la
legge del più forte, le difficoltà in cui metterei me
ed alcuni disponibili e cari colleghi, ed altri che avrebbero timori
reverenziali, se non, data la precarietà del loro rapporto di
lavoro, addirittura l'incubo di eventuali ritorsioni; conosco i tempi
le modalità ed i costi della "giustizia" ordinaria
insostenibili se non a caro prezzo, per cui non vale la candela
procedere in tal senso anche per non crearsi ulteriori problemi oltre
a quelli che la vita quotidiana già ci
pone.
I posti part-time possono essere costituiti con
orario su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) o su
non meno di tre gg. alla settimana (tempo parziale verticale) o anche
su determinati periodi dell'anno. Sono i dirigenti che, sentito il
collegio dei docenti, individuano l'effettiva possibilità e
opportunità dell'assegnazione su posti compatibili con la riduzione
dell'orario. In ogni caso può fruire dell'aspettativa, a patto
che i suoi impegni artistici non configurino un altro rapporto di
lavoro a tempo determinato.
Egregio prof. Santoro mi permetto di disturbarla
in questa sua rubrica con una domanda di carattere personale e non
inerente alla mobilità. Sono un ITP ex Enti Locali, dopo la
conversione in legge del decreto 212/02 (D.M. 212), preoccupato della
situazione futura, vorrei dimettermi dalla scuola statale per
impiegarmi altrove. Se volessi dimettermi ad anno scolastico in
corso, quali potrebbero essere le conseguenze economiche a mio
danno?
Nessuna.
Caro Pino vorrei un chiarimento: nella nostra
scuola le ore sono tutte di 55 minuti. Il preside vuol varci
recuperare i 5 minuti non fatti e gli insegnanti con 18
ore dovrebbero mettere a disposizione 30 ore per ad es
corsi recupero supplenze ecc. Ma gli insegnanti sono veramente
obbligati a recuperare i 5 minuti per ora? Qual è la
normativa? Grazie
Il CCNL, in cui si specifica che se la riduzione
è determinata da cause esterne (trasporti, ecc.) il personale
docente non è tenuto ad alcun
recupero.