FAQ/14
Domande e Risposte sulla
RSU
Gentilissmo Pino, sono un docente di ruolo in
congedo straordinario per dottorato di ricerca fino al 31 ottobre,
termine giuridico dell'anno accademico. Ho bisogno di altro tempo per
terminare la mia tesi e ho dunque intenzione di chiedere una
aspettativa per motivi di studio, art. 24 CCNL, fino al 30 aprile. Il
DS è disponibilissimo a concederla ed anzi mi ha consigliato
lui la data del 30 aprile per non interrompere la continuità
didattica. La segreteria però mi ha chiesto un documento, una
pezza d'appoggio, per la Tesoreria provinciale che dovrebbe vistare
il decreto. Il problema è che il mio consiglio di dottorato
è ancora ben lungi dal fissare la data di discussione della
tesi, solitamente ad aprile, e non può indicare un termine
certo nel suo documento. Stante che ho una certificazione, vaga,
della dilazione della discussione della tesi, che l'aspettativa
sarebbe senza assegni senza contribuiti e con interruzione di
carriera e non graverebbe sul bilancio dello stato, anzi lo
alleggerirebbe perché il supplente costa meno, che il DS
è favorevole alla concessione: la Ragioneria Provinciale
può interporsi in qualche modo? o è solo il DS a dover
decidere?
Chieda l'aspettativa e lasci perdere la segreteria:
si vede che hanno tempo da perdere.
Gentile Direttore, vorrei porle un quesito:
vorrei sapere se una supplente di sostegno AD02 (Area Umanistica)
nominata con rettifica del C.S.A con incarcico a tempo determinato
nella nostra scuola per continuità. Essendoci quest'anno
una riduzione d'organico 2 dei suoi 4 alunni non hanno avuto il
sostegno nell'area umanistica, per cui ha "riavuto" solo 2
alunni dell'anno scorso. Lei arroca il diritto di dover avere tutti
gli alunni dello scorso anno. Bisogna riformare tutte le cattedre in
funzione di questa supplente? E poi tra lei è un docente di
ruolo sullo stesso alunno ma di aree diverse, chi ha la
priorità della continuità? Spero di avere descritto in
modo abbastanza chiaro il problema.
Viene prima il ruolo, e poi tutto il resto. In ogni
caso nella scuola superiore l'area disciplinare rappresenta una
discriminante non facilmente aggirabile, per cui la supplente si
rassegni.
Vorrei sapere se è vero che un
insegnante eletto come RSU non è soggetto a completamenti di
cattedre presso altre scuole o a situazioni di
soprannumerarietà nei successivi tre anni
dell'elezione.
Non può essere trasferito d'autorità.
Questo prevede la norma.
Spett.le redazione, gentilmente Vi vorrei porre
un questito al quale nessuno riesce a darmi una risposta. Sono un
insegnante di scuola elementare, la mia domanda è: l'orario
delle lezioni termina alle ore 13:00, se i genitori degli alunni non
sono ancora presenti, li posso lasciare da soli, di chi è la
responsabilità?
Li puoi affidare ai collaboratori scolastici, ai
quali il contratto di lavoro impone la post-accoglienza, per i tempi
immediatamente successivi al termine delle
lezioni.
Potreste indicarmi la legge o normativa che
regola questa materia?
Il CCNL.
Egr. prof Santoro, sono un insegnante elementare.
Vorrei sapere se è possibile che un progetto di Educazione
alla Musica inserito nel Piano dell'Offerta Formativa, deliberato dal
Collegio dei Docenti,venga svolto da un esperto esterno durante le
mie ore di attività curricolare. Tengo a precisare che
l'esperto sarà pagato con i fondi della 440 (Fondi dell'
autonomia), secondo le tabelle vigenti.
Se lo avete deciso, perché
no?
Spettabile Redazione, desidero anzitutto
complimentarmi per il Vostro sito, che visito frequentemente e che
trovo davvero utile e ben fatto. In seconda battuta, vorrei
cortesemente sapere se è variata la normativa riguardante il
voto di condotta (come da notizie giornalistiche): ho cercato - nel
Vostro sito, in quello del Ministero, in quello della CGIL scuola:
sempre inutilmente - un qualche provvedimento ufficiale in proposito.
Ho il sospetto che si tratti della solita politica
dell'annuncio.
Non so nulla circa questo argomento.
Gentile redazione, sono una Prof.ssa di Scuola
superiore, volevo sapere se nel caso di assenza di tutta la classe
sono tenuta a rimanere a scuola, oppure, dopo aver atteso che fossero
coperte le eventuali assenze dei colleghi posso uscire dalla scuola.
Poichè tale mio comportamento è stato censurato dal
Dirigente, vorrei sapere quale sono le norme che lo disciplinano.
Grazie
Non ritengo che lei possa abbandonare la scuola,
durante il suo orario, anche se non sono presenti gli
studenti.
Sono un' insegnante specialista di lingua
inglese. Nella Scuola dove presto servizio mi sono state
affidate 12 classi (per di più in due plessi). Ho letto la
vostra risposta ad altro analogo quesito. Desidererei sapere se per
raggiungere le 22 ore d'insegnamento mi si può costringere ad
insegnare la lingua inglese in 12 classi della scuola elementare. E'
ancora valido il limite di sette classi?
Sì, è ancora valido. In ogni caso
l'utilizzazione del personale rispetto al POF è oggi materia
di contrattazione decentrata di istituto.
Si prega di chiarire l'art. 7 co. 1 della nota
prot. 5823 del 16/09/2003 in merito alla non
"prorogabilità" dell'incarico di componente delle
RSU. In sostanza è ricandidabile e quindi potenzialmente
rieleggibile un componente RSU che ha già espletato tale
incarico nel triennio precedente?
Sì, dal momento che
continua a godere dell'elettorato passivo.
Gentile redaz., come molti colleghi l'anno scorso
ho fatto domanda di rimborso aggiornamento per un corso di
specializz. in Tecnologie per l'istruzione del FORCOM di Roma a
cui sono iscritto. Dopo ben 10 mesi il segret. in via ancora
ufficiosa, mi ha detto che questo corso non è fra quelli
rimborsabili in quanto non facente parte di un elenco (a me
misterioso) del Ministero. Mi sapete dare qualche indicazione???? A
me sembra molto strano!!!!
Anche a me. Non conosco questo
elenco.
Scrivo questa e-meil per conto di mia sorella che
non ha il pc. Nella scuola che frequentano i miei nipoti, due vanno
alle elementari e due alla materna, nello stesso plesso, la preside
nonostante non sia stata autorizzata dal comune ad allestire la
mensa, ha pensato bene di farlo autonomamente,affidandola a dei
privati, come conseguenza ha ridotto l'orario scolastico della
materna da 25 ore settimanali a 20 ore settimanali visto che il
sabato non ci sono lezioni e prolungandolo fino alle 16.00 per gli
alunni che usufruiscono della mensa, coloro i quali non ne
usufruiscono alle 12.00 devono lasciare la scuola. Le chiedo se
può farlo o se è obbligata a mantenere e far mantenere
dagli insegnanti l'orario obbligatorio degli insegnanti previsto
dall'art. 491del decreto del 16 aprile 1994,cioè 25 ore
settimanali. Le chiedo cortesemente di rispondermi se può
prima del 28 ottobre giorno in cui ci sarà la riunione di
classe. Grazie per l'attenzione.
Il tempo di funzionamento della scuola è
deciso dal consiglio di circolo o di istituto. Il tempo di lavoro
degli insegnanti in questo caso non c'entra.
Per calcolare l'importo da corrispondere al
sostituto del Dirigente Scolastico nel mese di Agosto vorrei sapere
l'importo tabellare del dirigente scolastico dal quale sottrare
quello tabellare dei docenti che è attualmente di ¤.
18.128,79
Trovi le tabelle allegate al CCNL dell'area V, anche
sul ns. sito.
Gent. Dott. Santoro, sono insegnante elementare,
tempo indeterminato, classe quinta, ambito linguistico-antropologico.
Una collega ha sparso la voce, tra i genitori, che non sono una
insegnante valida. I genitori si sono preoccupati ed hanno contattato
il Dirigente, chiedendo che io venga rimossa. Egli ha compiuto una
visita didattica, in classe, dopo 6 giorni dall'inizio delle lezioni.
Altre volte è entrato in classe a controllare, interagendo con
gli alunni. Durante una riunione ha affermato (è nel verbale),
davanti ai genitori, che io non sono adatta e sono inidonea. I
genitori degli alunni, il 14 ottobre, hanno inviato al Dirigente
una lamentela sul metodo e sul livello di insegnamento in italiano
della sottoscritta, chiedendo che tutti gli alunni fossero
spostati nella classe condotta da una collega della stessa
scuola, altrimenti avrebbero portato via gli alunni dalla scuola. Il
giorno stesso la Dirigente ha emanato la disposizione scritta
che accoglieva la richiesta e disponeva l'accorpamento delle classi,
durante le 10 ore settimanali di italiano della collega. La classe
è diventata di 41 alunni. La collega ha chiesto che io non sia
presente alle lezioni. Per me non è stato previsto nulla di
alternativo, a parte stare a disposizione per le supplenze. E' vero
che trascorsi 20 giorni dall'inizio delle lezioni non si possono
assegnare gli insegnanti ad altri incarichi? Posso invocare la
libertà didattica? Posso oppormi a questa disposizione? La
ringrazio molto per l'aiuto.
Non penso sia possibile costituire gruppi classe di
41 alunni: è una cosa che non sta né in cielo né
in terra. Chieda per iscritto al dirigente le motivazioni di questa
sua decisione. In ogni caso l'assegnazione degli insegnanti agli
ambiti ed alle classi spetta a lui, sulla base delle proposte del
collegio dei docenti e dei criteri fissati dal consiglio di circolo
e/o istituto. I venti giorni non c'entrano con il suo
problema.
Gent. mo Pino, avrei bisogno di una informazione,
sono stata nominata dal DS su una supplenza dal 6/10/2003 al
18/10/2003, poi prolungata di altre due settimane, in una disciplina
dove non sono abilitata. La cattedra di 18 ore (di cui 2 di
disposizione) è stata divisa assegnando 5 ore ad altro
supplente e 11 alla sottoscritta (come risulta dal contratto, nel
quale non c'è alcun riferimento alle due ore di disposizione).
Mi è stato chiesto di fare supplenza nell'ora a disposizione,
e ricordando anche il fatto che alcuni presidi richiedono il recupero
dei minuti di scarto tra l'ora di 60 minuti e quella di 50 ho
accettato. Vorrei sapere se sono tenuta a fare le ore di disposizione
e se queste due ore vanno divise tra me e l'altro supplente, se mi
verranno pagate a parte o meno. Gradirei avere, vista la sua profonda
conoscenza, la normativa di riferimento. La
ringrazio.
Se le ore a disposizione non sono ricomprese nella
nomina ti devono essere pagate, a meno che non rientrino nel recupero
della riduzione oraria. Solo la scuola può sciogliere questi
dubbi.
Gent.mo Dottor Santoro, sono titolare di un
assegno di ricerca presso l'Universita' di Cagliari dal primo
settembre 2003. Il Dirigente Scolastico della mia scuola (sono
insegnante di ruolo) mi ha concesso il congedo straordinario. La
Ragioneria Provinciale di Cagliari ha ritenuto fattibile il pagamento
dello stipendio da insegnante, come previsto per i dottorandi senza
borsa (legge finanziaria art. 52, comma 57 legge 28.12.2001 n. 448),
previa rinuncia (ovviamente) al pagamento della borsa da parte
dell'Universita'. Essendo lo stipendio da insegnante economicamente
piu' vantaggioso vorrei procedere su questa strada (nella mia stessa
identica situazione si trovano altri due miei colleghi). Il problema
e' che l'Universita' afferma che non e' possibile rinunciare al
pagamento della borsa...Lei cosa ne pensa?
Che l'università sbaglia.
Aspetto una sua risposta e le faccio i
complimenti per le innumerevoli notizie utili che lei fornisce in
questo sito.
La ringrazio.
Gentilissimo Sig. Santoro, può essere
presentata una lista autonoma, "civica", al di fuori delle
sigle sindacali, con componenti non iscritti a sindacati, in vista
delle prossime elezioni?
No, a meno che uno non si costituisca con formale
statuto in associazione sindacale.
Se no, queste persone hanno come unica
alternativa quella di inserirsi in una lista
"ufficiale"?
Sì.
Gent.mo Prof. Santoro, desidererei sapere, per
quanto riguarda la cattedra di informatica in un professionale
aziendale, quale è il compito dello stesso docente di
informatica nelle classi terze (le uniche del corso ad avere
informatica) durante le ore di cattedra da effettuarsi in compresenza
dell'insegnante di trattamento testi che risulta il docente
principale, quando non vi siano altri accordi tra i due docenti. La
ringrazio dell'attenzione.
Non la so aiutare.
Gent.le Dott. Santoro, vorrei chiederLe se le ore
per gli scrutini alle scuole medie rientrerebbero nelle 40 ore da
espletare per i consigli di classe, o altrimenti sotto quale voce
rientrerebbero? Qual è l'eventuale riferimento normativo?
Grazie tante
Legga l'art. 27, terzo comma, lettera c) del CCNL
24/7/03.
Gentile Redazione, sono una docente di ruolo
delle scuole superiori. Insegno Informatica (A042) in una scuola
molto distante da casa. Ho tre figli (due sono gemelli) di età
inferiore ai tre anni. Penso capirà la necessità che ho
nell'avvicinarmi a casa. Nella mia città esiste un liceo
scientifico tecnologico ma purtroppo l'insegnamento dell'informatica
è stato assegnato non alla classe di concorso A042
(Informatica) bensì alla classe A034 (Elettronica). Fino a
quest'anno scolastico non è stata disponibile la cattedra di
18 ore, solo spezzoni orari. Dal prossimo anno, però, saranno
disponibili le 18 ore. E' corretto pensare che da quel momento in poi
l'insegnamento dell'informatica debba essere assegnata alla classe
A042 come credo preveda il Progetto Brocca? In tal caso il prossimo
anno potrei fare domanda di trasferimento o assegnazione
provvisoria?
Non è corretto pensare ciò che lei
pensa.
Sono un insegnante tecnico pratico di laboratorio
di chimica e, dallinizio dellanno nel laboratorio di
chimica non è stato ancora nominato laiutante tecnico.
Volevo sapere se in assenza dellaiutante tecnico sono tenuto
ugualmente ad andare in laboratorio e se, in caso di incidente, il
fatto che non sia presente comporti qualche problema. Inoltre se
durante lo svolgimento dellattività io dovessi svolgere
un lavoro che è nel mansionario dellaiutante tecnico e
dovesse succedere qualcosa sarei coperto ugualmente
dallassicurazione?
Faccia presente al dirigente scolastico che
l'attività didattica è seriamente compromessa dalla
mancanza di questa figura, che garantisce la funzionalità dei
laboratori.
Gentile Signor Santoro, sono un'educatrice di un
asilo nido comunale. Compio 48 anni a gennaio, ho una laurea in
lettere, un anno di servizio scuola elementare. Vorrei sapere se mi
conviene riscattare la laurea ai fini pensionistici in quanto
cumulando i servizi arrivo a 26 anni e concludo i 35 anni di
servizio all'eta di 57; se devo aspettare ugualmente
l'età di 60 anni, è conveniente riscattare la
laurea?
Ma lei lo può fare? Non conosco che cosa
prevede la normativa a riguardo, visto che mi occupo di scuola e gli
asili nido non rientrano sotto la mia giurisdizione.
Gentile Professore, ho bisogno di sapere se in
qualità di supplente temporanea nella scuola elementare
per 15 giorni posso partecipare allo sciopero previsto per
venerdì 24 ottobre o rischio di vedere annullata la nomina.
Grazie
Vai tranquilla.
Le chiedo cortesemente di rispondere, magari
citando la normativa di riferimento del caso, al seguente quesito. Il
Dirigente scolastico di un Istituto Professionale di Ragusa convoca
per le 17,00 il collegio dei Docenti e, come spesso accade,
l'insediamento ufficiale avviene in ritardo (verso le 17,30). Al
momento dell'appello al sottoscritto e ad un numero molto alto di
colleghi (circa il 30%) viene impedito, pur presenti, di apporre la
firma nel foglio delle presenze. La motivazione di tale azione
è stata giustificata dicendo che la firma doveva essere posta
alle 17,00 in quanto il suddetto foglio si trovava in portineria.
Premettendo che la suddetta lista non è stata vista da molti
colleghi, dopo circa 2 giorni è stato notificato a tutti gli
insegnanti che non avevano firmato prima dell'apertura dei lavori, di
giustificare il ritardo previo sanzioni. Tenendo presente che questa
iniziativa ha procurato molto malcontento tra i colleghi, Le
chiedo:
1) che tipo di
risposta secondo lei dovremmo dare? Molti pensano di
insistere sul fatto che l'unico accertamento delle presenze
può essere fatto solo al momento dell'insediamento del
Collegio;
2) se il Dirigente
rifiutasse una tale giustificazione come dovremmo
comportarci?
Le modalità di accertamento delle presenze
dovrebbero essere definite dal regolamento di funzionamento
dell'organo collegiale. In assenza del regolamento, non può
essere imputata alcuna negligenza ai membri del collegio che non
hanno apposto la firma sul foglio presenze pur essendo
presenti.
Gentile prof. Santoro, mi rivolgo ancora a Lei
nel tentativo di chiarire l'ennesimo diverbio col mio preside;
premetto che sono abilitato nella A059 ed ho un incarico annuale
in una Scuola Media. Stamattina vengo informato dalla segreteria che
il preside ha intenzione di farmi stare a scuola durante le
elezioni del consiglio d'istituto: 4 ore la domenica 23 novembre,
e 6 ore il lunedi 24 mattina (giorno in cui avrei solo 3 ore di
lezione). Tutto questo compensato solo dal recupero di una
giornata, scelto probabilmente da lui durante le vacanze di Natale.
Ora io vorrei sapere da Lei:
1) Le risulta che il
preside possa costringermi ad andare a scuola di domenica, o posso
rifiutarmi? Mi potrebbe indicare l'eventuale
normativa?
Il preside non la può obbligare, visto che il
contratto nazionale di lavoro non prevede nessun tipo di
precettazione.
2) Nel caso fossi costretto ad accettare, posso
pretendere il pagamento delle ore di straordinario fatte la domenica,
con fondi d'istututo?
Sì.
La ringrazio sinceramente, sperando che mi
possa aiutare a capire come devo comportarmi in
questa situazione, che a me sembra un sopruso.
Aspetterò la sua risposta, prima di parlare col mio
preside della questione. Cordiali saluti.
Saluti.
Gentile prof. Santoro le sottopongo il mio
quesito: sono un'insegnante di scuola elementare a t.i. e vorrei
poter usufruire delle 150 ore previste per il diritto allo studio.
Non ho ben capito se queste ore posso utilizzarle per studiare a casa
e andare poi a fare l'esame (che di volta in volta documenterei con
relativa certificazione) oppure se sono costretta a frequentare le
lezioni presso l'universita' e farmi ogni volta documentare la
presenza in aula. Nella mia segreteria mi hanno chiesto di presentare
uno specchietto con le lezioni da dover frequentare per spedirlo poi
al csa ma io da qualche anno, dal momento che insegno, non frequento
piu' l'universita'. Ho la sensazione che dovrei documentare non solo
l'esame com'e' ovvio, ma anche la frequenza e questo per me sarebbe
un problema. Puo' darmi qualche delucidazione?
La materia è regolata dal contratto regionale
sulle modalità di fruizione dei permessi. Dovrebbe prendere
visione di tale documento, per sapere come
regolarsi.
Per richiedere l'interdizione dal lavoro per
complicanze della gestazione, è sufficiente esibire insieme
alla domanda un certificato medico rilasciato dal proprio ginecologo
o bisogna farsi rilasciare il certificato da un Ente pubblico
(ospedale - Asl ecc..). Grazie.
La prima che hai detto.
EGREGIO DOTT. SANTORO, DESIDEREREI CONOSCERE IL
SUO AUTOREVOLE PARERE SULLA SEGUENTE QUESTIONE: SONO UN COLLABORATORE
SCOLASTICO E L'ISTITUTO DOVE LAVORO E' COSTITUITO DA DUE SEDI
DISTACCATE - UNA IN CITTA' - SEDE 1 - E L'ALTRA IN APERTA CAMPAGNA -
SEDE 2, DISTANTI FRA LORO CIRCA 25 KM ED UBICATE NELLO STESSO
COMUNE. QUEST'ANNO SI E' LIBERATO UN POSTO NELLA SEDE SCOLASTICA
(SEDE 1) CHE E' NEL PAESE DOVE VIVO. IO GODO DELLA LEGGE 104/92
(ASSISTO MIA MOGLIE CHE E' INVALIDA) E NON SO SE POSSO AVERE LA
PRECEDENZA RISPETTO AD UNA COLLEGA CHE LAVORA COME ME NELLA SEDE 2,
CHE HA PIU' ANZIANITA' DI SERVIZIO RISPETTO A ME E CHE CHIEDE DI
VOLER RIENTRARE NEL POSTO DA LEI OCCUPATO 3 ANNI PRIMA. DA QUANTO HO
CAPITO LEGGENDO L'ARTICOLO 9 DEL CONTRATTO SULLA MOBILITA' LA MIA
COLLEGA FA APPELLO A CIO' CHE E' INDICATO NEL PUNTO II). NON LE HO
PREMESSO CHE DAL PRIMO SETTEMBRE A TUTT'OGGI IO STO LAVORANDO NELLA
TANTO AMBITA SEDE 1, CHE ORA PERO' RISCHIO DI PERDERE DAL MOMENTO CHE
LA MIA CARA COLLEGA HA FATTO RICORSO. CONFIDANDO IN UNA SUA PUNTUALE
RISPOSTA LA RINGRAZIO PER IL SERVIZIO CHE LEI OFFRE A NOI TUTTI E LE
AUGURO SEMPRE BUON LAVORO
La materia è regolata dalla contrattazione di
scuola, a cui è opportuno che faccia
riferimento.
Spett Signor Santoro, è possibile andare
a scuola per una sola ora e soprattutto in questo caso posso chiedere
all'occorrenza un permesso di un'ora?
Certo che è possibile andare a scuola per una
sola ora. Quanto al permesso invece no, visto che il 50% di uno
è meno di uno.
Egregia redazione di EDSCUOLA, sono un Docente
di Educazione Fisica di scuola superiore della provincia di Parma.
Per prima cosa voglio farvi i complimenti per il vostro sito, il
quale è un riferimento per gli operatori della
scuola i quali hanno la necessità di riuscire a reperire
normative e rimanere informati/aggiornati. Il mio problema è:
Educazione Fisica accompagnamento degli studenti in palestre poste al
di fuori dell'istituto scolastico. La mia
necessità deriva dal fatto che attualmente mi trovo in un
caso analogo, il Consiglio di Istituto dove presto servizio ha
deliberato all'unanimità l'obbligatorietà per i docenti
di Educazione Fisica all'accompagnamento degli studenti in palestre
poste al di fuori dell'istituto scolastico, attribuendo tale compito
ai Docenti, successivamente il Dirigente Scolastico ha
ratificato tale decisione con ulteriore circolare. Alla mia richiesta
di riferimento normativo su cui hanno basato tali delibere non
ottengo nessuna risposta. Nella sezione di Educazione Fisica di
Edscuola ho trovato le circolari ministeriali n. 321 del 10
ottobre del 1963; n. 2 del 5 gennaio 1977;
n. 153 del 3 maggio 1994. Ulteriori mie ricerche personali mi
hanno portato ad avere:
1. "una sbiadita
fotocopia" di una sentenza del TAR di Catania n 1379 del
12/11/1987 che riguarda "l'accompagnamento degli studenti in
palestre poste al di fuori dell'istituto scolastico" (che
afferma che l'accompagnamento non è di competenza
esclusiva dei soli docenti di educazione Fisica);
2. di sentenze del
TAR di Sassari in forma elettronica (che affermano che
l'accompagnamento non è di competenza esclusiva dei
soli docenti di educazione Fisica);
Sto ricercando in
forma elettronica la sentenza TAR di Catania n 1379 del 12/11/1987,
ma ho molte difficoltà, vi segnalo il numero di telefono
se può aiutare voi, il numero che trovo sull'elenco telefonico
è TAR Catania 0957530411. Vi invio in allegato le
sentenze sopraccitate, e spero possano essere un piccolo aiuto per
far crescere il vostro sito. Come potrei fare per sapere se
esistono altre sentenze inerenti all'accompagnamento o circolari
ministeriali? Vorrei segnalarvi che il problema dell'accompagnamento
alle palestre poste fuori dall'istituto è un problema molto
presente in tutta Italia, e coinvolge numerosi Docenti. Vi chiedo
anticipatamente scusa per il disturbo arrecatovi, ma vi ringrazio
enormemente se poteste essermi di aiuto.
Con tutta la buona volontà non riesco a considerare questo
problema così importante, visto lo stato comatoso in cui
versa la scuola pubblica oggi.
Le vecchie circolari o sentenze TAR poco contano in un contesto
contrattuale ed organizzativo mutato, dopo la privatizzazione del
rapporto di lavoro, l'autonomia organizzativa e didattica e,
aggiungerei io, i tagli sistematici agli organici del personale, in
particolare ATA. La vigilanza è garantita nella scuola dai
docenti: i collaboratori, come dice la parola stessa, collaborano con
i docenti in questa attività. Spetta ad ogni singolo istituto
stabilire le modalità organizzative con cui
assicurarla.
Vista la C.M. 444 del 1996 si prega voler
rispondere se le docenti di lingua straniera devono supplire nelle
ore eccedenti quelle frontali, poichè la su menzionata
circolare precisa "la quota oraria eccedente l'attività
frontale sarà utilizzata in attività di arricchimento
formativo, connessa con l'insegnamento della lingua straniera con le
modalità programmate dal colegio
docenti."
La questione oggi è regolata secondo me dal
CCNL, lì dove afferma che nella scuola elementare soltanto se
la compresenza non è programmata per attività di
arricchimento e recupero può essere utilizzata per le
supplenze.
Gradirei conoscere i casi in cui è
prevista incompatibità tra RSU e incarichi in pubbliche
istituzioni.
La materia è regolata dall'accordo quadro 7
agosto 1998, che trovi anche sul ns. sito.
Egregio Dottor Santoro, mi trovo casualmente e
di colpo (in quanto nuovo collaboratore del dirigente) a dover
affrontare questioni di cui non sono ben a conoscenza e vorrei il suo
autorevole aiuto.
1) Per prima cosa:
come si fa una corretta convocazione delle parti per procedere alla
contrattazione? In pratica si devono avvertire le varie
organizzazioni sindacali del territorio con lettera di
convocazione?
Sì.
A nome di chi?
Del dirigente.
O è sufficiente convocare le
R.S.U.?
No.
Qualora le OO.SS ( pur convocate) non si
presentano si può procedere alla contrattazione solo con le
R.S.U.?
Certo.
E' valida una contrattazione siglata solo con
quest'ultime?
Sì.
2) I fondi per l'ampliamento dell'offerta
formativa (L.C. 93/2000) confluiscono comunque nel
fondo?
Se servono per retribuire il personale,
sì.
Anche i fondi per i progetti speciali del
tipo recupero ed integrazione handicap?
Vedi risposta precedente.
I compensi per tali progetti extracurriculari
sono comunque oggetto di contrattazione?
Sì.
Gli specialisti esterni (tipo professore di
pianoforte o logopedista) devono essere comunque pagati con tali
fondi?
Sì.
E l'ammontare chi lo decide?
La proposta di compenso è di competenza del
consiglio d'istituto.
Possono essere pagati anche con il fondo
d'istituto e soggetti anche a contrattazione?
Assolutamente no.
3) Cosa si intende in pratica per "
dotazione organica"? quali fondi vi confluiscono? come ed
in che modo si utilizzano questi fondi? Chi lo
decide?
Non ho capito la domanda.
Mi rendo pienamente conto che ho chiesto
praticamente di tutto ma solo Lei può aiutarmi in quanto
più leggo contratti, circolari e regolamenti e meno ci
capisco ed il dirigente ed il direttore amministrativo, a cui a volte
chiedo lumi, mi confondono anche di più (ci scommetto che ne
sanno meno di me).
Chieda le loro dimissioni.
Egr. Santoro sono una docente della scuola
materna paritaria, già degli Enti LOcali, e ogni volta che
c'è uno sciopero non si capisce bene a che parrocchia
apparteniamo! MI spiego meglio: nel caso di sciopero breve di due ore
un rappresentante RSU del Comune dice che anche noi docenti dobbiamo
seguire le modalità di sciopero seguite da tutti gli altri
dipendenti comunali e scioperare per due ore. Il problema è
che nel nosto caso essendo la scuola funzionante su due turni con
protrazione dell'orario di apertura al pomeriggio, ovvero: primo
turno dei docenti ore 8 ore13, secondo turno ore 11 ore 16 la
normativa in materia di sciopero e servizi essenziali fatta propria
anche dal comparto regioni-Autonomie Locali in data 19-09-2002,
è chiara affermando che lo sciopero può essere fatto
soltanto alla prima ora del turno antimeridiano e all'ultima del
turno pomeridiano... IL rappresentante RSU insiste nel dire che noi
siamo Enti Locali e Non scuola statale. Mi dia per favore lumi a
proposito. Grazie.
Di Enti locali non so nulla, per cui davvero non la
so aiutare.
Sono una insegnante di scuola materna e vorrei
sapere se essendomi assentata per malattia dal servizio, oltre un
certo periodo c'è il rischio che possa perdere la mia
sede.
No, ma il posto sì.
Lavoro come collaboratrice scolastica titolare
presso un Istituto Comprensivo di Bologna, lo scorso 11 settembre in
una riunione informativa il dirigente ha stabilito il mio spostamento
in un'altra scuola per esigenze di servizio. Nella contrattazione
integrativa di Istituto largomento spostamenti del
personale non è stato trattato, quindi nulla è
stato stabilito. Tengo a precisare che non sono la più giovane
di servizio e che nellIstituto ci sono
collaboratori annuali che non sono stati spostati. Chiedo
gentilmente: il dirigente può spostare il personale A.T.A. tra
i vari plessi senza tenere conto dellanzianità di
servizio? La legge mi dà il diritto di far valere la mia
anzianità di servizio? Sono stata vittima di un abuso di
potere? Nel caso che la legge stabilisce effettivamente che si deve
seguire un criterio che, comunque, non prevarichi il
diritto acquisito dell'anzianità di servizio, come posso
agire? Vi ringrazio dell'attenzione.
La materia deve essere disciplinata dalla
contrattazione di istituto. Altrimenti, come prevede il CCDN sulle
utilizzazioni di quest'anno, si deve applicare quanto prevede a
riguardo il CCDN sulla mobilità.
Gentile direttore, sono docente in un liceo
scientifico, nonchè RSU, vorrei sapere se la normativa
prevede, come sostiene il D.S., che in assenza di docenti per la
sostituzione di colleghi assenti si possa smembrare la classe in
altre: mi chiedo in tal caso le norme sulla vigilanza e sulla
sicurezza come possono essere garantite?
Per garantire la vigilanza si può ricorrere
anche a questa prassi, in uso soprattutto nella scuola primaria.
Naturalmente solo in casi del tutto eccezionali.
Sono una docente di scuola elementare,
collaboratrice del D.S. con delega alla sostituzione dei docenti
assenti fino a cinque giorni. Il quesito che pongo è: è
possibile sostituire i docenti assenti fino a cinque giorni con le
insegnanti di sostegno in servizio nella stessa classe anche in
presenza dell'alunno disabile a loro affidato?
Secondo me no.
E se l'alunno è quel giorno assente
è possibile impegnare il docente di sostegno per supplenze
brevi anche in classi diverse da quella in cui è
titolare?
Sì.
Posso avere indicazioni in merito alla normativa
di riferimento? Colgo l'occasione per esprimere tutto il mio
apprezzamento per il prezioso servizio che a noi docenti viene dal
vostro sito e per la completezza degli argomenti
trattati.
I riferimenti normativi sono sparsi. In ogni caso
penso che, per le ricadute che la sostituzione dei docenti assenti ha
sulla qualità della didattica, che ad essere investito di
questo problema dovrebbe essere sia il collegio dei docenti che la
RSU, che ha competenza sull'utilizzazione del
personale.
Hai dei sunti del CCNL scuola o comunque della
normativa scolastica da mandarmi?
Non ho sunti, purtroppo.
Salve, volevo alcuni chiarimenti
sull'organizzazione dell'orario dei contratti part-time. Ho chiesto
ed ottenuto con l'anno in corso la trasformazione del mio contratto
di lavoro da tempo pieno a part-time verticale, per ore complessive
contrattate con la presidenza di 13 ore. Nella stesura dell'orario
annuale ho avuto due giorni liberi come da me richiesto, ma nelle
giornate lavorative sono presenti alcuni buchi che ovviamente
allungano i tempi di permanenza a scuola; inoltre il lunedi ed il
sabato entro alle ore 8 ed esco alle ore 13.45. Avendo chiesto il
part-time per poter seguire meglio i figli, con questo orario si
vanificano gli obiettivi di questa richiesta: il lunedi ed il sabato
non riesco a portare e neppure ad andare a prende i figli da scuola.
Le mie richieste sono le seguenti:
1) posso chiedere che
mi vengano tolti i buchi nell'orario? Si potrebbe fare riferimento
per esempio alla legge (n°?) che ha introdotto il congedo
parentale per i figli minori di 8 anni, nell'ambito della quale si
sottolinea l'opportunità di tener conto dei "tempi"
delle famiglie?
Faccia riferimento alla legge sui congedi
parentali.
2) Il docente part-time ha l'obbligo di
partecipare come commissario interno agli esami di
Stato?
Nelle sue classi sì.
Se esiste una normativa o sentenza a riguardo,
potreste indicarmi gli estremi?
A riguardo di che cosa?
Siamo un gruppo di ITP dell'Istituto Tecnico
Aeronautico di Forli', lavoriamo in laboratorio in compresenza col
docente di teoria. Nonostante l'anzianità di servizio di molti
di noi, abbiamo alcuni dubbi sul nostro ruolo e compiti, anche
perchè non siamo a conoscenza di riferimenti e normative
precise. Vorremmo informarci, in particolare, in merito ai seguenti
aspetti:
- L'insegnante di
laboratorio può essere utilizzato nelle sostituzioni di
personale assente durante le sue ore di lezione in
compresenza?
No.
- Il voto di profitto, in ultima analisi,
è definito dal docente di teoria?
No, va concordato.
- Dobbiamo toglierci ogni illusione futura per
il settimo livello?
Assolutamente sì.
- Quali sono le prospettive per la nostra
categoria nella riforma del Ministro Moratti?
Verrete tutti soppressi.
Salve, sono un precario che quest'anno ha avuto
l'incarico fino al 30 giugno 2004. Poichè intendo partecipare
allo sciopero del 24, vorrei gentilmente sapere se la partecipazione
ad uno sciopero in generale costituisce interruzione di
servizio.
No.
Avendo preso visione della nota dellARAN
prot. 6325 che riguarda le elezioni delle RSU, in particolare il
protocollo del 07/07/2003 al parag. 8, non trovo chiarimenti
riguardante la retribuzione dei componenti delle commissioni
elettorali e in particolare nel caso ci siano ore eccedenti dedicate
oltre lorario di servizio.
Non è previsto alcun compenso per
l'espletamento di questi incarichi.
Egregio prof. Santoro vorrei conoscere
qual'è il numero minimo e massimo di allievi in una prima
classe superiore se tra questi vi è un diversamente abile,
inoltre a quante ore di sostegno ha diritto il diversamente abile se
gli è stata riconosciuta la deroga per
gravità?
Le ore vengono stabilite dal GLIP. Quanto al numero
minimo e massimo, non esiste più il tetto dei 20 alunni, a
meno che questo non sia elemento necessario alla riuscita del
progetto specifico di integrazione dell'allievo.
SONO UN DOCENTE DI SCUOLA SUPERIORE (I.T.I.S. DI
CROTONE) E VORREI SOTTOPORRE ALLA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE IL
SEGUENTE QUESITO. AD INIZIO DI ANNO SCOLASTICO, IL COLLEGIO DEI
DOCENTI HA OPTATO PER LA RIDUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE A 50 MINUTI,
PER DIFFICOLTA' DEI TRASPORTI PUBBLICI PER GLI ALUNNI. LA DIRIGENZA
SCOLASTICA HA INTENZIONE DI IMPORRE IL RECUPERO DELLE ORE RIDOTTE,
VISTI I CONTENUTI DELLA CIRCOLARI N° 243 DEL 22.09.79 E
DELL' art. 26, Comma 8 DEL C.C.N.L. 2002/2005. ASCOLTATO L'AUTOREVOLE
PARERE DEL VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE G. KIRNER E
LETTO IL PUNTO C) DELLA C.M. SU MENZIONATA (3° RIGO PUNTO d:
non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare
le frazioni orarie oggetto di riduzione). A TAL PUNTO VI CHIEDO
SE I DOCENTI SONO O NON TENUTI A RECUPERARE LA SUDDETTA RIDUZIONE E,
IN CASO AFFERMATIVO, SPECIFICARE SE IL RECUPERO, AD ESCLUSIONE DELLA
1°, ULTIMA E PENULTIMA ORA DI LEZIONE, NON DEBBA ESSERE LEGATO E
PERSONALIZZATO IN FUNZIONE DEL SINGOLO ORARIO DI LEZIONI DEL SINGOLO
DOCENTE, AD ESCLUSIONE ULTERIORE DEI MINUTI DELL'ORA DI RICREAZIONE,
MOMENTO IN CUI IL DOCENTE DELL'ORA E' TENUTO, PER LEGGE, A VIGILARE
SUGLI ALUNNI. NELL'ATTESA DI RISPOSTA, ANCHE TRAMITE STESSO MEZZO,
RINGRAZIO E SALUTO DISTINTAMENTE.
Se la riduzione è stata decisa per ragioni
didattiche, il personale docente è tenuto al recupero, secondo
modalità da definire da parte del collegio dei
docenti.
In seguito alle dimissioni dell'RSU della mia
scuola si è proceduto alla sua sostituzione. Il nuovo RSU
è un assistente amministrativo ed il suo mandato che ha avuto
inizio il primo settembre del 2003 si concluderà
presumibilmente il 9 dicembre in corrispondenza delle nuove elezioni.
Chiedo gentilmente: relativamente a questi tre mesi circa del suo
mandato a quante ore di permessi sindacali retribuiti egli ha
diritto? (dal primo settembre ad oggi ha già chiesto e
speso 10 ore di permesso). Specifico che nella mia scuola operano
circa 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato,
e più precisamente: 30 personale ATA e 70 Docenti.
La ringrazio e le porgo Distinti saluti.
La RSU utilizza i permessi previsti liberamente,
senza doverne rendere conto all'amministrazione
scolastica.
In relazione all'apertura della scuola
dell'infanzia anche nelle giornata di SABATO gradirei informazioni in
merito alla normativa vigente.
Informazioni di che tipo?
Sono un collaboratore scolastico di un Istituto
Superiore, mentre mi recavo ad aprire la scuola col mio motorino a
poche centinaia di metri sono stato investito da una macchina
riportando gravi fratture ad una gamba. Facendo richiesta come
infortunio sul lavoro mi si rispondeva infortunio o malattia è
la stessa cosa, perchè?
Lei in quanto collaboratore è coperto anche
per gli infortuni in itinere.
Salve, sono il dirigente di un comprensivo. Mi
trovo con un solo membro della RSU e con una scadenza per la
contrattazione d'istituto fissata al 31/10 p.v. I sindacati
provinciali non intendono sottoscrivere l'accordo per non entrare nel
merito delle suddivisioni del fondo e vorrebbero procrastinare la
firma all'elezione delle prossime RSU. Questo comporterebbe l'inizio
effettivo delle discussioni a fine dicembre. Nel frattempo le
persone, individuate dal collegio docenti, stanno lavorando a
commissioni, funzioni strumentali, ... senza nomina da parte mia (non
ho modo di quantificarne l'impegno) e, al limite, potrebbero anche
lavorare senza compenso! Preciso che il contratto precedente risale a
due anni fa e, ovviamente, non sono previste tutte le funzioni
attivate questo a.s. Io preferirei avere un contratto firmato adesso
piuttosto che fare alchimie ... purtroppo non riesco a capire
dall'ultimo CCNL né dal CCNQ 7/8/98 chi sia titolare della
firma di questo contratto integrativo. Mi sapete dare lumi o
suggerimenti?
Secondo me il contratto potrebbe essere firmato
anche dalle sole OO.SS. provinciali ed avrebbe vigenza. Condivido
però le ragioni di opportunità addotte, per cui
attendere dicembre non mi sembra un grosso
problema.