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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/21
Domande e Risposte sulla RSU

In previsione dei movimenti per il prossimo anno scolastico vorrei sottoporle una domanda. Sono un'insegnante di scuola media (sostegno) titolare in una scuola della provincia X ma intendo presentare domanda per la provincia Y; probabilmente, però, nella sede di attuale titolarità risulterò soprannumeraria quindi mi chiedo cosa ne sarà della mia domanda di trasferimento: dovrò rinunciare?

No.

Sarò chiamata a presentare anche la domanda per la titolarità? dovrò scegliere tra l'una e l'altra?

Lei potrà presentare domanda sia di trasferimento provinciale che interprovinciale.

E' probabile che abbia sbagliato destinatario, ma non è detto. Mi presento. Sono insegnante di Italiano e Storia presso un IPSIA. Qualche anno fa avevo chiesto in Collegio docenti di poter NON ADOTTARE il libro di testo di Italiano. Mi fu detto che ero obbligata a farlo, poichè se io, per qualche accidente, non fossi poi stata assegnata alle mie presunte classi (tre terze), ci sarebbero state difficoltà per l'eventuale sostituto/a. Quest'anno voglio riproporre il non acquisto del libro di testo ma ho bisogno di riferimenti legali, se ci sono, o - sempre se sono disponibili - di precedenti esperienziali che possano darmi maggior forza nella proposta. Che fare?

Sul ns. sito trova tutta la normativa circa l'adozione dei libri di testo nelle scuole.

Vi sottopongo il problema e vi ringrazio in anticipo, se vi sarà possibile capire e caso mai darmi un parere ed un consiglio disinteressato a riguardo. Gli eventi (sc. mat stat. in provincia di Pisa n°2 sezioni). Dopo monitoraggio inizio a.s, avendo solo 27 frequentanti su 34, il 10 nov. 2003 il Provveditore ordina chiusura 2°sezione. 11 nov 2003 collegio straordinario: vengono indivuate nel plesso le due insegnanti con minor punteggio ed il preside le assegna allo stesso plesso. Ma avverte di doverle anche utilizzare per le supplenze nelle altre sc. mat. dell'Istiuto, chiamando tra le due per prima quella che ha minore punteggio. Abbiamo accettato silenziosamente le sostituzioni, con la paura che il Provveditore ci volesse utilizzare in scuole del capoluogo di provincia dove sono stati dati incarichi annuali per mancanza di ins. (questo ci hanno detto!). L'ins. con più punteggio tra le due, sono io e vi assicuro che nel plesso ci sono stata poco! Siamo in due a dover sostituire 18 colleghe in un territorio molto vasto della Alta Val di Cecina (Pisa), con grande dispendio di energie, di impegno economico per i viaggi, che è praticamente raddoppiato, e maggiore pericolo per le brutte strade! Ho 23 anni di servizio e sono a metà della graduatoria di Istituto. Le ultime due in graduatoria sono: la penultima di ruolo nell’istituto, l’ultima con incarico annuale. Sono preposto 626 nel plesso e, nonostante la mia offerta di dimissioni, ho ancora l'incarico. Non sono riuscita a trovare o ad avere nessun riferimento legislativo dove inquadrarmi per avere certezze e regole! Non ho ricevuto dal preside nessun ordine di servizio o simile, solo colloqui e comunicazione ufficiale verbale al collegio straordinario. Al mio sindacato hanno detto che noi due ins. non siamo perdenti posto, non siamo soprannumerarie ...  siamo semplicemente un ERRORE! Altre informazioni
1. La contrattazione di Istituto non dice niente perchè, che sappiamo noi, per i docenti non esiste!
2. Collegio straordinario è stato fatto perchè richiesto a voce da molte insegnanti che volevano informazioni sulla soppressione della 2°sezione a Saline di V., con o.d.g. Comunicazioni del Dirigente Sc. Organico 2003-2004 e previsioni per l'a.s.2004-2005; varie ed eventuali  (l'organico rimane invariato ma io e la collega, pur restando assegnate al nostro plesso, avendo perso la classe, faremo le sostituzioni! ed il prossimo a.s. ci saranno due posti in meno!)
3. Il Dirigente Sc. al collegio straord. legge la nota del CSA dove si parla solo della soppressione della sezione e non si dice niente delle ins.
4. Il Dirigente Sc. al collegio straord. comunica verbalmente la mia assegnazione (e quella della collega) al nostro plesso di appartenenza (noi siamo quelle con minor punteggio nel plesso) con l'obbligo di sostituire le colleghe nell'Ist. (n. 20 ins./io al 10°posto/la collega al 16°posto/l'ultimo ricoperto da una assegnazione annuale)
La situazione: due docenti “perdenti posto” che fanno le supplenze nell’Istituto, pur essendo collocate in posizione migliore in graduatoria di istituto rispetto alle due docenti ultime in graduatoria, che sono rimaste regolarmente nella loro sezione.
Le domande: ho capito che altri dirigenti scol. avrebbero fatto scelte diverse, vivo nell'incertezza non di essere un errore ma di essere forse vittima di un errore, per cui ho questo dubbio:
1. si doveva agire così solo a livello di plesso perché era già iniziato l’a.s., o si doveva vedere la graduatoria di istituto e dichiarare perdenti posto le ultime due ins in graduatoria?

La seconda che hai detto.

2. in tal caso io, che sono a metà graduatoria, avevo diritto di scegliere sui due plesssi rimasti per arrivare a giugno?

Sì.

3. cambiando plesso perchè è chiusa la sezione, perdo il punteggio della continuità sul plesso per la graduatoria di Ist.?

Non esiste continuità di plesso, che io sappia.

4. quale normativa regola ora il mio stato?

L'assegnazione del personale ai plessi è materia regolata dalla contrattazione di scuola.

5. il prossimo a.s.come verranno fatte le assegnazioni?

Vedi risposta precedente.

Vi saluto sperando possiate chiarirmi un pò le idee per uscire da questa situazione di stallo e capire come dovrò agire nel prossimo periodo e mi scuso per la complessità della spiegazione.

Ciao.

Desidererei conoscere la normativa in merito alla possibilità degli insegnanti di un team di poter organizzare l'orario in modo flessibile in alcuni periodi dell'anno per esigenze legate alla classe. Grazie

Il DPR 275/99 e l'articolo del CCNL sull'orario di lavoro degli insegnanti. Questo dovete tenere presente.

Vorrei sapere se è stata fissata la data ultima per l'iscrizione alle classi iniziale degli istituti secondari di II grado per l'a.s. 2004/05.

Sì, è scritto nella CM 2/04, che può leggere anche sul ns. sito.

Essendo stata da poco nominata Presidente del Consiglio d'Istituto nel documentarmi sulle attribuzioni ho constatato che in alcuni regolamenti approvati da diversi istituti è previsto che il Presidente del C.d.I. possa partecipare senza diritto di voto alle sedute della giunta. C'è una norma specifica che attribuisca tale facoltà?

Non la conosco.

In un Istituto Comprensivo formato da 4 plessi (1 scuola media e 3 scuole elementari - tot. alunni 1250 - classi 56), il collaboratore vicario può essere un insegnante di ruolo di Ed. Tecnica (con più di 35 anni di anzianità) che ha solo il Diploma e non la Laurea?

Sì.

Vi sono dei decreti o circolari che facciano riferimento a questo quesito? 

Non li conosco.

Vorrei sapere se è possibile per un'insegnante elementare ottenere periodi di aspettativa per dedicarsi a progetti di volontariato internazionale anche attinenti all'educazione, insomma se è prevista per motivi umanitari e in tal caso come bisogna muoversi per farne richiesta.

L'aspettativa è possibile sulla base di quanto stabilisce il CCNL della scuola.

1) Aggiornamento. Ho richiesto l'autorizzazione al Dirigente Scolastico del mio istituto per partecipare in orario di servizio ad un seminario nazionale per insegnanti di lingua inglese organizzato dal British Council a marzo prossimo. Poichè il British Council è "ente accreditato dal Miur in via provvisoria, con decreto del 29.9.03 ai sensi del DM 177/2000" la preside ritiene di concedermi l'autorizzazione a condizione che recuperi le ore di lezione perse nella giornata di frequenza del corso di aggiornamento. Due anni fa ho ottenuto la stessa autorizzazione da un altro dirigente scolastico e non sono stata obbligata a recuperare le ore perse. Mi chiedo (e vi chiedo) se tale recupero a cui mi vedrei costretta sia legittimo.

Secondo me no, dal momento che ilo personale docente ha a disposizione 5 giorni l'anno per partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio.

2) Quest'anno ho assunto un incarico come insegnante di sostegno. All'istituto in cui lavoro sono state concesse 24 ore complessive di sostegno per i tre ragazzi certificati, ore che la scuola ha diviso per tre assegnando un incarico di 11 ore a me nell'area umanistica e 13 ore ad una collega nell'area scientifica. Ora, a fine dicembre uno dei tre ragazzi si trasferisce ad altro istituto. La preside mi comunica che ho l'opportunità di "seguirlo" nel nuovo istituto oppure il mio contratto verrà ridotto per le ore di sostegno a lui dedicate (4). Qualcuno sostiene che le ore di sostegno sono state assegnate alla scuola e che quindi tale riduzione non ha senso e che il mio contratto dovrebbe mantenersi, suddividendo le ore in avanzo tra i due ragazzi rimasti. Potete chiarirmi la situazione?

Secondo me ha ragione la scuola, purtroppo.

Grazie, come sempre, del vostro aiuto.

Ciao.

In data 02/09/2003 al sottoscritto insegnante di Tecnica dei servizi ed Esercitazioni di Cucina (C/500) in servizio presso di Torino è statta attribuita una cattedra di 21 ore composta da n. 3 seconde e da n. 1 quinta ristorazione (classe di continuità). Nell'Istituto per un progetto di articolazione dell'orario le classi seconde svolgono n. 2 ore di approfondimento settimanali di esercitazioni di cucina e sala-bar: si sarebbe così verificato che il sottoscritto durante l'orario di servizio avrebbe avuto 21 ore cattedra + 6 ore di approfondimento (due ore per le tre seconde) per un totale di 27 ore settimanali di cui 21 ore retribuite dal tesoro e 6 ore rertribuite direttamente dall'Istituto. In data 20/09/2003 il dirigente scolastico comunicava al sottoscritto che non poteva superare le 24 ore settimanali e quindi toglieva la classe 5° ristorazione (classe di continuità) attribuendogli le 3 seconde per un totale di 18 otre cattedra + le 6 settimanali di approfondimento. Il sottoscritto in data 30/09/2003 faceva ricorso scritto al Dirigente Scolastico, la quale non rispondeva ed in data 10/10/2003 faceva richiesta di tentativo di Conciliazione presso la Direzione Regionale: tale tentativo di conciliazione è stato espletato solamente in data 12/01/2004 con esito NEGATIVO. Preciso che nell'Istituto in cui insegno un docente di sala -bar (C510) ha una cattedra di 24 ore composta da una classe 3^ Sala -bar ed una classe 1^ presso la sede coordinata carceraria alle quali aggiunge settimanalmente 2-3 ore di approfondimento con la classe terza ed al quale la cattedra è rimasta inalterata. Precisato quanto sopra si chiede:
1) SE E' LEGITTIMOIL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CONSISTITO NELL'ASSEGNARE UNA CATTEDRA AD INIZIO ANNO PER POI MODIFICARLA AD ANNO SCOLASTICO INIZIATO.
2) SE SIA FATTIBILE SUPERARE, ESCLUSIVANTE PER LE ORE DI APPROFONDIMENTO (ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO) CHE SONO LEGATE A SPECIFICI PROGETTI, LE 24 ORE SETTIMANALI.
3) SE VI SONO STATI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI CHE HANNO ESAMINATO LA QUESTIONE.
Ringraziando per la Vostra Cortesia, porgo Distinti Saluti.

Il CCNL non consente agli insegnanti di superare il tetto delle 24 ore settimanali di insegnamento per tutto l'anno scolastico, essendo però possibile in alcuni periodi una programmazione plurisettimanale dell'orario di insegnamento che comporti il superamento di detto limite.

Buongiorno! Sono un ingegnere, docente di ruolo (classe A035 Elettrotecnica) e nello stesso tempo Libero professionista, con partita IVA, e autorizzazione annuale rilasciata dal Dirigente scolastico. Sono in atto delle "voci" che preannunciano modifiche a questo status. Potete darmi informazioni in merito?

Noi non sentiamo "voci", privi come siamo del potere che per esempio padre Pio esercitava per diretta intercessione divina.

Spettabile Educazione Scuola, propongo il presente quesito:
1) ho prestato servizio con contratto a tempo determinato dal 01 settembre 2002 al 31 Agosto 2003;
2) dal 01 al 28 settembre 2003 sono stata disoccupata;
3) dal 29 settembre 2003 al 01 dicembre 2003 ho insegnato sulla base delle graduatorie d'istituto;
4) dal 02 dicembre 2003 ricopro un incarico sino al 30 giugno 2004.
Il 03 Luglio mi sposo, atteso che il contratto scade il 30 Giugno 2004 posso richiedere la licenza matrimoniale facendola decorrere ad esempio dal 15 Giugno?

La licenza matrimoniale deve ricomprendere il giorno del matrimonio, cosa che nel suo caso non è possibile.

Gentilissimo prof. Santoro, vorrei sapere se, come docente e come consigliere del Consiglio d'Istituto, ho diritto ad avere copia dei verbali relativi al Collegio e al Consiglio senza la dovuta motivazione come prevede la legge 241/90. Se per cortesia mi date riferimenti normativi. Grazie.

Certo che può, essendo membro di entrambi gli organismi.

Egr. prof. Santoro, vorrei avere delle delucidazione in merito ad un problema di contabilità amministrativa. Con il finanziamento per il funzionamento didattico, quali tipologie di spesa possono essere effettuate? Può essere utilizzata la somma disponibile per il funzionamento didattico per la realizzazione dei progetti per l' arricchimento formativo?

Sì, senza alcun dubbio.

Desidero sapere se un docente del mio corso che ha ottenuto, per motivi famigliari (affidamento di un minore) un orario settimanale, distribuito nei 6 giorni della settimana sempre dalla seconda alla quarta ora, può rendersi disponibile ad accompagnare una sua classe al viaggio d’istruzione di una settimana?

Non vedo ostacoli.

Pongo questo quesito perché a me sembra che ci sia contraddizione tra la flessibilità del suo orario e le motivazioni addotte per ottenerla. Preciso ancora che a me, madre di una bimba di tre anni, è stata negata la richiesta di effettuare un numero minore di prime ore a fronte delle quattro, su cinque giornate lavorative, assegnatemi dal vigente orario. Fiduciosa nella Vostra attenzione, saluto cordialmente.

La materia, proprio per evitare sperequazione, può essere tranquillamente regolata dal contratto di scuola sull'utilizzazione del personale.

Gentile Redazione, vorrei porvi un quesito: sono un insegnante di ruolo nella scuola publica; ove avessi un assegno di ricerca da parte dell'Università potrei mettermi in aspettativa dalla scuola, per due anni, conservando lo stipendio della medesima?

Sì.

E ove (come mi sembra) potessi farlo, la domanda ulteriore è questa: chi mi corrisponderebbe lo stipendio? L'amministrazione da cui dipendo? In tal caso l'operazione sarebbe a costo zero da parte dell'Università che mi fornirebbe l'assegno di ricerca?

Esatto. Sarebbe a costo zero per l'Università.

Un collega di matematica, insegnante di mio figlio che frequenta la terza classe del liceo scientifico ad indirizzo PNI, assegna nelle verifiche in classe trimestrali ad ogni allievo compiti diversi, con difficoltà, a suo dire, di pari grado (li seleziona da testi, secondo quanto da lui detto, adatti), ma secondo i ragazzi differente. Desidererei sapere se la normativa vigente vieta di effettuare verifiche differenziate ed individuali, così come afferma la madre-collega di un altro compagno ed eventualmente se la risposta è affermativa vi prego di indicarmi la norma relativa. Grazie anticipatamente.

Non conosco norme che vietino il comportamento di questo insegnante.

Gentile redazione, desidererei sapere se la delibera del Collegio docenti relativa alla attuazione del tempo prolungato per le prime dell'anno scolastico successivo è indispensabile al fine della proposta in sede di iscrizione alle famiglie. Gradirei anche ricevere indicazioni sulla normativa di riferimento per il tempo prolungato.

La materia è soggetta a revisione normativa, dal momento che aspettiamo l'entrata in vigore del decreto di attuazione della controriforma morattiana. Lettura istruttiva, nel frattempo, potrebbe essere la CM 2/04 sulle iscrizioni, che può scaricare anche dal ns. sito.

Sono la mamma di un bambino nato il 26 maggio 1999. Mio figlio è ora alla materna e dovrebbe rimanerci anche il prossimo anno. Premettendo che sono sempre stata contraria sia alla scuola privata sia alla "crescita anticipata" devo comunque fare i conti con quanto schematicamente vi scriverò di seguito:
1. il bambino ha una sorella di un anno e mezzo più di lui che frequenta ora la prima elementare (due anni scolastici di differenza), questo comporta che a) il bambino si senta ancora più piccolo di quanto non sia della sorella e soffre nel vedere che lei impara a leggere e a scrivere mentre lui no. b) il bambino sta imparando a leggere ed a scrivere benché noi genitori non lo stiamo stimolando in tal senso (se lo chiede, però, non ci possiamo rifiutare) ed oggettivamente è bravo ed ha imparato a leggere e scrivere;
2. nella classe della scuola materna che il bambino sta frequentando la quasi totalità dei suoi compagni il prossimo anno andrà in prima elementare e verranno rimpiazzati con bambini di tre anni. Lui, quindi, il prossimo anno sarà praticamente il solo di cinque anni con la maggior parte di bambini di tre e pochi di quattro anni;
3. quando fra due anni accederà in prima elementare si troverà con bambini che potranno avere 11 mesi meno di lui;
4. il bambino fisicamente è molto sviluppato essendo, in molti casi, più alto e robusto dei suoi compagni di cinque anni. Considerando la corporatura di noi genitori il bambino dovrebbe continuare ad essere fisicamente "grande".
Per quanto sono riuscita a capire della riforma "Moratti" che è in via di applicazione, per mio figlio non sarà possibile in alcun modo poter andare in prima il prossimo anno. E' vero? Gradirei comunque un vostro parere ed un vostro consiglio.

Le consiglio la lettura della CM 2/04, che può scaricare anche sul ns. sito, per saperne di più.

Salve sono una mamma di una bambina che frequenta la 4°elementare in una scuola statale e per questioni di razzismo interregionale l'hanno valutata con un voto inferiore a quello risultante sulle verifiche d'inglese, come posso fare per far ricorso?

La competenza è del TAR, per cui ha bisogno del patrocinio di un legale.

Desiderei sapere se il D.S. puo' delegare alla presidenza del Consigli di classe un docente, suo collaboratore in qualità di coordinatore di settore, non facente parte del medesimo C.d.c., possibilmente col riferimento normativo.

Può, sulla base di quanto dispone il T.U. (d. l.vo 297/94).

I 3 gg. di permesso per lutto per la perdita del suocero devono essere fruiti entro un certo termine dalla manifestazione dell'evento luttuoso? Se si potrebbe gentilmente indicarmi la fonte normativa. Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti.

Il contratto non lo precisa, però la richiesta di permesso dovrebbe in ogni caso avere attinenza con l'evento.

Nel conferimento di un incarico di docenza per un corso di aggiornamento relativo all'Alfabetizzazione Informatica rivolto ad insegnanti di Scuola Primaria, risulta più opportuno privilegiare una risorsa professionale interna, con specifici requisiti (20 anni di servizio di R. O. nella Scuola Primaria; 3° anno di incarico in qualità di docente specialista sul progetto di “Alfabetizzazione Informatica” rivolto a tutte le classi del Plesso di Polla Cap.; nomina a tutor per il corso di Formazione “Alfabetizzazione Informatica e Tecnologie Multimediali” svoltosi nell’Istituto Comprensivo di Polla nell’anno scolastico 2000/2001 (Prot. N. 3859 / B15); conseguimento dell’European Computer Driving Licence, con superamento di tutti gli esami previsti dall’AICA (Basic concepts; Managing files; Word processing; Spreadsheets, Databases; Presentation; Information network); attestato di partecipazione al Corso “Tecnologie Multimediali – Impiego nella Didattica delle singole Discipline” (I.T.C. Sant’Arsenio Prot. N. 3425 del 28/05/2003); iscrizione corso on line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie, presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica e Informazione – Hypermedia Open Center) oppure un esperto esterno appartenente ad un ordine scolastico diverso, sia pur con laurea in informatica?

E' questione rimessa alla decisione del collegio dei docenti, nel momento in cui approva il piano di aggiornamento della scuola.

Gent.mo dott Santoro, la disturbo ancora una volta (forse per un argomento che non è di sua competenza). Sono un insegnante e genitore di una bimba che ha 2 anni e mezzo. Sto usufruendo dell'Astensione Facoltativa poichè mia moglie non lavora. Fino ad oggi ho ususfruito di 19 giorni di astensione. Nella mia ignoranza ero convinto che la retribuzione per tali giorni fosse al 100% poichè avevo letto "...fino al terzo anno di vita del bambino, per le assenze, complessive tra genitori, non superiori a 6 mesi: la corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per i primi 30 giorni...". Adesso, nella mia scuola, mi dicono che questi 30 giorni (retribuiti al 100 per cento) andavano "utilizzati" entro il primo anno di vita del bambino. A questo punto mi trovo una retribuzione del 30% per 12 gg di astensione in quanto li ho "utilizzati" oltre l'anno di vita del bambino (ma pur sempre entro il 3° anno). Desidererei sapere se la mia scuola ha ragione oppure no.

I primi 30 giorni calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100% a prescindere dal momento in cui si fruiscono (quindi anche dopo il terzo anno e purché entro l’ottavo). Il rimanente periodo, fino a 6 mesi complessivi e (in questo caso) fino a 3 anni di età del bambino al 30%. Il periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l’8°, non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i redditi più bassi (il limite fissato nel 2000 è a L. 23.429.250 annui). In questo caso è mantenuto il trattamento al 30% anche oltre il 3° anno di età. Oltre i 30 giorni retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono le ferie e la tredicesima.

Ancora grazie per la consueta attenzione. A presto (non è una minaccia)

A presto!

Mio figlio è stato assunto presso una scuola materna paritaria, quale assistente amministrativo, un sindacalista mi ha detto, che nell'ordinamento scolastico non è prevista tale figura nella scuola materna, è vero?

Si tratta senz'altro di un sindacalista imbecille, non c'è alcun dubbio.

Egregio prof. Santoro le volevo porgere una domanda: nel caso in cui l'alunno disabile non viene a scuola che cosa deve fare il suo insegannte di sostegno deve continuare a rimanere in classe e vigilare la classe insieme al collega curriculare oppure stare semplicemete a disposizione della scuola magari nell'aula degli insegnanti?

Stare a disposizione, naturalmente.

Egr, Sig. SANTORO, Le vorrei sottoporre il seguente quesito. ANTEFATTO. Insegno da diversi anni in un istituto professionale di stato per i servizi commerciali e turistici. I corsi di studio sono così composti: un biennio comune, per il primo ed il secondo anno. Al termine del 2° ANNO il ragazzo può scegliere di partecipare ad un corso turistico, ed ottenere la qualifica di tecnico della gestione turistica, oppure ad un corso aziendale, in tal caso acquisirà una qualifica di tecnico della gestione aziendale. Ottenuta la qualifica i ragazzi, che continueranno, potranno conseguire una maturità ad indirizzo turistico oppure ad indirizzo aziendale. Attualmente la mia materia, informatica, viene ESCLUSIVAMENTE, insegnata nel corso aziendale e non nel corso turistico. Vista l'importanza della materia avente un altro profilo professionalizzante non solo per il corso aziendale ma soprattutto per il settore turistico e considerata che l'autonomia, affidate alle scuole, consente ad ogni istituto di poter avere una certa libertà nella scelta delle materie da insegnare LE CHIEDO:
1) E' possibile insegnare informatica nei corsi turistici di questi istituti?

Sì, magari gestendo il 15% di curricolo ai sensi del DPR 275/99.

2) In caso affermativo come è possibile modificare l'offerta didattica e quale procedura, basata su quale normativa in vigore, dovrò proporre al mio dirigente scolastico affinchè possa insegnare informatica anche al settore turistico?????

Vedi sopra. Non è necessaria autorizzazione alcuna per poter autonomamente decidere la modifica del curricolo.

Gentile Signor Santoro, avrei un quesito da formularle: lavoro come insegnante di sostegno presso un'ITC, e qui mi è stata assegnata una ragazzina con distrofia muscolare che necessita di molte attenzioni. Ora, il problema più rilevante è il fatto che l'alunna non ha un'assistente che l'aiuti durante la fruizione dei servizi igienici, e nell'attesa, credo lunga, che le venga assegnata una, questo compito è stato affidato a me e a una bidella. Lei può immaginare le responsabilità che tale compito comporta, la bambina è rigida e difficile da gestire, se dovesse, spero di no, succederle qualcosa, io mi prenderei le responsabolità di un compito non mio, dal momento che la mia funzione è legata prettamente alla didattica. Come devo comportarmi?!

Il CCNL affidata ai collaboratori scolastici questo compito, che quindi non compete al personale insegnante.

Vorrei rivolgerle due domande: l'art. 27 del CCNL parla di attività funzionali all'insegnamento, ma non ho ben capito se tali ore sono 40+40 o solo 40 annue (la mia preside sostiene la prima tesi);

Ha ragione la sua preside.

E' possibile e legittimo richiedere la lettura del verbale del Collegio docenti alla fine della seduta? O si deve necessariamente rimandare alla seduta successiva?

La materia dovrebbe essere disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo collegiale, di cui ogni scuola dovrebbe dotarsi.

Gentile redazione, avendo più volte avuto testimonianza della vostra disponibilità e competenza, avrei ancora una volta una richiesta da esporvi. Vorrei sapere se con il nuovo contratto di lavoro del compartimento scuola è stata individuata una figura professionale che può essere utilizzata per la cura della biblioteca. Mi è stato citato: "Profilo B/1 Assistente amministrativo: ... Può essere addetto ai servizi di bibl. e al controllo delle relative giacenze, nonchè dello stato di conservazione del materiale librario". Ma io non riesco a trovarlo scritto nel contratto: mi potete dare una mano? Per me sarebbe molto importante. Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità e vi auguro una buona giornata.

Non lo trovi scritto nel nuovo contratto per la semplice ragione che non c'è.

E’ stato proposto ricorso al Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per la disapplicazione di una graduatoria relativa al conferimento di incarichi di presidenza scolastica ai sensi dell’O.M. 44/2002 da parte di un docente non assegnatario di incarico. Il provvedimento d’urgenza è stato rigettato in quanto il Giudice non ha ritenuto fondato il ricorso relativamente al fumus boni iuris e non sussistente il periculum in mora. Dalla lettura dell’ordinanza si ritiene che il Giudice ha dato un’interpretazione delle disposizioni contenute nell’O.M. 44/2002 non corrette. In particolare, avrei necessità di alcune delucidazioni relativamente ai seguenti quesiti.
QUESITO 1) - Tizio ha avuto incarico di preside con atto formale dell’Ex Provveditore agli studi. Tale incarico è durato meno di 180 giorni. Qual è il punteggio da attribuire: quello previsto dalla lettera b) dell’O.m. 44/2002 oppure quello previsto dalla nota 2)?

La seconda che hai detto.

QUESITO 2) - Come dev’essere interpretata la valutazione dei titoli indicati nella lettera c) con riferimento altresì alle note 3) e 4). Come dev’essere interpretata in questo caso la non cumulabilità dei punteggi?

I punteggi non si cumulano se gli incarichi sono stati prestati nello stesso anno scolastico.

QUESITO 3) - I titoli indicati nelle lettere e) e f) possono essere valutati anche se la partecipazione nella Giunta Esecutiva o nel Consiglio d’Istituto è stata svolta in qualità di genitore e non di docente?

Sì.

Cosa s’intende per “membro anche elettivo”?

Ci sono membri che vengono designati nei consigli e membri che vengono eletti.

GENT.ma Redazione, desidero sapere di quale legge usufruisce un docente di scuola media superiore che ha ottenuto un orario settimanale distribuito in sei giorni e sempre dalla seconda alla quarta ora. Si tratta forse dell'applicazione dell'art. 9 della legge sulla maternità?

Può darsi. Oppure dell'applicazione di quanto stabilisce il contratto di scuola sull'utilizzazione del personale riguardo al POF.

Gentile redazione, in riferimento al calcolo delle assenze per malattia (9 mesi con stipendio intero ecc.), il contratto riferisce di partire dall'ultimo evento morboso e calcolare le assenze fatte nel triennio precedente. Per essere chiari, se il mio ultimo evento morboso è terminato l'8/1/2004, io devo andare a ritroso fino all'8/1/2001, oppure per triennio si intende quello scolastico, nel qual caso dovrei calcolare dall'anno scol. 2003/2004 fino all'anno 2001/2002? Grazie infinite.

Torna indietro di tre anni solari, quindi la prima ipotesi è quella giusta.

Sono un' insegnante di scuola elementare e gradirei sapere a che punto è la riforma dello stato giuridico degli insegnanti e dove posso trovare sul vs. sito informazioni recenti in merito a questo problema. Vi ringrazio

La riforma giace in parlamento. Sul nostra sito trovi tutta la documentazione nel ns. archivio normativo.

Non sono sicura di essere riuscita a mandarvi il messaggio con outlook e quindi ci riprovo. Non riesco a trovare uno specchietto con le quote orarie (settimanali o annuali) per disciplina nella scuola media della Moratti. Potreste aiutarmi? Grazie.

Le trovi nell'allegato al decreto attuativo.

Vi scrivo per avere un chiarimento in merito all'attribuzione delle note disciplinari agli studenti. Premetto che insegno in una scuola dove raramente dobbiamo ricorrere a questo strumento per ottenere la disciplina. Purtroppo, però, si è verificato un episodio spiacevole in cui uno studente ha offeso un docente che richiedeva il diario per fotocopiare la risposta dei genitori alla nota da lui scritta. Il risultato è stato che lo studente è stato sospeso per un giorno, ma il Dirigente scolastico sostiene che i docenti possono solo scrivere le note sul registro di classe, mentre è illegale che lo facciano sul diario. Onestamente ciò mi sembra molto strano, visto che il diario dovrebbe essere lo strumento di comunicazione scuola-famiglia. Vi sono grata se potete darmi chiarimenti in merito.

Non vedo nessun problema nella decisione di comunicare con le famiglie utilizzando il diario degli allievi. Né per altro conosco disposizioni che lo impediscano.

Sono un' insegnante, entrata in ruolo con nomina giuridica il 1 settembre 2000, non più giovanissima. La segreteria della scuola scuola elementare in cui ho preso servizio, dopo domanda e sollecito scritti a distanza di un anno, non ha espletato la mia pratica. Che cosa devo fare?

C'è un termine per provvedere, fissato dal decreto applicativo della legge 241/90. Verifica che non sia trascorso, prima di ogni altra cosa.

A chi posso chiedere quant'e' il periodo di riposo che spetta ad un padre di due gemelle (tre figlie in tutto) che fa il coll. scolastico con contratto a tempo determinato ed ha una moglie non lavoratrice? Per periodo intendo malattia delle bambine e permessi di congedo parentale o altro. E per l'allattamento sono due ore al giorno quello che mi spetta??? Grazie e complimenti per il sito (l'unico aggiornato)

Ti mando un libello, che spero di possa essere utile per saperne di più.

Salve avrei un quesito da porle: si può interrompere una interdizione dal lavoro per gravi complicanze nella gestazione, e quindi rientrare in servizio prima della scadenza del certificato medico? Se la risposta è affermativa, occorre il certificato medico del ginecologo? Le sarei molto grata se rispondesse al quesito.

Io penso che se da un punto di vista clinico sono venute meno le ragioni per cui le è stato consentito di anticipare il periodo di astensione, senz'altro sì. Deve naturalmente essere sempre il ginecologo a certificarlo.

Gentile Professor Santoro, sono in astensione obbligatoria per maternità e le sottopongo alcuni miei interrogativi.
- Se partorisco in anticipo sulla data presunta, ho diritto ai giorni non goduti in astensione obbligatoria?

Sì, utilizzando la flessibilità che l'attuale legge prevede.

- Come ne faccio richiesta? Al momento della domanda di congedo per il puerperio, chiedendo non solo i tre mesi, ma anche i giorni in più o in un secondo momento con altra domanda?
- E' vero che i tre mesi si calcolano di 30 giorni ciascuno e per febbraio si tiene conto del giorno di cui manca? ( In tutto 91 giorni, quindi).
- Quanto tempo ho dopo il parto per presentare la domanda?
- Se trasformo il mio rapporto di lavoro in tempo parziale, i  6 mesi di astensione facoltativa restano invariati?
- Al termine del congedo di maternità-puerperio, posso subito godere dell'astensione facoltativa fino al 30 giugno, richiedere le ferie e presentare nuova domanda di astensione facoltativa dal 1° settembre?
Spero nelle sue sempre chiare risposte e ringrazio fin d'ora.

Ti mando un libello sulle assenze, che spero possa aiutarti. Resto naturalmente a tua disposizione.

Vi scrivo per chiedervi le norme che regolano i viaggi di istruzione, quali organi hanno potere decisionale e di delibera in riguardo. A Siena succede frequentemente che dopo le occupazioni le gite in programma vengano cancellate. La finalità, se non mi sbaglio, è didattica, non ha quindi senso togliere esperienze formative agli alunni come sanzione disciplinare. Non ho trovato normative in riguardo per ora, quindi dove devo cercare?

I minuziosi suggerimenti recati da circolari ministeriali in tema di viaggi e visite di istruzione non hanno più alcun carattere vincolante sul piano dei rapporti funzionali-gerarchici tra scuole ed amministrazione scolastica centrale e periferica con l'entrata in vigore a decorrere dal 1 settembre 2000 del DPR 275/99 (vedi in particolare l'art. 14, comma 6) ed ancor più sulla base del nuovo assetto dell'amministrazione scolastica di cui al DPR 347/2000, che configura la definitiva e totale autonomia delle scuole in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi e visite guidate di istruzione.

Sono una mamma di una bambina (nata il 18/03/99) iscritta a frequentare come auditrice la classe 1 elementare per l'anno scolastico 2004/2005. Ovviamente stipulerò una Assicurazione personale di infortuni. E' facoltà del direttore della scuola accettare o no la mia richiesta? Quali sono le regole che disciplinano l'AUDITRICE?

La materia relativa all'anticipo è soggetta a modifica normativa. Le consiglio la lettura della CM 2/04, che può leggere anche sul ns. sito, relativamente alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Sono un insegnante di Educazione Tecnica di scuola media, vorrei sapare quale sarà la mia utilizzazione nell'ambito della scuola visto che la mia classe di concorso non esiste più. Insegno in un istituto comprensivo. Essendo referente ed esperto di informatica, posso, se non ci sono le ore, essere utilizzato anche sull'attuale scuola elementare?

Aspettiamo nuove dalla Moratti, prima di fare qualunque ipotesi.

Buonasera, sono un insegnante precaria di scuola d'istruzione secondaria superiore e vorrei sapere se in seguito alla nomina dal CSA competente potrei, in sede di formazione dell'orario scolastico presso la scuola di assegnazione della cattedra, avanzare delle preferenze sulla scelta del giorno libero e se è un mio diritto fare tale richiesta e se la scuola di assegnazione è tenuta a tener conto delle mie esigenze nel rispetto delle esigenze didattiche della stessa scuola. Sono accettabili favoritismi nei confronti degli insegnanti di ruolo rispetto a quelli precari?

No, non sono accettabili. In ogni caso ora la materia può essere regolata dal contratto di scuola, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 24.7.03.

Vorremmo chiarimenti su quali criteri si baserà la scelta del TUTOR nella scuola elementare. Se il TUTOR avrà un riconoscimento economico, e se nel suo orario di servizio avrà ore a disposizione per la parte burocratica.

Nessuno sa nulla a riguardo.

Siamo dei docenti un pò perplessi sulla riforma Moratti. Vorremmo dei chiarimenti su come verranno gestite le ore di ed.fisica e di ed. musicale nella scuola media. Grazie e cordiali saluti

Precisazioni dovranno arrivare dallo stesso ministro, ma l'impressione è che non sappia neanche lei bene che pesci pigliare.

Salve, sono un'insegnante di Lettere di scuola secondaria. Vorrei sapere se è vero che non si può essere coordinatori di due classi diverse nella stessa scuola. Affermativa o negativa che sia la risposta, mi piacerebbe avere urgentemente il riferimento normativo. Io lavoro in una scuola media inferiore dove ho 7 ore di Italiano in una 3^ e 7 ore di Italiano in una 2^. Nel primo caso ho la nomina del provveditore su spezzone orario, nel secondo si tratta di nomina del preside. In entrambi i casi dovrei essere io la 'coordinatrice'. Ma i colleghi sostengono che nella 2^ non posso esserlo perchè la legge dice che non si può essere coordinatori in 2 classi'. E' vero? Spero di ricevere presto vostre notizie. Ringrazio anticipatamente.buon lavoro!

Non conosco questo dispositivo di legge. Il riferimento infatti secondo me continua ad essere l'art. 5 del d. l.vo 297/94.

Sono una insegnante della scuola dell'Infanzia e vorrei sapere se esistono delle normative in merito all'assegnazione dei fondi per il facile consumo. Nonostante il nostro circolo sia considerato "all'avanguardia", abbiamo avuto circa 7 ¤ per alunno e sappiamo che altri ne hanno avuti almeno il doppio se non di più. Come è possibile una cosa del genere? I sindacati non rispondono adducendo che non capiscono il nostro bilancio e noi insegnanti non sappiamo se credere a chi ci ha detto che i finanziamenti per ogni alunno sono uguali per tutti. Spero a nome di tutti i colleghi di ottenere una risposta da Voi.

Chiedete alla RSU, che può facilmente avere accesso al documentazione e chiarire l'arcano con il dirigente.

Vorrei sapere se un alunno dislessico e certificato può essere esonerato dall'insegnamento della lingua straniera (inglese) e a chi spetta eventualmente farlo. Grazie.

Secondo me non può essere esonerato.

Caro Prof. Santoro, mia moglie ha un incarico fino al 30 giugno dal Provveditorato, e si trova in astensione facoltativa; vorrebbe sapere se esiste una disposizione che obbliga, a partire da una certa data, il rientro "a disposizione" e non più nelle classi assegnate e, se sì, quale è questa data.

Le consiglio la lettura dell'art. 34 del CCNL 24.7.03, che può scaricare anche dal ns. sito.

Inviate le vostre richieste a:
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