FAQ/22
Domande e Risposte sulla
RSU
Le sarei grata se sapesse dirmi de devo
rivolgermi al giudice di pace o al giudice del lavoro per il mancato
pagamento di un progetto scolastico da me ideato e realizzato.
Originariamente il progetto prevedeva un monte ore da dividere tra me
ed un collega che non ha mai partecipato, prova ne è il
registro delle firme. Il D.S. sostiene che a me spetta solo la
metà del progetto perchè così era stato
deliberato. Secondo questa teoria sarei stata così
"ingenua" da accollarmi l'intero monte ore pur di portare
avanti il progetto e concluderlo con una rappresentazione teatrale a
cui hanno presenziato colleghi e vicepreside! Purtroppo nel settembre
successivo il D.S. è cambiato per lo sdoppiamento
dell'istituto e ancora non ho capito perchè la mia situazione
deve essere gestita dal dirigente dell'altro istituto. Grazie per la
paziente e cortese attenzione.
Ma lei ha ricevuto formale lettera di incarico che
la autorizzava a svolgere il doppio delle ore previste? Così
non fosse, non sarebbe facile ottenere la giusta mercede neanche dal
tribunale di Strasburgo!
Assemblee studentesche ed equivoci. La nota
ministeriale sembrerebbe molto chiara e univoca nell'interpretazione:
c'è obbligo di servizio per i docenti e di presenza per gli
alunni solo nelle tipologie di assemblee evidenziate; tuttavia
diversi d.s. ( in provincia dell'Aquila) hanno interpretato tale nota
a rovescio, imponendo la presenza a scuola dei docenti per tutto
l'orario di servizio anche per le assemblee 'normali' , senza
prevedere invece l'obbligatorietà della presenza degli alunni.
Inoltre anche prima della data di emanazione della suddetta nota dai
d.s. è sempre stata negata la verità del fatto che
"quando le attività didattiche sono sospese non possono
essere imposti obblighi di presenza al personale docente"; tale
affermazione in effetti non compare esplicitamente nelle varie norme
che regolano le assemblee studentesche. C'è qualcuno che
può fare chiarezza su tale argomento?
Risulta in effetti che in molti istituti, a seguito
della nota MIUR prot. 4733/A3 del 26 novembre u.s., i dirigenti
scolastici impongano la presenza a scuola di tutti i docenti secondo
il loro normale orario di servizio durante lo svolgimento
dellassemblea distituto degli studenti, prevista, come
è noto, dagli artt. 12 e sg. del d. l.vo 297/94. Val la pena
qui di ricordare che la legge consente agli insegnanti che lo
desiderino la partecipazione alle assemblee di istituto, senza porre
a loro carico alcun obbligo, neanche rispetto alla semplice
vigilanza, che deve essere garantita dal dirigente scolastico o da un
suo delegato. Chiara a riguardo la nota 3 maggio 1979, n. 565,
seguita dalla nota 18 luglio 1979, n. 2317 e dalla C.M. 27 dicembre
1979, n. 312, esaustiva dellargomento ed applicativa degli
artt. 42 e sg. del DPR 416/74, poi confluiti in quelli del testo
unico ricordati. Che i giorni destinati alle assemblee di istituto
rientrino a pieno titolo nei 200 previsti dallart. 74, comma 3
del d. l.vo 297/94, come lo stesso MIUR esplicitamente riconosce,
smentendo lorientamento espresso dal suo stesso Ufficio
legislativo solo qualche mese fa, nulla modifica circa gli obblighi
di servizio del personale, che sono disciplinati dal CCNL in vigore,
il quale non prevede la presenza a scuola di quello docente in
assenza di attività programmate.
Gent.mo dott Santoro, in risposta ad una mia
email Lei mi ha detto al riguardo dell'astensione facoltativa che:
"I primi 30 giorni calcolati complessivamente per entrambi i
genitori, sono retribuiti al 100% a prescindere dal momento in cui si
fruiscono (quindi anche dopo il terzo anno e purché entro
l'ottavo). Il rimanente periodo, fino a 6 mesi complessivi e (in
questo caso) fino a 3 anni di età del bambino al 30%. Il
periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l'8°,
non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i
redditi più bassi (il limite fissato nel 2000 è a L.
23.429.250 annui). In questo caso è mantenuto il trattamento
al 30% anche oltre il 3° anno di età. Oltre i 30 giorni
retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono le ferie e la
tredicesima"; mentre mi risultava che: i primi 30 giorni
retribuiti al 100% fossero usufruibili fino al terzo anno di vita del
bambino. Da dove deriva la sua affermazione (circolari, CCNL, o che
altro)? Questo solo per avere una documentazione da presentare alla
Ragioneria. Ancora grazie per l'immenso aiuto che come sempre mi
fornisce.
Il contratto 2000-2001 sul secondo biennio economico
(art. 11, oggi art. 12 CCNL 24.7.03) ha affrontato il tema dei
congedi parentali in quanto una nuova legge, la n. 53/2000, ha
disciplinato compiutamente tale materia ed in particolare la tutela
della maternità. Le novità introdotte dalla legge hanno
reso necessario adeguare le norme contrattuali che, di norma, tendono
ad estendere eventuali benefici e trattamenti economici rispetto a
quanto definito per tutti dalla legge stessa. Le parti (Aran e
Sindacati firmatari Cgil, Cisl e Uil scuola) con il nuovo contratto
hanno inteso recepire il principio della legge, la quale non fa
distinzione tra tipologie di lavoratrici e lavoratori, e superare
quindi il diverso trattamento tra rapporto a tempo indeterminato e
determinato. Si tratta di un grande risultato per il personale
supplente, perché il nuovo contratto equipara tutto il
personale e riconosce quindi un trattamento di miglior favore. In
sintesi, in materia di tutela della maternità, con il nuovo
contratto:
- si afferma, a
premessa di tutto, che si applicano le vigenti disposizioni di legge
di tutela della maternità (L. 1204/71 come modificata e
integrata dalle leggi n. 903/77 e 53/2000);
- lart. 11 del
nuovo contratto ha superato il comma 7 dellart. 21 del
contratto 95 (riguardante il personale a tempo indeterminato) e
il comma 16 dellart. 25 sempre del contratto 95 (per il
personale a tempo determinato);
- in tutti i passaggi
dellart. 11 del nuovo contratto si parla sempre di
lavoratrici e lavoratori al pari della legge, senza
più alcun riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro;
- alla lavoratrice madre (e al lavoratore padre nel caso
previsto allart. 6 bis della legge 903/77) spetta lintera
retribuzione nel periodo di astensione obbligatoria e non più,
quindi, l80% per i supplenti (comma 3);
- nellambito
dei 6 mesi di astensione facoltativa (che la nuova legge consente
entro i primi 8 anni di vita) per ciascun genitore fino ad un massimo
di 10 complessivi (che possono diventare 7 per il padre, se il
permesso è fruito per almeno 3 mesi continuativi e quindi fino
a 11 mesi complessivi) i primi 30 giorni, computati complessivamente
per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono
retribuiti al 100% (comma 5). In precedenza, ai supplenti, era
riconosciuto solo il trattamento al 30% previsto dalla legge per
tutti. Ora, oltre ai primi 30 giorni al 100%, rimane il trattamento
al 30% per il restante periodo a condizione che lastensione sia
fruita entro i primi 3 anni di vita;
- successivamente al
periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo
anno di vita del/la bambino/a, sono riconosciuti complessivamente per
entrambi i genitori 30 giorni lanno retribuiti per intero in
caso di malattia. In precedenza tale possibilità era limitata
sempre a 30 giorni lanno, ma solo per il secondo e terzo anno
di vita. Inoltre i supplenti non avevano diritto ad alcuna
retribuzione (perché la legge non lo prevede) mentre ora
sì (comma 6);
- sia i periodi di
astensione facoltativa che i periodi di assenza per malattia del/la
bambino/a comprendono i giorni festivi che ricadono allinterno.
Anche in caso di fruizione frazionata si computano i giorni festivi
tra due periodi successivi, a meno che tali periodi non siano
intervallati dal ritorno effettivo al lavoro della lavoratrice e del
lavoratore (comma 7);
- la richiesta di
astensione facoltativa, anche frazionata, deve essere inoltrata con
un termine minimo di preavviso di 15 giorni. Tale termine vale anche
in caso di proroga. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali si può derogare e presentare domanda
entro le 48 ore precedenti linizio del periodo di astensione
dal lavoro (commi 8 e 9);
- in caso di parto
plurimo, i periodi di riduzione di orario (riposo) per allattamento
sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal
padre.
Tutte le norme di
legge più favorevoli sono fatte salve.
Gentile professore, vorrei sapere quali sono le
sanzioni previste per i docenti in caso di ritardi nell'entrata a
scuola.
Il rimprovero verbale, come
assaggio.
Sa dirmi anche in quale legge o regolamento
è contemplata questa materia?
Nel testo unico (d. l.vo 297/94).
GRAZIE NUOVAMENTE PER LA SUA DISPONIBILITA', E'
COSA MOLTO GRADITA. IO NON SONO RIUSCITA A LEGGERE NULLA
SULL'ARGOMENTO "AUDITRICE SCUOLA". SONO AL CORRENTE CHE IL
DIRETTORE DELLA SCUOLA DOVE MIA FIGLIA DOVREBBE ESSERE AUDITRICE, NON
E' D'ACCORDO. QUINDI BOCCIERA' SICURAMENTE LA MIA DOMANDA. ECCO
PERCHE' STO CERCANDO DI CONOSCERE LE REGOLE, LE DIRETTIVE O COME E'
REGOLATA LA LEGGE SULL'AUDITRICE. MI AFFIDO A LEI,
GRAZIE
L'art. 171 del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577,
stabilisce quanto segue: "L'istruzione dei fanciulli dal sesto
al quattordicesimo anno di età è obbligatoria. Nessuno
può essere iscritto alla prima classe elementare in
qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età
di sei anni". L'attributo di "regolare", aggiunto ad
"allievo" nel secondo comma dell'articolo sopra riportato,
è stato interpretato da alcuni studiosi della legislazione
scolastica in senso estensivo dei limiti di età stabiliti
dalla norma per l'iscrizione alla prima classe elementare, si da
consentire l'ammissione a tale classe anche a bambini in età
inferiore ai sei anni (perchè ritenuti particolarmente precoci
sul piano dell'apprendimento o per altri motivi). E' nata,
così, la figura dell'"uditore", cioè di
bambini ammessi alla frequenza della prima classe, ma non
regolarmente iscritti. Preciso che in molte risposte a quesiti
avanzati in merito alla questione dai provveditori agli studi ed ogni
qualvolta è venuto a conoscenza della presenza di alunni di
età inferiore ai sei anni nelle prime classi di scuola
elementare, il ministero ha ribadito che l'ammissione stessa è
illegittima ed ha invitato i provveditori interessati alla immediata
eliminazione della irregolarità. Naturalmente la materia
è stata oggi rivista alla luce di quanto prevede la legge
53/03 circa l'anticipo dell'iscrizione, che trova una sua prima
applicazione nella CM 2/04, che anticipa però contenuti non
ancora definiti compiutamente dal punto di visto
normativo.
Gentile prof. Santoro, sono insegnante di
italiano e latino ancora alla prime esperienze. Torno a disturbarla,
questa volta, per soddisfare una mia curiosità: la giornata
libera è un diritto del docente o una "gentile"
concessione del D.S. in virtù di necessità di orario
scolastico?
Non è un diritto sulla base del contratto
nazionale, ma lo potrebbe diventare se previsto nella contrattazione
di scuola.
Sono stato immesso in ruolo 2 anni fa (Italiano
alle medie) e ho dovuto fare la domanda di ricostruzione di
carriera. Per questa ricostruzione vale anche il servizio
prestato prima del conseguimento della Laurea?
No.
Questo servizio era insegnamento di religione e
qualcuno mi ha detto che c'è bisogno di aver prestato servizio
su cattedra completa, è vero?
Per insegnare religione cattolica non è
previsto il possesso della laurea, in verità. Non è
neanche necessario, ai fini della ricostruzione, che il servizio sia
prestato su cattedra intera, ma per almeno 180 giorni in un anno
scolastico.
Avendo prestato servizio per insegnamento della
religione, c'era bisogno dell'incarico per un periodo che va dal
primo settembre al 31 agosto dell'anno successivo, oppure bastavano i
180 giorni?
180 giorni oppure servizio continuativo dal 1
febbraio fino alla fine dell'anno scolastico.
Su alcuni certificati di servizio manca la
dizione con designazione della curia, questo puó essere un
impedimento (anche se ricordo che tale designazione
c'era)?
No.
Mi è stato inoltre richiesta sempre per la
ricostruzione la copia del foglio matricolare del servizio militare,
la copia foglio di congedo illimitato è la stessa
cosa?
No.
Buongiorno, ho trovato il suo indirizzo di
posta girando per vari siti/forum sulla scuola. Le scrivo perche'
avevo bisogno di un'informazione. Come funziona il calcolo dei giorni
di licenza matrimoniale per una insegnate delle scuole medie (che,
per esempio, si sposa di sabato)?
I quindici giorni continuativi devono ricomprendere
il giorno delle nozze.
Gentile Santoro, quando
c'è l'assemblea d'istituto che prende tutte le ore della
giornata noi insegnanti dobbiamo andare o no?
No, se non ci sono attività
programmate.
Le assemblee di istituto alle Superiori si
possono considerare come giornate di lezione e, di conseguenza, farle
rientrare nel computo dei 200 giorni di scuola?
Certamente sì.
Entrata in ruolo nell'a.s. 2001-2002, ho superato
l'anno di prova nello stesso a.s. (giugno 2002), attualmente vorrei
presentare domanda di ricostruzione di carriera. Dall'a.s. '97-'98 ho
accumulato periodi di servizio per ciascun anno scolastico ma
non ho mai raggiunto i 180 giorni. Non so dunque che cosa devo
dichiarare.
Nulla.
Francamente ho molti dubbi: la segreteria della
scuola presso cui presto servizio mi dice di fare 4 domande diverse
comprendendo anche quella di riscatto degli anni di laurea. Aggiunge
che i certificati vanno tutti presentati in originale e che non
è possibile allegare fotocopie o autocertificazioni. Le
chiederei se possibile di aiutarmi ancora una volta e darmi dei
chiarimenti in merito.
Faccia come le suggerisce la segreteria della
scuola.
Salve. Vi chiedo cortesemente consiglio. Sono
un'insegnante elementare a tempo indeterminato specialista di lingua
inglese. Tengo a precisare che la mia figura è stata richiesta
e inserita nell'organico funzionale di circolo per cui dovrei
insegnare solo lingua inglese. All'inizio dell'anno scolastico, il
dirigente mi ha tolto due ore di insegnamento nelle due classi prime
per affidarle all'insegnante supplente annuale di classe.
Personalmente ritengo illogico assegnare ore d'insegnamento della
lingua inglese ad un insegnante supplente annuale e ad obbligare me
(specialista) a completare l'orario di servizio insegnando altre
discipline. Vi chiedo se tale procedimento è giustificato da
qualche legge o se queste assegnazioni di discipline d'insegnamento
sono definite arbitrariamente dal dirigente
scolastico.
Si tratta secondo me di una decisione arbitraria del
dirigente, dal momento che lei è stata inserita nell'organico
sulla base di una quantificazione precisa delle ore di
lingua.
Sono preoccupata. Se tale procedimento dovesse
essere adottato nuovamente il prossimo anno scolastico (anche in
prospettiva del nuovo decreto Moratti), cosa posso fare e
come?
Ricorra contro gli abusi.
Sono una insegnante di scuola dell'infanzia, il
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo dove presto servizio
alla mia domanda di lettura del verbale del collegio dei docenti
rispondeva che per "risparmiare" tempo "come
sempre" lo avrebbe affisso all'albo per cinque giorni in modo
che chiunque fosse stato interessato avrebbe potuto prenderne
visione. A supporto di quanto affermava sosteneva che la procedura
non è più quella di una volta ma è "uguale
a quella seguita per il consiglio comunale". Potrei avere un
vostro parere in merito? Se, come penso, il verbale si deve leggere e
non affiggere all'albo potreste indicarmi la normativa di
riferimento?
Spetta al regolamento di funzionamento dell'organo
collegiale stabilire questi aspetti.
Salve, vi sto scrivendo perchè non ho
ancora capito, ne prendo atto, come sarò impiegata o riciclata
nella scuola media a causa della riforma Moratti. Ho chiesto ai
sindacati, a colleghi, alla dirigente scolastica... ma nessuno ha le
idee chiare, anzi ho avuto notizie non solo confuse ma contradditorie
e anche allarmanti. Mi spiego: insegno matematica, scienze e
alfabetizzazione informatica, è vero che avrò meno ore
per classe (al posto delle sei)? Non dovrò insegnare
più informatica? Malgrado le mie specializzazioni? Mi hanno
anche detto che non avrò più tre classi ma due (?) e
allora come completerò le mie 18 ore? Pare che e. musicale e
artistica dovranno farle di pomeriggio? Ed e. tecnica? Saranno loro
ad insegnare informatica? Ma se non hanno la preparazione? Scusate la
raffica di domande ma, spero di avere da voi risposte concrete,
grazie, cordiali saluti
No. Nessuna risposta concreta. La materia è
legata inevitabilmente alla determinazione degli organici, cosa per
il momento non ancora definita.
Carissimo Pino, ancora una volta complimenti per
il tuo lavoro. Nella mia scuola non ci sono ahimé
accompagnatori per un viaggio d'istruzione di cinque giorni, peraltro
non ancora esplicitamente approvato dal consiglio di classe.
Può il dirigente scolastico, tramite ordine di servizio,
obbligare gli insegnanti a svolgere tale ruolo, e dunque a compiere
diversi pernottamenti fuori dalla propria casa?
No, non può.
Quale che sia la tua risposta, potresti citarmi
la normativa di riferimento?
Il CCNL della scuola, il quale prevede che le
attività aggiuntive di insegnamento o non insegnamento del
personale docente siano prestate sulla base di una esplicita
dichiarata disponibilità del personale
interessato.
Vorrei sapere se un bambino che compie sei
anni il 2 settembre 2004 può essere iscritto per l'anno
2004/2005 alla classe 2ª prevedendo di sostenere gli esami
di ammissione. Grazie.
Ti rimando alla lettura della CM 2/04, che puoi
scaricare anche dal ns. sito.
Vorrei sapere se la presenza in classe di un
tirocinante della SSIS dà diritto a retribuzione e/o punteggio
aggiuntivo.
Nessun punteggio aggiuntivo. Quanto al compenso la
risposta è sì, qualora lo preveda la contrattazione di
scuola.
Gent.ma redazione, chiedo gentilmente di voler
chiarire i due dubbi seguenti, possibilmente indicando gli estremi
della normativa.
1) I docenti che
hanno richiesto, secondo la normativa, ore per "permesso
breve" possono essere sostituiti con insegnanti che hanno dato
la disponibilità a sostituire i colleghi assenti a
pagamento?
Sì.
2) I docenti vicari possono sostituire il
dirigente durante gli scrutini in qualsiasi classe, intendendosi
così superata la norma che lo riteneva possibile solo
nelle proprie?
Sì.
Nell'attivazione di piani per l'aggiornamento del
personale docente, la Scuola quale iter dovrebbe seguire
nell'attribuzione dell'incarico di docenza, soprattutto relativamente
alla scelta di un esperto interno o esterno, per essere
sicura di seguire correttamente la normativa
vigente?
La materia potrebbe essere disciplinata dal
contratto di scuola sull'utilizzazione del
personale.
Spettabile redazione, ho un quesito importante da
proporre alla vostra attenzione: dopo aver superato l'anno di prova
per il passaggio di ruolo nella classe di concorso A043 (italiano,
storia e geografia nella scuola media) e avendo ottenuto
successivamente il passaggio di cattedra nella cl. di concorso
A051(italiano e latino nei licei), previa abilitazione, è
necessario rifare l'anno di prova nonostante si vada ad insegnare
"materie affini", quali suppongo siano quelle relative alle
due cl. di concorso in oggetto?
Sì.
E, in caso affermativo, l'anno di prova
può essere differito all'anno successivo per sopravvenuti
problemi di salute che impediscano la ripresa del servizio di
insegnamento?
Sì.
Vi sarei enormemente grato se potessi ottenere
una risposta in tempi brevi, in quanto si tratta di una situazione
urgente, e se potessi avere i riferimenti
normativi.
Facciamo quello che possiamo.
Gentilissimi sono un Architetto che sta
frequentando il primo anno della SSIS presso l'università
dell'Aquila per la classe di concorso A033 - educazione tecnica nella
scuola media. In questi giorni girano varie voci in merito alla
suddetta classe di concorso: che verrà eliminata
completamente, che ne rimarrà solo un'ora, ecc. sapete dirmi
qualcosa in merito? Vi ringrazio anticipatamente
Le consigliamo la lettura, altamente istruttiva, del
decreto legislativo 23 gennaio 2004, che può scaricare anche
dal ns. sito.
Spett.le redazione sono un insegnante che
vorrebbe sapere qualcosa in più rispetto al tempo da dedicare
ad ogni singola disciplina nella scuola elementare (dalla prima alla
quinta classe) con un'organizzazione scolastica di tempo pieno (40
h.). Dove è possibile reperire, anche, modelli di
orari?
Tempo pieno? Ma se non esiste più, il tempo
pieno.
Sono rappresentante di classe della prima
elementare e a causa di ritardi da parte del Comune la scuola
elementare non è per il momento agibile. L'anno scorso le
classi delle elementari sono state spostate la prima e la seconda
presso il liceo e la media e la terza la quarta e la quinta in una
frazione del Comune, adducendo come motivazione il fatto che era
preferibile non far viaggiare gli alunni più piccoli della
prima e della seconda. Quest'anno le cose sono cambiate e gli alunni
della prima devono viaggiare per una questione di moduli. Mi chiedo
è lecito tutto questo? Come posso far valere i miei diritti
affinchè gli alunni delle prime non siano costretti a
viaggiare?
Non mi pare che lei abbia diritti da tutelare, visto
che non esiste norma che impedisca agli alunni di
viaggiare.
Ho la necessità di avere una risposta al
quesito che segue, Vi sarei molto grata se potreste aiutarmi.
Quesito: sono uninsegnante di scuola elementare con
incarico annuale (01 settembre - 30 giugno), mamma di un bambino di
età inferiore a tre anni, mio malgrado sono costretta ad
assentarmi spesso dal lavoro a causa di una patologia di mio figlio,
premesso che: la legge prevede l'assenza dal lavoro per malattia del
figlio del genitore che ne fa richiesta per un periodo
illimitato fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, solo i primi trenta giorni di ogni anno del bambino vengono
retribuiti, per il restante periodo si ha diritto alla conservazione
del posto ed al riconoscimento dei contributi figurativi, la domanda
è: ho diritto al punteggio nel periodo di assenza successivo
al primo mese retribuito per ogni anno del bambino, cioè nel
periodo in cui non percepisco nessuna retribuzione? N. b. l'articolo
48 comma 1 della legge 151 del 2001, recita, " I PERIODI DI
CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO SONO COMPUTATI NELL'ANZIANITA' DI
SERVIZIO
," cosa significa?
Che sono a tutti gli effetti
validi.
Su tutto scuola ho letto un trafiletto per cui
è scaduta la delega al governo per l'emanazione del dlgs sugli
organi collegiali territoriali. Corrisponde al
vero?
Non mi risulta.
Gentile Redazione, con la presente, La prego, se
può aiutarmi per il quesito di seguito elencato: premesso che
una docente titolare si è assentata per motivi di salute dal
1/12/2003 al 6/2/2004 e si è provveduto a nominare una
supplente (A) per il periodo di cui sopra. Il 4/12/2003 la supplente
(A) è stata collocata dall'Ispettorato del Lavoro in
interdizione anticipata fino all'1/2/2004 (tale periodo è
sempre coperto da nomina). Per il periodo di intedizione di cui sopra
è stata nominata una supplente (B). Il 15/1/2004 la supplente
(A) interrompe la gravidanza per aborto, e dal 16/1/2004 il suo
medico di famiglia le prescrive gg. 17 di riposo e cure fino al
1/2/2004. Desidero sapere, cortesemente,quanto segue: se per il
periodo di interdizione deve essere collacata in astensione
facoltativa per maternità e retribuita al 100% perchè
coperta da nomina;
Perché astensione facoltativa? Deve essere
posta in astensione obbligatoria.
... se per il periodo dal 16/1/2004 (interruzione
della gravidanza) come può essere collacata e come può
essere retribuita?
Deve essere considerata assente per malattia, e
retribuita secondo quanto dispone il CCNL in questo
caso.
Se al termine della supplenza (6/2/2004) la
titolare proroga per un ulteriore periodo di malattia, a chi spetta
la proroga, alla supplente (A) o alla supplente
(B)?
Alla supplente A.
Egregio sig. Cillo, innanzitutto complimenti per
il sito, completo e dettagliato. Le sarò grato se vorrà
rispondere a questa mia domanda: mio figlio ha subito un infortunio a
scuola elementare (rottura del perone). Per chiedere il risarcimento
dei danni, posso rivolgermi alla scuola o invece devo rivolgermi al
ministero della istruzione?
Alla scuola.
La autonomia scolastica comporta che la scuola
possa anche andare in causa direttamente - come mi dicono - o
no?
Sì.
La ringrazio in anticipo ed invio distinti
saluti.
Arrivederci.
Il Ministero con la CM n. 2 del 13 gennaio 2004
ha dettato le istruzioni per liscrizione delle bambine e dei
bambini alla scuola dellinfanzia ed alle classi di ogni ordine
e grado per la.s. 2004/05; detta CM, però, è
palesemente illegittima, avendo lAmministrazione tentato di
imporre la sua controriforma mentre era in corso liter per
lapprovazione del primo decreto attuativo della L. 53. La Cgil
Scuola, pertanto, unitamente a Cisl e Uil Scuola, ha dato mandato ai
propri legali di impugnare la Circolare sulle iscrizioni. Con il
ricorso notificato in data 22.01.2004, Cgil Cisl Uil Scuola,
censurano loperato dellAmministrazione e chiedono
lannullamento della circolare previa sospensione degli effetti
della stessa. In data odierna il decreto è stato approvato, ma
la CM deve essere comunque dichiarata illegittima: infatti,
anziché dettare istruzioni per liscrizione alla.s.
2004/05 sulla base della normativa vigente, detta disposizioni in
contrasto con lo schema di decreto sul ciclo primario e con
riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in assenza delle
disposizioni attuative della L. 53 anticipa gli effetti della
controriforma richiedendo alle famiglie liscrizione ad una
scuola che non cè.
E' così.
Chiedo di sapere se la R.L.S. nominata a
maggioranza nella R.S.U. deve avere una conferma della nomina
dall'assemblea dei lavoratori.
Sì.
Gentile redazione, gradirei sapere entro quale
data vanno inoltrate al CSA le domande per ottenere il part-time a
partire dall'a.s. 2004/2005 nell'ambito della scuola superiore e se
si può fare richiesta anche per un solo anno scolastico.
Ringrazio e saluto cordialmente
15 marzo.
Se possibile vorrei un chiarimento sulla riforma.
Mia figlia, nata il 4.5.99 compirebbe 5 anni il 4.5.2004 e sarebbe
idonea, secondo gli insegnanti della scuola privata che attualmente
frequenta a iniziare il primo anno di scuola primaria in settembre.
Se la iscriviamo (è una scuola paritaria) cosa può
succedere con la nuova normativa? Rimane in vigore l'art. 147 T.U.?
Ringrazio per una risposta, se possibile, entro i prossimi
giorni.
Le consiglio la lettura della CM 2/04, che
può scaricare anche dal ns. sito.
Vorrei sapere se é obbligo del docente
tenere i corsi di recupero in orario pomeridiano.
No, se si configurano come prestazione aggiuntiva
rispetto al suo orario d'insegnamento settimanale.
Salve, sono uno studente del quarto anno di un
istituto tecnico industriale.. volevo porle una domanda riguardante
la riforma Moratti.. è vero che nella riforma è
compresa la modifica delle assemble d'istituto con l'obbligo di
frequenza della prima ed ultima ora?
No.
Fino a un mese fa dopo la prima ora di lezione si
era liberi di partecipare o meno e quindi uscire di scuola.. ma ora
con la riforma tutto ciò cambierà?
La riforma non c'entra, ma invece c'entra una
recente nota ministeriale, sinceramente strampalata e che puoi
leggere anche sul ns. sito (Nota 26 novembre
2003).
Potrei sapere se il finanziamento statale per le
scuole dell'Infanzia arriva dal Ministero alle direzioni didattiche
separato da quello delle scuole elementari? Ogni anno ci si vede
assegnare un fondo irrisorio per l'acquisto di materiale di facile
consumo mentre alle scuole elementari vengono assegnati fondi molto
più sostanziosi.... La nostra scuola dell'Infanzia ha aperto
una nuova sezione e per comperare un po' di materiale di facile
consumo abbiamo avuto un anticipo sul finanziamento. Abbiamo speso
150 euro circa e quando è arrivato il finanziamento per la
ns.scuola,a noi (TRE sezioni) sono stati assegnati 14 euro, avendo
già speso prima..... La nostra scuola ha 72 iscritti di cui
almeno 16 sono stranieri. Possiamo accedere al fondo destinato alle
scuole con alta affluenza di stranieri? Chi ha il fondo: la scuola
stessa o vanno suddivisi per le scuole del
circolo?
Tutte le scuole statali si sono viste ridurre i
fondi per il funzionamento, dal momento che è obiettivo
esplicito di questo governo quello di smantellare la scuola pubblica.
Le poche risorse disponibili sono utilizzate dalle scuole sulla base
di apposita delibera del consiglio di circolo e/o
istituto.
All'inizio dell'anno scolastico il DS ci
comunicò che lui stesso avrebbe preparato l'orario
scolastico. Dal "Contratto Integrativo d'Istituto per l'impiego
delle risorse finanziarie riferite al Fondo d'Istituto" affisso
all'albo in questi giorni, ho scoperto invece che per l'elaborazione
dell'orario sono state assegnate delle ore ad un docente, del quale
inoltre non si fa il nome. Vorrei sapere se il DS può
arrogarsi il diritto di assegnare questo incarico senza chiedere il
parere del Collegio dei Docenti.
No, a meno che non lo affidi ad un suo collaboratore
(tra i due che può eventualmente pagare con il fondo). Gli
altri impegni aggiuntivi del personale devono essere previsti nel
piano delle attività, predisposto dal dirigente ed approvato
dal collegio dei docenti ai sensi dell'art. 26, 4° comma del
CCNL.
Sono insegnante di scuola media. In passato mi
è capitato di dover sostituire un collega della mia stessa
materia nelle operazioni di scrutinio di una classe che non era la
mia. Vorrei sapere se, in caso di improvvisa assenza di un
docente il giorno dello scrutinio, si debba adottare ancora tale
procedura. In caso affermativo da quale quale norma è
regolamantata tale situazione?
Sì, si deve adottare dal momento che il
consiglio di classe, in sede di scrutinio, deve essere un collegio
perfetto.
Sono una insegnante di scuola media superiore, in
data 26/01/2004 siamo stati chiamati a votare per un verbale di un
collegio docenti datato 26/11/2003. In esso vi era descritto un
diverbio tra preside e insegnante. Qualcuno, come me, adducendo il
fatto che era passato troppo tempo e di non ricordare in modo esatto
i termini della questione non ha ritenuto di poter votare in modo
positivo. Per questo motivo tutti i disobbedienti sono
stati oggetto di procedimento disciplinare e denunciati dal dirigente
alla Procura della Repubblica per falso ideologico. E un
comportamento legale? Come ci dobbiamo comportare? Il dirigente ha il
potere legale per prendere questo provvedimento?
Il vostro dirigente è un imbecille. Portate
pazienza.
Spett.le Direzione, siccome ho un problema con il
preside di una scuola relativa all' elezione del
presidente del consiglio d'istituto vorrei se è possibile
avere dei chiarimenti in merito il quesito è il seguente:
giorni addietro è stata fatta l'elezione del presidente,
consiglio al completo candidati n° 4 persone;
- il 1° candidato
ottiene 7 voti;
- il 2° ed il
3° ottengono 5 voti a testa;
- il 4° 1 voto.
Viene quindi nominato
presidente il primo candidato con 7 preferenze, dopo due giorni il
preside comunica una nuova convocazione del consiglio per la
rielezione del presidente adducendo testualmente "avendo
rilevato una mancata applicazione della normativa vigente,
nell'elezione del presidente del consiglio di istituto (maggioranza
assoluta - maggioranza relativa) le SS.LL. sono riconvocate per
giorno 5 febbraio 2004 onde ratificare o procedere alle nuove
elezione del presidente". Secondo me le elezioni sono valide.
Cosa ne pensate?
Art. 8, comma 6 del d. l.vo 297/94: "Il
consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei
membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è
eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto
anche un vice presidente".
Approfitto della Vs.cortesia per chiedere un
chiarimento. Nell'Istituto comprensivo dove insegno si prevede, per
il prossimo A.S., l'iscrizione di 56 alunni provenienti dalle
elementari. Il D.S., per poter formare tre sezioni di prima media,
sostiene che il numero degli alunni deve complessivamente superare le
60 unità ed è deciso a formare due sezioni di 28
alunni, non essendovi portatori di handicap. Vorrei indicazioni circa
la normativa che fissa il numero massimo di alunni per ogni singola
classe. Grazie e cordiali saluti.
Il MIUR non ha ancora deciso il da farsi
relativamente al prossimo anno scolastico. Attendiamo nuove nei
prossimi giorni.
Le collaboratrici (Bidelle) della Scuola Materna
hanno diritto alla mensa gratuita?
No.
Ed è vero che la scuola o gli Enti locali
possono farsi carico di tale onere. Esiste una
normativa?
Sì.
Me la potete far conoscere?
La trova nel CCNL, che riconosce tale diritto al
solo personale docente impegnato nella vigilanza.
Mi scuso anticipatamente se ancora una volta mi
rivolgo a lei per conoscere chiaramente le soluzioni ad un problema
piuttosto serio: una insegnante di sostegno ha affidata un'alunna con
disturbi comportamentali piuttosto gravi (è violenta ed
aggressiva). I genitori di questa alunna insistono nel farla
partecipare ad una gita di un giorno organizzata dalla scuola, ma
l'insegnante non se la sente di accompagnare l'alunna. La preside
afferma che l'ins. non può rifiutarsi perchè la
normativa a tal proposito è cambiata (ma a quale norma si
riferisce?) e che le farà un ordine di servizio scritto a cui
l'ins. dovrà rispondere sempre per iscritto. Come può
l'ins. tutelarsi? Fino a che punto c'è l'obbligo
dell'accompagnamento? Cosa può l'ins. far valere i suoi
diritti (se li ha)? Come dovrebbe rispondere per iscritto ad un
eventuale ordine di servizio? Grazie
L'insegnante non può essere obbligato a
svolgere nessuna attività aggiuntiva, che può essere
prevista soltanto sulla base di una sua esplicita dichiarata
disponibilità, così come prevede il CCNL della
scuola.
Gentile Prof. Santoro, sono insegnante elementare
in una sezione a tempo pieno; ho avuto dal CSA di Ancona
autorizzazione ad usufruire delle "150 ore" per la
frequenza di un corso di perfezionamento presso l'Università
di Urbino. Ora però la mia dirigente afferma che non
può mettere una supplente, ma che me la devo sbrigare io
facendo cambi con la mia collega!! Se le cose stanno così, 1)
cosa ho chiesto a fare le 150 ore, 2) dove sono i permessi retribuiti
e 3) tocca sempre "pesare" sulle
colleghe!!
A me non risulta che non può essere nominato
il supplente.
Inoltre penso che mi posso scordare di chiedere
permessi per preparare gli elaborati e studiare!! Mi dica che non
è vero!!!!
Non so cosa c'è scritto nel suo contratto
regionale sulle modalità di fruizione dei
permessi.
Sono un'insegnante di matematica e
fisica assunta a tempo indeterminato presso un liceo scientifico
statale. Il 25 gennaio 2004 ho avuto una bambina (la data del parto
prevista era il 30 gennaio). Quando dovrò rientrare a scuola?
Secondo me il 1 maggio e secondo la mia segreteria il 30 aprile. Chi
ha ragione?
D. l.vo 151/01, art. 16 - Divieto di adibire al
lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e
4): "1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante
i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data,per
il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori
giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al
periodo di congedo di maternità dopo il
parto.
Se intendo usufruire di alcuni giorni di congedo
parentale, dovrò comunque interrompere l'assenza rientrando
alla fine del congedo obbligatorio?
No.
Gent.ma redazione, mia figlia frequenta
attualmente la quarta elementare. Per il prossimo anno il Preside ha
già comunicato che vi saranno solo tre quinte e non quattro
com'è per le quarte attuali. Dunque procederà ad un
accorpamento. In realtà incomprensibilmente la richiesta era
pervenuta già quest'anno dal CSA, ma a fine ottobre,
cioè ad anno scolastico già pienamente avviato e
persino successivamente alla distribuzione delle cedole librarie. In
seguito all'accesa protesta dei genitori il CSA ha consentito la
prosecuzione delle classi per quest'anno "per garantire la
continuità didattica". Tuttavia ha ordinato di provvedere
comunque all'accorpamento per il prossimo anno richiamando a
giustificazione di tale provvedimento il D.M. 331/98 ed il D.I.
141/99. Il fatto è che attualmente in una quarta vi
sono 19 alunni, e nelle altre 18, 16, 16. Ora, le norme
richiamate consentono classi formate fino ad un minimo di 10 alunni
quindi non riesco a comprendere quale sia la violazione della
normativa. Inoltre in due classi vi è un alunno con handicap e
conseguente sostegno, ed in tal caso il D.I. 141/99 consiglia di
formare classi con massimo 20 alunni. Aggiungo che fino allo scorso
anno il numero complessivo degli alunni era 67 e non 69 com'è
attualmente. Tuttavia il CSA ha sempre autorizzato le classi
nonostante due unità in meno. Considerando anche che si
tratta di classi terminali alle quali è riconosciuta
particolare tutela, visto anche il particolare momento sia dal punto
di vista didattico che emotivo, può ritenersi legittimo tale
provvedimento? Spero di essere stata sufficientemente chiara
nonostante la necessaria sinteticità. Mi auguro anche possiate
suggerirci un modo per far valere le nostre
ragioni.
L'unico modo per difendersi dallo scempio è
non votare più Berlusconi. Non vedo altra possibilità,
visto che anche per il prossimo anno sono previsti tagli alle
dotazioni organiche del personale docente ed ATA della scuola, che
portano inevitabilmente l'amministrazione scolastica a dover
accorpare addirittura classi terminali (cosa che non si era mai vista
prima) per poter rientrare nei numeri previsti dal prode
Tremonti.
Vorrei cortesemente porre un quesito a cui non
trovo risposta anche per il caos normativo sotto cui siamo sommersi.
Le scuole paritarie (nel caso specifico una scuola materna) devono
avere gli organi collegiali? Sembrerebbe di sì, secondo la
legge 62 del 10 Marzo 2000. Questa legge è ancora in
vigore?
Sì.
Ma quali organi collegiali?
- Il rappresentante
di classe
- Il comitato dei genitori
- Il consiglio
d'istituto con componente genitori
Nella scuola materna
paritaria (ho verificato che lo è sul sito del MIUR) che
frequenta mia figlia non c'è niente di tutto
ciò!!!
Claro che sì: le scuole paritarie sono
paritarie di nome, ma non di fatto, dal momento che sono libere di
fare quello che credono.
Sbaglio a stupirmi?
Certo. L'Italia è governata infatti da
qualche anno dalla Casa delle Libertà, che consente a ciascuno
di fare un po' quello che gli pare!