FAQ/25
Domande e Risposte sulla
RSU
Liceo Scientifico: c'è l'assemblea mensile
degli studenti per l'intera giornata (8:30-13:30). Che cosa devono
fare gli insegnanti in assenza di disposizioni da parte del D.S.? In
"soldoni": se l'assemblea inizia alle 8:30, sono obbligato,
in mancanza di attività programmate dagli OO.CC, a
recarmi a scuola?
No.
Salve, sono insegnante di scuola materna. Vorrei
avere dei chiarimenti in merito alle assenze per presenziare alle
udienze tenute di fronte all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Ho proposto ricorso davanti al giudice del lavoro per ottenere
l'annullamento di una sanzione disciplinare irrogata dal dirigente
scolastico. La prima udienza della causa veniva fissata per il
22/10/2003. Al ché presentavo domanda di permesso ex
art. 15 comma 7 del CCNL. Il dirigente scolastico, in un secondo
momento mi comunicava quanto segue: "la Sua
assenza dal servizio in data 22/10/2003, non può essere
computata tra i permessi di cui al comma 7 dell'art. 15 del vigente
CCNL non ricorrendone le condizioni in quanto non legata nè
derivante da alcuna specifica disposizione di legge. La Sua
Facoltativa e libera determinazione di assentarsi dal servizio in
data 22/10/2003, sia pure per recarsi presso il tribunale...., come
Ella ha successivamente ritenuto di documentare, lascia invariata la
natura della richiesta da Lei inoltrata che deve necessariamente,
comunque, essere ascritta tra i "motivi personali", in
ragione dei quali, fuori da ogni dubbio interpretativo e senza alcuna
difficoltà, il permesso richiesto Le è stato
regolarmente concesso, ai sensi del già richiamato comma 2
dell'art. 15 del CCNL.".... Alla comunicazione del
dirigente scolastico, ribadivo che per il giorno 22/10/03,
intendevo usufruire del permesso previsto dall'art. 15 comma 7
del CCNL, specificando che tra i permessi previsti dal predetto
art. 15 comma 7 è prevista l'ipotesi di testimonianza in
giudizio. Precisando, inoltre, che nel caso di specie la mia assenza,
per presenziare alla prima udienza del giudizio promossa contro la
direzione didattica, non può che rientrare nell'ipotesi
prevista dal contratto in quanto ai sensi dell'art. 420 c.p.c.
"Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice
interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione
della lite. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato
motivo, costituisce comportamento valutabile dal Giudice ai fini
della decisione." L'udienza del 22/10/2003 veniva rinviata
d'ufficio, per assenza del Giudice del Lavoro al 10/12/2003. Anche
per quest'ultima data, nonostante la presentazione di formale
richiesta di permesso ex art. 15 comma 7, il dirigente scolastico non
mi concedeva il permesso retribuito e si rifiutava di ricevere
l'attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale. Alla luce
di quanto sopra appare evidente la necessità e l'urgenza di un
tempestivo chiarimento in ordine alla qualificazione delle assenze
per presenziare alle udienze di fronte all'autorità
giudiziaria. Notevole disagio mi comporta, infatti, la qualificazione
dell'assenza come "ferie anticipate".
Testimoniare nei processi è previsto dagli
artt. 348 Cpp e 255 Cpc. A questi articoli fa riferimento il comma 7
dell'art. 15 del ns. CCNL.
Sono impiegato presso la pubblica istruzione con
la qualifica di assistente tecnico di ruolo dal 1991, con 36 ore di
lavoro settimanale. Grazie alla tipologia del mio diploma di
maturità mi è stato proposto da unazienda privata
di ricoprire la carica di: Responsabile tecnico con contratto di
Associazione in partecipazione. La legge di riferimento è la
122 del 1992. Il mio quesito è: questo incarico è
compatibile con il mio impiego statale?
No.
Ci possono essere ripercussioni civili
amministrative e penali?
Amministrative senz'altro
sì.
Alla data del 31 agosto 1992 avevo 18 anni di
anzianita come Collaboratore Amministrativo (IV qualifica
funz) tra servizio di preruolo riscattato e servizio di ruolo,
legge 463/77. Alla data dell' 1 settembre 1992, come vincitore del
concorso a cattedra, ho assunto servizio come docente di ruolo
laureato sc. superiore. Io credevo che questo servizio come
Collaboratore, utile ai fini pensionistici,non mi fosse utile ai fini
della progressione di carriera. Invece, l'altro giorno, mi sono visto
arrivare,tramite la segreteria del mio Istituto, un decreto di
ricostruzione carriera del CSA provinciale (inviato anche al tesoro e
alla ragioneria provinciale) con il quale mi si attribuisce una
anzianita di preruolo di anni 11, tenendo conto della mia precedente
carriera esecutiva. Naturalmente c'e' una lievitazione di classe
stipendiale. Recatomi al CSA mi e' stato a voce riconfermato che
ho diritto a tale riconoscimento anche se si tratta di due carriere
diverse (IV qualifica come Collaboratore e VII qualifica come
docente). Chiedo alla Vs....scienza e sapienza: e' cosi? ho diritto a
tale riconoscimento? La carriera come Collaboratore Amm.vo (IV
qualifica funz.) e' utile ai fini della progressione di carriera?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Infinite grazie e
cordiali saluti.
Non sono un esperto di questa materia, ma ho sempre
a mente gli articoli del testo unico (d. l.vo 297/94) sull'argomento:
485 e seguenti, che non contemplano fra i servizi riconosciuti o
riconoscibili quelli da lei svolti.
Ho letto la circolare sulla possibilità di
assegnazione alle sedi regionali e nazionali di docenti e dirigenti
per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Sono
un insegnante e svolgo lo stesso ruolo a scuola e sono interessato
alla cosa. Il problema è che vivo a Frosinone e raggiungere
una sede centrale distante più di 100 Km costa... Sono
previsti dei compensi o lo stipendio è solo quello
solito?
Solo quello solito.
Egregio Santoro, sono docente in ruolo. Come
tutti ho un orario pieno di 18 ore settimanali con qualche
"buco". Un giorno ho avuto disposizione dal collaboratore
del dirigente di accompagnare una classe a teatro ma i tempi previsti
dalla recita sforavano nelle ore "buco". Alla mia
resistenza mi è stato opposto che si tratta di un "ordine
di servizio del dirigente".... Chi ha ragione? Quale norma posso
consultare per rifiutarmi?
Oltre le 18 ore settimanali di insegnamento non
può essere imposto agli insegnanti di svolgere prestazioni
aggiuntive se non previo il loro consenso.
Caro Pino Santoro, nel porgerti i più
cordiali saluti, avrei qualche quesito da porgerti. Alla luce delle
recenti normative, servono i numerosi corsi di aggiornamento che
si vanno organizzando da questa o quella associazione, per avere la
nomina di tutor?
Lascia perdere.
Ci sono, al momento, dei corsi di formazione che
potrebbero veramente consentire di avere tale nomina o bisogna
aspettare la formazione che sarà stabilita nel futuro dal
Ministero?
La seconda che hai detto.
Quali potrebbero essere i criteri che il collegio
dei docenti potrebbe stabilire per la suddetta
nomina?
Io spero che il collegio non ritenga necessaria
questa figura.
Ti chiedo scusa per le numerose domande, ma tra
noi colleghe regna tanta confusione, malgrado cerchiamo di tenerci
superinformate. Sperando in una tua celere risposta, ti ringrazio per
l'attenzione sempre dimostrata.
Ciao.
Gentile redazione, ho un problema riguardo alla
possibilità di modificare i quadri orari dei vari indirizzi di
studio, al fine di inserire eventuali nuove discipline in un
curriculum di studi, pur mantenendo intatto il monte ore complessivo.
La clausola del 15% è riferita ai singoli anni di corso per
ciascuna materia o si può calcolare sull'arco del
quinquennio?
Singoli anni di corso, secondo
me.
Egregio Prof. Santoro gradirei conoscere il
numero della circolare ministeriale in cui è fatto divieto al
Dirigente scolastico inserire in una prima classe tre portatori di
handicap. Ci occorre saperlo ai fini dell'organico di un istituto
d'istruzione superiore.
Non mi risulta esistere questo limite; in ogni caso
il riferimento per la formazione delle classi continua ad essere il
vecchio DM 331/98.
Spett.le Direzione. Le sarei molto grato se mi
indica delle sentenze o dei pareri che riportano la non
cumulabilità dei redditi e l'incompatibilità tra
dottorato e contratto a tempo determinato nella scuola.
Grazie
La materia è disciplinata dall'art. 508 d.
l.vo 297/94 e dall'art. 53 del d. l.vo 165/2001.
Gent.mo Pino Santoro, chiedo ancora una volta il
suo parere in merito ad una questione alquanto controversa. Dovendo
fruire di un periodo di astensione facoltativa immediatamente dopo la
sospensione delle attività didattiche (che possono essere
vacanze di Natale, di Pasqua, ecc. o eventuali ponti e recuperi), se
si fruisce di un periodo di malattia o altro (permessi retribuiti,
ferie, ecc.) nei giorni che precedono immediatamente la sospensione
delle attività, i giorni di sospensione delle attività
vengono conteggiati come assenza o no, non essendoci effettiva presa
di servizio? Se sì, come visto che la motivazione
dellassenza prima è diversa da quella
dopo?
Se non c'è effettiva ripresa del servizio, il
periodo di sospensione le viene computato come
aspettativa.
Come ci si regola per la retribuzione
sostituzione docenti negli scrutini di classe?
Non è prevista alcuna retribuzione, secondo
me, visto che la partecipazione agli scrutini è atto dovuto
anche per chi è nominato in sostituzione.
Gentile Pino Santoro, avrei bisogno di un parere
tecnico. Ho un contratto di lavoro a tempo determinato (nomina del
CSA fino al 31 agosto su classe di concorso A043 Italiano alle medie)
ed ho una figlia di 7 anni. Con il vecchio contratto potevo chiedere
un certo periodo di astensione facoltativa fino all'ottavo anno di
vita del bambino, non so adesso cosa è cambiato. Dal momento
che non ho mai usufruito di astensioni per maternità
poiché all'epoca non lavoravo, posso richiedere ora un mese di
astensione?
Sì.
Se si, mi spetta la retribuzione intera? Qual
è la procedura per richiederla? Devo presentare qualche
certificazione?
Le mando un libello
sull'argomento.
Visti la normativa dell'autonomia e il nuovo
ruolo del Dirigente scolastico, il Consiglio di Istituto
continua ad avere il compito di deliberare sulle singole spese oppure
deve limitarsi ad approvare il programma annuale, all'interno del
quale il Dirigente decide autonomamente sugli
acquisti?
Non è così. Per saperne di più
prenda visione del DI 44/01.
Si desidera sapere al più presto se il
DSGA rientra come orario sul personale ATA 36 ore o se è
dispensato dall'obbligo dell'orario.
Lavora 36 ore settimanali, come
tutti.
Si desidera avere una risposta. Tale informazione
è stata chiesta circa un mese fa e ad oggi non è
pervenuto nulla. Ringraziando per la professionalità che
offrite, saluto cordialmente.
Non ho purtroppo ricevuto la sua
e-mail.
Nella mia scuola (un istituto tecnico) sono stati
attivati 2 corsi di formazione integrata. Nel progetto, che ho avuto
modo di leggere, sono presenti tutte le materie che vengono studiate
in un corso di base, tranne la lingua francese.
Perchè?
Non lo so.
In un Europa multiculturale è possibile
far scomparire la seconda lingua straniera?
Sì.
I ragazzi che frequentano tali corsi hanno la
possibilità di passare, dopo il primo o secondo anno in un
corso "quinquennale" o addirittura di completare la propria
formazione, dopo la qualifica, rientrando in tale corso. Come
farà? Si troverà male... la seconda lingua straniera
prevista nei piani di studio quinquennali sarà per lui una
lingua... araba. I ragazzi avviati a tali corsi (il primo il 5
febbraio 2004 e il secondo il l'8 marzo) sono stati scelti (non si sa
in base a quale criterio) tra quelli regolarmente frequentanti. E'
lecito tutto ciò? Cosa fare? Le classi si stanno depauperando!
Fiduciosa in una sollecita risposta, ringrazio
anticipatamente
Purtroppo non sono in grado di fornirle alcuna
indicazione in proposito, dal momento che non siamo noi gli estensori
di questo progetto.
Gentilissimo Dott. Santoro Le sottopongo
questo questito: sono specializzata per il sostegno sono
stata su un posto fino a nomina dell'avente diritto fino al
19 dicembre con contratto dato dal Dirigente scolastico. Con la
pubblicazione delle graduatorie d'Istituto definitive di II e
III fascia ho firmato il contratto fino al termine delle
attività didattiche. In tutti e due i casi pagata
dal Tesoro. Premesso ciò, per quanto riguarda la
malattia il mio contratto segue il comma 3 e 4 dell'art. 19 del CCNL
del 24/7/03 (comma 3: Il personale docente ed ATA assunto con
contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche, nonché quello ad
esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente
per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Comma 4: Fermo
restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione
spettante al personale di cui al comma precedente è
corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del
50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni)
oppure il comma 10 dell'art.19 (comma 10: Nei casi di assenza dal
servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con
contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si
applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha
comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni
annuali, retribuiti al 50%). La scuola sostiene che mi spetta al 50%
in quanto è un contratto stiputato dal Dirigente scolastico,
mentre il sindacato sostiene che mi spetta al 100% in quanto
contratto a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche. In oltre il comma 3 specifica anche "quello ad esso
equiparato". Altre colleghe, in situazione analoga alla
mia, in servizio in altre scuole percepiscono la malattia al
100%.
Anch'io sono dello stesso avviso: malattia al
100%.
Sono un insegnante di seconda lingua di scuola
elementare, mi trovo attualmente in una strana e scomoda situazione:
un genitore mi accusa - in pratica - di incompetenza perchè
utilizzo spesso il gioco, perchè faccio costruire ai bambini
stessi (di seconda classe) i memory con cui giocare, perchè
propongo compiti differenziati, perchè i quaderni dei
bambini risultano essere disordinati e soprattutto non tutti
uguali, perchè - secondo lei - non correggo a sufficienza i
quaderni, perchè non assegno abbastanza compiti per casa...
Insomma un po' per tutto! In realtà questo genitore è
arrabbiato perchè l'ho informato del comportamento
assolutamete irrispettoso dei suoi due figli (gemelli) che rispondono
e hanno comportamennti aggressivi e violenti anche (e soprattutto)
nei miei confronti. Cosa posso fare? Il direttore mi ha convocato per
un colloquio in cui mi chedeva una maggiore attenzione e mi proponeva
di scegliere un giorno fisso in cui dare compiti, ma io non sono
d'accordo perchè i compiti devono essere dati sulla base di
ciò che si è raggiunto in classe. Comunque egli mi ha
raccomandato di assegnare compiti per casa. D'altra parte sono in
contatto con una referente dell'istituto pedagogico che si occupa
della formazione degli insegnanti e lei è assolutamente
contraria ai compiti scritti in seconda elementare. Ma chi devo
ascoltare? Leggendo alcune circolarei ministeriali degli anni
sessanta, scopro che i compiti vengono considerati necessari, ma fino
a che punto? Non lo devo decidere io? Cosa può effettivamente
contestarmi questo genitore? Se e quali compiti assegnare non fa
parte della mia libertà di insegnamento? L'ordine dei quaderni
è una mia responsabilità? Ultimamente sono così
immersa nella riflessione su queste cose che non riesco più a
distinguere bene i confini del mio ruolo e quello del dirigente e
quello dei genitori. Se questo genitore si rivolge alla nuova
commissione che cosa può effettivamente provocare? Come
è possibile che ci siano insegnanti che effettivamente non
sono e non hanno intenzione di essere competenti e non possono essere
toccati se io mi trovo in questa situazione? Ringrazio per
l'attenzione e attendo con ansia una Sua risposta.
C'è una responsabilità di team per
quanto riguarda la programmazione dell'attività didattica, per
cui immagino che ci sia condivisione piena da parte degli altri suoi
colleghi delle modalità da lei adottate all'interno delle
classi che le sono assegnate. Questo è sufficiente secondo me
per metterla al riparo dagli sguardi indiscreti di genitori poco
rispettosi.
Salve a voi, innanzitutto complimenti vivissimi
per il sito e il lavoro svolto, davvero incomparabile, non solo come
quantità ma soprattutto qualità dell'informazione
espressa. Vi scrivo per avere informazioni sull'attuale stato di cose
all'interno della scuola. Mi permetto di disturbarVi con tali domande
per via di un caso che mi ha toccato molto da vicino e di cui mi
permetto di accennarVi: un anno addietro è venuto a mancare un
mio cognato, il quale ha lasciato un figlio di 14 anni (all'epoca)
uno di 6 e sua moglie (casalinga, costretta a questo punto a dover
trascurare per quanto possibile i propri figli per provvedere
all'economia familiare). Sino ad ora, la scuola non ha avuto alcun
interesse per me (che ormai ne sono lontano da circa 10 anni)
tuttavia, il caso di cui sopra, mi ha proposto il problema, dovendo
ovviamente dare una mano a mio nipote, che certo, stupido non
è, ma ovviamente, con la mancanza del padre ha subito alcuni
cali a scuola. Dunque, qualche giorno addietro, mi trovo a discutere
con mia cognata, la quale, di ritorno dalla scuola, dice di aver
parlato con la professoressa di latino e, di aver saputo che il
ragazzo che ha un 5 (attenzione, non parliamo di un 2) richierebbe la
bocciatura, anche soltanto con quell'insufficienza. Mi chiedo
dunque:
- dove posso reperire
materiale che i consenta di rispondere per le rime agli
insegnanti?
- può mai
essere vero che con l'andamento attuale della scuola italiana, siamo
giunti davvero a poter bocciare un alunno per una sola
insufficienza
- se la risposta alla
precedente domanda è si.... abbiamo dunque dato ai professori,
il potere di decidere autonomamente chi bocciare, a seconda di
simpatie/antipatie????
Vi ringrazio di cuore
per l'attenzione e mi scuso profondamente per lo sfogo, ma non ho
altro modo per reperire informazioni utili e dunque aiutare chi mi
è caro.
1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione
secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini
stabiliti dall'ordinanza ministeriale riguardante il calendario
scolastico.
2. Il collegio dei
docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli
scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di
competenza dei singoli consigli di classe.
3. Per la
formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di
condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art. 78 e
dell'art. 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del
R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa
all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al
D.P.R.n.249/1998.
4. Nei confronti
degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o
più discipline, comunque non tale da determinare una carenza
nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima
dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi
stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga
conto:
a - della
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi
e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno
scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi
accertamenti da parte del docente della o delle discipline sul
superamento delle carenze formative riscontrate (debito
formativo);
b - della
possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di
detto anno scolastico. In particolare tali alunni sono valutati sulla
base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera
autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai
docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside
comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni
assunte dal Consiglio di classe. Nel prospetto degli scrutini affisso
all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le
discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza
e va precisato, altresì, che la promozione è stata
conseguita ai sensi del presente comma.
5. Le istituzioni
scolastiche in sede di programmazione delle attività
didattico-educative definiscono ed adottano criteri e modalità
degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico
successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e
diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze,
secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal
Consiglio di Istituto.
6. La frequenza
assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono
elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del
profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero
delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della
valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide
negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo
numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o
pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso
dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento
degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
7. L'attività
svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche
tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base
di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione.
Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in
aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche
in attuazione di appositi progetti autorizzati.
8. Ai sensi della
legge 8 agosto 1995,n. 352, gli studenti che, al termine delle
lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere
valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a
sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di
ammissione o non ammissione alla classe
successiva.
Vorrei porre alcuni quesiti:
1) I permessi
retribuiti il dirigente li può rifiutare? (comma 2 art. 15
CCNL 2002/2005 e comma 2 art. 21 CCNL 1994/1997)
No.
2) Il CCNL 2002/2005 recita "sono
attribuiti", il CCNL 1994/1997 recita "sono concessi":
dove sta la differenza?
La differenza sta nella
discrezionalità del dirigente, che viene del tutto
annullata.
3) "Motivi personali o familiari"
documentati anche mediante autocertificazione?
Sì.
Il dipendente deve specificare di quale motivo
familiare o personale si tratta?
Sì.
E la privacy?
Cosa c'entra?
5) Se il dipendente scrive esempio: accompagnare
la madre a Cuba per motivi familiari è
sufficiente?
No, se a Cuba uno ci va in
vacanza.
Il dirigente può valutare il motivo e poi
non concederlo?
Più che valutarlo, deve verificare che
sussista.
6) I 6 giorni di ferie che il personale docente
può usufruire durante l'anno possono essere rifiutati dal
dirigente solo se il personale che se ne avvale non può essere
sostituito con il personale in servizio nella stessa sede o se
vengano a determinarsi oneri aggiuntivi?
Sì.
7) Quindi se non si verificano le condizioni
sopradette il Dirigente non le può rifiutare. Chiedo conferma
della domanda 6 e 7. Grazie.
E' così.
Sono un'insegnante della Scuola Elementare di
Milano. Desidererei sapere: se i genitori di una classe
non iscrivono in toto i propri figli alle tre ore opzionali
facoltative, qual è il "destino"
dell'insegnante?
Morte sicura!
Non fa le ore opzionali e va a casa, le recupera
nella compresenza, in rete o cosa?
Perde il posto, secondo me.
Ciao, sono un'insegnante a t.i. delle scuole
superiori, ho un quesito da porvi, vi sarei grata se mi aiutaste a
risolverlo. Sono stata immessa in ruolo effettivo nel settembre 2001
con nomina giuridica dal settembre 2000, subito dopo l'anno di prova,
nel marzo 2003 ho presentato alla mia scuola la richiesta di
ricostruzione della carriera e riscatto del servizio preruolo. In
data 18 marzo 2004 mi sono recata all'INPDAP per chiedere un mutuo
quinquennale per la nascita della mia seconda figlia (la richiesta
del mutuo deve essere presentata entro il 9 aprile 2004 altrimenti
scadono i termini, in quanto mia figlia compie un anno) e nel
controllare il terminale l'operatore mi ha detto che io non posso
accedere al mutuo in quanto non ho quattro anni di ruolo effettivo e
la mia scuola non ha ancora inoltrato la richiesta di riscatto del
servizio preruolo. Come mi devo regolare? Quali sono i miei diritti?
Posso chiedere alla scuola qualche tipo di risarcimento? Vi ringrazio
per l'aiuto che potrete darmi.
Sì, potresti procedere con una causa di
risarcimento danni, per il mancato rispetto della L. 241/90. Una
causa civile, in Italia, però dura molti anni e costa tanto.
Valuta tu il da farsi.
Vi ringrazio per la precedente risposta,
richiesta da una mia collega, ma inviata tramite la mia e-mail. Vi
sarei grata se mi chiariste la normativa in merito alla sostituzione
dei docenti temporaneamente assenti (meno di cinque giorni).
Nell'assegnazione delle supplenze a pagamento ci chiediamo
se è valido dare la priorità ai docenti
della stessa classe o della stessa materia (questi sono sempre
stati i nostri criteri) o se i docenti su cattedra orario (spezzone)
non della stessa classe o materia, hanno la priorità fino
al completamento delle 18 ore.
Prima il completamento, poi le supplenze a
pagamento. Il Vs. dirigente potrebbe essere chiamato a rispondere di
danno erariale, se qualcuno lo denunciasse alla procura della corte
dei conti.
Insegno all'ITIS Pacinotti di Taranto ed il
Preside Cesare Mercinelli mi ha contestato che non avevo diritto ai
due gg. di lutto per la morte del fratello di mio marito.
Preciso che in uno di questi due gg. avevo solo un'ora di servizio.
No comment
No comment.
Egregio dott. Santoro, sono un docente di ruolo
dell'IStituto Superiore "Toiano" di Pozzuoli. Desidero
porle alcune domande.
1) In che modo
è possibile ottenere l'idoneità all'insegnamento nelle
regioni in cui vige il bilinguismo? Si tratta di sostenere la prova
di lingua presso il ministero degli esteri (quella stessa prova che
dà diritto ad entrare nelle graduatorie dei docenti delle
scuole italiane all'estero), oppure tale idoneità si ottiene
in altro modo?
Si ottiene partecipando ai concorsi indetti nelle
regioni interessate.
2) In che modo è possibile ottenere un
"comando", e quali sono le sedi e le mansioni
per le quali è possibile richiederlo? Esiste una lista di
tutte le sedi su territorio nazionale presso le quali è
possibile richiedere un comando?
Le consiglio la lettura delle CC.MM. 25 e 26/2004,
che può scaricare anche dal ns. sito.
3) E' possibile fare domanda per dirigente
incaricato, pur avendo soltanto tre anni di anzianità di
ruolo?
No.
Sono un genitore che segue costantemente il
vostro sito. Favorite risolvere un dubbio. E' legittimo da parte
degli OOCC deliberare la sospensione delle attività
didattiche per n° cinque giorni? Riducendo da
213 a 208 i giorni di lezione? Si precisa che il
calendario scolastico della regione Campania per l'anno
scolastico 2003/04 ne prevede 213! Fiducioso dell'accoglienza della
richiesta, porgo distinti saluti.
Sì, è legittimo. La scuola deve
garantire infatti non meno di 200 giorni di
lezione.
Salve, sono il dirigente di un comprensivo e fra
i plessi c'è una scuola primaria. Capita con una certa
frequenza che i genitori degli alunni si presentino fuori orario per
riprendere i figli al termine delle lezioni e gli insegnanti che
aspettano l'arrivo dei genitori hanno accumulato come credito un
discreto monte ore. A mio avviso aspettare i genitori che non vengono
subito rientra nei doveri della funzione docente e, pertanto, non
soggetto a recupero, ma al massimo soggetto a diminuire il monte ore
destinato ai rapporti con le famiglie e quindi retribuibile sono dopo
che siano state raggiunte le 40 ore di impegni complessivi. E'
superfluo dire che le lettere scritte ai genitori (molti
extracomunitari) non hanno avuto effetto. Che ne
pensate?
Che i rapporti individuali con le famiglie rientrano
nella funzione docente, per cui il tetto delle 40 ore nonc'azzecca
proprio. Tali però non possono essere considerati, secondo me,
questi impegni, che dovrebbero rientrare in un progetto di
post-scuola regolarmente retribuito con il fondo
d'istituto.
Nel mio istituto noi docenti e personale ATA,
perdurando una fase di stallo vergognosa in merito alla
contrattazione (!) anche grazie a non ben chiari
"interessi" di qualche RSU, abbiamo inoltrato domanda di
assemblea alla RSU nella sua unitarietà dopo aver raccolto
più di un terzo delle firme. Quanti giorni sono richiesti
perchè abbiamo risposta? Può la sola
RSU Unicobas indire l'assemblea se non sono d'accordo gli altri
componenti? E in tal caso può invitare un rappresentante
provinciale? Inoltre, sarebbe il caso in tale eventualità di
renderne informazione alle sedi provinciali dei sindacati che si sono
sottratti?
Non c'è alcun obbligo di indire un'assemblea
che possa essere imposto alla RSU, che può eventualmente
indirla solo unitariamente. Mi pare però strano che essa si
sottragga ad un confronto con i lavoratori che
rappresenta.
Gent.mo Pino, Le chiedo aiuto per una questione
che le segreterie delle due scuole nelle quali presto servizio
interpretano in modo diverso. Una scuola, nel conteggio delle ore di
partecipazione alle assemblee sindacali, computa quelle di effettivo
servizio e non quelle di assemblea. Quindi, se il mio orario di
servizio è fino alle 12,30, il computo si ferma e non copre
leventuale ora successiva di svolgimento dellassemblea.
Laltra, invece, computa le due ore di assemblea, anche se
queste non ricoprono interamente lorario di servizio. Esiste
una normativa chiara a riguardo? Ho letto lart. 8 del Ccnl
2002/2005 ma personalmente non trovo nulla di chiaro. E se il computo
è diverso, ogni scuola fa comunque il suo calcolo come ritiene
opportuno? In questo modo, per 4 ore effettive di servizio per le
quali ho dato la mia adesione all'assemblea, mi ritrovo a raggiungere
automaticamente le 10 ore retribuite e forse anche a superarle.
Grazie.
Il computo va fatto, secondo me, rispetto
all'effettivo servizio da cui è esonerato per poter
presenziare all'assemblea.
L'Istituto superiore "Aldi" comprende
tre sezioni associate con graduatorie degli insegnanti distinte,tanto
che per passare da un istituto all'altro è
necessario richiedere il trasferimento. Desidererei sapere se il
Dirigente può utilizzare un docente della sezione classico per
accompagnare alla settimana bianca gli alunni dello scientifico,
sottraendo, non si sa perchè, un servizio agli alunni
dell'istituto suddetto.
No, sempre che si tratti di organici
distinti.
Sono una docente di scuola secondaria superiore.
Ho necesità di sapere se è vero (e dove eventualmente
è scritto) che le riunioni del Consiglio di Classe per avere
validità e per procedere a delibera, richiedono un numero
minimo di presenze, pari alla maggioranza più uno dei suoi
componenti. Il dubbio nasce visto il DPR 297 del 1994, art. 37. In
attesa di una risposta, ringrazio comunque
dell'attenzione.
L'art. 37 non fa riferimento al consiglio di classe.
In caso di valutazione periodica e finale il collegio deve essere
perfetto; negli altri casi non è previsto.
SONO UN'INSEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE E PENSO,
COME TANTI ALTRI INSEGNANTI, HO MILLE DUBBI E TANTA CONFUSIONE
MENTALE SULLA RIFORMA. PREMETTO CHE LA NOSTRA SCUOLA NON EFFETTUA NE'
PROLUNGAMENTI NE' TEMPO PIENO. L'ANNO PROSSIMO AVRO' UNA CLASSE
QUARTA VOLEVO GENTILMENTE SAPERE: 1) CI SARA' IL
TUTOR?
Lo decide il collegio dei docenti, in piena
autonomia.
2) L'INSEGNANTE PREVALENTE?
No.
3) COME DEVONO ESSERE GESTITI L'ORARIO E LE
DISCIPLINE?
Lo decide il collegio dei
docenti.
OPPURE PER LE QUARTE E LE QUINTE (a.s.2004-2005)
I DOCENTI CONTINUERANNO AD INSEGNARE LE STESSE DISCIPINE CON LA
STESSO MONTE ORE?
La riforma interessa tutti e cinque gli anni della
scuola elementare, non solo i primi tre.
Gentile Redazione di Edscuola, gradirei sapere il
vostro parere sui "cosiddetti 100 giorni": cioè la
"festa" che gli studenti celebrano quando mancano
(più o meno) 100 giorni alla fine dell'ultimo anno della loro
vita scolastica. Niente di male a celebrare questa ricorrenza, di cui
si è persa l'origine (che è militare: erano i soldati
della ferma obbligatoria che, giustamente, celebravano questa
scadenza; immagino che molti studenti pacifisti, assidui sostenitori
dei "100 giorni", non sappiano di questo retroscena). Ma in
genere gli studenti festeggiano durante i giorni di lezione! "Si
prendono" (come fosse un loro "diritto"), 1 giorno, ma
molto più spesso anche 2 o 3 giorni; avvertono sempre prima i
docenti, "per correttezza" (dicono loro), per avvertirli
che non ci saranno. Ma tutto ciò non è altro che
un'assenza di massa, in esplicita opposizione all'obbligo di
frequentare "assiduamente" le lezioni sancito dallo Statuto
delle Studentesse e degli Studenti (che è legge dello Stato).
I docenti sono estremamente permissivi e lassisti:
"permettono" le assenze; anzi, giustificano anche queste
assenze, accettando ogni motivazione (dalla generica "motivi
personali" alle ipocrite "motivi di famiglia",
"malessere", anche quando lo studente ridendo dice che non
è vero niente che è stato male o ha avuto problemi di
famiglia). Alcuni docenti ritengono che ormai i "100
giorni" siano istituzionalizzati, e che gli studenti, poverini,
hanno il diritto di divertirsi; qualche docente non vorrebbe neppure
segnare quei giorni come assenze sul Registro di classe. Cosa fanno i
Presidi? Molti invitano a giustificare, assumendosene la
responsabilità (in effetti la responsabilità di
accettare o meno la giustificazione dovrebbe essere del Preside: il
docente che si trova materialmente a giustificare è un
esecutore); e insomma tollerano. Alcuni presidi dicono che neppure si
può punire una singola classe, perché le altre non
sarebbero punite, né è possibile punire tutte le classi
per questo motivo. Ma sono proprio vicende come queste che ingenerano
nella società l'idea che la scuola non sia altro che una sorta
di luogo a metà tra il centro sociale-ricreativo e un
parcheggio per i figli sotto la comoda custodia dei docenti; che
fanno pensare che i docenti siano dei "poveracci", dei
"signor nessuno", che non valgano niente e che dunque sia
giusto considerarli poco e ricompensarli con un salario estremamente
modesto visto il ruolo poco importante che occupano (e che stima
può meritare una persona che permette ai propri studenti
l'evasione dal proprio dovere senza neppure rimarcare la
gravità, anche "morale", di un tale gesto?). In
sostanza vorrei sapere: (1) se effettivamente la
responsabilità della giustificazione è del Preside in
generale e tanto più quando avviene per mandato, anche
verbale, del Preside (come nel caso in cui un Preside dia mandato
verbale a un docente di "giustificare" le assenze dei
"100 giorni");
Spetta al Preside o ad un suo delegato giustificare
l'assenza.
(2) se il Consiglio di classe è sovrano su
questa materia, e può agire in autonomia rispetto agli altri
Consigli di classe (ad esempio punendo una classe per i "100
giorni" mentre le altre classi della scuola non ottengono alcuna
punizione);
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti indica
le modalità con cui procedere sul piano disciplinare. Non
c'è nulla altro da aggiungere, da un punto di vista
amministrativo.
(3) il vostro spassionato parere su queste
vicende.
Siamo gente permissiva, ahinoi!
Gent.mo Santoro, un paio di docenti della nostra
scuola vorrebbero recuperare alcune ore impegnate nella commissione
elettorale per le elezioni RSU. Per offrire il loro contributo,
tali docenti non hanno usufruito della giornata libera ed hanno
impegnato un quantitativo di ore certamente maggiore di quelle che
avrebbero svolto in termini di lezioni giornaliere. Chiedo se, a tuo
parere, detto recupero è legittimo e se riguarda l'intera
differenza tra ore impegnate ed ore del servizio previsto,
ovvero riguarda solo la giornata libera o, addirittura, come ho
sentito, dovrebbero rendere le ore di lezione non svolte (!?).
Grazie.
La normativa non prevede alcuna forma di recupero,
che io sappia.
Vorrei conoscere il vostro parere sulle
responsabiltà relative alla vigilanza degli alunni al momento
dell'uscita. Nel Circolo didattico in cui insegno, i genitori che
vogliono che i propri figli vadano a casa da soli compilano in
Segreteria un modulo, firmato poi dal Dirigente, in cui sollevano la
scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità in merito.
Recentemente ho però letto su una rivista che ciò non
è legittimo in quanto prima dei 14 anni l'alunno deve comunque
essere affidato ad una persona maggiorenne e l'autorizzzazione dei
genitori non è sufficiente a sollevare gli inseganti dalle
responsabilità su eventuali incidenti. Sono veramente
preoccupata: è vero questo? quali sono le mie
responsabilità in merito? Grazie!
Di vigilare sugli alunni durante il periodo a cui
sono a lei affidati.
Salve! Sono una docente di Scuola Primaria e
avrei qualche dubbio sulla Riforma Scolastica da attuare a settembre
2004 nella scuola dove lavoro. La scuola dove insegno è una
piccola scuola di campagna, nella periferia di Marsala (Tp), ci sono
solo due moduli attualmente, a settembre la situazione sarà la
seguente: CLASSE 1 - TUTOR (sarei io /A/...ma cosa dovrò
insegnare? Mi si dice di fare: ITALIANO+STORIA+non sò...);
CLASSE 2 - TUTOR (sarebbe la collega /B/...anche lei con
ITALIANO+STORIA+non sò..). IL COLLEGA /C/ FAREBBE
MATEMATICA SIA IN 1 CHE IN 4... e poi... CLASSE 3 - TUTOR
(sarebbe la collega /D/... anche lei con ITALIANO+STORIA+non
sò... CLASSE4 - TUTOR (sarebbe la collega /E/...anche lei con
ITALIANO+STORIA+non sò..). LA COLLEGA /F/ FAREBBE
MATEMATICA SIA IN 2 CHE IN 3...e poi... Ed i
LABORATORI (LARS) come si organizzano? DEVONO partecipare tuti i
docenti nessuno escluso, esatto? E l'orario dei docenti come deve
essere? Avrebbe una bozza di orario, da poter studiare? Considerato
che ci siano anche RELIGIONE (in quale materia ricade?),INGLESE,
INFORMATICA (in quale materia rientra?). Infine con quale criterio si
sceglie chi deve fare il o la TUTOR? Esempio concreto: nella mia
scuola, modulo 3+5 (dove B, cioè io insegno attualmente
MATEMATICA in 3 +5/ insegnante A insegna attualmente ITALIANO in 3+5
ed infine l'insegnante C che insegna attualmente STORIA in 3+5). La
collega A dice che in quanto docente d'ITALIANO le spetta la
continuità in 4 classe come TUTOR! Ed io sarei obbligata a non
poter scegliere ed a dover fare quindi la TUTOR in classe 1. Ma
è così, la cosa non mi garba... Infine il collega C
farebbe MATEMATICA in entrambe le classi. Sia io che la collega A,
abbiamo la stessa anzianità di servizio.... ma è giusto
che i miei alunni di 3 si ritrovino a settembre 2004 con un altro
docente di matematica e mi perdano come loro insegnante? POI si
può fare che la TUTOR abbia matematica+storia...? NON credo
che l'insegnare italiano sia prioritario all'insegnare matematica....
A presto, in attesa del suo parere da esperto qual
è!!!
Non sono esperto del guazzabuglio creato dalla
Moratti, mi rifiuto. Mantenete l'assetto organizzativo attuale e
sbattetevene del TUTOR: questo è il mio consiglio. Ed è
un consiglio da amico!