logoc.gif (1625 byte)
presenta


rsu.gif
a cura di Pino Santoro


 

FAQ/25
Domande e Risposte sulla RSU

Liceo Scientifico: c'è l'assemblea mensile degli studenti per l'intera giornata (8:30-13:30). Che cosa devono fare gli insegnanti in assenza di disposizioni da parte del D.S.? In "soldoni": se l'assemblea inizia alle 8:30, sono obbligato, in mancanza di attività programmate dagli OO.CC, a recarmi a scuola?

No.

Salve, sono insegnante di scuola materna. Vorrei avere dei chiarimenti in merito alle assenze per presenziare alle udienze tenute di fronte all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Ho proposto ricorso davanti al giudice del lavoro per ottenere l'annullamento di una sanzione disciplinare irrogata dal dirigente scolastico. La prima udienza della causa veniva fissata per il 22/10/2003. Al ché presentavo domanda di permesso ex art. 15 comma 7 del CCNL. Il dirigente scolastico, in un secondo momento mi comunicava quanto segue: "la Sua assenza dal servizio in data 22/10/2003, non può essere computata tra i permessi di cui al comma 7 dell'art. 15 del vigente CCNL non ricorrendone le condizioni in quanto non legata nè derivante da alcuna specifica disposizione di legge. La Sua Facoltativa e libera determinazione di assentarsi dal servizio in data 22/10/2003, sia pure per recarsi presso il tribunale...., come Ella ha successivamente ritenuto di documentare, lascia invariata la natura della richiesta da Lei inoltrata che deve necessariamente, comunque, essere ascritta tra i "motivi personali", in ragione dei quali, fuori da ogni dubbio interpretativo e senza alcuna difficoltà, il permesso richiesto Le è stato regolarmente concesso, ai sensi del già richiamato comma 2 dell'art. 15 del CCNL.".... Alla comunicazione del dirigente scolastico, ribadivo che per il giorno 22/10/03, intendevo usufruire del permesso previsto dall'art. 15 comma 7 del CCNL, specificando che tra i permessi previsti dal predetto art. 15 comma 7 è prevista l'ipotesi di testimonianza in giudizio. Precisando, inoltre, che nel caso di specie la mia assenza, per presenziare alla prima udienza del giudizio promossa contro la direzione didattica, non può che rientrare nell'ipotesi prevista dal contratto in quanto ai sensi dell'art. 420 c.p.c. "Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal Giudice ai fini della decisione."  L'udienza del 22/10/2003 veniva rinviata d'ufficio, per assenza del Giudice del Lavoro al 10/12/2003. Anche per quest'ultima data, nonostante la presentazione di formale richiesta di permesso ex art. 15 comma 7, il dirigente scolastico non mi concedeva il permesso retribuito e si rifiutava di ricevere l'attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale. Alla luce di quanto sopra appare evidente la necessità e l'urgenza di un tempestivo chiarimento in ordine alla qualificazione delle assenze per presenziare alle udienze di fronte all'autorità giudiziaria. Notevole disagio mi comporta, infatti, la qualificazione dell'assenza come "ferie anticipate".

Testimoniare nei processi è previsto dagli artt. 348 Cpp e 255 Cpc. A questi articoli fa riferimento il comma 7 dell'art. 15 del ns. CCNL.

Sono impiegato presso la pubblica istruzione con la qualifica di assistente tecnico di ruolo dal 1991, con 36 ore di lavoro settimanale. Grazie alla tipologia del mio diploma di maturità mi è stato proposto da un’azienda privata di ricoprire la carica di: Responsabile tecnico con contratto di Associazione in partecipazione. La legge di riferimento è la 122 del 1992. Il mio quesito è: questo incarico è compatibile con il mio impiego statale?

No.

Ci possono essere ripercussioni civili amministrative e penali?

Amministrative senz'altro sì.

Alla data del 31 agosto 1992 avevo 18 anni di anzianita come Collaboratore Amministrativo (IV qualifica funz) tra servizio di preruolo riscattato e servizio di ruolo, legge 463/77. Alla data dell' 1 settembre 1992, come vincitore del concorso a cattedra, ho assunto servizio come docente di ruolo laureato sc. superiore. Io credevo che questo servizio come Collaboratore, utile ai fini pensionistici,non mi fosse utile ai fini della progressione di carriera. Invece, l'altro giorno, mi sono visto arrivare,tramite la segreteria del mio Istituto, un decreto di ricostruzione carriera del CSA provinciale (inviato anche al tesoro e alla ragioneria provinciale) con il quale mi si attribuisce una anzianita di preruolo di anni 11, tenendo conto della mia precedente carriera esecutiva. Naturalmente c'e' una lievitazione di classe stipendiale. Recatomi al CSA mi e' stato a voce riconfermato che ho diritto a tale riconoscimento anche se si tratta di due carriere diverse (IV qualifica come Collaboratore e VII qualifica come docente). Chiedo alla Vs....scienza e sapienza: e' cosi? ho diritto a tale riconoscimento? La carriera come Collaboratore Amm.vo (IV qualifica funz.) e' utile ai fini della progressione di carriera? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Infinite grazie e cordiali saluti.

Non sono un esperto di questa materia, ma ho sempre a mente gli articoli del testo unico (d. l.vo 297/94) sull'argomento: 485 e seguenti, che non contemplano fra i servizi riconosciuti o riconoscibili quelli da lei svolti.

Ho letto la circolare sulla possibilità di assegnazione alle sedi regionali e nazionali di docenti e dirigenti per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Sono un insegnante e svolgo lo stesso ruolo a scuola e sono interessato alla cosa. Il problema è che vivo a Frosinone e raggiungere una sede centrale distante più di 100 Km costa... Sono previsti dei compensi o lo stipendio è solo quello solito?

Solo quello solito.

Egregio Santoro, sono docente in ruolo. Come tutti ho un orario pieno di 18 ore settimanali con qualche "buco". Un giorno ho avuto disposizione dal collaboratore del dirigente di accompagnare una classe a teatro ma i tempi previsti dalla recita sforavano nelle ore "buco". Alla mia resistenza mi è stato opposto che si tratta di un "ordine di servizio del dirigente".... Chi ha ragione? Quale norma posso consultare per rifiutarmi?

Oltre le 18 ore settimanali di insegnamento non può essere imposto agli insegnanti di svolgere prestazioni aggiuntive se non previo il loro consenso.

Caro Pino Santoro, nel porgerti i più cordiali saluti, avrei qualche quesito da porgerti. Alla luce delle recenti normative, servono i numerosi corsi di aggiornamento che si vanno organizzando da questa o quella associazione, per avere la nomina di tutor?

Lascia perdere.

Ci sono, al momento, dei corsi di formazione che potrebbero veramente consentire di avere tale nomina o bisogna aspettare la formazione che sarà stabilita nel futuro dal Ministero?

La seconda che hai detto.

Quali potrebbero essere i criteri che il collegio dei docenti potrebbe stabilire per la suddetta nomina?

Io spero che il collegio non ritenga necessaria questa figura.

Ti chiedo scusa per le numerose domande, ma tra noi colleghe regna tanta confusione, malgrado cerchiamo di tenerci superinformate. Sperando in una tua celere risposta, ti ringrazio per l'attenzione sempre dimostrata.

Ciao.

Gentile redazione, ho un problema riguardo alla possibilità di modificare i quadri orari dei vari indirizzi di studio, al fine di inserire eventuali nuove discipline in un curriculum di studi, pur mantenendo intatto il monte ore complessivo. La clausola del 15% è riferita ai singoli anni di corso per ciascuna materia o si può calcolare sull'arco del quinquennio?

Singoli anni di corso, secondo me.

Egregio Prof. Santoro gradirei conoscere il numero della circolare ministeriale in cui è fatto divieto al Dirigente scolastico inserire in una prima classe tre portatori di handicap. Ci occorre saperlo ai fini dell'organico di un istituto d'istruzione superiore.

Non mi risulta esistere questo limite; in ogni caso il riferimento per la formazione delle classi continua ad essere il vecchio DM 331/98.

Spett.le Direzione. Le sarei molto grato se mi indica delle sentenze o dei pareri che riportano la non cumulabilità dei redditi e l'incompatibilità tra dottorato e contratto a tempo determinato nella scuola. Grazie

La materia è disciplinata dall'art. 508 d. l.vo 297/94 e dall'art. 53 del d. l.vo 165/2001.

Gent.mo Pino Santoro, chiedo ancora una volta il suo parere in merito ad una questione alquanto controversa. Dovendo fruire di un periodo di astensione facoltativa immediatamente dopo la sospensione delle attività didattiche (che possono essere vacanze di Natale, di Pasqua, ecc. o eventuali ponti e recuperi), se si fruisce di un periodo di malattia o altro (permessi retribuiti, ferie, ecc.) nei giorni che precedono immediatamente la sospensione delle attività, i giorni di sospensione delle attività vengono conteggiati come assenza o no, non essendoci effettiva presa di servizio? Se sì, come visto che la motivazione dell’assenza prima è diversa da quella dopo? 

Se non c'è effettiva ripresa del servizio, il periodo di sospensione le viene computato come aspettativa.

Come ci si regola per la retribuzione sostituzione docenti negli scrutini di classe?

Non è prevista alcuna retribuzione, secondo me, visto che la partecipazione agli scrutini è atto dovuto anche per chi è nominato in sostituzione.

Gentile Pino Santoro, avrei bisogno di un parere tecnico. Ho un contratto di lavoro a tempo determinato (nomina del CSA fino al 31 agosto su classe di concorso A043 Italiano alle medie) ed ho una figlia di 7 anni. Con il vecchio contratto potevo chiedere un certo periodo di astensione facoltativa fino all'ottavo anno di vita del bambino, non so adesso cosa è cambiato. Dal momento che non ho mai usufruito di astensioni per maternità poiché all'epoca non lavoravo, posso richiedere ora un mese di astensione?

Sì.

Se si, mi spetta la retribuzione intera? Qual è la procedura per richiederla? Devo presentare qualche certificazione?

Le mando un libello sull'argomento.

Visti la normativa dell'autonomia e il nuovo ruolo del Dirigente scolastico, il Consiglio di Istituto continua ad avere il compito di deliberare sulle singole spese oppure deve limitarsi ad approvare il programma annuale, all'interno del quale il Dirigente decide autonomamente sugli acquisti?

Non è così. Per saperne di più prenda visione del DI 44/01.

Si desidera sapere al più presto se il DSGA rientra come orario sul personale ATA 36 ore o se è dispensato dall'obbligo dell'orario.

Lavora 36 ore settimanali, come tutti.

Si desidera avere una risposta. Tale informazione è stata chiesta circa un mese fa e ad oggi non è pervenuto nulla. Ringraziando per la professionalità che offrite, saluto cordialmente.

Non ho purtroppo ricevuto la sua e-mail.

Nella mia scuola (un istituto tecnico) sono stati attivati 2 corsi di formazione integrata. Nel progetto, che ho avuto modo di leggere, sono presenti tutte le materie che vengono studiate in un corso di base, tranne la lingua francese. Perchè?

Non lo so.

In un Europa multiculturale è possibile far scomparire la seconda lingua straniera?

Sì.

I ragazzi che frequentano tali corsi hanno la possibilità di passare, dopo il primo o secondo anno in un corso "quinquennale" o addirittura di completare la propria formazione, dopo la qualifica, rientrando in tale corso. Come farà? Si troverà male... la seconda lingua straniera prevista nei piani di studio quinquennali sarà per lui una lingua... araba. I ragazzi avviati a tali corsi (il primo il 5 febbraio 2004 e il secondo il l'8 marzo) sono stati scelti (non si sa in base a quale criterio) tra quelli regolarmente frequentanti. E' lecito tutto ciò? Cosa fare? Le classi si stanno depauperando! Fiduciosa in una sollecita risposta, ringrazio anticipatamente

Purtroppo non sono in grado di fornirle alcuna indicazione in proposito, dal momento che non siamo noi gli estensori di questo progetto.

Gentilissimo Dott. Santoro Le sottopongo questo questito: sono specializzata per il sostegno sono stata su un posto fino a nomina dell'avente diritto fino al 19 dicembre con contratto dato dal Dirigente scolastico. Con la pubblicazione delle graduatorie d'Istituto definitive di II  e III fascia ho firmato il contratto fino al termine delle attività didattiche. In tutti e due i casi pagata dal Tesoro. Premesso ciò, per quanto riguarda la malattia il mio contratto segue il comma 3 e 4 dell'art. 19 del CCNL del 24/7/03 (comma 3: Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Comma 4: Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni) oppure il comma 10 dell'art.19 (comma 10: Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%). La scuola sostiene che mi spetta al 50% in quanto è un contratto stiputato dal Dirigente scolastico, mentre il sindacato sostiene che mi spetta al 100% in quanto contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. In oltre il comma 3 specifica anche "quello ad esso equiparato".  Altre colleghe, in situazione analoga alla mia, in servizio in altre scuole percepiscono la malattia al 100%.

Anch'io sono dello stesso avviso: malattia al 100%.

Sono un insegnante di seconda lingua di scuola elementare, mi trovo attualmente in una strana e scomoda situazione: un genitore mi accusa - in pratica - di incompetenza perchè utilizzo spesso il gioco, perchè faccio costruire ai bambini stessi (di seconda classe) i memory con cui giocare, perchè propongo compiti differenziati, perchè i quaderni dei bambini risultano essere disordinati e soprattutto non tutti uguali, perchè - secondo lei - non correggo a sufficienza i quaderni, perchè non assegno abbastanza compiti per casa... Insomma un po' per tutto! In realtà questo genitore è arrabbiato perchè l'ho informato del comportamento assolutamete irrispettoso dei suoi due figli (gemelli) che rispondono e hanno comportamennti aggressivi e violenti anche (e soprattutto) nei miei confronti. Cosa posso fare? Il direttore mi ha convocato per un colloquio in cui mi chedeva una maggiore attenzione e mi proponeva di scegliere un giorno fisso in cui dare compiti, ma io non sono d'accordo perchè i compiti devono essere dati sulla base di ciò che si è raggiunto in classe. Comunque egli mi ha raccomandato di assegnare compiti per casa. D'altra parte sono in contatto con una referente dell'istituto pedagogico che si occupa della formazione degli insegnanti e lei è assolutamente contraria ai compiti scritti in seconda elementare. Ma chi devo ascoltare? Leggendo alcune circolarei ministeriali degli anni sessanta, scopro che i compiti vengono considerati necessari, ma fino a che punto? Non lo devo decidere io? Cosa può effettivamente contestarmi questo genitore? Se e quali compiti assegnare non fa parte della mia libertà di insegnamento? L'ordine dei quaderni è una mia responsabilità? Ultimamente sono così immersa nella riflessione su queste cose che non riesco più a distinguere bene i confini del mio ruolo e quello del dirigente e quello dei genitori. Se questo genitore si rivolge alla nuova commissione che cosa può effettivamente provocare? Come è possibile che ci siano insegnanti che effettivamente non sono e non hanno intenzione di essere competenti e non possono essere toccati se io mi trovo in questa situazione? Ringrazio per l'attenzione e attendo con ansia una Sua risposta.

C'è una responsabilità di team per quanto riguarda la programmazione dell'attività didattica, per cui immagino che ci sia condivisione piena da parte degli altri suoi colleghi delle modalità da lei adottate all'interno delle classi che le sono assegnate. Questo è sufficiente secondo me per metterla al riparo dagli sguardi indiscreti di genitori poco rispettosi.

Salve a voi, innanzitutto complimenti vivissimi per il sito e il lavoro svolto, davvero incomparabile, non solo come quantità ma soprattutto qualità dell'informazione espressa. Vi scrivo per avere informazioni sull'attuale stato di cose all'interno della scuola. Mi permetto di disturbarVi con tali domande per via di un caso che mi ha toccato molto da vicino e di cui mi permetto di accennarVi: un anno addietro è venuto a mancare un mio cognato, il quale ha lasciato un figlio di 14 anni (all'epoca) uno di 6 e sua moglie (casalinga, costretta a questo punto a dover trascurare per quanto possibile i propri figli per provvedere all'economia familiare). Sino ad ora, la scuola non ha avuto alcun interesse per me (che ormai ne sono lontano da circa 10 anni) tuttavia, il caso di cui sopra, mi ha proposto il problema, dovendo ovviamente dare una mano a mio nipote, che certo, stupido non è, ma ovviamente, con la mancanza del padre ha subito alcuni cali a scuola. Dunque, qualche giorno addietro, mi trovo a discutere con mia cognata, la quale, di ritorno dalla scuola, dice di aver parlato con la professoressa di latino e, di aver saputo che il ragazzo che ha un 5 (attenzione, non parliamo di un 2) richierebbe la bocciatura, anche soltanto con quell'insufficienza. Mi chiedo dunque:
- dove posso reperire materiale che i consenta di rispondere per le rime agli insegnanti?
- può mai essere vero che con l'andamento attuale della scuola italiana, siamo giunti davvero a poter bocciare un alunno per una sola insufficienza
- se la risposta alla precedente domanda è si.... abbiamo dunque dato ai professori, il potere di decidere autonomamente chi bocciare, a seconda di simpatie/antipatie????
Vi ringrazio di cuore per l'attenzione e mi scuso profondamente per lo sfogo, ma non ho altro modo per reperire informazioni utili e dunque aiutare chi mi è caro.

1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dall'ordinanza ministeriale riguardante il calendario scolastico.
2. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
3. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998.
4. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
a - della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della o delle discipline sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
b - della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe. Nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va precisato, altresì, che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma.
5. Le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.
6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
7. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati.
8. Ai sensi della legge 8 agosto 1995,n. 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Vorrei porre alcuni quesiti:
1) I permessi retribuiti il dirigente li può rifiutare? (comma 2 art. 15 CCNL 2002/2005 e comma 2 art. 21 CCNL 1994/1997)

No.

2) Il CCNL 2002/2005 recita "sono attribuiti", il CCNL 1994/1997 recita "sono concessi": dove sta la differenza?

La differenza sta nella discrezionalità del dirigente, che viene del tutto annullata.

3) "Motivi personali o familiari" documentati anche mediante autocertificazione?

Sì.

Il dipendente deve specificare di quale motivo familiare o personale si tratta?

Sì.

E la privacy?

Cosa c'entra?

5) Se il dipendente scrive esempio: accompagnare la madre a Cuba per motivi familiari è sufficiente?

No, se a Cuba uno ci va in vacanza.

Il dirigente può valutare il motivo e poi non concederlo?

Più che valutarlo, deve verificare che sussista.

6) I 6 giorni di ferie che il personale docente può usufruire durante l'anno possono essere rifiutati dal dirigente solo se il personale che se ne avvale non può essere sostituito con il personale in servizio nella stessa sede o se vengano a determinarsi oneri aggiuntivi?

Sì.

7) Quindi se non si verificano le condizioni sopradette il Dirigente non le può rifiutare. Chiedo conferma della domanda 6 e 7. Grazie.

E' così.

Sono un'insegnante della Scuola Elementare di Milano. Desidererei sapere: se i genitori di una classe non iscrivono in toto i propri figli alle tre ore opzionali facoltative, qual è il "destino" dell'insegnante?

Morte sicura!

Non fa le ore opzionali e va a casa, le recupera nella compresenza, in rete o cosa?

Perde il posto, secondo me.

Ciao, sono un'insegnante a t.i. delle scuole superiori, ho un quesito da porvi, vi sarei grata se mi aiutaste a risolverlo. Sono stata immessa in ruolo effettivo nel settembre 2001 con nomina giuridica dal settembre 2000, subito dopo l'anno di prova, nel marzo 2003 ho presentato alla mia scuola la richiesta di ricostruzione della carriera e riscatto del servizio preruolo. In data 18 marzo 2004 mi sono recata all'INPDAP per chiedere un mutuo quinquennale per la nascita della mia seconda figlia (la richiesta del mutuo deve essere presentata entro il 9 aprile 2004 altrimenti scadono i termini, in quanto mia figlia compie un anno) e nel controllare il terminale l'operatore mi ha detto che io non posso accedere al mutuo in quanto non ho quattro anni di ruolo effettivo e la mia scuola non ha ancora inoltrato la richiesta di riscatto del servizio preruolo. Come mi devo regolare? Quali sono i miei diritti? Posso chiedere alla scuola qualche tipo di risarcimento? Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi.

Sì, potresti procedere con una causa di risarcimento danni, per il mancato rispetto della L. 241/90. Una causa civile, in Italia, però dura molti anni e costa tanto. Valuta tu il da farsi.

Vi ringrazio per la precedente risposta, richiesta da una mia collega, ma inviata tramite la mia e-mail. Vi sarei grata se mi chiariste la normativa in merito alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (meno di cinque giorni). Nell'assegnazione delle supplenze a pagamento ci chiediamo se è valido dare la priorità ai docenti della stessa classe o della stessa materia (questi sono sempre stati i nostri criteri) o se i docenti su cattedra orario (spezzone) non della stessa classe o materia, hanno la priorità fino al completamento delle 18 ore.

Prima il completamento, poi le supplenze a pagamento. Il Vs. dirigente potrebbe essere chiamato a rispondere di danno erariale, se qualcuno lo denunciasse alla procura della corte dei conti.

Insegno all'ITIS Pacinotti di Taranto ed il Preside Cesare Mercinelli mi ha contestato che non avevo diritto ai due gg. di lutto per la morte del fratello di mio marito. Preciso che in uno di questi due gg. avevo solo un'ora di servizio. No comment 

No comment.

Egregio dott. Santoro, sono un docente di ruolo dell'IStituto Superiore "Toiano" di Pozzuoli. Desidero porle alcune domande.
1) In che modo è possibile ottenere l'idoneità all'insegnamento nelle regioni in cui vige il bilinguismo? Si tratta di sostenere la prova di lingua presso il ministero degli esteri (quella stessa prova che dà diritto ad entrare nelle graduatorie dei docenti delle scuole italiane all'estero), oppure tale idoneità si ottiene in altro modo?

Si ottiene partecipando ai concorsi indetti nelle regioni interessate.

2) In che modo è possibile ottenere un "comando", e quali sono le  sedi e le mansioni per le quali è possibile richiederlo? Esiste una lista di tutte le sedi su territorio nazionale presso le quali è possibile richiedere un comando?

Le consiglio la lettura delle CC.MM. 25 e 26/2004, che può scaricare anche dal ns. sito.

3) E' possibile fare domanda per dirigente incaricato, pur avendo soltanto tre anni di anzianità di ruolo?

No.

Sono un genitore che segue costantemente il vostro sito. Favorite risolvere un dubbio. E' legittimo da parte degli OOCC deliberare la sospensione delle attività didattiche per n° cinque giorni? Riducendo da 213 a 208 i giorni di lezione? Si precisa che il calendario scolastico della regione Campania per l'anno scolastico 2003/04 ne prevede 213! Fiducioso dell'accoglienza della richiesta, porgo distinti saluti.

Sì, è legittimo. La scuola deve garantire infatti non meno di 200 giorni di lezione.

Salve, sono il dirigente di un comprensivo e fra i plessi c'è una scuola primaria. Capita con una certa frequenza che i genitori degli alunni si presentino fuori orario per riprendere i figli al termine delle lezioni e gli insegnanti che aspettano l'arrivo dei genitori hanno accumulato come credito un discreto monte ore. A mio avviso aspettare i genitori che non vengono subito rientra nei doveri della funzione docente e, pertanto, non soggetto a recupero, ma al massimo soggetto a diminuire il monte ore destinato ai rapporti con le famiglie e quindi retribuibile sono dopo che siano state raggiunte le 40 ore di impegni complessivi. E' superfluo dire che le lettere scritte ai genitori (molti extracomunitari) non hanno avuto effetto. Che ne pensate?

Che i rapporti individuali con le famiglie rientrano nella funzione docente, per cui il tetto delle 40 ore nonc'azzecca proprio. Tali però non possono essere considerati, secondo me, questi impegni, che dovrebbero rientrare in un progetto di post-scuola regolarmente retribuito con il fondo d'istituto.

Nel mio istituto noi docenti e personale ATA, perdurando una fase di stallo vergognosa in merito alla contrattazione (!) anche grazie a non ben chiari "interessi" di qualche RSU, abbiamo inoltrato domanda di assemblea alla RSU nella sua unitarietà dopo aver raccolto più di un terzo delle firme. Quanti giorni sono richiesti perchè abbiamo risposta? Può la sola RSU Unicobas indire l'assemblea se non sono d'accordo gli altri componenti? E in tal caso può invitare un rappresentante provinciale? Inoltre, sarebbe il caso in tale eventualità di renderne informazione alle sedi provinciali dei sindacati che si sono sottratti?

Non c'è alcun obbligo di indire un'assemblea che possa essere imposto alla RSU, che può eventualmente indirla solo unitariamente. Mi pare però strano che essa si sottragga ad un confronto con i lavoratori che rappresenta.

Gent.mo Pino, Le chiedo aiuto per una questione che le segreterie delle due scuole nelle quali presto servizio interpretano in modo diverso. Una scuola, nel conteggio delle ore di partecipazione alle assemblee sindacali, computa quelle di effettivo servizio e non quelle di assemblea. Quindi, se il mio orario di servizio è fino alle 12,30, il computo si ferma e non copre l’eventuale ora successiva di svolgimento dell’assemblea. L’altra, invece, computa le due ore di assemblea, anche se queste non ricoprono interamente l’orario di servizio. Esiste una normativa chiara a riguardo? Ho letto l’art. 8 del Ccnl 2002/2005 ma personalmente non trovo nulla di chiaro. E se il computo è diverso, ogni scuola fa comunque il suo calcolo come ritiene opportuno? In questo modo, per 4 ore effettive di servizio per le quali ho dato la mia adesione all'assemblea, mi ritrovo a raggiungere automaticamente le 10 ore retribuite e forse anche a superarle. Grazie.

Il computo va fatto, secondo me, rispetto all'effettivo servizio da cui è esonerato per poter presenziare all'assemblea.

L'Istituto superiore "Aldi" comprende tre sezioni associate con graduatorie degli insegnanti distinte,tanto che per passare da un istituto all'altro è necessario richiedere il trasferimento. Desidererei sapere se il Dirigente può utilizzare un docente della sezione classico per accompagnare alla settimana bianca gli alunni dello scientifico, sottraendo, non si sa perchè, un servizio agli alunni dell'istituto suddetto. 

No, sempre che si tratti di organici distinti.

Sono una docente di scuola secondaria superiore. Ho necesità di sapere se è vero (e dove eventualmente è scritto) che le riunioni del Consiglio di Classe per avere validità e per procedere a delibera, richiedono un numero minimo di presenze, pari alla maggioranza più uno dei suoi componenti. Il dubbio nasce visto il DPR 297 del 1994, art. 37. In attesa di una risposta, ringrazio comunque dell'attenzione.

L'art. 37 non fa riferimento al consiglio di classe. In caso di valutazione periodica e finale il collegio deve essere perfetto; negli altri casi non è previsto.

SONO UN'INSEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE E PENSO, COME TANTI ALTRI INSEGNANTI, HO MILLE DUBBI E TANTA CONFUSIONE MENTALE SULLA RIFORMA. PREMETTO CHE LA NOSTRA SCUOLA NON EFFETTUA NE' PROLUNGAMENTI NE' TEMPO PIENO. L'ANNO PROSSIMO AVRO' UNA CLASSE QUARTA VOLEVO GENTILMENTE SAPERE: 1) CI SARA' IL TUTOR?

Lo decide il collegio dei docenti, in piena autonomia.

2) L'INSEGNANTE PREVALENTE?

No.

3) COME DEVONO ESSERE GESTITI L'ORARIO E LE DISCIPLINE?

Lo decide il collegio dei docenti.

OPPURE PER LE QUARTE E LE QUINTE (a.s.2004-2005) I DOCENTI CONTINUERANNO AD INSEGNARE LE STESSE DISCIPINE CON LA STESSO MONTE ORE?

La riforma interessa tutti e cinque gli anni della scuola elementare, non solo i primi tre.

Gentile Redazione di Edscuola, gradirei sapere il vostro parere sui "cosiddetti 100 giorni": cioè la "festa" che gli studenti celebrano quando mancano (più o meno) 100 giorni alla fine dell'ultimo anno della loro vita scolastica. Niente di male a celebrare questa ricorrenza, di cui si è persa l'origine (che è militare: erano i soldati della ferma obbligatoria che, giustamente, celebravano questa scadenza; immagino che molti studenti pacifisti, assidui sostenitori dei "100 giorni", non sappiano di questo retroscena). Ma in genere gli studenti festeggiano durante i giorni di lezione! "Si prendono" (come fosse un loro "diritto"), 1 giorno, ma molto più spesso anche 2 o 3 giorni; avvertono sempre prima i docenti, "per correttezza" (dicono loro), per avvertirli che non ci saranno. Ma tutto ciò non è altro che un'assenza di massa, in esplicita opposizione all'obbligo di frequentare "assiduamente" le lezioni sancito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (che è legge dello Stato). I docenti sono estremamente permissivi e lassisti: "permettono" le assenze; anzi, giustificano anche queste assenze, accettando ogni motivazione (dalla generica "motivi personali" alle ipocrite "motivi di famiglia", "malessere", anche quando lo studente ridendo dice che non è vero niente che è stato male o ha avuto problemi di famiglia). Alcuni docenti ritengono che ormai i "100 giorni" siano istituzionalizzati, e che gli studenti, poverini, hanno il diritto di divertirsi; qualche docente non vorrebbe neppure segnare quei giorni come assenze sul Registro di classe. Cosa fanno i Presidi? Molti invitano a giustificare, assumendosene la responsabilità (in effetti la responsabilità di accettare o meno la giustificazione dovrebbe essere del Preside: il docente che si trova materialmente a giustificare è un esecutore); e insomma tollerano. Alcuni presidi dicono che neppure si può punire una singola classe, perché le altre non sarebbero punite, né è possibile punire tutte le classi per questo motivo. Ma sono proprio vicende come queste che ingenerano nella società l'idea che la scuola non sia altro che una sorta di luogo a metà tra il centro sociale-ricreativo e un parcheggio per i figli sotto la comoda custodia dei docenti; che fanno pensare che i docenti siano dei "poveracci", dei "signor nessuno", che non valgano niente e che dunque sia giusto considerarli poco e ricompensarli con un salario estremamente modesto visto il ruolo poco importante che occupano (e che stima può meritare una persona che permette ai propri studenti l'evasione dal proprio dovere senza neppure rimarcare la gravità, anche "morale", di un tale gesto?). In sostanza vorrei sapere: (1) se effettivamente la responsabilità della giustificazione è del Preside in generale e tanto più quando avviene per mandato, anche verbale, del Preside (come nel caso in cui un Preside dia mandato verbale a un docente di "giustificare" le assenze dei "100 giorni");

Spetta al Preside o ad un suo delegato giustificare l'assenza.

(2) se il Consiglio di classe è sovrano su questa materia, e può agire in autonomia rispetto agli altri Consigli di classe (ad esempio punendo una classe per i "100 giorni" mentre le altre classi della scuola non ottengono alcuna punizione);

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti indica le modalità con cui procedere sul piano disciplinare. Non c'è nulla altro da aggiungere, da un punto di vista amministrativo.

(3) il vostro spassionato parere su queste vicende.

Siamo gente permissiva, ahinoi!

Gent.mo Santoro, un paio di docenti della nostra scuola vorrebbero recuperare alcune ore impegnate nella commissione elettorale per le elezioni RSU. Per offrire il loro contributo, tali docenti non hanno usufruito della giornata libera ed hanno impegnato un quantitativo di ore certamente maggiore di quelle che avrebbero svolto in termini di lezioni giornaliere. Chiedo se, a tuo parere, detto recupero è legittimo e se riguarda l'intera differenza tra ore impegnate ed ore del servizio previsto, ovvero riguarda solo la giornata libera o, addirittura, come ho sentito, dovrebbero rendere le ore di lezione non svolte (!?). Grazie.

La normativa non prevede alcuna forma di recupero, che io sappia.

Vorrei conoscere il vostro parere sulle responsabiltà relative alla vigilanza degli alunni al momento dell'uscita. Nel Circolo didattico in cui insegno, i genitori che vogliono che i propri figli vadano a casa da soli compilano in Segreteria un modulo, firmato poi dal Dirigente, in cui sollevano la scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità in merito. Recentemente ho però letto su una rivista che ciò non è legittimo in quanto prima dei 14 anni l'alunno deve comunque essere affidato ad una persona maggiorenne e l'autorizzzazione dei genitori non è sufficiente a sollevare gli inseganti dalle responsabilità su eventuali incidenti. Sono veramente preoccupata: è vero questo? quali sono le mie responsabilità in merito? Grazie!

Di vigilare sugli alunni durante il periodo a cui sono a lei affidati.

Salve! Sono una docente di Scuola Primaria e avrei qualche dubbio sulla Riforma Scolastica da attuare a settembre 2004 nella scuola dove lavoro. La scuola dove insegno è una piccola scuola di campagna, nella periferia di Marsala (Tp), ci sono solo due moduli attualmente, a settembre la situazione sarà la seguente: CLASSE 1 - TUTOR (sarei io /A/...ma cosa dovrò insegnare? Mi si dice di fare: ITALIANO+STORIA+non sò...); CLASSE 2 - TUTOR (sarebbe la collega /B/...anche lei con ITALIANO+STORIA+non sò..). IL COLLEGA /C/ FAREBBE MATEMATICA SIA IN 1 CHE IN 4... e poi...  CLASSE 3 - TUTOR (sarebbe la collega /D/... anche lei con ITALIANO+STORIA+non sò... CLASSE4 - TUTOR (sarebbe la collega /E/...anche lei con ITALIANO+STORIA+non sò..). LA COLLEGA /F/ FAREBBE MATEMATICA SIA IN 2 CHE IN 3...e poi... Ed i LABORATORI (LARS) come si organizzano? DEVONO partecipare tuti i docenti nessuno escluso, esatto? E l'orario dei docenti come deve essere? Avrebbe una bozza di orario, da poter studiare? Considerato che ci siano anche RELIGIONE (in quale materia ricade?),INGLESE, INFORMATICA (in quale materia rientra?). Infine con quale criterio si sceglie chi deve fare il o la TUTOR? Esempio concreto: nella mia scuola, modulo 3+5 (dove  B, cioè io insegno attualmente MATEMATICA in 3 +5/ insegnante A insegna attualmente ITALIANO in 3+5 ed infine l'insegnante C che insegna attualmente STORIA in 3+5). La collega A dice che in quanto docente d'ITALIANO le spetta la continuità in 4 classe come TUTOR! Ed io sarei obbligata a non poter scegliere ed a dover fare quindi la TUTOR in classe 1. Ma è così, la cosa non mi garba... Infine il collega C farebbe MATEMATICA in entrambe le classi. Sia io che la collega A, abbiamo la stessa anzianità di servizio.... ma è giusto che i miei alunni di 3 si ritrovino a settembre 2004 con un altro docente di matematica e mi perdano come loro insegnante? POI si può fare che la TUTOR abbia matematica+storia...? NON credo che l'insegnare italiano sia prioritario all'insegnare matematica.... A presto, in attesa del suo parere da esperto qual è!!!

Non sono esperto del guazzabuglio creato dalla Moratti, mi rifiuto. Mantenete l'assetto organizzativo attuale e sbattetevene del TUTOR: questo è il mio consiglio. Ed è un consiglio da amico!

Inviate le vostre richieste a:
Mail.gif (4196 byte)RSU@edscuola.com
 
Home Page
Altre FAQ


LE FastCounter