FAQ/26
Domande e Risposte sulla
RSU
Sono una docente con supplenza temporanea vorrei
sapere se il giorno di sciopero interrompe la maturazione di servizio
ai fini dell'assegnazione del punteggio per le graduatorie
permanenti.
Sì.
Vorrei inoltre sapere se ho diritto ad avere dei
giorni per mia figlia di quattro anni e se anche in questo caso
c'è l'interruzione del servizio.
Giorni per che cosa?
Gentile Direttore, mi piacerebbe sapere se la
Direttiva sul rimborso delle spese per autoaggiornamento (n. 70 del
17 giugno 2002) è stata rinnovata e ripresentata anche per le
spese del 2003.
No.
Buongiorno Professor Santoro, mi ritrovo a
scriverLe per chiedere un suo parere. Sono anche rappresentante dei
genitori in un consiglio di classe di II media, in provincia di
Padova. Siamo invitati a partecipare al consiglio di classe circa 4
volte l'anno. Nell'arco di una giornata se ne fanno 4 consecutivi.
Una parte è destinata ai soli docenti (non so per quanto
tempo), una parte prevede l'entrata dei genitori (per 20 minuti
esatti). E non è possibile sforare che per pochi minuti, per
non sovvertire tutti gli orari. E tutte le volte torno a casa con un
senso di assoluta insoddisfazione: il tempo è assolutamente
insufficiente per affrontare tematiche che ci stanno a cuore! E ben a
poco serve essere 4 rappresentanti, non c'è assolutamente
tempo per poter intervenire tutti! C'è la sensazione di essere
li solo per ricevere le informazioni sulle loro decisioni, per
poterle poi comunicare al resto dei genitori. Ma è questo il
ruolo dei genitori nei consigli di classe? Vorrei sapere se esiste o
esisteva una normativa specifica che prevedeva questo svolgimento dei
consigli di classe e qual'è o era. Mi pare che con l'avvento
dell'autonomia, essendo stati abrogati gli articoli del testo unico
relativi a questi organi collegiali, il Consiglio d'Istituto dovesse
stabile nel Regolamento d'istituto come attuare i consigli di classe,
interclasse, intersezione. Da noi non si è previsto nulla per
cui si continua come sempre si è fatto. Quando i
rappresentanti dei genitori riuniti in comitato dei genitori hanno
evidenziato che il tempo nei consigli per le medie era insufficiente,
il nostro dirigente ha argomentato che non era assolutamente
possibile fare diversamente: i docenti avevano già esaurito il
loro tempo disponibile per gli organi collegiali e non esisteva la
possibilità nè di obbligarli nè di retribuirli a
parte per le ore prestate. E' giusto quanto asserito dal dirigente?
Ci sono altre possibilità che sono sfuggite alla sua
attenzione? Il Consiglio d'Istituto può decidere qualcosa in
merito? e come? Con i miei migliori saluti.
Comprendo il suo scoramento: purtroppo le
modalità con cui vengono organizzati i lavori dei consigli di
classe si scontra con gli obblighi contrattuali dei docenti, che
possono dedicare a questa attività di massima 40 ore annue,
naturalmente tarate sugli insegnanti con più di sei
classi.
Sapete per caso se la ministra moratti ha emanato
la circ. sui libri di testo a.sc.2004-05. Non si trova da nessuna
parte.
Noi non intratteniamo nessun rapporto con la
ministra.
Desideravo sapere, molto presto se vi è
possibile, se la C.M. n° 2 del 13 gennaio 2004 sulle iscrizioni
abroga la C.M . n.° 400 del 31 dicembre 1991, sempre in materia
di iscrizioni. Lunedì p.v. infatti dovremo votare in collegio
docenti in materia di anticipi alla scuola dell'infanzia e la
nostra Dirigente scolastica asserisce che è ancora possibile
accettare a scuola i bambini nati a gennaio, (che lei ha iscritto,
senza chiedere preventivamente l'assenso del comune e prima del
periodo previsto dalla circolare n° 2 del 2004), quando questi
compiranno i tre anni, cioè a gennaio, in quanto secondo lei
nella circolare ultima non c'è scritto che questa abroga la
precedenti. Noi pensiamo che ciò sia impossibile ma vi chiedo
di confermarmi o meno questa cosa.
Te la confermo, visto che la legge Moratti
sull'argomento è chiara.
Cortesemente, dal momento che siamo in un momento
di grande confusione, potete suggerirmi dei prospetti orario da
adottare in una scuola secondaria di 1°
grado?
Purtroppo no.
Spett.le Redazione Edscuola, sono qui a porvi un
quesito su un'incertezza che, ad oggi, non sono riuscito a chiarirmi:
nel Consiglio di classe di un Istituto d'Arte, dove in ogni
"Laboratorio" ci sono più sottosezioni (quindi
più insegnanti) ma il voto sul profitto è uno, quando
si giunge alla votazione sulla bocciatura/promozione di un allievo,
gli insegnanti di laboratorio devono o no concordare il voto e quindi
esprimerne uno solo? oppure votano tutti e tre? Quali sono i
riferimenti legislativi che, nel caso, lo specificano? Grazie per
l'aiuto.
Votano tutti. Lo prevede la legge
124/99.
Cara Redazione, sono un´insegnante
specialista di Lingua Inglese, vorrei sapere se esista una normativa
recente, per la Scuola Primaria, che stabilisca la diminuzione delle
ore di L2 da 3 a 2 in classe III - IV - V per il prossimo anno
scolastico 2004/2005. Nel mio Istituto Comprensivo, per l´a.s.
2004/2005, si riconfermeranno le 30 ore per tutte le classi, o meglio
per tutti gli alunni, e c´è la convinzione che le ore di
L2 dovranno comunque essere diminuite più sull´onda del
"si dice" che per effetto di non so quale nuova
disposizione. Eppure, mentre per la Scuola Secondaria di 1°
grado, le "Indicazioni Nazionali" contengono l´orario
settimanale delle varie materie, per la Scuola Primaria la
quantificazione dell´orario per le discipline viene lasciata
all´autonoma e responsabile decisionedei collegi docenti (ved.
POF). Inoltre la C.M. 29/2004 (paragrafo 2.3, capoverso 8 e 9) tende
a riconfermare l´organico, per il prossimo anno, proprio
perché "non sussistono sostanziali differenze tra le
quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite
all´ordinamento vigente e quelle corrispondenti
all´ordinamento pregresso" e precisa che
"Dall´anno 2003/2004 l´orario di 30 ore è
stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del
decreto 61/2003 che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio
della lingua straniera". La C.M. 58/2003 che ha preceduto il
D.L.vo 61 recita (paragrafo 2, capoverso 2) "Tenuto conto di
quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali, le consistenze orarie
dovranno essere determinate di un´ora nella classe prima e di
due ore nella seconda classe. Invece, per le classi che già
seguono l´insegnamento della Lingua Straniera, viene tenuto
fermo il quadro orario definito in organico di diritto". Per
effetto di questa Circolare il mio Istituto ha ottenuto uno
specialista di L2 in più, "per evitare che alcuni docenti
vengano impegnati su un numero eccessivo di classi" (C.M.
58/2003, paragrafo 2, capoverso 4) questo a conferma di quanto
stabilito dal D.M. del 28 giugno1991, ancora vigente, secondo cui
"ad un´insegnante specialista di Lingua Inglese sono
assegnate in via generale 6 classi e comunque non più di 7
...". Il D.L.vo 59/2004, art. 13, comma 3, sostiene che "Al
fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l´avvio
del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità"
e questo sembra confermato dall´art. 19, al comma 3, ripreso
dalla stessa C.M. 29. Si pensi poi che il calo delle ore di Inglese
nella Scuola Secondaria di 1° grado si avrà dal prossimo
anno e per la sola classe I, non vedo quindi perché alunni di
classe III - IV - V della Scuola Primaria che nel 2003/2004 hanno
beneficiato di 3 ore di Inglese debbano subire un calo, a mio avviso
ingiustificato, quando per loro il monte ore complessivo
rimarrà invariato (30 ore). Vi ringrazio per
l´attenzione e per il servizio che fornite. Attendo speranzosa
vostre delucidazioni.
Sono assolutamente d'accordo con
lei.
La RSU può avvalersi dell'assistenza di
personale esperto. L'assistenza deve essere richiesta
all'unanimità o a maggioranza della RSU? Ovvero puo' un
singolo rappresentante RSU opporsi all'assistenza di esperti
richiesta dalle altre componenti la RSU.
La RSU decide a maggioranza, nel caso insorgano al
suo interno controversie.
Sono un insegnante e spesso ho trovato soluzione
ai miei problemi nel sito http://www.edscuola.com. Non sono
però riuscita a trovare risposta al seguente quesito:
può un insegnante di sostegno assentarsi agli scritini di fine
anno di una classe seconda media poiché impegnata in esami
universitari (con esattezza negli esami del corso SISS-800 ore per
l'abilitazione al sostegno)? Premetto che attualmente usufruisco
delle 150 ore per il diritto allo studio e che quindi posso usufruire
di permessi retribuiti.
Può, anche se non ritengo che sia opportuno
usufruire dei permessi in concomitanza con gli scrutini. Se fossi
dirigente della scuola non lo consentirei.
Sono una docente abilitata alla classe di
concorso A076, insegno però in una scuola elementare, vorrei
sapere se la mia abilitazione poteva farmi partecipare al percorso B
delle TIC come discente o se potevo essere "scavalcata" da
colleghi in possesso della patente europea, c'è qualche legge
o circolare in proposito? Lapatente europea è da considerarsi
" al di sopra di un'abilitazione"?
Assolutamente no.
Potrei rivalermi se mi è stato leso
il diritto alla partecipazione? Era facoltà del dirigente
scegliere eventualmente chi doveva fare il percorso B? A chi
devo rivolgermi o cosa posso fare?
Basta riprendersi in mano le circolari ministeriali
che anno organizzato la formazione per saperne di più: le
trova tutte anche sul ns. sito.
Sono un insegnante tecnico pratico con incarico a
tempo indeterminato dall' 01/05/2001 (nomina giuridica a partire
dall' a.s. 2000/2001) presso un Istituto Tecnico Industriale comunale
paritario. In via informale mi è stato comunicato che per il
prossimo anno scolastico si prevede una flessione dell'orario di
cattedra per diminuizione dei discenti iscritti al primo anno. Mi era
stata addirittura offerta la possibilità di un
"distacco" come impiegato con orario di 36 ore settimanali.
Chiedo se tale proposta è ammissibile o se invece l'iter da
seguire dovrebbe essere uguale a quello previsto per il personale
docente statale (art. 23 titolo II del contratto mobilità
2004/2005?). E' ammissibile in particolare un cambiamento di mansioni
da insegnante a impiegato con aumento dell'orario di servizio da 18
ore a 36 ore? Chiedo inoltre se, per completare l'orario di cattedra,
si possano effettuare ore di sostegno anche se non in possesso del
titolo specifico?
Lei deve fare riferimento al suo contratto nazionale
di lavoro, che non ha niente a che vedere con quello del personale
della scuola statale.
Vorrei sottoporre alla sua attenzione il caso di
un dipendente, assistente amministrativo eletto rappresentante RSU
che ha richiesto un giorno di permesso sindacale in base all'art. 5
accordo quadro 7 agosto 1998 sulle RSU eludendo le normali procedure
(richiesta di autorizzazione all'assenza da parte del sindacato
al CSA) senza specificare lo scopo di tale richiesta
(convegno/riunione ...). La concessione di tale permesso è
demandata al dirigente scolastico?
Sì.
Il calcolo delle ore disponibili per tali permessi
da chi deve essere effettuato?
Per quanto riguarda il tetto massimo di
ore/giorni di permesso per dipendente dal dirigente scolastico,
mentre spetta al CSA la verifica circa l'utilizzo del monte ore di
permessi riconosciuto ad ogni singola O.S.
provinciale.
A domanda del dipendente, inoltre, sono
attribuiti nell'a.s. 3 giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti
i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di
cui all'art. 14, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in
tale norma. Sono alla ricerca di sentenze per le quali i motivi di
studio siano da considerarsi motivi personali a tutti gli effetti
purché documentati e/o certificati.
Non ne sono a conoscenza, anche se non nutro dubbi
in proposito.
Sono un D.S. della provincia di Verona. Non
riesco a trovare il riferimento normativo circa l'eventuale recupero
di giorni di sospensione delle lezioni causata da eventi naturali
(terremoti, neve...). C'è da qualche parte indicato l'obbligo
cioè di allungare i giorni di lezione per tutti i giorni in
cui i Comuni hanno chiuso la scuola? Grazie di Vostra
risposta!
L'obbligo secondo me discende dalla norma del testo
unico che stabilisce in alcuno 200 i giorni di lezione da
garantire.
Gradirei sapere se il Dirigente scolastico di un
Istituto superiore citato in giudizio, dinanzi al giudice di pace,
per il risarcimento del danno accorso ad un alunno della scuola in
palestra, in occasione della regolare lezione di educazione fisica,
deve rivolgersi, per la difesa della scuola, all'avvocatura dello
Stato o può fare ricorso anche a suo avvocato di fiducia per
la rappresentanza processuale dell'istituto
scolastico.
Ha l'obbligo di farsi assistere dall'Avvocatura
dello Stato.
In qualità di genitore ho chiesto per
iscritto di poter avere le fotocopie delle verifiche di matematica
effettuate durante l'anno scolastico in corso, perchè vorrei
prevenire un eventuale debito, provvedendo per tempo. La risposta
della segretaria è stata che per avere quanto richiesto
bisogna pagare il bollo su ogni fotocopia, sono ben 26 . Volevo
gentilmente sapere se questo è previsto dalla legge e se
sì, quale.. Certo in una Vostra sollecita risposta, porgo
cordiali saluti.
Sì, è previsto dalla legge sulla
trasparenza degli atti amministrativi (L. 241/90).
Gentilissimi di Edscuola, vi pongo due
quesiti:
1) una madre o un
padre che sta a casa per la malattia del figlio può al
termine della malattia chiedere dei giorni di
ferie?
Sì.
2) circolano voci sul rimborso del compenso
individuale accessorio art. 17 comma 8 del CCNL 24 luglio 2003 (
trattamento economico spettante in caso di malattia), vorrei sapere
da che data è decorrente? La domanda va
inoltrata tramite la segreteria all a D.P.T.?
Non ho sentito parlare di rimborsi. La trattenuta
era chiaramente illegittima, per cui immagino che per recuperare il
maltolto uno debba avviare il contenzioso con l'amministrazione
scolastica.
Gent.mo Pino, fiduciosi che anche questa volta
sarai tempestivo e preciso nella tua risposta, abbiamo deciso (alcuni
docenti di un Istittuto Tecnico per il turismo siciliano) di
sottoporti un ulteriore quesito: esistono termini precisi entro i
quali è consentito richiedere l'annullamento di una delibera
di un Collegio dei Docenti riunitosi tre mesi fa? Specifichiamo che
la delibera in questione è stata emessa da un Collegio in
seduta plenaria, mentre avrebbe dovuto invece essere emessa dal
Collegio di una sola sede staccata (poichè trattasi
di sezione aggregata e di questione specifica all'indirizzo). I
riferimenti di legge che tu ci hai indicato sono: DPR 2/3/98 n°
157 e conseguentemente all'art. 7 del D.L.vo 16/4/94 n° 297. Nel
caso in cui l'annullamento non fosse consentito, quali
modalità si potrebbero seguire per avviare un'azione di
ricomposizione dello stato legittimo?
Dovete segnalare al direttore generale regionale
l'illegittimità sollecitando il suo
intervento.
E poi: saremmo interessati a conoscere le
disposizioni di legge che regolano la materia del bilinguismo nei
bienni degli Istituti superiori (qual è il numero minimo di
studenti per attivare una classe bilingue?) In attesa di una tua
risposta ti ringraziamo.
Prendete a riferimento la CM 37/2004 appena uscita:
lì troverete le indicazioni che vi servono.
Gentilissimo Pino Santoro, ho avuto, come docente
rsu d'istituto, una posizione divergente con il dirigente scolastico
in merito al seguente punto. Alcuni docenti, al termine delle
attività curricolari con gli alunni ed esaurito il loro
servizio, continuano a svolgere per un giorno a settimana tre
ore di attività laboratoriali extracurricolari che prevedono
il pagamento per il docente di ore aggiuntive d'insegnamento
retribuite con il fondo d'istituto. Delle tre ore, una mezz'ora
circa, viene dedicata dagli alunni alla consumazione di un panino con
l'assistenza del docente conduttore delle attività di
laboratorio, poichè gli alunni rimangono a scuola senza
tornare a casa in continuità d'orario con quello del tempo
scuola curricolare. Il dirigente sostiene che quella mezz'ora non
può essere retribuita né con il compenso spettante come
attività d'insegnamento né con il compenso relativo
alle attività funzionali all'insegnamento. Io sostengo, al
contrario, che la mezz'ora deve essere retribuita come
attività d'insegnamento atteso che il contratto di lavoro
precisa al comma 10 dell'articolo 26 che per il personale
insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli
alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette
attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di
attività didattica. Che ne pensi al riguardo? Come pensi si
possa risolvere la faccenda? Ti ringrazio anticipatamente per una
risposta che mi auguro possa essermi inviata celermente per e-mail
all'indirizzo di posta elettronica segnato come mittente. Complimenti
per il buono e prezioso lavoro che svolgi!
Non si tratta di servizio mensa, a quanto mi par di
capire, ma comunque di vigilanza che merita di essere compensata, su
base forfetaria oppure in ragione del tempo di lavoro riconosciuto in
una misura non inferiore a quello che prevedono le tabelle
contrattuali nazionali. Il confronto negoziale deve trovare la
soluzione idonea.
Una docente si assenta regolarmente ogni
giovedì e venerdì, avendo il sabato libero. QUESITO:
può il Dirigente Scolastico chiedere alla docente di
comunicare la propria disponibilità ad effettuare servizio
quel sabato compreso tra la festività e l'assenza, e in caso
tale disponibilità non venga data, può considerarla
assente fino alla domenica? La ringrazio anticipatamente e Le porgo
distinti saluti.
Gli obblighi del personale docente derivano da
quanto previsto nel piano delle attività predisposto dal
dirigente scolastico ai sensi dell'art. 26 del
CCNL.
Gent.mo Pino, ti pongo un quesito che da tempo mi
mette in contrasto con il mio DSGA: la retribuzione al 100% dei primi
30 giorni di congedo parentale vale anche dopo il compimento del
terzo anno di età del bambino (ma sempre non oltre gli otto
anni)? Il fatto è che a leggere il CCNL e il D.L. 151/2001
sembrerebbe di si ma i testi "Tecnodid" tanto consultati
dai DSGA affermano che tale diritto è valido solo fino al
terzo anno di età! Grazie.
No, fino all'ottavo (art. 12, comma 4
CCNL).
Desidero porre alcune domande a Pino Santoro in
merito alla ricostruzione della mia carriera. Sono un docente
laureato immesso in ruolo a tempo indeterminato presso l'istituto
statale d'arte di Palermo con decorrenza economica settembre 2001 e
giuridica settembre 2000. E' in fase di definizione il decreto di
ricostruzione di carriera e all&Mac226;addetto di segreteria che sta
curando la pratica sorgono alcune perplessità in merito al
riconoscimentodi alcuni servizi:
1) servizi preruolo
nell&Mac226;anno 1992-93 in scuola secondaria superiore consistente
in supplenze brevi dal 03.03.1993 al 07.04.1993, dal 27.04.1993 al
27.05.1993, dal 28.05.1993 al 29.05.1993, dal 30.05.1993 al
30.05.1993, dal 31.05.1993 al 11.06.1993 e dal 16.06.1993 al
16.06.1993 (data dello scrutinio finale);
2) servizio preruolo
nell&Mac226;anno 1993-94 in scuola secondaria superiore consistente
in incarico continuativo dal 17.01.1994 al 17.06.1994 (data dello
scrutinio finale);
3) servizi preruolo
nell&Mac226;anno 1994-95 in scuola secondaria superiore consistente
in supplenze brevi dal 22.10.1994 al 18.02.1995, dal 20.03.1995 al
09.06.1995 (data dello scrutinio finale);
4) servizi preruolo
nell&Mac226;anno 1995-96 in scuola secondaria superiore consistente
in incarico continuativo dal 13.02.1996 al 29.06.1996 (data dello
scrutinio finale);
5) servizi svolti
come professore a contratto presso la facoltà di architettura
di palermo dal 18.03.1999 al 15.06.1999 e dal 28.03.2000 al
28.06.2000.
L'addetto espone nel
decreto che i servizi di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) non sono
riconoscibili "...perché servizio inferiore alla durata
minima prevista dall&Mac226;ordinamento vigente...". Ho
richiesto quale norma individui il periodo minimo, considerato che
sia nel Testo unico che nella L. 124/99 non ho letto nulla, e
l'addetto ha ribattuto che la valutazione è effettuata
mediante un software ministeriale e che quindi, pur non indicandomi
alcuna norma, ne ritiene corretta la valutazione. In merito potresti
indicarmi se esiste un minimo valutabile e quale disposizione lo
prevede? Al contempo potresti confermarmi che comunque il servizio di
cui al punto 2) è disciplinato dall'art.11 della L.124/99? In
merito ai servizi di cui al punto 5) lo stesso addetto, nonostante il
software li abbia valutati, non ne ritiene corretto l'inserimento
perché i servizi come professore incaricato sono stati svolti
in contemporanea a servizi preruolo ancorché autorizzati dal
dirigente scolastico. Anche su questo punto potresti
illuminarmi?
La materia è regolata dall'art. 485 del d.
l.vo 297/94 e dall'11 della L. 124/99. PER ALTRO IL
SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE
SECONDARIE E' VALUTATO SE PRESTATO IN SCUOLE
STATALI O PAREGGIATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI
FEMMINILI STATALI. IL SERVIZIO
PRE-RUOLO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E'
VALUTABILE SE PRESTATO NELLE SCUOLE STATALI O
PARIFICATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI.
E' VALUTABILE ANCHE IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE POPOLARI,
SUSSIDIARIE O SUSSIDIATE. INOLTRE GLI ANNI DI SERVIZIO
PRE-RUOLO SONO VALUTABILI SE PRESTATI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
A) PER GLI ANNI
SCOLASTICI ANTERIORI AL 1945/46 IL PROFESSORE DEVE AVER PRESTATO 7
MESI DI SERVIZIO COMPRESO IL TEMPO OCCORSO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI (1 MESE PER LA SESSIONE ESTIVA E 1 MESE PER L'AUTUNNALE).
B) PER GLI ANNI
SCOLASTICI DAL 1945/46 AL 1954/55, IN RELAZIONE
ALLE NORME CONTENUTE NELL' ART. 527 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.297 DEL 16.4.94, IL PROFESSORE DEVE AVER PERCEPITO LA
RETRIBUZIONE ANCHE DURANTE LE VACANZE ESTIVE.
C) PER GLI ANNI
SCOLASTICI DAL 1955/56 AL 1973/74, IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO
DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 19.3.1955, N. 160 AL DOCENTE DEVE
ESSERE ATTRIBUITA LA QUALIFICA.
D) PER GLI ANNI
SCOLASTICI DAL 1974/75 AL 1982/83 L'INSEGNANTE DEVE AVER PRESTATO
SERVIZIO PER ALMENO 180 GIORNI OPPURE ININTERROTTAMENTE DALL'1
FEBBRAIO IN POI E DEVE AVER PARTECIPATO ALTRESÌ
IN OGNI CASO ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE.
E) PER GLI ANNI
SCOLASTICI DAL 1983/84 IN POI L'ANNO DI SERVIZIO
PRE-RUOLO DEVE ESSERE VALUTATO SE VI SIA STATA PRESTAZIONE
DI SERVIZIO PER ALMENO 180 GIORNI.
Gentile Professore, nel caso in cui il Contratto
integrativo di istituto non dovesse essere firmato dalle parti, cosa
succederebbe? In particolare, il D.S. come si dovrà comportare
nella gestione delle materie previste dalla contrattazione? Con quali
criteri gestirebbe il fondo di Istituto? Considerato che il Contratto
deve ottenere il visto di congruità da parte dei revisori, il
D.S. potrebbe, comunque, liquidare i compensi per attività
aggiuntive?
Io sono tra coloro che sostengono che senza
contratto di scuola non è possibile prevedere compensi
aggiuntivi al personale (lo dice l'art. 45, comma 1 del d. l.vo
165/01).
Sono una insegnante che dall'1/9/2003 ha superato
il periodo di prova nella scuola media inferiore a seguito di
passaggio di ruolo (26 anni di ruolo scuola elementare). Ho
già ottenuto il Decreto di passaggio di ruolo dal CSA di Roma
vistato dalla Direzione provinciale del Tesoro. A gennaio 2004 sono
riuscita a far pervenire alla scuola media dove sono stata trasferita
quest'anno la certificazione del superamento del periodo di prova
(dopo esser dovuta ricorrere ai sensi della 241/90 con raccomandata).
FINALMENTE PENSAVO DI AVERE LA RICOSTRUZIONE, INVECE, LA DIRIGENTE
SCOLASTICA MI SCRIVE, A FRONTE DELLA MIA RICHIESTA, CHE HA 480 GIORNI
DI TEMPO CITANDO IL DM 190 DEL 6/4/95 TABELLA A. E' ANCORA VALIDO IL
DM NONOSTANTE CHE PRIMA ERA IL PROVVEDORATO E IL MINISTERO A FARE LA
RICOSTRUZIONE ED ORA INVECE SOLO LA SCUOLA. E' POSSIBILE CHE SIANO IN
VIGORE GLI STESSI TEMPI? COSA POSSO FARE?
Nulla. Ha ragione la tua
dirigente.
Salve, vorrei avere un informazione relativa alla
normativa scolastica. Sapete se è lecito che una ditta privata
che controlla la qualità di una scuola può visionare i
registri personali degli insegnanti? Io penso che soltano dirigenti e
ispettori possono visionare i registri personali.
Lo ritengo anch'io, a meno che il consiglio di
istituto non abbia deciso diversamente.
Dove posso trovare la normativa che regola la
settimana lavorativa su cinque giorni per il personale
ATA?
Art. 52 CCNL 2002-2005.
Gentilissimo prof Santoro, vorrei porle un
quesito, spero possa aiutarmi. Sono stata immessa in ruolo nella
scuola elementare il 1/9/99 ma sin da allora ho usufruito di congedi
ed aspettative (nell'ordine, per dottorato, famiglia e assegno di
ricerca) per continuare la mia attività di ricerca
all'università. Naturalmente sarei interessata a
proseguire la strada della ricerca e uno dei modi che mi
è stato prospettato è quello di concorrere per dei
contratti di insegnamento universitario per i quali vale il
Regolamento descritto nel D.M. 21.5.1998 n. 242. La mia domanda
è: alla luce dell'articolo 3 (disapplicazione di norme) di
tale decreto, è ancora possibile chiedere "l'esonero
totale dal servizio senza assegni" previsto dall'art. 25 del dpr
n. 382/1980? in caso affernativo esistono altri riferimenti di legge
oltre al dpr n. 382 a cui appellarsi per ottenere l'aspettativa?
Vorrei chiederle anche se è sempre valido il fatto che si
possa rimandare l'anno di prova in caso di aspettativa (nel novembre
2001 lei mi assicurò che avrei potuto rimandarlo "ad
libitum").
Sì, lo può rimandare. Quanto
all'aspettativa, le consiglio la lettura di due recenti circolari, la
25 e 26 del 2004 che può scaricare anche dal ns. sito.
Sono un Dirigente Scolastico
chiedo cortesemente dei chiarimenti a proposito di concessione
di ferie:
1) durante le
attività didattiche è leggittimo chiedere da parte del
D.S. che il docente richiedente deve essere sostituito da un altro
docente;
No.
2) è leggittimo rompere le comprensenze, a
discapito dell'alunno, per permettere la sostituzione del docente
richiedente;
No.
3) è leggittimo che in un plesso della
materna, ogni anno quando si interrompe il servizio mensa durante il
mese di giugno, è un diritto per il docente richiedere i 6
giorni di ferie e da parte di tutto il personale docente
occupato in quel plesso.
Nessun diritto. Le ferie vanno fruite
compatibilmente con le esigenze di servizio ed i vincoli di natura
contrattuale generale.
Gentile Pino Santoro, una mia collega che
andrà in pensione il 31/08/2004 è assente per motivi di
salute dal mese di dicembre 2003; vorrebbe sapere se, rientrando
a scuola dopo il 30/04/2004, perderà la
classe.
Sì.
La collega insegna in un plesso con una sola
pluriclasse. Dove sarà utilizzata? In un altro
plesso?
Resterà a disposizione del
circolo.
Salve, sono un insegnante che ha trovato degli
sponsor disposti a sostenere le spese di scaffalature, mobiletti ecc,
per allestire una piccola biblioteca scolastica. Sapeste indicarmi
dove cercare notizie, ma soprattutto leggi che regolano le
sponsorizzazioni? Magari se hanno delle agevolazioni sull'IVA o se
eventuali fatture sono detassabili ecc. Grazie!
La materia, per quanto riguarda la scuola, è
regolata dal nuovo regolamento di contabilità (DI
44/01).
Vorrei sapere se, riguardo a i congedi
parentali, avrei ancora diritto a qualche astensione (sono stata
assunta a t.i. nel 1998, quando i miei figli avevano rispettivamente
10 e 8 anni). Grazie.
No, nessun diritto.
Gentile Professore, sono una insegnante
temporaneamente utilizzata in altri compiti per motivi di salute
(art. 23 CCNL/95). Il contratto stipulato con il CSA era in
scadenza il 9.4.04, così per tempo ho riproposto domanda di
proroga. La commissione medica della ASL ha ritenuto di dovermi
concedere un periodo di 6 mesi di inidoneità
"totale" (a causa di patologie, anche psichiche,
conseguenti ad un violento incidente stradale che ho subìto) e
mi hanno consigliato di stare a casa per ritrovare la serenità
che ora ho perduto e potermi curare con più
tranquillità. Nell'ultimo triennio, proprio per i motivi di
salute cui sopra accennavo, ho superato di 1 mese il periodo di
9 mesi concessi per malattia senza decurtazione di stipendio. A causa
di ciò, quindi, subirò una detrazione del 10% sullo
stipendio di 1 mese quando a scuola si decideranno a stilare il
decreto relativo alla mie assenze. Ma il problema è il
seguente: mi è stato riferito dal Dirigente Scolastico che per
tutti i 6 mesi di inidoneità totale concessi dalla ASL (ed
eventualmente confermati dalla 2^ Commissione di Verifica), io
percepirò uno stipendio pari al 50% di quello normale proprio
a causa di questa decisione dell'ASL. Mi chiedo: le risulta possibile
una cosa del genere? Cosa la giustifica? Eventualmente ciò
dovesse corrispondere a verità, può darmi Lei i
riferimenti legislativi? La ringrazio fin da ora, pregandoLa, se Le
è possibile e scusandomi per ciò, di rispondermi
presto.
Nel suo caso ritengo si debba applicare quanto
previsto dall'art. 17, comma 8 del CCNL 2002/05, che può
tranquillamente scaricare anche dal ns. sito.
Gentile redazione, vorrei proporVi un quesito di
cui, ad oggi, non ho trovato soluzione cercando nei CCNL. Oggetto:
interruzione ferie causa malattia in uno stato estero -
modalità. Premetto che sono Insegnante a tempo indeterminato.
"Le ferie possono essere interrotte da ricovero o malattia
superiore ai 3 giorni". Fin qua tutto è chiaro, non lo
è invece nel seguente specifico caso! Gradirei sapere come
avrei dovuto comportarmi nella situazione particolare che ora Vi
espongo: sono stato in ferie a Cuba, in provincia di Holguin, ospite
di una famiglia in casa e non in albergo. Essendomi ammalato con
prognosi di 12 giorni, avrei dovuto comunicare tale situazione, per
interrompere le ferie, all'ambasciata italiana; che a Cuba si trova
solo nella capitale l'Avana. Avevo il numero di telefono e fax.
Purtroppo nella località dove mi trovavo non esisteva fax
nè alberghi, e telefonare all'ambasciata è impresa
abbastanza ardua (anche se non impossibile, basta avere tantissima
pazienza). In tal caso, era sufficiente avvertire l'ambasciata
italiana solo telefonicamente del mio stato di salute per
interrompere le ferie, avendo io un certificato medico redatto
ovviamente in spagnolo dal medico locale? Se successivamente la
malattia (o durante), dopo essermi ristabilito, l'ambasciata mi
richiedeva il certificato medico, quest'ultimo doveva essere tradotto
in italiano o bastava trasmetterlo nella lingua originale (spagnolo)?
Potevo spedirlo all'ambasciata tramite posta, anche se le poste
cubane sono assai lente? Il tutto per consentire a me di
interrompere le ferie e di consentire all'amministrazione scolastica,
tramite ambasciata, di esperire il controllo fiscale tempestivamente.
In tal caso, essendo a Cuba, la parola "tempestivamente"
assume un significato alquanto differente da quello a cui siamo
abituati in Italia. In tale occasione non feci nulla, cioè non
interruppi le ferie nonostante il mio stato di salute precario, di
conseguenza non avvisai nessuno. Quest'anno mi recherò
nuovamente a Cuba presso la stessa famiglia e nella stessa
località. Pur facendo gli scongiuri, dovesse ripresentarsi una
situazione analoga, esattamente come dovrei comportarmi? E vi
è una normativa che disciplina casi simili, abbastanza
particolari stante la località delle ferie? In attesa di un
Vostro riscontro, ringrazio anticipatamente.
La materia è normata dal CCNL in modo
generico. Per sospendere le ferie la malattia deve essere comunicata
per tempo all'amministrazione scolastica per il tramite
dell'autorità consolare nel caso in cui lei si trovi
all'estero. Altro dirle non so.
Egregio prof. Santoro, leggevo la risposta ad un
quesito inserito nelle Faq/21 in merito ai compiti
dellinsegnante di sostegno in assenza dellalunno
portatore di handicap. Mi permetto di dissentire dalla sua risposta
(stare a disposizione, naturalmente) e approfitto della
sua pazienza per formularle un quesito più articolato: se
linsegnante di sostegno (non sarebbe, meglio, dire
linsegnante specializzato?) è assegnato, in piena
contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui
è inserito il soggetto portatore di handicap e, nel caso della
scuola media, partecipa alla valutazione di tutta la classe
(assumendo, fra laltro, la corresponsabilità
dellattività educativa e didattica complessiva della
classe), in base a quale normativa, deve essere costretto a lasciare
la classe assegnata, se pure in assenza dellalunno con
handicap, per sostituire docenti assenti in altre
classi?
L'utilizzazione del personale docente in rapporto al
POF per gli aspetti di natura squisitamente didattica è decisa
dal collegio dei docenti in sede di approvazione del piano annuale
delle attività, mentre per gli aspetti che hanno ricadute
sull'organizzazione del lavoro dalla contrattazione integrativa di
istituto, come prevede l'art. 6 del CCNL attualmente in vigore.
Inutile citarle, a riguardo, quello che prevede per altro il
regolamento sull'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche
(DPR 275/99, in particolare art. 3 e sg.).
Gent.mo Sant'oro, (un nome un destino) vorrei
finalmente capire se ho diritto alla retribuzione dei permessi
per malattia del figlio (età inferiore ai tre) in numero di 30
per anno scolastico o per anno di vita del bambino. In segreteria
insistono sulla seconda ipotesi. Vorrebbe gentilmente aiutarmi con
riferimenti normativi più chiari dell'art. 11 ccnl 15/03/2001?
Successivamente al periodo di astensione
obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di età del
bambino la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto ad
astenersi dal lavoro in caso di malattia del/la figlio/a. In questo
caso 30 giorni lavorativi per ciascun anno di età del bambino,
calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti
al 100%. Questi periodi di astensione non sono cumulabili con altre
astensioni. Dopo i tre anni e fino al compimento degli otto anni del
bambino, è possibile prendere 5 giorni lanno, non
retribuiti, in caso di malattia. Tali periodi di astensione possono
essere anche frazionati.
Assistente di cattedra (Ente Locale) di
Topografia in un Istituto Tecnico per Geometri, passato allo Stato
dall'1.1.2000. Premetto che nei programmi ministeriali non è
previsto il Laboratorio di Topografia e pertanto il relativo
insegnante tecnico pratico. Desidererei sapere:
1) detto assistente
di cattedra deve essere inserito nel consiglio di classe? se
sì deve avere un registro?
2) se sì: gli
insegnanti di dette classi possono rifiutare la sua presenza?
3) deve partecipare
agli scrutini?
4) le classi rimaste
senza I.T.P.di topografia possono contestare la disparità di
trattamento? o viceversa le altre?
L'ITP , qualora previsto in organico, ha gli stessi
obblighi - e quindi gli stessi diritti - dell'insegnante della
materia teorica. Lo prevede in modo esplicito e definitivo l'art. 11
della L. 124/99.
Può un insegnante rifiutarsi di portare
avanti con la classe un progetto di circolo inserito nel
Pof e deliberato dal collegio dei docenti?
No, se non lo obbliga a svolgere attività
aggiuntive. In questo caso è infatti necessaria la sua
dichiarata preventiva disponibilità.
Vorrei sapere se le funzioni strumentali
possono avere esoneri parziali dall'insegnamento. La prego di
indicarmi casi concreti di possibile riduzione. La
ringrazio.
No, non è possibile.
Sono un collaboratore scolastico a tempo
indeterminato, come titolo di studio ho la 3° media, ho
conseguito la patente europea per il pc, mi chiedo se posso usare
questo come titolo per eventuali concorsi interni per passaggio a
qualifica superiore o per inserimento nelle graduatorie di tecnico o
di amministrativo, oppure se posso essere autorizzato come
formatore.
La patente europea non è titolo di accesso
per il profilo di assistente.
Avendo richiesto un permesso di due ore per
visita medica specialistica presso struttura ospedaliera pubblica, il
permesso è comunque soggetto a recupero?
Sì. Altrimenti al posto del permesso avresti
dovuto chiedere l'assenza per malattia.
Vorrei sapere quale sia la normativa di
riferimento sulle autocertificazioni. A proposito di questo, cito un
caso: una mia collega di religione cattolica chiede al Dirigente un
permesso di due giorni per motivi personali e nell'autocertificazione
(visto che le norme contrattuali vigenti prevedono anche
l'autocerificazione), indica la necessità di rimanere a casa
da scuola per prepararsi per l'esame abilitante almeno due giorni
prima della prova. Il Dirigente scolastico risponde per iscritto
negando il permesso con questa motivazione: "Non si concede
perché non documentabili". A voce spiega alla collega che
non può accettare quella autocertificazione perché lui,
come Dirigente, non può accertarsi se l'insegnante in quei due
giorni stia effettivamente a casa sua a studiare per il concorso. Chi
ha ragione?
Il dirigente è un imbecille, per cui il
diniego potrebbe tranquillamente essere impugnato con soddisfazione
di danni e spese. Sul ns. sito esiste per altro una guida
all'autocertificazione che credo possa tornarle
utile.
La mia scuola nellanno 2003 mi ha pagato
degli arretrati relativi agli anni 2000-2001-2002 cumulandoli sul
reddito 2003, facendomi pagare circa 1000 euro di conguaglio. Vorrei
sapere se le competenze degli anni precedenti relativi al POF e ai
PON, devono essere caricate a tassazione separata o sommate al
reddito dellanno in cui vengono pagate ed eventualmente la
fonte normativa di riferimento. Vi prego di darmi risposta o
indicarmi la strada per conoscere con certezza la procedura relativa.
Grazie per la risposta.
Sulle questioni fiscali non sono un esperto.
Comunque gli arretrati relativi a compensi accessori seguono le norme
fiscali generali, per cui vanno a tassazione separata, che io
sappia.
Secondo il CCNL 2002-2005 art. 15 comma 2:
"A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'a.s. 3
giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari
documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi
e con le stesse modalità, vengono fruiti i 6 giorni di ferie
durante i periodi di attività didattica di cui all'art.14,
comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".
Sono alla ricerca di sentenze per le quali i motivi di studio
eventualmente anche all'estero siano da considerarsi motivi personali
a tutti gli effetti, purché documentati e/o certificati, ma
basterebbe anche che sapessi come fare la ricerca io stessa. Gradirei
comunque una risposta.
Non conosco sentenze che si pronuncino
sull'argomento.
Gradirei conoscere le norme che regolamentano la
definizione degli ordini del giorno dei Consigli d'interclasse e
in generale dei vari Organi collegiali: Docenti e
d'Istituto.
Le norme di riferimento sono contenute nel testo
unico (d. l.vo 297/94). Naturalmente spetta ai regolamenti interni
delle varie scuole disciplinare nel dettaglio il funzionamento degli
organismi collegiali.
Con la presente il sottoscritto Dirigente
Scolastico richiede alla S.V. chiarimenti in merito ai seguenti
quesiti: istituto Professionale con sedi associate 1 IPC in medesimo
Comune + Liceo Scientifico in altro Comune; vale ancora per
listituzione di cui sopra il comma 5 art. 459 del T.U. 297?
- Si può
disporre esonero per collaboratore vicario (eventualmente frazionato
con altro collaboratore individuato dal D.S.) ed in più un
ulteriore esonero per docente addetto alla sezione staccata in altro
Comune (Liceo Scientifico)? con riferimento al comma 7 art. 459 del
T.U. 297?
- Chiedesi inoltre di
chiarire le differenze tra le definizioni di: succursali, sezioni
staccate e sedi coordinate.
La norma del testo unico è stata modificata
dalla recente finanziaria, per cui è alla luce delle modifiche
apportate che bisogna ragionare di esoneri e semiesoneri dei vicario
e degli eventuali collaboratori.
- Se è materia di contrattazione R.S.U.
il recupero dei ritardi al raggiungimento dei 50/60
minuti?
Per la parte che riguarda le ricadute
sull'utilizzazione del personale docente sicuramente
sì.