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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/26
Domande e Risposte sulla RSU

Sono una docente con supplenza temporanea vorrei sapere se il giorno di sciopero interrompe la maturazione di servizio ai fini dell'assegnazione del punteggio per le graduatorie permanenti.

Sì.

Vorrei inoltre sapere se ho diritto ad avere dei giorni per mia figlia di quattro anni e se anche in questo caso c'è l'interruzione del servizio.

Giorni per che cosa?

Gentile Direttore, mi piacerebbe sapere se la Direttiva sul rimborso delle spese per autoaggiornamento (n. 70 del 17 giugno 2002) è stata rinnovata e ripresentata anche per le spese del 2003.

No.

Buongiorno Professor Santoro, mi ritrovo a scriverLe per chiedere un suo parere. Sono anche rappresentante dei genitori in un consiglio di classe di II media, in provincia di Padova. Siamo invitati a partecipare al consiglio di classe circa 4 volte l'anno. Nell'arco di una giornata se ne fanno 4 consecutivi. Una parte è destinata ai soli docenti (non so per quanto tempo), una parte prevede l'entrata dei genitori (per 20 minuti esatti). E non è possibile sforare che per pochi minuti, per non sovvertire tutti gli orari. E tutte le volte torno a casa con un senso di assoluta insoddisfazione: il tempo è assolutamente insufficiente per affrontare tematiche che ci stanno a cuore! E ben a poco serve essere 4 rappresentanti, non c'è assolutamente tempo per poter intervenire tutti! C'è la sensazione di essere li solo per ricevere le informazioni sulle loro decisioni, per poterle poi comunicare al resto dei genitori. Ma è questo il ruolo dei genitori nei consigli di classe? Vorrei sapere se esiste o esisteva una normativa specifica che prevedeva questo svolgimento dei consigli di classe e qual'è o era. Mi pare che con l'avvento dell'autonomia, essendo stati abrogati gli articoli del testo unico relativi a questi organi collegiali, il Consiglio d'Istituto dovesse stabile nel Regolamento d'istituto come attuare i consigli di classe, interclasse, intersezione. Da noi non si è previsto nulla per cui si continua come sempre si è fatto. Quando i rappresentanti dei genitori riuniti in comitato dei genitori hanno evidenziato che il tempo nei consigli per le medie era insufficiente, il nostro dirigente ha argomentato che non era assolutamente possibile fare diversamente: i docenti avevano già esaurito il loro tempo disponibile per gli organi collegiali e non esisteva la possibilità nè di obbligarli nè di retribuirli a parte per le ore prestate. E' giusto quanto asserito dal dirigente? Ci sono altre possibilità che sono sfuggite alla sua attenzione? Il Consiglio d'Istituto può decidere qualcosa in merito? e come? Con i miei migliori saluti.

Comprendo il suo scoramento: purtroppo le modalità con cui vengono organizzati i lavori dei consigli di classe si scontra con gli obblighi contrattuali dei docenti, che possono dedicare a questa attività di massima 40 ore annue, naturalmente tarate sugli insegnanti con più di sei classi.

Sapete per caso se la ministra moratti ha emanato la circ. sui libri di testo a.sc.2004-05. Non si trova da nessuna parte.

Noi non intratteniamo nessun rapporto con la ministra.

Desideravo sapere, molto presto se vi è possibile, se la C.M. n° 2 del 13 gennaio 2004 sulle iscrizioni abroga la C.M . n.° 400 del 31 dicembre 1991, sempre in materia di iscrizioni. Lunedì p.v. infatti dovremo votare in collegio docenti in materia di anticipi alla scuola dell'infanzia e la nostra Dirigente scolastica asserisce che è ancora possibile accettare a scuola i bambini nati a gennaio, (che lei ha iscritto, senza chiedere preventivamente l'assenso del comune e prima del periodo previsto dalla circolare n° 2 del 2004), quando questi compiranno i tre anni, cioè a gennaio, in quanto secondo lei nella circolare ultima non c'è scritto che questa abroga la precedenti. Noi pensiamo che ciò sia impossibile ma vi chiedo di confermarmi o meno questa cosa.

Te la confermo, visto che la legge Moratti sull'argomento è chiara.

Cortesemente, dal momento che siamo in un momento di grande confusione, potete suggerirmi dei prospetti orario da adottare in una scuola secondaria di 1° grado?

Purtroppo no.

Spett.le Redazione Edscuola, sono qui a porvi un quesito su un'incertezza che, ad oggi, non sono riuscito a chiarirmi: nel Consiglio di classe di un Istituto d'Arte, dove in ogni "Laboratorio" ci sono più sottosezioni (quindi più insegnanti) ma il voto sul profitto è uno, quando si giunge alla votazione sulla bocciatura/promozione di un allievo, gli insegnanti di laboratorio devono o no concordare il voto e quindi esprimerne uno solo? oppure votano tutti e tre? Quali sono i riferimenti legislativi che, nel caso, lo specificano? Grazie per l'aiuto.

Votano tutti. Lo prevede la legge 124/99.

Cara Redazione, sono un´insegnante specialista di Lingua Inglese, vorrei sapere se esista una normativa recente, per la Scuola Primaria, che stabilisca la diminuzione delle ore di L2 da 3 a 2 in classe III - IV - V per il prossimo anno scolastico 2004/2005. Nel mio Istituto Comprensivo, per l´a.s. 2004/2005, si riconfermeranno le 30 ore per tutte le classi, o meglio per tutti gli alunni, e c´è la convinzione che le ore di L2 dovranno comunque essere diminuite più sull´onda del "si dice" che per effetto di non so quale nuova disposizione. Eppure, mentre per la Scuola Secondaria di 1° grado, le "Indicazioni Nazionali" contengono l´orario settimanale delle varie materie, per la Scuola Primaria la quantificazione dell´orario per le discipline viene lasciata all´autonoma e responsabile decisionedei collegi docenti (ved. POF). Inoltre la C.M. 29/2004 (paragrafo 2.3, capoverso 8 e 9) tende a riconfermare l´organico, per il prossimo anno, proprio perché "non sussistono sostanziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite all´ordinamento vigente e quelle corrispondenti all´ordinamento pregresso" e precisa che "Dall´anno 2003/2004 l´orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del decreto 61/2003 che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera". La C.M. 58/2003 che ha preceduto il D.L.vo 61 recita (paragrafo 2, capoverso 2) "Tenuto conto di quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali, le consistenze orarie dovranno essere determinate di un´ora nella classe prima e di due ore nella seconda classe. Invece, per le classi che già seguono l´insegnamento della Lingua Straniera, viene tenuto fermo il quadro orario definito in organico di diritto". Per effetto di questa Circolare il mio Istituto ha ottenuto uno specialista di L2 in più, "per evitare che alcuni docenti vengano impegnati su un numero eccessivo di classi" (C.M. 58/2003, paragrafo 2, capoverso 4) questo a conferma di quanto stabilito dal D.M. del 28 giugno1991, ancora vigente, secondo cui "ad un´insegnante specialista di Lingua Inglese sono assegnate in via generale 6 classi e comunque non più di 7 ...". Il D.L.vo 59/2004, art. 13, comma 3, sostiene che "Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l´avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità" e questo sembra confermato dall´art. 19, al comma 3, ripreso dalla stessa C.M. 29. Si pensi poi che il calo delle ore di Inglese nella Scuola Secondaria di 1° grado si avrà dal prossimo anno e per la sola classe I, non vedo quindi perché alunni di classe III - IV - V della Scuola Primaria che nel 2003/2004 hanno beneficiato di 3 ore di Inglese debbano subire un calo, a mio avviso ingiustificato, quando per loro il monte ore complessivo rimarrà invariato (30 ore). Vi ringrazio per l´attenzione e per il servizio che fornite. Attendo speranzosa vostre delucidazioni.

Sono assolutamente d'accordo con lei.

La RSU può avvalersi dell'assistenza di personale esperto. L'assistenza deve essere richiesta all'unanimità o a maggioranza della RSU? Ovvero puo' un singolo rappresentante RSU opporsi all'assistenza di esperti richiesta dalle altre componenti la RSU.

La RSU decide a maggioranza, nel caso insorgano al suo interno controversie.

Sono un insegnante e spesso ho trovato soluzione ai miei problemi nel sito http://www.edscuola.com. Non sono però riuscita a trovare risposta al seguente quesito: può un insegnante di sostegno assentarsi agli scritini di fine anno di una classe seconda media poiché impegnata in esami universitari (con esattezza negli esami del corso SISS-800 ore per l'abilitazione al sostegno)? Premetto che attualmente usufruisco delle 150 ore per il diritto allo studio e che quindi posso usufruire di permessi retribuiti.

Può, anche se non ritengo che sia opportuno usufruire dei permessi in concomitanza con gli scrutini. Se fossi dirigente della scuola non lo consentirei.

Sono una docente abilitata alla classe di concorso A076, insegno però in una scuola elementare, vorrei sapere se la mia abilitazione poteva farmi partecipare al percorso B delle TIC come discente o se potevo essere "scavalcata" da colleghi in possesso della patente europea, c'è qualche legge o circolare in proposito? Lapatente europea è da considerarsi " al di sopra di un'abilitazione"?

Assolutamente no.

Potrei rivalermi se mi è stato leso il diritto alla partecipazione? Era facoltà del dirigente scegliere eventualmente chi doveva fare il percorso B? A chi devo rivolgermi o cosa posso fare?

Basta riprendersi in mano le circolari ministeriali che anno organizzato la formazione per saperne di più: le trova tutte anche sul ns. sito.

Sono un insegnante tecnico pratico con incarico a tempo indeterminato dall' 01/05/2001 (nomina giuridica a partire dall' a.s. 2000/2001) presso un Istituto Tecnico Industriale comunale paritario. In via informale mi è stato comunicato che per il prossimo anno scolastico si prevede una flessione dell'orario di cattedra per diminuizione dei discenti iscritti al primo anno. Mi era stata addirittura offerta la possibilità di un "distacco" come impiegato con orario di 36 ore settimanali. Chiedo se tale proposta è ammissibile o se invece l'iter da seguire dovrebbe essere uguale a quello previsto per il personale docente statale (art. 23 titolo II del contratto mobilità 2004/2005?). E' ammissibile in particolare un cambiamento di mansioni da insegnante a impiegato con aumento dell'orario di servizio da 18 ore a 36 ore? Chiedo inoltre se, per completare l'orario di cattedra, si possano effettuare ore di sostegno anche se non in possesso del titolo specifico?

Lei deve fare riferimento al suo contratto nazionale di lavoro, che non ha niente a che vedere con quello del personale della scuola statale.

Vorrei sottoporre alla sua attenzione il caso di un dipendente, assistente amministrativo eletto rappresentante RSU che ha richiesto un giorno di permesso sindacale in base all'art. 5 accordo quadro 7 agosto 1998 sulle RSU eludendo le normali procedure (richiesta di autorizzazione all'assenza da parte del sindacato al CSA) senza specificare lo scopo di tale richiesta (convegno/riunione ...). La concessione di tale permesso è demandata al dirigente scolastico?

Sì.

Il calcolo delle ore disponibili per tali permessi da chi deve essere effettuato?

Per quanto riguarda il tetto massimo di ore/giorni di permesso per dipendente dal dirigente scolastico, mentre spetta al CSA la verifica circa l'utilizzo del monte ore di permessi riconosciuto ad ogni singola O.S. provinciale.

A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'a.s. 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 14, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Sono alla ricerca di sentenze per le quali i motivi di studio siano da considerarsi motivi personali a tutti gli effetti purché documentati e/o certificati.

Non ne sono a conoscenza, anche se non nutro dubbi in proposito.

Sono un D.S. della provincia di Verona. Non riesco a trovare il riferimento normativo circa l'eventuale recupero di giorni di sospensione delle lezioni causata da eventi naturali (terremoti, neve...). C'è da qualche parte indicato l'obbligo cioè di allungare i giorni di lezione per tutti i giorni in cui i Comuni hanno chiuso la scuola? Grazie di Vostra risposta!

L'obbligo secondo me discende dalla norma del testo unico che stabilisce in alcuno 200 i giorni di lezione da garantire.

Gradirei sapere se il Dirigente scolastico di un Istituto superiore citato in giudizio, dinanzi al giudice di pace, per il risarcimento del danno accorso ad un alunno della scuola in palestra, in occasione della regolare lezione di educazione fisica, deve rivolgersi, per la difesa della scuola, all'avvocatura dello Stato o può fare ricorso anche a suo avvocato di fiducia per la rappresentanza processuale dell'istituto scolastico. 

Ha l'obbligo di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato.

In qualità di genitore ho chiesto per iscritto di poter avere le fotocopie delle verifiche di matematica effettuate durante l'anno scolastico in corso, perchè vorrei prevenire un eventuale debito, provvedendo per tempo. La risposta della segretaria è stata che per avere quanto richiesto bisogna pagare il bollo su ogni fotocopia, sono ben 26 . Volevo gentilmente sapere se questo è previsto dalla legge e se sì, quale.. Certo in una Vostra sollecita risposta, porgo cordiali saluti.

Sì, è previsto dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. 241/90).

Gentilissimi di Edscuola, vi pongo due quesiti:
1) una madre o un padre che sta a casa per la malattia del figlio può al termine della  malattia chiedere dei giorni di ferie?

Sì.

2) circolano voci sul rimborso del compenso individuale accessorio art. 17 comma 8 del CCNL 24 luglio 2003 ( trattamento economico spettante in caso di malattia), vorrei sapere da che data è decorrente? La domanda va inoltrata tramite la segreteria all a D.P.T.?

Non ho sentito parlare di rimborsi. La trattenuta era chiaramente illegittima, per cui immagino che per recuperare il maltolto uno debba avviare il contenzioso con l'amministrazione scolastica.

Gent.mo Pino, fiduciosi che anche questa volta sarai tempestivo e preciso nella tua risposta, abbiamo deciso (alcuni docenti di un Istittuto Tecnico per il turismo siciliano) di sottoporti un ulteriore quesito: esistono termini precisi entro i quali è consentito richiedere l'annullamento di una delibera di un Collegio dei Docenti riunitosi tre mesi fa? Specifichiamo che la delibera in questione è stata emessa da un Collegio in seduta plenaria, mentre avrebbe dovuto invece essere emessa dal Collegio di una sola sede staccata (poichè trattasi di sezione aggregata e di questione specifica all'indirizzo). I riferimenti di legge che tu ci hai indicato sono: DPR 2/3/98 n° 157 e conseguentemente all'art. 7 del D.L.vo 16/4/94 n° 297. Nel caso in cui l'annullamento non fosse consentito, quali modalità si potrebbero seguire per avviare un'azione di ricomposizione dello stato legittimo?

Dovete segnalare al direttore generale regionale l'illegittimità sollecitando il suo intervento.

E poi: saremmo interessati a conoscere le disposizioni di legge che regolano la materia del bilinguismo nei bienni degli Istituti superiori (qual è il numero minimo di studenti per attivare una classe bilingue?) In attesa di una tua risposta ti ringraziamo.

Prendete a riferimento la CM 37/2004 appena uscita: lì troverete le indicazioni che vi servono.

Gentilissimo Pino Santoro, ho avuto, come docente rsu d'istituto, una posizione divergente con il dirigente scolastico in merito al seguente punto. Alcuni docenti, al termine delle attività curricolari con gli alunni ed esaurito il loro servizio, continuano a svolgere per un giorno a settimana tre ore di attività laboratoriali extracurricolari che prevedono il pagamento per il docente di ore aggiuntive d'insegnamento retribuite con il fondo d'istituto. Delle tre ore, una mezz'ora circa, viene dedicata dagli alunni alla consumazione di un panino con l'assistenza del docente conduttore delle attività di laboratorio, poichè gli alunni rimangono a scuola senza tornare a casa in continuità d'orario con quello del tempo scuola curricolare. Il dirigente sostiene che quella mezz'ora non può essere retribuita né con il compenso spettante come attività d'insegnamento né con il compenso relativo alle attività funzionali all'insegnamento. Io sostengo, al contrario, che la mezz'ora deve essere retribuita come attività d'insegnamento atteso che il contratto di lavoro precisa al comma 10 dell'articolo 26 che per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica. Che ne pensi al riguardo? Come pensi si possa risolvere la faccenda? Ti ringrazio anticipatamente per una risposta che mi auguro possa essermi inviata celermente per e-mail all'indirizzo di posta elettronica segnato come mittente. Complimenti per il buono e prezioso lavoro che svolgi!

Non si tratta di servizio mensa, a quanto mi par di capire, ma comunque di vigilanza che merita di essere compensata, su base forfetaria oppure in ragione del tempo di lavoro riconosciuto in una misura non inferiore a quello che prevedono le tabelle contrattuali nazionali. Il confronto negoziale deve trovare la soluzione idonea.

Una docente si assenta regolarmente ogni giovedì e venerdì, avendo il sabato libero. QUESITO: può il Dirigente Scolastico chiedere alla docente di comunicare la propria disponibilità ad effettuare servizio quel sabato compreso tra la festività e l'assenza, e in caso tale disponibilità non venga data, può considerarla assente fino alla domenica? La ringrazio anticipatamente e Le porgo distinti saluti.

Gli obblighi del personale docente derivano da quanto previsto nel piano delle attività predisposto dal dirigente scolastico ai sensi dell'art. 26 del CCNL.

Gent.mo Pino, ti pongo un quesito che da tempo mi mette in contrasto con il mio DSGA: la retribuzione al 100% dei primi 30 giorni di congedo parentale vale anche dopo il compimento del terzo anno di età del bambino (ma sempre non oltre gli otto anni)? Il fatto è che a leggere il CCNL e il D.L. 151/2001 sembrerebbe di si ma i testi "Tecnodid" tanto consultati dai DSGA affermano che tale diritto è valido solo fino al terzo anno di età! Grazie.

No, fino all'ottavo (art. 12, comma 4 CCNL).

Desidero porre alcune domande a Pino Santoro in merito alla ricostruzione della mia carriera. Sono un docente laureato immesso in ruolo a tempo indeterminato presso l'istituto statale d'arte di Palermo con decorrenza economica settembre 2001 e giuridica settembre 2000. E' in fase di definizione il decreto di ricostruzione di carriera e all&Mac226;addetto di segreteria che sta curando la pratica sorgono alcune perplessità in merito al riconoscimentodi alcuni servizi:
1) servizi preruolo nell&Mac226;anno 1992-93 in scuola secondaria superiore consistente in supplenze brevi dal 03.03.1993 al 07.04.1993, dal 27.04.1993 al 27.05.1993, dal 28.05.1993 al 29.05.1993, dal 30.05.1993 al 30.05.1993, dal 31.05.1993 al 11.06.1993 e dal 16.06.1993 al 16.06.1993 (data dello scrutinio finale);
2) servizio preruolo nell&Mac226;anno 1993-94 in scuola secondaria superiore consistente in incarico continuativo dal 17.01.1994 al 17.06.1994 (data dello scrutinio finale);
3) servizi preruolo nell&Mac226;anno 1994-95 in scuola secondaria superiore consistente in supplenze brevi dal 22.10.1994 al 18.02.1995, dal 20.03.1995 al 09.06.1995 (data dello scrutinio finale);
4) servizi preruolo nell&Mac226;anno 1995-96 in scuola secondaria superiore consistente in incarico continuativo dal 13.02.1996 al 29.06.1996 (data dello scrutinio finale);
5) servizi svolti come professore a contratto presso la facoltà di architettura di palermo dal 18.03.1999 al 15.06.1999 e dal 28.03.2000 al 28.06.2000.
L'addetto espone nel decreto che i servizi di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) non sono riconoscibili "...perché servizio inferiore alla durata minima prevista dall&Mac226;ordinamento vigente...". Ho richiesto quale norma individui il periodo minimo, considerato che sia nel Testo unico che nella L. 124/99 non ho letto nulla, e l'addetto ha ribattuto che la valutazione è effettuata mediante un software ministeriale e che quindi, pur non indicandomi alcuna norma, ne ritiene corretta la valutazione. In merito potresti indicarmi se esiste un minimo valutabile e quale disposizione lo prevede? Al contempo potresti confermarmi che comunque il servizio di cui al punto 2) è disciplinato dall'art.11 della L.124/99? In merito ai servizi di cui al punto 5) lo stesso addetto, nonostante il software li abbia valutati, non ne ritiene corretto l'inserimento perché i servizi come professore incaricato sono stati svolti in contemporanea a servizi preruolo ancorché autorizzati dal dirigente scolastico. Anche su questo punto potresti illuminarmi?

La materia è regolata dall'art. 485 del d. l.vo 297/94 e dall'11 della L. 124/99. PER ALTRO IL  SERVIZIO  PRE-RUOLO NELLE  SCUOLE  SECONDARIE  E' VALUTATO  SE  PRESTATO IN SCUOLE STATALI O PAREGGIATE O IN  SCUOLE  ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. IL SERVIZIO   PRE-RUOLO NELLE  SCUOLE ELEMENTARI E' VALUTABILE SE PRESTATO NELLE   SCUOLE  STATALI O PARIFICATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. E' VALUTABILE ANCHE IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE  POPOLARI, SUSSIDIARIE O SUSSIDIATE. INOLTRE GLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO SONO VALUTABILI SE PRESTATI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
A) PER GLI ANNI SCOLASTICI ANTERIORI AL 1945/46 IL PROFESSORE DEVE AVER PRESTATO 7 MESI DI SERVIZIO COMPRESO IL TEMPO OCCORSO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI (1 MESE PER LA SESSIONE ESTIVA E 1 MESE PER L'AUTUNNALE).
B) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL  1945/46 AL 1954/55,  IN RELAZIONE ALLE  NORME CONTENUTE  NELL' ART. 527  DEL DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 16.4.94, IL PROFESSORE DEVE AVER PERCEPITO LA RETRIBUZIONE ANCHE DURANTE LE VACANZE ESTIVE.
C) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1955/56 AL 1973/74, IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 19.3.1955, N. 160 AL DOCENTE DEVE ESSERE  ATTRIBUITA LA QUALIFICA.
D) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1974/75 AL 1982/83 L'INSEGNANTE DEVE AVER PRESTATO SERVIZIO PER  ALMENO 180 GIORNI OPPURE ININTERROTTAMENTE DALL'1 FEBBRAIO IN POI E DEVE AVER PARTECIPATO ALTRESÌ   IN  OGNI CASO ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE.
E) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1983/84  IN  POI  L'ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO DEVE ESSERE  VALUTATO  SE VI SIA STATA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ALMENO 180 GIORNI.

Gentile Professore, nel caso in cui il Contratto integrativo di istituto non dovesse essere firmato dalle parti, cosa succederebbe? In particolare, il D.S. come si dovrà comportare nella gestione delle materie previste dalla contrattazione? Con quali criteri gestirebbe il fondo di Istituto? Considerato che il Contratto deve ottenere il visto di congruità da parte dei revisori, il D.S. potrebbe, comunque, liquidare i compensi per attività aggiuntive?

Io sono tra coloro che sostengono che senza contratto di scuola non è possibile prevedere compensi aggiuntivi al personale (lo dice l'art. 45, comma 1 del d. l.vo 165/01).

Sono una insegnante che dall'1/9/2003 ha superato il periodo di prova nella scuola media inferiore a seguito di passaggio di ruolo (26 anni di ruolo scuola elementare). Ho già ottenuto il Decreto di passaggio di ruolo dal CSA di Roma vistato dalla Direzione provinciale del Tesoro. A gennaio 2004 sono riuscita a far pervenire alla scuola media dove sono stata trasferita quest'anno la certificazione del superamento del periodo di prova (dopo esser dovuta ricorrere ai sensi della 241/90 con raccomandata). FINALMENTE PENSAVO DI AVERE LA RICOSTRUZIONE, INVECE, LA DIRIGENTE SCOLASTICA MI SCRIVE, A FRONTE DELLA MIA RICHIESTA, CHE HA 480 GIORNI DI TEMPO CITANDO IL DM 190 DEL 6/4/95 TABELLA A. E' ANCORA VALIDO IL DM NONOSTANTE CHE PRIMA ERA IL PROVVEDORATO E IL MINISTERO A FARE LA RICOSTRUZIONE ED ORA INVECE SOLO LA SCUOLA. E' POSSIBILE CHE SIANO IN VIGORE GLI STESSI TEMPI? COSA POSSO FARE?

Nulla. Ha ragione la tua dirigente.

Salve, vorrei avere un informazione relativa alla normativa scolastica. Sapete se è lecito che una ditta privata che controlla la qualità di una scuola può visionare i registri personali degli insegnanti? Io penso che soltano dirigenti e ispettori possono visionare i registri personali.

Lo ritengo anch'io, a meno che il consiglio di istituto non abbia deciso diversamente.

Dove posso trovare la normativa che regola la settimana lavorativa su cinque giorni per il personale ATA?

Art. 52 CCNL 2002-2005.

Gentilissimo prof Santoro, vorrei porle un quesito, spero possa aiutarmi. Sono stata immessa in ruolo nella scuola elementare il 1/9/99 ma sin da allora ho usufruito di congedi ed aspettative (nell'ordine, per dottorato, famiglia e assegno di ricerca) per continuare la mia attività di ricerca all'università. Naturalmente sarei interessata a proseguire la strada della ricerca e uno dei modi che mi è stato prospettato è quello di concorrere per dei contratti di insegnamento universitario per i quali vale il Regolamento descritto nel D.M. 21.5.1998 n. 242. La mia domanda è: alla luce dell'articolo 3 (disapplicazione di norme) di tale decreto, è ancora possibile chiedere "l'esonero totale dal servizio senza assegni" previsto dall'art. 25 del dpr n. 382/1980? in caso affernativo esistono altri riferimenti di legge oltre al dpr n. 382 a cui appellarsi per ottenere l'aspettativa? Vorrei chiederle anche se è sempre valido il fatto che si possa rimandare l'anno di prova in caso di aspettativa (nel novembre 2001 lei mi assicurò che avrei potuto rimandarlo "ad libitum").

Sì, lo può rimandare. Quanto all'aspettativa, le consiglio la lettura di due recenti circolari, la 25 e 26 del 2004 che può scaricare anche dal ns. sito.

Sono un Dirigente Scolastico chiedo cortesemente dei chiarimenti a proposito di concessione di ferie:
1) durante le attività didattiche è leggittimo chiedere da parte del D.S. che il docente richiedente deve essere sostituito da un altro docente;

No.

2) è leggittimo rompere le comprensenze, a discapito dell'alunno, per permettere la sostituzione del docente richiedente;

No.

3) è leggittimo che in un plesso della materna, ogni anno quando si interrompe il servizio mensa durante il mese di giugno, è un diritto per il docente richiedere i 6 giorni di ferie e da parte di tutto il personale docente occupato in quel plesso.

Nessun diritto. Le ferie vanno fruite compatibilmente con le esigenze di servizio ed i vincoli di natura contrattuale generale.

Gentile Pino Santoro, una mia collega che andrà in pensione il 31/08/2004 è assente per motivi di salute dal mese di dicembre 2003; vorrebbe sapere se, rientrando a scuola dopo il 30/04/2004, perderà la classe.

Sì.

La collega insegna in un plesso con una sola pluriclasse. Dove sarà utilizzata? In un altro plesso?

Resterà a disposizione del circolo.

Salve, sono un insegnante che ha trovato degli sponsor disposti a sostenere le spese di scaffalature, mobiletti ecc, per allestire una piccola biblioteca scolastica. Sapeste indicarmi dove cercare notizie, ma soprattutto leggi che regolano le sponsorizzazioni? Magari se hanno delle agevolazioni sull'IVA o se eventuali fatture sono detassabili ecc. Grazie!

La materia, per quanto riguarda la scuola, è regolata dal nuovo regolamento di contabilità (DI 44/01).

Vorrei sapere se, riguardo a i congedi parentali, avrei ancora diritto a qualche astensione (sono stata assunta a t.i. nel 1998, quando i miei figli avevano rispettivamente 10 e 8 anni). Grazie.

No, nessun diritto.

Gentile Professore, sono una insegnante temporaneamente utilizzata in altri compiti per motivi di salute (art. 23 CCNL/95). Il contratto stipulato con il CSA era in scadenza il 9.4.04, così per tempo ho riproposto domanda di proroga. La commissione medica della ASL ha ritenuto di dovermi concedere un periodo di 6 mesi di inidoneità "totale" (a causa di patologie, anche psichiche, conseguenti ad un violento incidente stradale che ho subìto) e mi hanno consigliato di stare a casa per ritrovare la serenità che ora ho perduto e potermi curare con più tranquillità. Nell'ultimo triennio, proprio per i motivi di salute cui sopra accennavo, ho superato di 1 mese il periodo di 9 mesi concessi per malattia senza decurtazione di stipendio. A causa di ciò, quindi, subirò una detrazione del 10% sullo stipendio di 1 mese quando a scuola si decideranno a stilare il decreto relativo alla mie assenze. Ma il problema è il seguente: mi è stato riferito dal Dirigente Scolastico che per tutti i 6 mesi di inidoneità totale concessi dalla ASL (ed eventualmente confermati dalla 2^ Commissione di Verifica), io percepirò uno stipendio pari al 50% di quello normale proprio a causa di questa decisione dell'ASL. Mi chiedo: le risulta possibile una cosa del genere? Cosa la giustifica? Eventualmente ciò dovesse corrispondere a verità, può darmi Lei i riferimenti legislativi? La ringrazio fin da ora, pregandoLa, se Le è possibile e scusandomi per ciò, di rispondermi presto.

Nel suo caso ritengo si debba applicare quanto previsto dall'art. 17, comma 8 del CCNL 2002/05, che può tranquillamente scaricare anche dal ns. sito.

Gentile redazione, vorrei proporVi un quesito di cui, ad oggi, non ho trovato soluzione cercando nei CCNL. Oggetto: interruzione ferie causa malattia in uno stato estero - modalità. Premetto che sono Insegnante a tempo indeterminato. "Le ferie possono essere interrotte da ricovero o malattia superiore ai 3 giorni". Fin qua tutto è chiaro, non lo è invece nel seguente specifico caso! Gradirei sapere come avrei dovuto comportarmi nella situazione particolare che ora Vi espongo: sono stato in ferie a Cuba, in provincia di Holguin, ospite di una famiglia in casa e non in albergo. Essendomi ammalato con prognosi di 12 giorni, avrei dovuto comunicare tale situazione, per interrompere le ferie, all'ambasciata italiana; che a Cuba si trova solo nella capitale l'Avana. Avevo il numero di telefono e fax. Purtroppo nella località dove mi trovavo non esisteva fax nè alberghi, e telefonare all'ambasciata è impresa abbastanza ardua (anche se non impossibile, basta avere tantissima pazienza). In tal caso, era sufficiente avvertire l'ambasciata italiana solo telefonicamente del mio stato di salute per interrompere le ferie, avendo io un certificato medico redatto ovviamente in spagnolo dal medico locale? Se successivamente la malattia (o durante), dopo essermi ristabilito, l'ambasciata mi richiedeva il certificato medico, quest'ultimo doveva essere tradotto in italiano o bastava trasmetterlo nella lingua originale (spagnolo)? Potevo spedirlo all'ambasciata tramite posta, anche se le poste cubane sono assai lente? Il tutto per consentire a me di interrompere le ferie e di consentire all'amministrazione scolastica, tramite ambasciata, di esperire il controllo fiscale tempestivamente. In tal caso, essendo a Cuba, la parola "tempestivamente" assume un significato alquanto differente da quello a cui siamo abituati in Italia. In tale occasione non feci nulla, cioè non interruppi le ferie nonostante il mio stato di salute precario, di conseguenza non avvisai nessuno. Quest'anno mi recherò nuovamente a Cuba presso la stessa famiglia e nella stessa località. Pur facendo gli scongiuri, dovesse ripresentarsi una situazione analoga, esattamente come dovrei comportarmi? E vi è una normativa che disciplina casi simili, abbastanza particolari stante la località delle ferie? In attesa di un Vostro riscontro, ringrazio anticipatamente.

La materia è normata dal CCNL in modo generico. Per sospendere le ferie la malattia deve essere comunicata per tempo all'amministrazione scolastica per il tramite dell'autorità consolare nel caso in cui lei si trovi all'estero. Altro dirle non so.

Egregio prof. Santoro, leggevo la risposta ad un quesito inserito nelle Faq/21 in merito ai compiti dell’insegnante di sostegno in assenza dell’alunno portatore di handicap. Mi permetto di dissentire dalla sua risposta (“stare a disposizione, naturalmente”) e approfitto della sua pazienza per formularle un quesito più articolato: se l’insegnante di sostegno (non sarebbe, meglio, dire l’insegnante specializzato?) è assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap e, nel caso della scuola media, partecipa alla valutazione di tutta la classe (assumendo, fra l’altro, la corresponsabilità dell’attività educativa e didattica complessiva della classe), in base a quale normativa, deve essere costretto a lasciare la classe assegnata, se pure in assenza dell’alunno con handicap, per sostituire docenti assenti in altre classi?

L'utilizzazione del personale docente in rapporto al POF per gli aspetti di natura squisitamente didattica è decisa dal collegio dei docenti in sede di approvazione del piano annuale delle attività, mentre per gli aspetti che hanno ricadute sull'organizzazione del lavoro dalla contrattazione integrativa di istituto, come prevede l'art. 6 del CCNL attualmente in vigore. Inutile citarle, a riguardo, quello che prevede per altro il regolamento sull'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche (DPR 275/99, in particolare art. 3 e sg.).

Gent.mo Sant'oro, (un nome un destino) vorrei finalmente capire se ho diritto alla retribuzione dei permessi per malattia del figlio (età inferiore ai tre) in numero di 30 per anno scolastico o per anno di vita del bambino. In segreteria insistono sulla seconda ipotesi. Vorrebbe gentilmente aiutarmi con riferimenti normativi più chiari dell'art. 11 ccnl 15/03/2001?

Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di età del bambino la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del/la figlio/a. In questo caso 30 giorni lavorativi per ciascun anno di età del bambino, calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Questi periodi di astensione non sono cumulabili con altre astensioni. Dopo i tre anni e fino al compimento degli otto anni del bambino, è possibile prendere 5 giorni l’anno, non retribuiti, in caso di malattia. Tali periodi di astensione possono essere anche frazionati.

Assistente di cattedra (Ente Locale) di Topografia in un Istituto Tecnico per Geometri, passato allo Stato dall'1.1.2000. Premetto che nei programmi ministeriali non è previsto il Laboratorio di Topografia e pertanto il relativo insegnante tecnico pratico. Desidererei sapere:
1) detto assistente di cattedra deve essere inserito nel consiglio di classe? se sì deve avere un registro?
2) se sì: gli insegnanti di dette classi possono rifiutare la sua presenza?
3) deve partecipare agli scrutini?
4) le classi rimaste senza I.T.P.di topografia possono contestare la disparità di trattamento? o viceversa le altre?

L'ITP , qualora previsto in organico, ha gli stessi obblighi - e quindi gli stessi diritti - dell'insegnante della materia teorica. Lo prevede in modo esplicito e definitivo l'art. 11 della L. 124/99.

Può un insegnante rifiutarsi di portare avanti con la classe un progetto di circolo inserito nel Pof e deliberato dal collegio dei docenti?

No, se non lo obbliga a svolgere attività aggiuntive. In questo caso è infatti necessaria la sua dichiarata preventiva disponibilità.

Vorrei sapere se le funzioni strumentali possono avere esoneri parziali dall'insegnamento. La prego di indicarmi casi concreti di possibile riduzione. La ringrazio.

No, non è possibile.

Sono un collaboratore scolastico a tempo indeterminato, come titolo di studio ho la 3° media, ho conseguito la patente europea per il pc, mi chiedo se posso usare questo come titolo per eventuali concorsi interni per passaggio a qualifica superiore o per inserimento nelle graduatorie di tecnico o di amministrativo, oppure se posso essere autorizzato come formatore.

La patente europea non è titolo di accesso per il profilo di assistente.

Avendo richiesto un permesso di due ore per visita medica specialistica presso struttura ospedaliera pubblica, il permesso è comunque soggetto a recupero?

Sì. Altrimenti al posto del permesso avresti dovuto chiedere l'assenza per malattia.

Vorrei sapere quale sia la normativa di riferimento sulle autocertificazioni. A proposito di questo, cito un caso: una mia collega di religione cattolica chiede al Dirigente un permesso di due giorni per motivi personali e nell'autocertificazione (visto che le norme contrattuali vigenti prevedono anche l'autocerificazione), indica la necessità di rimanere a casa da scuola per prepararsi per l'esame abilitante almeno due giorni prima della prova. Il Dirigente scolastico risponde per iscritto negando il permesso con questa motivazione: "Non si concede perché non documentabili". A voce spiega alla collega che non può accettare quella autocertificazione perché lui, come Dirigente, non può accertarsi se l'insegnante in quei due giorni stia effettivamente a casa sua a studiare per il concorso. Chi ha ragione?

Il dirigente è un imbecille, per cui il diniego potrebbe tranquillamente essere impugnato con soddisfazione di danni e spese. Sul ns. sito esiste per altro una guida all'autocertificazione che credo possa tornarle utile.

La mia scuola nell’anno 2003 mi ha pagato degli arretrati relativi agli anni 2000-2001-2002 cumulandoli sul reddito 2003, facendomi pagare circa 1000 euro di conguaglio. Vorrei sapere se le competenze degli anni precedenti relativi al POF e ai PON, devono essere caricate a tassazione separata o sommate al reddito dell’anno in cui vengono pagate ed eventualmente la fonte normativa di riferimento. Vi prego di darmi risposta o indicarmi la strada per conoscere con certezza la procedura relativa. Grazie per la risposta.

Sulle questioni fiscali non sono un esperto. Comunque gli arretrati relativi a compensi accessori seguono le norme fiscali generali, per cui vanno a tassazione separata, che io sappia.

Secondo il CCNL 2002-2005 art. 15 comma 2: "A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'a.s. 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.14, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma". Sono alla ricerca di sentenze per le quali i motivi di studio eventualmente anche all'estero siano da considerarsi motivi personali a tutti gli effetti, purché documentati e/o certificati, ma basterebbe anche che sapessi come fare la ricerca io stessa. Gradirei comunque una risposta.

Non conosco sentenze che si pronuncino sull'argomento.

Gradirei conoscere le norme che regolamentano la definizione degli ordini del giorno dei Consigli d'interclasse e in generale dei vari Organi collegiali: Docenti e d'Istituto.

Le norme di riferimento sono contenute nel testo unico (d. l.vo 297/94). Naturalmente spetta ai regolamenti interni delle varie scuole disciplinare nel dettaglio il funzionamento degli organismi collegiali.

Con la presente il sottoscritto Dirigente Scolastico richiede alla S.V. chiarimenti in merito ai seguenti quesiti: istituto Professionale con sedi associate 1 IPC in medesimo Comune + Liceo Scientifico in altro Comune; vale ancora per l’istituzione di cui sopra il comma 5 art. 459 del T.U. 297?
- Si può disporre esonero per collaboratore vicario (eventualmente frazionato con altro collaboratore individuato dal D.S.) ed in più un ulteriore esonero per docente addetto alla sezione staccata in altro Comune (Liceo Scientifico)? con riferimento al comma 7 art. 459 del T.U. 297?
- Chiedesi inoltre di chiarire le differenze tra le definizioni di: succursali, sezioni staccate e sedi coordinate.

La norma del testo unico è stata modificata dalla recente finanziaria, per cui è alla luce delle modifiche apportate che bisogna ragionare di esoneri e semiesoneri dei vicario e degli eventuali collaboratori.

- Se è materia di contrattazione R.S.U. il recupero dei ritardi al raggiungimento dei 50/60 minuti?

Per la parte che riguarda le ricadute sull'utilizzazione del personale docente sicuramente sì.

Inviate le vostre richieste a:
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