FAQ/27
Domande e Risposte sulla
RSU
Gentile redazione, nella segreteria della scuola
dove insegno mi è stato detto che chi ha usufruito in passato
di un permesso matrimoniale, non può più usufruirne. Se
io quindi dovessi risposarmi non potrei avere diritto ai 15 giorni di
permesso? Attendo una vostra risposta
chiarificatrice.
Il CCNL (art. 15, comma 3) non pone questo
vincolo.
Sono una docente di una scuola secondaria e nel
mio istituto stiamo preparando un progetto che dovrebbe inserirsi
all'interno della quota locale del 15%. Il nostro problema è
se sia possibile legalmente inserire nel conteggio anche le ore di
religione e di educazione fisica. I colleghi di religione affermano
che non è possibile. Hanno ragione? Su quali
basi?
Per il fatto che l'orario relativo a tale disciplina
è garantito da un concordato tra Stati.
Gentilissima Redazione EDSCUOLA; mi rivolgo a Voi
per avere delle delucidazioni in merito alla sostituzione dei docenti
assenti fino a 5 giorni. Il fatto: il mio dirigente mi ha inviato
ordine di servizio con cui mi obbligava a smembrare la classe di una
collega in permesso retribuito, allegando allo stesso una circolare
interna che, oltre a citare lart. 61 della L. n. 312/80
riguardante la responsabilità patrimoniale, aggiungeva di suo,
senza alcun riferimento giuridico, che gli insegnanti presenti nel
plesso ed in particolare quelle delle classi attigue erano obbligati,
perché responsabili degli alunni della classe
scoperta, a suddividere gli alunni della suddetta tra gli
altri insegnanti in modo da raggiungere al massimo 25 alunni per
classe. Il CCNL vigente prevede che per i permessi retribuiti
deve essere disposta la nomina di docente a tempo determinato e,
comunque, titolare dellorganizzazione del servizio scolastico
è sempre il dirigente scolastico, utilizzando i criteri
stabiliti dal Collegio dei Docenti come chiarito dal Consiglio di
Stato (ora sostituiti dalla contrattazione distituto), non
certo dagli insegnanti in servizio nel plesso, come viene evidenziato
nella circolare interna sopra citata. A mio avviso essa enuncia una
delega alle responsabilità proprie del dirigente scolastico
oltre che un abuso configurato con lordine di servizio.
Inoltre, nel contratto integrativo distituto, non viene neppure
fissato il criterio dello smembramento delle classi per la sostituzione
di docenti assenti fino a cinque giorni. Nel tentativo di farlo
ravvedere, facevo notare la diversità dei criteri stabiliti in
contrattazione. Le sue parole sono state:
quelle sono solo
parole scritte su carta
. In conclusione pongo a Voi le
seguenti domande:
1) prevale quanto
disposto dalla contrattazione o quanto disposto dalla circolare
interna precedente alla firma del contratto distituto?
2) vi sono altre
norme, che disconosco, che permettono al D. S. di smembrare le classi
fino a comporre classi con un numero massimo di 25 alunni, solamente
per evitare la nomina di un docente a tempo determinato?
3) se illegittimo
quanto disposto nella circolare interna, come è possibile
intervenire?
Sicuro di una Vostra
risposta, porgo distinti saluti e ringrazio
anticipatamente.
Le modalità con cui procedere alla
sostituzione del personale assente dovrebbero essere discusse dal
collegio dei docenti, per quanto attiene alle ricadute sulla
didattica, dal consiglio di istituto, per gli aspetti più
generali di natura organizzativa e gestionale, dalla contrattazione
di scuola, per quanto riguarda l'utilizzazione del personale con
riguardo al POF. Come si vede non è questione quindi che possa
essere lasciata all'autonoma decisione del dirigente scolastico, ma
che va affrontata dagli organi di governo dell'istituzione scolastica
autonoma ognuno per la sua parte di
responsabilità.
Faccio parte del consiglio di circolo nella
scuola elementare dei miei figli. Nel mio circolo fanno parte due
scuole elementari ubicate in due comuni limitrofi. Il prossimo anno
le iscrizioni alle prime sono di 28 bambini con un handicap a tempo
normale cioè di 30 ore settimanali, nell'altra scuola ci sono
52 iscritti, che richiedono anch'essi 30 ore. Le classi sono sempre
state nel primo plesso di due e nell'altro plesso di 2 classi
tempo moduli e 1 tempo pieno. Il problema che sorge per il prossimo
anno è che essendoci pochi iscritti il provveditorato ci
rilascia solo una classe nel primo plesso e due nel secondo. Il
secondo problema è che i vigili del fuoco hanno rilasciato il
certificato di sicurezza specificando che le aule non devono superare
le 25 unità. Volevo sapere se esistono delle procedure per far
sì che il provveditorato ci rilasci le classi che abbiamo
sempre avuto, visto che in una ci verrebbero 28 bambini con un
handicap, e nelle altre 26 bambini per classe conoscendo benissimo
che con l'immigrazione attuale possono arrivare bambini anche durante
l'anno scolastico e quindi aumentare.
Protestate, facendo sapere al mondo intero che non
è vero che la Moratti e Berlusconi garantiscono il tempo
scuola richiesto dalle famiglie.
Sono un assistente amministrativo di ruolo in una
scuola composta solo da dieci non docenti (segreteria compresa),
cinquanta docenti. E' lecito installare il marcatempo ed obbligare ad
usarlo solo al personale non docente? Ma se addirittura negli
Ospedali ecc... i dirigenti timbrano! Gradirei un Vs. competente
parere in merito. Ovvero posso pretendere che se non timbrano tutti
non timbro neppure io?
E' una questione organizzativa interna, rimessa alla
decisione del consiglio di istituto della sua
scuola.
Desidererei sapere qual'è l' O.M.che
regolamenta lo svolgimento degli scrutini a.s. 2003/2004.
Grazie!
OM 21/04.
Sono un assistente amministrativo e ho dato la
disponibilità a sostitutire il DSGA per l'anno scolastico in
corso. Per questo mi è stato riconosciuto il compenso di E.
1032.91pari ad un INCARICO SPECIFICO. Chiedo: in aggiunta, per i
giorni di assenza del DSAG, mi spetta l'indennità di
amministrazione (art. 55, CCNL 02-05)?
Sì.
- tale indennità doveva essere oggetto di
contrattazione visto che grava sul fondo di istituto, come sostiene
la RSU, oppure mi è comunque dovuta sulla base del citato art.
55?
Doveva essere richiamata anche nella contrattazione
di istituto, anche se viene corrisposta attingendo ad un
finanziamento specifico che non rientra tra quelli contemplati dagli
artt. 82 e 83 del CCNL.
Siamo tre insegnanti elementari di Chiaravalle
(AN). Operiamo su due classi III a modulo. Nel nostro plesso ci sono
altre 2 classi III a tempo pieno con 2 insegnanti ciascuna. Le nostre
classi del tempo normale (30 ore settimanali) hanno 17 alunni
iscritti ciascuna, mentre quelle del tempo pieno 15 e 16.
Recentemente ci è stata comunicata la soppressione di una
nostra classe a tempo normale. I dati che ci sono pervenuti dal CSA
sono i seguenti: Future classi IV : Tempo normale: alunni 25 - 1
classe; Tempo pieno: alunni 40 - 2 classi. Ciò significa
che dei nostri 34 alunni, 9 saranno costretti a passare al tempo
pieno. Ci chiediamo:
1) Due classi con 17
alunni ciascuna, così costituite fin dalla prima elementare,
possono essere stravolte in questo modo, in quarta
elementare?
Mi pare assurdo. Comunque la cura Moratti comincia a
far sentire i suoi benefici effetti.
2) Secondo le leggi vigenti, si possono accorpare
classi del tempo normale con quelle del tempo
pieno?
Il tempo pieno non esiste più, essendo stato
abolito dalla controriforma.
3) Considerato che i genitori, in prima
elementare, hanno scelto il tempo normale, c'è ora una legge
che può obbligare 9 di loro a passare al tempo pieno, visto
che nessuno dei 34 ha intenzione di farlo
spontaneamente?
No, visto che la libertà di scelta delle
famiglie è un grande obiettivo della
controriforma.
4) I nove bambini che dovrebbero passare al tempo
pieno, possono essere "scelti" in base ai criteri espressi
dal Consiglio d'Istituto in caso di accorpamenti di classi dello
stesso tipo o estratti a sorte, come ha prospettato ai genitori la
nostra Dirigente, senza dare per altro nessun'altra
possibilità di soluzione?
Nessuno può essere costretto, secondo
me.
5) Che cosa possiamo fare affinchè non
siano lesi i diritti dei bambini e quelli dei genitori che si
troveranno a poter scegliere le tre ore opzionali, ma saranno
costretti ad un tipo di scuola che non
vogliono?
Iniziare per esempio lo sciopero della fame (quello
della sete lo lasciamo fare a Pannella, che comunque è
abituato).
IL COMUNE STA COMPLETANDO I LAVORI DELLA SCUOLA
ED E PREVISTA LA CASA DEL CUSTODE PER IL COLLABORATORE
SCOLASTICO. CONSIDERATO CHE SI TRATTA DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO E
CHE I COLLABORATORI SCOLASTICI SONO TRANSITATI DAL COMUNE ALLO STATO,
CHI HA IL COMPITO DI ASSEGANRE LALLOGIO? ALCUNI SOSTENGONO CHE
LASSEGNAZIONE DEVE FARLA LA SCUOLA, ALTRI IL COMUNE. E
POSSIBILE SAPERE CHI DEVE PROCEDERE , CON QUALI CRITERI SI DEVE
ASSEGNARE LALLOGIO E SULLA BASE DI QUALE LA
NORMATIVA?
Penso sia questioni che spetti al
comune definire, dal momento che il contratto nazionale di lavoro del
personale della scuola non si occupa di questa
questione.
Sono una docente ati di scuola elementare. Da
precisare, insegno in una scuola con la settimana corta, fino al
venerdì. Mi sono assentata dal mercoledì al
venerdì (3 gg.) e senza nomina di supplenza. Non essendo
ancora guarita, il lunedì mi riassento fino al martedì,
ma mi è chiesto di coprire con il certificato anche
sabato e domenica (tot. 4 gg.). Vorrei sapere se in caso di due
periodi staccati di assenza è giusto coprire il periodo di
assenza del sabato e domenica. E se io fossi guarita il
venerdì e andata fuori per un viaggio, ammalandomi nuovamente
anche per altre patologie (cadute, incidenti vari , ecc..)? Come
posso certifacare di essere malata sabato e domenica, mentre invece
risulto in vacanza in un albergo?
Appunto. Giro a lei la domanda: come è
possibile?
Spett.Le Redazione, gradirei ricevere una
risposta, meglio se suffragata da riferimenti normativi, in
merito al seguente quesito: "Si possono fare gli scrutini in
orario pomeridiano prima della fine delle lezioni". Nel
ringraziare per l'attenzione e fiducioso in una immediata risposta,
colgo l'occasione per porgere i più cordiali
saluti.
Secondo me no, dal momento che il fatto potrebbe
essere contestato in sede di ricorso avverso una possibile
bocciatura.
Il progetto nazionale di innovazione degli
ordinamenti della scuola dell'infanzia, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Esiste
ancora? La scuola se ne può avvalere?
Con l'entrata in vigore della controriforma penso
che non ci sia più trippa per gatti, in termini di organici,
ben s'intende.
Sono un'insegnante di Matematica Applicata in un
ITC Statale e avrei bisogno della vostra consulenza in previsione
degli scrutini di fine a.s. Due miei allievi sono stati ammessi a
frequentare la classe 3^ con alcuni debiti formativi, uno dei quali
in Matematica. Nonostante gli IDEI e le attività di recupero
in itinere svolte durante il normale orario di lezione, entrambi non
hanno saldato il d.f. di Matematica e (ovviamente) risultano
insufficienti anche relativamente ai contenuti disciplinali del
corrente a.s.; i voti in Matematica riportati sull'ultimo pagellino
sono 2 per un allievo e 4 per l'altro, ma entrambi hanno anche altre
materie insufficienti. Al di là delle eventuali altre materie
che dovessero rimanere insufficienti in modo più o meno grave,
c'è una norma che vincoli il Consiglio di Classe a decidere,
in sede di scrutinio finale, la non ammissione a frequentare la
classe successiva? E' possibile che il C.d.C. sia chiamato a votare
per decidere I'ammissione o la non ammissione? Se si votasse e a
maggioranza si decidesse per l'ammissione alla classe successiva,
quali motivazioni potrebbero/dovrebbero essere
verbalizzate?
La promozione o la bocciatura è sempre
rimessa alla decisione del consiglio, così come i voti di
profitto attribuiti.
Siamo un gruppo di docenti di sostegno a tempo
indeterminato che insegnano in una scuola media, capita ormai da anni
che veniamo giornalmente impiegati, in assenza dei nostri
alunni, a supplire colleghi assenti di altre classi. Vogliamo
elaborare una protesta scritta ma ci mancano i riferimenti
legislativi. Siamo obbligati a sostituire i colleghi in classi
non nostre?
Le modalità di sostituzione del personale
temporaneamente assente sono questione che attiene alle competenze
del collegio dei docenti, per gli aspetti di natura squisitamente
didattica, e della contrattazione di istituto, per quanto riguarda
l'utilizzazione del personale riguardo al POF.
Gent.mo Pino, terminato il periodo di
allattamento, sarei dovuta rientrare con lorario completo agli
inizi di Aprile. Ho preso un periodo di malattia e poi di astensione
fino al 30 Aprile, in modo da consentire alla supplente di continuare
le attività didattiche sia sulle mie classi che sulla terza in
cui io non sono mai entrata sin dallinizio dellanno
scolastico. La supplente, a sua volta, si è messa in
interdizione, quindi le mie ore sono state date a lei comunque ed in
seguito è stata nominata unaltra supplente. Agli inizi
di maggio io rientrerò in servizio ed il preside mi dice che
io dovrei riprendere anche le ore della terza poiché non
cè stata di fatto continuità didattica per la
supplente in interdizione, né per la nuova supplente. Esiste
una soluzione per questa situazione alquanto ingarbugliata? Sulla
base del contratto io ritengo di non poter rientrare comunque nella
terza poiché sono stata assente per più di 90
giorni.
Sono del tuo stesso identico
parere.
Caro Pino, nella mia scuola il D.S. in una
circolare ha indicato le nuove linee d'indirizzo del P.O.F.
concernenti l'introduzione in una classe dello spagnolo come 3^
lingua. Tale classe è nella sezione dove insegna il
sottoscritto, in cui finora 3^ lingua era tedesco. Il sottoscritto
è ultimo in graduatoria di tedesco e la sua cattedra è
in via di delineazione perché formata da mezze
classi. E' lecita questa procedura per l'introduzione di una nuova
lingua in organico in presenza di riduzione di iscrizioni nella
scuola?
Bisogna tenere conto delle prevalenti scelte dei
ragazzi, secondo me. Vincoli di altra natura secondo me non
esistono.
Sono un'insegnante della scuole dell'infanzia non
mi e' ben chiaro il ruolo del tutor?!
Neanche a me!
Gent.ma redazione, sono un componente RSU della
mia scuola (Ist. Sec. II grado). Il CSA locale ha comunicato
lorganico per lanno scolastico 2004/2005 nel quale
risultano molte posizioni di soprannumerarietà emerse in
seguito alla riconduzione delle cattedre a 18 ore, riconduzione che
non era stata attuata lo scorso anno proprio perché la Legge
finanziaria 2003 (art. 35, L. 289/2002) prevedeva che, nel caso si
fossero determinate situazioni di soprannumerarietà, non si
sarebbe dovuto ricondurre la cattedre alle 18 ore. Ora, anche la
circolare n. 37 del 24.03.2004 sugli organici 2004/2005 nella parte
relativa alla Istruzione secondaria di II grado, ripropone la
medesima deroga affermando testualmente : Le conferme pertanto
riguardano: la riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre
costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di
insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di
ciascuna disciplina; riconduzione limitata alle sole classi di
concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004. Si rammenta che
la norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003),
dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino
situazioni di soprannumerarietà. Il CSA sostiene invece
che questanno tutte le cattedre vadano ricondotte a 18 ore
anche se ciò provoca soprannumerari, e fa discendere tale
convinzione dal richiamo (secondome errato) alla locuzione riportata
in precedenza : riconduzione limitata alle sole classi di
concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004 che,
secondo il CSA, significherebbe che le classi di concorso che
lanno scorso hanno beneficiato della deroga, questanno
non ne possano comunque beneficiarne. Tra laltro, il CSA
per ricondurre le cattedre a 18 ore ha anche formulato cattedre con
20 e 22 ore che, secondo quanto mi consta, possono essere assegnate
ai docenti solo con il loro consenso. E legittimo
loperato del CSA (delegato dal Direttore Regionale) nella
formulazione delle dotazioni organiche del mio Istituto o deve essere
anche per questanno applicata la deroga alla riconduzione delle
cattedre a 18 ore nei casi in precedenza
descritti?
Se c'è stata una diminuzione di classi la
riconduzione a 18 ore è automatica. Altrimenti
no.
I Proff. in servizio presso l'Ipia M. Niglio di
Frattamaggiore in qualità di RSU chiedono informazioni in
merito al seguente quesito: nel nostro istituto sono presenti i
seguenti indirizzi di specializzazione: elettrico, elettronico,
meccanico e termico. Nella formulazione dell'organico di Istituto da
proporre al Direttore regionale, il Dirigente scolastico ha ritenuto
opportuno, per evitare il soprannumero di alcuni Docenti, completare
le Cattedre utilizzando le ore di approfondimento. Inoltre sempre per
evitare condizioni di soprannumero sono state utilizzate tutte le ore
di Elettronica A034 libere del secondo anno e del quarto anno corso
meccanica per formulare cattedre di A035 Elettrotecnica poiché
secondo il Dirigente le due classi di concorso sono atipiche. Inoltre
è da rilevare che per gli indirizzi elettrico ed elettronico,
per le prime classi, non è stata formulata una graduatorie
comune per le classi di concorso C260 e C270. Le nostre
perplessità:
- non è il
Consiglio di Classe ha stabilire a chi assegnare le ore di
approfondimento?
Certo, anche se nel biennio la scelta è
obbligata dal momento che vengono predisposte già in organico
cattedre con orario inferiore alle 18.
- non è più necessario il titolo,
l'abilitazione all'insegnamento nella disciplina specifica per poter
insegnare?
Certo.
- dal prossimo anno tutte le ore del biennio di
elettronica saranno utilizzate per formulare cattedre per A035
Elettrotecnica;
Nel primo anno l'insegnamento può essere
attribuito sia ad elettronica che ad elettrotecnica, dal momento che
la canalizzazione inizia dalla classe seconda. Per cui
l'atipicità vale solo per le classi prime.
Ci chiediamo, inoltre perché non è
stata emanata dal Dirigente Scolastico Regionale una circolare per
chiarire l'applicazione del decreto interministeriale e circolare n.
37 del 24-3-2004 sulla formulazione degli
organici.
Il direttore regionale non ha questa facoltà,
secondo me: applica, non interpreta.
Caro Pino, scusami ma ti scrivo di nuovo
perchè a scuola mi sono accorto solo oggi di qualcosa che
ritengo poco corretto. Ti spiego in sintesi: se non erro, so che
quando si utilizzano permessi orari il docente ha l'obbligo di
recuperare le ore di assenza entro due mesi in base alla legge
124/99.
Non capisco cosa c'entri la legge
124/99.
Ti chiedo allora questo: trascorsi i due mesi
dalla data del permesso, se la scuola non ha chiesto al docente di
recuperare le ore di assenza, quest'ultimo può ritenersi
libero da tale obbligo? Ti faccio questa domanda perchè nella
nostra scuola a me e a molti altri colleghi vengono fatte fare ore di
recupero non solo molto tempo dopo i due mesi previsti ma addirittura
in più rispetto ai permessi richiesti e senza pagamento.
Attendo una tua risposta. Grazie e cordiali
saluti.
In più senza pagamento non è
possibile. In ogni caso la materia è regolata dal CCNL, alla
cui lettura ti rimando.
SONO UN'INSEGNANTE ELEMENTARE, LA PROSSIMA
SETTIMANA E' STATA FISSATA UNA GITA D'ISTRUZIONE.. E SONO FORTEMENTE
PREOCCUPATA PERCHE' NELLA MIA SCUOLA (IN GENERALE) LEGGI NORME E
DISPOSIZIONE VENGONO DISATTESE SENZA IL MINIMO DUBBIO ... GIA' IN
PASSATO SONO STATA "OBBLIGATA" DALLA SITUAZIONE CONTIGENTE
A RECARMI AD UNA VISITA GUIDATA CON UNA CLASSE DI 21 ALUNNI DI CUI
UNO DISABILE CON RAPPORTO 1:1 CON SERI PROBLEMI DI COMPORTAMENTO. IN
QUELLA OCCASIONE LE INSEGNANTI ACCOMPAGNATRICI ERANO DUE.. CHIEDO
QUALE E' IL RAPPORTO DI VIGILANZA INSEGNANTE ALUNNO IN CASO DI
UNA VISITA GUIDATA CHE DURA UNA INTERA GIORNATA? SE UN BAMBINO HA UN
RAPPORTO 1.1 PER PROBLEMI DI COMPORTAMENTO, HA DIRITTO A VEDER
RISPETTATO QUESTO RAPPORTO DI VIGILANZA ANCHE IN UN VIAGGIO
D'ISTRUZIONE.
Io ritengo che spetti al consiglio di istituto, dal
momento che le scuole sono autonome, stabilire con proprio
regolamento interno le modalità con cui effettuare le visite
guidate ed i viaggi di istruzione.
Buongiorno a Lei. Avevo un quesito da porle.
Può un Assistente Amministrativo a tempo determinato che
è in ferie (regolarmente approvate e concesse), essere
richiamato in servizio per esigenze della scuola?
Sì, lo prevede il CCNL.
Se si può dirmi in base a quale legge e a
quale articolo? E se l'assistente amministrativo rifiuta a quali
sanzioni va incontro (se va incontro) e sulla base di quale
legge?
E' sempre il contratto di lavoro a regolare la
materia.
Grazie infinite per il lavoro che fa e per avere
sempre risposto a tutti!
Prego.
Sono oggetto di informazione successiva i soli
"nominativi" del personale utilizzato nelle attività
e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto, non consentendo
la precisione della disposizione interpretazioni ampliative (parere
dell'Avvocatura dello Stato). Desidero avere conferma degli estremi
del parere suddetto e se lo stesso è a tutt'oggi in vigore.
L'occasione mi è gradita per pergere cordiali
saluti.
Scusi: ma quale "vigore" può avere
un parere?
Caro dott. Santoro spero che lei possa risolvermi
questo mio dubbio. Nella mia scuola una IPSIA di Avellino è
avvenuto questo caso: una RSU eletta ha poi accettato un incarico
come DSGA in altra scuola fino al termine lezioni 30/06/04,
può continuare ad esercitare la funzione di RSU o bisogna
surrogarla?
Secondo me va surrogata.
Da chi deve essere formata la commissione che
esamina un bambino inserito come uditore in classe prima? Le
insegnanti della classe prima dove è stato inserito l'alunno,
possono far parte della commissione esaminatrice? Quali prove deve
sostenere l'alunno durante la prova d'esame?
La figura dell'uditore non è contemplata dal
ns. ordinamento.
E' legittimo che un DS, autonomamente, senza
alcuna delibera del C.d.I. e senza l'informativa alle
RSU, acquisti un orologio marcatempo "solo" per
15 dipendenti ATA e non anche per i circa 80
docenti?
Secondo me sì.
In base a quale normativa?
Al nuovo regolamento di
contabilità.
Paladina della scuola pubblica costretta a
iscrivere la propria figlia ad una scuola privata. Vorrei sapere, se
potete aiutarmi, se per l'ammissione al tempo lungo nella scuola
dell'infanzia si tiene conto esclusivamente dei criteri dettati dal
consiglio di circolo della scuola in cui si iscrivono i propri figli
o valgono anche dei criteri più generali? In particolare,
essendo la madre insegnante a tempo inderminato nel medesimo circolo
(nel tempo pieno), esiste una sorta di precenza o qualcosa di
simile?
La scuola è autonoma nella definizione della
sua proposta formativa, per cui la decisione a lei sola è
rimessa.
Cortesemente vorrei sapere se sono nel giusto a
chiedere il mio tfr dopo che sono stato licenziato 3 mesi fa dopo 10
anni di lavoro e come devo fare per averlo.
Io mi occupo di scuola, per cui non so se posso
esserle di aiuto.
Buongiorno. Innanzitutto faccio i complimenti per
il sito in quanto è veramente un utile servizio per i docenti
che vogliano reperire fonti normative. Proprio per questo vi ho
contattato. Io sono un convinto sostenitore che la qualità
della scuola non possa non affrontare il problema della numero di
alunni per classe. Vorrei che mi indicaste gli estremi delle norme
che hanno affrontato questo problema. E' evidente che ad oggi non
c'è alcun riferimento alla possibilità di avere dei
limiti precisi, almeno nel testo unico, nell'articolo della
Formazione delle classi, il problema non è affrontato.
Però ricordo, all'inizi della mia carriera, che si parlava di
limiti di 25 alunni e di 20 nel caso di inserimento di alunno con
disabilità. Vi chiedo quindi dei riferimenti normativi
attraverso i quali possa rifare la cronistoria di questa
problematica.
Il riferimento attuale è il DM
331/98.
Gentilissimo Prof. Santoro sono un collaboratore
scolastico di Massafra (Ta) tempo fa vi ho scritto in merito ad un
mio problema ovvero essendo ex dipendente comunale con qualifica
di custode c/o una scuola elementare, con il transito del
personale dagli EELL ai ruoli dello Stato avvenuto nell'anno
2000, ho iniziato ad avere qualche problema circa la concessione
dell'alloggio da parte del comune. Per la verità Lei è
stato così gentile a rispondermi nella FAQ/16 del Vostro sito
Internet e cioè che non solo in alcuni comuni, ma addirittura
anche delle amministrazioni provinciali hanno stipulato convenzioni
direttamente con i dipendenti statali ex comunali. Premesso che il
comune non ha opposto nessuna resistenza circa la concessione
dell'alloggio ma è solo il mio dirigente scolastico che
rivendica l'alloggio per altri usi, come verrebbe articolata una
convenzione tra me ed il comune? Se conosce altri comuni in cui
ciò si è verificato alle stesse mie condizioni ovvero
ex dipendente comunale con qualifica di custode transitato nei ruoli
dello Stato sarebbe così gentile da segnalarmeli per poterli
contattare ed avere notizie più certe? Sicuro di un riscontro
della presente, mi è gradita l'occasione per salutarla
distintamente.
Non sono in grado di fornirle altre informazioni
circa il suo problema.
Spett. Edscuola, sono residente a Ponteranica
(BG), ho un figlio che frequenta l'ultimo anno di asilo e a
settembre comincerà le scuole elementari. L'insegnante di mio
figlio sta preparando la scheda formativa che presenterà alla
scuola elementare che mio figlio comincerà a frequentare a
settembre. Abbiamo chiesto una copia di questa scheda alla direttrice
della scuola materna. Quest'ultima ha risposto che non era possibile.
E' vero? E se è vero, perché non posso averla? Ritengo
che sia un mio diritto averne una copia visto che riguarda mio
figlio. Se esiste una legge al riguardo, potete mandarmela,
cortesemente, via e-mail? Vi ringrazio anticipatamente per la vostra
gentile attenzione e colgo l'occasione per ringraziarvi per il
vostro sito che mi è già stato utile altre
volte.
Non penso che ci sia alcun problema riguardo
all'accesso alla documentazione amministrativa interna alla scuola.
La richieda ai sensi della L. 241/90.
Desidero conoscere i (nuovi?) parametri
cioè il numero delle classi con eventuali correttivi in base
ai quali il docente vicario ha titolo all'esonero o al semiesonero
dall'insegnamento. Segnalo l'urgenza. Grazie!
Lo trova indicato nella finanziaria di quest'anno,
che può scaricare anche dal ns. sito.
Esiste una norma che preveda una forma di
riconoscimento anche economico per chi lavora alle serali? Tutti gli
altri lavori svolti in orario notturno sono diversamente retribuiti,
spero lo sia anche quello serale nella scuola. Se la risposta
è negativa, me ne sa indicare la ragione?
Per gli insegnanti il CCNL non prevede nessuna
indennità per chi lavora nei corsi serali.
Gentilissimo Prof. Santoro sono un A.T. con
contratto a tempo determinato con nomina del provveditore, vengo al
dunque: nel giugno 2003 usufruivo di astensione facoltativa per
maternità, di cui 30 giorni al 100% e 15 al 30%, quindi dal
06/06/2003 al 20/07/2003. Oggi la ragioneria provinciale mi comunica
di non aver diritto alla retribuzione al 100% ma tutto il periodo
verrà ricalcolato al 30% , causa D.L. n. 115 del 23/07/2003 e
gli articoli 19-12 del C.C.N.L. del 24/07/2003 del comparto scuola.
Questo perchè il 24/07/2003 ho firmato la PROPOSTA DI
CONTRATTO per il nuovo anno scolastico 2003/2004 e quindi sottoposta
alla normativa del suddetto. Ora le chiedo è lecito che
pretendano questo visto che all'epoca ero ancora vincolata al
contratto 2002/2003 e che nei periodi usufruiti non era ancora
entrata in vigore tale normativa. Mi scuso per essermi dilungata e la
saluto con riconoscenza.
Ma la normativa che lei cita prevede la retribuzione
al 100% relativamente al primo mese di astensione facoltativa, per
cui non capisco perché le richiedano indietro i
soldi.
Gentile Pino, potresti chiarire un dubbio che mi
assilla da anni? Nelle cattedre a scavalco il tempo di percorrenza
tra una scuola e l'altra è compreso nell'orario del docente
interessato o no?
No.
E' possibile ipotizzare un orario con buco a tale
scopo o è anti-"sindacale?
Deve essere garantita la possibilità di
raggiungere le due sedi in un tempo congruo.
Buongiorno, sono una insegnante di ruolo nella
scuola secondaria e putroppo ho subito un'interruzione spontanea di
gravidanza al terzo mese. Sono stata ricoverata in ospedale in day
hospital per subire le conseguenze del caso ed ora domando se
esiste una normativa che prevede l'astensione per questi casi o se
è necessario solo il certificato medico con relativo
accertamento fiscale.
La seconda che hai detto.
Per la interruzioni di gravidanza penso di aver
letto che la madre ha diritto a periodi di astensione obbligatoria ma
non ricordo con precisione, spero di poter ricevere da voi notizie al
riguardo a questo indirizzo.
Non sono a conoscenza di questa
normativa.
Gentile redazione, siamo docenti in un Liceo
Linguistico paritario che il gestore ha deciso di chiudere al termine
del corrente anno scolastico per mancanza di iscrizioni. Il gestore
ha inviato una lettera a tutti i docenti comunicando la risoluzione
anticipata del contratto al 10 giugno, precisando che "le
competenze economiche derivanti dalla funzione di Commissario agli
Esami di Stato ... saranno corrisposte direttamente dal
M.I.U.R.". È possibile che i membri interni della
commissione non siano dipendenti della propria scuola? Tali docenti
sono comunque tenuti a svolgere la loro funzione, pur essendo stati
licenziati? Grazie dell'attenzione.
Se siete licenziati non potete svolgere la vs.
funzione di commissari. Fatelo presente al signor
gestore.
Sono la referente Pof dell'Istituto Tecnico
Industriale "L.Da Vinci" di Carpi (MO) e chiedo dove
reperire la normativa relativa a:
- obbligo riguardo al
numero di prove scritte e orali da sottoporre agli studenti ogni
quadrimestre;
- obbligo di
valutazione in pagella dell'area di progetto per i trienni di
specializzazione.
Ringrazio
anticipatamente
Secondo me oggi la materia è regolata dal DPR
275/99, che può scaricare anche dal ns.
sito.
Caro direttore, il preside mi ha proposto due ore
eccedenti rispetto alle 18 previste dal contratto come insegnante di
scuola secondaria superiore; vorrei sapere se per ogni ora eccedente
il trattamento economico prevede 1/18 in più rispetto al solo
stipendio, oppure se il 18 in più deve essere calcolato anche
sull'indennità integrativa. Il compenso sarebbe molto diverso
(circa 88 euro lordi contro 58).
Il pagamento delle ore eccedenti è regolato
dall'art. 70 del CCNL 4.8.95.
Conoscendo la Vostra competenza, volevo
cortesemente chiedere un chiarimento in merito alla legge 104. Io
sono un assistente amministrativo a tempo determinato con nomina
annuale del CSA mentre mia moglie è un'ausiliaria di ruolo.
Mia mamma ha 81 anni ed è invalida civile con accompagnatoria
perché necessita di assistenza continua, inoltre convive con
il marito mio papà di 80 anni anche lui invalido civile e non
in grado di seguirla. Io sono figlio unico e abitiamo nello stesso
condominio, noi al primo piano e loro al secondo, quindi io e mia
moglie, soprattutto lei, siamo le uniche persone che possono dare
assistenza in via continuativa soprattutto a mia mamma che ne ha
assolutamente bisogno. Tramite la legge 104 è possibile
usufruire di tre giorni al mese per assistenza a persona invalida,
chiaramente allegando tutte le certificazioni di invalidità
rilasciate e tutte le dichiarazioni reciproche necessarie al fine di
garantire che il beneficio sia usufruito in maniera univoca solo da
una persona esclusivamente. "Nella scuola dove lavora mia moglie
è stato sollevato il problema che sono obbligato io come
figlio a fare richiesta di questi tre giorni, e non lei che è
la nuora". Per quel che abbiamo capito leggendo la legge stessa
e le varie circolari esplicative in merito, ci risulta che la legge
parla di diritto esteso al terzo grado di parentela ed
affinità, non parla assolutamente di obbligo di precedenza
verso alcuna persona, fermo restando chiaramente tutte le
caratteristiche richieste di necessità e assoluta chiarezza al
fine di essere sicuri che il beneficio sia usufruito solo ed
esclusivamente da una sola persona di quelle che hanno diritto.
Ringraziando per la Vostra cortese attenzione in merito e in attesa
di una Vostra risposta l'occasione è gradita per porgere i
più cordiali saluti.
La legge parla di parenti ed affini fino al terzo
grado. Confermo.
Carissimo Pino, quando ho un po' di tempo leggo
volentieri le tue faq; in una tua risposta ho letto che pur
essendo gente colta e preparata noi docenti ci lasciamo intimidire
dai dirigenti che, aggiungo io,si "barricano" dietro
l'istituzione scuola e pensano di farla pagare cara all'insegnante
che osa "ribellarsi".e non si espongono in prima persona.
Per meglio spiegare quello che ho scritto ti racconto ciò che
mi sta accadendo: nel mese di marzo è stata affissa all'albo
la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto. Ho
fatto ricorso perchè avevano concesso i 12 punti del concorso
alle colleghe di scuola materna che hanno avuto il passaggio nella
scuola elementare. Ma perchè ho osato tanto? E' stato il
commento delle colleghe. La dirigente ai suoi collaboratori confida
che me l'avrebbe fatta pagare; ed ecco l' occasione giusta..Mio padre
ha presentato la richiesta di legge 104 ed io ho presentato a scuola
debita documentazione per avere i benefici della legge. Vado in
segreteria e l'impiegata mi mostra la documentazione di altre
colleghe come esempio perchè la mia documentazione era errata.
Ritorno dopo un'ora con la documentazione giusta. Così va
bene mi sento dire. Sulla graduatoria d'istituto affissa
all'albo appare accanto al mio cognome la dicitura precedenza
l.104/92. Il 25 marzo presento una richiesta di permesso in base alla
legge 104 (dovevo prendere mio padre in uscita dall'ospedale) e
l'impiegata mi fa notare che non è possibile chiedere un tale
permesso il giorno prima dello sciopero e io di rimando le dico di
considerarmi in sciopero per quel giorno cioè
26/3/2004. L'1/4/2004 la scuola mi comunica che con la
documentazione da me prodotta non ricorrevano i presupposti per
fruire dei benefici previsti dalla legge 104/92 (ma non era quella
richiesta proprio dalla scuola). Non hanno tenuto conto della
dichiarazione dove mi impegnavo a presentare la certificazione
definitiva come recita l'articolo 9 comma1 del CCNI comparto
scuoladel 27/1/2004. La DS per farla breve considera lo sciopero
assenza ingiustificata dal servizio e mi ha fatto recapitare un
decreto per decurtarmi la giornata e ha mandato il decreto alla
direzione Prov le del Tesoro, alla Ragioneria dello Stato e al
Dirigente del CSA per gli adempimenti di
competenza riservandosi la facoltà di avviare un
provvedimento disciplinare nei miei confronti. La cosa che mi irrita
è che nel decreto ha scritto che le giustificazioni da me
prodotte non sono accettabili e benchè non avente diritto, in
data 26/3/2004 mi sono assentata da scuola per legge 104/92. Ti
chiedo: si puo' definire assenza ingiustificata quel
giorno?
No.
Non avrebbe dovuto dirmi prima che non avevo
diritto ammesso che io mi fossi assentata per la 104? Non sono libera
di scioperare? La volontà di scioperare che ho espresso al
personale di segreteria addirittura il giorno prima non è
valida?
Certo.
Per favore non rispondere solo alle mie domande
ma indicami l'iter burocratico per arrivare al pretore del lavoro.
Serenamente ma con impazienza aspetto la tua risposta. Un grazie di
cuore e... alla prossima!
Devi impugnare il provvedimento con cui la dirigente
dispone la trattenuta dallo stipendio, esperendo il tentativo
obbligatorio di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro
competente.
Il progetto nazionale di innovazione degli
ordinamenti della scuola dell'infanzia, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Esiste ancora? La
scuola se ne può avvalere?
Se ha risorse di organico sufficienti, perché
no?
Egregio professore Santoro, scusandomi di
abusare ancora della tua professionalità, memore dei suoi
consigli e della tua preparazione professionale senza trascurare la
sua sempre squisita attenzione ai nostri problemi le invio questa mia
email per chiederle ancora una volta un suo intervento in merito ad
un contenzioso con la scuola. Ma vado subito al dunque e le illustro
un po il fatto accaduto; nellanno scolastico 2000/2001 un
preside incaricato presso lAlberghiero di Pesaro dopo avermi
assegnato una classe terza del corso Sala Bar nella distribuzione
delle ore di approfondimento mi proponeva di accettare n°2 ore
nella medesima classe; ore che, ho subito rifiutato, avendo in
precedenza prodotto nei termini e nei modi previsti dalla legge,
domanda per lassegnazione di sei ore residue su di una classe
del corso Sala Bar, fino allampliamento della cattedra da 18h a
24h, ore che erano tornate indietro dallorganico del
Provveditorato ed erano state esposte al bando con circolare. Visto
il mio rifiuto, dopo diverse pressioni verbali e vari ma vani
tentativi, il preside, con un ordine di servizio mi ha comunque
obbligato ad effettuare le ore di approfondimento, ore per cui non ho
mai avuto una nomina ufficiale, ma ho solo ricevuto lordine
scritto che ho eseguito! E per tutto lanno scolastico ho svolto
le due ore di approfondimento come ordinatomi. Non ritenendo giusta
questa presa di posizione dittatoriale della presidenza, mi sono
rivolto ad un sindacato di Pesaro dove ho trovato il delegato
provinciale, con un consulente ed un avvocato che mi hanno
rassicurato sullillegittimità dellaccaduto e mi
hanno consigliato di fare subito un ricorso; ed ecco fatto ed
impostato il ricorso, avverso lordine di servizio per le due
ore di approfondimento ed il recupero della perdita economica subita
per non avere avuto lassegnazione delle sei ore aggiuntive.
Presentato il tutto, durante lestate veniamo convocati dalla
Direzione Provinciale del Lavoro davanti al Collegio di Conciliazione
per cercare una eventuale conciliazione; io mi presento con tutti i
presupposti per accertare le scuse del preside e finirla li, il
preside, con i suoi accompagnatori si presenta con quella arroganza e
presunzione che distingue chi dice io non sbaglio mai ed ho
comunque sempre ragione, così come potrai intuire siamo
andati a finire davanti al giudice del lavoro. Ora mai a distanza di
anni la dove la memoria vacilla nei ricordi, dopo le diverse udienze
dove sono stati presentati dalla scuola a giustificazione del fatto
documenti richiesti e non richiesti, pensa hanno presentato
anche una graduatoria di istituto la dove io richiedevo
lannullamento dellordine di servizio per le due ore di
approfondimento ed il calcolo economico per differenza delle sei ore
perse. Il giorno 30/04/2004 ci siamo presentati davanti al giudice
per lultima udienza; il giudice che aveva seguito la causa
dallinizio non cera più ed era stato sostituito da
una giudice donna fattore non discriminante che
però non conosceva la situazione e che forse non aveva una
competenza in materia scolastica adeguata. Oggi ancora non in via
ufficiale, ho saputo dal corridoio della scuola che il mio ricorso
è stato respinto!!!! A me sembra assurdo.. MA NON ABBIAMO MAI
RAGIONE ??? mi sembra di essere in schiavitù pensa che
già da subito saputo lesito il preside, non quello di
allora ma uno nuovo, ma poi sono tutti uguali I MANAGER, in una
battuta ha lasciato intendere che da questa sentenza da oggi si
potranno assegnare le ore di approfondimento a chiunque anche se non
daccordo. Le chiedo cosa devo fare cosa ne pensi cosa mi
consiglia?? Questa sentenza non è contro le leggi vigenti che
regolano il contratto di lavoro
Secondo me sì. Per altro le ore di
approfondimento sono gestite dal consiglio di classe e non
sicuramente dal preside.