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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/27
Domande e Risposte sulla RSU

Gentile redazione, nella segreteria della scuola dove insegno mi è stato detto che chi ha usufruito in passato di un permesso matrimoniale, non può più usufruirne. Se io quindi dovessi risposarmi non potrei avere diritto ai 15 giorni di permesso? Attendo una vostra risposta chiarificatrice.

Il CCNL (art. 15, comma 3) non pone questo vincolo.

Sono una docente di una scuola secondaria e nel mio istituto stiamo preparando un progetto che dovrebbe inserirsi all'interno della quota locale del 15%. Il nostro problema è se sia possibile legalmente inserire nel conteggio anche le ore di religione e di educazione fisica. I colleghi di religione affermano che non è possibile. Hanno ragione? Su quali basi?

Per il fatto che l'orario relativo a tale disciplina è garantito da un concordato tra Stati.

Gentilissima Redazione EDSCUOLA; mi rivolgo a Voi per avere delle delucidazioni in merito alla sostituzione dei docenti assenti fino a 5 giorni. Il fatto: il mio dirigente mi ha inviato ordine di servizio con cui mi obbligava a smembrare la classe di una collega in permesso retribuito, allegando allo stesso una circolare interna che, oltre a citare l’art. 61 della L. n. 312/80 riguardante la responsabilità patrimoniale, aggiungeva di suo, senza alcun riferimento giuridico, che gli insegnanti presenti nel plesso ed in particolare quelle delle classi attigue erano obbligati, perché responsabili degli alunni della classe “scoperta”, a suddividere gli alunni della suddetta tra gli altri insegnanti in modo da raggiungere al massimo 25 alunni per classe. Il CCNL vigente prevede che per i permessi retribuiti deve essere disposta la nomina di docente a tempo determinato e, comunque, titolare dell’organizzazione del servizio scolastico è sempre il dirigente scolastico, utilizzando i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti come chiarito dal Consiglio di Stato (ora sostituiti dalla contrattazione d’istituto), non certo dagli insegnanti in servizio nel plesso, come viene evidenziato nella circolare interna sopra citata. A mio avviso essa enuncia una delega alle responsabilità proprie del dirigente scolastico oltre che un abuso configurato con l’ordine di servizio. Inoltre, nel contratto integrativo d’istituto, non viene neppure fissato il criterio dello smembramento delle classi per la sostituzione di docenti assenti fino a cinque giorni. Nel tentativo di farlo ravvedere, facevo notare la diversità dei criteri stabiliti in contrattazione. Le sue parole sono state:”…quelle sono solo parole scritte su carta…”. In conclusione pongo a Voi le seguenti domande:
1) prevale quanto disposto dalla contrattazione o quanto disposto dalla circolare interna precedente alla firma del contratto d’istituto?
2) vi sono altre norme, che disconosco, che permettono al D. S. di smembrare le classi fino a comporre classi con un numero massimo di 25 alunni, solamente per evitare la nomina di un docente a tempo determinato?
3) se illegittimo quanto disposto nella circolare interna, come è possibile intervenire?
Sicuro di una Vostra risposta, porgo distinti saluti e ringrazio anticipatamente.

Le modalità con cui procedere alla sostituzione del personale assente dovrebbero essere discusse dal collegio dei docenti, per quanto attiene alle ricadute sulla didattica, dal consiglio di istituto, per gli aspetti più generali di natura organizzativa e gestionale, dalla contrattazione di scuola, per quanto riguarda l'utilizzazione del personale con riguardo al POF. Come si vede non è questione quindi che possa essere lasciata all'autonoma decisione del dirigente scolastico, ma che va affrontata dagli organi di governo dell'istituzione scolastica autonoma ognuno per la sua parte di responsabilità.

Faccio parte del consiglio di circolo nella scuola elementare dei miei figli. Nel mio circolo fanno parte due scuole elementari ubicate in due comuni limitrofi. Il prossimo anno le iscrizioni alle prime sono di 28 bambini con un handicap a tempo normale cioè di 30 ore settimanali, nell'altra scuola ci sono 52 iscritti, che richiedono anch'essi 30 ore. Le classi sono sempre state nel primo plesso di due  e nell'altro plesso di 2 classi tempo moduli e 1 tempo pieno. Il problema che sorge per il prossimo anno è che essendoci pochi iscritti il provveditorato ci rilascia solo una classe nel primo plesso e due nel secondo. Il secondo problema è che i vigili del fuoco hanno rilasciato il certificato di sicurezza specificando che le aule non devono superare le 25 unità. Volevo sapere se esistono delle procedure per far sì che il provveditorato ci rilasci le classi che abbiamo sempre avuto, visto che in una ci verrebbero 28 bambini con un handicap, e nelle altre 26 bambini per classe conoscendo benissimo che con l'immigrazione attuale possono arrivare bambini anche durante l'anno scolastico e quindi aumentare.

Protestate, facendo sapere al mondo intero che non è vero che la Moratti e Berlusconi garantiscono il tempo scuola richiesto dalle famiglie.

Sono un assistente amministrativo di ruolo in una scuola composta solo da dieci non docenti (segreteria compresa), cinquanta docenti. E' lecito installare il marcatempo ed obbligare ad usarlo solo al personale non docente? Ma se addirittura negli Ospedali ecc... i dirigenti timbrano! Gradirei un Vs. competente parere in merito. Ovvero posso pretendere che se non timbrano tutti non timbro neppure io?

E' una questione organizzativa interna, rimessa alla decisione del consiglio di istituto della sua scuola.

Desidererei sapere qual'è l' O.M.che regolamenta lo svolgimento degli scrutini a.s. 2003/2004. Grazie!

OM 21/04.

Sono un assistente amministrativo e ho dato la disponibilità a sostitutire il DSGA per l'anno scolastico in corso. Per questo mi è stato riconosciuto il compenso di E. 1032.91pari ad un INCARICO SPECIFICO. Chiedo: in aggiunta, per i giorni di assenza del DSAG, mi spetta l'indennità di amministrazione (art. 55, CCNL 02-05)?

Sì.

- tale indennità doveva essere oggetto di contrattazione visto che grava sul fondo di istituto, come sostiene la RSU, oppure mi è comunque dovuta sulla base del citato art. 55?

Doveva essere richiamata anche nella contrattazione di istituto, anche se viene corrisposta attingendo ad un finanziamento specifico che non rientra tra quelli contemplati dagli artt. 82 e 83 del CCNL.

Siamo tre insegnanti elementari di Chiaravalle (AN). Operiamo su due classi III a modulo. Nel nostro plesso ci sono altre 2 classi III a tempo pieno con 2 insegnanti ciascuna. Le nostre classi del tempo normale (30 ore settimanali) hanno 17 alunni iscritti ciascuna, mentre quelle del tempo pieno 15 e 16. Recentemente ci è stata comunicata la soppressione di una nostra classe a tempo normale. I dati che ci sono pervenuti dal CSA sono i seguenti: Future classi IV : Tempo normale: alunni 25 - 1 classe; Tempo pieno: alunni 40 - 2 classi. Ciò significa che dei nostri 34 alunni, 9 saranno costretti a passare al tempo pieno. Ci chiediamo:
1) Due classi con 17 alunni ciascuna, così costituite fin dalla prima elementare, possono essere stravolte in questo modo, in quarta elementare?

Mi pare assurdo. Comunque la cura Moratti comincia a far sentire i suoi benefici effetti.

2) Secondo le leggi vigenti, si possono accorpare classi del tempo normale con quelle del tempo pieno?

Il tempo pieno non esiste più, essendo stato abolito dalla controriforma.

3) Considerato che i genitori, in prima elementare, hanno scelto il tempo normale, c'è ora una legge che può obbligare 9 di loro a passare al tempo pieno, visto che nessuno dei 34 ha intenzione di farlo spontaneamente?

No, visto che la libertà di scelta delle famiglie è un grande obiettivo della controriforma.

4) I nove bambini che dovrebbero passare al tempo pieno, possono essere "scelti" in base ai criteri espressi dal Consiglio d'Istituto in caso di accorpamenti di classi dello stesso tipo o estratti a sorte, come ha prospettato ai genitori la nostra Dirigente, senza dare per altro nessun'altra possibilità di soluzione?

Nessuno può essere costretto, secondo me.

5) Che cosa possiamo fare affinchè non siano lesi i diritti dei bambini e quelli dei genitori che si troveranno a poter scegliere le tre ore opzionali, ma saranno costretti ad un tipo di scuola che non vogliono?

Iniziare per esempio lo sciopero della fame (quello della sete lo lasciamo fare a Pannella, che comunque è abituato).

IL COMUNE STA COMPLETANDO I LAVORI DELLA SCUOLA ED E’ PREVISTA LA CASA DEL CUSTODE PER IL COLLABORATORE SCOLASTICO. CONSIDERATO CHE SI TRATTA DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO E CHE I COLLABORATORI SCOLASTICI SONO TRANSITATI DAL COMUNE ALLO STATO, CHI HA IL COMPITO DI ASSEGANRE L’ALLOGIO? ALCUNI SOSTENGONO CHE L’ASSEGNAZIONE DEVE FARLA LA SCUOLA, ALTRI IL COMUNE. E’ POSSIBILE SAPERE CHI DEVE PROCEDERE , CON QUALI CRITERI SI DEVE ASSEGNARE L’ALLOGIO E SULLA BASE DI QUALE LA NORMATIVA?

Penso sia questioni che spetti al comune definire, dal momento che il contratto nazionale di lavoro del personale della scuola non si occupa di questa questione.

Sono una docente ati di scuola elementare. Da precisare, insegno in una scuola con la settimana corta, fino al venerdì. Mi sono assentata dal mercoledì al venerdì (3 gg.) e senza nomina di supplenza. Non essendo ancora guarita, il lunedì mi riassento fino al martedì, ma mi è chiesto di coprire con il certificato anche sabato e domenica (tot. 4 gg.). Vorrei sapere se in caso di due periodi staccati di assenza è giusto coprire il periodo di assenza del sabato e domenica. E se io fossi guarita il venerdì e andata fuori per un viaggio, ammalandomi nuovamente anche per altre patologie (cadute, incidenti vari , ecc..)? Come posso certifacare di essere malata sabato e domenica, mentre invece risulto in vacanza in un albergo?

Appunto. Giro a lei la domanda: come è possibile?

Spett.Le Redazione, gradirei ricevere una risposta, meglio se suffragata da riferimenti normativi, in merito al seguente quesito: "Si possono fare gli scrutini in orario pomeridiano prima della fine delle lezioni". Nel ringraziare per l'attenzione e fiducioso in una immediata risposta, colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Secondo me no, dal momento che il fatto potrebbe essere contestato in sede di ricorso avverso una possibile bocciatura.

Il progetto nazionale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Esiste ancora? La scuola se ne può avvalere?

Con l'entrata in vigore della controriforma penso che non ci sia più trippa per gatti, in termini di organici, ben s'intende.

Sono un'insegnante di Matematica Applicata in un ITC Statale e avrei bisogno della vostra consulenza in previsione degli scrutini di fine a.s. Due miei allievi sono stati ammessi a frequentare la classe 3^ con alcuni debiti formativi, uno dei quali in Matematica. Nonostante gli IDEI e le attività di recupero in itinere svolte durante il normale orario di lezione, entrambi non hanno saldato il d.f. di Matematica e (ovviamente) risultano insufficienti anche relativamente ai contenuti disciplinali del corrente a.s.; i voti in Matematica riportati sull'ultimo pagellino sono 2 per un allievo e 4 per l'altro, ma entrambi hanno anche altre materie insufficienti. Al di là delle eventuali altre materie che dovessero rimanere insufficienti in modo più o meno grave, c'è una norma che vincoli il Consiglio di Classe a decidere, in sede di scrutinio finale, la non ammissione a frequentare la classe successiva? E' possibile che il C.d.C. sia chiamato a votare per decidere I'ammissione o la non ammissione? Se si votasse e a maggioranza si decidesse per l'ammissione alla classe successiva, quali motivazioni potrebbero/dovrebbero essere verbalizzate?

La promozione o la bocciatura è sempre rimessa alla decisione del consiglio, così come i voti di profitto attribuiti.

Siamo un gruppo di docenti di sostegno a tempo indeterminato che insegnano in una scuola media, capita ormai da anni che veniamo giornalmente impiegati, in assenza dei nostri alunni, a supplire colleghi assenti di altre classi. Vogliamo elaborare una protesta scritta ma ci mancano i riferimenti legislativi. Siamo obbligati a sostituire i colleghi in classi non nostre?

Le modalità di sostituzione del personale temporaneamente assente sono questione che attiene alle competenze del collegio dei docenti, per gli aspetti di natura squisitamente didattica, e della contrattazione di istituto, per quanto riguarda l'utilizzazione del personale riguardo al POF.

Gent.mo Pino, terminato il periodo di allattamento, sarei dovuta rientrare con l’orario completo agli inizi di Aprile. Ho preso un periodo di malattia e poi di astensione fino al 30 Aprile, in modo da consentire alla supplente di continuare le attività didattiche sia sulle mie classi che sulla terza in cui io non sono mai entrata sin dall’inizio dell’anno scolastico. La supplente, a sua volta, si è messa in interdizione, quindi le mie ore sono state date a lei comunque ed in seguito è stata nominata un’altra supplente. Agli inizi di maggio io rientrerò in servizio ed il preside mi dice che io dovrei riprendere anche le ore della terza poiché non c’è stata di fatto continuità didattica per la supplente in interdizione, né per la nuova supplente. Esiste una soluzione per questa situazione alquanto ingarbugliata? Sulla base del contratto io ritengo di non poter rientrare comunque nella terza poiché sono stata assente per più di 90 giorni.

Sono del tuo stesso identico parere.

Caro Pino, nella mia scuola il D.S. in una circolare ha indicato le nuove linee d'indirizzo del P.O.F. concernenti l'introduzione in una classe dello spagnolo come 3^ lingua. Tale classe è nella sezione dove insegna il sottoscritto, in cui finora 3^ lingua era tedesco. Il sottoscritto è ultimo in graduatoria di tedesco e la sua cattedra è in via di delineazione perché formata da mezze classi. E' lecita questa procedura per l'introduzione di una nuova lingua in organico in presenza di riduzione di iscrizioni nella scuola?

Bisogna tenere conto delle prevalenti scelte dei ragazzi, secondo me. Vincoli di altra natura secondo me non esistono.

Sono un'insegnante della scuole dell'infanzia non mi e' ben chiaro il ruolo del tutor?!

Neanche a me!

Gent.ma redazione, sono un componente RSU della mia scuola (Ist. Sec. II grado). Il CSA locale ha comunicato l’organico per l’anno scolastico 2004/2005 nel quale risultano molte posizioni di soprannumerarietà emerse in seguito alla riconduzione delle cattedre a 18 ore, riconduzione che non era stata attuata lo scorso anno proprio perché la Legge finanziaria 2003 (art. 35, L. 289/2002) prevedeva che, nel caso si fossero determinate situazioni di soprannumerarietà, non si sarebbe dovuto ricondurre la cattedre alle 18 ore. Ora, anche la circolare n. 37 del 24.03.2004 sugli organici 2004/2005 nella parte relativa alla Istruzione secondaria di II grado, ripropone la medesima deroga affermando testualmente : “Le conferme pertanto riguardano: la riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione limitata alle sole classi di concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004. Si rammenta che la norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà”. Il CSA sostiene invece che quest’anno tutte le cattedre vadano ricondotte a 18 ore anche se ciò provoca soprannumerari, e fa discendere tale convinzione dal richiamo (secondome errato) alla locuzione riportata in precedenza : “riconduzione limitata alle sole classi di concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004” che, secondo il CSA, significherebbe che le classi di concorso che l’anno scorso hanno beneficiato della deroga, quest’anno non ne possano comunque beneficiarne. Tra l’altro, il CSA  per ricondurre le cattedre a 18 ore ha anche formulato cattedre con 20 e 22 ore che, secondo quanto mi consta, possono essere assegnate ai docenti solo con il loro consenso. E’ legittimo l’operato del CSA (delegato dal Direttore Regionale) nella formulazione delle dotazioni organiche del mio Istituto o deve essere anche per quest’anno applicata la deroga alla riconduzione delle cattedre a 18 ore nei casi in precedenza descritti?

Se c'è stata una diminuzione di classi la riconduzione a 18 ore è automatica. Altrimenti no.

I Proff. in servizio presso l'Ipia M. Niglio di Frattamaggiore in qualità di RSU chiedono informazioni in merito al seguente quesito: nel nostro istituto sono presenti i seguenti indirizzi di specializzazione: elettrico, elettronico, meccanico e termico. Nella formulazione dell'organico di Istituto da proporre al Direttore regionale, il Dirigente scolastico ha ritenuto opportuno, per evitare il soprannumero di alcuni Docenti, completare le Cattedre utilizzando le ore di approfondimento. Inoltre sempre per evitare condizioni di soprannumero sono state utilizzate tutte le ore di Elettronica A034 libere del secondo anno e del quarto anno corso meccanica per formulare cattedre di A035 Elettrotecnica poiché secondo il Dirigente le due classi di concorso sono atipiche. Inoltre è da rilevare che per gli indirizzi elettrico ed elettronico, per le prime classi, non è stata formulata una graduatorie comune per le classi di concorso C260 e C270. Le nostre perplessità:
- non è il Consiglio di Classe ha stabilire a chi assegnare le ore di approfondimento?

Certo, anche se nel biennio la scelta è obbligata dal momento che vengono predisposte già in organico cattedre con orario inferiore alle 18.

- non è più necessario il titolo, l'abilitazione all'insegnamento nella disciplina specifica per poter insegnare?

Certo.

- dal prossimo anno tutte le ore del biennio di elettronica saranno utilizzate per formulare cattedre per A035 Elettrotecnica;

Nel primo anno l'insegnamento può essere attribuito sia ad elettronica che ad elettrotecnica, dal momento che la canalizzazione inizia dalla classe seconda. Per cui l'atipicità vale solo per le classi prime.

Ci chiediamo, inoltre perché non è stata emanata dal Dirigente Scolastico Regionale una circolare per chiarire l'applicazione del decreto interministeriale e circolare n. 37 del 24-3-2004 sulla formulazione degli organici.

Il direttore regionale non ha questa facoltà, secondo me: applica, non interpreta.

Caro Pino, scusami ma ti scrivo di nuovo perchè a scuola mi sono accorto solo oggi di qualcosa che ritengo poco corretto. Ti spiego in sintesi: se non erro, so che quando si utilizzano permessi orari il docente ha l'obbligo di recuperare le ore di assenza entro due mesi in base alla legge 124/99.

Non capisco cosa c'entri la legge 124/99.

Ti chiedo allora questo: trascorsi i due mesi dalla data del permesso, se la scuola non ha chiesto al docente di recuperare le ore di assenza, quest'ultimo può ritenersi libero da tale obbligo? Ti faccio questa domanda perchè nella nostra scuola a me e a molti altri colleghi vengono fatte fare ore di recupero non solo molto tempo dopo i due mesi previsti ma addirittura in più rispetto ai permessi richiesti e senza pagamento. Attendo una tua risposta. Grazie e cordiali saluti.

In più senza pagamento non è possibile. In ogni caso la materia è regolata dal CCNL, alla cui lettura ti rimando.

SONO UN'INSEGNANTE ELEMENTARE, LA PROSSIMA SETTIMANA E' STATA FISSATA UNA GITA D'ISTRUZIONE.. E SONO FORTEMENTE PREOCCUPATA PERCHE' NELLA MIA SCUOLA (IN GENERALE) LEGGI NORME E DISPOSIZIONE VENGONO DISATTESE SENZA IL MINIMO DUBBIO ... GIA' IN PASSATO SONO STATA "OBBLIGATA" DALLA SITUAZIONE CONTIGENTE A RECARMI AD UNA VISITA GUIDATA CON UNA CLASSE DI 21 ALUNNI DI CUI UNO DISABILE CON RAPPORTO 1:1 CON SERI PROBLEMI DI COMPORTAMENTO. IN QUELLA OCCASIONE LE INSEGNANTI ACCOMPAGNATRICI ERANO DUE.. CHIEDO QUALE E' IL RAPPORTO DI VIGILANZA  INSEGNANTE ALUNNO IN CASO DI UNA VISITA GUIDATA CHE DURA UNA INTERA GIORNATA? SE UN BAMBINO HA UN RAPPORTO 1.1 PER PROBLEMI DI COMPORTAMENTO, HA DIRITTO A VEDER RISPETTATO QUESTO RAPPORTO DI VIGILANZA ANCHE IN UN VIAGGIO D'ISTRUZIONE.

Io ritengo che spetti al consiglio di istituto, dal momento che le scuole sono autonome, stabilire con proprio regolamento interno le modalità con cui effettuare le visite guidate ed i viaggi di istruzione.

Buongiorno a Lei. Avevo un quesito da porle. Può un Assistente Amministrativo a tempo determinato che è in ferie (regolarmente approvate e concesse), essere richiamato in servizio per esigenze della scuola?

Sì, lo prevede il CCNL.

Se si può dirmi in base a quale legge e a quale articolo? E se l'assistente amministrativo rifiuta a quali sanzioni va incontro (se va incontro) e sulla base di quale legge?

E' sempre il contratto di lavoro a regolare la materia.

Grazie infinite per il lavoro che fa e per avere sempre risposto a tutti!

Prego.

Sono oggetto di informazione successiva i soli "nominativi" del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto, non consentendo la precisione della disposizione interpretazioni ampliative (parere dell'Avvocatura dello Stato). Desidero avere conferma degli estremi del parere suddetto e se lo stesso è a tutt'oggi in vigore. L'occasione mi è gradita per pergere cordiali saluti.

Scusi: ma quale "vigore" può avere un parere?

Caro dott. Santoro spero che lei possa risolvermi questo mio dubbio. Nella mia scuola una IPSIA di Avellino è avvenuto questo caso: una RSU eletta ha poi accettato un incarico come DSGA in altra scuola fino al termine lezioni 30/06/04, può continuare ad esercitare la funzione di RSU o bisogna surrogarla?

Secondo me va surrogata.

Da chi deve essere formata la commissione che esamina un bambino inserito come uditore in classe prima? Le insegnanti della classe prima dove è stato inserito l'alunno, possono far parte della commissione esaminatrice? Quali prove deve sostenere l'alunno durante la prova d'esame?

La figura dell'uditore non è contemplata dal ns. ordinamento.

E' legittimo che un DS, autonomamente, senza alcuna delibera del C.d.I. e senza l'informativa alle RSU, acquisti un orologio marcatempo "solo" per 15 dipendenti ATA e non anche per i circa 80 docenti?

Secondo me sì.

In base a quale normativa?

Al nuovo regolamento di contabilità.

Paladina della scuola pubblica costretta a iscrivere la propria figlia ad una scuola privata. Vorrei sapere, se potete aiutarmi, se per l'ammissione al tempo lungo nella scuola dell'infanzia si tiene conto esclusivamente dei criteri dettati dal consiglio di circolo della scuola in cui si iscrivono i propri figli o valgono anche dei criteri più generali? In particolare, essendo la madre insegnante a tempo inderminato nel medesimo circolo (nel tempo pieno), esiste una sorta di precenza o qualcosa di simile?

La scuola è autonoma nella definizione della sua proposta formativa, per cui la decisione a lei sola è rimessa.

Cortesemente vorrei sapere se sono nel giusto a chiedere il mio tfr dopo che sono stato licenziato 3 mesi fa dopo 10 anni di lavoro e come devo fare per averlo.

Io mi occupo di scuola, per cui non so se posso esserle di aiuto.

Buongiorno. Innanzitutto faccio i complimenti per il sito in quanto è veramente un utile servizio per i docenti che vogliano reperire fonti normative. Proprio per questo vi ho contattato. Io sono un convinto sostenitore che la qualità della scuola non possa non affrontare il problema della numero di alunni per classe. Vorrei che mi indicaste gli estremi delle norme che hanno affrontato questo problema. E' evidente che ad oggi non c'è alcun riferimento alla possibilità di avere dei limiti precisi, almeno nel testo unico, nell'articolo della Formazione delle classi, il problema non è affrontato. Però ricordo, all'inizi della mia carriera, che si parlava di limiti di 25 alunni e di 20 nel caso di inserimento di alunno con disabilità. Vi chiedo quindi dei riferimenti normativi attraverso i quali possa rifare la cronistoria di questa problematica.

Il riferimento attuale è il DM 331/98.

Gentilissimo Prof. Santoro sono un collaboratore scolastico di Massafra (Ta) tempo fa vi ho scritto in merito ad un mio problema ovvero essendo ex dipendente comunale con qualifica di custode c/o una scuola elementare, con il transito del personale dagli EELL ai ruoli dello Stato avvenuto nell'anno 2000, ho iniziato ad avere qualche problema circa la concessione dell'alloggio da parte del comune. Per la verità Lei è stato così gentile a rispondermi nella FAQ/16 del Vostro sito Internet e cioè che non solo in alcuni comuni, ma addirittura anche delle amministrazioni provinciali hanno stipulato convenzioni direttamente con i dipendenti statali ex comunali. Premesso che il comune non ha opposto nessuna resistenza circa la concessione dell'alloggio ma è solo il mio dirigente scolastico che rivendica l'alloggio per altri usi, come verrebbe articolata una convenzione tra me ed il comune? Se conosce altri comuni in cui ciò si è verificato alle stesse mie condizioni ovvero ex dipendente comunale con qualifica di custode transitato nei ruoli dello Stato sarebbe così gentile da segnalarmeli per poterli contattare ed avere notizie più certe? Sicuro di un riscontro della presente, mi è gradita l'occasione per salutarla distintamente.

Non sono in grado di fornirle altre informazioni circa il suo problema.

Spett. Edscuola, sono residente a Ponteranica (BG), ho un figlio che frequenta l'ultimo anno di asilo e a settembre comincerà le scuole elementari. L'insegnante di mio figlio sta preparando la scheda formativa che presenterà alla scuola elementare che mio figlio comincerà a frequentare a settembre. Abbiamo chiesto una copia di questa scheda alla direttrice della scuola materna. Quest'ultima ha risposto che non era possibile. E' vero? E se è vero, perché non posso averla? Ritengo che sia un mio diritto averne una copia visto che riguarda mio figlio. Se esiste una legge al riguardo, potete mandarmela, cortesemente, via e-mail? Vi ringrazio anticipatamente per la vostra gentile attenzione e colgo l'occasione per ringraziarvi per il vostro sito che mi è già stato utile altre volte.

Non penso che ci sia alcun problema riguardo all'accesso alla documentazione amministrativa interna alla scuola. La richieda ai sensi della L. 241/90.

Desidero conoscere i (nuovi?) parametri cioè il numero delle classi con eventuali correttivi in base ai quali il docente vicario ha titolo all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento. Segnalo l'urgenza. Grazie!

Lo trova indicato nella finanziaria di quest'anno, che può scaricare anche dal ns. sito.

Esiste una norma che preveda una forma di riconoscimento anche economico per chi lavora alle serali? Tutti gli altri lavori svolti in orario notturno sono diversamente retribuiti, spero lo sia anche quello serale nella scuola. Se la risposta è negativa, me ne sa indicare la ragione?

Per gli insegnanti il CCNL non prevede nessuna indennità per chi lavora nei corsi serali.

Gentilissimo Prof. Santoro sono un A.T. con contratto a tempo determinato con nomina del provveditore, vengo al dunque: nel giugno 2003 usufruivo di astensione facoltativa per maternità, di cui 30 giorni al 100% e 15 al 30%, quindi dal 06/06/2003 al 20/07/2003. Oggi la ragioneria provinciale mi comunica di non aver diritto alla retribuzione al 100% ma tutto il periodo verrà ricalcolato al 30% , causa D.L. n. 115 del 23/07/2003 e gli articoli 19-12 del C.C.N.L. del 24/07/2003 del comparto scuola. Questo perchè il 24/07/2003 ho firmato la PROPOSTA DI CONTRATTO per il nuovo anno scolastico 2003/2004 e quindi sottoposta alla normativa del suddetto. Ora le chiedo è lecito che pretendano questo visto che all'epoca ero ancora vincolata al contratto 2002/2003 e che nei periodi usufruiti non era ancora entrata in vigore tale normativa. Mi scuso per essermi dilungata e la saluto con riconoscenza.

Ma la normativa che lei cita prevede la retribuzione al 100% relativamente al primo mese di astensione facoltativa, per cui non capisco perché le richiedano indietro i soldi.

Gentile Pino, potresti chiarire un dubbio che mi assilla da anni? Nelle cattedre a scavalco il tempo di percorrenza tra una scuola e l'altra è compreso nell'orario del docente interessato o no?

No.

E' possibile ipotizzare un orario con buco a tale scopo o è anti-"sindacale?

Deve essere garantita la possibilità di raggiungere le due sedi in un tempo congruo.

Buongiorno, sono una insegnante di ruolo nella scuola secondaria e putroppo ho subito un'interruzione spontanea di gravidanza al terzo mese. Sono stata ricoverata in ospedale in day hospital per subire le conseguenze del caso ed ora domando se esiste una normativa che prevede l'astensione per questi casi o se è necessario solo il certificato medico con relativo accertamento fiscale.

La seconda che hai detto.

Per la interruzioni di gravidanza penso di aver letto che la madre ha diritto a periodi di astensione obbligatoria ma non ricordo con precisione, spero di poter ricevere da voi notizie al riguardo a questo indirizzo.

Non sono a conoscenza di questa normativa.

Gentile redazione, siamo docenti in un Liceo Linguistico paritario che il gestore ha deciso di chiudere al termine del corrente anno scolastico per mancanza di iscrizioni. Il gestore ha inviato una lettera a tutti i docenti comunicando la risoluzione anticipata del contratto al 10 giugno, precisando che "le competenze economiche derivanti dalla funzione di Commissario agli Esami di Stato ... saranno corrisposte direttamente dal M.I.U.R.". È possibile che i membri interni della commissione non siano dipendenti della propria scuola? Tali docenti sono comunque tenuti a svolgere la loro funzione, pur essendo stati licenziati? Grazie dell'attenzione.

Se siete licenziati non potete svolgere la vs. funzione di commissari. Fatelo presente al signor gestore.

Sono la referente Pof dell'Istituto Tecnico Industriale "L.Da Vinci" di Carpi (MO) e chiedo dove reperire la normativa relativa a:
- obbligo riguardo al numero di prove scritte e orali da sottoporre agli studenti ogni quadrimestre;
- obbligo di valutazione in pagella dell'area di progetto per i trienni di specializzazione.
Ringrazio anticipatamente

Secondo me oggi la materia è regolata dal DPR 275/99, che può scaricare anche dal ns. sito.

Caro direttore, il preside mi ha proposto due ore eccedenti rispetto alle 18 previste dal contratto come insegnante di scuola secondaria superiore; vorrei sapere se per ogni ora eccedente il trattamento economico prevede 1/18 in più rispetto al solo stipendio, oppure se il 18 in più deve essere calcolato anche sull'indennità integrativa. Il compenso sarebbe molto diverso (circa 88 euro lordi contro 58).

Il pagamento delle ore eccedenti è regolato dall'art. 70 del CCNL 4.8.95.

Conoscendo la Vostra competenza, volevo cortesemente chiedere un chiarimento in merito alla legge 104. Io sono un assistente amministrativo a tempo determinato con nomina annuale del CSA mentre mia moglie è un'ausiliaria di ruolo. Mia mamma ha 81 anni ed è invalida civile con accompagnatoria perché necessita di assistenza continua, inoltre convive con il marito mio papà di 80 anni anche lui invalido civile e non in grado di seguirla. Io sono figlio unico e abitiamo nello stesso condominio, noi al primo piano e loro al secondo, quindi io e mia moglie, soprattutto lei, siamo le uniche persone che possono dare assistenza in via continuativa soprattutto a mia mamma che ne ha assolutamente bisogno. Tramite la legge 104 è possibile usufruire di tre giorni al mese per assistenza a persona invalida, chiaramente allegando tutte le certificazioni di invalidità rilasciate e tutte le dichiarazioni reciproche necessarie al fine di garantire che il beneficio sia usufruito in maniera univoca solo da una persona esclusivamente. "Nella scuola dove lavora mia moglie è stato sollevato il problema che sono obbligato io come figlio a fare richiesta di questi tre giorni, e non lei che è la nuora". Per quel che abbiamo capito leggendo la legge stessa e le varie circolari esplicative in merito, ci risulta che la legge parla di diritto esteso al terzo grado di parentela ed affinità, non parla assolutamente di obbligo di precedenza verso alcuna persona, fermo restando chiaramente tutte le caratteristiche richieste di necessità e assoluta chiarezza al fine di essere sicuri che il beneficio sia usufruito solo ed esclusivamente da una sola persona di quelle che hanno diritto. Ringraziando per la Vostra cortese attenzione in merito e in attesa di una Vostra risposta l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

La legge parla di parenti ed affini fino al terzo grado. Confermo.

Carissimo Pino, quando ho un po' di tempo leggo volentieri le tue faq; in una tua risposta ho letto che pur essendo gente colta e preparata noi docenti ci lasciamo intimidire dai dirigenti che, aggiungo io,si "barricano" dietro l'istituzione scuola e pensano di farla pagare cara all'insegnante che osa "ribellarsi".e non si espongono in prima persona. Per meglio spiegare quello che ho scritto ti racconto ciò che mi sta accadendo: nel mese di marzo è stata affissa all'albo la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto. Ho fatto ricorso perchè avevano concesso i 12 punti del concorso alle colleghe di scuola materna che hanno avuto il passaggio nella scuola elementare. Ma perchè ho osato tanto? E' stato il commento delle colleghe. La dirigente ai suoi collaboratori confida che me l'avrebbe fatta pagare; ed ecco l' occasione giusta..Mio padre ha presentato la richiesta di legge 104 ed io ho presentato a scuola debita documentazione per avere i benefici della legge. Vado in segreteria e l'impiegata mi mostra la documentazione di altre colleghe come esempio perchè la mia documentazione era errata. Ritorno dopo un'ora con la documentazione giusta. Così va bene mi sento dire. Sulla graduatoria d'istituto affissa all'albo appare accanto al mio cognome la dicitura precedenza l.104/92. Il 25 marzo presento una richiesta di permesso in base alla legge 104 (dovevo prendere mio padre in uscita dall'ospedale) e l'impiegata mi fa notare che non è possibile chiedere un tale permesso il giorno prima dello sciopero e io di rimando le dico di considerarmi in sciopero per quel giorno cioè 26/3/2004. L'1/4/2004 la scuola mi comunica che con la documentazione da me prodotta non ricorrevano i presupposti per fruire dei benefici previsti dalla legge 104/92 (ma non era quella richiesta proprio dalla scuola). Non hanno tenuto conto della dichiarazione dove mi impegnavo a presentare la certificazione definitiva come recita l'articolo 9 comma1 del CCNI comparto scuoladel 27/1/2004. La DS per farla breve considera lo sciopero assenza ingiustificata dal servizio e mi ha fatto recapitare un decreto per decurtarmi la giornata e ha mandato il decreto alla direzione Prov le del Tesoro, alla Ragioneria dello Stato e al Dirigente del CSA per gli adempimenti di competenza riservandosi la facoltà di avviare un provvedimento disciplinare nei miei confronti. La cosa che mi irrita è che nel decreto ha scritto che le giustificazioni da me prodotte non sono accettabili e benchè non avente diritto, in data 26/3/2004 mi sono assentata da scuola per legge 104/92. Ti chiedo: si puo' definire assenza ingiustificata quel giorno?

No.

Non avrebbe dovuto dirmi prima che non avevo diritto ammesso che io mi fossi assentata per la 104? Non sono libera di scioperare? La volontà di scioperare che ho espresso al personale di segreteria addirittura il giorno prima non è valida?

Certo.

Per favore non rispondere solo alle mie domande ma indicami l'iter burocratico per arrivare al pretore del lavoro. Serenamente ma con impazienza aspetto la tua risposta. Un grazie di cuore e... alla prossima!

Devi impugnare il provvedimento con cui la dirigente dispone la trattenuta dallo stipendio, esperendo il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro competente.

Il progetto nazionale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Esiste ancora? La scuola se ne può avvalere?

Se ha risorse di organico sufficienti, perché no?

Egregio professore Santoro, scusandomi di abusare ancora della tua professionalità, memore dei suoi consigli e della tua preparazione professionale senza trascurare la sua sempre squisita attenzione ai nostri problemi le invio questa mia email per chiederle ancora una volta un suo intervento in merito ad un contenzioso con la scuola. Ma vado subito al dunque e le illustro un po’ il fatto accaduto; nell’anno scolastico 2000/2001 un preside incaricato presso l’Alberghiero di Pesaro dopo avermi assegnato una classe terza del corso Sala Bar nella distribuzione delle ore di approfondimento mi proponeva di accettare n°2 ore nella medesima classe; ore che, ho subito rifiutato, avendo in precedenza prodotto nei termini e nei modi previsti dalla legge, domanda per l’assegnazione di sei ore residue su di una classe del corso Sala Bar, fino all’ampliamento della cattedra da 18h a 24h, ore che erano tornate indietro dall’organico del Provveditorato ed erano state esposte al bando con circolare. Visto il mio rifiuto, dopo diverse pressioni verbali e vari ma vani tentativi, il preside, con un ordine di servizio mi ha comunque obbligato ad effettuare le ore di approfondimento, ore per cui non ho mai avuto una nomina ufficiale, ma ho solo ricevuto l’ordine scritto che ho eseguito! E per tutto l’anno scolastico ho svolto le due ore di approfondimento come ordinatomi. Non ritenendo giusta questa presa di posizione dittatoriale della presidenza, mi sono rivolto ad un sindacato di Pesaro dove ho trovato il delegato provinciale, con un consulente ed un avvocato che mi hanno rassicurato sull’illegittimità dell’accaduto e mi hanno consigliato di fare subito un ricorso; ed ecco fatto ed impostato il ricorso, avverso l’ordine di servizio per le due ore di approfondimento ed il recupero della perdita economica subita per non avere avuto l’assegnazione delle sei ore aggiuntive. Presentato il tutto, durante l’estate veniamo convocati dalla Direzione Provinciale del Lavoro davanti al Collegio di Conciliazione per cercare una eventuale conciliazione; io mi presento con tutti i presupposti per accertare le scuse del preside e finirla li, il preside, con i suoi accompagnatori si presenta con quella arroganza e presunzione che distingue chi dice “io non sbaglio mai ed ho comunque sempre ragione”, così come potrai intuire siamo andati a finire davanti al giudice del lavoro. Ora mai a distanza di anni la dove la memoria vacilla nei ricordi, dopo le diverse udienze dove sono stati presentati dalla scuola a giustificazione del fatto documenti richiesti e non richiesti, “pensa hanno presentato anche una graduatoria di istituto” la dove io richiedevo l’annullamento dell’ordine di servizio per le due ore di approfondimento ed il calcolo economico per differenza delle sei ore perse. Il giorno 30/04/2004 ci siamo presentati davanti al giudice per l’ultima udienza; il giudice che aveva seguito la causa dall’inizio non c’era più ed era stato sostituito da una giudice donna “fattore non discriminante” che però non conosceva la situazione e che forse non aveva una competenza in materia scolastica adeguata. Oggi ancora non in via ufficiale, ho saputo dal corridoio della scuola che il mio ricorso è stato respinto!!!! A me sembra assurdo.. MA NON ABBIAMO MAI RAGIONE ??? mi sembra di essere in schiavitù pensa che già da subito saputo l’esito il preside, non quello di allora ma uno nuovo, ma poi sono tutti uguali I MANAGER, in una battuta ha lasciato intendere che da questa sentenza da oggi si potranno assegnare le ore di approfondimento a chiunque anche se non d’accordo. Le chiedo cosa devo fare cosa ne pensi cosa mi consiglia?? Questa sentenza non è contro le leggi vigenti che regolano il contratto di lavoro”

Secondo me sì. Per altro le ore di approfondimento sono gestite dal consiglio di classe e non sicuramente dal preside.

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