FAQ/36
Domande e Risposte sulla
RSU
Gradirei sapere se nella legislazione scolastica,
esiste ancora un significato per il termine impreparato ad una
interrogazione. Come si deve valutare e segnalare sul registro un
allievo che rifiuta linterrogazione?
Lo decide autonomamente la scuola, ai sensi del DPR
275/99.
Sono alla ricerca di normative (eventuali) sul
caso di docenti che abbiano i propri figli come
alunni.
Nulla osta, che io sappia.
Egregio Dott. Santoro vorrei sottoporle questo
quesito. Il sottoscritto, insegnante di Educazione Fisica, fa
presente alla S.V. la perplessità in cui è venuto a
trovarsi in seguito ad una riunione tenutasi con i genitori degli
alunni frequentanti il primo anno dell'istituto secondario di primo
grado. Si premette che il laboratorio sportivo risulta tra le
attività optionali scelti nella nostra scuola dai genitori, ma
in seguito alla precisazione del sottoscritto che stavano per
attivarsi, come negli anni passati anche gli appuntamenti pomeridiani
delle attività sportive, un genitore ha chiesto di poter
sostituire il laboratorio sportivo con un'altra attività
optionale in considerazione che il figlio avrebbe frequentato
l'attività sportiva. Arriviamo al punto! La mia
perplessità nasce dalla considerazione che mentre la scelta
del laboratorio sportivo da parte dei genitori mi consente di
mantenere in organico il posto cattedra ciò non avviene con
l'attività sportiva e allora, Le chiedo, è il caso che
per difendermi il posto di lavoro rinunci, il prossimo anno, anche se
con amarezza, a proporre l'attività sportiva? La ringrazio
anticipatamente e complimenti per l'ottima
rubrica.
A questo costringe la riforma Moratti! A pararsi il
culo... se si può... come si può.
Sono insegnante di ruolo da molti anni di Disegno
e Storia dell' Arte in un liceo scientifico. Il dirigente insediatosi
quest'anno vuole assegnarmi un orario settimanale di 18 ore e non di
20 come sempre avvenuto fino ad ora. Ritiene di assegnare infatti due
ore ad altro insegnante che ha ore a disposizione. Nonostante la voce
del sindacato ed una nota inviatagli dal Provveditore, il nostro
dirigente intende mantenere ferma la sua decisione. La mia cattedra
non è di 20 ore? Per favore datemi dei chiarimenti.
Bravo il dirigente! Nessuno può infatti
mettere in discussione le sue scelte organizzative, che per altro
comportano un risparmio per le casse dello Stato! Si
rassegni.
Buongiorno, Vi sarei grata se voleste darmi una
indicazione in merito alla norma contenuta nell'art. 13, comma 5, del
C.c.n.l. del comparto scuola. Detta norma precisa che nell'ipotesi
che il POF d'Istituto preveda la settimana articolata su cinque
giorni di attività, per il personale ATA il sesto è
comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie ed i
giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono
calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Mi sembra che, pur
nella sua semplicità, la norma in questione susciti
interpretazioni soggettive delle quali però non trovo
riscontro nel calcolo da me svolto. Potreste pertanto dimostrarmi,
secondo Voi, quale procedimento algebrico occorre seguire per
giungere alla determinazione complessiva dei giorni di ferie secondo
il predetto art. 13, 5 comma?
Procedimento algebrico?
Ve ne sarei veramente grata e comunque
ringraziandoVi per la Vs attenzione colgo l'occasione per rivolgere
cosriali saluti.
Chi lavora su cinque giorni ha diritto a fruire di
un numero di giorni di ferie pari a chi lavora su sei. Non serve
l'algebra, e neanche la geometria, per comprende la clausola
contrattuale in tutta la sua abbagliante evidenza.
Vi ringrazio in anticipo dell'attenzione.
Nel mio istituto professionale abbiamo adottato il progetto API che
prevede una riduzione oraria per molte discipline che
però, come si sa, non va a ridurre l'orario cattedra
delle stesse, che rimane formalmente di 18 ore. Infatti nel
calcolo dell'organico e nelle assegnazione delle cattedre non se
ne tiene conto. Date queste premesse, siamo tenuti comunque
a rendere alla scuola le ore non utilizzate (sono da
considerarsi comunque ore di "completamento
cattedra")?
Certo.
Avendo già assegnata una cattedra di
16 ore + 2 di riduzione per il progetto API, è' lecito
destinare tali ore per coprire una cattedra di TIC,
con il risultato di avere una classe in
più?
Certo.
Spett. Redazione di Edscuola.com, desidererei
porre il seguente quesito: un docente di ruolo può ottenere
l'incarico di funzione strumentale in un istituto nel quale si trova
in assegnazione provvisoria?
Certo.
Gentile Prof. Santoro, sono un membro
R.S.U. nonchè R.L.S., in questo periodo sto frequentando
il corso di formazione di 32 ore così come previsto dalla
normativa. Il corso si tiene fuori orario di servizio. Ho diritto di
recuperare le ore? Preciso che sono A.T.A.
Sì.
Gent.mo Santoro, voglio porti un quesito in
merito alla norma che disciplina lorganizzazione dei
sissini. Sono uninsegnante di ruolo dal 2001, ma
è il mio primo anno alle scuole medie, avendo questanno
ottenuto il passaggio dalla scuola materna. Ciò, ovviamente
comporta un periodo di prova che si concluderà a fine anno
scolastico. Il mio interrogativo è nato questa mattina quando,
a soli 20 giorni dallinizio dellanno scolastico, ho visto
il vicepreside presentarsi in classe accompagnando una tirocinante
che, come mi ha spiegato, deve affiancarmi per N° 100 ore. Mi
chiedo se il lavoro della futura collega può essere inficiato
dal fatto che io tecnicamente e praticamente non ho ancora superato
lanno di prova e, quindi, (ulteriore quesito) con tante
insegnanti di grande esperienza presenti nella mia scuola, in base a
cosa il preside ha preferito me che, ripeto, non ho nemmeno superato
ancora lanno di prova? In più volevo rilevare che il
preside non si è curato di avvertirmi nemmeno con un anticipo
minimo. Ti chiedo quindi se esiste una normativa specifica che regola
la questione. Immensamente grazie.
La materia dovrebbe essere regolata da una
convenzione tra scuola ed università. Non è prassi
comune però che uno si trovi il tirocinante tra capo e collo
senza nemmeno essere avvisato. Ma tant'è.
A giorni si svolgeranno le elezioni degli organi
collegiali. Nell'istituto in cui insegno, il C.d.I. è stato
eletto lo scorso anno scolastico. La componente docenti è
formata da soli 4 docenti, unici docenti che si erano a suo tempo
candidati. Quest'anno uno di questi colleghi ci ha lasciati per un
incarico presso un altro Istituto, pertanto il collega deve essere
sostituito. Nel testo unico D.L. 297/94 art. 35 si legge: "in
caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni
supplettive". Domande:
1) le elezioni
supplettive devono essere indette per sostituire solo il docente
mancante, o possono essere eletti più docenti?
2) i docenti eletti
lo scorso a.s. rimangono in carica, o devono ricandidarsi?
Nel nostro istituto
c'è un pò di confusione, c'è chi afferma che la
componente docenti debba essere assolutamente completa: 8 docenti.
Può chiarire questo problema?
Le consiglio la lettura dell'ordinanza permanente
sulle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali. E' la cosa
più semplice da fare in simili casi.
Egregio prof. SANTORO, le rendo in breve la
procedura tramite la quale la mia scuola ha provveduto
all'individuazione delle funzioni strumentali al Piano dell'offerta
formativa. A fine settembre il Collegio dei docenti ha delegato
a una commissione di tre colleghi il compito di fissare i
criteri per l'individuazione delle Funzioni Strumentali e non la
scelta effettiva delle persone. Da questa operazione però, nel
corso dell'ultimo collegio, sono emersi dei nominativi per
ognuna delle sei aree da coprire e il dirigente ha chiesto al
collegio semplicemente di ratificarli senza procedere ad alcuna
elezione. Naturalmente i docenti non indicati, ovvero
scelti, dalla commissione, hanno proposto una mozione
affinché comunque il collegio votasse, all'interno di ogni
area, fra quanti avessero presentato domanda - le domande erano
state 10: si è votato per alzata di mano e la mozione è
stata respinta di misura; di conseguenza il Dirigente ha proclamato
le sei Funzioni strumentali. Nonostante più volte richiesto,
non è stato letto il verbale del Collegio precedente sopra
richiamato, per valutare con precisione la formula riportata nel
delegare la Commissione dei 3, e la seduta è stata
sciolta. Le residue rimostranze dei colleghi esclusi - docenti di
lettere con incarico annuale del CSA - sono state liquidate dal
Dirigente, che affermava comunque la priorità da riconoscere a
docenti di ruolo, seppure con minor titoli e competenze, rispetto al
personale a tempo determinato. Lei ci trova qualcosa o
più di qualcosa di anomalo? Il Collegio non doveva comunque
votare? Se si fosse votato, infatti, le cose sarebbero andate
diversamente. Le sarei grato di un suo qualificato parere e di
qualche riferimento normativo. Un saluto e alle
prossime.
Se il collegio ha votato di non votare, e per altro
la commissione non aveva il compito di individuare, ma soltanto di
indicare criteri, allora vuol dire che il collegio non ha proceduto
alla designazione, che deve ancora avvenire. E' chiaro che il
personale supplente non può essere escluso a priori
dall'attribuzione dell'incarico, per ovvie ragioni di equità
su cui non val la pena di soffermarsi.
Gent. Professore, sono un insegnante di sostegno
per l'area AD02 con 9 ore presso un Istituto Magistrale e le altre 9
presso un IPSIA. Come posso sapere con esattezza quali materie sono
di mia competenza nei rispettivi istituti in base all'area cui
sono stata assegnata? La ringarzio moltissimo.
Lei è un insegnante a disposizione del
consiglio di classe per assicurare l'integrazione; per cui spetta al
consiglio di classe decidere come utilizzare al meglio la sua
professionalità per perseguire gli obiettivi educativi
programmati.
Egregio, mi rivolgo di nuovo a Lei per un
quesito. Insegno presso una Scuola media a rischio di dispersione
scolastica. L'utenza è molto difficile e le nostre classi poco
numerose, ma pare che da altre scuole dello stesso comune stiano per
indirizzare alunni difficili che, in altri istituti ne hanno
combinate non poche! Non riesco a trovare la normativa che regola
l'accettazione di questi trasferimenti se non una risalente al 1946;
ricordavo che tempo fa una circolare stabilì che la residenza
non avesse più peso sulla scelta della scuola di iscrizione.
Come fermare questo flusso? Ci saranno delle norme che regolano
iscrizioni in corso d'anno. Me le indica, per
cortesia?
Dia un'occhiata alla CM 2 del 13 gennaio 2004. Il
nulla osta ai trasferimenti può essere concesso a patto che
questo non comporti la necessità di sdoppiare le classi o
aumentare la dotazione organica del personale docente ed ATA
attribuita alla scuola. Non conosco altre ragioni
ostative.
Caro Pino, secondo me, leggendo la normativa
specifica, il fatto di aver usufruito dei riposi giornalieri per
allattamento nel primo anno di vita di un neonato non preclude la
possibilità di usufruire appieno, successivamente,
dell'astenzione facoltativa per maternità nei primi tre anni
di vita del bambino, trattandosi di due Istituti diversi. Corrisponde
al vero questa mia interpretazione, che - guarda caso - non coincide
con quella data dal personale amministrativo della mia
scuola?
Assolutamente sì.
Preciso che sono precaria, con incarico datomi
dal CSA fino al 30 giugno 2005. Saluti e grazie.
Prego.
Gent. Dott. Santoro, sono molto confusa per
quanto riguarda il susseguirsi di notizie sui rimborsi relativi alle
spese dette di aggiornamento. Nel caso un insegnante sia
iscritto ad un corso di laurea, può richiedere il rimborso
delle spese di iscrizione?
Sì, se il contratto di scuola lo
prevede.
In caso di risposta affermativa, lufficio
di segreteria da quale fondo deve prelevarle?
Dai fondi per l'aggiornamento.
Dal 1° settembre è stata
costituita una nuova istituzione scolastica, un Istituto Comprensivo,
in luogo di una DD che ha disgregato un plesso di Scuola Elementare e
aggregato un plesso discuola media. Essendo una nuova istituzione,
tutti gli organismi sono da rieleggere, vedi il Consiglio d'Istituto,
tanto che èstato nominato un Commissario Straordinario. Per
quanto riguarda L'RSU dei tre componenti della DD, che naturalmente
non esiste più, ne sono rimasti due. Le chiedo, visto che
l'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 non lo contempla, se rimane
in carica la componente residua RSU oppure, essendo una nuova
istituzione, tale organismo deve essere rieletto visto anche che non
risulta più rappresentativo dei lavoratori della scuola in
quanto l'istituzione scolastica contempla anche la scuola
media?
Propendo per questa seconda
ipotesi.
Gent.mo signor Santoro, avrei urgente
necessità di una sua risposta: può il mia DS usare un
distacco su progetto per coprire il semiesonero del vicario ed
utilizzare l'altra metà per una docenza di 11 ore in una
classe dove, contro la volonta del Collegio, ha dato alla collega
l'incarico di tutor?
Non può.
In pratica può usare il distacco in due
metà e non per ciò che è stato realmente
assegnato disattendendo anche l'accordo preso con la RSU che lo ha
invitato a portarlo a conoscenza del Collegio affinchè i
docenti possano presentare la propria candidatura?
L'esonero per il collaboratore vicario può
essere frazionato, ma non può essere utilizzato per altre
finalità che non siano quelle organizzative per cui è
stato assegnato. Per altro su questa questione deve esprimersi non
solo il collegio dei docenti, dal momento che è chiamato ad
approvare il piano delle attività ai sensi dell'art. 26 del
CCNL, ma anche la contrattazione di scuola, che ha titolo ha
stabilire i criteri di utilizzazione del personale rispetto al
POF.
Egr. prof. Santoro, avrei bisogno di
un'informazione. Il D.S. della scuola in cui lavoro, ritiene che noi
docenti siamo tenuti al rispetto dell'orario di servizio anche se gli
studenti si assentano in massa e, quindi, non si possono effettuare
le normali lezioni. Secondo alcuni miei colleghi, invece, se non ci
sono altre attività da svolgere, i docenti non sono tenuti a
rimanere a scuola e ci sarebbe una apposita sentenza del T.A.R. a
conferma di ciò. Chi ha ragione? Esiste davvero una tale
sentenza del TAR? Se è così, può aiutarmi a
trovarla? Ho cercato nel vostro sito ma senza successo. La ringrazio
per la risposta scusandomi per la domanda non attinente ai temi
normalmente trattati in questa rubrica.
I docenti hanno l'obbligo di essere presenti a
scuola soltanto per svolgere la loro attività di insegnamento
o altre attività funzionali o aggiuntive programmate e
deliberate dal collegio dei docenti. Altri obblighi non si
configurano dal punto di vista contrattuale, per cui la pretesa del
suo dirigente non ha fondamento alcuno.
Gentile Prof. Santoro, nell'Istituto Tecnico
Commerciale in cui insegno il Collegio dei Docenti ha nominato, su
proposta del D.S. e nonostante le mie rimostranze, un
professore di Geografia come progettista di un progetto sul
Fisco. Questa nomina disattende il contratto integrativo d'istituto,
che stabilisce che "la realizzazione del progetto sarà
affidata dal D.S. innanzitutto al progettista, la cui disciplina
d'insegnamento dovrà essere affine al contenuto del
progetto". Lei, caro Santoro, da me interpellato al riguardo, un
mese fa, mi aveva consigliato di fare rispettare il contratto
d'istituto, magari anche ricorrendo al contenzioso. Ho inviato
formale richiesta di chiarimenti al D.S. sul mancato rispetto del
contratto.Il D.S. mi ha risposto con le seguenti argomentazioni: a)
quanto stabilito dal contratto integrativo d'istituto è stato
superato dalla volontà del Collegio; b) il docente in
discussione è solo promotore/progettista, nonché
coordinatore del progetto, mentre non svolge attività di
docente nel progetto; c) il contratto integrativo d'istituto
è andato oltre le sue competenze nel fissare precetti che sono
di competenza del Collegio dei Docenti. A me queste argomentazioni
del D.S. sembrano, francamente, del tutto sballate: a) perché
il Collegio doveva rispettare quanto stabilito dal contratto
d'istituto; b) mi sembra assurdo che un insegnante sia
promotore/progettista,nonché coordinatore di un progetto,
senza, poi, svolgere attività di docente nel progetto, anche
perché il professore in questione è completamente
incompetente in materia di Fisco, ma la sua unica... competenza
è quella di avere un parente all'Agenzia delle Entrate, un
parente che ha organizzato il progetto, consentendo le visite degli
alunni all'Agenzia!! c) i criteri per l'utilizzo del personale
educativo in attività pagate con il fondo d'istituto sono
materia di contrattazione d'istituto. Il D.S.mi ha accusato, in
Collegio, per la mia insistenza nel chiedere il rispetto del
contratto d'istituto, di integralismo komeinista e "di
richiamarmi in modo ossessivo alle indicazioni contenute nel
contratto". Tu, caro Santoro, che ne pensi?
Meglio komeinisti che imbecilli! Il dirigente non
può firmare contratti di scuola e poi non riconoscerli:
altrimenti che li firma a fare, dico io! Per cui io almeno in
conciliazione me lo porterei, visto che a questo livello non è
previsto il patrocinio legale, e la procedura non costa. Almeno per
togliersi la soddisfazione di fargli fare la figura del cretino in
sedi diverse da quelle scolastiche.
Vorrei finalmente chiarimenti sulle attivita'
funzionali che spettano al personale docente una volta terminate le
lezioni e fino al termine delle attivita' didattiche. Puo' il
dirigente scolastico con propria circolare obbligare alla firma
quotidiana e ad impegni "bibliotecari" fino al 30
giugno?
Neanche per idea!
Egregio Prof. Santoro, leggendo l'art. 19 comma 3
del Decreto n. 59/2004 deduco che, in virtù del
mantenimento degli articoli 148 e 176 del TU sino all'esaurimento
delle classi funzionanti col vecchio ordinamento, l'esame di licenza
elementare resta in vigore per le suddette classi. Il segretario
provinciale del sindacato al quale sono iscritta (CGIL) sostiene che
la mia è un'interpretazione e che l'esame di quinta è
abolito anche per le classi funzionanti col vecchio ordinamento. Mi
interesserebbe il suo parere in proposito. La ringrazio e le porgo
cordiali saluti.
La penso come il segretario del suo
sindacato.
Egregio dottor Santoro, vorrei sapere
cortesemente se la classe di concorso A051 è esclusa
dall'estensione a 18 ore dell'orario di cattedra.
Grazie.
Sì.
La regione Campania ha stabilito secondo il
calendario scolastico del corrente anno n. 210 giorni di lezioni.
Vorremmo sapere se le gite e visite guidate rientrano a tutti gli
effetti nei suddetti giorni di lezioni.
Sì.
Se ci sono altri riferimenti normativi oltre al
noto DL 297/94 art. 74 e legge 8/8/95 n. 352 art.
193/bis.
C'è il regolamento
sull'autonomia, che terrei comunque presente (DPR
275/99).
SIAMO DIPSERATI! Siamo tre insegnanti passatti di
ruolo dalle medie alle superiori da 4 anni, senza ancora essere
riusciti ad avere l'adeguamento dello stipendio con relativa
ricostruzione di carriera. Non essendo ancora pervenuto alla scuola
il decreto di registrazione alla Corte dei conti,l'amministrazione ci
ha chiesto di produrre documentazione dove si evince che si possa
trasmettere alla D.P.T. il numero relativo alla propria personale
copia dell'avvenuto trasferimento; cosa da noi sostenuta e richiesta
in quanto venuti a conoscenza che, per semplificare le pratiche
amministrative, ciò è possibile espletare. Sono ore che
cerco tale riferimento legislativo, normativo, o quant'altro, ma
senza esito. Potreste aiutarmi e darmi tali
estremi?
Non sono a conoscenza di questa
prassi.
Insegno su due scuole. In una ho 14 ore,
nell'altra 4. Relativamente alle 40 ore previste dal contratto per
attività collegiali, come dovrò
comportarmi?
In proporzione.
Mi è stato suggerito di calcolare la
proporzione delle ore da espletare sui due diversi blocchi orari. Il
calcolo che ne sortisce è di 31 ore per la scuola dove ho 14
ore e di 9 ore per la scuola di 4. Ho fatto la somma delle ore della
scuola delle 4 ore e ho superato già la quota delle 9 ore (ne
avrò fatte 11-12). Posso calcolare queste ore a beneficio
dell'altro blocco orario?
Secondo me no.
Egr. Dott. Pino Santoro, sono un dirigente
scolastico, ho inviato a tutto il personale dell'Istituto quanto in
oggetto, con una annotazione, di tipo personale, che qui di seguito
sottopongo alla Sua attenzione: "Si richiama l'attenzione, del
personale, che la ratio della norma sottopone la fattispecie ad una
condizione, «A domanda del dipendente». Per analogia con
quanto previsto dal C.I.I. art. 7 (PERMESSI BREVI) «concessi a
domanda, presentata al Dirigente, di norma con cinque giorni
d'anticipo», pertanto, lo scrivente, non ritiene che si possa
usufruire di quanto previsto dall'art. 15, senza una preventiva
«domanda». Si ricorda, altresì, che nessuno
può allontanarsi dal posto di lavoro senza aver comunicato e
compilato il c.d. «permesso urgente» in adozione presso
l'Istituto. L'allontanamento dal posto di lavoro senza aver
provveduto a quanto sopra descritto equivale ad «abbandono del
posto di lavoro» con tutte le conseguenze che ciò
comporta. Sono soggetti, sempre a «domanda», anche i
permessi di cui al comma 6, quindi: 3 giorni al mese, possono essere
anche consecutivi; i docenti devono utilizzarli possibilmente in
giorni diversi; i permessi non sono frazionabili in ore e non sono
cumulabili con quelli dei mesi successivi (Circ. Funz. Pubbl. del
26/06/1992). Nella speranza di avere contribuito a chiarire, resto a
Vostra disposizione per eventuali approfondimenti. Distinti
saluti»
1) Gradirei un suo
parere, è formalmente e giuridicamente
corretto?
Assolutamente sì, visto che il contratto
è chiaro sul punto: i permessi vengono concessi "a
domanda".
2) Una telefonata, al mattino, chiedendo di poter
usufruire di uno dei giorni previsti dall'art.15, sostituisce
«... a domanda del dipendente...?
No, secondo me no. Comunque nel contratto di scuola
potreste disciplinare meglio questo aspetto, per evitare un esercizio
distorto dei diritti.
Vorrei sapere per favore quante ore di servizio
giornaliere può fare un collaboratore scolastico grazie (in
servizio per ore 36 settimanali su 5 giorni).
Non più di nove, sarei portato a dire (art.
50, comma 3 CCNL).
Sono una docente di scuola materna appena immessa
in ruolo in una scuola statale e ho prestato servizio dall' 1/3/2001
in scuole comunali di Napoli con la qualifica di maestra. Sono venuta
a conoscenza che se la nomina è stata approvata dal
provveditore agli studi di Napoli, allora il servizio viene
riconosciuto ai fini della carriera. Vi chiedo: come si fa a sapere
ciò?
Mettendosi in contatto con il CSA di
Napoli.
Dal 1992 sono in ruolo alle superiori. Essendo
iscritto alle graduatorie permanenti della mia provincia per altre
c.d.c. sono stato convocato dal CSA per passare su un'altra cattedra.
All'ufficio "stato giuridico ed economico" del CSA mi hanno
assicurato che non sarebbe cambiato nulla, perché rimanevo
nello stesso ruolo, così ho accettato (sul posto che ho
lasciato pare che ci sia stata un'immissione in ruolo). Adesso sono
stato convocato dal CSA per firmare il nuovo contratto. Cosa devo
fare? Firmare? Non vorrei nulla, sia economicamente e sia
giuridicamente. La ringrazio tanto!
Certo che deve firmare! Ci mancherebbe
altro!
Gentile redazione, avendo una disputa con il mio
Dirigente Scolastico, desidero sapere, da una esperta redazione qual
è, se la direttiva n. 70 del giugno 2002 e alla legge 28 marzo
2003, n. 53 riguardante il rimborso delle spese per autoaggiornamento
(compreso l'abbonamento a riviste) sono ancora validi o no! Il mio
Dirigente non è convinto. Negli anni passati, non sono
arrivati i soldi necessari e dunque non è stato rimborsato
alcun che! Ci sono eventuali direttive in
proposito?
La direttiva di quest'anno consente, attingendo
sempre ai fondi per l'aggiornamento, di rimborsare le spese di
autoformazione. Naturalmente la cosa deve essere normata dal
contratto di scuola.
Il collegio dei docenti può decidere di
posticipare la chiusura dell'anno scolastico pur avendo assicurato i
200 gg di lezione?
No.
I giorni di chiusura per le condizioni
atmosferiche devono essere sottratti dai 200 gg?
No.
Grazie e complimenti per il
sito.
Grazie.
Buongiorno a tutti, vi scrivo per avere
un'informazione, certa che come sempre mi risponderete con competenza
e rapidità. Il dirigente dell'istituto comprensivo presso il
quale sono in utilizzazione ha proposto al collegio docenti
l'organizzazione di un corso di formazione sulla riforma Moratti
(portfolio ecc.). Nel momento in cui il collegio ha approvato il
corso (a maggioranza) ha sostenuto che sia obbligatoria la frequenza:
ha ragione?
Sì.
Ma la formazione non è un diritto e non un
obbligo? Se eventualmente fosse davvero obbligatorio, dovrei anche io
frequentarlo visto che sono un'insegnante di scuola media superiore
momentaneamente e forzatamente utilizzata alle scuole
medie?
Certo. La decisione del collegio vincola anche
lei.
Sono un'insegnante che lavora nella scuola
elementare da ormai molti anni. Ho incominciato la mia carriera come
insegnante unico, poi sono passata al tempo pieno, poi ai moduli. A
scandire tutte queste rivoluzioni della scuola elementare c'era
sempre una proposta diversa (o un'imposizione?) sul modo in cui si
doveva progettare il lavoro dell'anno scolastico: prima il piano di
lavoro, poi la programmazione per obiettivi, poi le mappe concettuali
e via libera alla fantasia. Ora, premesso che io personalmente non ho
mai capito la REALE differenza tra il piano di lavoro dei miei albori
e la programmazione sotto diverse salse che è venuta poi,
salvo che nella terminologia (perchè vorrei saper qual
è la differenza, in termini pratici, cioè di vita
quotidiana nella classe, se io scrivo "Segni di punteggiatura:
la virgola " o se invece scrivo "far apprendere l'uso della
virgola".) Le chiedo, di fronte a questo ennesimo cambiamento di
termini proposto dalla Controriforma Brichetto: fermo restando che
l'insegnante è tenuto a programmare, quale obbligo ha ad usare
un modo piuttosto che un altro? La libertà di insegnamento non
si esercita anzitutto con la libertà di progettazione del
proprio lavoro?
Certo. Quindi non si dia molta pena per le
fanfaronate controriformistiche.
Gentilissimo Sig. Santoro, ho già
approfittato della sua pazienza e ritorno con un quesito a cui non si
riesce a dare risposta. Faccio parte, in qualità di docente,
di una commissione d'esame per un concorso pubblico di un comune. Si
svolgeranno tra breve le prove scritte, di mattina. Ho quindi fatto
richiesta al Dirigente scolastico di due giorni di permesso. Ma come
vanno considerati? Per esami? Ma io non devo sostenere esami. Il
concorso è si pubblico, ma, mi si fa notare, non ha niente a
che vedere con il Miur. Cosa ne pensa lei?
Che deve ricorrere ai due giorni di permesso per
motivi personali.
Un nostro collaboratore scolastico residente in
Cesa (CE) chiede di poter usufruire dei 3 gg. di permesso
previsti dalla legge 104/92 e successive integrazioni, per
assistere sua sorella (residente in Aversa (CE), la
quale è stata dichiarata persona handicappata di cui la
comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92, ma con invalidità
superiore ai 2/3 o riconosciuta portatrice di minorazioni
iscritte alle categorie I , II e III della tabella allegata alla
legge 648, art. 21 del 10/08/1950. Si chiede alla S.V. di sapere se
il collaboratore in questione ha diritto o meno ai 3 gg. di permesso.
Grazie per l'attenzione.
Manca il presupposto della convivenza previsto
dall'art. 33, comme 3 della legge 104/92.
Sono un insegnante in malattia, purtroppo, da 9
mesi, lei può immaginare dopo 10 anni di precariato e poi
finalmente il ruolo cosa significa per me e per la mia famiglia tutto
questo. Il problema ora è questo ed è ormai urgente ho
sentito parlare della visita collegiale e della legge 113, ma ho solo
il foglio della normativa e non so da che parte girarmi, io voglio e
devo lavorare, mi hanno detto che posso lavorare presso le segreterie
ma a chi devo rivolgermi? Mi aiuti la prego, mi sono sempre rivolta a
lei per tutti i miei problemi e confido in una sua risposta,
spero il più presto possibile. Grazie
La commissione medico collegiale opera presso le
ASL. La segreteria della sua scuola è senz'altro in grado di
fornirle tutte le indicazioni che le servono.
Le chiedo una
informazione approfittando (forse un pò troppo) della sua
gentilezza oltre che della sua preparazione. Il mio D.S. questa
estate ha affidato la reggenza dell'istituto (pur avendo due
collaboratori) per circa un mese ad un docente, che non era stato
designato come collaboratore, ma che aveva ricoperto durante l'anno
scolastico la Funzione strumentale. Adesso vorrebbe convocare le RSU
per pagarlo con il fondo di istituto dicendo che esiste una
disposizione recentissima che permette di farlo,
nonostante l'art.86 del CCNL dica che non è possibile
cumulare retribuzione come collaboratore e retribuzione come F.S. Se
è vero, qual è tale disposizione?
Non esiste proprio.
Se non fosse così, come ci si dovrebbe
comportare?
Non dategli un soldo, chiedendo il rispetto
sostanziale dell'art. 86.
Gent.mo Signor Santoro, vorrei un chiarimento
circa la situazione delle ferie residue di un dipendente con incarico
a tempo indeterminato (collab. Scolastico) che accetta un incarico
annuale nella qualifica superiore, come vanno considerate dalla
scuola in cui ha accettato l'incarico annuale?
Non vanno considerate, secondo
me.
Andrebbero forse liquidate (o altro) dalla scuola
di titolarita'. La ringrazio anticipatamente per la sua
attenzione.
Prego.
Ormai non si dorme più con
serenità. E' consentito ad un insegnante di religiore
effettuare due prolungamenti di 7 ore e 15 minuti, anche se con
uno spacco? Possibile che devo perdere ore di lezione sulle mense? A
quale circolare devo rifarmi per l'utilizzo dei docenti di IRC nelle
primarie? Così applichiamo la riforma sulla pelle di chi come
me vive il disagio nella scuola?
Non ho capito la domanda.
E' vero che la rappresentanza degli studenti
eletti in seno al consiglio di istituto è di durata annuale
contrariamente alle altre rappresentanze che sono di durata
triennale?
No.
Potete indicarmi la norma di riferimento precisa
in merito?
Le norme sono contenute nel testo unico (d. l.vo
297/94).
Sono un'insegnante di scuola superiore e vorrei
sapere, per cortesia, se ci sono state sentenze che abbiano
riguardato il problema del recupero dei 10 minuti.
In che senso?
Caro Pino, avrei bisogno di sapere se con
già 24 ore di cattedra è possibile fare 2 ore
settimanali aggiuntive di 'approfondimento' nella mia materia (per
tutto l'anno) previste dal POF o deve farle qualcun
altro.
La seconda che hai detto.
Egr. Pino Santoro, le chiedo, essendo passata di
ruolo ad agosto c.a. nella sc. infanzia, quante assenze potrò
fare nell'anno scol.?
Quelle prevista dal CCNL.
Il corso quando inizierà e quanto
dura?
Glielo comunicherà l'amministrazione
scolastica. Dura 40 ore.
Per i passaggi di cattedra da sostegno a
comune vale la percentuale del 20% per provincia?
No.
Gentile prof Santoro, il venerdì devo
fare 5 ore secondo l'orario settimanale; poiché venerdì
scorso i ragazzi di una classe sono stati portati fuori per
un'escursione, e io non ero tra gli accompagnatori, la segreteria mi
ha fatto fare 4 ore, ma ha fatto sapere che io debbo recuperare l'ora
non fatta, per esempio con qualche futura supplenza. La segreteria ha
ragione?
Naturalmente no.
Il 15/05/2000 feci ricorso contro la graduatoria
delle funzioni aggiuntive, presso il Giudice del Lavoro: erano stati
assegnat punti 3 a due miei colleghi in possesso del solo titolo di
ragioniere. I sindacati hanno sempre sostenuto che il solo
titolo di ragioniere non era valido e che ha tal proposito vi era
stata una interpretazione autentica, interpretazione che ho anche
allegato al ricorso. Nonostante quanto sopra chiarito il giudice ha
rigettato il ricorso in quanto l'esito dell'interpretazione letterale
della norma appare univoco riferendosi ai solo titoli di studio e non
anche ai titoli di specializzazione e di conseguenza il solo titolo
di ragioniere dà diritto ai tre punti. Gradirei un parere devo
o no appellarmi alla sentenza. In allegato copia della
sentenza.
Io davvero lascerei perdere, a prescindere dal
merito. Ti mangi un mucchio di quattrini in spese legali, e non
capisco davvero lo scopo.
In riferimento all'oggetto questa Dirigenza
richiede il decreto del MIUR prot. 1707/04. Preciso che
l'Istituzione scolastica che dirigo è già dotata
di orologio per la timbratura del cartellino in quanto installato
dalla Provincia di Arezzo per il personale ATA che fino al 31/12/1999
era alle dipendenze dell'Ente Locale.
Mi dispiace, ma se non c'è nel ns. archivio
normativo io non ne sono in possesso.
Dopo 8 anni di precariato tre anni fa sono
passato di ruolo. Due anni fa ho presentato, alla segreteria della
mia scuola, la domanda di ricostruzione carriera. Ancora non mi e
stato adeguato lo stipendio e in segreteria mi dicono che la scuola
ha dieci anni di tempo per ricostruirmi la carriera. E'
vero?
No, 240 giorni, che io sappia.
Quale è l'iter burocratico di una
ricostruzione di carriera? Nella mia scuola non sono in grado di
spiegarmi neanche questo. Grazie.
Iter in che senso? La scuola deve emettere il
decreto di ricosctruzione, che deve essere registrato. Non è
difficile.
In caso di depressione post-partum, basta la
certificazione del medico curante??
Certificazione per fare che cosa?
Egr. prof. Santoro, è possibile che una
collega usufruisca per due volte della Legge 104? Una per la madre,
con la quale vive, e l'altra per la sorella, sposata e il cui marito
rientra a casa solo la sera in quanto lavora fuori città? La
legge consente che, in una simile situazione, la collega utilizzi 6
giorni al mese di assenza per assistere i parenti. Questo stato di
cose sta generando malumori tra le colleghe per le
sostituzioni.
Comprendo. E' la prima volta che sento una cosa del
genere. Secondo me tali permessi non sono
cumulabili.
Egr. Sig. Santoro, sono un'Assistente Tecnico, entrata
in ruolo da settembre. Essendo laureata in legge, vorrei svolgere la
pratica legale (purtroppo le udienze ci sono la mattina!): oltre ai
permessi studio, posso prendere l'aspettativa per motivi di
studio?
No.
Oppure pensavo al part time. Cosa mi consiglia?
quale altro rimedio? non so come è la procedura per
l'aspettativa.
Basta chiederla. In ogni caso l'attività
libero professionale non è compatibile con le sue mansioni di
assistente tecnico.
Sono un insegnante di scuola primaria, il mio
dirigente sostiene che se ci concede dei giorni (minimo 200-massimo
210) gli stessi si devono recuperare. Per cortesia vorrei una
risposta al più presto, grazie e
complimenti.
Che giorni vi concede? E poi: da quando in qua i
giorni si "concedono"? La scuola non è un feudo
medioevale, e il dirigente non ha gli stessi poteri dei
vescovi-conti. Almeno così a me pare.
Sono un professore in pensione. 1997 - I
provvedimento di liquidazione pensione su 37 anni (Decreto NR ....-
Provveditorato) il sottoscritto fa rilevare l'errore in quanto gli
anni sono 34; 1998 - II provvedimento di liquidazione pensione su 34
anni. Nel 2004, il sottoscritto richiede ed ottiene il riconoscimento
del 35esimo anno. 2004 - III provvedimento di liquidazione pensione
su 35 anni. 06/2004. L'inpdap comunica che nel ricalcolare la
pensione su 35 anni, si rende conto che la stava erogando su 37
anziché su 34 e rileva un mio debito di circa 5.000,00 euro
applicandomi una trattenuta sulla penione in misura addirittura
eccedente il 1/5. Può l'INPDAP, dopo ben cinque anni
(1998-2004) rilevare un suo errore (il decreto del 1998 era stato
notificato anche all'INPDAP) procedere al recupero in questo
modo?
Certamente sì.
Le sarei grato se mi dicesse come agire, anche
in considerazione del fatto che, trattandosi di errore nel computo di
anni di servizio e quindi di errore di fatto, il termine temporale
per il recupero dovrebbe essere di tre anni (nel mio caso ampiamente
decorsi).
La prescrizione è decennale, non
triennale.
Gent.mo prof. Santoro, vorrei sapere il Suo
parere riguardo due circostanze alquanto "inusuali" (almeno
penso) che si verificano nel mio istituto: il collaboratore vicario
(vice preside) usufruisce di un semi esonero dell'insegnamento (va in
classe per un totale di 6 ore). Egli stesso, delegato a nominare i
supplenti per i colleghi assenti nella giornata, spesso e volentieri
si autodesigna e va in classe a supplire con ore a pagamento. A me
sembra un vero e proprio controsenso. Cosa ne pensa Lei ? E' tutto
lecito ciò?
Sì, dal momento che l'esonero viene
utilizzato per espletare le funzioni di vice-preside, I
suppose.
Nell'uso delle ore a disposizione per
completamento cattedra, sto osservando, anche su di me, un
atteggiamento un po' strano: se in un giorno io ho, ad esempio, la II
ora a disposizione per completamento e non c'è da supplire
nessuno e la IV ora buca e c'è da supplire, mi chiedono di
invertire le due ore, giustificando il tutto con un'esigenza di
servizio. Anche questa cosa a me non è mai capitata in altro
istituto e non mi sembra tanto normale. Anche su quest'episodio
vorrei un Suo parere.
Se si tratta di prassi consolidata non è
assolutamente accettabile.
Se Lei dovesse concordare con me sulla
singoalrità anche di uno solo di questi episodi, Le chiederei,
gentilmente, eventuali riferimenti normativi del
caso.
Diritti e doveri sono scolpiti nelle tavole del ns.
CCNL, a cui sempre è opportuno rifarsi in questi
casi.
Egr. Direttore, sono un docente di ruolo e
cortesemente Le chiedo una delucidazione. Nel mio istituto
professionale i dirigenti (preside e segretaria amministrativa)
sostengono che l'aiutante tecnico deve essere in orario e presente in
laboratorio solo se durante la lezione l' I.T.P. o l'ingegnere non
sono in compresenza. Altresì sostengono che essendoci
già due persone fisiche con una sola classe, da quest'anno
scolastico 2004-2005, la presenza dell'aiutante tecnico non è
più prevista. Chiedo se ciò è vero e quale
documento avvalla tale decisione?
Non spetta al solo dirigente decidere se
l'assistente tecnico debba o meno presenziare alle lezioni, visto che
i criteri di utilizzazione del personale rispetto al POF è
materia di contrattazione di scuola.
Sono un'assistente amministrativa dell'Istituto
Comprensivo di Collepasso: avrei bisogno di alcuni chiarimenti. Una
docente separata consensualmente può fruire della legge 104
art. 33 per la suocera convivente?
Secondo me no, visto che il rapporto di parentela
è venuto meno.