FAQ/39
Domande e Risposte sulla
RSU
Sono un'insegnante di una scuola superiore di
Prato. In occasione dello sciopero di ieri, lunedÏ 15 novembre,
alcuni di noi erano impegnati nei consigli di classe per la
valutazione interperiodale, che ovviamente non sono stati effettuati
per mancanza del numero legale o addirittura per assenza dell'intero
consiglio. Chiedo: è lecito che vengano aggiornati a nuova
data consigli di classe che non si sono svolti per
sciopero?
Assolutamente sì. Non capisco davvero la
domanda. Sarebbe come affermare che nella sanità un'operazione
programmata, sospesa a causa dello sciopero, non viene per questo
più prevista, con buona pace dei malati e della loro
sorte.
Sono un'insegnante di scuola primaria di Firenze.
Da molti anni il mio Dirigente scolastico "pretende" e
affida agli insegnanti di classe il controllo delle certificazioni
sanitarie (vaccinazioni) degli alunni. Ho insegnato in altri Circoli
didattici, anche della provincia, e nessun Capo di Istituto ha fatto
simile richiesta; in queste e altre realtà tale compito
è affidato all'Ufficio di Segreteria. E' legittima la
richiesta del mio Dirigente?
No.
In caso negativo come intervenire, considerata
l'incapacità dei rappresentanti RSU a formulare anche la sola
e semplice domanda al Dirigente?
Cambiateli.
Egregio Dott. Santoro, sono una docente titolare
presso le scuole elementari di una provincia ma in servizio per
effetto di assegnazione provvisoria presso una scuola superiore di
un'altra provincia. Volendo frequentare un corso di
perfezionamento annuale (di circa 100 ore) presso
l'Università ai sensi della L. 341/90 vorrei sapere se
posso fare domanda per le 150 ore di permesso studio e a quale
Csa indirizzare la domanda.
In quello in cui attualmente si trova in
servizio.
Caro dottor Santoro, vi prego di rispondere a
questo mio quesito. E' stata concessa un'assemblea degli studenti
(insegno al superiore) a partire dalle 10:15. Una collega rifiuta di
venire alla prima ora perchè sostiene:
1) assemblea degli
studenti deve essere concessa per l'intera giornata;
2) i docenti non sono
tenuti a venire a scuola (di conseguenza il docente della prima ora
non tenuto a venire)
3) assemblea deve
essere autogestita dagli studenti
La collega ha
ragione?
Non rispetto al punto 1).
Allora se la risposta è si... ? E'
sbagliato concedere assemblee a partire dalla terza ora (fino alla
sesta ora)?
Assolutamente no.
Chi vigila sui ragazzi?
Il dirigente o un suo delegato.
I docenti possono stare tutti a
casa?
Se non ci sono attività programmate,
naturalmente sì.
Egr. prof. Cillo, il Dirigente scolastico di una
scuola media ha informato i docenti organizzatori che in virtù
dellart. 1 comma 10 del decreto legge n. 168/2004 non è
possibile autorizzare i viaggi di istruzione allestero nella
ipotesi che il pagamento delle missioni ai docenti accompagnatori
dovesse superare l85% della spesa media sostenuta negli dal
2001 al 2003. A tale vincolo i docenti accompagnatori si sono resi
disponibili a rinunciare in maniera incondizionata e per iscritto al
pagamento dellindennità di missione. Tale proposta non
soddisfa il dirigente scolastico che ribadisce il proprio obbligo a
pagare comunque lindennità sostenendo che qualsiasi
lavoro dipendente deve essere retribuito. Domande:
a. è possibile
rinunciare volontariamente e in maniera incondizionata
allindennità;
Sì.
b. corrisponde al vero che in presenza di tale
dichiarazione la scuola ha comunque lobbligo di corrispondere
il pagamento;
No.
c. potrebbe indicare delle fonti normative che
permettano di dirimere la questione.
La materia è regolata dalla legge
836/73.
Grazie e complimenti per il supporto che fornisce
a noi docenti.
Prego.
Gentile Redazione, sono docente presso l'IPSAR di
Nocera Inf., volevo gentilmente sottoporre alla Vs.cortese attenzione
il seguente quesito. Il sottoscritto oltre alle 18 ore sett. ha
richiesto ed ottenuto altre 4 ore residue, a questo punto gli hanno
tolto il giorno libero come hanno fatto con tutti coloro che avevano
22 ore. Vorrei sapere se tutto ciò è
regolare.
Sì.
Anche perché da solo ero riuscito a
modificare l'orario, inserendo l'unica ora del sabato in un altro
giorno ed in questo modo avrei potuto svolgere anche il compito in
classe (2 ore vicine) che altrimenti non avrei potuto fare, ma mi
è stato risposto che tale cambiamento non era possibile
perché dovevo perdere il giorno libero. Vorrei in definitiva
sapere se oltre a perdere il giorno libero mi devo sorbire pure una
buona razione di ore buche (3). Cosa posso fare?
Coinvolgere la RSU, che dovrebbe definire in sede di
contrattazione di scuola criteri di utilizzo del personale docente
che evitino disparità e disagi.
Esiste una normativa che regolamenta tutto
ciò? Esistono delle sentenze in proposito? Grazie per la
vostra cortese attenzione e rimango in attesa di V.S. chiarimenti o
suggerimenti.
Circa gli obblighi riferimento "obbligato"
è il CCNL.
A seguito di una nota della Direzione scolastica
regionale che fa obbligo ai dirigenti degli istituti professionale e
tecnici di utilizzare prioritariamente sui corsi sperimentali di
istruzione professionale (OFIS) i docenti in servizio con orario
inferiore alle 18 ore settimanali, chiedo: se le norme contrattuali
consentono all'amministrazione scolastica di disporre a vantaggio di
altri enti delle prestazioni lavorative del personale
docente.
No. A vantaggio no: cosa diversa se si tratta di
servizi svolti in convenzione.
Avendo un orario cattedra di 16 ore + 2 ore a
disposizione devo obbligatoriamente essere impegnato nelle ore
a disposizione in attivita' di insegnamento non corrispondenti alla
mia classe di concorso anche se dichiarate affini.
Secondo me no. L'affinità conta poco, se
manca l'abilitazione specifica.
Sono un insegnante di scuola media che le
chiese un parere circa due mesi fa. Le chiesi se avendo avuto per
l'anno in corso una cattedra di insegnamento in 1-2-3 di
storia e geografia mentre l'anno prima avevo Italiano in prima e
storia e geografia in terza e la mia collega che ora ha Italiano in
1-2-3 aveva Italiano storia e Geografia in seconda, era possibile
fare reclamo con esito positivo. La sua risposta fu affermativa.
Vorrei sapere se è possibile fare ancora il reclamo (per
insegnare italiano storia geografia in seconda) e in caso di
risposta negativa nell'accettare il reclamo da parte della
D.S. come agire in merito; se è trascorso il termine
per la presentazione dello stesso; se l'anno prossimo, avendo
accettato la cattedra, non sarà possibile fare reclamo nel
caso si ripetesse la stessa assegnazione di quest'anno in 1-2-3 di
storia e geografia perchè, secondo la D.S. ora si può
insegnare anche una sola o due discipline in più classi o
corsi.
Ha ragione la D.S.
Inoltre, faccio presente che non sono stati
stabiliti dei criteri per l'assegnazione delle
classi. Grazie.
Questo è male. La D.S. assegna alle classi
sulla base delle proposte del collegio e dei criteri stabiliti dal
consiglio di istituto.
Insegno nella scuola elementare, sono di ruolo da
5 anni, e recentemente mi sono ammalata. Sto facendo accertamenti ma
la mia situazione non è delle migliori. Preciso che mi piace
lavorare e quindi preferirei stare meglio piuttosto che presentare
queste richieste. Sto producendo domanda di invalidità, per
chiedere anche le agevolazioni della legge 104. Le chiedo se
può spiegarmi la differenza tra chiedere l'invalidità e
la legge 104 alla propria A.S.L. e chiedere invece la visita
colleggiale (dove? non so!). Poi mi sorge un dubbio se abbia fatto
bene a muovermi in questo senso, giacchè nelle Faq ho letto
che per inabilità al lavoro si rischia il licenziamento. Io
infatti ho chiesto l'invalidità in modo che se ci fosse un
aggravamento della mia situazione dovrei fare solo l'aggravamento e
non per andare in pensione.
La materia è un po' complicata, ed io non ho
il tempo per approfondirla in questa sede. La condizione di persona
handicappata naturalmente le dà diritto a beneficiare delle
provvidenze previste dalla legge 104/92, quali la fruizione dei
permessi mensili, la precedenza delle operazioni di mobilità,
ecc. L'invalidità le è utile per poter chiedere la
visita medico collegiale ed essere destinata a compiti diversi
dall'insegnamento, ben sapendo che questo la espone al rischio del
licenziamento, qualora non possa essere utilmente impiegata presso
l'amministrazione scolastica o altra amministrazione dello stato
nell'arco di cinque anni.
Sono un'insegnante di scuola media volevo porre
un quesito relativo alle unità di apprendimento: una volta
rilevati i problemi o i bisogni dei singoli gruppi costituenti
un contesto classe, l'unità di apprendimento sarà
sempre unica o riferita a ciascun gruppo in relazione ai bisogni
emersi?
Bisogna chiederlo a Bertagna. Io sono fermo a
modelli di scuola pre-riforma.
Caro Santoro, Le anticipo che il quesito che sto
per porle non ha attinenza con il precariato o le graduatorie, quindi
mi scuso preventivamente nel porgerle una domanda cui non ho trovato
una risposta chiara ed univoca dai sindacalisiti o dagli altri siti
dedicati alla scuola. Vengo al punto: durante una assemblea di
istituto i docenti devono rimanere a scuola, eventualmente a fare
vigilanza, o possono rimanere a casa, qualora il Consiglio di
Istituto non abbia programmato nel giorno dellassemblea
ulteriori attività didattiche?
Stanno a casa. In ogni caso non spetta al consiglio
di istituto programmare le attività.
La maggior parte delle rubriche sindacali e quasi
la metà delle scuole, considerando che lassemblea si
configura come una sospensione dellattività didattica e
che la sentenza del consiglio di Stato n 173/1982 ha sancito che nei
periodi di sospensioni delle lezioni non è obbligatoria la
presenza a scuola dei docenti, sostiene che, ai sensi art. 13 comma 8
del TU, sia prevista la vigilanza dellassemblea solo da parte
del preside o di un suo delegato (al singolare, quindi di una persona
sola). Di contro rubriche di giornali specializzati sostengono che
lobbligo di vigilanza sia da considerarsi come obbligazione
contrattuale dellinsegnamento e che dunque non possa essere
eluso durante le assemblee, perché caso diverso è la
sospensione dellattività didattica durante le vacanze
estive, quando gli alunni sono a casa sotto la responsabilità
de genitori, e la sospensione, o secondo loro per meglio dire l
interruzione, delle attività scolastiche durante
le assemblee con centinaia di alunni minorenni presenti nei locali
della scuola. Non sarebbe daltronde logico pensare che il solo
preside possa vigilare da solo su centinaia di persone. Io ho pensato
che si potrebbe proporre un servizio di vigilanza per turni, con
professori diversi a rotazione e chiaramente indicati dal dirigente,
ma cè un ulteriore intoppo. Il Regolamento di Istituto
prevede anche che, in caso di scioglimento dellassemblea per
manifesta incapacità degli studenti di autogovernarsi, gli
studenti stessi ritornino nelle aule e riprendano le lezioni. In quel
caso come si potrebbe riprendere le lezioni se solo alcuni docenti
sono presenti a scuola? Mi scuso ancora per averle posto una
questione un poco speciosa e non attinente alla sua rubrica, le
sarò grato se vorrà darmi un suo pare. In ogni caso la
saluto e la ringrazio.
Risulta anche a me che in molti istituti, a seguito
della nota MIUR prot. 4733/A3 del 26 novembre 2003, i dirigenti
scolastici impongano la presenza a scuola di tutti i docenti secondo
il loro normale orario di servizio durante lo svolgimento
dellassemblea distituto degli studenti, prevista, come
è noto, dagli artt. 12 e sg. del d. l.vo 297/94. Val la pena
qui di ricordare che la legge consente agli insegnanti che lo
desiderino la partecipazione alle assemblee di istituto, senza porre
a loro carico alcun obbligo, neanche rispetto alla semplice
vigilanza, che deve essere garantita dal dirigente scolastico o da un
suo delegato. Chiara a riguardo la nota 3 maggio 1979, n. 565,
seguita dalla nota 18 luglio 1979, n. 2317 e dalla C.M. 27 dicembre
1979, n. 312, esaustiva dellargomento ed applicativa degli
artt. 42 e sg. del DPR 416/74, poi confluiti in quelli del testo
unico ricordati. Che i giorni destinati alle assemblee di istituto
rientrino a pieno titolo nei 200 previsti dallart. 74, comma 3
del d. l.vo 297/94, come lo stesso MIUR esplicitamente riconosce,
smentendo lorientamento espresso dal suo stesso Ufficio
legislativo solo qualche mese prima, nulla modifica circa gli
obblighi di servizio del personale, che sono disciplinati dal CCNL in
vigore, il quale non prevede la presenza a scuola di quello docente
in assenza di attività programmate.
Fa piacere sapere che è molto chiaro,
tuttavia per quanto ci riguarda hanno calcolato le ferie annuali
nella quantità di ventisette giorni, rispetto ai ventotto che
sono stati calcolati, a parità di orario di lavoro, in altri
istituti scolastici. Per questo motivo avremmo avuto piacere di avere
un Vs cortese parere sulla questione anche in virtù del fatto
che la norma dell'art. 10 d.lgvo 66/2003 e ss., al quale rimanda il
codice civile, dispone che il prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane. Ci sembra che quattro settimane corrispondano a ventotto
giorni complessivi (o sbagliamo?). Nel contempo ci domandiamo, in
virtù della predetta considerazione ed in virtù del
principio generale secondo cui il contratto collettivo può
derogare la legge solo nel caso in cui contenga clausole più
favorevoli al lavoratore, se il citato art. 10 d.lgvo 66/2003 abbia
efficacia derogante rispetto al 5^ comma art. 13 del vigente CCNL
comparto scuola, in quanto più favorevole per
noi.
Ma lasciamo stare la legge! Non si possono
attribuire 27 o 28 giorni di ferie per chi lavora su 5 giorni: il
CCNL non dice questo. Dice una cosa diversa: che chi fruisce delle
ferie per periodi inferiori alla settimana ha un computo di 1,2
giornate invece di 1. Tutti qui. Mi sembra di una sconfortante
semplicità, per cui continuo a non capire il
problema.
Gentilissimo signor Santoro, ricorro a lei per
l'ennesima volta, mi è stato chiesto se il personale ATA
può accompagnare in gita c'è una normativa che
regolamenta ciò?
I collaboratori scolastici possono, visto che
collaborano con i docenti nei compiti di vigilanza degli
allievi.
Un permesso breve per accertamenti diagnostici
deve essere recuperato?
Sì.
Il Dirigente Scolastico può dare ore
eccedenti per la sostituzione?
Sì.
Approfitto della sua gentilezza e competenza per
sapere come ci si comporti nel caso della sostituzione del DSGA. La
persona, atta a ricoprire l'incarico, viene designata dal DSGA
in persona o esistono, per evitare controversie sul lavoro, altri
criteri?
La persona a cui viene assegnato l'incarico
specifico è quella chiamata a sostituire il DSGA. Naturalmente
spetta alla contrattazione di scuola, ai sensi dell'art. 47 del CCNL,
indicare modalità e criteri di accesso a tale
incarico.
Sono in astensione
facoltativa fino alla chiusura delle scuole 22 dicembre per le
vacanze natalizie. Le chiedo se per poter beneficiare dei giorni di
vacanza di Natale devo alla ripresa delle lezioni riprendere servizio
o posso anche mettermi in malattia e rifare nel frattempo la domanda
di astensione facoltativa?
Deve rientrare in servizio almeno un
giorno.
I viaggi di istruzione sono da
contemplare come lezioni e quindi da comprendere nei 200 giorni
minimi di lezione o, come sostiene il dirigente dell'ufficio
scolastico del CSA di Como (prot. n. 11199/p all. n. 2), non sono
tali e quindi non computabili a tal fine?
Il dirigente dell'ufficio scolastico del CSA di Como
non sa quel che dice.
Inoltre il medesimo sostiene che la
flessibilità concessa ai singoli istituti riguarda
l'organizzazione delle attività didattiche ma non la loro
riduzione. Pertanto, in Lombardia si sarebbe tenuti a svolgere 209
giorni meno la festa patronale, compresi visite, viaggi etc, di cui
200 in classe. A me sembra che l'ufficio scolastico della Lombardia,
con la 13490 del 21/10/2004 dica che si può sospendere
l'attività didattica e non solo organizzarla diversamente
(basta mantenere i 200 giorni minimi di lezione).
Lei è una persona perspicace ed
intelligente.
Nella mia scuola il Preside ha convinto il C.I.
ad approvare un calendario di 209 giorni (come deliberato dalla
Regione) con 200 di lezione in classe, 7 a disposizione per eventuali
visite e viaggi, 2 per eventi straordinari e 1 per il S. Patrono. Mi
risulta che quasi tutte le altre scuole delle province si Milano e
Como si comportino diversamente.
Cosa vuole che le dica: avevamo un ministro
dell'economia creativo ed anche qualche dirigente
dell'amministrazione scolastica! L'Italia è davvero un paese
fortunato.
Sono un assistente amministrativo e ho dato la
mia disponibilità per ricoprire l'incarico specifico di
vicario del DSGA. Quali sono i titoli culturali e di servizio dei
quali bisogna tener conto per una eventuale
graduatoria?
Lo decide la contrattazione di scuola, ai sensi
dell'art. 47 del CCNL.
Salve, gradirei il tuo aiuto su questo quesito.
Il DSGA al di là delle 100 ore di straordinario, può
accedere ad altre retribuzioni dal FIS ad es. per supporto e
monitoraggio dei progetti di istituto inseriti nel POF? Insomma
è legittimo dare più di 100 ore al DSGA o, se si danno,
si fa qualcosa di illegale?
100 ore di straordinario, più eventuali altri
compensi legati all'intensificazione della prestazione per la
gestione di progetti finanziati da enti esterni.
Sono un docente in servizio al Liceo Scientifico.
Non ho dato la disponibilità ai corsi di recupero (IDEI) in
cui erano impegnati molti miei alunni. Ha tenuto il corso una
collega, che ha assegnato anche la prova di verifica effettuata a
fine corso. La domanda è questa: chi deve certificare il
superamento o meno del debito? La collega afferma che spetta al
docente di classe. Io, ragionando per logica, affermo che tocca a lei
che ha gestito il corso e la prova. Chi ha
ragione?
Secondo me tu.
Gent.mo Prof Santoro, sono un insegnante di
scuola materna privata paritaria che da quest'anno ha l'obbligo di
timbrare il cartellino all'entrata -uscita -pause pranzo durante
l'orario di servizio. La segretaria amministrativa afferma che non
è tenuta a farmi visionare il foglio di riepilogo mensile con
tutte le mie timbrature per verificare il mio orario di servizio e x
accertarmi se la macchinetta funziona bene. Mi sono già stati
decurtati dei soldi dallo stipendio perchè affermano che ho
fatto meno ore del dovuto per contratto... ma come posso verificare??
Ho diritto a visionare tale orario con
timbrature?
Sì.
Quali leggi esistono a questo
proposito?
La legge 241/90.
Il vicario ha il compito di sostituire il
Dirigente in caso di assenza o impedimento. La sostituzione vale
anche per il Consiglio d'istituto con tutti i diritti degli altri
consiglieri (voto e parola), essendo il dirigente un membro di
diritto? Se sì, quale è la normativa cui fare
riferimento?
Ritengo di sì, qualora ciò sia
esplicitamente previsto nella delega.
Gent.le prof. mi interesserebbe conoscere il suo
parere circa alcune questioni riguardanti la RSU.
1) Se una RSU viene
trasferita in altra scuola per sovrannumerarietà (ahimè
è successo!) mantiene il diritto a restare in carica e quindi
a svolgere attività sindacale?
No.
2) Se la RSU risulta composta da due membri su
tre e quindi viene a mancare il numero legale affinchè la
stessa possa prendere decisioni a maggioranza, si possono chiedere
nuove elezioni?
No. Due membri su tre consentono comunque alla RSU
di funzionare.
3) Il monte ore di permessi sindacali alla RSU
viene calcolato ad anno scolastico o ad anno
solare?
Anno scolastico.
Se nei giorni 5 e 6 dicembre la scuola è
chiusa perchè così ha deliberato in giugno ed ha
informato tutti se non si fanno le elezioni cosa succede? E'
possibile farle successivamente? Quando? Quanto tempo deve passare?
Il commissario per quanto tempo deve operare?
Si fanno le elezioni, altro che chiudere la scuola!
Non vorremo mica scherzare!
Sono un'insegnante di sostegno nella scuola
dell'infanzia statale. Nell'Istituto in cui presto servizio il D.S.
ha stabilito: che il gruppo di lavoro handicap uno per
ogni discente (G.L.H. operativi) venga effettuato di
pomeriggio, oltre l' orario di servizio. Il D.S. afferma: che il
G.L.H. rientra nella funzione docente, quindi non va a
coinvolgere le 40 ore annue collegiali e tanto meno puo' essere
incentivato. In altri Istituti in cui ho insegnato, invece,
i G.L.H. si effettuano di mattina durante l' orario di servizio.
In altre scuole i G.L.H. si svolgono oltre l' orario di servizio
e sono incentivati. Vorrei sapere: se
è inappellabile quanto ha
stabilito ed affermato il mio D.S. e se le
modalità di attuazione dei G.L.H. possono essere decise a
livello collegiale. Normativa che regola l'attuazione dei G.L.H.
operativi. Sicura di una VS risposta ringrazio
anticipatamente.
Il dirigente, come spesso accade, naturalmente
sbaglia (domanda maliziosa: ma perché l'amministrazione
scolastica fa dirigere le scuole da gente incompetente?). Altra
domanda maliziosa: come mai docenti e non docenti non conosco i loro
diritti ed i loro doveri, oggi tutti richiamati nel CCNL? Ai posteri
l'ardua sentenza.
Sono un insegnante tecnico-pratico d'informatica
in un istituto tecnico commerciale. Vorrei sapere se le verifiche
periodiche, per valutare i ragazzi, le dobbiamo fare esclusivamente
in laboratorio o possiamo svolgerle anche in classe su carta, come,
ad esempio, il compito d'italiano?
Spetta alla scuola deciderlo.
Abbiamo libertà di scelta in base alla
libertà d'insegnamento sancita dallo statuto degli insegnanti?
Lo statuto degli insegnanti? Che roba
è?
Esiste della normativa precisa in
merito?
Certo. le consiglio ad esempio una lettura
istruttiva come il DPR 275/99.
Il DS dellIPIA in cui insegno, in occasione
di unassemblea distituto degli studenti, ha inviato ai
docenti che avevano orario di cattedra quel giorno un ordine di
servizio così redatto: Vista la richiesta degli studenti
tenuto conto della delibera del Collegio dei docenti del
14/10/2004; La SS. VV., durante il normale orario di lavoro della
giornata di giovedì 11 Novembre, curerà il servizio di
vigilanza degli studenti in occasione dellAssemblea di
Istituto
Cè poi un richiamo ad un avviso
precedente relativo alla Culpa in vigilando da parte dei
docenti. Nel collegio dei docenti a cui il DS fa riferimento, era
stata sollevata la questione della presenza dei docenti a scuola
nella giornata o nelle ore dellassemblea distituto degli
studenti e, mentre il DS affermava la obbligatorietà della
presenza di tutto il personale insegnante a scuola, ciascuno secondo
il proprio orario di servizio, io, non da solo, sostenevo che la
gestione dellassemblea degli studenti, una volta accettatone il
programma, spettava a loro. Secondo il mio punto di vista, noi
docenti abbiamo il compito di svolgere lattività
didattica nel migliore dei modi (insegnamento e responsabilità
sulla classe che ci viene affidata); ritengo poi che non possano
considerarci sorveglianti, perché se dovessero ridurci a
questo, ben poco resterebbe della funzione docente! Questo ho detto,
ed ho aggiunto che la vigilanza allentrata, durante la pausa
della ricreazione e alluscita dalle lezioni, fa parte
dellattività didattica e non presenta alcuna
incompatibilità con la nostra funzione. Suggerivo anche, per
la eventuale tranquillità del DS e di noi prof. che si poteva
lasciare qualche docente a scuola per far fronte ad eventuali
problemi, ma doveva essere chiaro che in mancanza di un ordine di
servizio o di attività precedentemente stabilite dal Collegio,
non cera lobbligo per i docenti di restare a scuola. A
questo punto il DS rispondeva che per lui non faceva alcuna
differenza ed avrebbe impartito lordine di servizio per
garantire la vigilanza sugli studenti. Non voglio apparire uno
scansafatiche, ma neanche uno che per quieto vivere si adegua alla
volontà o ai desideri di chi ci dirige. Secondo me il DS che
ha emanato un ordine di servizio per tutelarsi e affermare la propria
autorità non si assume le proprie responsabilità
ed ha capito poco della gestione della scuola in occasione
dellassemblea distituto degli studenti. Scusami se
lho fatta lunga, mi umilia però (anche se è
difficile aumentare il senso di frustrazione che provo di fronte alla
situazione scolastica in generale ed al tentativo di questa riforma
di risolverla) limposizione di regole e comportamenti che dovrebbero
e potrebbero trovare soluzione con il dialogo, il confronto delle
idee ed il rispetto reciproci. Se ho torto, bene ha fatto il DS ad
emanare lordine di servizio, ma se ho ragione che posso fare
per evidenziare tale sopruso? (la C.M. del nov 2003 relativa alle
assemblee distituto degli studenti non parla di presenza o
vigilanza da parte dei docenti). Grazie per lattenzione e
complimenti per la competenza e la
disponibilità.
In molti istituti, a seguito della nota MIUR prot.
4733/A3 del 26 novembre 2003, i dirigenti scolastici impongono la
presenza a scuola di tutti i docenti secondo il loro normale orario
di servizio durante lo svolgimento dellassemblea
distituto degli studenti, prevista, come è noto, dagli
artt. 12 e sg. del d. l.vo 297/94. Val la pena qui di ricordare che
la legge consente agli insegnanti che lo desiderino la partecipazione
alle assemblee di istituto, senza porre a loro carico alcun obbligo,
neanche rispetto alla semplice vigilanza, che deve essere garantita
dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Chiara a riguardo la
nota 3 maggio 1979, n. 565, seguita dalla nota 18 luglio 1979, n.
2317 e dalla C.M. 27 dicembre 1979, n. 312, esaustiva
dellargomento ed applicativa degli artt. 42 e sg. del DPR
416/74, poi confluiti in quelli del testo unico ricordati. Che i
giorni destinati alle assemblee di istituto rientrino a pieno titolo
nei 200 previsti dallart. 74, comma 3 del d. l.vo 297/94, come
lo stesso MIUR esplicitamente riconosce, smentendo
lorientamento espresso dal suo stesso Ufficio legislativo solo
qualche mese prima, nulla modifica circa gli obblighi di servizio del
personale, che sono disciplinati dal CCNL in vigore, il quale non
prevede la presenza a scuola di quello docente in assenza di
attività programmate.
E' vero che l'insegnante di sostegno in
gravidanza può chiedere l'esonero dal servizio senza
presentare certificazione medica?
Non mi risulta.
Secondo il quadro annuale delle attività
2004/2005 i collegi dei docenti della nostra scuola dovrebbero avere
una durata fissata con ora di inizio e di fine. E' ,però,
consuetudine che si inizi sempre con mezza o addirittura un'ora di
ritardo per mancanza della presidenza. Sta di fatto che quel collegio
che sulla carta dovrebbe durare due ore, in realtà
per i puntuali ne dura tre e a volte di più.
1) Cosa si può
fare per far rispettare gli orari in considerazione degli impegni di
ognuno anche al di fuori della scuola?
Alzarsi ed andarsene alla scadenza del tempo
previsto per la riunione.
2) Se con appello finale (in ora successiva a
quella fissata sulla carta ) si dovesse risultare assenti pur
avendo firmato ed aver presenziato al collegio fino all'orario
stabilito, come si deve rispondere ad una eventuale
lettera?
Sottolineando la prassi scorretta di non iniziare
mai con puntualità la riunione.
3) Il badge ha qualche
validità?
In che senso.
Vorrei sapere se esiste la possibilità che
un insegnante di scuola media rifiuti di ospitare alunni di altre
classi in caso di assenza di un collega non sostituibile ai sensi
della normativa vigente. Esiste un numero massimo di alunni
"ospitati" o di "ospitati" e
"ospitanti"?
Sì, quello previsto per la formazione delle
classi.
Gent.mo sig. Santoro, le scrivo per salutarla e
nell'occasione le porrei un quesito. Nello specifico, ho chiesto un
giorno di "permesso retribuito per motivi personali o
familiari" (art. 15 c.2 CCNL luglio 2003) perché ho avuto
una rottura all'impianto idrico della mia abitazione. A corredo di
tale domanda ho allegato attestazione della ditta che ha effettuato
l'intervento in cui sono indicati il luogo, la data, l'ora, la durata
e la natura di tale intervento. Detta attestazione è su carta
intestata della ditta con in calce timbro e firma dell'amministratore
della stessa. Il DSGA non vuole accordarmi questo permesso, anzi
minaccia di operare una trattenuta sul mio stipendio, asserendo che
l'attestazione di una ditta privata non rientrerebbe
nell'intendimento dell'allocuzione "documentati" dell'art.
15 c.2 del CCNL. In soldoni il DSGA asserisce che gli unici documenti
validi sono quelli rilasciati da pubbliche amministrazioni. La cosa
che più mi indispone è che ho trovato in internet una
circolare del Ministero economia e finanze (circ. n.9 20/11/2001
prot. 103336) che chiarisce la cosa portando ad esempio di motivo
personale, (testuali parole) "Le esigenze di carattere personale
o familiare che danno titolo ai permessi possono riguardare visite
mediche specialistiche o esami clinici nonché tutte quelle
circostanze meritevoli di considerazione che, a titolo esemplicativo,
possono essere: disbrigo di pratiche burocratiche, lavori di
manutenzione e ristrutturazione dell'abitazione, traslochi e
assistenza ai familiari purché debitamente
documentati..." e nonostante questo il DSGA si ostina a non
riconoscermi tale diritto. Detto questo le chiedo la cortesia di
darmi un parere che possa chiarirmi la cosa.
Lo mandi a cagare! Lei non deve interloquire con il
DSGA, ma con il dirigente scolastico, a cui autocertifica i motivi
del permesso. Non deve produrre alcuna documentazione.
Punto.
Le chiediamo un charimenti per l'accesso
al Fondo d'Istituto per i docenti in utilizzazione ex art. 113
se a tutt'oggi un docente collocato fuori ruolo, art. 35 legge 289
del 27/12/2002, ex art. 113, ed assegnato alle attività
connesse alla cura e al funzionamneto della biblioteca e dei supporti
didattici, con contratto stipulato nell'a.s. 1998/99 e la
possibilità, prevista dal contratto, di accedere al Fondo
d'Istituto, può beneficiare ancora dell'accesso al fondo, e,
in caso affermativo, in che misura e con quali
parametri.
Sì, sulla base dei criteri che la
contrattazione di scuola deve stabilire.
Signor Cirillo, sono un'insegnante di religione
che come sempre ha subito un torto.
Come sempre? Ma se vi hanno immesso in ruolo, per la
miseria!
Tempo fa ho presentato un progetto sul
riciclaggio per le attività integrative, il dirigente ha fatto
di tutto per scoraggiarmi e ritirarlo io ho desistito dichiarando che
se aveva bisogno di docenti anche per l'informatica, ero
disposta a presentare un ulteriore progetto senza però
rinunciare al primo. Per farla breve in collegio (manovrato da
accordi privati con i soliti prescelti), fa approvare tutti i
progetti presentati e mi assegna d'ufficio al progetto d'informatica.
Indignata ho consegnato la rinuncia alle attività integrative
per motivi familiari. Il dirigente ha assegnato comunque i miei
progetti (preparati con cura e dettagliati nei minimi particolari a
docenti che avevo scelto come collaboratori). Posso fare qualcosa per
oppormi?
Se ha rinunciato, non ne capisco la
ragione.
Esiste qualche legge che afferma che i progetti
sono personali?
Ma no, suvvia! Spetta al collegio definirli, e alla
contrattazione di scuola stabilire criteri e modalità di
utilizzazione del personale e relativi compensi.
Grazie per avermi risposto, tuttavia non mi
è chiaro cosa si intende per "saturata".Se si
intende tutte le cattedre a 18 ore, questo è quanto è
successo lo scorso anno in seguito al trasferimento di un collega: 8
cattedre a 18 + un residuo di 8 ore. La mia cattedra un anno
dovrebbe essere formata da 6 classi con tre ore
( 3+3+3+3+3+3), l'altro con 5 classi (4+4+4+3+3), con un
continuo senso di disagio perchè un anno si lasciano gli
alunni quando arrivano in quinta e l'altro ci si trova a
lavorare in quattro classi del tutto nuove. Possibile che non
c'è niente da fare per garantire la continuità
didattica?
Una cosa da fare ci sarebbe: cacciare la
Moratti.
Salve, il preside della scuola media frequentata
da mio figlio ci ha inviato una comunicazione chiedendo a noi
genitori l'assenso o no di far uscire i figli da scuola in caso di
mancanza degli insegnanti. Ora io so che la vigilanza sugli allievi
è di responsebilità della scuola, qualora manchi
improvvisamente un docente per poter far uscire un minore, qualora
non sia possibile sostituire il docente assente, la famiglia deve
comunque essere informata anche in presenza
dell'assenso.
Ritengo che lei abbia perfettamente
ragione.
L'altra opzione fornita dalla scuola è la
permanenza dell'alunno a scuola, ma ben sappiamo che in quel caso il
ragazzo verrebbe "parcheggiato" in un altra classe, e
pertanto io vorrei comunque essere avvisata per decidere se andarlo a
ritirare.
Lei chiede forse troppo, in questo
caso.
Vorrei sapere gli obblighi della scuola in questi
casi per potermi regolare sulla decisione; premetto che noi abitiamo
lontani dalla sede scolastica e che in caso di uscita anticipata vado
sempre a prendere mio figlio all'uscita.
La scuola oggi, grazie ai tagli della Moratti, non
è nelle condizioni di potersi più far carico delle
assenze degli insegnanti, purtroppo.
Spett. Redazione Educazione&Scuola,
gradiremmo conoscere, ove esista, la normativa che prevede la
possibilità di utilizzare un lettore di madrelingua che operi
in compresenza al docente titolare in orario curriculare, ed inoltre
indichi a carico di chi debba essere attribuito il compenso
(famiglie o Amministrazione)
Non ho capito la domanda.
Nel visitare giornalmente il Vs. sito
(eccellente), mi sono accorto che il Sig. Santoro Pino ha messo in
rete (archivio/concorsi/incomp.hatm) una breve nota sul problema
delle incompatibilità (ATA E NON). La mia domanda personale
è la seguente: un dipendente della pubblica amministrazione
(ATA - comparto scuola) con contratto a tempo indeterminato 36 ore
settimanali può avere incarichi esterni c/o altre
scuole.......tipo esperto x corsi pomeridiani e/o serali di
informatica o altro?
Sì.
NON ho capito la differenza tra la situazione
prima del 31 marzo 1998 - ATA (a meno che non abbia in essere un
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno) e quella dopo ladata del 31
marzo 1998, il quale decreto l.vo del 31.03.1998 n. 80 modificava
l'art. 58 del decreto l.vo 3.2.93 n. 29. Conclusioni: il personale
ATA (assistente amministrativo) può avere incarichi interni o
esterni oppure è un personale che devo solo lavorare per le 36
ore settimanali (sotto-pagato)??? La ringrazio anticipatamente per
l'interessamento della stessa, colgo l'occasione per porgere a tutta
la redazione i più cordiali e distinti
saluti.
Le collaborazioni plurime sono esplicitamente
previste dal CCNL della scuola.
Gentile Prof., ho un incarico annuale dal CSA e
mi è stato negato un permesso per partecipare ad un corso di
aggiornamento perchè non sono di ruolo... a me la cosa
è sembrata strana.... chiedo lumi.
Al personale di ruolo, come a quello supplente si
applica il contratto di lavoro, che prevede la possibilità di
fruire di permessi fino a cinque giorni ad anno scolastico per
partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione in
servizio.
Egregio Dott. Santoro, sono una insegnante di
scuola superiore, ho 28 anni di servizio e vorrei sapere:
se dessi le dimissioni volontarie dall'insegnamento, per la
liquidazione della pensione dovrei comunque aspettare il
raggiungimento dei requisiti?
Sì.
Egr. Prof. Santoro, mia moglie ha stipulato un
contratto a tempo determinato per l'A.S. 2003-2004 fino al
30/06/2004. Il 20/06/2004 è entrata in interdizione per
maternità a rischio fino (proseguendo l'evento) all'entrata in
Maternità Obbligatoria (20/11/2004). Il 20/09/04 ha comunque
accettato un altro contratto per l'anno 2004-2005 (firmando il
contratto presso la scuola ma non entrando in servizio in quanto in
interdizione). Ora dalla Direzione provinciale del Tesoro mi si dice
che la retribuzione dovuta per il periodo coperto dal nuovo contratto
debba essere comunque all'80%, in quanto l'integrazione al 100%
sarebbe stata possibile solo se mia moglie, sentendosi
"improvvisamente" meglio avesse prestato un giorno di
servizio. Ma alla luce del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, non
avrebbe diritto "in automatico" al 100%?
Sì.
Le sarei grato se potesse anche mandarmi il
libercolo sui supplenti in maniera di evitare di disturbarLa per il
futuro. La ringrazio per la pazienza.
Senz'altro.
Sono un'ins. di scuola elem. e vorrei
cortesemente sapere se è vero che, da oggi in poi, dando la
disponibilità, noi di ruolo dobbiamo coprire tutte le
supplenze, con ore eccedenti l'orario di servizio. Nella mia scuola
molti lo fanno già, ma a me non pare giusto togliere il pane
di bocca a chi ne ha bisogno. Però se fosse ormai
obbligatorio... tanto varrebbe farlo! C'è una disposizione
recente a riguardo? La ringrazio infinitamente.
Anche l'insegnante elementare può svolgere,
sulla base di una dichiarata disponibilità, ore eccedenti,
sulla base per altro di quanto già prevedeva l'ormai vecchio
art. 70, quarto comma del CCNL 4 agosto 1995.
Nel 1992 sono entrata di ruolo a Roma nella
classe di concorso C500 "Laboratorio di informatica
gestionale". Dall'a.s. 2002/2003 ho ottenuto il passaggio di
ruolo nella classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed
economiche). Devo compilare le domande relative alla ricostruzione
della carriera per il passaggio di ruolo. I quesiti che vorrei
sottoporle sono i seguenti: quante e quali domande che devo
presentare?
Una.
Il CSA di Roma non ha ancora compiuto la
ricostruzione della carriera relativa all'entrata in ruolo nella
classe di concorso C500, nonostante io abbia presentato regolare
domanda nel lontano 1993. Questo può ostacolare la
ricostruzione della carriera relativa al passaggio di
ruolo?
Certo.
In quale classe stipendiale verrò
inquadrata, tenendo conto che ho maturato i seguenti anni di
servizio: 3 anni di pre-ruolo nella classe di concorso C500, 10 anni
di ruolo nella classe di concorso C500, 2 anni di ruolo nella classe
di concorso A019?
Le classi stipendiali sono quelle allegate al CCNL
della scuola, che può consultare anche sul ns.
sito.