logoc.gif (1625 byte)
presenta


rsu.gif
a cura di Pino Santoro


 

FAQ/39
Domande e Risposte sulla RSU

Sono un'insegnante di una scuola superiore di Prato. In occasione dello sciopero di ieri, lunedÏ 15 novembre, alcuni di noi erano impegnati nei consigli di classe per la valutazione interperiodale, che ovviamente non sono stati effettuati per mancanza del numero legale o addirittura per assenza dell'intero consiglio. Chiedo: è lecito che vengano aggiornati a nuova data consigli di classe che non si sono svolti per sciopero?

Assolutamente sì. Non capisco davvero la domanda. Sarebbe come affermare che nella sanità un'operazione programmata, sospesa a causa dello sciopero, non viene per questo più prevista, con buona pace dei malati e della loro sorte.

Sono un'insegnante di scuola primaria di Firenze. Da molti anni il mio Dirigente scolastico "pretende" e affida agli insegnanti di classe il controllo delle certificazioni sanitarie (vaccinazioni) degli alunni. Ho insegnato in altri Circoli didattici, anche della provincia, e nessun Capo di Istituto ha fatto simile richiesta; in queste e altre realtà tale compito è affidato all'Ufficio di Segreteria. E' legittima la richiesta del mio Dirigente?

No.

In caso negativo come intervenire, considerata l'incapacità dei rappresentanti RSU a formulare anche la sola e semplice domanda al Dirigente?

Cambiateli.

Egregio Dott. Santoro, sono una docente titolare presso le scuole elementari di una provincia ma in servizio per effetto di assegnazione provvisoria presso una scuola superiore di un'altra provincia. Volendo frequentare un corso di perfezionamento annuale (di circa 100 ore) presso l'Università ai sensi della L. 341/90 vorrei sapere se posso fare domanda per le 150 ore di permesso studio e a quale Csa indirizzare la domanda.

In quello in cui attualmente si trova in servizio.

Caro dottor Santoro, vi prego di rispondere a questo mio quesito. E' stata concessa un'assemblea degli studenti (insegno al superiore) a partire dalle 10:15. Una collega rifiuta di venire alla prima ora perchè sostiene:
1) assemblea degli studenti deve essere concessa per l'intera giornata;
2) i docenti non sono tenuti a venire a scuola (di conseguenza il docente della prima ora non tenuto a venire)
3) assemblea deve essere autogestita dagli studenti
La collega ha ragione?

Non rispetto al punto 1).

Allora se la risposta è si... ? E' sbagliato concedere assemblee a partire dalla terza ora (fino alla sesta ora)?

Assolutamente no.

Chi vigila sui ragazzi?

Il dirigente o un suo delegato.

I docenti possono stare tutti a casa?

Se non ci sono attività programmate, naturalmente sì.

Egr. prof. Cillo, il Dirigente scolastico di una scuola media ha informato i docenti organizzatori che in virtù dell’art. 1 comma 10 del decreto legge n. 168/2004 non è possibile autorizzare i viaggi di istruzione all’estero nella ipotesi che il pagamento delle missioni ai docenti accompagnatori dovesse superare l’85% della spesa media sostenuta negli dal 2001 al 2003. A tale vincolo i docenti accompagnatori si sono resi disponibili a rinunciare in maniera incondizionata e per iscritto al pagamento dell’indennità di missione. Tale proposta non soddisfa il dirigente scolastico che ribadisce il proprio obbligo a pagare comunque l’indennità sostenendo che qualsiasi lavoro dipendente deve essere retribuito. Domande:
a. è possibile rinunciare volontariamente e in maniera incondizionata all’indennità;

Sì.

b. corrisponde al vero che in presenza di tale dichiarazione la scuola ha comunque l’obbligo di corrispondere il pagamento;

No.

c. potrebbe indicare delle fonti normative che permettano di dirimere la questione.

La materia è regolata dalla legge 836/73.

Grazie e complimenti per il supporto che fornisce a noi docenti.

Prego.

Gentile Redazione, sono docente presso l'IPSAR di Nocera Inf., volevo gentilmente sottoporre alla Vs.cortese attenzione il seguente quesito. Il sottoscritto oltre alle 18 ore sett. ha richiesto ed ottenuto altre 4 ore residue, a questo punto gli hanno tolto il giorno libero come hanno fatto con tutti coloro che avevano 22 ore. Vorrei sapere se tutto ciò è regolare.

Sì.

Anche perché da solo ero riuscito a modificare l'orario, inserendo l'unica ora del sabato in un altro giorno ed in questo modo avrei potuto svolgere anche il compito in classe (2 ore vicine) che altrimenti non avrei potuto fare, ma mi è stato risposto che tale cambiamento non era possibile perché dovevo perdere il giorno libero. Vorrei in definitiva sapere se oltre a perdere il giorno libero mi devo sorbire pure una buona razione di ore buche (3). Cosa posso fare?

Coinvolgere la RSU, che dovrebbe definire in sede di contrattazione di scuola criteri di utilizzo del personale docente che evitino disparità e disagi.

Esiste una normativa che regolamenta tutto ciò? Esistono delle sentenze in proposito? Grazie per la vostra cortese attenzione e rimango in attesa di V.S. chiarimenti o suggerimenti.

Circa gli obblighi riferimento "obbligato" è il CCNL.

A seguito di una nota della Direzione scolastica regionale che fa obbligo ai dirigenti degli istituti professionale e tecnici di utilizzare prioritariamente sui corsi sperimentali di istruzione professionale (OFIS) i docenti in servizio con orario inferiore alle 18 ore settimanali, chiedo: se le norme contrattuali consentono all'amministrazione scolastica di disporre a vantaggio di altri enti delle prestazioni lavorative del personale docente.

No. A vantaggio no: cosa diversa se si tratta di servizi svolti in convenzione.

Avendo un orario cattedra di 16 ore + 2 ore a disposizione devo obbligatoriamente essere impegnato nelle  ore a disposizione in attivita' di insegnamento non corrispondenti alla mia classe di concorso anche se dichiarate affini.

Secondo me no. L'affinità conta poco, se manca l'abilitazione specifica.

Sono un insegnante di scuola media che le chiese un parere circa due mesi fa. Le chiesi se avendo avuto per l'anno in corso una cattedra di insegnamento in 1-2-3 di storia e geografia mentre l'anno prima avevo Italiano in prima e storia e geografia in terza e la mia collega che ora ha Italiano in 1-2-3 aveva Italiano storia e Geografia in seconda, era possibile fare reclamo con esito positivo. La sua risposta fu affermativa. Vorrei sapere se è possibile fare ancora il reclamo (per insegnare italiano storia geografia in seconda) e in caso di risposta negativa nell'accettare il reclamo da parte della D.S. come agire in merito; se è trascorso il termine per la presentazione dello stesso; se l'anno prossimo, avendo accettato la cattedra, non sarà possibile fare reclamo nel caso si ripetesse la stessa assegnazione di quest'anno in 1-2-3 di storia e geografia perchè, secondo la D.S. ora si può insegnare anche una sola o due discipline in più classi o corsi.

Ha ragione la D.S.

Inoltre, faccio presente che non sono stati stabiliti dei criteri per l'assegnazione delle classi. Grazie. 

Questo è male. La D.S. assegna alle classi sulla base delle proposte del collegio e dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto.

Insegno nella scuola elementare, sono di ruolo da 5 anni, e recentemente mi sono ammalata. Sto facendo accertamenti ma la mia situazione non è delle migliori. Preciso che mi piace lavorare e quindi preferirei stare meglio piuttosto che presentare queste richieste. Sto producendo domanda di invalidità, per chiedere anche le agevolazioni della legge 104. Le chiedo se può spiegarmi la differenza tra chiedere l'invalidità e la legge 104 alla propria A.S.L. e chiedere invece la visita colleggiale (dove? non so!). Poi mi sorge un dubbio se abbia fatto bene a muovermi in questo senso, giacchè nelle Faq ho letto che per inabilità al lavoro si rischia il licenziamento. Io infatti ho chiesto l'invalidità in modo che se ci fosse un aggravamento della mia situazione dovrei fare solo l'aggravamento e non per andare in pensione.

La materia è un po' complicata, ed io non ho il tempo per approfondirla in questa sede. La condizione di persona handicappata naturalmente le dà diritto a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 104/92, quali la fruizione dei permessi mensili, la precedenza delle operazioni di mobilità, ecc. L'invalidità le è utile per poter chiedere la visita medico collegiale ed essere destinata a compiti diversi dall'insegnamento, ben sapendo che questo la espone al rischio del licenziamento, qualora non possa essere utilmente impiegata presso l'amministrazione scolastica o altra amministrazione dello stato nell'arco di cinque anni.

Sono un'insegnante di scuola media volevo porre un quesito relativo alle unità di apprendimento: una volta rilevati i problemi o i bisogni dei singoli gruppi costituenti un contesto classe, l'unità di apprendimento sarà sempre unica o riferita a ciascun gruppo in relazione ai bisogni emersi? 

Bisogna chiederlo a Bertagna. Io sono fermo a modelli di scuola pre-riforma.

Caro Santoro, Le anticipo che il quesito che sto per porle non ha attinenza con il precariato o le graduatorie, quindi mi scuso preventivamente nel porgerle una domanda cui non ho trovato una risposta chiara ed univoca dai sindacalisiti o dagli altri siti dedicati alla scuola. Vengo al punto: durante una assemblea di istituto i docenti devono rimanere a scuola, eventualmente a fare vigilanza, o possono rimanere a casa, qualora il Consiglio di Istituto non abbia programmato nel giorno dell’assemblea ulteriori attività didattiche?

Stanno a casa. In ogni caso non spetta al consiglio di istituto programmare le attività.

La maggior parte delle rubriche sindacali e quasi la metà delle scuole, considerando che l’assemblea si configura come una sospensione dell’attività didattica e che la sentenza del consiglio di Stato n 173/1982 ha sancito che nei periodi di sospensioni delle lezioni non è obbligatoria la presenza a scuola dei docenti, sostiene che, ai sensi art. 13 comma 8 del TU, sia prevista la vigilanza dell’assemblea solo da parte del preside o di un suo delegato (al singolare, quindi di una persona sola). Di contro rubriche di giornali specializzati sostengono che l’obbligo di vigilanza sia da considerarsi come obbligazione contrattuale dell’insegnamento e che dunque non possa essere eluso durante le assemblee, perché caso diverso è la sospensione dell’attività didattica durante le vacanze estive, quando gli alunni sono a casa sotto la responsabilità de genitori, e la sospensione, o secondo loro per meglio dire l ‘interruzione’, delle attività scolastiche durante le assemblee con centinaia di alunni minorenni presenti nei locali della scuola. Non sarebbe d’altronde logico pensare che il solo preside possa vigilare da solo su centinaia di persone. Io ho pensato che si potrebbe proporre un servizio di vigilanza per turni, con professori diversi a rotazione e chiaramente indicati dal dirigente, ma c’è un ulteriore intoppo. Il Regolamento di Istituto prevede anche che, in caso di scioglimento dell’assemblea per manifesta incapacità degli studenti di autogovernarsi, gli studenti stessi ritornino nelle aule e riprendano le lezioni. In quel caso come si potrebbe riprendere le lezioni se solo alcuni docenti sono presenti a scuola? Mi scuso ancora per averle posto una questione un poco speciosa e non attinente alla sua rubrica, le sarò grato se vorrà darmi un suo pare. In ogni caso la saluto e la ringrazio.

Risulta anche a me che in molti istituti, a seguito della nota MIUR prot. 4733/A3 del 26 novembre 2003, i dirigenti scolastici impongano la presenza a scuola di tutti i docenti secondo il loro normale orario di servizio durante lo svolgimento dell’assemblea d’istituto degli studenti, prevista, come è noto, dagli artt. 12 e sg. del d. l.vo 297/94. Val la pena qui di ricordare che la legge consente agli insegnanti che lo desiderino la partecipazione alle assemblee di istituto, senza porre a loro carico alcun obbligo, neanche rispetto alla semplice vigilanza, che deve essere garantita dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Chiara a riguardo la nota 3 maggio 1979, n. 565, seguita dalla nota 18 luglio 1979, n. 2317 e dalla C.M. 27 dicembre 1979, n. 312, esaustiva dell’argomento ed applicativa degli artt. 42 e sg. del DPR 416/74, poi confluiti in quelli del testo unico ricordati. Che i giorni destinati alle assemblee di istituto rientrino a pieno titolo nei 200 previsti dall’art. 74, comma 3 del d. l.vo 297/94, come lo stesso MIUR esplicitamente riconosce, smentendo l’orientamento espresso dal suo stesso Ufficio legislativo solo qualche mese prima, nulla modifica circa gli obblighi di servizio del personale, che sono disciplinati dal CCNL in vigore, il quale non prevede la presenza a scuola di quello docente in assenza di attività programmate.

Fa piacere sapere che è molto chiaro, tuttavia per quanto ci riguarda hanno calcolato le ferie annuali nella quantità di ventisette giorni, rispetto ai ventotto che sono stati calcolati, a parità di orario di lavoro, in altri istituti scolastici. Per questo motivo avremmo avuto piacere di avere un Vs cortese parere sulla questione anche in virtù del fatto che la norma dell'art. 10 d.lgvo 66/2003 e ss., al quale rimanda il codice civile, dispone che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Ci sembra che quattro settimane corrispondano a ventotto giorni complessivi (o sbagliamo?). Nel contempo ci domandiamo, in virtù della predetta considerazione ed in virtù del principio generale secondo cui il contratto collettivo può derogare la legge solo nel caso in cui contenga clausole più favorevoli al lavoratore, se il citato art. 10 d.lgvo 66/2003 abbia efficacia derogante rispetto al 5^ comma art. 13 del vigente CCNL comparto scuola, in quanto più favorevole per noi.

Ma lasciamo stare la legge! Non si possono attribuire 27 o 28 giorni di ferie per chi lavora su 5 giorni: il CCNL non dice questo. Dice una cosa diversa: che chi fruisce delle ferie per periodi inferiori alla settimana ha un computo di 1,2 giornate invece di 1. Tutti qui. Mi sembra di una sconfortante semplicità, per cui continuo a non capire il problema.

Gentilissimo signor Santoro, ricorro a lei per l'ennesima volta, mi è stato chiesto se il personale ATA può accompagnare in gita c'è una normativa che regolamenta ciò?

I collaboratori scolastici possono, visto che collaborano con i docenti nei compiti di vigilanza degli allievi.

Un permesso breve per accertamenti diagnostici deve essere recuperato?

Sì.

Il Dirigente Scolastico può dare ore eccedenti per la sostituzione?

Sì.

Approfitto della sua gentilezza e competenza per sapere come ci si comporti nel caso della sostituzione del DSGA. La persona, atta a ricoprire l'incarico, viene designata dal DSGA in persona o esistono, per evitare controversie sul lavoro, altri criteri?

La persona a cui viene assegnato l'incarico specifico è quella chiamata a sostituire il DSGA. Naturalmente spetta alla contrattazione di scuola, ai sensi dell'art. 47 del CCNL, indicare modalità e criteri di accesso a tale incarico.

Sono in astensione facoltativa fino alla chiusura delle scuole 22 dicembre per le vacanze natalizie. Le chiedo se per poter beneficiare dei giorni di vacanza di Natale devo alla ripresa delle lezioni riprendere servizio o posso anche mettermi in malattia e rifare nel frattempo la domanda di astensione facoltativa?

Deve rientrare in servizio almeno un giorno.

I viaggi di istruzione sono da contemplare come lezioni e quindi da comprendere nei 200 giorni minimi di lezione o, come sostiene il dirigente dell'ufficio scolastico del CSA di Como (prot. n. 11199/p all. n. 2), non sono tali e quindi non computabili a tal fine?

Il dirigente dell'ufficio scolastico del CSA di Como non sa quel che dice.

Inoltre il medesimo sostiene che la flessibilità concessa ai singoli istituti riguarda l'organizzazione delle attività didattiche ma non la loro riduzione. Pertanto, in Lombardia si sarebbe tenuti a svolgere 209 giorni meno la festa patronale, compresi visite, viaggi etc, di cui 200 in classe. A me sembra che l'ufficio scolastico della Lombardia, con la 13490 del 21/10/2004 dica che si può sospendere l'attività didattica e non solo organizzarla diversamente (basta mantenere i 200 giorni minimi di lezione).

Lei è una persona perspicace ed intelligente.

Nella mia scuola il Preside ha convinto il C.I. ad approvare un calendario di 209 giorni (come deliberato dalla Regione) con 200 di lezione in classe, 7 a disposizione per eventuali visite e viaggi, 2 per eventi straordinari e 1 per il S. Patrono. Mi risulta che quasi tutte le altre scuole delle province si Milano e Como si comportino diversamente.

Cosa vuole che le dica: avevamo un ministro dell'economia creativo ed anche qualche dirigente dell'amministrazione scolastica! L'Italia è davvero un paese fortunato.

Sono un assistente amministrativo e ho dato la mia disponibilità per ricoprire l'incarico specifico di vicario del DSGA. Quali sono i titoli culturali e di servizio dei quali bisogna tener conto per una eventuale graduatoria?

Lo decide la contrattazione di scuola, ai sensi dell'art. 47 del CCNL.

Salve, gradirei il tuo aiuto su questo quesito. Il DSGA al di là delle 100 ore di straordinario, può accedere ad altre retribuzioni dal FIS ad es. per supporto e monitoraggio dei progetti di istituto inseriti nel POF? Insomma è legittimo dare più di 100 ore al DSGA o, se si danno, si fa qualcosa di illegale?

100 ore di straordinario, più eventuali altri compensi legati all'intensificazione della prestazione per la gestione di progetti finanziati da enti esterni.

Sono un docente in servizio al Liceo Scientifico. Non ho dato la disponibilità ai corsi di recupero (IDEI) in cui erano impegnati molti miei alunni. Ha tenuto il corso una collega, che ha assegnato anche la prova di verifica effettuata a fine corso. La domanda è questa: chi deve certificare il superamento o meno del debito? La collega afferma che spetta al docente di classe. Io, ragionando per logica, affermo che tocca a lei che ha gestito il corso e la prova. Chi ha ragione?

Secondo me tu.

Gent.mo Prof Santoro, sono un insegnante di scuola materna privata paritaria che da quest'anno ha l'obbligo di timbrare il cartellino all'entrata -uscita -pause pranzo durante l'orario di servizio. La segretaria amministrativa afferma che non è tenuta a farmi visionare il foglio di riepilogo mensile con tutte le mie timbrature per verificare il mio orario di servizio e x accertarmi se la macchinetta funziona bene. Mi sono già stati decurtati dei soldi dallo stipendio perchè affermano che ho fatto meno ore del dovuto per contratto... ma come posso verificare?? Ho diritto a visionare tale orario con timbrature?

Sì.

Quali leggi esistono a questo proposito?

La legge 241/90.

Il vicario ha il compito di sostituire il Dirigente in caso di assenza o impedimento. La sostituzione vale anche per il Consiglio d'istituto con tutti i diritti degli altri consiglieri (voto e parola), essendo il dirigente un membro di diritto? Se sì, quale è la normativa cui fare riferimento?

Ritengo di sì, qualora ciò sia esplicitamente previsto nella delega.

Gent.le prof. mi interesserebbe conoscere il suo parere circa alcune questioni riguardanti la RSU.
1) Se una RSU viene trasferita in altra scuola per sovrannumerarietà (ahimè è successo!) mantiene il diritto a restare in carica e quindi a svolgere attività sindacale?

No.

2) Se la RSU risulta composta da due membri su tre e quindi viene a mancare il numero legale affinchè la stessa possa prendere decisioni a maggioranza, si possono chiedere nuove elezioni?

No. Due membri su tre consentono comunque alla RSU di funzionare.

3) Il monte ore di permessi sindacali alla RSU viene calcolato ad anno scolastico o ad anno solare?

Anno scolastico.

Se nei giorni 5 e 6 dicembre la scuola è chiusa perchè così ha deliberato in giugno ed ha informato tutti se non si fanno le elezioni cosa succede? E' possibile farle successivamente? Quando? Quanto tempo deve passare? Il commissario per quanto tempo deve operare?

Si fanno le elezioni, altro che chiudere la scuola! Non vorremo mica scherzare!

Sono un'insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia statale. Nell'Istituto in cui presto servizio il D.S. ha stabilito: che il gruppo di lavoro handicap uno per ogni discente (G.L.H. operativi) venga effettuato di pomeriggio, oltre l' orario di servizio. Il D.S. afferma: che il G.L.H. rientra nella funzione docente, quindi non va a coinvolgere le 40 ore annue collegiali e tanto meno puo' essere incentivato. In altri Istituti in cui ho insegnato, invece, i G.L.H. si effettuano di mattina durante l' orario di servizio. In altre scuole i G.L.H. si svolgono oltre l' orario di servizio e sono incentivati. Vorrei sapere: se è inappellabile quanto ha stabilito ed affermato il mio D.S. e se le modalità di attuazione dei G.L.H. possono essere decise a livello collegiale. Normativa che regola l'attuazione dei G.L.H. operativi. Sicura di una VS risposta ringrazio anticipatamente.

Il dirigente, come spesso accade, naturalmente sbaglia (domanda maliziosa: ma perché l'amministrazione scolastica fa dirigere le scuole da gente incompetente?). Altra domanda maliziosa: come mai docenti e non docenti non conosco i loro diritti ed i loro doveri, oggi tutti richiamati nel CCNL? Ai posteri l'ardua sentenza.

Sono un insegnante tecnico-pratico d'informatica in un istituto tecnico commerciale. Vorrei sapere se le verifiche periodiche, per valutare i ragazzi, le dobbiamo fare esclusivamente in laboratorio o possiamo svolgerle anche in classe su carta, come, ad esempio, il compito d'italiano?

Spetta alla scuola deciderlo.

Abbiamo libertà di scelta in base alla libertà d'insegnamento sancita dallo statuto degli insegnanti?

Lo statuto degli insegnanti? Che roba è?

Esiste della normativa precisa in merito?

Certo. le consiglio ad esempio una lettura istruttiva come il DPR 275/99.

Il DS dell’IPIA in cui insegno, in occasione di un’assemblea d’istituto degli studenti, ha inviato ai docenti che avevano orario di cattedra quel giorno un ordine di servizio così redatto: “Vista la richiesta degli studenti – tenuto conto della delibera del Collegio dei docenti del 14/10/2004; La SS. VV., durante il normale orario di lavoro della giornata di giovedì 11 Novembre, curerà il servizio di vigilanza degli studenti in occasione dell’Assemblea di Istituto…” C’è poi un richiamo ad un avviso precedente relativo alla “Culpa in vigilando” da parte dei docenti. Nel collegio dei docenti a cui il DS fa riferimento, era stata sollevata la questione della presenza dei docenti a scuola nella giornata o nelle ore dell’assemblea d’istituto degli studenti e, mentre il DS affermava la obbligatorietà della presenza di tutto il personale insegnante a scuola, ciascuno secondo il proprio orario di servizio, io, non da solo, sostenevo che la gestione dell’assemblea degli studenti, una volta accettatone il programma, spettava a loro. Secondo il mio punto di vista, noi docenti abbiamo il compito di svolgere l’attività didattica nel migliore dei modi (insegnamento e responsabilità sulla classe che ci viene affidata); ritengo poi che non possano considerarci sorveglianti, perché se dovessero ridurci a questo, ben poco resterebbe della funzione docente! Questo ho detto, ed ho aggiunto che la vigilanza all’entrata, durante la pausa della ricreazione e all’uscita dalle lezioni, fa parte dell’attività didattica e non presenta alcuna incompatibilità con la nostra funzione. Suggerivo anche, per la eventuale tranquillità del DS e di noi prof. che si poteva lasciare qualche docente a scuola per far fronte ad eventuali problemi, ma doveva essere chiaro che in mancanza di un ordine di servizio o di attività precedentemente stabilite dal Collegio, non c’era l’obbligo per i docenti di restare a scuola. A questo punto il DS rispondeva che per lui non faceva alcuna differenza ed avrebbe impartito l’ordine di servizio per garantire la vigilanza sugli studenti. Non voglio apparire uno scansafatiche, ma neanche uno che per quieto vivere si adegua alla volontà o ai desideri di chi ci dirige. Secondo me il DS che ha emanato un ordine di servizio per tutelarsi e affermare la propria autorità non si assume le proprie responsabilità ed ha capito poco della gestione della scuola in occasione dell’assemblea d’istituto degli studenti. Scusami se l’ho fatta lunga, mi umilia però (anche se è difficile aumentare il senso di frustrazione che provo di fronte alla situazione scolastica in generale ed al tentativo di questa riforma di risolverla) l’imposizione di regole e comportamenti che dovrebbero e potrebbero trovare soluzione con il dialogo, il confronto delle idee ed il rispetto reciproci. Se ho torto, bene ha fatto il DS ad emanare l’ordine di servizio, ma se ho ragione che posso fare per evidenziare tale sopruso? (la C.M. del nov 2003 relativa alle assemblee d’istituto degli studenti non parla di presenza o vigilanza da parte dei docenti). Grazie per l’attenzione e complimenti per la competenza e la disponibilità.

In molti istituti, a seguito della nota MIUR prot. 4733/A3 del 26 novembre 2003, i dirigenti scolastici impongono la presenza a scuola di tutti i docenti secondo il loro normale orario di servizio durante lo svolgimento dell’assemblea d’istituto degli studenti, prevista, come è noto, dagli artt. 12 e sg. del d. l.vo 297/94. Val la pena qui di ricordare che la legge consente agli insegnanti che lo desiderino la partecipazione alle assemblee di istituto, senza porre a loro carico alcun obbligo, neanche rispetto alla semplice vigilanza, che deve essere garantita dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Chiara a riguardo la nota 3 maggio 1979, n. 565, seguita dalla nota 18 luglio 1979, n. 2317 e dalla C.M. 27 dicembre 1979, n. 312, esaustiva dell’argomento ed applicativa degli artt. 42 e sg. del DPR 416/74, poi confluiti in quelli del testo unico ricordati. Che i giorni destinati alle assemblee di istituto rientrino a pieno titolo nei 200 previsti dall’art. 74, comma 3 del d. l.vo 297/94, come lo stesso MIUR esplicitamente riconosce, smentendo l’orientamento espresso dal suo stesso Ufficio legislativo solo qualche mese prima, nulla modifica circa gli obblighi di servizio del personale, che sono disciplinati dal CCNL in vigore, il quale non prevede la presenza a scuola di quello docente in assenza di attività programmate.

E' vero che l'insegnante di sostegno in gravidanza può chiedere l'esonero dal servizio senza presentare certificazione medica?

Non mi risulta.

Secondo il quadro annuale delle attività 2004/2005 i collegi dei docenti della nostra scuola dovrebbero avere una durata fissata con ora di inizio e di fine. E' ,però, consuetudine che si inizi sempre con mezza o addirittura un'ora di ritardo per mancanza della presidenza. Sta di fatto che quel collegio che sulla carta dovrebbe durare due ore, in realtà per i puntuali ne dura tre e a volte di più.
1) Cosa si può fare per far rispettare gli orari in considerazione degli impegni di ognuno anche al di fuori della scuola?

Alzarsi ed andarsene alla scadenza del tempo previsto per la riunione.

2) Se con appello finale (in ora successiva a quella fissata sulla carta ) si dovesse risultare assenti pur avendo firmato ed aver presenziato al collegio fino all'orario stabilito, come si deve rispondere ad una eventuale lettera?

Sottolineando la prassi scorretta di non iniziare mai con puntualità la riunione.

3) Il badge ha qualche validità?

In che senso.

Vorrei sapere se esiste la possibilità che un insegnante di scuola media rifiuti di ospitare alunni di altre classi in caso di assenza di un collega non sostituibile ai sensi della normativa vigente. Esiste un numero massimo di alunni "ospitati" o di "ospitati" e "ospitanti"?

Sì, quello previsto per la formazione delle classi.

Gent.mo sig. Santoro, le scrivo per salutarla e nell'occasione le porrei un quesito. Nello specifico, ho chiesto un giorno di "permesso retribuito per motivi personali o familiari" (art. 15 c.2 CCNL luglio 2003) perché ho avuto una rottura all'impianto idrico della mia abitazione. A corredo di tale domanda ho allegato attestazione della ditta che ha effettuato l'intervento in cui sono indicati il luogo, la data, l'ora, la durata e la natura di tale intervento. Detta attestazione è su carta intestata della ditta con in calce timbro e firma dell'amministratore della stessa. Il DSGA non vuole accordarmi questo permesso, anzi minaccia di operare una trattenuta sul mio stipendio, asserendo che l'attestazione di una ditta privata non rientrerebbe nell'intendimento dell'allocuzione "documentati" dell'art. 15 c.2 del CCNL. In soldoni il DSGA asserisce che gli unici documenti validi sono quelli rilasciati da pubbliche amministrazioni. La cosa che più mi indispone è che ho trovato in internet una circolare del Ministero economia e finanze (circ. n.9 20/11/2001 prot. 103336) che chiarisce la cosa portando ad esempio di motivo personale, (testuali parole) "Le esigenze di carattere personale o familiare che danno titolo ai permessi possono riguardare visite mediche specialistiche o esami clinici nonché tutte quelle circostanze meritevoli di considerazione che, a titolo esemplicativo, possono essere: disbrigo di pratiche burocratiche, lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'abitazione, traslochi e assistenza ai familiari purché debitamente documentati..." e nonostante questo il DSGA si ostina a non riconoscermi tale diritto. Detto questo le chiedo la cortesia di darmi un parere che possa chiarirmi la cosa.

Lo mandi a cagare! Lei non deve interloquire con il DSGA, ma con il dirigente scolastico, a cui autocertifica i motivi del permesso. Non deve produrre alcuna documentazione. Punto.

Le chiediamo un charimenti per l'accesso al Fondo d'Istituto per i docenti in utilizzazione ex art. 113 se a tutt'oggi un docente collocato fuori ruolo, art. 35 legge 289 del 27/12/2002, ex art. 113, ed assegnato alle attività connesse alla cura e al funzionamneto della biblioteca e dei supporti didattici, con contratto stipulato nell'a.s. 1998/99 e la possibilità, prevista dal contratto, di accedere al Fondo d'Istituto, può beneficiare ancora dell'accesso al fondo, e, in caso affermativo, in che misura e con quali parametri.

Sì, sulla base dei criteri che la contrattazione di scuola deve stabilire.

Signor Cirillo, sono un'insegnante di religione che come sempre ha subito un torto.

Come sempre? Ma se vi hanno immesso in ruolo, per la miseria!

Tempo fa ho presentato un progetto sul riciclaggio per le attività integrative, il dirigente ha fatto di tutto per scoraggiarmi e ritirarlo io ho desistito dichiarando che se aveva bisogno di docenti anche per l'informatica, ero disposta a presentare un ulteriore progetto senza però rinunciare al primo. Per farla breve in collegio (manovrato da accordi privati con i soliti prescelti), fa approvare tutti i progetti presentati e mi assegna d'ufficio al progetto d'informatica. Indignata ho consegnato la rinuncia alle attività integrative per motivi familiari. Il dirigente ha assegnato comunque i miei progetti (preparati con cura e dettagliati nei minimi particolari a docenti che avevo scelto come collaboratori). Posso fare qualcosa per oppormi?

Se ha rinunciato, non ne capisco la ragione.

Esiste qualche legge che afferma che i progetti sono personali?

Ma no, suvvia! Spetta al collegio definirli, e alla contrattazione di scuola stabilire criteri e modalità di utilizzazione del personale e relativi compensi.

Grazie per avermi risposto, tuttavia non mi è chiaro cosa si intende per "saturata".Se si intende tutte le cattedre a 18 ore, questo è quanto è successo lo scorso anno in seguito al trasferimento di un collega: 8 cattedre a 18 + un residuo di 8 ore. La mia cattedra un anno dovrebbe essere formata da  6 classi con tre ore ( 3+3+3+3+3+3), l'altro con 5 classi (4+4+4+3+3), con un continuo senso di disagio perchè un anno si lasciano gli alunni quando arrivano in quinta e l'altro ci si trova a lavorare in quattro classi del tutto nuove. Possibile che non c'è niente da fare per garantire la continuità didattica?

Una cosa da fare ci sarebbe: cacciare la Moratti.

Salve, il preside della scuola media frequentata da mio figlio ci ha inviato una comunicazione chiedendo a noi genitori l'assenso o no di far uscire i figli da scuola in caso di mancanza degli insegnanti. Ora io so che la vigilanza sugli allievi è di responsebilità della scuola, qualora manchi improvvisamente un docente per poter far uscire un minore, qualora non sia possibile sostituire il docente assente, la famiglia deve comunque essere informata anche in presenza dell'assenso.

Ritengo che lei abbia perfettamente ragione.

L'altra opzione fornita dalla scuola è la permanenza dell'alunno a scuola, ma ben sappiamo che in quel caso il ragazzo verrebbe "parcheggiato" in un altra classe, e pertanto io vorrei comunque essere avvisata per decidere se andarlo a ritirare.

Lei chiede forse troppo, in questo caso.

Vorrei sapere gli obblighi della scuola in questi casi per potermi regolare sulla decisione; premetto che noi abitiamo lontani dalla sede scolastica e che in caso di uscita anticipata vado sempre a prendere mio figlio all'uscita.

La scuola oggi, grazie ai tagli della Moratti, non è nelle condizioni di potersi più far carico delle assenze degli insegnanti, purtroppo.

Spett. Redazione Educazione&Scuola, gradiremmo conoscere, ove esista, la normativa che prevede la possibilità di utilizzare un lettore di madrelingua che operi in compresenza al docente titolare in orario curriculare, ed inoltre indichi a carico di chi debba essere attribuito il compenso (famiglie o Amministrazione)

Non ho capito la domanda.

Nel visitare giornalmente il Vs. sito (eccellente), mi sono accorto che il Sig. Santoro Pino ha messo in rete (archivio/concorsi/incomp.hatm) una breve nota sul problema delle incompatibilità (ATA E NON). La mia domanda personale è la seguente: un dipendente della pubblica amministrazione (ATA - comparto scuola) con contratto a tempo indeterminato 36 ore settimanali può avere incarichi esterni c/o altre scuole.......tipo esperto x corsi pomeridiani e/o serali di informatica o altro?

Sì.

NON ho capito la differenza tra la situazione prima del 31 marzo 1998 - ATA (a meno che non abbia in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno) e quella dopo ladata del 31 marzo 1998, il quale decreto l.vo del 31.03.1998 n. 80 modificava l'art. 58 del decreto l.vo 3.2.93 n. 29. Conclusioni: il personale ATA (assistente amministrativo) può avere incarichi interni o esterni oppure è un personale che devo solo lavorare per le 36 ore settimanali (sotto-pagato)??? La ringrazio anticipatamente per l'interessamento della stessa, colgo l'occasione per porgere a tutta la redazione i più cordiali e distinti saluti.

Le collaborazioni plurime sono esplicitamente previste dal CCNL della scuola.

Gentile Prof., ho un incarico annuale dal CSA e mi è stato negato un permesso per partecipare ad un corso di aggiornamento perchè non sono di ruolo... a me la cosa è sembrata strana.... chiedo lumi.

Al personale di ruolo, come a quello supplente si applica il contratto di lavoro, che prevede la possibilità di fruire di permessi fino a cinque giorni ad anno scolastico per partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione in servizio.

Egregio Dott. Santoro, sono una insegnante di scuola superiore, ho 28 anni di servizio e vorrei sapere: se dessi le dimissioni volontarie dall'insegnamento, per la liquidazione della pensione dovrei comunque aspettare il raggiungimento dei requisiti?

Sì.

Egr. Prof. Santoro, mia moglie ha stipulato un contratto a tempo determinato per l'A.S. 2003-2004 fino al 30/06/2004. Il 20/06/2004 è entrata in interdizione per maternità a rischio fino (proseguendo l'evento) all'entrata in Maternità Obbligatoria (20/11/2004). Il 20/09/04 ha comunque accettato un altro contratto per l'anno 2004-2005 (firmando il contratto presso la scuola ma non entrando in servizio in quanto in interdizione). Ora dalla Direzione provinciale del Tesoro mi si dice che la retribuzione dovuta per il periodo coperto dal nuovo contratto debba essere comunque all'80%, in quanto l'integrazione al 100% sarebbe stata possibile solo se mia moglie, sentendosi "improvvisamente" meglio avesse prestato un giorno di servizio. Ma alla luce del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, non avrebbe diritto "in automatico" al 100%?

Sì.

Le sarei grato se potesse anche mandarmi il libercolo sui supplenti in maniera di evitare di disturbarLa per il futuro. La ringrazio per la pazienza.

Senz'altro.

Sono un'ins. di scuola elem. e vorrei cortesemente sapere se è vero che, da oggi in poi, dando la disponibilità, noi di ruolo dobbiamo coprire tutte le supplenze, con ore eccedenti l'orario di servizio. Nella mia scuola molti lo fanno già, ma a me non pare giusto togliere il pane di bocca a chi ne ha bisogno. Però se fosse ormai obbligatorio... tanto varrebbe farlo! C'è una disposizione recente a riguardo? La ringrazio infinitamente.

Anche l'insegnante elementare può svolgere, sulla base di una dichiarata disponibilità, ore eccedenti, sulla base per altro di quanto già prevedeva l'ormai vecchio art. 70, quarto comma del CCNL 4 agosto 1995.

Nel 1992 sono entrata di ruolo a Roma nella classe di concorso C500 "Laboratorio di informatica gestionale". Dall'a.s. 2002/2003 ho ottenuto il passaggio di ruolo nella classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed economiche). Devo compilare le domande relative alla ricostruzione della carriera per il passaggio di ruolo. I quesiti che vorrei sottoporle sono i seguenti: quante e quali domande che devo presentare?

Una.

Il CSA di Roma non ha ancora compiuto la ricostruzione della carriera relativa all'entrata in ruolo nella classe di concorso C500, nonostante io abbia presentato regolare domanda nel lontano 1993. Questo può ostacolare la ricostruzione della carriera relativa al passaggio di ruolo?

Certo.

In quale classe stipendiale verrò inquadrata, tenendo conto che ho maturato i seguenti anni di servizio: 3 anni di pre-ruolo nella classe di concorso C500, 10 anni di ruolo nella classe di concorso C500, 2 anni di ruolo nella classe di concorso A019?

Le classi stipendiali sono quelle allegate al CCNL della scuola, che può consultare anche sul ns. sito.

Inviate le vostre richieste a:
Mail.gif (4196 byte)RSU@edscuola.com
 
Home Page
Altre FAQ


LE FastCounter