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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/49
Domande e Risposte sulla RSU

Una informazione da Te che sai quasi tutto: in sede di consiglio di classe, quando ci sono gli scrutini, il Preside ha l'obbligo di presenziare oppure può delegare tutto ai coordinatori ed al consiglio?

La seconda che hai detto.

Le ore di insegnamento da non superare nella settimana (oltre le 18-cattedra) sono 6! Le ore prestate in qualità di docente "esperto" nella terza area degli IPSIA o le ore di docenza prestate in particolari progetti PON-POR-POF rientrano in tali conteggi?

Secondo me sì.

Avrei bisogno di un chiarimento. Attualmente sono un insegnante di ruolo in congedo con mantenimento dello stipendio per dottorato di ricerca. Devo fare una collaborazione con un istituto di ricerca per cui mi è stato proposto un contratto di collaborazione a progetto. E’ compatibile con il mio contratto della scuola.

Sì, a patto di ottenere l'autorizzazione preventiva da parte del dirigente scolastico.

A gennaio ho presentato alla scuola la domanda di ricostruzione carriera. A tutt'oggi (siamo ad aprile) il segretario non ha avviato la pratica della ricostruzione adducendo come scusa altri impegni (bilancio, inventario). Esiste un termine entro il quale la scuola deve avviare la pratica? Come posso far accelerare tale procedura? Esiste un riferimento normativo al quale posso riferirmi?

Sì, il decreto attuativo della legge 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi. Lì trovi indicato il termine entro cui la pratica deve essere evasa.

Sono un insegnante di conversazione in lingua straniera con contratto a tempo determinato. Il D.S. mi ha conferito l'incarico di insegnamento in ore aggiuntive (pomeridiane) in vista della preparazione di un esame. Dopo due lezioni l'incarico mi è stato revocato senza motivazione alcuna. È leggittimo? Può farlo?

Chiedi spiegazioni.

Caro Santoro, ti disturbo per un tuo illuminante parere e mi scuso anticipatamente della problematica che ti sottopongo. Circa un mese fà ho chiesto un permesso breve pomeridiano di due ore per sottopormi a visita specialistica. Il Collaboratore mi ha tenuto bene a precisare che entro 60 giorni avrei dovuto compensare le ore di assenza. Mercoledi scorso dopo aver effettuato 4 ore consecutive frontali nella mia classe mi viene comunicato che debbo recuperare una delle due ore di seguito in altra classe e nonostante facessi notare che stavo effettuando la 5° ora consecutiva mi veniva risposto che per esigenze di servizio dovevo andare in supplenza. Oggi stesso discorso, sempre di mercoledi, dopo le mie 4 ore in classe mi si invita ad andare a effettuare la quinta ora di lezione. Mi sono rifiutata adducendo un malessere alle corde vocali che mi era stato diagnosticato con regolare certificato dallo specialista. A questo punto mi si costringerà a prendere l'intera giornata di permesso qualora ne dovessi avere bisogno, ma la domanda che ti pongo è molto semplice: secondo il CCNL è regolare che io faccia 5 ore consecutive di lezioni quando la Dirigenza era perfettamente informata del mio precario stato di salute?

Ritengo di sì. Per altro se non stai bene, puoi sempre usufruire delle assenze per malattia.

Ho qualcosa di legale da potere mettere in moto nei confronti del Collaboratore o del Dirigente? Non essendo litigiosa, non assentandomi mai, non approfittando mai dei Colleghi e essendo ligia al mio dovere perchè costringermi ad assentarmi un'intera giornata e non solo il tempo necessario per eventuali problemi personali?

Siccome sei ligia al tuo dovere, sai che i permessi orari vanno restituiti secondo modalità che devono essere decise dalla scuola.

Gentile redazione, mi trovo nella necessità di sapere con urgenza se per usufruire dei permessi giornalieri retribuiti oltre l'anno di vita del bambino, artt. 33 e 42 del DLGS 151, e art. 33 della L 104, devo avere per forza esaurito tutti i 6 mesi di congedo parentale ordinario a mia disposizione. Avendo due gemelle, di cui una purtoppo è stata riconosciuta in condizione di handicap grave, finora ho chiedto sempre il congedo a nome dell'altra, e mi sono arrangiata con i permessi per allattamento. Ora le bimbe stanno per compiere un anno, io vorrei usufruire del permesso giornaliero, ma mi è stato risposto che, essendo alternativo al "prolungamento", devo prima consumare tutto il periodo di congedo al 30%. Ho trovato la circ INPS 133 del 17 luglio 2000, che è chiarissima al riguardo, mentre l'INPDAP non si è mai espresso: perché, quindi, non posso godere della stessa libertà di qualsiasi altro lavoratore non statale, che può usufruire del congedo parentale ordinario in un arco di tempo a sua esigenza, mentre io dovrei essere costretta a consumarlo tutto ora? Com'è possibile che una agevolazione si trasformi in uno svantaggio? Vi ringrazio per qualsiasi opinione potrete darmi.

Non conosco le norme invocate dall'amministrazione per importi questa soluzione, per cui ti consiglio di presentare formale richiesta di permesso, impugnando l'eventuale diniego in sede contenziosa.

Gentilissimo dott.Santoro, temo di dover fare una domanda non pertinente all'argomento trattato in questo sito, ma mi rivolgo ancora a lei perchè ripongo molta fiducia nelle sue competenze. Mesi fa le ho posto un quesito riguardo l'anno di prova e la sua risposta è stata esauriente, ora vorrei informazioni riguardo le ore di formazione e i crediti formativi che devo realizzare durante questo anno.

Le mando un libercolo sull'argomento.

Nell'anno di prova della scuola dell'infanzia, per il conteggio dei 180 giorni, sono comprese anche vacanze scolastiche e altri giorni festivi?

Sì.

Caro Pino, questa volta chiedo il tuo aiuto a nome di una collega. Insegna alla scuola primaria come supplente della medesima insegnante da novembre e con il 2 maggio prossimo entrerà in astensione obbligatoria per maternità. Il 12 maggio scade il suo contratto: glielo rinnoveranno, visto che la titolare non potrà rientrare sulla cattedra? Se sì, con quale trattamento economico?

Sì. 100%.

Inoltre, se il contratto sarà rinnovato e comprenderà la data degli scrutini, avrà diritto allo stipendio estivo?

Non allo stipendio, ma all'indennità di maternità.

Si è informata presso i sindacati e presso la sovrintendenza scolastica, ma ha ottenuto risposte contrastanti... Grazie infinite per la tua disponibilità.

Prego.

Caro Pino, ho un quesito da porti... tanto per cambiare! Quale deve essere, se c'è, il criterio con il quale il capo di Istituto assegna i posti vacanti agli incaricati annuali? Esempio: se in un Istituto ci sono tre posti vacanti ed io ho più punteggio in graduatoria permanente rispetto alle altre due che hanno scelto la stessa sede, ho precedenza di scelta? O vale il criterio della continuità sulla classe rispetto all'anno precedente? Spero di essermi spiegata....

L'assegnazione degli insegnanti alle classi spetta al dirigente scolastico, sulla base delle proposte del collegio e dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto. Se trattasi di organico funzionale, l'assegnazione alle sedi invece viene stabilita in base a criteri definiti dalla contrattazione di scuola.

Egregio dott. Santoro, durante l'anno scolastico 1999/2000, con contratto-nomina del Provveditore del 13.10.1999 e fino al 31.08.2000, ho fruito di giorni 34 di astensione facoltativa per malattia del figlio minore di anni 3 e giorni 129 di aspettativa per motivi di famiglia; con provvedimento del Dir. Scolastico non mi è stato riconosciuto il diritto alla retribuzione dei mesi estivi (Luglio e Agosto). Gradirei conoscere il Suo parere in merito alla legittimità del provvedimento suddetto precisando che l'astensione facoltativa è stata fruita dal 14.10.al 16.11.1999 e l'aspettativa dal 09.02.2000 al 16.06.2000. Grazie.

L'amministrazione applica una vecchia norma contenuta nel testo unico per negarle il diritto alla retribuzione estiva, anche se con la privatizzazione del rapporto di lavoro non dovrebbe essere più in vigore, dal momento che il CCNL del comparto scuola non contempla questa evenienza.

Vorrei ricevere un'informazione... nella scuola elementare dove studia mia figlia c'e' un'insegnante che insegna alla propria figlia, esiste una normativa speciale per questi casi, o proprio una legge specifica... in attesa di un suo riscontro.

Non c'è nulla che vieti questa eventualità.

Gentile signor Santoro, sono un insegnante di scuola materna comunale e, fra due o tre anni, la scuola dove insegno passerà statale. Io maestra comunale passerò ad un asilo nido del comune. La mia domanda è: "Posso rimanere nell'attuale scuola materna comunale, che passerà statale, diventando dipendente dello Stato?

No.

Gentilissimo Prof. Santoro, sono un ITP addetto all'ufficio tecnico. Vorrei sapere di quante ore deve essere il mio orario lavorativo e a quale legge va fatto riferimento. Grazie mille.

Non c'è una legge, ma c'è il contratto. Visto che sei esonerato dall'insegnamento, secondo me devi fare 36 ore, come tutti quelli che godono di questo indubbio privilegio.

Sono una docente assente da scuola dal 17 gennaio causa frattura piede. Attualmente non riesco ancora a camminare e devo iniziare la riabilitazione del piede. Spero di poter riprendere servizio verso i primi di maggio. Mi è stato detto che se tornerò  in servizio dopo il 30 aprile non potrò riprendere l'attività didattica ma dovrò restare a disposizione. E per quanto riguarda gli esami di stato della mia attuale classe 5^? Potrò essere nominata io come commissaria o dovrà essere la supplente che mi sostituisce? Esiste una circolare in merito?

Esiste il CCNL, in particolare l'art. 34. Quanto agli esami, ritengo che spetti a lei l'ingrato compito.

Cortesemente, mi confermate che per le scuole superiori già dall'anno scorso non c'era alcun limite di spesa per le classi prime, come invece era stato per alcuni anni in passato? Mi sto rifacendo alla circolare Min. n. 38 del 31/3/2004.

Ma la CM 38 non parla della scuola secondaria.

Gentilissimo Prof. Santoro, vorrei sapere se esistono dei precisi riferimenti normativi che impediscano la promozione di un alunno che abbia manifestato rifiuto documentato nei confronti di una o più materie (compiti in bianco, rifiuto dell’interrogazione, ecc), a prescindere dalla votazione dei componenti del Consiglio di Classe.

Spetta al consiglio di classe decidere.

Vorrei inoltre sapere se, secondo Lei, è corretto che ci sia, tra classi parallele, diversità tra il numero dei componenti del Consiglio di Classe causato dal fatto che in una classe l insegnamento di due discipline, solitamente congiunte (Italiano e Storia), vengano insegnate da due docenti diversi. Non si potrebbe proporre un solo voto per le due discipline mediando quello dei due docenti?

No.

La malattia riduce le ferie a chi ha superato i 18 mesi?

Chi ha superato i 18 mesi non solo non ha più ferie, ma neanche lavoro.

Gent. Santoro, sono supplente su una maternità in una scuola superiore. Il mio contratto è iniziato con la nomina del 21 gennaio fino al 10 febbraio, poi il contratto mi è stato rinnovato di volta in volta. Prima fino al 23 marzo ed ora dal 1 aprile al 23 aprile. Ho contattato l'insegnante in maternità e mi ha detto che rinnoverà il permesso dal 26 aprile fino fine maggio (infatti la scuola mi aveva già avvertito). Il mio problema sta nel fatto che il 1 maggio mi sposo e vorrei chiedere il congedo matrimoniale dal 29 aprile. Mi aspettano i 15 giorni di permesso?

Sì.

Devo aspettare il 26 aprile che mi rinnovino il contratto per chiedere il congedo?

Sì.

Non è troppo tardi?

No.

Nella mia scuola (linguistico circ. 27) vorremmo operare delle variazioni del curriculum, per cercare di rendere più competitivo il nostro indirizzo, che ha subito nell'ultimo anno un forte calo di iscritti. Ci risulta che fosse possibile variare il 15% del quadro orario, ma vorremmo sapere con sicurezza se tale percentuale è da intendersi sull'orario sett (35 ore, quindi più o meno 5 ore alla settimana) o su 1/2 discipline insegnate dallo stesso insegnante (esempio matematica e fisica, o italiano e latino che hanno entrambe 7 ore alla settimana (15%=1 ora alla settimana) o ancora sul monte ore annuale di una singola disciplina (per cui ci vorrebbe una scansione modulare dell'orario).

Sul monte ore annuale.

Gentile dott. Santoro, sono una docente a tempo indeterminato che presta servizio in una quinta elementare. Quest' anno da dicembre sono stata in congedo per salute, fino ad oggi. Durante i miei congedi ho chiesto anche i giorni per la 104 come figlia di invalida civile (la mamma vive con me). A oggi ho maturato più di 140 giorni di congedo per salute con diagnosi differenti, ma correlate fra loro. Non ho più ripreso la scuola e ora vorrei rientrare dopo il 30 aprile per permettere alla supplente di terminare le attività con i bambini. La direzione mi ha negato ciò, perché il mio congedo non è un unico congedo, ma io ho continuato ad essere assente per malattia NON HO RIPRESO SERVIZIO NEPPURE PER UN GIORNO!!! Lei cosa ritiene corretto fare? Devo rientrare nella classe e andare a interrompere la continuità didattica? La ringrazio molto per la sua cortese disponibilità.

Le consiglio la lettura dell'art. 34 del CCNL. A me pare chiarissimo e facilmente applicabile.

Essendoci arrivata una lettera da parte della scuola materna dove viene espressamente chiesto di consegnare i bambini alle insegnanti per motivi di sicurezza!!! Vorremmo chiarimenti sull'eventuale responsabilità della scuola stessa al verificarsi di un eventuale infortunio ad un genitore che accompagna il proprio figlio di età non superiore ai sei anni all'interno dell'atrio scolastico per un tempo non superiore ai cinque minuti (cioè quello di un saluto). Grazie in anticipo delle in formazioni che vorrete inviarci. Saluti

Non ho capito la domanda. Gli insegnanti vigilano sugli alunni, mica sui genitori!

Gentili esperti di Edscuola, nel contratto integrativo d'istituto sottoscritto dal preside e dai colleghi R.S.U. della mia scuola è stato scritto che i docenti possono essere obbligati a svolgere supplenze anche oltre le 18 ore di orario cattedra stabilite dal Contratto collettivo nazionale vigente. Poichè il contratto d'istituto è "integrativo" e non "sostitutivo" di quello collettivo nazionale, mi sembrerebbe ovvio che tale clausola sia illegittima. Mi sbaglio?

Assolutamente no. E' una clausola nulla, come recita il d. l.vo 165/2001.

Vi sarei molto grato se mi poteste rispondermi. Grazie sincere per l'auspicata risposta. Cordiali saluti.

Saluti.

Salve, sono un'insegnante di sostegno, operante nella scuola media, interessata a conoscere la normativa riguardante la sostituzione dell'insegnante specializzata in caso di assenza per malattia. Mi hanno detto che nella scuola media si può chiamare la supplente solo dopo 16 giorni di malattia, ma tempo fà ho sentito parlare di un ricorso al TAR, vinto, dove impose al Dirigente scolastico di sostituire la professoressa di sostegno, anche dopo un giorno di assenza. Vorrei sapere se è così? Dove posso trovare tale normativa?

La normativa generale è quella che conosce. Non ho presente il pronunciamento del TAR, che in ogni caso non precostituisce nessun obbligo da parte dell'amministrazione di far propria quella tesi.

Vi chiedo può un docente a tempo determinato con nomina su sostegno con nomina fino al termine delle attività didattica (30 giugno) essere nominato dal preside responsabile di una sede coordinata?

Nulla osta, secondo me.

A seguito di una spiacevole vicenda occorsa nella mia scuola alla conclusione degli scrutini finali dello scorso anno, le chiedo un'autorevole parere (eventualmente supportato da normativa). I fatti: nello scrutinio finale dello scorso anno un'alunna venne respinta a maggioranza; nel verbale vennero indicati i nominativi dei docenti che votarono per la promozione e quelli che votarono per la bocciatura. Conosciuti i risultati, la madre dell'alunna chiese, in vista di un eventuale ricorso (poi non fatto) di poter accedere agli atti dello scrutinio. Il personale di segreteria mostrò il verbale integralmente e in questo modo la signora ebbe modo di vedere i nominativi dei docenti che si erano espressi per la bocciatura della figlia. Ne seguì una spiacevole situazione, facilmente immaginabile. Richiesta: si prega di dare risposta alle seguenti domande accompagnandole da riferimenti normativi. Si precisa che diverse persone hanno dato parere diverso ma senza puntuali riuferimenti.
1° E' necessario in sede di scrutinio indicare i nomi dei docenti in relazione delle diverse decisioni?

Sì.

Deve essere obbligatoriamente indicato il nome di chi si esprime per la promozione e di chi per la boccatura?

Sì.

Non può essere sufficiente, eventualmente, l'indicazione del numero dei sostenitori delle diverse posizioni?

No.

2° Qualora sia indispensabile indicare i nominativi, è obbligatorio fornire questo dato ai genitori che chiedono di visionare il verbale o di averne estratto?

Sì.

Può la scuola negare questo ai genitori? Può riservarsi di fornire questo dato solo in caso di giudizio?

Non mi pare che uno debba nascondersi dietro ad un dito. Lo scrutinio non è il conclave, in cui si bruciano le schede dopo ogni votazione.

Gentile dott. Santoro, ero un'insegnante elementare dell'Alto Adige che ha subito sulle proprie spalle le umiliazioni più assurde che si possano infliggere ad un insegnante. Volendo rendere pubblico quanto ho subito, ho deciso di pubblicare tutto sul sito : http://www.lascuoladelmobbing.com. Dovendo ora intraprendere le vie legali con un avvocato "SICURO" Le pongo alcuni quesiti in merito ad alcuni punti ancora oscuri: se il DS ritesse che un insegnante fosse affetto da infermità psicofisica, senza essere in possesso di alcuna certificazione medica, in attesa di sottoporre l'insegnante al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione (art. 68 D.P.R. n. 3/1957), COME DOVREBBE COMPORTARSI?? Potrebbe destinarlo ad altre mansioni in attesa di giudizio medico? Non sapendo cosa fare, a me hanno affibiato una bella sospensione cautelare giuridicamente inesistente: sospensione cautelare per asseriti, ancor imprecisiati "disturbi psichici"!!

La sospensione, per essere adottata, ha bisogno di rispettare il sistema delle garanzie previsto dal testo unico.

Con la legge 165/01 sono stati aboliti gli art. da 100 a 123 e 134, articoli che scandivano i tempi e modalità dei provvedimenti disciplinari, purtroppo, nei CCN i tempi e le modalità non vengono ribaditi, per gli insegnanti, si richiamano infatti le norme di cui al Titolo I, Capitolo IV della parte III del testo Unico 297/94. Purtroppo nelle norme indicate non compaiono i tempi da rispettare nelle fasi dei procedimenti. Potrebbe indicarmi dove sono menzionati i tempi e le modalità che scandiscono un provvedimento disciplinare??

Nel testo unico, che resta ancora in vigore per quanto riguarda i docenti.

Gent/issimo dott. Santoro sono un prof. di scuola media con contratto fino a trenta giugno, ho usufruito di una settimana di congedo parentale, mia figlia ha 4 anni, da premettere che è la prima volta che ne usufruisco (mia moglie mai). Questi giorni non mi sono stati retribuiti!!! Le chiedo cortesemente, cosa posso fare per dimostrargli che i primi 30 giorni sono retribuiti al 100% fini agli 8 anni? Ho portato le sue faq in merito ed anche l'art. 12 legge luglio 2003 ccnl ma non ho ottenuto nessun risultato. Cosa devo fare?

Il periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l’8°, non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i redditi più bassi (il limite fissato nel 2000 era di L. 23.429.250 annui). In questo caso è mantenuto il trattamento al 30% anche oltre il 3° anno di età (art. 34 d. l.vo 151/2001).

Mi scuso sin da subito per il disturbo che le sto creando, ma sto girando tutto il sito edscuola alla ricerca di una soluzione: a chi spetta il potere di convocare il consiglio di circolo e a determinare gli ordini del giorno al Dirigente Scolastico o al Presidente del Consiglio di Circolo? Sono un genitore (vicepresidente del Consiglio di Circolo) e stiamo discutendo con il Dirigente Scolastico in merito all'argomento di cui sopra.

Il CdI è convocato dal suo Presidente.

Insegno matematica classe di concorso A047 nel biennio di un liceo scientifico un corso ha la sperimentazione PNI per fisica mentre l'altro ha la sperimentazione di scienze, vorrei sapere se potrei in almeno uno dei due corsi avere anche il triennio.

In molti licei scientifici si garantisce la continuità dell'insegnamento della matematica, a prescindere dai vincoli rappresentati dai piani di studio.

Salve, ho una domanda da porvi. Sono stata immessa in ruolo in seguito al concorso ordinario nel 2001 nella classe A059. Per varie ragioni ho rimandato l'anno di prova per 3 anni (uno per motivi di ricerca e 2 per maternità). Quest'anno ho avuto l'assegnazione provvisoria per la A047 (di cui ho l'abilitazione). Posso fare l'anno di prova?

Sì.

E per quale classe di concorso?

Per la A059, naturalmente.

Potrebbe inviarmi eventualmente la normativa precisa?

Lei è una donna davvero esigente.

Gent. Dott.Santoro, sono insegnante elementare su posto comune, di ruolo dal 1982. La D.S. ad inizio anno mi ha assegnato, per l'intero orario di cattedra (22 ore) ad un progetto per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri non italofoni, (posto, a detta della D.S., presente in organico funzionale). Il progetto, contenuto nel POF, è stato inserito tra le attività facoltative e così deliberato in Collegio Docenti. Lo stesso Collegio non ha deliberato su quale insegnante sarebbe stata assegnata al progetto. Due giorni prima dell'assegnazione alle classi e dell'inizio dell'a.s. ho fatto presente alla D.S. che non avevo alcuna competenza in italiano lingua2. Mi ha risposto: "Non si può aver tutto dalla vita" e mi ha assegnato lo stesso. Da febbraio il progetto è fallito, sia per la mia incompetenza in materia, sia perché gli alunni destinatari erano pochissimi e non riuscivo a completare l'orario di servizio. La D.S. allora mi ha assegnato dal mese di marzo, con nuovo decreto di assegnazione, alla copertura delle supplenze brevi nel plesso, per l'intero orario di cattedra. Ovviamente non sempre ci sono supplenze da fare per cui passo alcune giornate inattiva. Contemporaneamente, in una classe seconda, presta servizio una supplente, dall'inizio dell'anno. Ho chiesto più volte alla D.S., già da febbraio, di essere assegnata al posto di questa supplente. La D.S. non mi risponde. Il mio quesito è il seguente: a fine agosto il CSA stabilisce che nel Circolo non vi sono posti vacanti (quindi non ci sono supplenti annuali), ma solo posti disponibili. A settembre viene nominata l'insegnante supplente di questa classe 2a. Il ritorno dell'insegnante titolare (che non ha mai lavorato in quella classe perché proviene da altro plesso) è comunque previsto per novembre, senonché in novembre l'insegnante titolare non rientra nella classe, perché firma la richiesta di inidoneità temporanea, subito accolta dal CSA. Da quel momento è in servizio nel plesso come bibliotecaria (36 ore settimanali). L'insegnante supplente nominata in settembre continua la supplenza ed è tuttora in servizio in questa classe 2a. TECNICAMENTE ORA QUESTO PUO' ESSERE DEFINITO UN VERO E PROPRIO POSTO VACANTE OPPURE E' UN POSTO SOLO DISPONIBILE? POSSO INSISTERE A CHIEDERE DI ESSERE ASSEGNATA SUBITO A QUESTA CLASSE 2a, VISTO CHE IN REALTA' SONO UTILIZZATA SOLO PARZIALMENTE?

E' giusto che la supplente continui il suo servizio. Lei per quest'anno viene utilizzata secondo modalità e criteri che dovrebbero essere definiti dalla contrattazione del suo istituto.

Gent.mo Prof. Santoro le vorrei porre un quesito che non riguarda la mobilità, spero che possa rispondermi ugualmente. Il quesito riguarda il compenso spettante ai commissari degli esami di stato. Io sono in servizio in una scuola che si trova in un comune a 80 km dalla mia residenza nonchè abituale dimora. In pratica tutti i giorni percorro per andare a lavoro 160 km. Con i mezzi pubblici più veloci ci metterei 2 ore e mezzo. Per quanto riguarda il compenso riferito alla trasferta l'anno scorso mi è stato dato il compenso di 168euro in quanto sono stato nominato nel comune di servizio, che non è di abituale dimora. Ma non sarebbe giusto riconoscermi il compenso per il personale nominato fuori dal proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in un tempo superiore a 100 minuti? (in pratica 2236 euro). Dal momento che siamo tutti commissari interni che senso avrebbe specificare 4 punti a seconda del proprio comune? Che ne pensa?

Che purtroppo le norme non sono a lei favorevoli.

Gentile signor Santoro, come rsu i permessi richiesti devono essere giustificati o basta la propria richiesta al dirigente?

La seconda che hai detto.

Le chiedevo se in base all'art. 53/2000 art. 4 (congedi parentali - 3 giorni retribuiti all'anno) i tre giorni fruibili sono relativi all'anno scolastico o solare?

Il CCNL riconosce 3 giorni di permesso retribuito per evento, anche non consecutivi, in caso di lutto per: a) coniuge; b) parenti fino al 2° grado; c) affini di 1° grado. A differenza del matrimonio, non è necessario che il permesso comprenda il giorno della morte; la fruizione dipende dalla richiesta dell'interessato. L’art. 4 della legge 53/2000 consente di fruire di 3 giorni per evento anche per il convivente, se viene dimostrata la coabitazione con certificazione anagrafica, ma non prevede il permesso in caso di decesso di affini. E’ possibile scegliere o l’istituto contrattuale o quello previsto dalla legge. In ogni caso i due tipi di permesso non sono cumulabili.

Un membro della rsu è in pensione dal 1 settembre 2004; un secondo è distaccato da circa un mese, ma non ha formalmente comunicato le sue dimissioni; un terzo andrà in pensione il prossimo 1 settembre. Per questi ultimi due esiste la possibilità della surroga. Cosa è opportuno o necessario fare?

Andare a nuove elezioni.

Sono un ass. amm. a tempo indeterminato candidato a sindaco presso il comune di residenza, potrei sapere a che tipo di permessi o congedi elettorali ho diritto sia in campagna elettorale che dopo l'elezione.

Le mando un libello sulle assenze e permessi del personale della scuola. Così, tanto per gradire.

Caro Pino, per una mia collega volevo chiederti se è obbligatorio per gli insegnanti fare il part time per due anni. La collega non vorrebbe proseguire per gravi motivi familiari...

Può chiedere di rientrare, motivando la richiesta con questi gravi motivi.

Vorrei sapere se è previsto da qualche decreto ministeriale che ogni bambino deve essere dotato di un armadietto individuale nel quale porre il propri cambi (scarpe, giacca, cambio, ecc.).

Sinceramente non lo conosco.

Caro signor Santoro, sono un supplente a tempo determinato in servizio in due scuole diverse (8 ore nella prima, 6 nella seconda), volevo chiederLe se il Dirigente Scolastico può effettivamente emettere un ordine di servizio per incaricarmi in modo vincolante ad accompagnare una mia classe ad un viaggio d'istruzione (comunicandolo tra l'altro in modo formale 3 giorni prima della partenza). Faccio presente che in occasione del consiglio di classe che ha deliberato il viaggio suddetto, io non ero tra quelli (4 docenti) che si erano resi disponibili e che ovviamente oggi per un motivo o per l'altro non lo sono più. Grazie.

Se si era reso disponibile, e la cosa risulta a verbale, ha ragione il suo dirigente ad obbligarla.

Gentile Prof, gradirei sapere se è vero che un titolare di funzione strumentale se ha qualche altro incarico tipo coordinatore di classe non può essere pagato per questa altra attività aggiuntiva, come afferma il mio Dirigente scolastico.

Non è vero. L'unico divieto è quello indicato all'art. 86, comma 2, lettera e) del CCNL.

Inoltre è lecito attribuire al RSPP h.110 di compenso incentivante?

No. Tale attività non può essere pagata con il fondo d'istituto.

Nel Contratto integrativo d'istituto una RSU ha preteso dare un compenso incentivante, pari al 50% di ora eccedente ogni qualvolta un ITP tiene la classe in assenza dell'insegnante di teoria. Nella mia scuola ci sono collaboratori scolastici che hanno totalizzato 150/300 di ore eccedenti. E' normale consentire tutto questo straordinario che comunque non potrebbe essere pagato con le risorse del FIS?

No. Non è normale.

Quante ore di straordinario è previsto per il personale ATA nell'arco di un anno scolastico?

Quelle previste dal piano delle attività e che trova copertura nel contratto di istituto sui criteri e modalità di utilizzo del fondo.

Salve, le chiedo una informazione: ha mai sentito parlare di un sindacato di nome M.I.C.L.I.S.M.I. con una presunta sede in via Pesaro n°3 in quel di Altamura in prov di BA? La ringrazio fin da ora per le informazioni che riterrà giuste darmi.

Non ne so nulla.

Egregio professore, sono un insegnante con supplenza annuale nella scuola elementare, e mi dovrei sposare quest’anno. Siccome il mio futuro marito è belga, avevamo pensato di celebrare il rito civile in Belgio ad agosto, e quello canonico in Italia a settembre. Potrei usufruire del congedo matrimoniale a settembre, o i 15 gg debbono comprendere il giorno del matrimonio civile?

Conta il matrimonio civile, secondo me.

Mi chiedo se esiste un modulo per richiedere l'indennità integrativa speciale (ore eccedenti le 18). Se esiste a chi inviarlo?

Bisogna fare ricorso, non inviare un modulo.

Vorrei sapere se posso far frequentare agli alunni della mia scuola un corso sul patentino in una scuola vicino, al di fuori dell'orario di lezione, liquidando, all'insegnante incaricato facente parte dell'organico dell'altro Istituto, la mia parte di compenso con il Fondo d'Istituto della mia scuola. In caso negativo come devo procedere alla liquidazione? Con il fondo dell'autonomia? Devo liquidare io l'insegnante o devo effettuare un giroconto di fondi all'altra scuola?

Prova a verificare se sia possibile utilizzare quanto previsto dall'art. 32 del CCNL riguardo alle collaborazioni plurime.

All’ill.mo prof. Santoro, in una scuola dove in organico ci sono 15 collaboratori scolastici, il D.S. da l’incarico a due di questi per fare giornalmente o all’occorrenza delle fotocopie per la didattica. In caso di assenza dei due collaboratori il D.S. con ordine di servizio ha disposto la sostituzione con un’A.A. DOMANDA: può un D.S. incaricare un A.A. alla sostituzione dei C.S. assenti?

Non spetta al DS organizzare il lavoro del personale ATA, ma al DSGA. Detto questo, non vedo ostacoli di natura contrattuale all'utilizzo dell'assistente.

Gentile dott. Santoro la ringrazio per la sua risposta, ho cercato l'art. 34 del CCNL, l'ho letto e riletto, ma non ho trovato alcun aiuto per chiarire la mia situazione: rientrando dopo il 30 aprile rientrerò sulla mia classe quinta, perché non ho accumulato 90 giorni CONTINUATIVI di congedo per salute. In verità io sono a casa per malattia dai primi di dicembre a oggi, ma ho dei giorni festivi non giustificati da certificato medico. Sono stata sostituita SEMPRE DALLA STESSA SUPPLENTE. Penso che rientrando sulla classe NON SI GARANTISCA LA CONTINUITA' DIDATTICA: IO DI FATTO NON HO MAI RIPRESO LE ATTIVITA' D' INSEGNAMENTO CON GLI ALUNNI e vado, secondo me, a interrompere il lavoro fatto dalla collega supplente.Può dirmi qualcosa in più in merito? Scusi il disturbo arrecatole, ma vorrei comprendere la normativa che regola tali situazioni.

Guardi che la continuità di cui parla il CCNL è riferita al fatto di non aver mai ripreso l'attività di insegnamento con la classe, per cui non capisco che cosa ci sia da capire. La continuità deve essere garantita, per cui la supplente deve rimanere in servizio e lei a disposizione.

Gentile Signor Santoro, sto concludendo il mio anno di prova, essendo passata, dopo vent'anni di insegnamento, dalla classe di concorso A043 (Mat. letterarie nella scuola media) alla A051 (Italiano e latino nei Licei). Sono stata affidata ad un tutor (una gentile collega molto disponibile) e ho partecipato a diversi progetti del mio Liceo (un liceo classico dove ci sono anche sezioni sperimentali ad indirizzo linguistico, quelle appunto in cui opero). Desiderei sapere se per la valutazione finale devo predisporre una tesina su argomento specifico o se è sufficiente una relazione sull'attività didattica svolta o eventualmente se questo deve essere concordato con il tutor o con la commissione di valutazione (richiesti di chiarimenti tutti sono stati un po' vaghi...).

Lo deve concordare.

Inoltre vorrei sapere in che termini viene espressa la valutazione, se la seduta è pubblica e in che modo viene formalizzato l'adempimento. Grazie per la sua gentile risposta.

Il giudizio che viene espresso è di semplice idoneità. Naturalmente non è prevista nessuna seduta pubblica, dal momento che non deve affrontare nessun esame.

Egr. Prof. Santoro, Le risulta sia possibile per un docente con contratto annuale la partecipazione ad un progetto da realizzarsi a partire dall'anno scolastico successivo? In caso di possibili risposte multiple quale/i articolo/i del CCNL tratta/no la materia in questione? Consigli in caso di risposta controversa sono comunque, chiaramente, benvenuti.

E se il supplente l'anno successivo non fosse in servizio nella scuola? Naturalmente non potrebbe essere pagato con il fondo di istituto, a meno non che venga fatto valere quanto prevede l'art. 32 del CCNL, sempre ammesso che il collega sia in servizio in un'altra scuola. Se invece non lavorasse, potrebbe essergli proposto un contratto di lavoro a progetto, ma in questo caso non potrebbe essere retribuito con il fondo di istituto.

Sono un insegnante di scuola primaria. Il mio ginecologo mi ha fatto un certificato medico di gravidanza che mi astiene dal lavoro prima dell'interdizione obbligatoria e che comprende anche il periodo estivo, quando avrei dovuto godere delle ferie; volevo sapere se è possibile recuperare le ferie non usufruite, dopo la nascita del bimbo (chiaramente dopo l'astensione obbligatoria), anche in un periodo in cui le scuole sono aperte (quindi non esclusivamente nel periodo estivo).

No. Solo durante il periodo di interruzione delle attività didattiche.

Caro Pino Santoro, mi rivolgo nuovamente a te con un quesito approfittando della tua pazienza. Insegno in un liceo classico, dove sono titolare di A037 (Filosofia e storia nei licei, in cui rientra com'è noto anche Educazione civica). Da qualche anno, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, è invalsa e si è radicata l'usanza di aggiungere agli insegnamenti curricolari i moduli come ad esempio i seguenti: 1) glossario economico (si tratta di lezioni di economia e finanza); 2) sistemi politici; 3) le ideologie (si tratta in realtà di dottrine politiche). Si tratta di insegnamenti proposti da un collega docente di Italiano e Latino. Vengono dunque tenuti da lui nelle classi in cui opera durante l'orario curricolare (e in questo caso, dunque, utilizzando ore di Italiano o Latino). In altri casi li tiene in classi in cui normalmente non insegna, quindi in altri corsi, perciò utilizzando ore curricolari di altri colleghi. In altri casi ancora altre colleghe o altri colleghi utilizzano i fascicoli che egli ha prodotto per tali moduli. Il problema per me è sorto quando in una assemblea di classe gli studenti hanno sollevato una questione: le valutazioni didattiche, cioè i voti, delle interrogazioni su questi moduli: i voti vengono in realtà apposti su Italiano. Quando invece un modulo è svolto in una classe ginnasiale, il voto è apposto su Geografia. Quegli studenti hanno rilevato criticamente che l'incidenza percentuale del voto per le interrogazioni sul modulo economico è eccessiva sul complesso delle valutazioni per Italiano. Le domande che ti rivolgo sono le seguenti: 1) dunque un voto per il modulo economico (oppure uno degli altri) concorre a formare il giudizio complessivo per una materia cui esso è sostanzialmente estraneo. Se a fine anno uno studente è giudicato insufficiente in Italiano, l'insufficienza è determinata anche dal voto sul modulo economico. C'è da qualche parte una base di legittimità per questo? 2) il collega insegna Italiano e Latino, il che significa che lo stato lo ha formalmente dichiarato abilitato all'insegnamento di Italiano e Latino. La sua abilitazione a insegnare economia o politologia non esiste. Può insegnarle? 3) Nel caso delle "ideologie" (che sarebbero poi le dottrine politiche) e dei sistemi politici (che sarebbe poi educazione civica) egli invade manifestamente il campo A037 in cui io lavoro. Di per sé la cosa non mi sconvolge più di tanto: solo che talora ho riscontrato che egli dice in classe cose esattamente opposte a quelle che insegno io, e questo certamente anche a causa del fatto che il collega in tali campi non ha conoscenze specifiche come me. Comunque, quelle cose dovrei essere io ad insegnarle. Ora la situazione si è in un certo senso consolidata. Sicché una buona volta ho dato un'occhiata a uno dei fascicoli compilati dal collega e ho notato che per molti aspetti non mancano imprecisioni e inesattezze, e che a volte vi figurano evidenti sciocchezze. Non è che io voglia discutere delle opinioni di un collega. Desidero solo sapere il tuo pensiero, perché da tempo ho l'impressione che ci sia qualcosa di esagerato. Come sempre l'aspetto che più mi interessa e mi inquieta è quello giuridico. Faccio un esempio controfattuale: che succederebbe se io tenessi un modulo di letteratura? Non credo, infine, che si stiano facendo gli interessi degli studenti. Spero di essere stato chiaro e desidero vivamente conoscere il tuo punto di vista.

La scuola è autonoma nel definire, organizzare e proporre la sua offerta formativa. Per cui se tutto avviene nel rispetto di quanto previsto del DPR 275/99, non vedo problema alcuno. Il fatto poi che i moduli di ampliamento dell'offerta formativa vengano affidati ad un incompetente rappresenta senz'altro un problema, a cui la scuola dovrebbe porre rimedio. Non facendolo si assume una pesante responsabilità nei confronti di allievi e famiglie.

Sono un ATA a tempo DETERMINATO (annuale) e svolgo questa attività nella stessa scuola da 5 anni. Attualmente sto cercando di laurearmi e presto dovrò sostenere un esame. Desidererei sapere se ho diritto ad alcune particolari agevolazioni (anche i riferimenti di legge) tipo: giorni per preparare gli esami, giorni per sostenere gli esami e altro... Preciso che mi hanno detto dei permessi staordinari retribuiti (150 ore) ma la mia segreteria sostiene che siano destinabili solamente: per seguire corsi, per colloqui con docenti.

Non penso sia vero. In ogni caso sono i contratti regionali sul diritto allo studio a stabilire le modalità di fruizione dei permessi. Per cui ti conviene prendere visione di quello sottoscritto nella tua regione per sapere se quello che afferma la tua segreteria corrisponde a verità. Quanto agli altri permessi, li trovi indicati nel CCNL.

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