FAQ/51
Domande e Risposte sulla
RSU
Salve! se un alunno con la media del sette viene
sospeso per un giorno è possibile la
bocciatura?
No.
Vorrei sapere se la concessione dei 3 giorni di
permesso retribuito per motivi personali e familiari
sono a discrezione del dirigente e quindi se li puo'
rifiutare.
No.
Inoltre, vorrei sapere se il docente è
tenuto a riferire il motivo del permesso.
Sì.
Il Preside dell'istituto comprensivo in cui
presto servizio, con una circolare, ha comunicato, agli insegnanti
del plesso in cui saranno sospese le attività didattiche per
la consultazione del referendum regionale (Sicilia), di effettuare la
programmazione settimanale nel plesso in cui non ci sarà
sospensione delle lezioni, in quanto, come da circolare "la
programmazione è un'attività deliberata
collegialmente". Qual è il Vostro parere? Siamo obbligati
a recarci in altro plesso per effettuare la
programmazione?
Assolutamente sì. Ci mancherebbe
altro!
Sono una Dirigente Scolastica incaricata. Il mio
DSGA ha accettato l'incarico di reggenza temporanea in una scuola
vicina. L'orario di servizio di 36 ore presso la mia scuola deve
essere rispettato o detto orario può essere completato tra le
due scuole?
No, deve essere rispettato.
Gent.mo prof. Santoro, vorrei sottoporle un
quesito riguardante le 150 ore di diritto allo studio. Finora, pur
avendo potuto, non ho chiesto nemmeno un'ora delle 150 che mi
spetterebbero di diritto. Giusto adesso, a fine scuola, ne ho fatto
richiesta al Preside il quale me le ha negate dicendomi che non posso
richiedere alcun permesso nel giorno degli scrutini, poichè in
tal caso il Consiglio di Classe deve essere presente al completo, a
meno di assenze per malattia per le quali è prevista la
sostituzione del docente. Volevo avere conferma di quanto mi ha detto
il Preside, nonostante personalmente mi sembri assurdo che se si
è malati (veri o presunti...) si può essere sostituiti,
mentre se si richiede pur avendone diritto un permesso-studio,
no.
Ritengo che il preside abbia tutte le ragioni del
mondo per negarle il permesso.
Inoltre vorrei sapere se la presenza dei docenti
al completo è necessaria anche per il Collegio Docenti di fine
anno, quello per così dire di ratifica degli esami e degli
scrutini. Non vorrei che questo scherzetto me lo facessero anche a
fine Giugno, così da farmi saltare non una ma due sessioni di
esami universitari.
No, non è necessario il collegio perfetto
perché la riunione possa essere validamente
convocata.
Dulcis in fundo, vorrei sapere se, visto che per
quest'anno scolastico non ho usufruito delle 150 ore che avevo
richiesto e avendo chiesto per il prossimo anno scolastico il
trasferimento in G.P. di altra Provincia (ma stessa Regione), posso
ritenere ormai perse del tutto le 150 ore. In alternativa, dato che
se ricordo bene il contingente che accede ai permessi è
stabilito su quota regionale, è possibile usufruirne da
settembre a dicembre nonostante il cambio di provincia e quindi di
Csa competente?
Secondo me sì.
Gentile prof. Santoro, alcuni colleghi della mia
scuola che svolgono incarico di funzione strumentale, hanno fatto
parte della commissione che ha selezionato i progetti
extracurricolari tra i quali c'erano i progetti nei quali essi stessi
erano coinvolti. Lei intravede qualche forma di
incompatibilità?
No. Semmai di opportunità.
Salve, sono un assistente amministrativo CCNL
Scuola I.T.I., ho presentato domanda di ferie. Vorrei sapere entro
quanti giorni il Dirigente è tenuto a
rispondermi?
Trenta giorni, sempre che la contrattazione di
scuola non abbia stabilito altre modalità.
Esiste una regolamentazione scritta che vieta a
due cugini di essere inseriti nella stessa classe della scuola
d'infanzia?
No.
Se si per quali motivi visto che la nuova riforma
Moratti e in linea con il tentativo di valorizzare il senso della
famiglia con la formazione del bambino? Se no come è possibile
che nel mio caso mi venga respinta la mia richiesta di tenere i due
cuginetti prossimi alla scuola separati, o affidati alla dea bendata
di un sorteggio? Se gentilmente potessi avere delle risposte da Voi
ne sarei lusingato. Con l'occasione porgo distinti
saluti.
Spetta comunque alla scuola stabilire criteri di
formazione delle classi e delle sezioni, sulla base dell'autonomia
organizzativa e didattica che la legge attribuisce alle istituzioni
scolastiche.
Spettabile redazione, ci troveremo a fare uno
scrutinio di uno studente che per motivi psicologici ha frequentato
pochissimi giorni del secondo quadrimestre ed ha poche valutazioni.
Può un consiglio di classe decidere di promuoverlo ugualmente
alla classe successiva perché ritiene che in caso di
guarigione possa affrontarla? Cè qualche punto di
riferimento normativo? Oppure siccome la frequenza è stata
bassissima e le valutazioni poche lo si deve
bocciare?
Decide il consiglio di classe, in assoluta
autonomia.
Innanzi tutto grazie. Scusi per la poca
chiarezza. Mi spiego meglio. Mi hanno detto (MA SOLO al sindacato
UIL!) che la L. 20/86 "Ricongiungimento al coniuge
all'estero" non essendo recepita nel CCNL (l'art. 18 parla
di tutte le aspettative tranne quella) non è applicabile al
personale ATA della scuola, pur avendo citato l'esempio di un docente
che è stato all'estero per 8 anni. Eppure il contratto non
cita che tale legge può essere applicata ai docenti! Ho
sentito diversi patronati, ma si sono contraddetti così tante
volte che non sono più sicura di niente e ho paura di
sbagliare. Quello che potrei chiedere nel mio caso (hanno detto)
è SOLTANTO l'aspettativa per motivi personali e familiari; la
documentazione che dovrei presentare sarebbe il certificato di
matrimonio, quello di residenza del coniuge e una dichiarazione del
suo datore di lavoro, naturalmente tradotti in italiano. Altri mi
dicono che deve avere la residenza qui e lavorare all'estero! Il DPR
del 1957 a cui fa riferimento l'art. 18 stabilisce che il dirigente
scolastico ha 30 giorni di tempo per accettare o meno e può
anche differire l'inizio, o chiedere il rientro del dipendente in
seguito per motivi di servizio. Dice anche che tra un periodo di
aspettativa e l'altro (di 12 mesi anche non continuativi) dovrei
tornare al servizio attivo per 6 mesi. L'astensione anticipata o
obbligatoria, al 100% dello stipendio, può essere considerato
"servizio attivo"? Lavorare all'estero. Ho detto patria di
adozione sbagliando. Comunque so già che devo fare
l'iscrizione all'AIRE entro 90 giorni di permanenza nel nuovo stato e
molti altri documenti. Mi chiedevo se non avendo assegni in
aspettativa è possibile che lavori in regola all'estero o se
ci possa essere per me qualche impedimento. Stando in aspettativa
comunque potrei fare domanda per un part-time verticale (entro il
15/3) per l'anno scolastico successivo, quando vorrò rientrare
al lavoro? Se ci riusciamo potremmo infatti vivere in Italia in
inverno e per la stagione estiva all'estero. Grazie
mille.
Le mando un libello sulle assenze del personale
della scuola. Naturalmente non è necessario nessun atto di
recepimento del CCNL, per riconoscere la Signorello anche al
personale della scuola. Questo lo pensa naturalmente solo la UIL, e
non c'è da meravigliarsi. Ma lei, scusi, ha mai sentito
parlare Angeletti? Chi esce da questa straordinaria esperienza non
può non essersi fatto una chiara idea a
riguardo.
Salve, mi scusi se la disturbo ma vorrei
chiederle: esiste una legge che prevede l'espulsione di un alunno
che, all'interno dell'ambiente scolastico, abbia ripetutamente
"peccato" di bullismo e vandalismo? Se si', qual e' questa
legge? La ringrazio anticipatamente e le invio distinti
saluti.
Conosce lo statuto degli studenti e delle
studentesse? Ebbene: i provvedimenti disciplinari devono fare conto
con esso.
Gentile Redazione, mi permetto di rivolgermi a
Voi per avere un parere, possibilmente con riferimenti
normativi, su una materia alquanto controversa: il diritto alla
retribuzione estiva di un docente. L'insegnante riceve una
nomina (contratto tempo determinato fino all' avente diritto) da
un'altra scuola in data 4.10.04 fino al 15.02.05. Dal 4.10.04 al
13.11.04 è in astensione obbligatoria per maternità;
assume servizio il 14.11.05; dal 16.11.04 fino al 23.12.04 usufruisce
di astensione facoltativa; assume servizio il 10.1.05 e dal 11.1.05
al 15.2.05 usufruisce di astensione facoltativa.
Nella nostra scuola
riceve una nomina (contratto tempo determinato) fino al 31.8.05,
assume servizio il 16.2.05 e dal 7.2.05 fino al 23.3.05 usufruisce
dell'astensione facoltativa. Dal 24.3.05 al 29.03.05 chiede ferie.
Dal 30.3.05 al 9.6.05 usufruirà di astensione facoltativa. Ha
diritto alla retribuzione estiva? Faccio presente che: in precedenti
casi, anche con approvazione della Ragioneria Provinciale della
provincia di Vicenza, si è sempre applicato l'articolo 527 del
Testo unico del 297/1994, con mancato riconoscimento della
retribuzione estiva; sulla materia, posto il quesito a diversi
esperti, abbiamo ottenuto risposte diverse se non contradditorie e
comunque quasi sempre senza precisi riferimenti normativi; alcuni
quesiti adducono che la normativa contrattuale - Comparto Scuola -
del 1995 e successivi non richiede che il personale a T.D. per la
durata dell'intero anno scolastico debba maturare specifici requisiti
di servizio (180 giorni) per acquisire il diritto sopra citato e che
qualsiasi riferimento a norme ormai non più applicabili
precedenti (leggasi art. 527/297 del 94) sono in violazione del CCNL
e quindi censurabile dinanzi il giudice del lavoro. Ciò anche
in riferimento all'art. 142 dell'ultimo CCNL 2002/2005. Inoltre mi
permetto di riportare due differenti risposte indicate da Pino
Santoro nelle proprie Faq. FAQ/431a cura di Pino Santoro:
"Sono una docente precaria della scuola elementare, in
gravidanza, e desideravo chiedere se alla fine di agosto dovessi
ottenere una nomina annuale fino al 31.08.2003, in settembre devo
prendere servizio almeno un giorno per poter ricevere lo stipendio
fino al termine della nomina (in caso contrario mi verrebbe
riconosciuto l'anno solo ai fini giuridici: punteggio G.P., ecc)?
Sì. Avrebbe diritto però a percepire l'indennità
di maternità nel caso in cui non siano decorsi più di
60 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Nel caso
ottenessi la nomina annuale di cui sopra e, a ragione della
maternità, non potessi fare i 180 giorni, perderei il diritto
alla retribuzione estiva? Sì". FAQ/49 a cura di Pino
Santoro: "Egregio dott. Santoro, durante l'anno scolastico
1999/2000, con contratto-nomina del Provveditore del 13.10.1999 e
fino al 31.08.2000, ho fruito di giorni 34 di astensione facoltativa
per malattia del figlio minore di anni 3 e giorni 129 di aspettativa
per motivi di famiglia; con provvedimento del Dir. Scolastico non mi
è stato riconosciuto il diritto alla retribuzione dei mesi
estivi (Luglio e Agosto). Gradirei conoscere il Suo parere in
merito alla legittimità del provvedimento suddetto precisando
che l'astensione facoltativa è stata fruita dal 14.10.al
16.11.1999 e l'aspettativa dal 09.02.2000 al 16.06.2000. Grazie.
L'amministrazione applica una vecchia norma contenuta nel testo unico
per negarle il diritto alla retribuzione estiva, anche se con la
privatizzazione del rapporto di lavoro non dovrebbe essere più
in vigore, dal momento che il CCNL del comparto scuola non contempla
questa evenienza". Ringrazio per l'attenzione e in attesa
di una gentile risposta, porgo cordiali saluti.
Ritengo che l'ultima risposta da me stesso fornita,
soprattutto in ragione di quanto prevede il novellato art. 142 CCNL,
sia quella corretta. Non ho infatti dubbio alcuno che in sede
contenziosa l'amministrazione scolastica soccomberebbe, con aggravio
di onorari e spese.
Capita spesso che alcune classi siano in gita, in
stage, o risultino vuote per assenze collettive (ingiustificate). I
docenti in servizio in tali classi sono esonerati da qualunque
prestazione o sono da ritenersi in servizio e quindi utilizzabili per
sostituzioni in altre classi?
La seconda che hai detto.
In un istituto professionale, i consigli di
classe hanno individuato le materie (e quindi i docenti) per svolgere
le 4 ore dell'area di approfondimento. L'orario stabilito è
dalle 14,30 alle 16,30 con rientro pomeridiano dei docenti e degli
alunni. In alcuni casi le lezioni sono andate deserte da parte degli
alunni mentre il docente è stato regolarmente presente. Il
D.S. ha deciso dinon pagare tali ore perchè "la
prestazione non è stata effettivamente prestata". Io non
sono d'accordo. Qual è la sua opinione?
Identica alla sua.
Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
(Art. 34 CCNL del 16/05/2005). Un docente, assente per un periodo
continuativo dal mese di febbraio e che rientri in servizio l'11
maggio (gg. 95) deve essere impiegato (art. 34 CCNL del 16/05/2003)
in attività didattiche nelle proprie classi (1 e 2) escluse le
classi terminali?
Sì.
Alla data del 30 aprile il docente è stato
assente per 86 giorni. Al fine di garantire la continuità
didattica, si deve prendere in esame, per il computo dei 90 giorni
(classi terminali): data di rientro del titolare (11 maggio); data
entro il 30 aprile (aver maturato i 90 giorni entro il 30
aprile)?
La prima che hai detto.
Buongiorno; non essendo sicura che la posta sia
stata correttamente inviata ieri, vi riformulo la domanda. Sono una
docente ed ho un quesito sull'interpretazione dell'art. 16. Ho
chiesto un'ora di permesso il 10 gennaio e il DS della scuola mi ha
ordinato di recuperarla il 2 maggio. Non volendo mancare ad un ordine
di servizio, ho effettuato la supplenza e in seguito ho fatto notare,
per iscritto, che la normativa dice che il recupero va effettuato
entro i due mesi lavorativi successivi alla data del permesso. Il DS
non si è nemmeno degnato di rispondermi. Ma a me è
sorto il dubbio: devo, anzi, chiedere che quell'ora effettuata il 2
maggio mi venga retribuita come 19^?
Neanche per idea.
Egregio Prof. Santoro, sono una professoressa
collocata fuori ruolo, ai sensi dell' ex art. 626 del D.L.vo 297/94,
presso il Ministero degli Affari Esteri. Vorrei cortesemente
sapere se per usufruire dell'aspettativa (come da Legge 11 febbraio
1980, n. 26 - Legge Signorello) è necessario il rientro ai
ruoli (a scuola).
Ritengo proprio di no.
Caro prof. Santoro sono un assistente
amministrativo con contratto a tempo determinato del CSA fino al
30/06/2005. Gradirei sapere se le ferie maturate e non godute per
malattia, possono essere retribuite e se devo fare richiesta di
liquidazione al Preside, citando quale norme di
riferimento?
Sì, vengono monetizzate sulla base di quanto
stabilisce il CCNL.
Gentile Pino, devo chiederti chiarimenti
sull'aspettativa per motivi di famiglia. Quali sono le motivazioni
familiari che vengono prese in considerazione? Ti prego vivamente di
darmi molte indicazioni, in quanto mi trovo in una situazione grave
con una madre molto malata e non so come riorganizzare la mia vita.
Ho già preso visione del Testo Unico del 1957 e lì si
parla di aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, cosa
significa, si viene retribuiti ma senza assegni?
No. Non si viene retribuiti.
Ho visionato anche gli ultimi Contratti e le note
ministeriali ma non ci sono altri dettagli di rilievo. Ti ringrazio
infinitamente per l'aiuto che vorrai darmi.
Ti mando un libello sulle assenze che spero possa
aiutarti.
Un incaricato a t.d. (fino al 30/6) ata puo'
essere collocato in ferie d'ufficio dopo essere stato invitato,con
esito negativo, a richiedere le ferie?
No. In ferie d'ufficio no. Ma le ferie vanno
comunque fruite.
Sono una docente di scienze che ha una
invalidità civile del 50% (udito, corretto parzialmente con
le protesi) da poco chiesta e riconosciuta. Vorrei
conoscere la normativa per eventuale richiesta di spostamento
dall'attività di insegnamento. Grazie.
Art. 23, comma 5 del CCNL 1997 e del CCDN
24.10.1997. Su questa disciplina fondamentale si è innestato
il famigerato art. 35, commi 5 e 6 della legge
289/2002.
Gentile Professore, è prassi ormai in
molte scuole medie avvisare per iscritto verso marzo-aprile le
famiglie degli alunni che rischiano di non essere promossi, al punto
che molti Presidi agitano lo spauracchio di non poter fermare un
alunno se tale comunicazione scritta non è stata inviata.
Vorrei sapere se esiste (ed eventuali riferimenti) un obbligo
normativo in tal senso, se esistono limiti temporali (fine aprile,
metà maggio!?!) e se comunque la scheda di valutazione non
rappresenta già una comunicazione scritta del Consiglio di
Classe sulle difficoltà di apprendimento. Inoltre, se un
genitore è stato avvisato verbalmente del rischio bocciatura,
da più insegnanti separatamente durante i colloqui, non
è questa già una comunicazione adeguata? Vorrei
precisare che si tratta di una classe non rientrante nella riforma
Moratti.
Spetta alla scuola decidere le modalità con
cui intrattenere i rapporti con le famiglie, essendo le istituzioni
scolastiche dotate di specifica autonomia didattica ed
organizzativa.
Vorre avere un parere in merito a una circolare
emessa dal d.s. del Liceo Scintifico Statale in cui insegno. In
occasione di un recente sciopero, il d.s. ha comunicato che:
1) i docenti che
intendono scioperare DEVONO presentare comunicazione di adesione
("dimenticando" la volontarietà di tale
dichiarazione...);
2) chi non sciopera e
non ha il giorno libero DEVE trovarsi a scuola alle ore 8.00, a
prescindere dall'effettivo orario di lezione, per organizzare i turni
di sorveglianza degli alunni presenti. Chi non è presente a
scuola alle ore 8.00 sarà considerato in sciopero.
Secondo me tali
norme, presenti nei precedenti CCNL, risultano disapplicate
perchè non piu' presenti nel CCNL 2003; le RSU di Istituto,
invece, dicono che è tutto in regola. Tu che
dici?
Che la comunicazione preventiva di adesione
configura attività antisindacale da parte del dirigente, senza
alcun dubbio. La seconda richiesta è invece secondo me
compatibile con le attuali norme che disciplinano l'effettuazione
degli scioperi nei servizi pubblici essenziali.
Gent.mo prof Santoro, vorrei sapere se puo'
essere lecito da parte del dirigente scolastico
"scombinare" cattedre, continuita' didattica, sottoporre i
docenti al continuo "sballottolamento" da una succursale
all'altra ecc. pur di far quadrare i conti con le dovute 18h
settimanali. Insegnamo matematica e fisica, io e alcuni miei
colleghi, nei corsi ordinari, classe 49/A 17h-cattedra, in un liceo
scientifico piuttosto grande (53 classi). Ho sempre saputo che le due
materie, per normativa (dove posso cercarne il testo?) e per ragioni
didattiche (io sviluppo un argomento di Matematica e contestualmente
lo applico alla Fisica), le deve insegnare lo stesso insegnante. A
parte tutto le sembra logico sollevare le giuste proteste dell'utenza
che si vede privata ogni anno del suo legittimo docente per
risparmiare la briciola di una sola ora (utilizzata peraltro nelle
supplenze e non certo "che va perduta") con grave danno in
materie altamente caratterizzanti del corso di studi? Come possono i
ragazzi adattarsi proficuamente a una tale varietà di metodi e
di impostazioni? Come posso io sapere con esattezza che
"taglio" ha dato il collega che mi ha preceduto ad un certo
argomento per poter sviluppare i nuovi? Si sa poi, che i ragazzi sono
furbi e dicono sempre di aver fatto male ciò che chiedi o
addirittura di non averlo fatto creando imbarazzo nel docente
(l'importante per loro è aver trovato la giusta
scusa).
Purtroppo la cura Moratti produce questi benefici
effetti. Il suo dirigente non ha davvero nessuna colpa a
riguardo.
Gentile Prof. Santoro, sono la rappresentante di
una classe seconda elementare composta di 26 alunni. Si prospetta la
possibilità che il prossimo anno scolastico entrino due nuovi
alunni, e così saliremmo a 28. La classe ha le stesse
dimensioni delle altre dell'istituto che però mediamente
accolgono da 15 a 17/18 alunni circa. Vorrei chiederle se esiste
qualche normativa che riguarda la metratura delle classi in rapporto
al numero degli alunni, e che in generale regolamenta i casi di
sdoppiamneto delle classi numerose.
Si faccia dare dall'ufficio tecnico del Comune
proprietario dell'edificio i dati relativi alla capienza massima
delle aule. Questo naturalmente rappresenta un ottimo argomento per
chiedere lo sdoppiamento della classe in organico di
fatto.
Gentile Pino Santoro, sono insegnante di ruolo
presso un istituto professionale, in aspettativa per motivi di studio
dal 1 settembre 2004 al 31 agosto 2005. Sono in attesa di essere
nominato come ricercatore presso l'università, essendo
risultato vincitore di valutazione comparativa. Mi è stato
suggerito, per continuare l'attività che sto svolgendo ora, di
presentare presso la scuola un'ulteriore domanda di aspettativa - dal
1 settembre 2005 al 31 agosto 2006, e, in caso di problemi, di
dimettermi dalla scuola. Vorrei sapere: è possibile presentare
una domanda di aspettativa per motivi di studio per un ulteriore
anno?
Sì.
Qual'è la procedura per dimettersi o
licenziarsi?
Basta essere assenti ingiustificati per
più di 15 giorni per decadere dall'impiego. Oppure bisogna
presentare domanda di dimissioni entro lo stesso periodo in cui si
presenta domanda di pensionamento.
3) E' vero che entro i cinque anni che seguono le
dimissioni posso chiedere il reintegro in ruolo?
Sì.
La ringrazio moltissimo per l'aiuto - e per il
lavoro che compie!
Prego.
Caro Prof., l'interessato non ha alcuna
intenzione di volere fruire le ferie, perché vuole il
pagamento delle stesse, come ci dobbiamo regolare? Ci scusi e grazie
per l'ospitalità.
Non può pretendere il pagamento. Infatti le
ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, come
afferma l'art. 13, comma 8 del CCNL. Il quale afferma anche che le
stesse DEVONO essere richieste dal dipendente. Per cui contestate
l'addebito disciplinare a questo cretino, che viene meno ad un suo
dovere nel momento in cui si rifiuta di chiedere le
ferie.
Chiedo cortesemente come va valutato l'anno di
servizio del personale ATA a tempo determinato ai fini del calcolo
delle ferie spettanti (calcolo basato su 30 o su 32 gg. a seconda del
servizio maturato). L'anno va considerato tale se l'interessato ha
lavorato almeno 180 gg., come necessario ai docenti,
o deve essere intero e quindi costituito da 360 gg.? Grazie per
la collaborazione.
Si calcolano i mesi di effettivo servizio, per la
maturazione delle ferie.
Gen.le professor Santoro, ho ottenuto il
passsaggio di ruolo dalla scuola dell' infanzia alla scuola primaria,
nell'unico circolo didattico vicino a casa, nel plesso vicino a casa
ci sono tre posti due dati fino a questo a.s. ad assegnazione
provvisoria, e uno per trasferimento interprovinciale, nella classe
di mia figlia; le insegnanti in assegnazione provvisoria
quest'anno hanno ottenuto il trasferimento in questo circolo
didattico, vorrei sapere se posso far valere la precedenza dell' art.
21 della legge 104 essendo titolare di tale diritto. Ho parlato gia'
con la dirigente (che a settembre andra' in pensione) perche'
sono in astensione obbligatoria preparto, e a settembre sono in
astensione postparto,ho fatto presente e
sottolineato l'art. 21 mi ha chiesto se potevo guidare e
mi ha detto che mi avrebbe eventualmente assegnato ad un plessso
a tre km. Con la nuova dirigente posso richiedere l'assegnazione
del plesso di fianco a casa, anche eventualmente
"superando" le ins.ti che dall'assegnazione provvisoria
sono passate titolari? La ringrazio anticipatamente per la
risposta.
La materia è regolata dal contratto di
scuola, per cui ti invito a prenderne visione.
Gentilissimo Prof. Santoro vorrei chiederle se i
decreti di ricostruzione di carriera dei docenti collocati fuori
ruolo (ex.art. 113) sono di competenza della scuola presso cui
l'interessato presta servizio o compete al C.S.A della Provincia di
appartenenza?
Compete alla scuola, secondo me.
Caro Pino, ti pongo un quesito sul calendario
scolastico. Nella mia scuola, un istituto professionale, le lezioni
avranno termine il 16 giugno. Insegno su posto di sostegno ed ho in
carico due alunni entrambi iscritti in terza, che entro la fine delle
lezioni termineranno l'iter per l'esame di qualifica. Vorrei sapere
se sono tenuto ad essere presente anche dopo il termine delle lezioni
a scuola.
No, se non ci sono attività
programmate.
In caso affermativo dove trovo la normativa di
riferimento e fino a quando dovrei stare a
disposizione?
La materia è disciplinata dal CCNL, in cui
sono indicati chiaramente diritti e doveri.
Egr. Prof. Santoro, considerate le importanti e
utili informazioni che mi ha fornito precedentemente, sono di nuovo a
chiedere il Suo parere. Parte del personale ATA di
questa Scuola ha preso servizio dopo il 1° settembre 2004,
si crea pertanto il problema di stabilire se spettano
comunque n° 4 giorni di festività soppresse o
parte di essi. Dall'analisi dell'ultimo CCNL 2002-2005, l'art. 14
FESTIVITA' (art. 20 del ccnl 4-8-1995) riporta testualmente: "1.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 937 (cfr. nota n. 11). E' altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui
il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono
fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni
caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni." Inoltre, nell'art. 19 FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO del medesimo CCNL,
che specifica le situazioni particolari del personale assunto
con questo tipo di contratto ivi compreso quello con incarico per
l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, non si legge che le festività si maturano in
proporzione al servizio prestato né come deve esserne
effettuato il computo (con relativo arrotondamento per eccesso o
difetto). Le chiedo, pertanto, cortesemente, se può, ancora
una volta, fornirmi una risposta precisa e inequivocabile che io
possa conseguentemente girare al personale interessato. La ringrazio
anticipatamente e La saluto cordialmente.
La materia avrebbe dovuto essere chiarita in sede di
rinnovo contrattuale, ma così non è stato. Quindi
bisogna navigare a vista. Io dico: si maturano in base agli stessi
presupposti delle ferie.
Egregio dott. Santoro sono un docente ITI della
scuola superiore di secondo grado e sono stato immesso in ruolo
il 1.9.2002..Ho frequentato un dottorato di ricerca in fisica tra il
1989 ed il 1993 e vorrei sapere se tale periodo è
riconoscibile ai fini della carriera. Grazie del suo
interessamento.
Se, se non è stato prestato in costanza
d'impiego.
In sede di ricostruzione di carriera, quanto mi
verrà valutato, complessivamente, il seguente servizio
preruolo: 1 anno di servizio militare; 9 anni di nomine
annuali.
Quattro anni interamente ed i rimanenti due
terzi.
Al 27 maggio, brevi manu - tramite operatore
scolastico, mi è stata consegnata una lettera riservata
protocollata (con allegata "lettera di protesta degli
studenti del 19 maggio") da parte del DS, chiedendomi
chiarimenti riguardo le lamentele da parte di una
classe sull'andameto didattico. In questa classe io sono
titolare da due anni e non sono mai emerse lamentele nei
miei confronti da nessuna delle omponenti (né
in classe né durante i Consigli di Classe). E' corretta tale
procedura da parte del DS?
Risponda al dirigente esattamente questo: che mai le
sono state espresse lamentele.
Salve, sono una ex insegnante di scuola
elementare, che nell'a.s. 2003 ha avuto il passaggio di ruolo alla
scuola secondaria di II grado. Nel mio servizio scolastico precedente
è compreso anche un lungo periodo, 14 anni, di servizio di
ruolo nella scuola materna. Nella ricostruzione di carriera ai fini
della attribuzione della classe stipendiale, come sarà
valutato? Qualcuno mi dice che tale valutazione non è
prevista, ma a me sembra assurdo, essendo l'insegnamento nella scuola
materna considerato parte della funzione docente, ed essendo
omogenee le classi stipendiali della insegnanti di scuola materna ed
elementare. Come posso far valere le mie tesi? Ci sono sentenze TAR,
circolari o materiale di altro genere da poter
consultare sull'argomento?
Non essendo lei transitata direttamente dalle
materne alle superiori, tale servizio le verrà
computato.
Sono un collaboratore scolastico e usufruisco
della legge 104 art. 33 presto servizio in una scuola
elementare che essendo in un unico edificio con la scuola
dell'infanzia può il d.s. obbligarmi a coprire anche il
pomeriggio due volte la settimana ed il sabato
mattina.
Sì.
Vorrei sapere se nella scuola dell'infanzia il
compito di cambiare i bambini al bagno spetta a noi collaboratori o
agli insegnanti.
Ai collaboratori ed anche alle
insegnanti.
Gent.mo Pino, le scrivo per un ulteriore quesito,
sperando di non approfittare della Sua disponibilità.
Desideravo sapere se, per quanto attiene alle ferie, devo
necessariamente prendere di seguito i giorni che mi spettano (36) o
se posso riservarne circa 15 per il mese di settembre, visto che
avrei necessità di farlo. So che le ferie possono essere prese
in un periodo in cui è sospesa l'attività didattica e
pertanto mi chiedo se il dirigente scolastico può rifiutarsi
di concederle in un periodo in cui, sicuramente, ci saranno
attività scolastiche (quali collegio docenti), ma non saranno
ancora iniziate le lezioni.
Le attività didattiche iniziano il 1
settembre e terminano il 30 giugno di ogni anno. Le ferie vanno
fruite di norma entro il termine di ciascun anno scolastico (31
agosto).
Egr. Dott. Santoro, Le sottopongo il seguente
quesito: sono un docente di lettere. Purtroppo, usufruisco della
legge 104/92 per una grave invalidità (100%). Il Dirigente
Scolastico del mio Istituto Superiore ha delegato il suo vice a
preparare il piano di assegnazione ore per la.s. 2005/06.
Questi, senza interpellarmi, ha preparato il piano con altri docenti
commettendo gravi ingiustizie nei miei confronti. Il piano prevede
per me una assegnazione di h.13 considerando scontata la mia
richiesta di usufruire della l. 104 ed, in particolare, mi si
affiderebbe la prima classe, che prevede h.5 di insegnamento, mi si
escluderebbe dalla continuità e dallinsegnamento nella
classe V^. E noto che lattività di insegnamento
della prima classe è particolarmente intensiva, per cui
potrebbe intaccare maggiormente il mio stato di salute. E mia
intenzione non chiedere il beneficio della l. 104 per ottenere
linsegnamento del corso intero. Cosa mi consiglia? Quali sono i
miei diritti nella ipotesi ripetessi la richiesta del beneficio della
l. 104? Attendo con ansia un Suo autorevole parere.
Grazie.
L'assegnazione alle classi spetta al dirigente sulla
base delle proposte del collegio dei docenti e dei criteri stabiliti
dal consiglio di istituto. Per altro è necessario anche un
passaggio con le RSU, dal momento che spetta alla contrattazione di
istituto stabilire i criteri di utilizzazione del personale rispetto
al POF.
Esiste un articolo di legge che tuteli la
continuità nella stessa classe qualora un insegnante di
sostegno passi alla scuola comune e ci sia un posto vacante nella
classe dove ha fino ad allora fatto sostegno?
No.
Gentile sig. Santoro, lavoravo presso il comune
di Milano come insegnante di Scuola materna dal dicembre/78 (7
livello qualifica funzionale dal 1/9/90). Sono stata nominata nello
stato come docente di scuola dell'Infanzia, l'8
settembre 2004 (chiamata al cellulare, dal csa il pomeriggio
precedente.. e il mancato preavviso al comune mi costa 3.700
euro!). Ho chiesto informazioni in segreteria per la ricostruzione di
carriera, mi hanno detto che mi riconosceranno solo il servizio dal
2000 (lescuole comunali sono state parificate da quell'anno).
Perderò l'anzianità di tutti gli anni precedenti
al 2000? Come mai non vengono riconosciuti almeno a metà,
come i servizi valutati nelle graduatorie? Ovviamente mi riferisco
alla valutazione come sesto livello, so già che il settimo non
verrà riconosciuto, ma perdere gli scatti di 22 anni e
ricominciare dallo stipendio base è
demoralizzante.
Capisco, comunque il riferimento normativo è
l'art. 485 e sg. del d. l.vo 297/94, che può consultare anche
dal ns. archivio.
Gentilissimo Pino, sono un'insegnante di scuola
primaria. Stiamo discutendo sull'organizzazione del mio plesso per il
prossimo anno. Vorrei sapere se, per l'assegnazione alle classi,
conta di più la continuità o l'anzianità di
servizio. Ti ringrazio molto.
L'assegnazione alle classi spetta al dirigente
scolastico sulla base delle proposte del collegio dei docenti e dei
criteri stabiliti dal consiglio di circolo. Per altro sull'argomento
bisogna tenere conto anche di quanto stabilito dalla contrattazione
di scuola, visto che a lei spetta il compito di stabilire criteri di
utilizzazione del personale rispetto al POF.
La sottoscritta, prof. Anna Maria Repice,
docente di Storia dellArte (A061) chiede alla SV
chiarimenti circa la legittimità o meno di prevedere
linserimento dellinsegnamento della Storia dellArte
(A061) nellindirizzo Linguistico e nellindirizzo
Pedagogico negli Istituti Magistrale, secondo gli obiettivi specifici
di apprendimento del MIUR, considerata la Circolare Ministeriale n.
27 del 11 febbraio 1991, con oggetto le sperimentazioni ad
indirizzo linguistico e pedagogico, dove viene chiaramente
differenziato il biennio dal triennio con previsione, al biennio,
dellinsegnamento di Disegno e Storia dellArte (A025) ed,
al triennio, dellinsegnamento di Storia dellArte (A061).
Di fatto lIstituto Magistrale nel suo POF relativo al
Liceo Linguistico e al Liceo Pedagogico, indica nel quadro orario
delle discipline n. 6 ore di Storia dellArte nel triennio che,
sviluppate per il numero delle classi e delle sezioni attive (n. 19
classi per lanno scol. 2004/2005) fanno un totale di n. 38 ore
settimanali. Lo stesso Istituto Magistrale di contro non risulta
avere nel suo organico abbastanza docenti che possano avere, ad oggi,
titolarità per linsegnamento della disciplina A061,
situazione che ha consentito fino allanno scolastico in
corso, e da più anni, di fare contratti anche brevi a soli
docenti della classe A025 anche per linsegnamento di Storia
dellArte. La Storia dell'Arte è materia atipica e
può essere classe A025?
Non ho presente il piano di studi adottato
dall'istituto, per cui non sono in grado di
risponderle.
Gentile Pino Santoro, nella speranza di non
rubarle troppo tempo, ho dei quesiti da porle. Sono un A.A. a tempo
determinato, nella scuola dove lavoro da 3 anni, non è mai
stata fatta un'asseblea delle RSU con il personale ATA, e quest'anno
scolastico non è stata fatta neanche quella interna con li DS
e DSGA. "Lei come la vede!?"
Male.
Le ore del corso di Pronto soccorso (formazione
626) che ho fatto fuori orario scolastico, mi è stato detto
che mi verranno retribuite. E se volessi
recuperarle?
Presenti apposita istanza a
riguardo.
C'èun termine per la presentazione delle
domande di ferie ed uno per la risposta da parte del
DS?
Il CCNL non lo indica, per cui spetta ad ogni scuola
darsi una regola in tal senso.
Dal 1° settembre 2004 presto servizio (a
seguito mia richiesta di trasferimento), come assistente
amministrativa, in una Scuola Media Statale sede di seggio
elettorale. Non essendo l'Istituto Tecnico Industriale Statale in cui
prestavo servizio in precedenza mai stato sede di seggio non mi sono
mai posto il problema relativo all'assenza dovuta a tale motivo,
meravigliandomi che non se lo siano mai posto i miei attuali
colleghi. In occasione delle ultime elezioni, ho (abbiamo) dovuto
prendere ore di recupero (o ferie) per i giorni in cui la scuola
è stata chiusa. Essendoci il referendum il 12 e13 giugno
prossimo, gradirei sapere se esiste una precisa normativa per queste
assenze del personale ATA non dovute a scelte o bisogni personali,
dato che nessuno sembra saperlo esattamente ed ogni scuola
"adotta" un suo metodo. Nello specifico, la scuola dove
attualmente sono in servizio ha due plessi e sede di seggio è
il plesso dove sono gli uffici del Dirigente Scolastico e di
segreteria e dove ci sono sei (6) dei nove (9) collaboratori
scolastici.
Quindi la scuola non "chiude", in
occasione delle elezioni, ragion per cui il personale ATA deve
prestare regolare servizio.
Con il presente quesito sintende chiedere
se la singola Istituzione scolastica, nella sua autonomia anche
amministrativa, può concedere il c.d. buono pasto ai propri
dipendenti che svolgano attività di servizio per un orario
eccedente le 7 ore e dodici minuti giornaliere, similmente a quanto
avviene per i dipendenti del comprato Ministeri. Le nuove competenze
attribuite alle scuole a seguito dellattribuzione della
personalità giuridica e soprattutto per effetto
dellintroduzione del regolamento sullautonomia delle
II.SS. (DP.R. 275/99) hanno sempre più spesso imposto alle
scuole un orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali
con lattivazione dei c.d. rientri pomeridiani.
Ciò si è reso opportuno soprattutto nelle scuole con
funzionamento del tempo pieno. Orbene, il CCNL scuola vigente non
prevede, in casi simili, lerogazione del buono
pasto. Tale provvidenza per il personale è rimasta solo
sulle proposte contrattuali dei sindacati senza nessun seguito
normativo. Va, a questo punto fatto un breve richiamo alla normativa
vigente. Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. è
regolato contrattualmente. Lart. 45 c.2 del d. lgs. 165/2001,
impone la parità di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi. Il D.P.R. 275/99 stabilisce, allart. 14 c.3,
che: per quanto attiene allamministrazione, alla gestione
del bilancio
le istituzioni scolastiche provvedono in
conformità a quanto stabilito dal regolamento di
contabilità
. Il Regolamento di contabilità
delle II.SS. ( D.I. 44/2001) stabilisce, allart. 1 che:
Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione
finanziaria dIstituto, sono utilizzate
senza altro
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento
delle attività di istruzione, di formazione
. Le II.SS.
provvedono altresì allautonoma allocazione delle risorse
finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti
dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici
o privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a
specifiche destinazioni". Se questo è il quadro
normativo, è evidente che non vi sarebbero ostacoli a che la
singola Istituzione scolastica preveda, in sede di contrattazione
integrativa dIstituto, lerogazione dei buoni pasto
mutuando, a tal fine, la disciplina di altri CCNL di altro settore
del pubblico impiego. Ed infatti non vi sono impedimenti sul lato
contrattuale poiché la contrattazione decentrata può
ben prevedere trattamenti in melius per il personale rispetto al
CCNL. Non vi sono ostacoli sul lato meramente amministrativo
poiché lautonomia amministrativa rende la scuola
assolutamente libera nellautonoma allocazione delle risorse non
vincolate da specifiche destinazioni. A puro titolo esemplificativo
la scuola potrà fare ricorso, a tal fine, alle risorse
provenienti da interessi bancari o relativo allavanzo di
amministrazione non vincolato. Si richiede un parere in
merito.
La contrattazione di scuola non è abilitata a
decidere la corresponsione dei buoni pasto, potendo intervenire sulle
sole materie indicate nell'art. 6 del CCNL.