FAQ/65
Domande e Risposte sulla
RSU
Gentilissimo professor Santoro, sono una
insegnante di scuola materna e presto servizio in una scuola di
periferia. Alcuni genitori hanno preso la cattiva abitudine di venire
a prendere i bambini anche trenta-quaranta minuti oltre l'orario di
servizio. Il nostro "caro" Dirigente (poiché
sostiene che non possiamo affidare i bambini al personale ausiliario
e a nulla sono valsi i continui inviti rivolti ai genitori
affinché vengano a prendere i bambini in tempo) non vuol
saperne di retribuirci le ore eccedenti che accumuliamo nel tempo,
né intende farcele recuperare (neanche nelle ore di
compresenza). E' corretto tutto ciò? Come dobbiamo
comportarci?
Non siete tenute a svolgere attività
aggiuntiva obbligatoriamente. Alla fine del turno di servizio,
prendete e ve ne andate.
Vorrei chiarimenti in merito al seguente quesito:
un progetto svolto in orario extracurricolare per i docenti, ma
in orario curricolare per gli alunni, viene retribuito come
attività aggiuntive o funzionali?
Certo.
Gentile Dott. Santoro, la pregherei di rispondere
al seguente quesito, da quale voce del finanziamento scolastico si
prelevano i fondi per retribuire i docenti l'indennità di
missione?
Dal funzionamento.
Gentilissimo signor SANTORO, avendo conseguito i
seguenti titoli di studio: diploma dIstituto Magistrale (anno
1999) e Licenza Linguistica (anno 1998), non avendo
labilitazione allinsegnamento, Le chiedo gentilmente se
esiste un corso abilitante (oltre alla laurea in Scienze delle
Formazione Primaria, essendo attualmente iscritta al corso di Laurea
in ingegneria gestinonale I° livello) a cui posso o potrò
partecipare e che non abbia la clausola dei 360 giorni di
insegnamento maturato. Grazie
No.
Caro Prof. Santoro, il DS di una scuola superiore
di Roma sostiene che per legge può chiamare un supplente
solamente nel caso in cui l'assenza dell'insegnante sia di minimo
giorni 16. Oltrettutto, sostiene che bisogna tener conto delle 48 ore
che servono per far recapitare un telegramma al supplente che ha
accettato l'incarico. Se ciò è legittimo la cattedra
del titolare rimane scoperta comunque per almeno due giorni. Le
sembra possibile che questo corrisponda al vero?
Sì, è così.
In pratica, se un insegnante manca per meno di 16
giorni, le sue classi rimangono scoperte, poichè non ci sono
altri insegnanti a disposizione per coprire le ore
vacanti.
Esatto. Così vuolse la Moratti, con buona
pace di chi manda i propri figli nella scuola
pubblica.
Ne deriva l'assurda circostanza che un professore
che si ammala si troverebbe costretto a chiedere al medico curante di
prescrivere 16 giorni di malattia quando basterebbero di meno pur di
non lasciare i suoi studenti senza insegnante.
Non penso che i medici curanti, per una banale
influenza, possano prescivere periodi così lunghi di
convalescenza.
Vorrei sapere per cortesia se è
lecito per un dirigente imporre 2 ore settimanali per ogni
insegnante da svolgere a scuola per la compilazione del portfolio, la
compilazione dei documenti ecc. in orario extrascolastico e se queste
ore da svolgere obbligatoriamente rientrano nelle
attività funzionali all'insegnamento.
Non esiste. Il dirigente non può imporre
nessun impegno aggiuntivo rispetto agli obblighi di
servizio.
Salve, sono un'insegnante di
sostegno specializzata (diciamo alle prime armi.. sono 2 anni
che insegno sul sostegno) navigando su internet ho scovato la sua
rubrica e ne approfitto subito: sarò chiara e
concisa.
Concisa? Ma se mi ha scritto un piccolo
romanzo...
Da quest'anno sono l'insegnante di sostegno di un
ragazzo con sindrome di Down che frequenta la V classe superiore
che segue la programmazione differenziata. Sono
riuscita ad istaurare con lui un bel rapporto di
collaborazione e pian piano sto riusciendo ad ottenere dei
grandi risultati. Secondo gli insegnanti di ruolo che lo seguono dal
primo anno, l'alunno in questi 2 mesi di scuola è
migliorato tanto, sia nel rendimento che nei rapporti sociali (2 anni
fa è stato affetto anche da una forma depressiva curata
con farmaci). Purtroppo (c'è sempre un ma) la nuova insegnante
di francese (3 sono le ore settimanali) non è riuscita
assolutamente a farsi accettare dall'alunno in quanto il suo
atteggiamento è arrogante (nonchè umiliante sia per
l'alunno che, a mio avviso, per lei) pretende di farsi
rispettare con la forza: insomma il ragazzo è arrivato al
punto di non salutarla (e secondo me non ha tanti torti) e lei si
offende: a tutti costi e con ogni forma di raccatto
vuole il suo rispetto. M'insegnante cerca di
coinvolgermi nelle sue forme di ricatto ma io
non condivido il suo approccio metodologico! Da premettereche
l'allievo tutte la mattine cmq saluta i docenti e il personale
ata eccetto lei! E dell'atteggiamento dell'insegnante (è
scorretta anche con altri disabili) ormai se ne sono
accorti alcuni insegnanti e bidelli. Insomma oggi
sono intervenuta (dopo tante provocazioni) e con molta calma le
ho consigliato che forse metodologicamente non è giusto
il suo metodo e che con questa tipologia di
disabilità occorrerebbe intervenire diversamente! Apriti
cielo: per farla breve secondo lei sono io che sbaglio ad usare
pietismo ed essere "sdlocinata" con lui e che lei
continuerà così fino alla fine dell'anno!! Ha
detto tante di quelle cretinate che a quel punto ho ritenuto giusto
non rispondere ma l'ho invitata, poichè non l'ha ancora fatto
a leggirsi tutti i fascicoli e quindi il curricolo dell'alunno per
capire ciò che è giusto e ciò che non lo
è! Insomma a questo punto come posso reagire? E'
giusto che ne parli con la preside e poi con i
genitori affinchè "sto tormento finisca" sia per
l'alunno che per me? C'è qualche legge che permetta di evitare
l'ora di francese in quanto l'alunno segue una programmazione
differenziata? (non mi suggerisca di fargli fare inglese in quanto le
2 insegnanti hanno fatto "comunella")!
p.s. a volte
basterebbe meno protagonismo e tanta dolcezza per poter andare
d'accordo!
Spetta al consiglio di classe programmare
l'intervento educativo. Quindi la sede in cui affrontare l'argomento
è proprio quella.
Sono una docente specialista di lingua inglese
nella scuola elementare, usufruisco della legge 104 - art. 3 comma 1,
senza esiti di gravità, ma con invalidità superiore ai
due terzi. Ho presentato istanza al dirigente scolastico chiedendogli
di essere assegnata al plesso più vicino al mio domicilio, in
quanto nel mio paese vi sono due plessi di scuola elementare, di cui
uno situato a 10 km dal mio domicilio. Nella graduatoria d'istituto
io sono l'ultima e nella contrattazione d'istituto per l'assegnazione
dei docenti ai plessi è stato previso quanto segue:
mantenimento ove possibile della continuità didattica; in caso
di posto disponibile e o vacante, presso la sede staccata
l'assegnazione della sede avverrà secondo la graduatoria
d'istituto, formulata ai sensi dell'O.M. del 19-1-2005, fra tutti i
docenti, dal basso; eventuali posti disponibili, perché
vacanti verranno coperti utilizzando docenti che sono già in
servizio presso la stessa sede; in mancanza con docenti della sede
dislocata a 10 km, a richiesta e seguendo la graduatoria. Alla mia
richiesta il D.S. ha risposto di aver tenuto conto del contratto
d'istituto e che avrebbe potuto accontentarmi solo nel caso di posto
vacante e non poteva altresi' effettuare uno scambio. Chiedo ancora
poteva il contratto d'istituto non prendere in considerazione quanto
previsto dalla legge 104?
Sì.
In una Direzione Didattica le ore di sostizuzione
colleghi assenti (ore a pagamento) non venivano finanziate dal C.S.A.
Da quest'anno 2005/2006 il C.S.A. le eventuali ore prestate a
pagamento le finanzia. Le chiedevo in che misura vanno liquidate.
Esempio un'ora a pagamento a cosa corrisponde.
Vengono liquidate come ore eccedenti, ai sensi di
quanto dispone il CCNL in vigore, che per altro fa riferimento
all'art. 70 del CCNL 4 agosto 1995.
Gent.ma redazione vorrei porle un quesito che in
questi giorni sta facendo discutere molti miei colleghi insegnanti.
E' possibile assegnare come credito scolastico il punteggio minimo,
relativo alla banda di oscillazione di appartenenza, a studenti che
durante l'anno scolastico hanno totalizzato un numero di assenze
superiore a 20 giorni? Ciò per decisione del collegio docenti
facendo riferimento al DPR 323/98 art. 11.2. La frequenza non fa
parte del comportamento e, per questo motivo non può influire
sulla valutazione del profitto, come da statuto degli studenti?
Inoltre il DPR sopra citato è precedente al DPR 8399 che va ad
abrogare le parole "e ad otto decimi in condotta" nell'art.
193 comma 1, quindi la condotta non fa media! Le sarei
immensamente grata se volesse aiutarmi a chiarire questa
situazione.
Bisognerà fare i conti anche con quanto
stabilisce la Moratti (vedi d. l.vo 226/2005, art. 13, comma 3).
Comunque per il momento la condotta non fa media.
Sono un'insegnante e vorrei sapere quanto segue:
esiste un specifica normativa circa la possibilità da parte di
un alunno di cambiare sezione durante il corso dell'anno scolastico
oppure la decisione ricade nell'ambito dell'autonomia didattica? in
quest'ultimo caso a chi spetta la decisione finale? quanto peso va
dato alle motivazioni addotte dall'alunno?
Spetta al preside consentire lo
spostamento.
Sono un insegnante tecnico-pratico addetto
all'ufficio tecnico. Vorrei sapere se esiste documentazione che
contenga i compiti e l'impegno orario settimanale dell'insegnante
tecnico-pratico addetto all'ufficio tecnico.
Spetta al dirigente definirlo, in sede di
predisposizione del piano annuale delle
attività.
Si chiede cortesemente un parere rispetto al
presente quesito: fino ad ora, il Collegio dei Docenti si è
astenuto dal deliberare sia la nomina del tutor, stante il nodo
contrattuale non ancora sciolto, sia i criteri e le modalità
per la compilazione del portfolio. Con la C.M. n. 84 del 10-11-05, a
parere della Scrivente, risulterebbe superata la problematica e ben
chiaro il dovere dell'équipe docente di elaborare il
portfolio e scegliere la relativa documentazione. La
risposta di Codesta autorevole Redazione, poiché
esterna e più obiettiva, rispetto alla figura del
Dirigente Scolastico, farebbe superare dubbi o perplessità ad
alcuni docenti, che potrebbero condizionare l'esito della futura
delibera, anche perché mossi da Sindacati che negano,
ancora oggi, le funzioni del tutor, la sua nomina e, di conseguenza,
a loro parere, anche il portfolio. La sottoscritta chiede
cortesemente un'urgente risposta in merito al suddetto quesito, anche
alla luce delle novità introdotte dalla già citata
C.M., soprattutto se il Collegio è legittimato a deliberare il
rifiuto o invece, come si ritiene, è obbligato a nominare i
tutor, a individuare criteri e modalità per l'elaborazione del
portfolio, alla sua compilazione e se questo compito aggiuntivo del
docente tutor, che raccorda l'équipe di classe, può
essere incentivato con il Fondo d'Istituto.
Cara dirigente, non esiste obbligo alcuno. La
ministra può scrivere tutte le circolari che vuole: il tutor,
per le implicazione di tipo contrattuale, non può infatti
essere imposto né per legge, né tanto meno per
circolare. O si modifica il CCNL della scuola, oppure non se ne fa
nulla!
Egregio sono un assitente tecnico che è
stato contattato dalla scuola in cui presta servizio per effettuare
delle lezioni pomeridiane di chitarra remunerato con un contratto a
parte fatto con il D.S. Questo può creare
problemi?
In che senso?
Come mi devo comportare?
Per suonare la chitarra? Dipende dal
genere.
Caro Pino, cercherò di essere chiara e
breve nell'esporre il mio interrogativo e perplessità. Insegno
in una scuola primaria con contratto a tempo indeterminato e per la
prima volta nella carriera ho "chiesto" un giorno
di malattia per visita specialistica (accertamenti presso
l'A.S.L.) e un altro, (purtroppo per me) sarò costretta
a richiederlo fra una settimana per ulteriori accertamenti. Bene!...?
Mi è stato detto che dovrò recuperare tutte le ore
previste nella giornata specifica... pur non avendo chiesto un
permesso, ma un giorno di malattia, ciò anche in seguito a
precisazioni fatte dai revisori dei conti. Ti sarei davvero grata se
mi illuminassi al riguardo, magari con i dovuti riferimenti a leggi o
circolari "esplicative", anche se ritengo che la legge vada
eseguita e non "interpretata" in base alla volontà o
alla necessità del momento. Ti ringrazio di
cuore.
Cosa c'entrano i revisori dei conti? Sono cose
dell'altro mondo. Presenta la richiesta e documentala. Di altro non
ti curare.
Gentile Prof. Santoro, ritengo che un docente di
scuola primaria assegnato all'istituto per sole 10 ore e con il
rimanente delle ore assegnato all'università quale revisore di
tirocinio per il corso di laurea in Scienze dell'Educazione non
possa, ai sensi dell'art. 37 - CCNI 1999, chiedere
l'assegnazione dell'incarico di funzione strumentale in quanto
docente ad orario parziale. Vi è un nuovo orientamento sulla
questione?
Sì, visto che le funzioni obiettivo non
esistono più.
PREMETTENDO CHE DA UN CONTROLLO SULLE ORE
SCOLASTICHE E' EMERSO CHE MANCAVANO 40 ORE DA DISTRIBUIRE NEL CORSO
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA GIA' INIZIATA. DOMANDA: PUO' IL DIRIGENTE
SCOLASTICO DI UN COMPRENSORIO CAMBIARE A META' NOVEMBRE LA
DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO STESSO PER RECUPERARE LE 40 ORE
COSTRINGENDO I RAGAZZI A VENIRE A SCUOLA PER 8 SABATI (5X8=40 ORE
CIRCA) - SI PRECISA CHE NELLA SCUOLA OVE SI SVOLGE IL CASO NON SI VA
IL SABATO. RIFLESSIONI DEI GENITORI E DEL PRESIDENTE CDI: TALE
DECISIONE PUO' ESSERE PRESA SULLA BASE DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
DAL PRESIDE IN PRIMA PERSONA SENZA AVERE AVUTO L'APPROVAZIONE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA STESSA. (si precisa che tale
comunicazione è stata data direttamente dal Preside
all'assemblea dei genitori ed insegnanti senza concedere la
facoltà al dialogo). OPPURE: UNA DECISIONE DEL GENERE DEVE
ESSERE PRESA ESCLUSIVAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO; PUO' IL PRESIDE IMPORRE (VISTO CHE HA IMPOSTO TALE COSA
CON DECORRENZA DA QUESTO SABATO) SENZA TALE APPROVAZIONE? HO CHIESTO
IN QUALITA' DI PRESIDENTE UN CONSIGLIO STRAORDINARIO PER TALE
PROBLEMA MA: IL PRESIDE CERCA DI PRENDERE TEMPO E NON SEMBRA
D'ACCORDO IN TALE NOSTRA DECISIONE; ABBIAMO CHIESTO DI REVOCARE LA
LEZIONE DI SABATO E LUI HA DETTO "NO" CHE NON ERA POSSIBILE
PERCHE' ....... (IN REALTA' PERCHE' DICE DI AVERE FACOLTA' A
DISTRIBUIRE L'ORARIO SCOLASTICO COME LE PARE E PIACE L'IMPORTANTE E'
GARANTIRE LA TOTALITA' DELLE ORE). VORREI SAPERE COSA FARE POICHE' SE
DA UNA PARTE I GENITORI VOGLIONO IL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER
L'APPROVAZIONE DALL'ALTRA IL PRESIDE DICE DI AVERNE FACOLTA' A
COMPORTARSI COSI' ..... ED IO SONO IN MEZZO!!! HO CHIESTO UN INCONTRO
TRA GENITORI E PRESIDE PER LA P.SETTIMANA - E' INTENZIONATO A
CONCEDERLO PER AVERE UN PUNTO D'INCONTRO ... MA QUESTA COSA E'
SUFFICIENTE PER RISOLVERE IL PROBLEMA? MI CONSIGLI PER
CORTESIA.
Cosa vuole che le dica? Cosa c'è scritto nel
POF? Parta da lì.
Gent.mo Prof. Santoro, può essere
compatible un contratto d'opera tra un direttore SGA e una scuola
privata per svolgere ore di aggiornamento in qualità di
relatore e rivolte al personale assistente amministrativo
statale? Ovviamente con l'autorizzazione della scuola di
titolarità del DSGA. Grazie sempre per la sua
disponibilità.
Veda l'art. 53 del d. l.vo
165/2001.
Sono stato da poco dichiarato, da parte della
commissione medica preposta, permanentemente inidoneo
all'insegnamento. So che posso chiedere di essere utilizzato in altri
compiti (biblioteche ed altro...). Mi è stato detto che posso
anche dichiarare di non voler essere utilizzato in altri compiti; ed
in questo caso dovrei essere posto in breve tempo in pensione. Ma
quanto tempo ho per decidere? Se è vero che sono (o dovrei)
essere posto in assenza per malattia d'ufficio, chi prende questa
decisione? Dovrei ricevere in merito una comunicazione scritta?
Infine, corrisponde a verità questa terza opzione? Non
comunico niente alla amministrazione, e questa dovrebbe attendere
fino a un massimo di 18 mesi (nell'ultimo triennio) prima di
"licenziarmi".
Se non ha bisogno di lavorare, chieda di essere
collocato in quiescenza, sempre che ne abbia i requisiti, visto che
non è stato considerato permanentemente inidoneo ad ogni
proficuo lavoro.
Sono una insegnante di scuola media. Il mio
orario definitivo prevede, fino a febbraio, il giovedì
mattina totalmente libero: prendo servizio alle 13,20. Ho
organizzato pertanto molte cose da fare la mattina del
giovedì.. (tutte spiacevoli, purtroppo, del genere
sanitario, riguardante i miei vecchi; però forse
questo non ha importanza... potrei essermi iscritta a un corso
di danza latino-americana, avendo pagato in anticipo le mie
lezioni). Ricevo il 16 novembre un ordine di servizio per
il prossimo giovedì: devo lavorare di mattino, anziché
di pomeriggio. Ritengo legittimo rifiutarmi. Dopo una lunga
discussione, mi si risponde che va bene
vuol dire che
recupererò
ritengo di non dover recuperare niente. Resto
comè ovvio - a disposizione della scuola per
tutto il tempo del mio servizio; se la scuola fosse inagibile, per
qualsiasi ragione, la cosa non può ricascare a mio danno: io
ho diritto ad avere un orario di servizio stabile. Se così non
fosse, ogni insegnante dovrebbe ritenersi sempre in potenziale
servizio. ...cosa che, ovviamente, è un paradosso
giuridico. Almeno a me sembra così
(altro è,
naturalmente, un accordo tra ambo le parti
può
essere che a un docente non dia alcun fastidio uno spostamento
di orario, magari sia addirittura gradito! In questo caso va
addirittura meglio per tutti). Grazie se - chi sa - mi
illuminerà, chiarendomi se ho ragione o
torto.
Non ritengo che lei abbia ragione. L'orario di
servizio può subire modifiche, pur essendo un regime orario
definito.
Preg.mo Dott. Santoro, sono stata assunta quale
"DOCENTE DI CONVERSAZIONE" madrelingua russa a tempo
determinato in una scuola media superiore. Lavoro un'ora la settimana
in compresenza con l'insegnante italiana curricolare. Lei insiste a
darmi ordini su cosa fare. Preferisce che io chiarisca in italiano i
suoi numerosi dubbi grammaticali. Se cerco di fare conversazione in
lingua russa, mi interrompe continuamente. Ma questa non e' forse la
mia ora che io devo gestire in autonomia e lei, casomai, deve
intervenire solo se richiesta da me o, casomai, in aiuto degli
studenti? C'e' un mansonario regolamentato
giuridicamente?
Mi scusi, ma cosa c'entra la compresenza con
l'insegnante di italiano, visto che lei è una conversatrice di
russo?
Sono una assistente amministrativa di ruolo,
nella ns. istituzione scolastica nessun ATA si vuole candidare. E'
obbligatorio dare la candidatura o ci si può rifiutare??? La
ns. DSGA ha detto no mi obbligate a farlo con la forza!! Vi prego
rispondetemi urgentemente!!
Nessuna forza. Non vorrà mica scherzare, la
vs. DSGA?
Buongiorno. Come si fa a sapere quale classe di
concorso insegnerà la nuova disciplina
"organizzazione e amministrazione aziendale" che si
insegnerà nel liceo tecnologico?
Non si può sapere.
Gentili signori, sono uninsegnante di ruolo
della scuola secondaria superiore e ho superato lanno di prova
nel trascorso anno scolastico 2004-05. Vi scrivo perché ho il
seguente problema: ho vinto una borsa di studio post-dottorato e
vorrei chiedere allAmministrazione scolastica un CONGEDO
STRAORDINARIO PER MOTIVI DI RICERCA come espressamente previsto dalla
legge n. 476 del 13/8/1984 (Norme in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Università - G.U. n. 229 del
21/8/1984). La legge 30/11/1989, n. 398 (Norme in materia di borse di
studio universitarie - G.U. 14/12/1989, n. 291) ha esteso quanto
disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio
post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di
perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria. La legge
finanziaria del 23/12/1992, n. 498, art. 4, comma 2, ha ulteriormente
esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio,
stabilendo testualmente che "al personale assegnatario di borse
di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di
Stati ed enti stranieri, di Organismi o enti internazionali, si
applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13/8/1984, n.
476". Il precetto richiamato è stato poi integralmente
ripreso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 453,
comma 9).
Fin qui, nulla di
oscuro. Il probleme è, però, che nella mia carriera di
docente io ho già usufruito di un congedo straordinario di
questo tipo (fra il 2001 e il 2004) per unaltra tipologia di
borsa universitaria (ASSEGNO DI RICERCA). Vi allego per chiarezza lo
schema della mia storia professionale pregressa:
TITOLI:
- laurea in Lettere
classiche
- dottorato di
ricerca (anno 2000);
- assegno di ricerca
(annuale, rinnovato per 4 anni dal 2000 al 2004)
- vincitrice di
concorso a cattedre (DDG 31.03.99): immessa in ruolo con decorrenza
giuridica sett. 2000, ma con presa di servizio effettiva il 1 sett.
2001, presso il Liceo Classico Virgilio di Mantova;
PERIODI DI CONGEDO di
cui ho già usufruito:
Ho usufruito dei
seguenti periodi di congedo straordinario (senza assegni) per motivi
di studio/ricerca (in tutto TRE anni):
2 ottobre 2001- 1
ottobre 2002
2 ottobre 2002- 1
ottobre 2003
2 ottobre 2003- 1
ottobre 2004
per svolgere
attività di ricerca presso lUniversità di Siena
con ASSEGNO DI RICERCA, fattispecie esplicitamente equiparata (si
veda Circol. Min. 04/11/2002 allegata) al dottorato di ricerca e
pertanto soggetta alla medesima normativa che disciplina il
dottorato, ovvero la legge 476 del 13/08/1984 art. 2.
Tale congedo
straordinario mi è stato concesso con riferimento alla
seguente normativa:
D.P.R. 3/57; D.P.R.
417/74; DL n. 297 del 16/14/1994 (Testo Unico); CCNL 1994-1997
comparto scuola. Dal 2 ottobre 2004 ho ripreso regolarmente servizio
presso il Liceo Ginnasio Piccolomini di Siena (dove sono
stata trasferita da Mantova); nello scorso giugno 2005 ho superato
lanno di formazione. Mi trovo perciò ora nella
condizione di docente di ruolo confermata. La mia domanda è la
seguente: avendo io ora vinto la borsa di studio post-dottorato,
posso ottenere un altro congedo per motivi di ricerca? Perché,
a quanto ne so, la normativa di riferimento è molto ambigua su
questo punto: infatti il comma 7 dellart. 453 (Incarichi e
borse di studio) del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994 (Testo
Unico/1994) sembrerebbe estendere ai congedi per borse di studio
(Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché i
personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, di enti pubblici etc.) la stessa
disciplina che vale per gli incarichi (quella stabilita nei commi
precendenti 1-6) e che, in particolare, al comma 5 stabilisce che:
non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano
trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione
dellultimo incarico conferito. Se così fosse, io
non potrei ottenere altro congedo prima del 1 ottobre 2007. Tuttavia,
la stessa norma al comma 9 recita che: "Possono essere
autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o
enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico
dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al
personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni
statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi
ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2
della legge 13 agosto 1984, n. 476". Tale comma 9 sembra
scavalcare le precedenti disposizioni applicando alle
borse universitarie una disciplina del tutto speciale (quella della
legge 476 del 1984). Cito da un articolo di interpretazione
giurisprudenziale pubblicato su Internet e risalente allanno
2000: Il testo unico del 1994 è, in realtà, una
sorta di collage che unifica, non sempre in modo coerente, varie
disposizioni legislative, di diversa natura e appartenenti anche a
periodi molto diversi (ad esempio nel testo unico si trovano insieme
provvedimenti come il Regio decreto del 1925 e i decreti delegati del
1974). Nello specifico, i commi 1-8 del citato art. 453, sono
integralmente ripresi dai commi 1-9 dellart. 65
Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e
sportive - del DPR 31/05/74, n. 417. Di diversa provenienza è
invece il comma 9, che riprende integralmente il comma 2
dellart. 4, della legge 23/12/92, n. 498. Il comma 9, che
è successivo ai commi 1-8 sia temporalmente come disposizione
legislativa di provenienza, sia fisicamente come collocazione
allinterno dellarticolato, fa riferimento allart. 2
della legge 13/08/84, n. 476, che recita: "Il pubblico
dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è
collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario è utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza".
Quindi, il personale assegnatario di borse di studio da parte di
Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti
stranieri, di organismi ed enti internazionali è collocato in
congedo straordinario senza assegni a domanda, e cioè in modo
automatico, con mera ricognizione formale da parte
dellamministrazione. Il congedo senza assegni è dunque
un diritto del pubblico dipendente assegnatario della borsa, e non
una autorizzazione soggetta a restrizioni. In particolare, è
evidente che non può applicarsi il disposto di cui al comma 5
dellart. 453 del testo unico citato.
Vi sarei davvero
grata se poteste fornirmi una vostra opinione su questo. Inoltre
vorrei sapere:
1. nel caso che
lAmministrazione di appartenenza non mi volesse concedere tale
congedo e io dovessi pertanto rimanere al mio posto a scuola, potrei
usufruire della borsa vinta comunque, cumulandola allo stipendio
(come sorta di attività collaterale retribuita, posto che essa
non rechi pregiudizio etc. etc.)? O le due cose sono
incompatibili?
2. Altra possibile
soluzione per mantenere la borsa in caso di diniego del congedo
straordinario mi sembrerebbe essere quella di richiedere
unASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI PERSONALI. Questa non
ricadrebbe infatti in alcun modo sotto l amannaia dei
commi 5 e 7 del DPR 297/94 menzionati in precedenza (quelli che
impongono lintervallo di tre anni fra la fine dellultimo
incarico e il successivo) in quanto non rientrerebbe nella
fattispecie delle borse di studio da parte di amministrazioni
statali, di enti pubblici etc e dunque sarebbe invece
praticabile?
Si, in caso di diniego la strada è quella
dell'aspettativa senza assegni.
Gent prof. Santoro, nel mese di novembre il DS
indice un collegio docenti con (tra gli altri ) odg: criteri per
individ. Funz. strum. Dopo una lapidaria premessa in cui esprime la
sua allergia per le FS, propone al collegio di conferire la
nomina a tutti i docenti che hanno fatto parte delle commissioni
istituite a settembre, in caso contrario assegnerebbe egli
stesso tali funzioni ai suoi collaboratori. Alla mia richiesta
di dare a tutti i docenti l'opportunità di coprire tale
incarico, inoltrando domanda e dichiarando eventuali competenze,
risponde che la normativa è cambiata, che accetterebbe solo se
sarà la dirigenza a valutare, che i membri delle commissioni
hanno acquisito competenze in quanto tali! ecc... Alla fine si vota
solo la sua prima proposta che passa con 30 favorevoli, 20 contrari 5
astenuti. Tra i favorevoli anche i circa 18 docenti delle
commissioni, RSU comprese. La mia proposta non viene messa ai voti.
Ti pare normale o legale tutto ciò? a quale normativa ci si
può appellare e nel caso a chi denunciare tanta
prepotenza.
Vedi l'art. 30 del CCNL.
Salve, sono una docente di scuola superiore in
congedo parentale. Attualmente il mio contratto prevede 13 ore di
insegnamento su nomina del CSA a cui si sono aggiunte altre 2 ore su
supplenza distituto; queste 2 ore sono disposte su 2 distinti
giorni (martedì 1 ora e giovedì 1ora) mentre le altre
sono concentrate negli altri giorni della settimana; i giorni
lavorativi sono quindi 6. Ora, premesso che chiederò un
aggiustamento dellorario per avere almeno un giorno libero a
settimana, allo stato attuale delle cose a quante ore di allattamento
avrei diritto una volta rientrata a lavoro? Grazie per
lattenzione.
Un'ora al giorno.
Capita nella mia scuola che chi non sciopera
deve recarsi a scuola alla prima ora per essere utilizzato anche per
mera vigilanza. Nel caso non debba sostituire alcuno, torna a casa e
rientra poi a scuola per coprire le sue ore. Ti sembra legale
tutto ciò?
No.
Se no, a quale normativa ci si può
appellare?
Al CCNL. In ogni caso se il dirigente provvede alla
riarticolazione dell'orario convocando i non scioperanti a scuola
tutti alla prima ora, li deve impiegare per il loro orario d'obbligo
fin dalla prima ora. E' talmente logico che non mi pare che debbano
essere scomodati i padri del diritto del lavoro, per
affermarlo.
Gent. Prof. Santoro, il nuovo DS ha trovato
le classi già formate dal DS precedente. Una prima presentava
19 maschi e tre femmine. A causa della situazione, su richiesta
dei genitori (che hanno vista disattesa la loro proposta
di incrementare il numero delle femmine), all'inizio
dell'anno sc. le femmine sono state spostate in altra classe. Ora
questa prima classe è l'unica tutta maschile dell'intera
istituzione sc. Ti sembra legale tutto ciò? A quale normativa
ci si può appellare?
Al regolamento di istituto, visto che la scuola gode
di autonomia organizzativa.
Sono un'insegnante elementare e vorrei sapere se
i colloqui individuali con i genitori fissati dal DS in due giorni,
uno a novembre e l'altro ad aprile, rientrano nelle 40 ore di
attività di interclasse o di qualcos'altro.
Nelle 40 dei collegi dei docenti.
Salve, complimenti per la rubrica. Quest'anno il
dirigente non garantisce la continuità didattica ed
educativa per gli insegnamenti e le classi dell'anno scorso per
la sottoscritta. Nonostante una mia ferma opposizione, il dirigente
insiste. Il dirigente non mi ha informato neanche in via informale,
ma all'improvviso lo ha comunicato il 1/09/05 in sede di collegio.
Alla mia richiesta scritta di motivazione, mi risponde per iscritto
"per incompatibilità con la collega". Il dirigente
convoca i genitori delle classi e inventa delle scuse didattiche che
ai genitori piacciono molto. La verità è che la collega
le ha chiesto di spostarmi da lei perchè io la turbo, mentre
questa collega è particolare con tutti. Il Dirigente non vuole
dire la verità ai genitori perchè la collega non vuole
e l'ha minacciata che è andata da un neurologo e lei deve
stare tranquilla. Mi sono assentata per dei controlli medici
programmati già dal mese di giugno anche se non ho parlato con
nessuno perchè sono una persona riservata. Il 12 settembre ho
anche avvisato il Dirigente che mi sarei assentata e speravo che
nessuno pensasse che lo avessi fatto per dispetto. Mi ha
tranquillizzato di non preoccuparmi. Il Dirigente non ha nominato
supplente per più di un mese e i genitori sono stati guidati
dalla collega che ha chiesto il mio spostamento a muoversi.
Risultato: tutte le colleghe e i genitori pensano che io abbia fatto
un dispetto, due articoli sul giornale contro la maestra che
impedisce con il congedo la nomina di un supplente. Sono rientrata e
ho chiesto un incontro urgente con il dirigente, le RSU per
chiarimenti maggiori su questa incompatibilità; se tutti
quanti vogliono proteggere questa collega cosa dovrei
fare? Forse un esposto alla Procura della Repubblica o è
troppo?
Troppo, direi che è troppo. La cosa va
chiarita all'interno della scuola, se possibile.
Caro Pino, un docente di ruolo nelle scuole
superiori, già in servizio con orario di cattedra,
può vedersi attribuire, con il suo consenso, altre sei
ore aggiuntive di insegnamento su un altro docente che beneficia
della riduzione oraria, per allattamento o per mandato
amministrativo, per un periodo continuativo di tre mesi (e
quindi non fino al termine dell'attività
didattica)?
Sì.
In caso affermativo, la nomina deve essere
considerata come supplenza breve e saltuaria a tutti gli
effetti?
No.
Inoltre, la retribuzione deve essere corrisposta
come stipendio oppure come ore eccedenti per le ore
effettivamente prestate?
Come ore eccedenti.
Sono un docente di sostegno (scuola media), anno
di straordinariato, vorrei sapere: per il conteggio dei 180 gg di
servizio sono inclusi anche i gg festivi.
Sì.
Come si calcola il punteggio nelle domande di
trasferimento; servizio preruolo? Abilitazione concorso ordinario?
Altra abilitazione?
Vedi la tabella allegata al CCNI sulla
mobilità.
Salve, volevo porle un quesito:
essendo insegnante precaria, con contratto fino all'avente
diritto come insegnante di sostegno, ho diritto a partecipare ad un
convegno sull'autismo in orario lavorativo?
Sì.
C'è una legge o altro in
merito?
Sì.
Posso considerarlo come
aggiornamento?
Sì.
E quante ore abbiamo a disposizione per
l'aggiornamento in tutto l'anno scolastico?
Cinque giorni.
Quali sindacati possono far parte della rsu
d'istituto oltre a quelli firmatari del CCNL? Mi riferisco ai
sindacati meno rappresentati quali cub scuola, cobas, gilda: chiedo:
un rappresentante cub scuola può essere componente della rsu?
ed uno cobas scuola?
No, non possono far parte della delegazione
trattante.
Il Collegio dei docenti ha approvato un corso di
aggiornamento per 20 ore obbligatorie per tutti i docenti. Il
Dirigente scolastico ha successivamente deciso che a tenerlo, come
formatore, sia un docente interno della scuola: desidero sapere
se la designazione del formatore spetta unicamente al dirigente
scolastico, se tale decisione deve essere solo approvata dal collegio
o se anche il collegio ha diritto di proposta. Desidero inoltre
sapere se i docenti che frequentano hanno diritto ad essere pagati
per le ore di frequenza anche se il collegio non si è
espresso in merito al momento dell'approvazione del
corso.
No. Non hanno diritto. Quanto alle modalità
di svolgimento del corso, non conosco la delibera del
collegio.
Salve, vorrei sapere se posso partecipare a una
riunione di collegio docenti nel pomeriggio, anche se sono in congedo
per visita specialistica. Devo effettuare un controllo cardiologico
in mattinata e la sera vorrei essere presente in collegio
perchè ci saranno delle votazioni importanti. Ho paura che la
Dirigente mi sbatta fuori, è una tipa un po' arrogante. Grazie
mille.
Penso che la sbatterà
fuori.
Salve sono un'educatrice (nei convitti statali
di ruolo) e invalida al 55% civile, vorrei sapere se ho dirtto a
congedi particolari per cure inerenti alla mia invalidità, e
se è questo è regolato dall'art. 13 della Legge 638/83
di cui comunque non riesco a trovare nessuna
testo.
Le mando un libello sulle assenze, così si fa
una cultura.
Cortesemente: i giorni di autogestione
concorrono al raggiungimento dei 200 giorni di lezione previsti dalla
legge o devono essere recuperati o sottratti ai giorni di vacanza in
più concessi dal Consiglio d'Istituto?
Il Consiglio di istituto non ha titolo a concedere
giorni di vacanza in più, a meno che la delibera della giunta
regionale non disponga in tal senso.
Quali i riferimenti
normativi?
La delibera della giunta regionale sul calendario
scolastico.
Ci sono delle regole affinchè
l'autogestione possa definirsi tale? Se sì, quali? Possono gli
studenti dichiarasi in autogestione e contemporaneamente seguire
regolarmente le lezioni? I giorni di vacanza che il Consiglio
d'Istituto può concedere oltre i 200 giorni di lezione, devono
essere per forza deliberati e comunicati alla fine dell'a.s.
precedente o al massimo entro il mese di settembre dell'anno
scolastico a cui si riferiscono?
Veda risposta precedente.
Il presidente del Consiglio può
pretendere di avere già dall'inizio dell'anno lo schema dei
costi nel dettaglio di tutte le uscite didattiche e le visite
d'istruzione previste dal Pof per poterle
deliberare?
No.
Gentile redazione, sono un insegnante con
contratto a tempo indeterminato. I colleghi della scuola dove insegno
quest'anno mi hanno detto che in caso di sciopero, chi non aderisce
deve essere presente in istituto alla prima ora di lezione
indipendentemente dal proprio orario di servizio previsto per la
giornata in questione. Secondo me questo è un comportamento
scorretto, perchè lo sciopero serve per creare disagio. Per
questo motivo sono a scriverVi per sapere da voi se la normativa
vigente prevede ciò.
Sì, lo prevede.
Buongiorno signor Pino, sono titolare della
cattedra di fisica 38/a in seguito al concorso del '99. Sono in
aspettativa per motivi di studio come titolare di assegno di ricerca.
Due domande:
1. La mia prima
scuola nel decreto di concessione dell'aspettativa mi aveva scritto:
"Detto periodo è computato ai fini della progressione di
carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e
del trattamento di quiescenza e previdenza". Mentre la nuova
scuola (ho avuto un trasferimento e un rinnovo dell'assegno, per cui
ho dovuto chiedere nuovamente l'aspettativa) scrive: "Detto
periodo interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti". Chi ha ragione?
Se si tratta di aspettativa, la seconda
scuola.
2. posso richiedere l'aspettativa per motivi di
studio se vinco un posto (assunzione, non borsa di studio o assegno)
da ricercatore a tempo DETERMINATO (2 anni) nell'INFN (fisica
nucleare)?
Può usare quanto prevede l'art. 18 del
CCNL.
Gentile dott. Santoro, sono mamma di due bambini
di scuola elementare. Sin dal momento dell'iscrizione del primo (che
ora è in quinta) ho dovuto constatare che il POF della scuola
prevedeva che le attività di motoria e musica affiancavano un
operatore esterno all'insegnante di classe, il cui costo era
interamente a carico dei genitori (dietro approvazione
all'unanimità). Ovviamente la professionalità
dell'esperto esterno era più specifica ed i risultati
didattici tangibili. E' chiaro che il pagamento delle quote fosse
pagato a denti stretti da tutti, ma l'unanimità consentiva un
certo potere di autonomia decisionale. Quest'anno, per
"democratizzare" il sistema, il collegio docenti ha
richiesto che l'approvazione all'unanimità fosse trasformata
nei 2/3, e subito sono cominciati i guai. Quelle classi dove solo 1 o
2 genitori rifiutavano per principio i corsi, hanno richiesto al
Ministero la legalità di questi e il Ministero ha risposto che
non sa trovare una fonte normativa che ne giustifichi la presenza.
Adesso io mi sento presa in giro. Quando la Legge Moratti non era in
vigore (e io faccio parte del coordinamento anti...) mi si
costringeva a pagare per avere un esperto in orario curricolare con
competenze specifiche. Adesso ho un bambino che ha iniziato un
percorso musicale che non porterà a termine ed uno che
"figlio della Moratti" pur essendo stato iscritto in una
sezione che doveva essere di tempo pieno frequenta un modulo
allungato, dove tutte le materie sono concentrate nella mattinata e
nel pomeriggio segue una rotazione di corbellerie riempitive e dove
l'insegnante preposta si rifiuta, per motivi di anzianità e di
salute, di fare motoria e una volta tornato a casa deve fare i
compiti. La domanda è questa: i genitori della quinta
vorrebbero comunque terminare il ciclo con l'esperto a pagamento per
non vanificare i quattro anni precedenti. L'autonomia ce lo consente?
Ma se ce lo consente deve per forza essere in orario curricolare,
perchè secondo l'art. 7 del decreto lgsl. 59/2004 le
attività opzionali devono essere gratuite. La ringrazio per
una cortese sollecita risposta.
Secondo me non si doveva pagare prima, né si
deve pagare ora. Altrimenti gli insegnanti della scuola per quale
ragione dovrebbero ricevere lo stipendio?