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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/71
Domande e Risposte sulla RSU

Egr. Prof. Santoro mi è stato riferito dal mio Dirigente Scolastico che i 3 giorni di permesso per la legge 104, in base a quello che afferma una circolare dell'INPS (n. 133 del 2000) non possono essere presi in maniera continuativa nell'arco del mese, ma devono essere frazionati. Volevo accertarmi della veridicità della notizia e se non è vero come posso dimostrarlo. Grazie infinite

Non conosco questa circolare. Comunque so cosa dice la legge, che sicuramente una circolare non può modificare (art. 33, comma '): "Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno".

Buon giorno, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia neoimmessa a ruolo, con 14 anni di servizio ma in realtà ZERO in quanto 5 prestati in scuola paritaria e i precedenti, ovviamente, in scuola autorizzata. Una domanda mi sorge spontanea: se la scuola paritaria è ritenuta a tutti gli effetti facente parte del sistema scolastico nazionale... per quale motivo il servizio prestato non è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera? Grazie per l'attenzione.

Veda l'art. 485 del d. l.vo 297/94.

Egr. Prof. Santoro, sono un’insegnante di Educazione Fisica di una scuola secondaria di 1 grado con funzioni vicarie con esonero dall’insegnamento. Avendo letto una sua risposta ad un collega che diceva che chi ha cariche elettive non fa parte dei soprannumerari in una eventuale contrazioni di organico, le chiedo: cosa si intende per cariche elettive?

Cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, ecc.)

Un collega che usufruisce della legge 104 (assistenza a un genitore invalido al 100%) con minor punteggio può precedermi comunque in graduatoria se per cariche elettive si intende anche la funzione vicario?

Sì, la precede. Per altro la sua funzione non è elettiva, come ben tutti sanno.

Caro Pino, ho due quesiti da proporti. Può un insegnante con contratto part-time a 2/3 svolgere l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico?

Sì.

Un master annuale (60 crediti) conseguito nel dicembre 2005 dà diritto all'attribuzione del relativo punteggio nella graduatoria interna? (in segreteria mi hanno detto che il punteggio spetta solo se il titolo è stato conseguito prima del 1/9/2005)

Vedi la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità.

SONO UN DOCENTE IN POSSESSO DI LEGGE 104 ART.21, E' POSSIBILE CHE IL DIRIGENTE DISPONGA UN MIO EVENTUALE TRASFERIMENTO NELLA SUCCURSALE PIU' DISTANTE DALLA MIA RESIDENZA?

I criteri di assegnazione ai plessi sono stabiliti dal contratto di scuola.

Caro Dott. Santoro, grazie per la celerità nel rispondere. Avrei un'altra domanda che mi sta più a cuore. Come sa, sono un prof. di ruolo, in servizio presso un'ipia corso serale in Assegnazione Provvisoria su una cattedra di fatto. Verso la fine di novembre è partita anche la classe prima del corso serale ed il preside ha chiesto ad alcuni di noi di coprirne le ore, nelle proprie materie. (La mia cattedra + le ore eccedenti è una cattedra di fatto e non di diritto). A me ha dato 4 ore in più, quindi ne faccio 18+4 = 22. Il contratto che mi ha fatto firmare recita: Contratto individuale di lavoro a T.D. di n. 4 ore settimanali di Elettrotecnica. Il dirigente vista la disponibilità in organico di n.4 ore..., accertata la disponibilità del prof...., visto l'art 21 comma 16 dell'OM 371/94 che consente il conferimento della nomina per dette ore ad un docente in servizio nella scuola con contratto a T.I. della stessa materia entro le 24 ore, STIPULA con il prof.... il presente contratto individuale come di seguito regolato: Prestazioni per n. 4 ore di insegnamento aggiuntive di Elettrotecnica, a far data dal 01/12/2005 e fino al termine dellas 2005/2006 (10.06.2006). Io non avevo letto bene il contratto e mi sono reso conto della data finale, e che non menziona il pagamento dell'IIS nelle ore, e che è fino al 30 Giugno. Mi sono rivolto al Preside che mi ha detto che essendo ore di fatto e non di diritto, il pagamento è fino a Giugno e non Agosto, per l'IIS non sapeva. Dott. Santoro io non sono d'accordo, perchè c'è una legge di cui non ricordo gli estremi che parla chiaro e dice che per i prof. di ruolo le ore eccedenti vanno pagate al 31 Agosto, e non fa differenza tra ore di fatto e di diritto. La prego, mi dica come stanno le cose, e gli estremi della Legge e se ho tempo di impugnare quel contratto e far valere i miei diritti (pagamento IIS e fino al 31 Agosto). Sicuro di una sua risposta chirificatrice, la saluto e la ringrazio

Pagamento IIS non c'è dubbio, ma non fino ad agosto.

Gentilissimo Santoro, sto sostenendo quest'anno l'anno di prova. Non sono stata ancora contattata invece per fare l'anno di formazione: a chi posso rivolgermi per sapere quando (e se) iniziera'? Se durante quest'anno scolastico non dovesse essere attivato l'anno di formazione come verra' considerato il mio anno di prova?

Viene attivato. Dia un'occhiata alla nota MIUR 3 febbraio 2006.

Il collegio dei docenti della mia scuola (IPSIA) è stato chiamato a votare per l'individuazione della classe di concorso da assegnare all'ufficio tecnico tra quelle previste dal D.M. 39/98 senza motivare o argomentare la proposta. Su 44 presenti, il risultato è stato: 21 per la 24/C; 3 per la 27/C; 2 per la 26/C; 18 gli astenuti. Premesso che gli astenuti hanno inteso, con l'astensione, contestare la procedura, la votazione si può ritenere valida?

Sì.

Nella maggioranza assoluta dei voti "validamente espressi" non sono da considerare anche gli astenuti?

No.

Quando si vota, il docente non deve avere, sempre, la possibilità delle tre opzioni: "favorevole", "contrario" e "astenuto"?

No.

Nel nostro caso solo con l'astensione si poteva contrastare, dissentire ed esprimere volontà contraria alla votazione.

Bene: è ciò che è avvenuto.

Egr. sig. Santoro, sono una insegnante di matematica con una cattedra di 20 ore, alla prima maternità ho usufruito dell'allattamento con una riduzione dell'orario di 6 ore rinunciando a una classe su cui fu nominata una supplente; adesso dovrei rientrare dalla seconda maternità e avrei voluto fare lo stesso, ma mi è stato detto che devo scegliermi un'ora al giorno e quelle ore saranno coperte internamente. E' giusto cosi' tenendo presente che nell'orario ci sono anche due giorni da 6 ore.

Veda il d. l.vo 151/2001 cosa dispone a riguardo.

La dura vertenza sorta nell’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo dei Lombardi sintetizza in modo emblematico le diverse e molteplici contraddizioni insite nel mondo della scuola in generale. In particolare emerge un’antitesi tra due opposte concezioni della cultura, dell’educazione, del diritto all’istruzione. Da un lato si colloca una linea burocratica e verticistica, che confonde un ambiente educativo e di apprendimento quale la scuola, con un’azienda o, peggio ancora, con una caserma; dall’altro lato si contrappone una visione più aperta, elastica, più democratica e più attenta alle istanze della collegialità e ai bisogni reali della comunità scolastica e sociale, formata dalle nuove generazioni e dalle famiglie, oltre che dai lavoratori della scuola. Tale dicotomia, che rischia di generare conflitti, antagonismi e vertenze molto aspre (come nel caso dell’I.C. di Sant’Angelo dei Lombardi), si snoda a partire da un grave motivo di controversia, che cela una perversa ipocrisia di fondo: il docente che timbra il cartellino registra la sua presenza nell’Istituto (come se fosse un’azienda) ma non in classe, laddove invece è chiamato a svolgere il proprio dovere professionale che è di natura didattico-educativa, per cui esercita un ruolo chiave e decisivo nel processo dialettico di insegnamento/apprendimento. La vertenza riflette anche una profonda divergenza di interpretazione rispetto alla cosiddetta “autonomia scolastica”, che tanti, troppi dirigenti scolastici (autoproclamatisi “manager”) scambiano per tirannia o arbitrio personale. Infatti, l’atteggiamento spesso arrogante, unilateralista e intransigente dei presidi, è il frutto di una mentalità dirigista che mortifica le spinte vitali e le potenzialità emancipatrici che possono derivare dall’applicazione dell’autonomia scolastica intesa come valorizzazione delle risorse umane, professionali, intellettuali e sociali presenti sul territorio, nel quale le scuole possono e devono assumere una funzione di traino e di promozione culturale.

E io, scusi, cosa c'entro?

Nella contrattazione integrativa d’Istituto è stato previsto di destinare una parte del “contributo alunni” per il finanziamento di progetti didattici rivolti a tutta la scuola (composizione F.I.: economie 2004/2005 +  F.I. + contributo alunni). I revisori dei conti hanno obiettato che “IL CONTRIBUTO ALUNNI RISULTA DESTINATO AL COMPENSO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE CONCERNENTI IL P.O.F. E AGGIUNTO AD ESSO” .... ed hanno espresso PARERE CONTRARIO SULLA COMPATIBILITA’ FINANZIARIA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLA SCUOLA. E’ giusto tale parere? In base a quale normativa?    

Sinceramente non lo so. Io conosco l'art. 83, comma 3 del CCNL. Forse l'obiezione dei revisori origina dal fatto che le famiglie devono essere informate della destinazione del contributo.

Può un dirigente scolastico produrre un richiamo scritto sui voti del registro personale dell'insegnante risalenti a prima di Natale e a 2 giorni dagli scrutini?

Non ho capito l'oggetto della contestazione.

Può assistere all'improvviso alla lezione del docente?

Sì.

Lo deve avvertire? Lo deve motivare? Può l'insegnante rifiutarsi?

Può e basta.

Sono una docente di ruolo nella scuola secondaria di 2° grado (cattedra di 18 ore settimanali). Avendo la possibilità di usufruire dei benefici della legge 104 per assistenza a familiare (madre convivente) con handicap grave, chiedo se è possibile frazionare in permessi orari, i tre giorni previsti dal comma 3, art. 33 della legge 104 (rif.CM - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 161 del 03/12/1996). Qualora fosse possibile, vorrei sapere quante sono le ore di spettanza, in considerazione sia dell'orario di cattedra, sia delle ore da dedicare alle attività funzionali all'insegnamento (collegi, consigli, colloqui, ecc.). Potrebbe comunicarmi gli estremi normativi a cui fare riferimento? Tali permessi devono essere richiesti con congruo anticipo, o possono essere richiesti al momento della fruizione?

Non ritengo che gli insegnanti possano avvalersi di tale opportunità.

Gentilissimo Santoro, tra le sue risposte alle FAQ ho letto che è possibile frequentare i corsi abilitanti durante un periodo di malattia. Le chiedo: lo si può fare anche nel lasso di tempo in cui si è passibili di visita da parte del medico fiscale e se si, come si può giustificare l'eventuale irreperibilità? In ogni caso, può darmi i riferimenti normativi?

Si deve essere reperibili durante le fasce orarie, per esplicita previsione contrattuale.

Caro Pino, vorrei sapere quali sono le norme che disciplinano i casi in cui il docente si trova in ritardo sull'orario di servizio?

Non ho capito la domanda.

Cosa e come è tenuto a fare il dirigente scolastico?

Contestare la mancanza.

La materia può essere oggetto di contrattazione integrativa d'istituto?

No.

La ringrazio anticipatamente della risposta che vorra' darmi. Sono un'insegnante di ruolo di una scuola superiore, vorrei chiedere per quanto riguarda le visite specialistiche se la richiesta all'ufficio personale docente va' fatta qualche giorno prima.

Ma certo.

Se il giorno in cui il docente richiede la visita specialistica ha degli scrutini pomeridiani come si deve comportare? Gli deve fare oppure essendo in malattia per visita specialistica puo' stare a casa, e per ultimo vorrei sapere se la donazione del seme per una fivet rientra nelle visite specialistiche.

Se non c'è coincidenza, "gli" deve fare. Quanto al seme, lo si può spargere anche in altri momenti.

Desidero conoscere i riferimenti normativi circa la regolamentazione delle ore eccedenti retribuite per i supplenti incaricati annuali. A TAL PROPOSITO la scuola non vuole retribuirmi dopo che ho svolto un tale servizio ma vuole darmi in cambio ore di recupero se ciò è vero lo ritengo una vergogna perché discrimante per noi docenti a tempo determinato.

Non è possibile il recupero. Le ore devono essere pagate.

Sono un'insegnante di scuola materna mi sono state concesse per l'anno solare 2006 le 150 ore per il diritto allo studio dal csa di Milano. La mia Dirigente dice che io devo prendermi o usufruire delle ore di studio non solo nell'orario di servizio ma anche durante tutte le riunioni o collegi che avvengono in orario diverso dall'orario di servizio. Cosa devo fare? E soprattutto se durante l'anno solare in questione si cambia sede di servizio e si interrompe il servizio luglio e agosto io posso usufruire delle 150 ore se non le ho consumate da settembre a dicembre dello stesso anno in un'altra sede di servizio?

Sì.

La prego di citarmi tutta la normativa in questione grazie.

Veda il CCDR della Lombardia sulle modalità di fruizione dei permessi.

I docenti, sono obbligati, per legge, ad apporre la propria firma di presenza su un apposito registro giornaliero? Se non sono obbligati, come si deve comportare un Dirigente scolastico per esercitare il dovuto controllo? Specie alla prima ora, quando si verificano assenze improvvise di docenti, come assicura la copertura della classe scoperta in maniera tempestiva? Gradirei conoscere la vostra autorevole opinione, supportata eventualmente da una qualsivoglia normativa.

La scuola decide autonomamente come operare queste forme di controllo, attraverso i suoi organi di governo.

Buongiorno, mia moglie è un'insegnante elementare neo immessa in ruolo (01.09.2005), completerà i 180 giorni necessari per l'anno di prova a metà del mese di marzo. Desideravo chiederle se potrà subito dopo quella data chiedere l'astensione anticipata dal servizio per maternità difficile (già al secondo mese di gravidanza) e presentarsi poi a giugno per sostenere il colloquio finale davanti alla commissione di valutazione. Il Dirigente potrebbe creare problemi?

Non ne vedo la ragione.

E se a giugno volesse chiedere assegnazione provvisoriada Asti a Catania essendo in maternità la cosa potrebbe essere complicata?

No. Sempre che non abbia problemi a compilare il modulo.

Cosa può chiedere il Dirigente Scolastico nelle direttive di massima? E' giusto che il D.S. chieda di ricevere il pubblico negli spazi antimeridiani?

Perché non potrebbe?

Approfitto di questo spazio per porvi un quesito: "Può un docente in aspettativa continuare a presiedere alle riunioni del Consiglio di Istituto mantenendo diritto di voto e continuando ad assumere responsabilità nell'ambito dei progetti che il Consiglio propone?"

Sì.

Gentile prof. Santoro, Le espongo il mio caso e vaglierà se c'è possibilità di azione: Sono docente di Disegno e Storia dell'Arte c/o un liceo scientifico annesso ad un ITCG-LS, con codice diverso, della provincia di Napoli. Ho maturato 27 anni servizio, e sono in suddetto ist. dall''88. Nello stesso liceo l'anno scorso è stato dato un corso Socio -Psico pedagogico. Per una mortalità scolastica verificatasi al liceo d'appartenenza avevo 16/20ore. Il Preside aveva detto che avrebbe mantenuto la stessa cl. di concorso del liceo scient.A025, per cui non mi ero preoccupata pensando di completare l'orario con le due ore dell'unica classe che si era formata di Socio/Psico/Ped., per un tot. di ore 18/20. Invece, con grande sorpresa, il 31 agosto 2005 sono stata avvisata telefonicamente dalla segr. dell'ITCG-LS di presentarmi il giorno successivo c/o un liceo di un altro paese distante 20 Km per completamento orario di 4 ore per un tot. di 20 ore! Colta di sorpresa ho preso servizio, e scoprivo che il Preside aveva fatto richiesta della cl. di concorso A061 per il Soc/Psico/Ped. Dunque in  presenza di una sezione di liceo scientifico nel mio ist. e con 5 sezioni di liceo scientifico c/o l'ITCG sede principale e di tre cattedre complete e di ore disponibili in crescendo, mi chiedo con quale criterio si predilige la cl. A061? Premetto che da un sodaggio è venuto fuori che sui 20 Soc/Pis/Ped della prov. di Napoli 18 hanno l'A025 e solo in 2 l'A061(in quanto questi sono in conpresenza del solo liceo classico e per utilizzare gli stessi docenti presenti hanno saggiamente adottato la suddetta cl di concorso). Morale: il provveditorato non ha nominato sulle due ore del Pedagogico ed  il Preside , non provvisto di una graduatoria interna, ha provveduto con una nomina "arbitraria". Quest'anno non ho presentato domanda di trasferimento e quando saranno assegnate le cattedre di "fatto" farò la richiesta di completamento orario c/o l'ITCG-LS, al quale il mio liceo è annesso. Cosa posso fare per far cambiare idea al dirigente in questione? e convincerlo a richiedere l'A025 invece dellA061, che crea macroscopici disagi al provveditorato ed alla sottoscritta ed avvantaggia la sola supplente che non è in graduatoria e fa punteggio...a descapito di chi ne avrebbe diritto. Sicura della Sua disponibilità resto in attesa di un Suo consiglio. Distinti saluti.

L'attribuzione delle classi di concorso atipiche dovrebbe essere valutata dal collegio dei docenti e non lasciata all'esclusiva discrezionalità del dirigente, in quale per altro deve garantire l'informazione preventiva alle RSU.

Gentilissimo Pino, grazie per le tue precise risposte, vorrei porti un altro quesito: ho fatto la domanda di passaggio di ruolo da ITP, retribuito con il 6° livello (insegnante diplomato), ad educazione tecnica scuole medie dove si è retribuiti con il 7° livello. Qualche collega sostiene che avendo già il 6° livello rischio di rimanere con tale retribuzione verrebbe, quindi, meno il motivo per cui ho chiesto il passaggio. Se cortesemente, dovendo eventualmente ritirare la domanda, mi puoi rispondere velocemente dicendomi se vado ad acquisire il 7° livello.

Sì.

Gentile prof. PIno Santoro, sono un Dirigente Scolastico e vorrei sottoporle il seguente quesito: se per una fatale coincidenza, in una scuola dell'Infanzia si trovano nello stesso momento il DS, il DSGA, i Docenti ed i Collaboratori Scolastici, a chi compete pulire un bambino di tre anni che malauguratamente si è fatto la "cacca" addosso appena entrato a scuola e la madre non è reperibile perchè lavora in fabbrica e ritorna a prendere suo figlio al termine delle lezioni, cioè alle ore 16.30? Nella contrattazione d'Istituto si è stabilito di remunerare le tre Collaboratrici Scolastiche presenti con un incentivo di 80 ore per ognuna per coprire tutte le esigenze della scuola in questione, compresa la pulizia personale degli alunni. Ebbene, alla prima occasione su menzionata le tre operatrici si sono rifiutate perchè la mansione non rientrava nelle loro competenze. Su mia segnalazione scritta nell'ottemperare l'accordo con la RSU, mi hanno fatto pervenire la risposta di un Sindacato che ha risposto che la mansione non rientrava nelle competenze delle CC.SS. in quanto il profilo prevede la pulizia della persona e non l'igiene della persona. Dopo vari contatti con diversi Sindacati della Provincia di Napoli è venuto fuori che nell'occasione richiamata bisogna coinvolgere la famiglia e che c'era una vertenza aperta con Il Dirigente Regionale per redimere la questione. A questo punto ho chiamato dei colleghi del Nord che mi hanno risposto che da loro questi problemi non esistono perchè ognuno sa cosa fare in ogni occasione. Un dubbio mi viene: la scuola ha ancora bisogno dei CC.SS. se si limitano solo a fare sorveglianza alla porta degli edifici senza nulla aggiungere se non si paga ogni azione che richiede movimento oltre il loro naso? Sarebbe meglio assumere la Vigilanza privata che garantisce più efficienza e Sicurezza. Se i genitori mi denunciano per omessa assistenza ai minori in una pubblica funzione ritenuta essenziale, chi ne pagherebbe le spese se il Sindacato nella lettera di cui sopra mi ha diffidato dall'utilizzare il personale in detta mansione? Mi aiuti con una risposta, se possibile, diretta chiara ed inequivocabile a questo indirizzo.

Le dirò la sincera verità, ritengo che in via principale questo compito spetti alle insegnanti, le quali devono perseguire come obiettivo didattico l'autonomia personale dei bambini. I collaboratori, come dice la parola stessa, collaborano con gli insegnanti anche nell'effettuazione di queste incombenze (come ben saprà, il loro mansionario prevede esplicitamente la collaborazione con gli insegnanti, per cui sfido qualsiasi sindacato, di destra, di sinistra o di centro a lanciare diffide beote).

Gentile direttore, mi rivolgo a Lei per avere informazioni puntuali che mi ha sempre dato con grande professionalità. Nel mio Istituto è attivo un indirizzo di Liceo Linguistico che propone diverse attività di scambio di alunni con scuole straniere. Gli insegnanti sono retribuiti con un'indennità di missione secondo le disposizioni contenute nella C.M. 23 Luglio 1996 n. 358. La recente circolare n. 6/2006 del gennaio 2006 annulla la precedente oppure non riguarda gli scambi la cui normativa resta invariata?

Annulla la precedente, visto che la finanziaria ha apportato modifiche per quanto riguarda l'indennità di missione.

Vorrei avere precisi riferimenti legislativi che dimostrino che il docente non ha obbligo di accompagnare gli studenti delle superiori alla sede esterna alla scuola per partecipare all'assemblea d'istituto, quando questa inizia dopo la seconda ora di lezione grazie.

La legge consente agli insegnanti che lo desiderino la partecipazione alle assemblee di istituto, senza porre a loro carico alcun obbligo, neanche rispetto alla semplice vigilanza, che deve essere garantita dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Chiara a riguardo la nota 3 maggio 1979, n. 565, seguita dalla nota 18 luglio 1979, n. 2317 e dalla C.M. 27 dicembre 1979, n. 312, esaustiva dell’argomento ed applicativa degli artt. 42 e sg. del DPR 416/74, poi confluiti in quelli del testo unico.

Salve, un collega di strumento assente agli scrutini del primo quadrimestre può farsi sostituire da un qualsiasi collega, o dobbiamo sostituirlo noi che insegnamo un altro strumento musicale, anche se non abbiamo nessun allievo in quella sezione?

Basta un qualsiasi altro collega.

Lavoro nella scuola e vorrei avere, per cortesia, chiarimenti sull'art. 3 DPR 395/88 a proposito di: cumolo permessi (in quante ore consiste?); è possibile includere in questo DPR anche i giorni per effettuare esami, ed in caso ne usufruiscano supplenti, il giorno di assenza è retribuito?

Veda il CCD della sua regione su questo argomento.

Gent.mo, sono al mio primo anno di servizio presso la scuola con contratto dal 1 settembre al 30 giugno. L'anno precedente ho avuto brevi supplenze e non sono riuscita ad accumulare i 180 gg. Ho vinto l'assistentato nell'ambito del progetto Socrates-Comenius (INDIRE) per tre mesi. DOMANDA: POSSO RICHIEDERE ED USUFRUIRE DI ASPETTATIVA? QUALI SONO I RIFERIMENTI LEGISLATIVI?

Art. 18 del CCNL.

Sono un itp di cucina di ruolo che ha prodotto domanda nell'ufficio personale docenti della scuola di appartenenza, per usufruire della legge 104 avendo il proprio genitore in condizioni di handicap,faccio presente che mio padre che ha bisogno di assistenza dista dalla mia abitazione abituale circa 203 km. percorribili con un'auto in circa 2 ore. Nonostante questa distanza posso usufruire della legge 104? Se si al rientro dei giorni usufruiti devo portare della documentazione giustificatva? sempre se la risposta sara' affermativa come mi devo comportare se questi giorni non mi verranno concessi. Ultima cortesia sempre se la risposta sara' affermativa, mi puo' cortesemente nominare delle leggi o circolari che affermano questo mio diritto, grazie.

D. l.vo 151/2001.

Sono stata assunta in data 1/9/06 in qualità di docente con contratto aninsei in una scuola superiore della mia regione. Secondo tale contratto è previsto un massimo di 110 ore da destinare a attività collegiali e affini. Considerato che tra scrutini, ricevimenti, consigli vari arriverò a fine anno a raggiungere 90 ore circa di tali attività, la scuola continua a farmi fare ore eccedenti il mio orario nelle classi dicendomi che devo "compensare". Inoltre oggi mi hanno "proposto" di tenere corsi di recupero per tutta la scuola (ovviamente non retribuiti) per 100 ORE perchè secondo loro nei periodi di chiusura della scuola (vacanze di Natale, Pasqua, mese di luglio e agosto, poichè non sono impegnatacon esami di maturità) io risulto essere in ferie e in definitiva godo così di 226 ore di ferie mentre me ne spetterebbero solo 105.... possono farlo? posso io rifiutarmi? La ringrazio infinitamente se vorrà rispondermi.

Purtroppo non la so aiutare. Io, con le scuole private, come Boselli e la Bonino, non intrattengo buoni rapporti.

Sono un'insegnante di scuola elementare con contratto a tempo determinato, le scrivo perchè a tutt'oggi nessuno ha saputo darmi un indicazione precisa su come io possa godere della riduzione d'orario per l'allattamento. Sono rientrata in servizio il 16 di novembre e la dirigente della scuola per cui lavoro, ben sapendo che avrei chiesto la riduzione per allattamento, mi ha messa sul modulo verticale classi 2 e 3 (i posti disponibili a settembre erano 3 di cui 2 sul tempo pieno). Il mio orario frontale è il seguente: LUNEDì 8.30-10.30 (CL.3°); 11.30-13.00 (CL.2°) = h 3 1/2; MARTEDì 8.30-11.30 (CL.2°); 13.00-14.00 (CL.3°); 17.00-19.00 PROGRAMMAZIONE = h 6; MERCOLEDì 8.30-11.30 (CL.3°); 14.00-16.30 (CL.2°); h 5 1/2; GIOVEDì 10.30-13.00 (CL.3°); 13.00-16.30 (CL.2°) = h 6; VENERDì 10.30-13.00 (CL.2°) = h 2 1/2. Tot. h 23 1/2. Le uniche compresenze nel mio orario sono con l'insegnante di inglese il giovedì dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 16.30. L'ora di mensa è dalle 13.00 alle 14.00. La dirigente al mio rientro dalla maternità mi ha detto, e mai messo nero su bianco, che avrei goduto della riduzione durante le ore di compresenza di inglese, durante le ore di programmazione e durante tutte le 40 ore (collegi, colloqui ecc..). Delle 40 ore so per certo che 9 sono già state fatte prima del 16/11. N.B. Nella scuola non esiste un calendario delle riunioni e a tutt'oggi non ho avuto l'onore di vedere una programmazione almeno annuale dell'ambito logico-matematico (la mia area di insegnamento). La programmazione settimanale me la faccio io da sola a casa. La settimana scorsa ho preso appuntamento con la dirigente e le ho fatto notare che dal mio orario settimanale manca 1/2 ora di servizio e che "forse "la riduzione non funziona proprio cosi'. La mia visita ha avuto sicuramente effetto, la dirigente ha cambiato l'orario dell'insegnante di inglese aggiungendo 2 ore di conpresenza il lunedi' dalle 9.30 alle 10.30 e il mercoledi' dalle 10.30 alle 11.30. Cosi' facendo non solo ha ridotto le già esigue ore del mio ambito in terza ma ha creato "scompiglio" anche nelle altre classi in cui opera la collega; un esempio su tutti: una classe rimane scoperta per 1ora! Immagino superfluo sottolineare le conseguenze di tutto cio' in quantità di stress e stanchezza derivanti da questa situazione a cui si aggiungono le lamentele delle colleghe coinvolte dai cambiamenti. Vorrei inoltre sapere dov'è opportuno inserire la 1/2 ora che manca nel mio orario Io e la mia bambina aspettiamo fiduciose una sua risposta, grazie in anticipo!

Perché a me queste responsabilità? Spero lei conosca la norma, contenuta nel d. l.vo 151/2001. Tutto il resto deve essere concordato con la dirigente. Non fosse possibile, chieda l'intervento dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Gentile dott. Santoro, insegno in un liceo scientifico di Milano e vorrei sottoporle un quesito: so che per le scuole di II grado (come per tutte le altre) è previsto un minimo di 200 giorni di lezione; ora, dal momento che, a causa della neve, il comune ha chiuso le scuole, ci troviamo nella condizione di dover recuperare. Mi chiedevo, pertanto, se esistesse, così come per le scuole elementari e medie, la possibilità di svolgere o 200 giorni di lezione o (in alternativa) un certo numero di ore (e se è possibile, quante). Inoltre ne approfitto per domandarle se, anche in caso di chiusura forzata (come quella suddetta), la scuola sia costretta a recuperare. La ringrazio per l'attenzione.

Veda che cosa ha stabilito la giunta della sua regione in merito al calendario scolastico. In ogni caso le chiusure necessitate da causa di forza maggiore non devono essere recuperate.

Egregio sig. Santoro, nel nostro Istituto, in un'indirizzo di studi, non si è formata negli ultimi 3 anni scolastici una classe iniziale. Allo stato attuale, su questo indirizzo, sono in corso la classe 4 e 5. Per il prossimo anno scolastico sono pervenute un numero di iscrizioni tali da poter comporre una classe 1°. Si può costituire la classe o esiste una normativa specifica a cui fare riferimento?

Se il corso di studi è attivo sì.

Vorrei sapere se esiste incompatibilità nel mantenere la carica di presidente del consiglio di circolo e la carica di collaboratore vicario.

Non vedo alcuna incompatibilità.

Vorrei sapere se è possibile svolgere del lavoro autonomo in qualità di architetto essendo contemporaneamente insegnante par time presso una scuola media inferiore

Sì.

Le risulta che siano state abolite le indennità per le visite di istruzione? Il mio DSGA mi ha riferito che ciò riguarda solo i revisori dei conti. Vorrei un chiarimento in merito.

Veda speriamo l'ultima finanziaria di Berlusconi.

Gentili rappresentanti RSU...

Noi non rappresentiamo nessuno...

sono entrata nei ruoli della scuola elementare nell'anno 2000; ho seguito il corso on-line e redatto la relazione al termine dell'anno di prova. Successivamente, sono entrata nei ruoli della scuola media ed ho di nuovo seguito il corso on-line e redatto la relazione al termine dell'anno di prova. Quest'anno, a seguito di passaggio di ruolo, insegno presso una scuola superiore. So di non dover seguire il corso on-line, ma devo redigere la relazione finale?

Deve superare la prova, che anche questo contempla.

Gentili Signori, mi trovo nella seguente situazione: sono di madrelingua tedesca, ho la doppia cittadinanza tedesca ed italiana, ho frequentato le scuole medie inferiori in Germania, la maturità è stata conseguita in Italia, poi ho conseguita la laurea in scienze geologiche (1992). Come esperienza lavorativa rilevante ai fini della scuola ho fatto alcune supplenze brevi come collaboratore esperto linguista in alcune scuole ad indirizzo tecnico nell'area milanese. Inoltre ho insegnato per circa 10 anni presso due università (una statale ed una privata) in qualità di professore a contratto. La mia domanda è la seguente: quali possono essere le possibilità di insegnamento nelle scuole statali per me? Ovvero a chi mi posso rivolgere per poter trovare una risposta alla mia domanda? Posso frequentare a Milano (o vicinanze) una scuola di specializzazione per l'insegnamento superiore? Posso, data l'esperienza ambire a frequentare il SSIS per il tedesco?

Per il tedesco no, visto che è priva di laurea in lingue. Può però insegnare nelle scuole secondarie con lasua laurea in scienze. Sarebbe meglio conseguire prima l'abilitazione, attraverso la frequenza della SSIS.

Salve sono un assistente tecnico, poiché mi trovo nella condizione di avere un fratello invalido a carico posso usufruire della legge 104?

Sì.

Gent.mo Prof. Santoro. Sono una docente di lingua francese presso la scuola media di primo grado e vorrei porLe questo quesito. Ai fini della ricostruzione della carriera può essere valido il mio precedente servizio prestato nell'Università in qualità di collaboratrice ed esperta linguistica, con contratto a tempo indeterminato, presso la Facolta di Lingue e Letterature Straniere?

Veda l'art. 485 del d. l.vo 297/94. Tutto quello che è riconoscibile è scritto lì.

Sono un dipendente ATA e lavoro in un Istituto d'Istruzione Superiore che racchiude, l'ITC definito come Istituto accorpante, l'ITG definito come istituto accorpato e la Casa Circondariale definita come sezione staccata all'ITG. Preciso che l'organico ATA deriva dal totale degli alunni iscritti. Vorrei sapere perchè per quanto riguarda la definizione dell'organico ATA il numero degli iscritti della casa Circondariale non si deve conteggiare? Qual'è la normativa?

Le mando la tabella dello scorso anno, in attesa che venga approvata quella di quest'anno.

Gentile redazione educazione e scuola, sono una docente di inglese in un liceo scientifico. Oggi abbiamo fatto una riunione di materia noi tutti docenti di lngue per cominciare a riflettere sui nuovi contenuti e quadri orari previsti dalla riforma. Sono emersi diversi spunti di riflessione e domande. Abbiamo visto che per quanto riguarda il liceo scientifico esite la possibilità di avere 2 lingue a 2 ore alla settimana oppure scegliere solo inglese x 4 ore alla settimana. E allora ci chiediamo: chi sceglie se fare 2 ore inglese e altra lingua o 4 ore solo inglese? la scuola o i genitori? Se scelgono i genitori la scuola come fa ad organizzarsi di volta in volta? Se sceglie la scuola noi docenti dobbiamo già predisporre delle minisperimentazioni? Per le lingue si possono anche utilizzare quelle 3 ore "vaganti"? Se si sceglie di fare 4 ore inglese è possibile fare anche un'altra lingua prendendo ore dal 20% facoltativo? Mi rendo conto che abbiamo le idee un po' confuse e forse abbiamo fatto degli errori interpretativi ma stiamo tendando di capire qualcosa di più. Ci potete dare delle indicazioni? oppure devono ancora arrivare dal Miur altre precisazioni?

La riforma nasce morta, per cui davvero lascerei perdere.

Buongiorno, approfitto di questo spazio per porvi un quesito: "Può un docente in aspettativa continuare a presiedere alle riunioni del Consiglio di Istituto mantenendo diritto di voto e continuando ad assumere responsabilità nell'ambito dei progetti che il Consiglio propone?" Gradirei avere una risposta tempestiva, scusate, anzi, se vi scrivo con tanto ritardo rispetto al fatto che ho bisogno della risposta per domani.

Presiedere alle riunioni, ritengo di sì, ma non alle attività che la scuola mette in campo.

Stimato dott. Santoro, Le scrivo nuovamente per ricevere da Lei un parere che mi aiuti a fare luce su una questione che mi sembra controversa e che non sono riuscito a chiarirmi neanche consultando qualche sindacato, il Csa di Napoli, la segreteria della mia scuola. Sono un docente a tempo determinato con incarico annuale che è risultato vincitore di un concorso per dottorato di ricerca che è cominciato il 1 febbraio u. s. Inizialmente non avevo vinto la borsa, ma ora, per la rinuncia di alcuni colleghi, potrei usufruirne. Non so però se mi conviene. La valutazione è tuttavia subordinata alla possibilità o meno di usufruire del congedo straordinario o soltanto dell'aspettativa per motivi di studio: ne parlo come di due istituti diversi perché, se ho ben capito, il congedo straordinario non interrompe la maturazione del punteggio, né i contributi pensionistici, mentre l'aspettativa sì. Ho letto con attenzione la normativa riguardante il congedo straordinario per motivi di studio. Non mi è ancora chiaro, però, se tale congedo possa essere richiesto anche da un docente assunto a tempo determinato. L'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 concedeva ai dipendenti pubblici il diritto di avvalersi di un congedo straordinario per motivi di studio ai vincitori di una borsa di studio. La circolare n. 376 del 04/12/84 esclude, è vero, dai destinatari della norma i dipendenti pubblici «assunti precariamente per esigenze straordinarie e circoscritte nel tempo»: ma questa definizione può applicarsi ad un docente incaricato dal CSA, che lavora alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione per nove-dieci mesi all'anno, tutti gli anni? O si riferisce a categorie professionali oggi scomparse (come i salariati)? L' art. 52 comma 57 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, modificando l'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, garantisce al non ulteriormente specificato «pubblico dipendente» il diritto di godere del congedo straordinario per motivi di studio anche se non sia vincitore di borsa di studio e di conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza a lui spettanti. L'art. 52 comma 57 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, modificando l'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, garantisce al non ulteriormente specificato «pubblico dipendente» il diritto di godere del congedo straordinario per motivi di studio anche se non sia vincitore di borsa di studio e di conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza a lui spettanti. D'altra parte, il CCLN 2002-2005 all'art. 18 comma 1 stabilisce il diritto all'aspettativa per motivi di famiglia anche per il personale docente a tempo determinato e nel successivo comma 2 afferma che «ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, di ricerca o dottorato di ricerca». Certo, il dettato della norma non si distingue per chiarezza, ma sembra legittimo inferire che nell'accezione di «dipendente» siano compresi tutti i soggetti indicati nella «predetta norma», ai cui sensi si richiama il comma in questione; quindi anche i docenti a tempo determinato. Perché mai, infatti, costoro, inclusi nel comma 1, dovrebbero essere esclusi dal comma 2, che al precedente espressamente si richiama? La circolare ministeriale n. 120 del 4 novembre 2002, infine, ricava alcuni precetti fondamentali dalle ultime due leggi sopra citate, stabilendo che il congedo stroardinario non dipenda dalla decisione discrezionale del dirigente scolastico. Ora, vorrei sottolineare che nessuno degli interventi normativi citati, ad eccezione della sola circolare n. 376 del 04/12/84, esclude esplicitamente dal diritto di congedo straordinario il personale docente a tempo determinato, ma si riferisce genericamente ai "pubblici dipendenti", senza fornire ulteriori precisazioni sulla natura del loro rapporto di lavoro con l'ente pubblico presso cui prestano servizio. Sarei, pertanto, propenso a ritenere legittimo che anche un docente assunto a tempo determinato come il sottoscritto possa chiedere di usufruire del congedo straordinario per motivi di studio. A suffragare tale ipotesi, concorre anche l'ordinanza di un giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone che, in data 11/04/2005, accoglieva il ricorso di un docente a tempo determinato che si era visto rifiutare il congedo straordinario dal suo dirigente scolastico. Da ultimo, ho appena saputo che proprio nella scuola presso la quale sono attualmente in servizio un docente a tempo determinato ha chiesto ed ottenuto, qualche tempo fa, il congedo straordinario per motivi di studio. D'altra parte, sono a conoscenza di alcuni pareri, come quello di Mario Rossi, contrari all'estensione del congedo straordinario ai docenti non di ruolo. Qual è il Suo parere al riguardo?

La legge non discrimina, per cui la circolare conta poco.

Sono un'insegnante in servizio presso una scuola elementare di Velletri (Rm), con incarico a tempo determinato fino al 30/06/2006. Risiedo in Palma Campania (Na) e sono pendolare in quanto raggiungo la mia scuola giornalmente con proprio mezzo. Ho uno zio, ovvero il fratello di mia madre e quindi parente di terzo grado, riconosciuto invalido al 100% e beneficiario della Legge 104 e sono io ad assisterlo. Il quesito che Vi pongo è il seguente: essendo io incaricata dal C.S.A. a tempo determinato, posso presentare la domanda alla mia scuola per beneficiare dei tre giorni mensili di permesso retribuito? Premetto che mio zio risiede in San Giuseppe Vesuviano (Na), paese a soli Km 6 da Palma Campania e che i suoi familiari più vicini sono impossibilitati ad assisterlo. Fiduciosa in una Vostra risposta al più presto possibile, Vi ringrazio anticipatamente e Vi invio cordiali saluti.

Sì.

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