Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e
la Comunicazione
Nota 31 luglio 2008
Prot n. 3602/P0
Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre
2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria
Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato
pubblicato il D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che
apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria.
PREMESSA
I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola,
negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza
sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato
l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e
degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale
luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme
alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare
di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza
delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si
realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri
doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo
competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che
abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica,
che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e
condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti
scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da
seguire per la crescita umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in
oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate
a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la
realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed
operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e
possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto
culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse
e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento
fondamentale per l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri
tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi
dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le
proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è
ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano
le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità
scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o
comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è
inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità
educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità
sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con
la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di
proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando
un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi
rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed
intollerabili, soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione
pubblica preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere
gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per
far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale
di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di
coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in
una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma
chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano
la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo
l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano
caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa
persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che
quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un
elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. Di fronte
a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve
poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere
pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il
verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di
disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni
infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore
rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la
sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa.
L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra
citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione
alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e
delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.
CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO
Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle
norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono
gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni
della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26
aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da
ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente
intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere
comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole
generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come
più avanti si ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo,
costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per
gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli
studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di
disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle
sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime.
Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni
scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in
oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema di
disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove
norme.
Detti regolamenti dovranno individuare:
- le mancanze disciplinari. Partendo dalla
previsione dell’ art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che
individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento
ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle
istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la
specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di
condotta.
- le sanzioni da correlare alle mancanze
disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla
comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle
istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente
individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si
ispireranno al principio fondamentale della finalità
educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione
e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione
del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede
alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti
generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico
allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé
non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
- gli organi competenti a comminare le
sanzioni. Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare
gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse
dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad
es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le
sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità
scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla
competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche
normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino
l’allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo
ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo
previgente.
E’ stato, viceversa, specificato dall’art. 4 comma 6 che: a) le
sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento
dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni
sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le
sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni,
ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o
con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre
adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve
ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto
normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale
organo collegiale quando esercita la competenza in materia
disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte
le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori,
fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte
dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di
successiva e conseguente surroga.
- il procedimento di irrogazione delle
sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es.
alla forma e alle modalità di contestazione
dell’addebito; forma e modalità di attuazione del
contraddittorio; termine di conclusione.
- procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione
del Patto educativo di corresponsabilità. E’ questo un
ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento
d’istituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.
PRINCIPI GENERALI
Occorre tener presente che il nuovo testo normativo
tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare,
rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della
comunità scolastica (Art. 4 comma 2).
Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni
disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le
attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le
attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole
manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di
archivi presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di
formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione
di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo
studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di
episodi verificatisi nella scuola, etc.
Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si
configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento
dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si
accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare
con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo
della situazione personale dello studente, ma anche della
gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi
derivanti. Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà
ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in
stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare
commessa.
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre
temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione
del danno. (Art.4 – Comma 5).
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile
come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il dirigente
scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità
giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p..
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Per maggiore chiarezza, si riporta una
classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un
crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non
sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili
sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di
molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento
temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si
tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n.
235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli
regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel paragrafo
precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad
irrogarle ed alle procedure
B) Sanzioni che comportano
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla
violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con
lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro
dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se
ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il
rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia,
percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad
es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una
deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7°
comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata
dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al
permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la
scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una
fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti
indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui
medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e
definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove
- in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con
i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero
educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno
scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è
prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che
violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di
grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare
che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito,
il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità
dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una
specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il
periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello
studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di
carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da
compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato
in sede di scrutinio.
E) Sanzioni che comportano
l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma
9 bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere
delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può
disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9
bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti
B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte
dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità
disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
* * *
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare
in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la
sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al
fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di
gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine
dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non
ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi
per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno
scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia
scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni
relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo
personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di
trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado
all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono
considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si
faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone
coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es.
violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio
dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad
operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque
nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente
che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una doverosa
riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad
un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino
alla conclusione.
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche
precisazioni in ordine a quanto precede.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene all’impugnazione
(Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte
dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il
diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la
snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e
concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n.
241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli
alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si
mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si
applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive
modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione
dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di
motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide
automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare
eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di
esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione
potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione,
salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da
parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti),
entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito
Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art.
5 - Comma 1).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione
non potrà che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio
definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle
singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre
presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si
compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato
dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e
da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1°
grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due
rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma
1).
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
a) la composizione del suddetto organo
in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche
che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla
possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità
(es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia
irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia
parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che
occorrerà precisare:
1) se tale organo in prima convocazione debba essere
“perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e
magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente
partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per
la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o
meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche
sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore
fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le
violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto,
già prevista dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente
attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico
regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del
provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di
verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia
nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia
nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del
reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal
comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione
dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di
decisione ad esso attribuito.
La decisione è subordinata al parere
vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova
istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo -
presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da
un suo delegato – è composto, di norma, per la
scuola secondaria di II grado, da due studenti
designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali
degli studenti, da tre docenti e da un
genitore designati nell’ambito della comunità
scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto
dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si
suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del
Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla
competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta
potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non
procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria
esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di
memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso
l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni,
entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio
parere. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia
comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il
termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola
volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal
parere.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello
Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le altre
disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a
“diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che
prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al fine di
distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto,
dal regolamento d’istituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di
cui alla disposizione in questione siano i genitori, ai
quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i
figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le
famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i
nuclei fondanti dell’azione educativa.
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione
educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa,
oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità
scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i
docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di
corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico
che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza
educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori
ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il
quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che
intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo
strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali
lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il
compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire
dalle esigenze reali e dall’esperienza concreta delle scuole, non
potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di
vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l’azione educativa
al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola
opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla
modifica del regolamento d’istituto individuando le sanzioni più
adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di
corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori
delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di
tutte le componenti presenti nella scuola.
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto
educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo,
vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola
verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei
comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la
sua adozione e pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà
costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte
disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri
“documenti” di carattere generale che fondano le regole della comunità
scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e la Carta dei
servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e
nel contenuto.
Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di
corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di
carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti
richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità
scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo,
genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare
con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente
preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai
doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto,
gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto
degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati
negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato
ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale
docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla
legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti,
l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è
stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio
rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce
di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare,
la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e
sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali -
e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con
modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere
a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di
violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai
figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività
didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di
giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili
dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di
corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai
figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale
responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere
con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del
personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il
necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli
studenti.
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni
autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di
corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle
disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di
informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di
loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra
le diverse componenti della comunità scolastica.
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità,
non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla
vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella
del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso
da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti
tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di
terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”,
non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i
genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il
fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di
terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a
prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501;
26.11.1998, n. 11984).
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le
responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare
nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a
persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che
mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il
rispetto della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà
mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale
introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile
in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di
vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto
da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi in
cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole
che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o
sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole
dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235
(comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la
competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di
sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua
autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di
attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione
al Consiglio di istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti
della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1
dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli
studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione
scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la
presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la
conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del
titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine
dell’anno scolastico di riferimento.
Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle
attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà
porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la
presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)
Si invitano, pertanto, le singole istituzioni
scolastiche a far pervenire presso il Ministero della Pubblica
Istruzione – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per lo
studente, la partecipazione e la comunicazione, all’indirizzo
e-mail:studenti@istruzione.it o via fax al numero 06/58495911, degli
esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze
e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa
fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa.
IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini
Decreto del Presidente della
Repubblica 21 novembre 2007, n. 235
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica
e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento,
secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle
in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni
che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal
consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che
miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità
e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal
comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per
quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove
non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono
essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia
stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso
ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e
dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.
Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio
di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante
eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori,
ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti
eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da
questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo
parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da
un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati
altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività
istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione
acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di
trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico
regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le
modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei
genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di
garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni
scolastici.".
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente
all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto
di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative
più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti,
per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e
degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di
istituto e del patto educativo di corresponsabilità.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della
Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza
del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio
1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità
scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di
educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui
diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale
di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,
anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di
genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela
il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di
istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare
un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli
studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le
attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari
e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di
attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita
integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché
per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli
studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel
proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a
livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio
del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché
l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti
e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e
i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari
con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola
scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono
conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non
superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del
comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame
sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1.Per l'irrogazione delle sanzioni di
cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso
ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori
nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva
sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo
di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla
consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico
provinciale, e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni
finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta
dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati
previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
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