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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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DICEMBRE 2002


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dicembre Parlamento

 

Camera

 

Aula 22, 23 Il 23 dicembre la Camera approva definitivamente:
- Legge finanziaria per il 2003 (AC 3200 bis)
- Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 (AC 3201)
Aula 2, 3, 4, 5 Il 5 dicembre la Camera approva con 231 voti favorevoli e 105 contrari il DdL Insegnanti di religione cattolica
Commissioni
7a 22 Il 22 dicembre la 7a Commissione esprime parere favorevole alla 5a Commissione su:
- Legge finanziaria per il 2003 (AC 3200 bis)
- Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 (AC 3201)

(22.12.02) Fabio GARAGNANI (FI), relatore, precisa, preliminarmente, che la Commissione è chiamata a riferire alla V Commissione sulle modifiche apportate dal Senato alle parti di propria competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Per quanto riguarda la scuola, sottolinea che una delle principali novità rispetto al testo della finanziaria già approvato dalla Camera è rappresentata dalle agevolazioni per le famiglie i cui figli frequentano scuole paritarie. Osserva in particolare, che l'articolo 2, comma 7, prevede che il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dell'istruzione, determini con regolamento i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico (considerati, cioè, al netto di altri contributi eventualmente percepiti ai sensi della normativa vigente) per l'attività educativa di componenti dello stesso nucleo familiare presso scuole paritarie, ponendo come limite di spesa 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Precisa che le agevolazioni in oggetto risultano complementari rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, in parte direttamente riconosciute alle scuole paritarie, in parte destinate alle famiglie stesse. Sul primo fronte, ricorda che la legge n. 62 del 2000 riconosce alle scuole paritarie senza fini di lucro il trattamento fiscale agevolato determinato dal decreto legislativo n. 460 del 1997 per le ONLUS. Sul secondo fronte, la stessa legge prevede l'adozione di un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome, per l'assegnazione alle famiglie di borse di studio, il cui ammontare non è calcolato in base alla spesa sostenuta, ma è di uguale importo per gli alunni delle scuole statali e paritarie, con eventuali differenziazioni a seconda dell'ordine e grado di istruzione. A tale previsione è stata data attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 106 del 2001, che fissa in 30 milioni di lire annue il limite di reddito per l'accesso alle borse di studio, consentendo tuttavia a regioni e province autonome l'individuazione di una soglia più elevata.
Ricorda che diverse regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Puglia, Liguria, Sicilia) hanno adottato provvedimenti per il diritto allo studio nelle scuole statali e non statali, alcuni dei quali prevedono contributi alle famiglie.
Sempre con riferimento alla scuola, osserva che il Senato ha modificato in misura limitata le norme dell'articolo 35, sull'organizzazione scolastica.
In particolare, nell'ambito delle misure di razionalizzazione del personale docente (riconduzione delle cattedre a 18 ore, modifiche alla disciplina sul collocamento fuori ruolo, sostegno all'handicap) (commi 1, 5 e 7), l'unica modifica significativa riguarda il primo periodo del comma 7, che individua negli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, i soggetti cui sono destinate le attività di sostegno. In tale contesto, precisa che l'espressione utilizzata nel testo della Camera («persone handicappate», come nella legge n. 104 del 1992) è stata sostituita al Senato con la più comune espressione «soggetti portatori di handicap».
Osserva che sono limitate anche le modifiche alle misure di razionalizzazione del personale ATA (riduzione degli organici dei collaboratori scolastici, specificazione delle loro funzioni di accoglienza agli alunni, restituzione ai compiti di istituto del personale utilizzato presso i distretti scolastici, riduzione del personale collocato fuori ruolo) (commi 2, 3, 4 e 6). In questa sede, merita segnalare la modifica al comma 3, che, nel testo approvato dal Senato, esplicita che rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza ed assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche. Il testo approvato alla Camera faceva riferimento ai medesimi servizi individuandoli solo come «funzioni miste».
Rileva invece che non sono state modificate le norme sul trattamento accessorio del personale ATA e all'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, igiene e vigilanza (commi 8 e 9).
In materia di personale scolastico, segnala anche il comma 7 dell'articolo 50, che, nel contesto di una serie di disposizioni sui lavori socialmente utili, prevede la prosecuzione per il 2003 delle attività svolte dai soggetti impegnati in LSU presso gli istituti scolastici sulla base di convenzioni stipulate, ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000, tra il Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. La disposizione interessa circa 16.000 lavoratori impegnati nei servizi di pulizia di circa 2.300 scuole, con un onere di 297 milioni di euro, coperto riducendo l'accantonamento in Tabella A del Ministero del lavoro.
Occorre inoltre segnalare che, nell'ambito delle norme sul Fondo rotativo per la progettualità (articolo 70), il Senato ha confermato la riserva di una quota del 30 per cento del Fondo agli interventi necessari ai fini dell'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. Ricorda che parte delle risorse del Fondo è destinata anche all'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzate nelle aree depresse.
Per quanto riguarda la scuola, segnala anche l'articolo 27, che istituisce il Progetto «PC ai giovani» in «sostituzione» di quello «PC per gli studenti». L'articolo istituisce un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia, denominato «PC ai giovani», cui affluiscono le disponibilità, non impegnate all'entrata in vigore della finanziaria in esame, del fondo di garanzia a sostegno dell'iniziativa «PC per gli studenti» (istituito a sua volta dall'articolo 103, comma 4, della legge finanziaria 2001). Quest'ultima disposizione viene contestualmente abrogata. Il nuovo Fondo sarà utilizzato per le spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «PC per i giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Le modalità di presentazione delle domande e di erogazione degli incentivi saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'innovazione.
Per quanto riguarda l'università e la ricerca, si deve in primo luogo segnalare l'incremento delle risorse destinate al Fondo di finanziamento ordinario delle università, pari a 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Tale incremento, come è noto, volto a dare risposta alle richieste della CRUI, sarà finanziato (secondo quanto dichiarato da fonti governative) principalmente tramite parte delle maggiori entrate determinate dall'aumento dell'imposta di consumo sulle sigarette (si vedano i commi 8 e 9 dell'articolo 21).
Sottolinea che parte delle maggiori entrate determinate dall'aumento dell'imposta sulle sigarette è destinata anche alla ricerca, dato che le maggiori entrate ad esso connesse permettono di alimentare (sempre secondo le dichiarazioni del Governo) un nuovo fondo per progetti di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 56. Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato alla realizzazione di progetti di ricerca di «rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica». La sua dotazione finanziaria è pari a 225 milioni di euro per il 2003 e a 100 milioni di euro a partire dal 2004. A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'istruzione, sentiti quelli dell'economia e dell'innovazione tecnologica, sono affidate la ripartizione del fondo tra i progetti, nonché l'indicazione di procedure, modalità e criteri per l'utilizzo delle risorse, da utilizzare prioritariamente per i progetti che si siano dimostrati capaci di utilizzare pienamente le risorse comunitarie.
Sul fronte delle risorse rese disponibili per il settore, segnala anche l'incremento dell'accantonamento di Tabella B relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 1 milione 850 mila euro per il 2003 e a 1 milione 600 mila euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Merita segnalare anche che il settore della ricerca scientifica e tecnologica è stato inserito tra quelli (sicurezza pubblica, impegni internazionali, difesa, giustizia, tutela dei beni culturali) cui sono prioritariamente destinate le risorse (80 milioni di euro per il 2003 e 220 a decorrere dal 2004) per il finanziamento delle deroghe al blocco delle assunzioni stabilito dall'articolo 34 (si vedano in particolare i commi 5 e 6). Sul fronte del personale, va segnalato anche che il comma 12 del medesimo articolo, a seguito di una integrazione introdotta al Senato, oltre a prorogare di un anno i termini di validità delle graduatorie ai fini dell'assunzione di personale presso le amministrazioni interessate per l'anno 2003 dal divieto di assunzione, proroga altresì per l'anno 2003 la durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa che la legge n. 210 del 1988 richiede per la nomina in ruolo per la copertura di posti di professore ordinario ed associato.
Infine, con riferimento al settore dell'università e della ricerca, segnala che alle disposizioni sui corsi universitari a distanza (articolo 26, comma 5), introdotte in Aula durante l'esame alla Camera, il Senato ha apportato solo limitate modifiche: è stato introdotto il concerto del ministro per l'innovazione e le tecnologie ai fini dell'emanazione del decreto del ministro dell'istruzione per la definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei corsi e degli istituti abilitati a rilasciare titoli accademici; la dizione «istituti universitari» è stata sostituita con quella di «istituzioni universitarie», per ricomprendere la totalità degli istituti ai quali afferisce l'istruzione universitaria.
Per quanto riguarda il settore dei beni e delle attività culturali, osserva che la novità più rilevante rispetto al testo approvato dalla Camera è rappresentata dalle modifiche apportate all'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 1998, sugli accordi e le forme associative per la gestione dei beni culturali. Sulla materia interviene il comma 52 dell'articolo 80, introdotto con un emendamento governativo, cui fine principale è quello di limitare la sfera applicativa del citato articolo 10 ai beni di interesse nazionale.
Precisa che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 368, come modificato dall'articolo 33 della scorsa finanziaria, prevede speciali forme di collaborazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e soggetti pubblici o privati per agevolare l'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (alinea del comma 1). Le lettere a), b) e b-bis) (inserita dalla scorsa finanziaria) precisano quindi le forme di collaborazione che il Ministero può attivare (accordi con soggetti pubblici e privati, partecipazione a associazioni, fondazioni e società, cui conferire in uso i beni, concessione a soggetti diversi da quelli statali della gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico).
Precisa che il testo del Senato interviene sull'alinea e sulla lettera b-bis), ridefinendo la competenza ministeriale, che viene limitata alle attività di «gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale». Il nuovo testo esclude dalla competenza del Ministero, da una parte, le attività di «valorizzazione» dei beni culturali, dall'altra i beni che non siano di interesse nazionale. Le modifiche appaiono in armonia con quanto disposto dalla riforma del titolo V della Costituzione, che - si ricorda - ha limitato la legislazione esclusiva dello Stato alla tutela dei beni culturali ed ambientali, affidando la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» alla legislazione concorrente.
Per quanto concerne l'individuazione dei beni «di interesse nazionale», rileva che la disposizione rinvia ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283. Ai sensi di tale rinvio sono pertanto di interesse nazionale: a) i beni riconosciuti per legge come monumenti nazionali; b) quelli di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico in materia di beni culturali e ambientali. Benché non sia espressamente richiamato, si deve ritenere che, in concreto, l'individuazione dovrà avvenire con il coinvolgimento delle regioni e, presumibilmente, avvalendosi della Commissione paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Sempre in materia di beni e attività culturali va inoltre segnalato il comma 47 dell'articolo 80, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2004 e 15 nel 2005 per gli interventi relativi alla Biblioteca europea di Milano. La disposizione integra, per gli anni successivi al 2003, il rifinanziamento disposto direttamente dalla tabella D della finanziaria, che attribuisce ai medesimi interventi 2 milioni di euro per il 2003, rinnovando l'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 400 del 2000, che, da parte sua, aveva stanziato 2 miliardi di lire (pari a euro 1.032.913) nel 2000 e 7 miliardi di lire (pari a euro 3.615.198) per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Va altresì ricordato che il testo originario del disegno di legge finanziaria, come presentato dal Governo, includeva i finanziamenti del 2004 e del 2005 nella stessa Tabella D. Tali finanziamenti erano stati peraltro «soppressi» dalla Presidenza della Camera in quanto la Tabella D (per leggi come quella in oggetto) può disporre finanziamenti per il solo primo anno del triennio considerato dalla finanziaria.
Sul fronte delle risorse rese disponibili per il settore, segnala anche l'incremento dell'accantonamento di Tabella B relativo al Ministero per i beni culturali, pari a circa 11 milioni di euro per il 2003, 9 milioni per il 2004 e 8 milioni per il 2005.
Si possono infine segnalare le disposizioni sugli istituti di cultura stranieri operanti in Italia, introdotte con il comma 22 dell'articolo 52, che modificano le norme della finanziaria 2002 volte a promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, riconoscendo agli istituti di cultura stranieri, convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo, fruibile anche come credito d'imposta, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.
Sottolinea che le norme introdotte al Senato individuano gli istituti di alta formazione con cui gli istituti stranieri debbono essere convenzionati per fruire dell'agevolazione: si tratta della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola centrale tributaria e della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno. Sono poi definite le modalità di attribuzione del credito d'imposta, prevedendo il ricorso a un criterio automatico di selezione, basato sull'ordine cronologico degli atti di convenzionamento e, in subordine, delle domande; si fissa, infine, un tetto massimo per i contributi, pari a 1 milione di euro per ciascun istituto.
Per quanto riguarda la tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze, osserva che non è stata modificata nelle parti di competenza della VII Commissione. Essa non sarà quindi considerata in questa sede ai fini delle relazioni da rendere alla Commissione bilancio.
Conclusivamente, propone pertanto alla Commissione di riferire favorevolmente sulla tabella n. 7 del disegno di legge di bilancio, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e connesse parti del disegno di legge finanziaria, nonché sulla tabella n. 14, concernente lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

7a 3, 4, 5, 6, 10, 11, 17, 19 in sede referente, DdL AC 3387, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(17.12.02) Angela NAPOLI (AN), relatore, dopo aver ringraziato il ministro Moratti e il sottosegretario Aprea per la loro presenza, dà conto dell'esito delle audizioni informali svolte dalla VII Commissione.
Rileva che sono state da più parti sollevate sia la questione dell'anticipo dell'età per l'ammissione alle scuole dell'infanzia e delle elementari, sia quella relativa alla dualità dei percorsi formativi del secondo ciclo scolastico. Rispetto a quest'ultima questione, precisa che sono state richieste garanzie precise rispetto alla qualità del secondo canale formativo ed alla flessibilità dei percorsi.
Rileva, inoltre, che da parte di alcuni soggetti auditi sono state richieste garanzie in merito al mantenimento dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Rispetto alle quote riservate alle regioni, rileva, altresì, che è stata espressa la preoccupazione che esse diventino di competenza esclusiva delle regioni stesse.
Osserva che sono state espresse perplessità e talune considerazioni critiche sulla valutazione biennale e sull'esame di Stato da svolgersi attraverso commissioni interne.
Sottolinea le perplessità espresse da alcuni dei soggetti auditi rispetto all'alternanza scuola-lavoro, con riferimento al fatto che essa abbia inizio all'età di quindici anni.
Sottolinea, inoltre, il fatto che siano stati espressi alcuni rilievi in merito alla formazione degli insegnanti. A tale riguardo, con riferimento alla laurea specialistica, è stata espressa la preoccupazione che essa vada ad incidere solo relativamente all'approfondimento disciplinare, riservando poco spazio al settore pedagogico e comunque a quello legato all'attività di insegnamento. Per quanto riguarda la questione del tirocinio, è stata espressa l'opportunità che il relativo percorso non sia successivo alla laurea specialistica, ma che sia integrato nel corso della stessa. Sottolinea, altresì, che sono state avanzate richieste di chiarimento in merito alla definizione di strutture universitarie adeguate a questo tipo di percorso.
Rileva che, nel corso delle audizioni informali svolte dalla VII Commissione, sono state sollevate anche la questione dei «precari storici», con riferimento anche ai docenti usciti dalle SSIS e al mantenimento del percorso previsto attualmente per queste ultime, e la questione degli insegnanti di sostegno.
Osserva, quindi, che, oltre alla opportunità di prevedere adeguate risorse finanziarie per l'attuazione del provvedimento in titolo, sono stati chiesti numerosi chiarimenti in merito all'incidenza che avrà su questo ultimo il disegno di legge costituzionale relativo alla devoluzione, recentemente approvato dal Senato.
In conclusione, sottolinea che è stata espressa in maniera pressoché unanime l'esigenza di una legge relativa alle istituzioni scolastiche che sia attuata al più presto e che dia stabilità al settore della scuola, che è stato oggetto di numerose innovazioni legislative che hanno generato un certo clima di confusione.

7a 10, 11 L'11 dicembre la Commissione approva la Risoluzione 7-00163 sull'insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine e grado
7a 4, 18 comitato ristretto, AC 587, Disciplina delle attività musicali
7a 4, 18 Interrogazioni: Posizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla risoluzione approvata dalla Commissione cultura riguardo all'insegnamento della storia nelle scuole
 

Senato

 

Aula 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Il 21 dicembre il Senato approva:
- la Legge finanziaria per il 2003 (AS 1826)
- il Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e il bilancio pluriennale 2003-2005 (AS 1827)
Aula 3, 4, 5 Il 5 dicembre il Senato approva con 151 voti favorevoli e 89 contrari il DdL AS 1187, Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione
Commissioni
7a 12 Risoluzione 7-00163: insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine e grado

Il senatore MONTICONE interviene in merito ai contenuti della risoluzione n. 7-00163, approvata ieri dalla 7a Commissione della Camera, con la quale si impegna il Governo a vigilare affinché nelle scuole italiane l'insegnamento della storia, in particolare di quella contemporanea, venga impartito secondo criteri oggettivi rispettosi della verità e tramite l'uso di libri di testo che appaiano di assoluto rigore scientifico e che tengano conto in modo obiettivo di tutte le correnti culturali e di pensiero. Al riguardo, egli esprime l'auspicio che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca voglia al più presto rendere noto, in sede di Commissione istruzione del Senato, il suo orientamento relativamente all'impegno che gli viene richiesto dal predetto atto di indirizzo. Coglie inoltre l'occasione per soffermarsi su alcune questioni inerenti all'insegnamento della storia nelle scuole.
Una prima osservazione attiene ai manuali di storia e alla loro validità scientifica sotto il profilo didattico-pedagogico. Egli ricorda in proposito la fruttuosa ricerca svolta in Germania dall'Istituto Braunschweig, il quale, avvalendosi di un'esperienza ultraquarantennale oltre che dell'apporto dei singoli Paesi europei (l'Italia ha ufficialmente partecipato all'iniziativa), ha condotto un'indagine sui libri di testo di storia pubblicati in Europa, analizzandoli da un punto di vista multilaterale. Ne è emersa pienamente la difficoltà a promuovere la scrittura di nuovi libri di testo, soprattutto laddove l'obiettivo sia quello di contemperare le diverse interpretazioni della storia ispirate a criteri di parte, nel senso cioè di ottenere dei manuali che traggano fondamento da un lato in uno spirito di ricerca volto seriamente all'accertamento dei fatti, dall'altro alla comprensione delle diverse letture, anche documentate, attraverso le quali quegli stessi fatti sono stati di volta in volta interpretati. Si è anzi dovuto registrare lo scarso interesse della comunità scientifica, verso la scrittura di libri di testo scolastici. Tale difficoltà si manifesta vieppiù in sistemi scolastici in continua trasformazione anche dal punto di vista delle metodologie didattiche.
La medesima indagine ha reso chiaro che è possibile intervenire in senso correttivo sul materiale documentativo riportato nei manuali, depurandolo sia da errori formali che da forzature di parte. E tuttavia questo positivo risultato di accertamento e revisione delle fonti documentarie utilizzate è rimasto patrimonio delle biblioteche e degli istituti scientifici, senza che esso sia stato posto a disposizione della manualistica e conseguentemente del sistema scolastico. Si è però dimostrata la realizzabilità del confronto – sempre più indispensabile in previsione della progressiva integrazione anche sociale e culturale degli Stati partner dell'Unione europea – tra gli storici e gli scrittori dei libri di testo. Ed è su questo piano, vale a dire del confronto a livello scientifico, che potrebbero essere riportati compiti di indirizzo relativamente alla compilazione dei manuali di storia e quindi dell'insegnamento di tale disciplina nelle scuole: non certo affidando tale funzione all'organo preposto amministrativamente e politicamente all'ordinamento scolastico.
Il tema del confronto fra storici e insegnanti introduce del resto al secondo aspetto fondamentale che il senatore ritiene di dover sottolineare e cioè la formazione dei professori di storia, la cui valorizzazione, lungi dall'interessare le sole strutture universitarie o le scuole speciali, coinvolge direttamente il sistema dell'autonomia scolastica. Il processo formativo, infatti, dovrebbe consentire ai docenti di rafforzare l'offerta formativa degli istituti scolastici autonomi, esaltandone le capacità di scelta non solo dei manuali, ma anche di altro materiale culturale atto a migliorare la comprensione delle culture di altri Paesi e quindi la loro interpretazione storica dei fatti.
Quanto alle epoche storiche sulle quali concentrare l'attività didattica, egli precisa di non aver condiviso l'orientamento dell'allora ministro Berlinguer di privilegiare l'insegnamento della storia del Novecento, pur comprendendone le motivazioni, che erano volte a rendere più salda la conoscenza della contemporaneità. Ma, dopo aver rilevato come anche la risoluzione approvata dall'altro ramo del Parlamento sia particolarmente rivolta alla storia contemporanea, egli dichiara di non condividere tale impostazione, ritenendo al contrario che l'insegnamento della storia debba evidenziare crocianamente i profili di contemporaneità rilevabili in ogni epoca storica. In proposito, il senatore richiama la propria esperienza di insegnamento universitario, citando il caso di molti studenti capaci di condurre ottimi lavori di ricerca sul Cinquecento e sul Seicento con un approccio però contemporaneista. L'obiettività, infatti, non è a rischio solamente dinanzi all'opera di interpretazione di fatti storici contemporanei, ma lo è forse ancora di più per le vicende dell'era moderna (basti pensare alla valutazione della dominazione spagnola in America Latina, tema oggi assai attuale).
Tornando infine alla formazione universitaria dei futuri docenti di storia, egli afferma l'esigenza che i relativi corsi si svolgano anche attraverso la contaminazione e l'interrelazione con altre discipline. Nel contempo, occorre garantire in tutte le facoltà un maggiore spazio per l'apprendimento della storia. Una formazione generale di base che tenga infatti conto della preparazione individuale dal punto di vista storico favorirà il pieno sviluppo delle capacità umane anche a coloro che abbracceranno in seguito l'attività di ricerca in diversi settori scientifici.
Egli ribadisce conclusivamente l'opportunità di un confronto in materia con il Governo, non per polemizzare con il Ministro o per esprimere valutazioni di merito su un atto di indirizzo liberamente assunto dall'altro ramo del Parlamento, bensì al fine di sviluppare un utile e proficuo dibattito su un tema così rilevante.

7a 5, 11, 17, 18 Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
7a 3 Il 3 dicembre la Commissione esprime parere favorevole con osservazioni sullo Schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002-2003

dicembre Governo

23 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 20,10 a Palazzo Chigi

Il Consiglio, appositamente convocato, ha approvato un decreto-legge di fine anno che contiene l'esecuzione da parte del Governo del ritiro, chiesto dall'Unione europea, degli aiuti di stato (legge Amato) sulle fusioni e concentrazioni bancarie. In più, il provvedimento contiene anche una correzione della legge finanziaria che estende al 16 marzo 2003 l'aliquota del 2,5% per il rimpatrio e regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. Dopo il 16 marzo l'aliquota va al 4% così come previsto dalla legge finanziaria.
La seduta ha avuto termine alle ore 20.20.

21 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 15,15 a Palazzo Chigi

Il Consiglio, appositamente convocato, ha approvato la seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 e al bilancio pluriennale 2003-2005, che recepisce gli effetti finanziari e contabili del disegno di legge finanziaria licenziato dal Senato.
La seduta ha avuto termine alle ore 15,30.

20 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 15,30 a Palazzo Chigi

Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:  (...)
su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, del Ministro delle su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, Urbani: - un disegno di legge che disciplina l'insegnamento del restauro dei beni culturali, individuando la figura del restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela, unico abilitato a compiere attività di restauro nei termini definiti dal provvedimento. Successive disposizioni definiranno standard di qualità dell'insegnamento ed il riordino delle Scuole di alta formazione al restauro, nonchè l'equiparazione del diploma di restauratore a quello di laurea specialistica. In sede di Conferenza Stato-Regioni potranno essere definiti accordi diretti a organizzare attività di formazione delle figure professionali di supporto al restauratore; (...)
su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, Lunardi: - uno schema di decreto presidenziale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri. Il provvedimento va ora al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di merito; (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 17,50.

11 Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle ore 15,30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

In relazione alle gravi problematiche occupazionali dei lavoratori impegnati nei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, il Consiglio si è impegnato a risolvere i problemi di copertura finanziaria con apposito emendamento al disegno di legge finanziaria. Le risorse occorrenti saranno tecnicamente individuate sui fondi del 2003, che verranno integrati con le risorse del Fondo per l'occupazione, nel limite della riduzione operata sulle disponibilità del 2002.
La decisione così adottata dal Consiglio dei Ministri assicura per tutto l'anno 2003, senza interruzione, i contratti di lavoro in essere e quindi i redditi dei lavoratori. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 16,40.

6 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 9,15 a Palazzo Chigi

Il Consiglio dei Ministri, ascoltata una relazione del Presidente Berlusconi sul compatto voto della maggioranza al Senato, ha espresso rammarico per le polemiche che hanno accompagnato l’esame e la votazione del disegno di riforma costituzionale.
Il Consiglio ha, pertanto, unanimamente confermato il proprio convinto riconoscimento ed apprezzamento per l’equilibrata e rispettosa azione istituzionale del Capo dello Stato nella sua alta ed irrinunciabile missione di garante della unità e indissolubilità dello Stato.
Il Consiglio ha, poi, approvato i seguenti provvedimenti: (...)
su proposta del Ministro degli affari esteri, Frattini, e del Ministro per gli affari regionali, La Loggia:
- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, atto internazionale redatto dal Consiglio d’Europa con l’obiettivo di proteggere le lingue minoritarie e di promuoverne l’utilizzo al fine di salvaguardarne l’eredità culturale; (...)
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Moratti:
- un decreto presidenziale per la riorganizzazione ed il riordino del Ministero, che completa un percorso di rinnovamento iniziato con l’accorpamento del Ministero dell’istruzione e di quello dell’università e che giunge a compimento con riserva di ulteriore adeguamento una volta attuata la riforma del Titolo V della Costituzione con una diversa ripartizione di competenze fra Stato e Regioni. Tre i nuovi Dipartimenti: istruzione; università ed alta formazione artistica, musicale e coreutica; ricerca. L’amministrazione periferica viene basata sugli uffici scolastici regionali, con sede in ogni capoluogo di regione, ed in articolazioni provinciali e subprovinciali; (...)
Il Consiglio ha poi deliberato :
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
- avvio della procedura per la conferma del prof. Iginio MARSON a Presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia Sperimentale di Trieste; (...)
In chiusura dei lavori i Ministri Stanca e Mazzella hanno informato il Consiglio in merito alla prossima emanazione di una direttiva del Ministro per l’innovazione e la tecnologia riguardante la trasparenza dell’azione amministrativa e la gestione elettronica dei flussi documentali. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 10,45.

 



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