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FAQ/5
Domande e Risposte su Metodologia e
Didattica
CONSIGLIO DI ISTITUTO: SURROGHE
In un Istituto comprensivo venendo a mancare, in seno al Consiglio d'Istituto, la componente docenti dell'ordine "Media" ed essendo esaurita la lista relativa, si dovrà procedere ad elezioni suppletive?
Dei quattro componenti tre hanno rassegnato dimissioni ed uno è trasferito in altra scuola.
RISPONDE ANTONIO MARTINO
All'inizio dell'anno scolastico prossimo, se non è stato ancora completato il triennio, si dovrà proceder alle votazioni suppletive per la surroga dei componenti cessati dalla carica, nel nostro caso, per dimissioni e trasferimento ad altra sede.
L'articolo 53 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto
dell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 - Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto, illustra dettagliatamente la procedura.
UNITA' DIDATTICHE
Per un esame finale di una scuola di specializzazione all'insegnamento mi verrà richiesta la strutturazione di un'unità didattica, a partire da un argomento estratto a sorte tra argomenti di linguistica, poesia italiana del novecento e storia. Potrebbe indicare uno schema generico e magari proporre un esempio?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Avviso ai naviganti!
Il bello di Internet è che le risposte ciascuno se le può ricercare da solo.
Non che mi voglia sottrarre alla risposta, ma quanto si chiede è già contenuto nella rubrica
DIDATTICA@EDSCUOLA.COM, sia negli articoli che nelle FAQ
Serve anche questo per diventare bravi, non solo per superare le prove.
Augurissimi
SDOPPIAMENTO CLASSE
Sono un genitore e vorrei chiedere se è legittimo sdoppiare una classe che nel prossimo anno scolastico frequenterà la quarta elementare. La classe è composta da numero 24 bambini tra cui un portatore di handicap non grave: il bambino già presente nella classe dalla prima elementare è stato segnalato come portatore di handicap all'inizio della terza elementare. La scuola elementare di cui fa parte la classe in questione si trova in una città della provincia di Macerata e la terza elementare nell'anno scolastico 2000/01 era composta da tre sezioni: due a modulo e una a tempo pieno. La classe che verrà sdoppiata è quella a tempo pieno, le altre due classi sono composte da 26 e 27 bambini.Premetto che all'inizio dello scorso anno scolastico quattro bambini delle classi a modulo hanno fatto richiesta di essere inseriti a quella a tempo pieno che però non è stata potuta accontentare.
La richiesta dell'attuale sdoppiamento è motivata dal fatto che una classe con la presenza di un portatore di handicap non può superare il numero di venti alunni, per poter accontentare la richiesta dei
bambini che vogliono fare il tempo pieno e, visto che il nostro paese ha un alto movimento immigratorio, per poter inserire i nuovi bambini. Tengo anche a dire che
nel primo anno di scuola elementare gli iscritti a tempo pieno erano 32 e quelli a modulo erano 41. Vista la somma degli iscritti inferiore a settantacinque il provveditorato ha deciso di fare tre prime classi. Quindi il direttore didattico ha chiesto agli iscritti a tempo pieno di passare a modulo in modo da poter fare le tre classi. Con il ritiro di alcuni bambini dalla scelta iniziale si sono potute comporre tre classi di 24, 24 e 25 bambini.
Premetto che il fenomeno immigratorio era più presente tre anni fa che ora. Quindi un problema che poteva essere risolto in partenza con la formazione di quattro classi si cerca di risolvere ora con l'ovvio inconveniente che ormai i ragazzini sono molto affiatati sia tra di loro che con le maestre. Tutti i genitori e persino le maestre sono contrari allo sdoppiamento e di ciò era già stato avvisato il provveditorato con una lettera scritta prima che il direttore didattico mandasse la richiesta di sdoppiamento.
Non so se sono stato chiaro, Vi chiedo se potete darmi una risposta e nel darmela anche le leggi che legittimano o non legittimano lo sdoppiamento.
RISPONDE ANTONIO MARTINO
Lo sdoppiamento di classe deve essere fatto in presenza di disponibilità di personale docente e sulla base di esigenze
obiettive.
Tutta la materia sulla formazione delle classi è regolata dal Decreto ministeriale 24.7.1998, n.
331 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.
Una successiva circolare ministeriale, prot. 11. 40927/BL del 30 luglio 1999, trasmise il
Decreto ministeriale 3.6.1999, n. 141
- Formazione classi con alunni in situazione di handicap, che sostituì l'articolo 10 del citato decreto ministeriale n. 331. Questo nuovo decreto modifica, in parte, quanto già stabilito sul rapporto alunni/portatoti di handicap in una classe.
Le norme possono essere consultate su questo stesso sito.
AGGIUNGE UMBERTO TENUTA
Lo sdoppiamento in questione può essere giustificato dalla presenza dell'alunno portatore di handicap.
Tuttavia, tenendo presente la non gravità dell'handicap ed il criterio della continuità educativa, potrebbe risultare opportuno non procedere allo sdoppiamento.
Queste sono però valutazioni che debbono effettuare gli organi collegiali, auspicabilmente d'intesa con i genitori.
INTERVALLO ORARIO
Lo spazio dell'intervallo che gli alunni svolgono nell'arco della giornata scolastica ( 10'/15') per 5 giorni equivale a 50' / 75' moltiplicato per 33 settimane è:una settimana di lezione, può essere considerato come orario per il raggiungimento dei 60.000 minuti del curricolo degli alunni?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
L'intervallo non è previsto da nessuna norma: è una consuetudine. Si tratta di orario che viene sottratto ad alcune discipline e
come tale fa parte dell'orario annuale
ESAMI TERZA MEDIA
Vorrei sapere se è possibile che una ragazza che nella pagella di terza media abbia una media del buono\distinto e che nelle prove d'esame prenda suff.nel tema,suff.in inglese,quasi distinto in matematica e suff.negli orali venga licenziata con il voto globale di sufficiente quando anche nel comportamento è sempre stata una della migliori e in tre anni non ha mai preso una nota o io un richiamo dai professori? io sono la mamma e questa cosa ha dispiaciuto molto me e soprattutto mia figlia potete dirmi per curiosità personale se è giusto.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Dispiace anche a me che una ragazza resti male.
Non entro nel merito della valutazione agli esami.
Quello che importa è la mortificazione avvertita dalla ragazza.
Dica a sua figlia che la cosa più importante è che lei si valuti di più di quanto la hanno valutata.
Questa autostima deve conservarla sempre, anche quando avrà voti non adeguati, perché la aiuterà a studiare, ad apprendere, a realizzarsi, indipendentemente dai voti e dai diplomi.
Ciò che importa è la formazione che una ragazza realizza.
Auguri a Sua figlia ed a Lei.
PROGRAMMI DI MATEMATICA, FISICA ECC
Sono un docente trasferito ad un liceo scientifico per il prossimo anno.
Desideravo sapere da dove scaricare i programmi previsti (fino ad ora) per le materie di Matematica e Fisica per i Licei scientifici.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
E' opportuno fare delle ricerche su INTERNET per trovare i SW che possano interessare le proprie classi.
A tal fine possono essere utilizzati i vari GOOGLE, VIRGILIO ecc
Si suggerisce di inserire diverse voci, rappresentative delle proprie esigenze, ad esempio; Magnetismo and Liceo and classe 3
CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE ED ATTIVITA' DIDATTICHE ORDINARIE
E' possibile in base alle nuove norme sull'autonomia didattica richiedere un contributo volontario alle famiglie per poter far partecipare i ragazzi (scuola media inferiore) durante l'orario scolastico ad attività che prevedono l'intervento di un esperto esterno?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Tutte le attività didattiche svolte nell'orario curricolare debbono essere frequentate da tutti gli alunni e debbono essere
svolte dai docenti curricolari.
Interventi opzionali, anche a pagamento, possono essere svolti in orario aggiuntivo.
ORIENTAMENTO
Sono un'insegnante di Scuola Media inferiore, zona del Basso Polesine in provincia di Rovigo.
Quest'anno abbiamo pensato per vari motivi di organizzare all'interno della scuola un "Job-Loreo" invitando per l'orientamento i diversi Istituti scolastici limitrofi e una rappresentanza del mondo del lavoro locale con apertura all'Europa.
Possediamo 10 computer collegati internet e pensiamo di concentrare l'attività in un giorno al massimo due per ovvi motivi di spesa.
Potreste gentilmente fornirmi qualche spunto organizzativo,
indirizzi più prossimi per avere un supporto sulle problematiche del mondo del lavoro ed eventuali associazioni che possono partecipare all'invito,
links da proporre ai ragazzi prima durante dopo l'iniziativa.
Mi premerebbe sottolineare che ormai si studia per tutta la vita, mentre si lavora:
non lo accettano e sembrano scettici anche molti genitori del luogo.
Si tenga presente che la zona è confinante con il parco del delta del Po.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Le invio una mia nota sull’orientamento, nella speranza che possa darLe qualche “orientamento”. Altre indicazioni può trovarLe nel mio volume UMBERTO TENUTA, Il Piano dell’offerta formativa - Moduli e unità didattiche – La programmazione nella scuola dell’autonomia, ANICIA, ROMA, 2001, con CD-ROM
SCUOLA DELL’AUTONOMIA ED ORIENTAMENTO
Orientamento: riconoscere il punto cardinale Oriente/EST, in modo da poter trovare la strada che porta dove andare…
Orientamento di vita, prima che orientamento professionale: la propria identità personale, che è poi
- si fa poi - anche orientamento professionale e quindi orientamento scolastico…
Orientamento come costruzione, più che scoperta della propria identità personale: non si nasce chiamati, vocati, orientati, ma ci si orienta…
Nel patrimonio genetico esistono possibilità, aperture, disponibilità… che possono realizzarsi o non… a diversi livelli… alcune sì, altre no… ma che comunque per realizzarsi hanno bisogno di essere sollecitate, stimolate, favorite, alimentate, coltivate,.. attraverso le stimolazioni socioculturali …
Orientarsi significa realizzare, con l’apporto di opportune stimolazioni socioculturali, le proprie propensioni…
E quindi l’orientamento comincia sin dalla prima educazione… dalla scuola materna …e si continua nella scuola di base…
Non si realizza l’orientamento con il curricolo uniforme…
Se l’attività di orientamento consiste nel promuovere il formarsi di capacità e di atteggiamenti che rispondano alla propensioni, predilezioni, disponibilità dei singoli alunni, essa non può essere attuata attraverso un’organizzazione educativa e didattica uniforme, uguale per tutti gli alunni negli obiettivi formativi e nei percorsi didattici, ma si richiede un’organizzazione educativa e didattica personalizzata per tutti gli alunni, non solo per gli alunni svantaggiati e per gli alunni portatori di handicap, anche negli obiettivi formativi …..
Se si vogliono promuovere, stimolare, sviluppare, incrementare le propensioni, le predilezioni personali, occorre dare agli alunni la possibilità di coltivarle attraverso specifiche attività …
In tale prospettiva, la scuola dell’autonomia prevede che, ad integrazione degli obiettivi formativi standard o generali, le singole istituzioni scolastiche scelgano altri obiettivi formativi (obiettivi integrativi), per soddisfare le esigenze, non solo del contesto socioculturale, ma anche dei singoli alunni.
Gli obiettivi integrativi consentono la personalizzazione dei percorsi formativi dei singoli alunni, sia negli obiettivi formativi che nelle modalità di attuazione. In questo modo risulta possibile soddisfare le esigenze formative, oltre che i ritmi e gli stili di apprendimento dei singoli alunni.
Peraltro, sia gli obiettivi standard o generali, sia gli obiettivi integrativi possono essere arricchiti attraverso gli eventuali obiettivi aggiuntivi che le singole scuole possono attivare, anche d’intesa con gli enti locali.
In tale prospettiva la promozione dell’orientamento ha inizio sin dalla scuola dell’infanzia e si continua nella scuola di base, non con apposite iniziative, ma nell’ambito della complessiva personalizzazione dei percorsi formativi di tutti gli alunni.
In questo modo l’orientamento acquista consistente significato, superando la concezione più o meno esplicitata dell’orientamento come scoperta delle vocazioni, delle predisposizioni, delle attitudini. Le naturali propensioni vanno coltivate, diversamente non si sviluppano, anzi si atrofizzano.
Le attitudini si costruiscono muovendo dalle predisposizioni, dalle propensioni… non si nasce atti a svolgere determinate attività, ma semmai con delle propensioni, che vanno coltivate, sviluppate, alimentate, promosse.
In tale prospettiva, la scuola deve offrire agli alunni la possibilità di coltivare le proprie propensioni, offrendo un ampio ventaglio di opportunità formative…
COMPITI A
SORPRESA
In molti articoli di giornale ho visto scritto che lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse vietava lo svolgimento di compiti in classe a sorpresa.
Non sono riuscito a ravvisare alcun punto, in quella legge, che contempli questa possibilità. Vorrei sapere da che cosa, allora, si evince tale disposizione.
RISPONDE ANTONIO MARTINO
Nel testo delle DPR 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria non è riportato esplicitamente il divieto dei compiti a sorpresa.
L'articolo 2 - comma 3., - Diritti - afferma però: "Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola." Lo studente ha diritto, quindi, ad essere informato precedentemente come diritto/dovere a prepararsi per l'impegno da affrontare.
È dato, d'altra parte, per scontato, come uno dei principi basilari dell'azione della scuola come ambiente formativo, che i "compiti" ed i lavori in genere da svolgere sono e devono essere preparati dall'azione programmata che i docenti prestano.
Eticamente, dunque, nel rispetto della personalità del giovine, non può essere, in nessun caso, confusa l'azione educativa come intervento punitivo.
Gli estensori dello Statuto delle studentesse e degli studenti hanno, ovviamente, ritenuto per scontato che, (anche) fino a prova contraria, la comunità scolastica è formata da persone civili o che si avviano, pacificamente e costruttivamente, sulla via della convivenza civile. Questo lo si può desumere dalla lettura integrale del testo legislativo che è permeato, a tutto campo, di senso del rispetto della personalità dell'educando e della responsabilità di tutta l'azione formativa ed educativa della scuola.
A modo di esempio si trascrivono inoltre alcuni passi del testo legislativo in esame che prescrive ed impone un certo modo di porsi da parte degli operatori scolastici.
L'articolo 1 - Vita della comunità scolastica - al 2. e 3. comma precisa: "2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso
di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva."
Nell'articolo 4 - Disciplina - al comma 2. viene prescritto: "2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica."
FUNZIONI
OBIETTIVO RICONFERMA
Sono funzione obiettivo e quest'anno ci sono stati nella mia scuola
dei dissapori tra le stesse f.o.
Ora dovrei essere giudicata dal collegio al fine della riconferma. Io non
ho intenzione per la situazione che ho vissuto di ripetere l'esperienza,
cioe' non voglio piu' essere f.o. quindi la riconferma non mi interessa.
Ho ugualmente diritto alla retribuzione anche se non verro' formalmente
confermata?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
La valutazione del lavoro delle
funzioni obiettivo è operazione distinta dalle procedure di riconferma.
RELIGIONE E ATTIVITA' ALTERNATIVA
Scrivo nella veste di genitore, di un bimbo di otto anni, MX, che ha frequentato la seconda elementare; ma non posso nascondere di
essere anche insegnante, e quindi di conoscere il meccanismo che vi vado a descrivere e commentare. Vi scrivo per avere un parere sulla mia interpretazione dei fatti.
Il mio bambino non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica. Abbiamo scoperto, a tre settimane dal termine della scuola, che durante le due ore di religione cattolica, invece di fare l'attivita' alternativa, il bimbo viene aggregato ad altra sezione per svolgere una materia curriculare, l'inglese. Ma, naturalmente, non puo' fare piu' inglese degli altri; cosi', quando sono i suoi compagni che fanno l'inglese, il bimbo viene nuovamente allontanato, questa volta per fare l'attivita' alternativa, sempre aggregato all'altra sezione.
Risultato: il bimbo non ha mai fatto una materia curriculare, l'inglese, nella sua classe, a nostra insaputa, ed e' stato allontanato dal suo gruppo classe per quattro ore settimanali.
Il mio commento e' che il bambino e' stato discriminato, nella fruibilita' delle sue materie curriculari, a causa della religione, quindi la scuola ha assunto una decisione anticostituzionale.
Entrando piu' nello specifico, il bambino in questione ha un lieve handicap motorio che ne disturba, in talune occasioni, il piano cognitivo e il comportamento, pertanto ha un insegnante di sostegno. Nella sezione a cui viene aggregato per quattro ore settimanali c'e' il fratello gemello: ci eravamo raccomandati di tenerli separati all'atto dell'iscrizione. Si badi bene che in questa situazione, oltre alle normali riunioni scuola-famiglia, ce ne sono altre con l'equipe (insegnanti, genitori, neuropsichiatra infantile e assistente sociale) per l'individuazione del profilo dinamico-funzionale. Eravamo stati avvisati che, per necessita' organizzative, i due bimbi avrebbero fatto insieme l'alternativa, e abbiamo obtorto collo accettato; ma e' possibile che in tutte queste occasioni ci sia stato taciuto che i due bimbi facevano insieme anche l'inglese, e che Matteo veniva allontanato dalla sua classe durante ore curriculari? Poiche' non tutti i genitori si rendono conto della gravita' del fatto e credo ci ritengano eccessivamente polemici, per me sarebbe prezioso un vostro parere, da mostrare alla direttrice, ai maestri (che si difendono appellandosi alla flessibilita'), ai genitori.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Nella scuola, come in ogni altra amministrazione, tutto deve essere trasparente. In particolare, i genitori debbono essere partecipi dell'organizzazione educativa e didattica della scuola (Cfr. <<nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori>>, art. 1, Legge 30/2000).
Peraltro alla elaborazione del PDF e del PEI degli aph partecipano anche i genitori.
Tuttavia, sostanzialmente non sembra che al bambino sia stato tolto alcunché, anche se utilizzando la flessibilità in modo estensivo.
Al fine di evitare di essere ritenuti <<eccessivamente polemici>> forse è opportuno non mostrare questa risposta, ma con serenità colga l'occasione per chiarire che il titolare del diritto all'educazione è il bambino e, per esso, i genitori e che la scuola è un servizio tanto più valido quanto più vede la partecipazione dei genitori nelle scelte organizzative e didattiche, anche nella prospettiva del sistema formativo integrato.
Veda l'articolo GENITORI E SCUOLA nella rubrica
Didattica@edscuola.com
Auguri per i bambini!
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le chiederei una consulenza riguardo le griglie di valutazione competenze 1° ciclo, da impiegare nella elaborazione di indicatori per prove oggettive da somministrare nelle relative classi.
Sono una insegnante di ruolo membro della commissione autovalutazione di istituto per il 1° ciclo.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
E' necessario che le griglie di valutazione siano elaborate dai docenti sulla base delle attività svolte nelle singole classi: è sempre preferibile evitare criteri standard.
Quali orientamento può utilizzare le indicazioni riportate nelle riviste scolastiche: SCUOLA ITALIANA MODERNA, L'EDUCATORE, LA VITA SCOLASTICA.
SERVIZIO DOCENTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA
Ho letto il documento di Gianfranco Purpi relativo agli obblighi di servizio dei docenti di scuola elementare e materna.
In proposito chiedo conferma di quanto ho capito rispetto all’interpretazione dell’art. 42 del
CCNL/’95, riproposto dal CCNL/’99:
- Le 40 ore previste per la partecipazione ad attività collegiali (lettera a, comma 3, art. 42) sono da intendersi riferite esclusivamente ad attività svolte dal Collegio al completo nel corso di riunioni formali;
- Le attività funzionali all’insegnamento, debitamente pianificate e deliberate, anche se svolte collegialmente, non rientrano nel limite previsto dal comma 3.
È da ritenersi quindi che le riunioni di area o di dipartimento non rientrino nelle 40 ore.
RISPONDE ANTONIO MARTINO
Leggiamo attentamente il terzo comma del citato articolo 42 del Contratto scuola 1994-1997, ancora in vigore. Rileviamo che le attività dette “collegiali” sono:
- partecipazione alle riunioni del collegio docenti, . . . informazione alle famiglie sui risultati . . . e sull’andamento . . . ecc.
Se, per il buon e proficuo funzionamento, le riunioni cosiddette di aree o di dipartimento rientrano nei compiti prescritti dal citato 3 comma dell’articolo 42 rientrano nel computo del tetto ore prescritte, esse devono essere calcolate.
In tema di de iure condendo, nel nostro sito, a cercare bene, si trovano due testi correlati che fotografano e riassumono il quadro dell’esistente sull’attività dell’organo collegiale in discussione. I due passi che ci interessano, facenti parte di testi (che bisognerebbe leggere con il rammarico però della loro non approvazione definitiva da parte delle Camere del nostro Parlamento), per comodità, si trascrivono qui di seguito:
1) Il Testo Unificato delle Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell’autonomia (Testo approvato dalla 7a Commissione Camera - 10 febbraio 1998), che al secondo comma dell’articolo 5. - (Competenze del collegio dei docenti) recita testualmente: “Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma corrispondenti a consigli dei docenti della classe. Il regolamento dell’istituzione può prevedere differenti articolazioni funzionali del collegio dei docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. Il regolamento dell’istituzione stabilisce la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori”.
2) La Bozza disegno di legge d’iniziativa di vari Senatori, comunicato alla Presidenza il 22 settembre 2000 - Nuova disciplina in materia di organi di autogoverno della scuola - Relazione illustrativa -, che al secondo comma dell’articolo 4 - Il Collegio dei docenti - recita testualmente: “Il collegio dei docenti si articola in commissioni disciplinari e interdisciplinari, in organismi di programmazione didattico-educativa di norma corrispondenti ai consigli dei docenti della classe, nonché in altre articolazioni funzionali necessarie per l’esplicarsi della propria attività”.
Alla luce di quanto detto sopra, il collegio dei docenti può, nella sua attività, lavorare per dipartimenti per gruppi di lavoro, per commissioni
RISPONDE GIANFRANCO PURPI
In merito alla sopra riportata cortese risposta al quesito in questione,mi preme di aggiungere e riproporre quanto ai seguenti punti (ciò che mi sembrava aver chiaramente reso esplicativo nel mio saggio di cui trattasi):
-§:L'art.39/CCNL 04/08/95 -comma 2- è disapplicato e non più operativo in ragione della circ.min.n.304/96,a seguito delle note determinazioni e sentenze TAR che qui non riporto.
-§:Come chiaramente preso in esame e analizzato con rigore filologico/ermeneutico nel mio saggio in questione,dovrebbe risultare evidente come il comma
tre/art.42/CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99,si risolve nelle definizioni normative di tre "lettere"
discorsive/prescrittive: la a)-,la b)- e la c)- .
Nel caso di cui trattasi,il quesito sembra eludere una impostazione epistemologica ed ermeneutica di analisi che accolga le dovute necessità di rigore filologico e di scientificità
rappresentazionale.
Infatti,nel mio saggio in questione (ma anche ad un'attenta lettura del contestuale art.42 di cui trattasi),si coglie bene come il totale di 40 ore annue risulti assegnato per gli impegni e gli utilizzi di servizio dei docenti di cui alla sola lettera a)- del comma 3/art.42 cit. e non già per la contestualità della complessiva definizione normativa di esso art.42 ; ovvero del contestuale comma tre/art.42 (che,ovviamente,si pongono ulteriori ed eccedenti alla definizione normativa della sola lettera a)-/comma tre/art.42 ...).
In questo senso,si coglie bene,conseguentemente,come tale lettera a)- -dunque,detto tetto di 40 ore- vengano ad inerire ed indirizzarsi,in chiave di corrispondenza biunivoca,alle sole """partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti,ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini...(...)...""".
...E -nello stesso tempo e per lo stesso motivo (...tranne a voler smentire...la logica di identità e di non contraddizione)- dette 40 ore ...non possono che prescindere dagli impegni di servizio e dagli utilizzi (dunque,dagli obblighi di servizio),di cui:-al comma uno/art.42
cit.;-al comma due/art.42 cit.;-alla lettera b) del comma tre/art.42 cit.; -alla lettera c)- del comma tre/art.42
cit.; -al comma quattro/art.42 cit. ed -al comma 5/art.42 cit. .
D'altra parte,il significato di """riunione del collegio dei docenti""" che in atto si può correttamente riconoscere ed individuare, non può che essere originariamente e generativamente riconosciuto ed individuato nel D.P.R.416/74 e nel D.L.vo n.297/94; nelle definizioni di composizione e di adunanza del Collegio dei Docenti in quanto organo collegiale (...e non già in quanto metaorgano collegiale;che ,a quanto mi risulta, non è stato ancora legiferato,...se mai verrà legiferato...).
Peraltro,le definizioni normative del comma uno/art.42 cit.,vengono chiaramente ed analiticamente a suffragare e legittimare il corretto intendimento che configura ogni attività collegiale -da non
dentificarsi,ovviamente,necessariamente nelle caratterizzazioni di adunanza formale di un dato organo collegiale come il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'interclasse)- quale doverosa e normativamente prefigurata senza esplicito o implicito riferimento ad un dato tetto di ore.
Infatti,tale comma uno/art.42 cit. viene chiaramente a prescrivere che """l'attività funzionale all'insegnamento è costituito da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici...(dunque,ciò ponendosi quale contestualità di obblighi di servizio e di impegni di funzione,di gran lunga ulteriore ed eccedente agli oneri di servizio succitati prefigurati dalla discorsività normativa della sola lettera a)- del comma tre/art.42
cit.:n.d.r.)...(e)...comprende tutte le attività ,anche a carattere collegiale...(dunque,nello stesso tempo e per lo stesso motivo anche a carattere individuale; e,per altro verso,ulteriori alle riunioni di adunanza di collegio dei docenti e di consiglio
d'interclasse:n.d.r.)...di programmazione, progettazione,ricerca,valutazione,documentazione,aggiornamento e formazione,compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali,la partecipazioni alle riunioni ...(dunque,non necessariamente riunioni di collegio dei docenti o di consiglio
d'interclasse:n.d.r.)...e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi""".
...E' evidente che le attività di riunione di commissioni,di gruppi di studio e di quant'altro di attività collegiale che non si configuri in quanto adunanza di collegio dei docenti o di consiglio d'interclasse,rientra negli obblighi di servizio,nelle attività e negli impegni (...dunque negli utilizzi) di cui alla discorsività di tale comma uno/art.42
cit.; tranne a voler misconoscere che il comma tre/lettera a)--art.42- viene a riportare e prescrivere soltanto impegno di "programmazione" (e,peraltro, """ivi compresa"""; cioè a dire,compresa... nel decorrere,nelle proceduralità e nelle operazionalità partecipative/produttive/determinative intrinseche al/del collegio dei docenti; che,per noi
e...per la normativa di fondamento, è un'adunanza di organo collegiale...);
...mentre ... """ogni impegno...(altro)...inerente alla funzione docente...(...)...comprende tutte le attività ,anche a carattere collegiale...(dunque,nello stesso tempo e per lo stesso motivo anche a carattere individuale; e,per altro verso,ulteriori alle riunioni di adunanza di collegio dei docenti e di consiglio
d'interclasse:n.d.r.)...di programmazione, progettazione,ricerca,valutazione,documentazione,aggiornamento e formazione,compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali,la partecipazioni alle riunioni ...(dunque,non necessariamente riunioni di collegio dei docenti o di consiglio
d'interclasse:n.d.r.)...e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi""".
......E' evidente che le attività di riunione di commissioni,di gruppi di studio e di quant'altro di attività collegiale che non si configuri in quanto adunanza di collegio dei docenti o di consiglio d'interclasse,rientra negli obblighi di servizio,nelle attività e negli impegni (...dunque negli utilizzi) di cui alla discorsività di tale comma uno/art.42
cit.; ...non può non porsi palesamente in quanto..."""progettazione,ricerca,valutazione,documentazione,aggiornamento e formazione,compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali,la partecipazioni alle riunioni ...(dunque,non necessariamente riunioni di collegio dei docenti o di consiglio
d'interclasse:n.d.r.)...e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi""".
...Tranne a non voler identificare,secondo un rapporto monistico/immanentistico,il Tutto con la Parte,...Il Collegio dei Docenti con ogni prassi ed impegno di servizio di preparazione,di progettazione,di presupposto funzionale ed operativo ad esso...
...Tranne a vole negare,al postutto,che il Collegio dei Docenti è,a tutt'oggi,un'organo collegiale,le cui riunioni si pongono in quanto "adunanza" e sono fondate/legittimate da attribuzioni/competenze e procedure,e composizioni, precisamente codificate in quanto..."adunanza" stessa , e comprensive,per ciò stesso,di "quorum" di partecipanti/membri
costitutivi...(ancorchè di potestà deliberative,di proposta formale,di pareri,istituzionalizzati/istituzionalizzanti,ecc. che,ovviamente,sono ..."altro"
...,ancorchè complementare,connotati da nesso/distinzione...dalle "teleologie" e dalle peculiarità istituzionali/interlocutorie ed informali delle riunioni "preparatorie";...CHE COLLEGIO/DEI/DOCENTI/NON/SONO...ecc.).
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