Diario d'Esame
A.S. 2014-2015
Una guida,
passo per passo, al lavoro delle Commissioni
XVII
edizione
a cura di Dario Cillo
15 - 16 giugno 2015 - ore
8,30
- Insediamento e riunioni preliminari-
1. Consegna al presidente della Commissione, da
parte del dirigente scolastico o del suo
delegato, de:
- l’elenco dei candidati agli esami:
- alunni interni ammessi in sede di scrutinio
finale;
- alunni interni che hanno frequentato il
penultimo anno di corso e che, in possesso dei
requisiti, abbiano chiesto di partecipare agli
esami;
- candidati esterni ;
- il documento finale del consiglio di classe;
- la documentazione predisposta dal consiglio
di classe;
- gli atti relativi alle prove effettuate e
alle iniziative realizzate durante l’anno in
preparazione dell’esame di Stato nonché alla
partecipazione attiva e responsabile degli
alunni ai sensi dello Statuto delle
studentesse e degli studenti;
- la documentazione fornita dal consiglio di
classe relativamente agli alunni in situazione
di handicap;
- eventuale documentazione relativa ai
candidati affetti da disturbi specifici di
apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi
Speciali – (BES);
- per le classi sperimentali, il relativo
progetto di sperimentazione;
- la copia del verbale dello scrutinio finale
della classe di provenienza dei candidati
interni ed il tabellone che riporta per ogni
singolo allievo il credito scolastico
assegnatogli;
- per gli allievi che chiedono di usufruire
dell’abbreviazione del corso di studio per
merito, le pagelle con i voti assegnati alle
singole materie nella penultima classe e nei
due anni precedenti la penultima nonché
l’attestazione dell’assenza di ripetenza nei
due anni predetti e del credito scolastico
attribuito dal competente consiglio di classe
della terzultima e penultima classe
ed,altresì, il credito relativo all’anno non
frequentato;
- l’attestato del superamento dell’esame
preliminare sostenuto davanti al consiglio di
classe (per i candidati esterni);
- le domande di ammissione agli esami dei
candidati esterni corredate dagli allegati
presentati;
- le domande di ammissione degli alunni
interni che chiedono di usufruire
dell’abbreviazione del corso di studi, con la
documentazione prevista;
- i modelli di certificati relativi al giorno
di partecipazione agli esami del candidato, da
compilare a cura della Commissione e da
rilasciare a coloro i quali ne facciano
eventualmente richiesta;
- le schede personali dei candidati;
- i verbali prestampati, le buste, il
materiale di cancelleria occorrente per lo
svolgimento delle prove scritte;
- il prospetto da affiggere all’albo al fine
di dare comunicazione dell’esito delle prove
scritte;
- il tabellone dei risultati delle
deliberazioni finali della Commissione (in
duplice copia, di cui una da affiggere
all’albo dell’Istituto e l’altra da tenere
agli atti della Commissione);
- il registro (in duplice copia) degli esami;
- il registro dei verbali delle riunioni e
delle varie operazioni della Commissione;
- le chiavi della porta di accesso ai locali
adibiti ad ufficio della Commissione e degli
armadi messi a disposizione della stessa;
- il materiale di cancelleria necessario per
gli adempimenti di competenza della
Commissione.
2. Riunione plenaria (presso l'Istituto
indicato nell'atto di nomina)
2.1 Verifica della presenza; il presidente
(o, in sua assenza, il componente più anziano
di età) comunica i
nominativi degli assenti al Direttore
generale o al Dirigente preposto all’Ufficio
Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda
il presidente o i commissari esterni, al
Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda
un commissario interno.
2.2 Il presidente illustra i principi della
norma relativa agli esami di stato
2.3 Il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna Commissione,
individua
- i tempi e le modalità di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole
Commissioni
- gli aspetti
organizzativi delle attività delle
commissioni determinando, in particolare,
ove necessario, l'ordine di successione
tra le commissioni per l'inizio della
terza prova, per le operazioni da
realizzarsi distintamente di valutazione
degli elaborati, conduzione dei colloqui e
valutazione finale
- le date di svolgimento
degli scrutini finali e di pubblicazione
dei risultati; nel caso di commissioni
articolate su diversi indirizzi di studio
o nelle quali vi siano gruppi di studenti
che seguono materie diverse o lingue
straniere diverse, con commissari interni
che operano separatamente, il presidente
avrà cura di fissare il calendario dei
lavori in modo da determinare l'ordine di
successione tra i diversi gruppi della
classe per le operazioni di correzione e
valutazione degli elaborati, conduzione
dei colloqui e valutazione finale
- il calendario
definitivo delle operazioni delle due
commissioni abbinate, anche dopo
opportuni accordi operativi con i
presidenti delle commissioni, di cui
eventualmente facciano parte, quali
commissari interni, i medesimi docenti.
3. Riunione della Commissione d'Esame
3.1 Il presidente nomina fra i
commissari interni o esterni:
- un suo sostituto (NB: Il sostituto è unico
per le due classi-commissione, tranne casi
di necessità che il Presidente dovrà
motivare)
- un segretario verbalizzante per ciascuna
commissione (NB: Il verbale della riunione
plenaria congiunta delle due commissioni
verrà riportato nella verbalizzazione di
entrambe le commissioni abbinate)
3.2 La Commissione visita i locali
predisposti dal capo d’Istituto per lo
svolgimento delle prove (verificando la presenza
di armadi idonei a garantire la sicurezza della
custodia degli elaborati e degli atti d’esame)
3.3 I commissari comunicano al presidente il
loro recapito
3.4 Tutti i componenti la Commissione dichiarano
per iscritto
- di avere o di non avere istruito
privatamente i candidati della propria
Commissione
- di avere o di non avere vincoli di
parentela e di affinità entro il quarto
grado, ovvero rapporto di coniugio, con i
candidati (il presidente dà comunicazione al
Direttore Generale o al Dirigente preposto
all'Ufficio Scolastico Regionale di
eventuali vincoli di parentela, affinità o
coniugio dei commissari esterni con i
candidati; il Direttore
generale o il Dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale
competente provvederà in modo analogo nei
confronti dei presidenti che si trovino
nella stessa situazione). Solo in
via eccezionale per il corrente anno,
all’unico fine di tutelare l’interesse degli
alunni delle classi eventualmente
interessate da queste vicende, rimane valida
la clausola di salvaguardia secondo cui non
si procede alla sostituzione del solo
commissario interno legato dai vincoli
descritti con un alunno o alunni interni,
nel caso in cui il competente consiglio di
classe non abbia ritenuto di designare un
altro docente della classe con specifica e
puntuale motivazione.
3.5 Visione e trascrizione sul
registro delle operazioni degli elenchi dei
candidati
3.6 Esame de:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei
candidati esterni e di quelli interni che
chiedono di usufruire della abbreviazione di cui
al precedente articolo 2, comma 10, con allegati
i documenti da cui sia possibile rilevare tutti
gli elementi utili ai fini dello svolgimento
dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui al
precedente articolo 8, relative all'attribuzione
e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per
merito, attestazioni concernenti gli esiti degli
scrutini finali della penultima classe e dei due
anni antecedenti la penultima, recanti i voti
assegnati alle singole discipline, nonché
attestazione in cui si indichi l’assenza di
ripetenze nei due anni predetti e l’indicazione
del credito scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni, l’esito dell'esame
preliminare e l’indicazione del credito
scolastico attribuito;
g) documento finale del consiglio di classe,
compresa la documentazione consegnata
dall’istituzione formativa che ha erogato il
corso per i candidati ammessi agli esami di
Stato nella Regione Lombardia e la
documentazione per il corso annuale nelle
Province Autonome di Trento e Bolzano;
h) documento del consiglio di classe nella parte
relativa ai candidati con disabilità, in
particolare individuando gli alunni con
disabilità che sostengono l’esame con le prove
differenziate di cui all’ordinanza ministeriale
del 2001 n. 90;
i) eventuale documentazione relativa ai
candidati con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi
Speciali (BES), individuando gli eventuali
alunni che sostengono l’esame con le prove
differenziate;
j) per le classi sperimentali, relazione
informativa sulle attività svolte con
riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione.
Candidati in
situazione di handicap:
- la commissione d'esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe,
relativa alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza prevista per
l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri
candidati e che possono consistere nell'utilizzo
di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti
devono consentire di verificare che il candidato
abbia raggiunto una preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame. Per la
predisposizione delle prove d'esame, la
commissione d'esame può avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si
avvale, se necessario, dei medesimi operatori
che hanno seguito l'alunno durante l'anno
scolastico. Il docente di sostegno e le
eventuali altre figure a supporto dell’alunno
con disabilità vengono nominati dal Presidente
della Commissione sulla base delle indicazioni
del documento del consiglio di classe, acquisito
il parere della Commissione.
- i testi della prima e della seconda prova
scritta sono trasmessi dal Ministero anche
tradotti in linguaggio braille, ove vi siano
candidati non vedenti. Per i candidati che non
conoscono il linguaggio braille la Commissione
può provvedere alla trascrizione del testo
ministeriale su supporto informatico, mediante
scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche
la utilizzazione di altri ausili idonei,
abitualmente in uso nel corso dell’attività
scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti
i testi della prima e della seconda prova
scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su
richiesta dell’istituto scolastico interessato,
che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica
esami di stato del Ministero la percentuale di
ingrandimento.
- i tempi più lunghi nell'effettuazione delle
prove scritte, anche in modalità grafica o
scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e
coreutica, e del colloquio, previsti dal comma
3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio
1992, n. 104, non possono di norma comportare un
maggior numero di giorni rispetto a quello
stabilito dal calendario degli esami. In casi
eccezionali, la commissione, tenuto conto della
gravità della disabilità, della relazione del
consiglio di classe, delle modalità di
svolgimento delle prove durante l'anno
scolastico, può deliberare lo svolgimento di
prove equipollenti in un numero maggiore di
giorni.
- i candidati che hanno seguito un percorso
didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati
valutati dal consiglio di classe con
l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento
di tale piano possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto
finalizzate solo al rilascio dell'attestazione
di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.
Essi sostengono l’esame con le prove
differenziate di cui all’art. 15, comma 4,
dell’O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove
scritte sono elaborati dalle commissioni sulla
base della documentazione fornita dal consiglio
di classe.
- i suddetti alunni, qualora non svolgano una o
più prove scritte, sono ammessi alla prova
orale, con l’indicazione sul tabellone
esclusivamente dei risultati delle prove scritte
effettivamente sostenute. La registrazione dei
risultati di tali prove parziali sostenute deve
essere riportata nei tabelloni affissi all’albo
dell’istituto nello stesso modo in cui è
indicato il mancato svolgimento delle prove
scritte da parte di eventuali candidati assenti.
Per detti candidati, inoltre, il riferimento
all’effettuazione delle prove differenziate va
indicato, pertanto, solo nella attestazione e
non nei tabelloni affissi all’albo
dell’istituto.
- il punteggio complessivo delle prove scritte
risulterà a verbale e potrà essere calcolato in
automatico con l’utilizzo dell’applicativo
“Commissione web” o, in alternativa, determinato
proporzionalmente. La valutazione finale verrà
indicata sul tabellone dei risultati all’albo
della scuola, senza alcuna indicazione del fatto
che la stessa si riferisce al percorso didattico
differenziato, e sull’attestato di cui
all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
Candidati
affetti da disturbi specifici di apprendimento
(DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES):
- per tali candidati, considerati eventuali
elementi forniti dal Consiglio di classe, la
commissione terrà in debita considerazione le
specifiche situazioni soggettive, adeguatamente
certificate, relative ai candidati con disturbi
specifici di apprendimento (DSA), in
particolare, le modalità didattiche e le forme
di valutazione individuate nell’ambito dei
percorsi didattici individualizzati e
personalizzati. A tal fine il consiglio di
classe inserisce nel documento del 15 maggio il
Piano Didattico Personalizzato o altra
documentazione predisposta ai sensi
dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669
del 12 luglio 2011. Sulla base di tale
documentazione e di tutti gli elementi forniti
dal consiglio di classe, le Commissioni
predispongono adeguate modalità di svolgimento
delle prove scritte e orali. Nello svolgimento
delle prove scritte, i candidati possono
utilizzare gli strumenti compensativi previsti
dal Piano Didattico Personalizzato o da altra
documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5
del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà
possibile prevedere alcune particolari
attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali
candidati lo svolgimento dell’esame sia al
momento delle prove scritte, sia in fase di
colloquio. I candidati possono usufruire di
dispositivi per l’ascolto dei testi della prova
registrati in formati “mp3”. Per la piena
comprensione del testo delle prove scritte, la
Commissione può prevedere, in conformità con
quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee
guida allegate al decreto ministeriale n. 5669
del 2011, di individuare un proprio componente
che possa leggere i testi delle prove scritte.
Per i candidati che utilizzano la sintesi
vocale, la Commissione può provvedere alla
trascrizione del testo su supporto informatico.
In particolare, si segnala l’opportunità di
prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari
per lo svolgimento della prove scritte, di
curare con particolare attenzione la
predisposizione della terza prova scritta, con
particolare riferimento all’accertamento delle
competenze nella lingua straniera, di adottare
criteri valutativi attenti soprattutto al
contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato
potrà essere consentita la utilizzazione di
apparecchiature e strumenti informatici nel caso
in cui siano stati impiegati per le verifiche in
corso d’anno o comunque siano ritenuti
funzionali allo svolgimento dell’esame, senza
che venga pregiudicata la validità delle prove.
- i candidati con certificazione di Disturbo
Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi
dell’articolo 6, comma 6, del decreto
ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno
seguito un percorso didattico differenziato, con
esonero dall’insegnamento della/e lingua/e
straniera/e, e che sono stati valutati dal
consiglio di classe con l’attribuzione di voti e
di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono sostenere
prove differenziate, coerenti con il percorso
svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 323
del 1998. Per detti candidati, il riferimento
all’effettuazione delle prove differenziate va
indicato solo nella attestazione e non nei
tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
- per quanto riguarda i candidati con
certificazione di Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo
6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del
12 luglio 2011, hanno seguito un percorso
didattico ordinario, con la sola dispensa dalle
prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e,
la Commissione, nel caso in cui la lingua
straniera sia oggetto di seconda prova scritta,
dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova
orale sostitutiva della prova scritta. La
Commissione, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe, stabilisce
modalità e contenuti della prova orale, che avrà
luogo nel giorno destinato allo svolgimento
della seconda prova scritta, al termine della
stessa, o in un giorno successivo, purché
compatibile con la pubblicazione del punteggio
delle prove scritte e delle prove orali
sostitutive delle prove scritte nelle forme e
nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il
punteggio, in quindicesimi, viene attribuito
dall'intera commissione a maggioranza, compreso
il presidente, secondo i criteri di conduzione e
valutazione previamente stabiliti in apposita o
apposite riunioni. Qualora la lingua o le lingue
straniere siano coinvolte nella terza prova
scritta, gli accertamenti relativi a tali
discipline sono effettuati dalla commissione per
mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno
destinato allo svolgimento della terza prova
scritta, al termine della stessa, o in un giorno
successivo, purché compatibile con la
pubblicazione del punteggio delle prove scritte
e delle prove orali sostitutive delle prove
scritte nelle forme e nei tempi previsti nei
precedenti articoli. I risultati della prova
orale relativa alla lingua o alle lingue
straniere coinvolte nella terza prova scritta
sono utilizzati per la definizione del punteggio
da attribuire alla terza prova scritta.
- per altre situazioni di alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES), formalmente
individuati dal consiglio di classe, devono
essere fornite dal medesimo Organo utili e
opportune indicazioni per consentire a tali
alunni di sostenere adeguatamente l’esame di
Stato. La Commissione d’esame – sulla base di
quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012
recante Strumenti di intervento per alunni con
Bisogni educativi speciali ed organizzazione
scolastica per l’inclusione, dalla circolare
ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle
successive note, di pari oggetto, del 27 giugno
2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli
elementi forniti dal consiglio di classe, tiene
in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive, relative ai candidati con
Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il
consiglio di classe trasmette alla Commissione
d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In
ogni caso, per tali alunni, non è prevista
alcuna misura dispensativa in sede di esame,
mentre è possibile concedere strumenti
compensativi, in analogia a quanto previsto per
alunni e studenti con DSA.
Candidati Corsi
per Adulti
- per l’anno scolastico 2014/2015, i candidati
provenienti da corsi serali del previgente
ordinamento, inclusi i corsi del c.d. “Progetto
Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in presenza
di crediti formativi riconosciuti siano stati
esonerati, nella classe terminale, dalla
frequenza di alcune materie, possono, a
richiesta, essere esonerati dall’esame su tali
materie nell’ambito della terza prova scritta e
del colloquio. Essi dovranno, comunque,
sostenere la prima prova scritta, la seconda
prova scritta, la terza prova scritta nonché il
colloquio.
- i candidati provenienti dai percorsi di
secondo livello dell’istruzione per adulti del
nuovo ordinamento (decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263) il cui Piano
di Studio Personalizzato (PSP), definito
nell’ambito del Patto Formativo Individuale
(PFI) elaborato dalle Commissioni ai sensi del
punto 3.2. delle Linee guida (CM 36/14),
prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero
dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA)
riconducibili ad intere discipline, possono - a
richiesta - essere esonerati dall’esame su tali
discipline nell’ambito della terza prova scritta
e del colloquio. Essi dovranno, comunque,
sostenere la prima prova scritta, la seconda
prova scritta, la terza prova scritta, nonché il
colloquio.
3.7
Vengono disposti i turni di vigilanza da
effettuare durante le prove scritte
3.8 Vengono stabiliti
- il termine e le modalità di acquisizione
delle indicazioni da parte dei candidati
finalizzate all'avvio del colloquio
- in questa o in un'altra successiva
riunione:
- i criteri di correzione e valutazione
delle prove scritte, di conduzione e
valutazione del colloquio, per
l'attribuzione del punteggio integrativo
(fino ad un massimo di 5 punti, per i
candidati che abbiano conseguito un
credito scolastico di almeno 15 punti ed
un risultato complessivo nelle prove di
esame di almeno 70 punti . A coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100
punti senza fruire della predetta
integrazione può essere attribuita,
motivatamente, la lode dalla
Commissione. La lode è attribuita con
l’unanimità dei voti.)
- la possibilità di provvedere alla
correzione delle prove scritte operando
per aree disciplinari
3.9 Il Presidente della commissione,
qualora in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi
irregolarità:
-
insanabili, provvede a
darne tempestiva comunicazione al
Ministero cui compete, ai sensi
dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n.653,
l'adozione dei relativi provvedimenti.
In tal caso i candidati sostengono le
prove d'esame con riserva;
-
sanabili da parte
dell'istituto sede d'esami, invita il
dirigente scolastico a provvedere
tempestivamente in merito, eventualmente
tramite convocazione dei consigli di
classe;
-
sanabili da parte del
candidato medesimo, lo invita a
regolarizzare detta documentazione,
fissando contestualmente il termine di
adempimento
3.10 La
Commissione provvede a fissare i criteri per
l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito
scolastico ai candidati esterni in possesso di
crediti formativi opportunamente documentati e
ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l’esame.
4. Calendarizzazione
4.1 Durante la riunione preliminare o in
una successiva riunione plenaria
appositamente convocata, le commissioni
definiscono:
- la data di inizio dei colloqui per
ciascuna classe/commissione
- in base a sorteggio
- l’ordine di precedenza tra le due
classi/commissioni
- l'ordine di precedenza, in ciascuna
commissione tra candidati esterni ed
interni, nonché quello di convocazione
dei candidati medesimi secondo la
lettera alfabetica.
- la data di pubblicazione dei risultati,
che deve essere unica per le due
classi/commissioni.
4.2 Al fine di evitare sovrapposizioni e
interferenze, i Presidenti delle commissioni
che abbiano uno o più commissari interni
concordano le date di inizio dei colloqui,
senza procedere a sorteggio.
4.3 Del diario dei colloqui, il Presidente
della commissione dà notizia mediante
affissione all'albo dell'istituto sede di
esame (NB: il numero dei
candidati che sostengono il colloquio, per
ogni giorno, non può essere di norma
superiore a cinque).
5. Verbalizzazione
5.1 La commissione verbalizza tutte le
attività che caratterizzano lo svolgimento
dell'esame nonché l'andamento e le
risultanze delle operazioni di esame
riferite a ciascun candidato.
5.2 La verbalizzazione deve descrivere
sinteticamente ma fedelmente le attività
della commissione e chiarire le ragioni per
le quali si perviene a determinate
conclusioni, in modo che il lavoro di
ciascuna commissione possa risultare
trasparente in tutte le sue fasi e nella sua
interezza e che le deliberazioni adottate
siano pienamente e congruamente motivate.
5.3 La Commissione, nella
compilazione dei verbali, utilizzerà uno
strumento informatico di supporto e, solo
eccezionalmente, si avvarrà della
compilazione cartacea, motivando
opportunamente le ragioni di tale scelta.
6. Il Direttore
Generale o il Dirigente preposto all'Ufficio
Scolastico Regionale convoca i presidenti delle
commissioni e gli ispettori incaricati della
vigilanza per fornire indicazioni e chiarimenti
e per garantire l'uniformità delle operazioni.
La partecipazione a tali riunioni costituisce
obbligo di servizio per i Presidenti delle
commissioni.
Nel corso della riunione si farà puntuale
riferimento alla necessità che i presidenti di
commissione adottino le precauzioni necessarie
per evitare fughe di notizie relative ai
contenuti delle prove scritte d’esame e per
impedire ai candidati di comunicare con
l’esterno durante l’effettuazione delle prove
scritte.
I candidati saranno pertanto invitati a
consegnare alla commissione, nei giorni delle
prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi
tipo (comprese le apparecchiature in grado di
inviare fotografie e immagini), nonché
dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di
ogni genere.
I candidati medesimi saranno avvertiti che nei
confronti di coloro che fossero sorpresi ad
utilizzare le suddette apparecchiature è
prevista, secondo le norme vigenti in materia di
pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.
I presidenti di commissione avranno inoltre cura
di vigilare sulle operazioni di stampa e
duplicazione dei testi delle prove d’esame.
17 giugno 2015 - ore 8,30
- Prima prova scritta -
1. Pubblicazione all’albo dell’Istituto dei
punteggi relativi al credito scolastico e ad
eventuali crediti formativi dei candidati
esterni
2. Viene fatto l’appello e vengono regolarmente
identificati i candidati
3. Il presidente invita i candidati,
indicando anche il termine e le modalità
stabilite precedentemente dalla commissione, a
comunicare la tipologia dei lavori prescelti
per dare inizio al colloquio:
- titolo dell'argomento;
- esperienza di ricerca o di progetto;
- esperienza di alternanza scuola-lavoro,
stage o tirocinio.
4. Vengono distribuiti i fogli con il timbro
della scuola e la firma del presidente
5. Il Presidente di Commissione (o il suo
sostituto), con il supporto del referente di
sede nominato dal Dirigente Scolastico
dell’istituto, alla presenza dei componenti
della Commissione e dei candidati chiamati ad
attestare le regolarità delle operazioni,
procede alle operazioni telematiche relative
alla estrazione dei testi crittografati ed alla
riproduzione del testo della prova scritta.
Constatata la regolare produzione e stampa del
testo della prima prova scritta, trasmessa dal
Ministero alla scuola per via telematica, il
Presidente della Commissione (o il suo
sostituto) procede alle conseguenti operazioni.
5.1 In
caso di necessità, nell’assoluta impossibilità
di poter disporre del plico telematico in
tempo utile per il regolare svolgimento degli
esami, il delegato
del dirigente scolastico chiede al
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
regionale copia della prova d’esame.
In tal caso, il presidente predispone
un apposito verbale, sottoscritto anche dal
delegato del dirigente scolastico.
5.2 In caso di
assoluta impossibilità di utilizzo sia del
plico telematico che delle tracce ministeriali
richieste, il Presidente informa
immediatamente il Ministero - Struttura
Tecnica Esami di Stato (numero telefonico
06-58492116) e, trascorse due ore dall’ora
prevista per l’inizio delle prove, non essendo
stato possibile acquisire i testi
ministeriali, invita il commissario o i
commissari aventi specifica competenza nella
disciplina alla quale si riferiscono i testi
mancanti a predisporre un certo numero di
proposte di tracce, secondo le tipologie
previste dalla norma, tra cui la Commissione
sceglie quella definitiva; i testi autonomamente
predisposti dalla Commissione e acquisiti agli
atti sono inviati in copia al Ministero.
6. Si procede alla dettatura delle tracce (in
considerazione della ampiezza e complessità
delle tracce proposte, il presidente può
disporre la riproduzione in fotocopia e la
distribuzione ai candidati)
7. Il presidente (o il suo sostituto), dopo
aver ricordato ai candidati le norme vigenti che
regolano lo svolgimento delle prove scritte e
che è consentito soltanto l’uso del dizionario
della lingua italiana (non a carattere
enciclopedico), comunica l'orario di consegna. I
candidati provenienti dall’estero possono
utilizzare nelle prove scritte anche il
vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese
di provenienza e viceversa).
8. Vengono assunte le decisioni necessarie nei
confronti dei candidati in situazione di
handicap assegnati alla Commissione
9. Il presidente provvede, in base all’esito
del sorteggio a stilare il diario delle
operazioni e delle prove
10. Al termine della prova:
- i candidati consegnano gli elaborati insieme
con la minuta e i fogli non utilizzati (e le
fotocopie delle tracce se distribuite)
- i commissari presenti alla consegna degli
elaborati appongono la propria firma sugli
stessi, registrandovi l’ora, e fanno via via
firmare i candidati su appositi fogli, accanto
all’indicazione dell’ora di consegna
- il presidente (o il suo sostituto) accertato
il numero degli elaborati consegnati dai
candidati, li chiude in un plico, sul quale
vengono apposti i bolli di ceralacca, con
impresso il timbro della scuola
- tutti i componenti della Commissione
presenti appongono la propria firma sul plico
che, a cura del presidente (o del suo
sostituto), viene custodito negli armadi dei
locali adibiti ad ufficio della Commissione
18 giugno 2015 - ore 8,30
- Seconda prova scritta, grafica o
scritto-grafica, compositivo/esecutiva
musicale e coreutica -
1. Il presidente prende atto di eventuali
istanze di partecipazione alla sessione
suppletiva da parte dei candidati
2. Viene fatto l’appello e vengono regolarmente
identificati i candidati (anche quelli
sprovvisti di regolare documento di
identificazione il giorno precedente)
3. Vengono distribuiti i fogli con il timbro
della scuola e la firma del presidente
4. Il Presidente di Commissione (o il suo
sostituto), con il supporto del referente di
sede nominato dal Dirigente Scolastico
dell’istituto, alla presenza dei componenti
della Commissione e dei candidati chiamati ad
attestare le regolarità delle operazioni,
procede alle operazioni telematiche relative
alla estrazione dei testi crittografati ed alla
riproduzione del testo della prova scritta.
Constatata la regolare produzione e stampa del
testo della prova scritta, trasmessa dal
Ministero alla scuola per via telematica, il
Presidente della Commissione (o il suo
sostituto) procede alle conseguenti operazioni.
4.1 In
caso di necessità, nell’assoluta impossibilità
di poter disporre del plico telematico in
tempo utile per il regolare svolgimento degli
esami, il delegato
del dirigente scolastico chiede al
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
regionale copia della prova d’esame.
In tal caso, il presidente predispone
un apposito verbale, sottoscritto anche dal
delegato del dirigente scolastico.
4.2 In caso di
assoluta impossibilità di utilizzo sia del
plico telematico che delle tracce ministeriali
richieste, il Presidente informa
immediatamente il Ministero - Struttura
Tecnica Esami di Stato (numero telefonico
06-58492116) e, trascorse due ore dall’ora
prevista per l’inizio delle prove, non essendo
stato possibile acquisire i testi
ministeriali, invita il commissario o i
commissari aventi specifica competenza nella
disciplina alla quale si riferiscono i testi
mancanti a predisporre un certo numero di
proposte di tracce, secondo le tipologie
previste dalla norma, tra cui la Commissione
sceglie quella definitiva; i testi autonomamente
predisposti dalla Commissione e acquisiti agli
atti sono inviati in copia al Ministero.
5.
Nel caso in cui le tracce siano diversificate
per lingua, il candidato comunica alla
commissione la lingua che ha scelto come
oggetto della seconda prova prima
dell’apertura dei plichi contenenti le tracce.
6. Si procede alla dettatura delle tracce (in
considerazione della ampiezza e complessità
delle tracce proposte, il presidente può
disporre la riproduzione in fotocopia e la
distribuzione ai candidati)
7. Il presidente (o il suo sostituto), dopo
aver ricordato ai candidati le norme vigenti che
regolano lo svolgimento delle prove scritte e
che è consentito soltanto l’uso dei sussidi
didattici riportati in calce al testo della
prova, comunica l'orario di consegna
Qualora la materia oggetto della seconda prova
scritta sia la lingua straniera e il corso di
studi seguito dalla classe interessata preveda
più di una lingua, la scelta è demandata al
candidato ad eccezione dei corsi nei quali sia
stata indicata dal Ministero una determinata
lingua straniera. I candidati provenienti
dall’estero possono utilizzare nelle prove
scritte anche il vocabolario bilingue
(italiano-lingua del paese di provenienza e
viceversa).
8. Lo svolgimento della prova:
- nei licei artistici la durata massima della
prova è tre giorni, per sei ore al giorno, con
esclusione del sabato.
- nei licei musicali e coreutici la prima
parte della prova ha la durata di un giorno
per massimo sei ore. La seconda parte nei
licei musicali si svolge il giorno successivo
e consiste nella prova di strumento, della
durata massima di venti minuti. Nei licei
coreutici la seconda parte si svolge il giorno
successivo e consiste nella esibizione
individuale della durata massima di dieci
minuti per candidato.
9. Al termine della prova:
- i candidati consegnano gli elaborati insieme
con la minuta e i fogli non utilizzati (e le
fotocopie delle tracce se distribuite)
- i commissari presenti alla consegna degli
elaborati appongono la propria firma sugli
stessi, registrandovi l’ora, e fanno via via
firmare i candidati su appositi fogli, accanto
all’indicazione dell’ora di consegna
- il presidente (o il suo sostituto) accertato
il numero degli elaborati consegnati dai
candidati, li chiude in un plico, sul quale
vengono apposti i bolli di ceralacca, con
impresso il timbro della scuola
- tutti i componenti della Commissione
presenti appongono la propria firma sul plico
che, a cura del presidente (o del suo
sostituto), viene custodito negli armadi dei
locali adibiti ad ufficio della Commissione
- I candidati che hanno assegnati più giorni
per la prova, consegnano l’elaborato, completo
o da completare, e i commissari ne fanno
apposita registrazione in distinti fogli, che
fanno via via firmare ai candidati. Si
consiglia di inserire nel plico in una busta
chiusa e sigillata gli elaborati già
completati, gli altri elaborati da completare
saranno inseriti nel plico stesso per essere
riconsegnati nei giorni successivi della prova
scritta.
entro il 19 giugno 2015
- Definizione terza prova scritta -
1. Esame dell’apposito documento del Consiglio
di Classe e dei suoi allegati
- contenuti
- metodi
- mezzi
- spazi
- tempi
- criteri
- strumenti di valutazione adottati
- obiettivi raggiunti
- modalità insegnamento di una disciplina non
linguistica (DNL) in lingua straniera con
metodologia CLIL
- eventuali gruppi in cui si è scomposta la
classe
- prove effettuate durante l’anno dagli
allievi (in allegato)
- altri allegati (atti relativi alle prove
effettuate e alle iniziative realizzate
durante l'anno in preparazione dell'esame di
Stato, alle esperienze di alternanza
scuola-lavoro, di stage e di tirocini
eventualmente promosse, nonché alla
partecipazione studentesca)
2. Scelta, sulla base della norma e del
documento del Consiglio di Classe (e della
presenza di candidati in situazione di handicap)
- della tipologia
- dei tempi di svolgimento
- dei sussidi didattici utilizzabili
- delle discipline interessate
- dei criteri di correzione e valutazione
- della presenza della lingua straniera
La commissione tiene conto, ai fini
dell'accertamento delle competenze, abilità e
conoscenze, anche delle eventuali esperienze
condotte in alternanza scuola lavoro, stage e
tirocinio, disciplina non linguistica insegnata
tramite la metodologia CLIL, descritte nel
documento del consiglio di classe
3. La prova, definita collegialmente, può
coinvolgere non più di cinque discipline e
concerne solo una delle tipologie ad eccezione
di quelle alle lettere b) e c) che possono
essere utilizzate anche cumulativamente.
Nella terza prova possono essere coinvolte,
entro il limite numerico determinato nell’art.
3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n. 429,
tutte le discipline comprese nel piano degli
studio dell’ultimo anno di corso, purché sia
presente in commissione personale docente
fornito di titolo ai sensi della vigente
normativa.
Queste le tipologie previste:
a) trattazione sintetica di argomenti
significativi (non più di cinque)
b) quesiti a risposta singola (da dieci a
quindici)
c) quesiti a risposta multipla (da trenta a
quaranta)
d) problemi a soluzione rapida (non più di due)
e) analisi di casi pratici e professionali (non
più di due)
f) sviluppo di un progetto
4. Il presidente invita ciascun componente
della Commissione a presentare, la mattina della
terza prova scritta, proposte in numero almeno
doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie
previste, al fine della predisposizione
collegiale del testo della terza prova e
richiama l’attenzione sul divieto di dare alcuna
comunicazione circa le materie oggetto della
prova prima del giorno stabilito per la prova
stessa.
5. Il presidente stabilisce, ove necessario,
l'orario di inizio della prova distintamente per
le due commissioni, dandone comunicazione
all'albo del/gli Istituto/i
6. Per i Licei Artistici il Presidente
stabilisce la data della terza prova scritta
7. Nei licei linguistici e nei corsi del
settore economico dell’istruzione tecnica nei
quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo
studio di più lingue straniere e la lingua
straniera sia oggetto della seconda prova
scritta, la terza prova potrà prevedere il
coinvolgimento di una o più lingue straniere
diverse da quella oggetto della seconda prova
scritta. In tale caso, la lingua o le lingue
straniere interessate rientrano nel computo
delle discipline da coinvolgere nella prova ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
ministeriale n. 429 del 2000.
8. Negli altri indirizzi è possibile
coinvolgere nella terza prova scritta, quale o
quali discipline specifiche, la lingua straniera
o una o più lingue straniere studiate dai
singoli alunni nell’ultimo anno di corso. In
tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del
decreto ministeriale n. 429 del 2000.
9. Nel caso in cui la commissione non coinvolga
nella terza prova scritta la lingua o le lingue
straniere quali discipline specifiche e proceda
quindi al solo accertamento della conoscenza
linguistica, limitatamente a una sola lingua
straniera, si applica l’articolo 4 del decreto
ministeriale n. 429 del 2000. Il coinvolgimento
della lingua o delle lingue straniere è
subordinato alla presenza del commissario della
o delle lingue straniere coinvolte.
10. Il presidente informa il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale sulle
eventuali assenze di candidati nelle prove
scritte per la predisposizione e l'utilizzo
delle prove suppletive
22 giugno 2015 -
ore 8,30
- Terza prova scritta -
1. Scelta e predisposizione della prova, del
tempo di svolgimento e dei sussidi didattici
consentiti
2. Viene fatto l’appello e vengono regolarmente
identificati i candidati
3. Vengono distribuiti i fogli con il timbro
della scuola e la firma del presidente
4. Si procede alla dettatura delle tracce (in
considerazione della ampiezza e complessità
delle tracce proposte, il presidente può
disporre la riproduzione in fotocopia e la
distribuzione ai candidati)
5. Il presidente (o il suo sostituto), dopo
aver ricordato ai candidati le norme vigenti che
regolano lo svolgimento delle prove scritte e
che è consentito soltanto l’uso dei sussidi
didattici riportati in calce al testo della
prova, comunica l'orario di consegna. I
candidati provenienti dall’estero possono
utilizzare nelle prove scritte anche il
vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese
di provenienza e viceversa).
6. Al termine della prova:
- i candidati consegnano gli elaborati insieme
con la minuta e i fogli non utilizzati (e le
fotocopie delle tracce se distribuite)
- i commissari presenti alla consegna degli
elaborati appongono la propria firma sugli
stessi, registrandovi l’ora, e fanno via via
firmare i candidati su appositi fogli, accanto
all’indicazione dell’ora di consegna
- il presidente (o il suo sostituto) accertato
il numero degli elaborati consegnati dai
candidati, li chiude in un plico, sul quale
vengono apposti i bolli di ceralacca, con
impresso il timbro della scuola
- tutti i componenti della Commissione
presenti appongono la propria firma sul plico
che, a cura del presidente (o del suo
sostituto), viene custodito negli armadi dei
locali adibiti ad ufficio della Commissione
- I candidati che hanno assegnati più giorni
per la prova, consegnano l’elaborato, completo
o da completare, e i commissari ne fanno
apposita registrazione in distinti fogli, che
fanno via via firmare ai candidati. Si
consiglia di inserire nel plico in una busta
chiusa e sigillata gli elaborati già
completati, gli altri elaborati da completare
saranno inseriti nel plico stesso per essere
riconsegnati nei giorni successivi della prova
scritta
23 giugno 2015, ore 8,30
- Quarta prova scritta -
Tale prova si effettua:
- nei licei ed istituti tecnici presso i quali
è presente il progetto sperimentale ESABAC;
- nei licei con sezioni ad opzione
internazionale spagnola, tedesca e cinese.
23/24 giugno - luglio
2015
- Correzione scritti -
1. Ammissione dei candidati assenti alla prova
scritta suppletiva e relativa calendarizzazione.
Ai candidati che, a seguito di malattia da
accertare con visita fiscale o per grave
documentato motivo, riconosciuto tale dalla
commissione, si trovino nell'assoluta
impossibilità di partecipare alle prove scritte,
è data facoltà di sostenere le prove stesse
nella sessione suppletiva. In casi eccezionali,
qualora non sia assolutamente possibile
sostenere le prove scritte nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto, i
candidati possono chiedere di sostenere l'esame
di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
La commissione, una volta deciso in merito alle
istanze, ne dà comunicazione agli interessati e
al Direttore generale o al Dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale competente.
2. Correzione e valutazione delle prove
scritte:
- la Commissione è tenuta a iniziare la
correzione e valutazione delle prove scritte
al termine della terza prova scritta,
dedicando un numero di giorni congruo rispetto
al numero dei candidati da esaminare
- la Commissione utilizza per la valutazione i
parametri stabiliti nell'incontro preliminare
- la Commissione può procedere alla correzione
anche articolandosi per Aree Disciplinari (D.M.
358/98) per le prime due prove
scritte, ferma restando la
responsabilità collegiale dell'intera
commissione e solo in presenza di almeno due
docenti per area; la correzione della
terza prova scritta deve essere effettuata
collegialmente
- la Commissione d’esame dispone di 45 punti
per la valutazione delle prove scritte (15
punti per ogni prova),
- a ciascuna delle prove scritte giudicata
sufficiente non può essere attribuito un
punteggio inferiore a 10
- le operazioni di correzione si concludono
con la formulazione di una proposta di
punteggio in numeri interi relativa alle prove
di ciascun candidato
- i punteggi sono attribuiti dall’intera
Commissione a maggioranza (compreso il
Presidente)
- se, proposti più di due punteggi, non sia
stata raggiunta la maggioranza assoluta, il
presidente attribuisce al candidato il
punteggio risultante dalla media aritmetica
dei punti proposti e procede all’eventuale
arrotondamento al numero intero più
approssimato
- occorre utilizzare l’intera scala dei
punteggi prevista
- occorre motivare e verbalizzare ciascuna
attribuzione di punteggio
- non è ammessa l’astensione dal giudizio da
parte dei singoli componenti
- il verbale deve contenere l’indicazione di
tutti gli elementi utili ai fini della
compilazione della certificazione
- il punteggio attribuito a ciascuna prova
scritta è pubblicato, per tutti i candidati di
ciascuna classe (ivi compresi i candidati in
situazione di DSA che abbiano sostenuto prove
orali sostitutive delle prove in lingua
straniera e i candidati con disabilità che
abbiano sostenuto gli esami con prove relative
al percorso didattico differenziato) nell’albo
dell’istituto sede della commissione d’esame
il giorno precedente la data fissata per
l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno
esclusi dal computo le domeniche e i giorni
festivi intermedi.
dal 1° luglio 2015
- Prove Suppletive -
1. Le prove suppletive si svolgono, con le
medesime caratteristiche indicate per le prove
scritte, nei giorni:
- prima prova scritta: 1 luglio, ore 8,30
- seconda prova scritta: 2 luglio, ore 8,30,
con eventuale prosecuzione nei giorni
successivi relativamente alle prove dei licei
artistici e nei licei musicali e coreutici
- terza prova scritta: secondo giorno
successivo all’effettuazione della seconda
prova scritta suppletiva
- quarta prova scritta suppletiva, per gli
istituti interessati, si svolge nel giorno
successivo all’effettuazione della terza prova
scritta
- Le prove, nei casi previsti, proseguono nei
giorni successivi, ad eccezione del sabato; in
tal caso, le stesse continuano il lunedì
successivo.
2. In casi eccezionali, ove nel corso dello
svolgimento delle prove d'esame un candidato sia
impedito in tutto o in parte di proseguire o di
completare le prove stesse secondo il calendario
prestabilito, il presidente, con propria
deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame
stesso debba proseguire o essere completato,
ovvero se il candidato debba essere rinviato
alle prove suppletive per la prosecuzione o per
il completamento. Qualora nello stesso istituto
operino più commissioni, i candidati alle prove
scritte suppletive appartenenti a dette
commissioni possono essere assegnati dal
Direttore generale o dal Dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale ad un'unica
commissione. Quest'ultima provvede alle
operazioni consequenziali e trasmette, a
conclusione delle prove, gli elaborati alle
commissioni di provenienza dei candidati,
competenti a valutare gli elaborati stessi. Le
commissioni di provenienza dei candidati sono,
altresì, competenti nella formulazione e scelta
della terza prova.
luglio 2015
- Criteri orali -
1. Pubblicazione del punteggio complessivo
delle prove scritte della classe all’albo della
scuola sede della Commissione d’esame (un giorno
prima della data fissata per l’inizio dello
svolgimento del colloquio della stessa classe,
esclusi dal computo domeniche e giorni festivi
intermedi)
2. Prosecuzione e completamento
- dell’esame dei fascicoli
- dei curricula dei candidati
- dei lavori eventualmente presentati dai
candidati finalizzati all’avvio del colloquio
3. Individuazione dei criteri di conduzione e
delle modalità di organizzazione del colloquio
4. Calendario dei colloqui:
- sulla base del sorteggio effettuato nel
corso delle riunioni
- non più di cinque candidati al giorno
luglio 2015
- Colloquio -
1. Il colloquio, che si svolge alla presenza
dell’intera Commissione ed in un'unica soluzione
temporale
- tende ad accertare la padronanza della
lingua, la capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite, di collegarle
nell’argomentazione e di discutere ed
approfondire sotto vari profili i diversi
argomenti; si svolge su temi di interesse
multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni
Nazionali per i Licei e alle Linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, relativi
ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo
anno di corso
- ha inizio con un argomento disciplinare o
pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche
riferito ad attività o esperienze attuate
durante l’ultimo anno del corso di studi
- prosegue - con preponderante rilievo - su
argomenti di interesse multidisciplinare e con
riferimento costante e rigoroso al lavoro
didattico realizzato nella classe durante
l'ultimo anno di corso (gli argomenti possono
essere introdotti mediante la proposta di un
testo, di un documento, di un progetto o di
altra questione di cui il candidato individua
le componenti culturali, approfondendole)
- prevede l’accertamento della conoscenza
della disciplina non linguistica (DNL)
veicolata in lingua straniera, il cui
insegnamento sia stato effettuato con la
metodologia CLIL, qualora il relativo docente
venga a far parte della Commissione di esame
in qualità di membro interno
- è obbligatoria la discussione degli
elaborati relativi alle prove scritte
NB: il colloquio,
nel rispetto della sua natura multidisciplinare,
non può considerarsi interamente risolto se non
si sia svolto secondo tutte le fasi sopra
indicate e se non abbia interessato le diverse
discipline. A tal fine, la commissione deve
curare l'equilibrata articolazione e durata
delle diverse fasi del colloquio, che deve
riguardare l'argomento o la ricerca o il
progetto scelti dal candidato, la discussione
degli argomenti attinenti le diverse discipline
e la discussione degli elaborati delle prove
scritte. Al riguardo, si precisa che i
commissari sia interni che esterni, allo scopo
di favorire il coinvolgimento nel colloquio del
maggior numero possibile delle discipline
comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno
di corso, conducono l’esame in tutte le materie
per le quali hanno titolo secondo la normativa
vigente. Non possono sostenere il colloquio più
candidati contemporaneamente.
- Per ogni candidato vengono trascritti
sull’apposita scheda gli argomenti trattati
- la Commissione dispone di 30 punti per la
valutazione del colloquio
- al colloquio giudicato sufficiente non può
essere attribuito un punteggio inferiore a 20
- la commissione organizza il colloquio
tenendo conto anche delle esperienze
realizzate in alternanza scuola-lavoro,
indicate nel documento del consiglio di classe
- la Commissione procede alla valutazione del
colloquio sostenuto da ciascun candidato e
all’assegnazione del relativo punteggio nello
stesso giorno nel quale il colloquio è
espletato
- i punteggi sono attribuiti dall’intera
Commissione a maggioranza (compreso il
presidente)
- se, proposti più di due punteggi, non sia
stata raggiunta la maggioranza assoluta, il
presidente attribuisce al candidato il
punteggio risultante dalla media aritmetica
dei punti proposti e procede all’eventuale
arrotondamento al numero intero più
approssimato
luglio 2015
- Valutazione -
1. Valutazione finale espressa in centesimi,
risultanti dalla somma dei punti relativi
- al credito scolastico
- alle prove scritte
- al colloquio
- all'eventuale integrazione del punteggio
fino ad un massimo di 5 punti (per i soli
candidati che abbiano ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti ed un risultato
complessivo nelle tre prove scritte più il
colloquio pari almeno a 70 punti).
2. La Commissione può motivatamente attribuire
la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della predetta
integrazione del punteggio, a condizione che:
- abbiano conseguito il credito scolastico
massimo complessivo attribuibile senza fruire
della integrazione di cui all’art.11, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n.323;
- abbiano riportato negli scrutini finali
relativi alla terzultima, penultima ed
all’ultima classe solo voti uguali o superiori
a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento
- abbiano conseguito il credito scolastico
annuale massimo relativo al terzultimo, al
penultimo e all’ultimo anno con voto unanime
del consiglio di classe
- abbiano conseguito il punteggio massimo
previsto per ogni prova d’esame con voto
unanime della commissione d’esame.
3. Nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito,
la commissione, all’unanimità, può
motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire della integrazione di cui
all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre
1997, n. 425 e successive modificazioni, a
condizione che abbiano conseguito il credito
scolastico massimo complessivo attribuibile
senza fruire della integrazione di cui
all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323 ed
- abbiano conseguito il credito scolastico
massimo complessivo attribuibile senza fruire
della integrazione di cui all’articolo 11,
comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n.323;
- abbiano riportato negli scrutini finali
relativi al penultimo anno e ai due anni
antecedenti il penultimo solo voti uguali o
superiori a otto decimi, ivi compresa la
valutazione del comportamento;
- abbiano conseguito il credito scolastico
annuale relativo al penultimo e al terzultimo
anno nonché il punteggio previsto per ogni
prova d’esame nella misura massima con voto
all’unanimità.
4. L'esito degli esami, inclusa la menzione
della lode, è pubblicato, contestualmente, per
tutti i candidati delle due classi costituenti
la commissione, nell'albo dell'istituto sede
della commissione, con la sola indicazione della
dizione ESITO NEGATIVO, nel caso di mancato
superamento dell’esame stesso.
5. L’esito della parte specifica dell’esame
ESABAC con l’indicazione del punteggio finale
conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati,
nell’albo dell’Istituto sede della commissione,
con la formula: “Esito ESABAC: Punti….” in caso
di risultato positivo; con la sola indicazione
ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento
dell’esame relativo a detta parte specifica.
6. Il riferimento all'effettuazione di prove
differenziate va indicato solo nell'attestazione
e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'Istituto.
7. Il punteggio finale deve
essere riportato, a cura della Commissione,
sulla scheda di ciascun candidato e sui
registri d'esame.
8. Nel caso degli studenti che conseguono agli
esami la votazione di 100 con l’attribuzione
della lode, la scuola provvede, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-12-2007,
n. 262, all’acquisizione del consenso dei
medesimi, ai fini della pubblicazione dei
relativi nominativi nell’Albo Nazionale delle
Eccellenze.
luglio 2014
- Atti conclusivi -
Si provvede:
1. alla compilazione, per ciascun candidato del
modello di certificazione di cui al decreto
ministeriale 3 marzo 2009, n. 26
2. a riportare il risultato degli esami e il
punteggio conseguito dai candidati sulle schede
di ciascun candidato e sui registri d’esame
3. ad attestare gli elementi utili al rilascio
della certificazione per gli alunni in
situazione di handicap che abbiano svolto un
percorso didattico differenziato e non abbiano
conseguito il diploma di superamento dell’esame
4. a compilare il registro degli esami in
duplice copia, delle quali una destinata agli
atti dell’Istituto sede d’esame e l’altra da
trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente per territorio
5. a compilare sia il prospetto riportante i
risultati dell’esame da affiggere all’albo
dell’Istituto sia i diplomi.
Ferma restando la competenza dei Presidenti
delle commissioni giudicatrici al rilascio dei
diplomi, nel caso questi non siano disponibili
per la firma prima del termine di chiusura della
sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano
il dirigente scolastico dell'istituto sede
d'esame a provvedere alla
compilazione, alla firma ed alla consegna dei
diplomi stessi.
6. alla firma di tutti gli atti
7. alla preparazione del plico che raccoglie
- gli elaborati d’esame dei candidati
- le schede contenenti i verbali delle prove e
dei risultati finali dei singoli candidati
- il registro dei verbali
- ogni altra documentazione (da specificare)
riguardante gli esami stessi
8. alla chiusura del plico (su di esso vengono
apposti i bolli di ceralacca, con impresso il
timbro della scuola)
9. all'apposizione della propria firma, da
parte di tutti i componenti della Commissione
presenti, sul plico
10. alla consegna al dirigente scolastico o al
suo delegato:
- del plico
- della/e chiavi della/e porta/e di accesso ai
locali adibiti agli uffici della Commissione e
del/gli armadi/o
- di due copie del registro degli esami
- del prospetto dei risultati degli esami
- dei documenti dei candidati interni
- dei documenti dei candidati esterni
11. I Presidenti di commissione, qualora lo
ritengano opportuno, potranno trasmettere al
competente USR un’apposita relazione contenente
osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui
livelli di apprendimento degli studenti, nonché
proposte migliorative dell’esame di Stato.
NB: Si
rammenta che i certificati rilasciati dai
dirigenti delle istituzioni scolastiche, a
richiesta degli interessati - a seguito della
Direttiva n. 14/2011 del Ministro della
pubblica amministrazione e della
semplificazione, emanata in attuazione
dell’articolo 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a
pena di nullità, la dicitura: <<Il
presente certificato non può essere prodotto
agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi.>>.
Tale dicitura, invece, non deve essere apposta
sull’originale del diploma di superamento
dell’esame di Stato, in quanto il diploma non
costituisce certificato, ma titolo di studio.
Principali
disposizioni relative agli Esami di Stato
- Legge
5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" e
successive modifiche ed integrazioni;
- Legge
10 dicembre 1997, n. 425 (in G.U. n. 289
del 12.12.97) parzialmente modificata dall'art.
21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997,
n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22,
della legge
16 giugno 1998, n. 191;
- D.P.R.
23 luglio 1998, n. 323 (in G.U. n. 210
del 9.9.98 - vedasi pure l'errata corrige in
G.U. n. 223 del 24.9.98) "Regolamento degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore";
- D.M.
18 settembre 1998, n. 358, sulla
costituzione delle aree disciplinari;
- D.M.
24 febbraio 2000, n. 49, concernente
tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
- D.M.
20 novembre 2000, n. 429, riguardante le
caratteristiche formali generali della terza
prova scritta;
- DM
23 aprile 2003, n. 41,
relativo alle modalità di svolgimento della
prima e della seconda prova scritta degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
- Decreto
Legislativo n.226/2005 (Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell’articolo
2 della legge 28 marzo 2003,n.53), art.15,
comma 6;
- D.M.
26 gennaio 2006, n. 8, avente ad oggetto
certificazioni e relativi modelli da
rilasciare in esito al superamento degli esami
di Stato;
-
C.M. 17 gennaio 2007, n. 5,
esplicativa degli aspetti connessi alla
Legge
11 gennaio 2007, n. 1
-
D.M.
17
gennaio 2007, n. 6,
recante modalità e termini per l’affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e i criteri e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
-
C.M. 31 gennaio 2007, n. 15,
sulla formazione delle Commissioni
giudicatrici nei corsi di studio ad indirizzo
linguistico;
-
Nota 27 marzo 2007, Prot. n. 3108,
relativa al giudizio di ammissione agli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Precisazioni
-
D.M. 22 maggio 2007, n. 42,
relativo alle modalità di attribuzione del
credito scolastico
-
Legge
11 gennaio 2007, n. 1
(in G.U. n. 10 del 13 01. 2007) “Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le università” ed in
particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli
articoli 2, 3, 4 della legge
10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3,
comma 1 e l’articolo 3, comma 3 che ha
abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7,
primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo, della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
-
Decreto
Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21
“Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all’istruzione Universitaria e
all’Alta Formazione Artistica, Musicale e
coreutica, nonché per la valorizzazione
della qualità dei risultati scolastici dei
candidati ai fini dell’Ammissione ai corsi
di laurea universitari ad accesso
programmato, di cui all’articolo 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c) della legge 11 gennaio 2007 n. 1″
- Decreto legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito dalla legge
25 ottobre 2007, n.176, contenente
“Disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2007-2008 ed in materia di concorsi per
ricercatori universitari”;
- Decreto Legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito dalla Legge
30 ottobre 2008, n.169, recante
"Disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università";
- (Certificazioni e
relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento degli esami di Stato conclusivi
del secondo ciclo di Istruzione)
- D.P.R.
22 giugno 2009, n. 122,
recante regolamento per la valutazione degli
alunni;
-
D.M. 16 dicembre 2009, n. 99,
recante criteri per l’attribuzione
della lode nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e tabelle di attribuzione
del credito scolastico;
- Legge
8 ottobre 2010, n.170, recante norme in
materia di disturbi specifici
dell’apprendimento in ambito scolastico;
- D.M.
8 febbraio 2013, n. 95, recante norme in
materia di esami di Stato nelle sezioni
funzionanti presso istituti statali e paritari
in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio
del doppio diploma italiano e francese);
- D.M.
12 giugno 2013, n. 449, Modalità e
contenuti delle prove di ammissione ai corsi
di laurea ad accesso programmato a livello
nazionale a.a. 2013/2014
- Capo III delle Linee Guida (allegate alla
Intesa
del 16 dicembre 2010 stipulata in sede
di Conferenza Unificata) di cui all’articolo
13, comma 1-quinquies del Decreto legge 31
gennaio 2007, n.7, convertito dalla legge
2 aprile 2007,n.40;
– Art.18, Decreto Legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito dalla Legge
8 novembre 2013, n. 128, recante (Misure
urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca);
-
(Regolamento recante norme per lo svolgimento
della seconda prova scritta degli esami di
Stato conclusivi del secondo ciclo di
Istruzione)
-
(Costituzione delle aree disciplinari
finalizzate alla correzione delle prove
scritte negli esami di Stato conclusivi
del secondo ciclo di Istruzione)
- FAQ
Disposizioni
annuali
|