Impegni dei Soggetti firmatari IN UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

IMPEGNI DEGLI ENTI

Provveditorato agli Studi

L’Amministrazione scolastica, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, provvede all’attivazione degli interventi di sostegno ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge 517/77, dell’art. 12 della Legge 270/82 e successive modifiche e integrazioni, degli artt. 13 e 14 della Legge quadro n. 104/92, ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni previste dalla citata normativa, qualora se ne ravvisino le condizioni.

-          Assegna docenti specializzati per le attività di sostegno. Tali docenti, destinati non al singolo allievo, ma al Circolo/Istituto e di conseguenza alle classi in cui gli allievi sono inseriti, assicurano anche un’azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione.

-          Attiva forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l’Amministrazione provinciale per quanto di sua competenza.

-          Realizza attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno e curricolari, impegnati nell’integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per l’handicap. Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri Enti, come previsto dall’art. 14 della Legge 104/92 e già sperimentato in alcune occasioni. In questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate con gli Enti interessati.

-          Promuove e favorisce forme di sperimentazione previste dal titolo VII del D.Leg.vo 16/4/1994, n. 297 e dall’art. 4, comma 3, lettera f del DPR 9/7/92 anche con interventi aggiuntivi, ivi comprese eventuali deroghe emanate, in seguito alla autonomia scolastica in atto.

-          Promuove e favorisce la Sperimentazione di nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto della normativa vigente.

-          Nel rispetto degli accordi sindacali siglati, garantisce l’impiego del personale ausiliario nel processo di integrazione scolastica.

Amministrazione Provinciale

-          procedere all’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza. Per “barriera” si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e utilizzo delle strutture e delle attività curricolari;

-          facilitare l’impiego dei collaboratori scolastici nel processo di integrazione scolastica, nel rispetto degli accordi sindacali siglati (C.C.N.L.);

-          realizzare in modo coordinato con gli altri Enti sottoscrittori gli interventi di diritto allo studio LEGGI REGIONALI  , comunque, regolati dagli indirizzi regionali;

-          garantire la collaborazione con l’Amministrazione scolastica, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all’orientamento scolastico e professionale degli alunni con handicap;

-          garantire i necessari interventi di formazione professionale e transizione al lavoro degli alunni con handicap, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra scuola e formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

-          attuare interventi di formazione continua a sostegno dell’occupazione o della riconversione professionale dei lavoratori con handicap.

-          Promuovere e favorire la Sperimentazione di nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto della normativa vigente.

Azienda A.S.L.

-          Redigono l’attestazione di handicap, la diagnosi funzionale e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche ed i bisogni degli alunni, anche ai fini dell’identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili dell’identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica.

-          Garantiscono la presenza nella scuola degli operatori di cui all’art. 12 della Legge 104/92, per l’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale e per le verifiche periodiche del Piano Educativo Individualizzato; tali presenze sono quantificate in almeno tre incontri annuali per ogni allievo con handicap.

-          Garantiscono la presenza di un proprio referente nel “Gruppo di lavoro per l’integrazione” previsto ai sensi dell’art. 15, punto 2, Legge 104/92.

-          Garantiscono la fattiva collaborazione con l’Amministrazione scolastica in attività di consulenza per la realizzazione di progetti di formazione previsti dalla C.M. n. 137/90.

-          Garantiscono la fattiva collaborazione con l’Amministrazione provinciale ed il sistema dei Centri di Formazione Professionale, per l’orientamento e il supporto all’integrazione.

-          Mettono a disposizione nel contesto scolastico, eccezionalmente e in relazione a specifici progetti, personale di riabilitazione.

-          Predispongono una Banca Dati degli Ausili assegnati ad uso personale al fine di favorire un ottimale riutilizzo delle risorse.

-          La stesura della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato è regolata dall’art. 12 della Legge 104/92, nonché dal DPR 24/2/94, dalle CC.MM. n. 258/83, n. 250/85, n. 262/88, e dalle Linee di indirizzo dell’Assessorato Regionale alla Sanità (aprile/giugno 1994).

Amministrazioni comunali

-          Procedere all’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza. Per “barriera” si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e utilizzo delle strutture e delle attività curricolari;

-          facilitare l’impiego del personale collaboratore scolastico nel processo di integrazione, nel rispetto degli accordi sindacali siglati;

-          assicurare il personale di competenza, adeguatamente preparato, per l’assistenza, l’autonomia personale e la comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali (anche in via transitoria) e degli alunni gravemente non autonomi (Legge 118/71, DPR 616/77, art. 13 della Legge 104/92);

-          fornire, nei limiti delle risorse disponibili e qualora se ne ravvisino le condizioni, personale educativo ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge 517/77;

-          garantire l’accesso tramite il trasporto degli alunni con handicap che ne abbiano necessità e realizzare in modo coordinato gli interventi di diritto allo studio (Vedere Leggi Regionali);

-          garantire la collaborazione con l’Amministrazione scolastica e/o Provinciale, nel rispetto delle reciproche competenze, per la realizzazione di esperienze integrate scuola/territorio;

-          garantire, la presenza di un proprio referente nel “Gruppo di lavoro per l’integrazione” previsto ai sensi dell’art. 15, punto 2, Legge 104/92.

-          fornire alle scuole la mappa delle risorse extrascolastiche presenti sul proprio territorio (strutture sportive, educative, culturali, del tempo libero, ecc.) favorendone il reale utilizzo.

Diritto allo studio e impiego integrato delle risorse

Diritto allo studio

La materia inerente l’esercizio del diritto allo studio è regolamentata da apposite Leggi Regionali, la cui attuazione sui territori dovrà comprendere canali preferenziali per gli alunni con handicap - sia nell’ambito degli interventi individuali, sia in quello dei servizi collettivi - soggetti a successivi Accordi a carattere locale.

Salvo una diversa determinazione legislativa o di orientamento regionale o diverse intese a livello locale, si considerano competenti:

-          per gli Istituti scolastici, il Comune di residenza dell’alunno in merito agli interventi volti a favorire l’accesso al sistema scolastico dell’alunno stesso (trasporto, assistenza,...) e il Comune in cui è ubicata la sede scolastica per gli interventi inerenti alla qualificazione del sistema scolastico;

-          per la Formazione Professionale, il Comune in cui ha sede il Centro circa gli interventi inerenti all’accesso.

Tipologia e mansioni del personale

Il processo di integrazione presuppone una attiva collaborazione di tutto il personale scolastico ed è favorito dall’utilizzo di figure appositamente assegnate secondo le necessità accertate e documentate degli alunni con handicap:

Personale docente

Svolge le funzioni, previste dalla norma, attinenti l’area educativo-didattica. Viene assegnato secondo le procedure ed il contingentamento fissati dall’Amministrazione scolastica.

Personale dell’area educativo-assistenziale

Svolge le funzioni, previste dalla norma, inerenti all’area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, mediatori). Viene assegnato, secondo le procedure ed il contingentamento fissati dagli Enti Locali di competenza, dietro richiesta del Capo di Istituto e nel quadro degli Accordi che si sottoscriveranno.

Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, educatori professionali)

E’ reso disponibile dalla Azienda ASL e interviene eccezionalmente nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti.

L’utilizzo del personale dell’area educativo-assistenziale avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza.

L’articolazione dell’orario di servizio del Personale sarà definita, previo accordo con l’amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei Piani Educativi Individualizzi.

Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con Enti Locali od Aziende ASL, i Capi di Istituto faranno diretto riferimento alle suddette Amministrazioni, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico-sanitario, previsti dalla norma, e dei dovuti atti assicurativi, per tutto il Personale comunque assegnato.

IMPIEGO COORDINATO DELLE RISORSE

Al fine di facilitare l’impiego coordinato delle risorse umane, finanziarie e di servizi, le Amministrazioni si impegneranno  ad effettuare incontri inter-istituzionali, da realizzarsi entro due mesi dal termine previsto per le iscrizioni scolastiche, nel corso del quale esse:

-          rendono note le risorse disponibili per l’anno stesso;

-          concordano le modalità per l’uso ottimale delle risorse medesime, tenuto conto delle esigenze delle singole scuole

Ciascun Accordo di Programma Locale individua l’Ente Promotore dell’incontro interistituzionale.

MODALITÀ OPERATIVE E LORO VERIFICA

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle esperienze maturate e consolidate negli anni, si concordano e si definiscono le principali modalità operative dei vari Enti interessati al processo di integrazione scolastica.

Le modalità operative sono annualmente definite e verificate:

-          ad un primo livello, direttamente dai responsabili dei Servizi interessati ai problemi dell’handicap all’interno dei Comuni, della Provincia, della Azienda A.S.L.;

-          ad un secondo livello, dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) per l’integrazione scolastica, costituito presso il Provveditorato agli Studi a norma dell’art. 15 della Legge 104/92, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche e dai Servizi interessati. Il Glip inoltre si avvarrà delle relazioni prodotte dai Gruppi di lavoro di Istituto e dal Gruppo Operativo di raccordo provinciale e di quegli strumenti di cui il GLIP stesso intenderà dotarsi;

-          dal Collegio di vigilanza sulla esecuzione degli Accordi di Programma, previsto dall’art. 27, comma 6 della Legge 142/90, presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato  e dalle rappresentanze degli Enti


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