a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 5
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 01.10.01)

 

Premetto che sono padre di una ragazza invalida totale, volevo sapere se esistono agevolazioni come padre lavoratore, mia moglie non lavora.

Esistono, e hai gli stessi diritti di una madre lavoratrice.
A parte i tre giorni mensili potrai godere di altre agevolazioni. Leggi, sulle nostre pagine, la
Legge 53/00, quella sui congedi parentali, ed anche: Circolare INPS 138/01, Agevolazioni Fiscali Disabili, XIII Legislatura: Handicap e Società

Sono un'insegnante elementare e usufruisco della legge 104 per il figlio minore.
Dovrò a giorni ricoverare il bambino in un centro specializzato per una serie di accertamenti ; il ricovero potrebbe durare da una settimana a quindici giorni.
Ho diritto di assistere mio figlio senza ricorrere all'aspettativa?

Leggi la Circolare INPS 138/01. In pratica puoi usufruire del congedo ordinario da accumulare con quello dei tre giorni.
I riferimenti sono appunto nella circolare 138, congedi parentali
Legge 53/00 e la Circolare INPS 64/01. Trovi tutto nella rubrica

Non ho molta esperienza come insegnante e trovo molto difficile orientarmi in questo "mondo" a cui sto accedendo ora, grazie a un Corso di Specializzazione per insegnanti di Sostegno. Il corso è cominciato ad Agosto e terminerà a Ottobre del 2002, e la cosa che mi preoccupa sono le voci discordi sulla validità del suddetto corso, non vorrei trovarmi ad averlo frequentato e ad aver pagato ben 10 milioni, al fine di ottenere un diploma non riconosciuto. Vi sarei veramente grata se mi aiutaste a capire come sta la situazione in merito.

Vai sul sito della FADIS, c'è molta documentazione in proposito e ti aiuterà a capire.
Solo un cosa vorrei dirti: ho molta stima di chi intraprende questa specializzazione, purchè poi, non sia solo un passaggio per andare ad approdare poi, su lidi più comodi e facili.
Se fossi in te non mi pentirei. Ne sarei orgogliosa.

Può un Dirigente Scolastico negare il giorno libero al docente, che usufruisce della legge104/92 e che chiede la concessione dei tre giorni mensili che la legge stessa gli concede?

NO! NO! NO! NO! NO! NO!

Ho una bimba down di 8 anni, frequentante la 2° elem. La scuola è iniziata dal 13 settembre e ad oggi non è ancora stato nominato l'insegnante di sostegno della bambina. La direttrice della scuola ha, nei primi giorni, concordando con noi, evitato di nominare una supplente temporanea, anche e soprattutto per le enormi difficoltà che la bambina ha nell'adattamento a nuove figure (difficoltà psicologiche certificate). Sino a questa mattina non esistevano ancora graduatorie che permettessero di nominare tale figura in maniera non provvisoria, né gli operatori interessati hanno idea di quando il problema verrà risolto. Tutto ciò non lede i diritti di mia figlia? Quali azioni legali posso intraprendere, ora e successivamente, per tutelarli? E a chi posso rivolgere una formale e ferma protesta per tale "incivile" ed illegale comportamento?

Una immediata denuncia va fatta all'Osservatorio Tecnico per l'Integrazione scolastica, Ministero della Pubblica Istruzione, facendo un esposto sul disservizio (così come mi hai accennato) e, per conoscenza, al Ministro della Pubblica Istruzione (FAX 06/58495957.)
Dopo di ciò, puoi rivolgerti alla più vicina stazione dei CC e denunciare il mancato diritto allo studio, da parte della scuola. 
Il riferimento è la legge 104/92
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione -
Commi:
2. è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap
Art. 13 della legge 104/92 - Integrazione scolastica -
Art. 14 della legge 104/92 - Modalità di attuazione dell'integrazione
Inoltre alla tua Regione, devi chiedere la legge che garantisce il diritto allo studio e la citi nella denuncia Per quanto riguarda l'assistenza da una associazione, puoi rivolgerti all'AIPD di ROMA:
Viale delle Milizie, 106 tel.: (06) 3700235 - fax: (06) 37351749 00192 Roma
e-mail: aipd.sezionediroma@tiscalinet.it

Sono un giovane psicologo non ancora iscritto all'albo. Recentemente ho trovato un impiego presso una scuola media comunale come assistente di sostegno per l'anno scolastico 2001/02. Contattando la direttrice dell'istituto ho appreso che si tratta di due ragazzi che non ho ancora conosciuto e che mi sono stati descritti come portatori di handicap molto gravi.
Immagino sicuramente di dovermi accertare del tipo di menomazioni o disabilità nei casi specifici.
La mia perplessità sorge dalla mia quasi totale mancanza di esperienza pratica con portatori di handicap, essendomi finora orientato verso scelte lavorative o di tirocinio più prettamente cliniche e specificamente psichiatriche.
La mia esigenza è quella di acquisire degli strumenti e modalità di approccio - almeno per ora basilari - nella relazione con portatori di handicap.
Accanto quindi alla necessità di avere consigli pratici su come interagire inizialmente con i ragazzi, sento anche il bisogno e responsabilità di approfondire le mie conoscenze teoriche attraverso testi che permettano un accesso rapido ed efficace a quegli strumenti che mi appresto ad usare e spero velocemente ad affinare.

A ragion di logica e per legge, non sei abilitato come insegnante di sostegno. Ma visto che di fatto anche ad insegnanti di musica vengono affidati bambini H, che devo dire? Tutti si sciacquano la bocca con le belle parole, ad iniziare dal Ministero dell'Istruzione.
Per quanto riguarda "il tuo apprendimento veloce" che devo dire? Non conosco le disabilità dei tuoi alunni, vedi per quello che mi chiedi di contattare le associazioni sulle disabilità dei giovani che ti hanno affidato, credo che sia la soluzione migliore. Eventualmente ti inviero' io la sede più vicina, ma ripeto occorre sapere che tipo di invalidità hanno i giovani.

Sono un insegnante nominato sul sostegno nella scuola media di primo grado e la mia classe di concorso è quella di Educazione Fisica nella quale sono chiaramente abilitato all'insegnamento.
Visto che nella mia Scuola i colleghi di Ed. Fisica non vogliono aderire ad alcun progetto o iniziativa, vorrei sapere se posso svolgere attività di avviamento alla pratica sportiva ed avere accesso quindi ai fondi del Provveditorato destinati a tali attività.

Intendi per i disabili? Certamente si, anzi ti faccio i miei complimenti.
Per i finanziamenti vedi con urgenza LC 131/01 (Finanziamenti Autonomia). Ricorda che il progetto deve essere approvato dal consiglio d'Istituto. Affrettati, credo che la presentazione debba avvenire entro questo mese. Comunque per i termini ti puoi informare al Provveditorato.

Sono un'insegnante di scuola secondaria, abilitata per le classi A051, A050 e A043 sia con l'O.M. 153/99 che con l'ultimo concorso 
ordinario. Faticosamente sono riuscita ad ottenere (è giunto solo ieri 22/09/2001) per mio padre, malato terminale di cancro il decreto d'invalidità con accompagnamento e la L. 104. Per mia madre, monorene per nefrectomia in seguito a carcinoma renale, con esiti di ictus (emiplegia dx), cardiopatia e artrosi deformante non ho ancora ottenuto decreto dagli organi competenti.
Chiedo a cosa, rispetto alla mia situazione lavorativa di precaria, sono nella fase terza delle supplenze, mi dà diritto la legge sull'invalidità e a cosa dà diritto a mio padre.

Credo che tu abbia diritto ad agevolazioni, ma quando esiste un rapporto di lavoro definitivo. Comunque ti puoi rivolgere a qualche sindacato.
Per tuo padre vedi Decreto Ministeriale - Ministero dell’interno- 1 marzo 2000"Determinazione, per l’anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse."(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2000, n. 56)

Avrei un problema da sottoporvi.
Lavoro in anno di prova come insegnante di scuola materna e dovrò seguire due bambini inseiriti nella stessa classe, dei quali uno è un bimbo con la sindrome di down di livello medio-grave (ha 6 anni e l'età mentale di 3) e un altro è cerebroleso grave .
Al bambino cerebroleso grave è stata fornita assistenza per un periodo complessivo di sole 15 ore settimanali ( tenuto conto che i genitori hanno deciso di mandarlo a scuola per 40 ora settimanali ) l'assistenza sarà in orario completamente separato dal mio.
Tenuto conto che il bambino cerebroleso grave ha bisopgno di assistenza continua ( non parla e non si muove e neccessita di essere stimolato di continuo)....chiedo, esiste una legge che determini che con casi così gravi sia possibile aumentare le ore di assistenza?
Il preside dice che al bimbo sono state date solo 15 ore perchè viene da fuori comune.
Altra domanda....come faccio io che devo seguire un bambino così grave seguire contemporaneamente il bimbo down?
Anche lui non ha diritto alle sue ore di sostegno?
Il preside mi ha detto di decidere io le ore di cui quest'ultimo ha bisogno in base alle esigenze della classe e insieme alle insegnanti, Le insegnanti di classe mi dicono che possono "badare" ( termine orrendo) loro al bambino down perchè è più urgente l'altro bambino.
Aggiungo che entrambi i bimbi sono inseriti in una classe di 25 alunni.
Cosa posso fare?Aiutatemi per favore,
Suggeritemi un modo diplomatico di risolvere la situazione perchè è il mio anno di prova.

Carissima, hai una situazione non facile. Vediamo prima le 15 ore assegnate:
Al bambino deve essere assegnata l'assistenza continua per tutto il tempo di permanenza nella scuola e non va divisa con nessun altro. E' errato quello che dice il Dirigente Scolastico. Anche se viene da fuori Comune, deve avere l'assistenza del comune di residenza, ma sicuramente ci saranno accordi intercomunali per fare si che ad erogarla sia il comune dove è la scuola. Ti invito a visitare nella mia rubrica le incombenze dei comuni (Obblighi dei Comuni), anche se la regione citata è il Lazio, ma esiste una regola a livello nazionale che si rifà alla legge 104/92. Ti invito inoltre, a leggere Materna, sempre nella stessa rubrica.
Per quanto riguarda le ore di sostegno il rapporto è di 1 a 1. Pertanto il preside si deve regolare in merito. E' importante in tutto questo che mi hai esposto, che la famiglia lo sappia. E' lei che deve agire nei confronti dell'Ente locale e del Dirigente scolastico.
Altro fatto gravissimo è la classe da 25 alunni. 
Il DM 141/99 (Classi con portatori handicap) ne stabilisce i criteri.
Ti invito inoltre a rileggere la legge 104/92 (Assistenza e integrazione portatori handicap) . Mi raccomando, fai un buon lavoro e sollecita le famiglie affinchè reclamino i loro diritti, anche a costo di denunciare alla magistratura il disservizio.

Posso avere il testo della nota ministeriale del 31 agosto 2001 che permette ai dirigenti scolastici di nominare docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138.

LC 131/01 (Finanziamenti Autonomia). Poi ti invito a leggere la lettera della associazione Futuro, Garanzie integrazione alunni in situazione di Handicap, che abbiamo fatto circolare nel nostro territorio, ed è un primo passo per arrivare poi alla denuncia penale che inoltreremo alla magistratura, contro quei dirigenti o presidi che non si sono attivati per le risorse non utilizzate, che possono permettere l'assunzione a tempo determinato di personale di sostegno per casi particolari e gravi.

Siamo una coppia di genitori il cui figlio portatore di handicap, frequenta la seconda elementare.
Dalla visita il medico scolastico l'anno scorso ha richiesto il maggior numero di ore per aiutare il bambino nel processo di apprendimento.Risultati + che soddisfacenti grazie anche alle capacità dell'insegnante di sostegno.
Quest'anno il bambino è stato visitato da un'equipe a Pisa che ha confermato la necessità di un sostegno per + ore possibili.
La scuola ha invece ridotto le ore a solo 12. Poteva farlo?

Io non so che tipo di gravità ha vostro figlio. Non so se il rapporto tra insegnante e il bambino in stato di handicap è 1 a 1. Ossia certificato dalla commissione ASL (art.4 della legge 104), grave o gravissimo art.3 comma 3 della legge 104/92.
Se la certificazione è quella citata, le ore di sostegno non andavavno ridotte. E' un abuso e va denunciato alla magistratura.

Lavoro per l'Ufficio del difensore civico della Regione Lombardia. Mi rivolgo a Voi per cercare di aiutare un genitore che si è rivolto al nostro Ufficio lamentando l'impreparazione dell'insegnante di sostegno assegnato a suo figlio (alunno della scuola elementare affetto da disabilità mentale) e in genere l'assoluta incapacità del corpo docente a gestire la relazione con i bambini portatori di handicap.
Il direttore scolastico ci ha comunicato che il suddetto insegnante di sostegno, nominato per l'a.s. 2000/2001, non aveva in effetti nessun titolo di specializzazione e (temo) nessun tipo di preparazione specifica.
Poiché la normativa in materia è a dir poco magmatica, vorrei chiedervi il favore di informarmi circa la formazione che deve essere obbligatoriamente posseduta dall'insegnante di sostegno (apposito titolo di specializzazione o altro).
Vi ringrazio subito per la collaborazione e Vi faccio molti complimenti per lo splendido sito che avete costruito e continuate ad alimentare.

Come regola si dovrebbe rispettare la legge 104/92, ma la realtà è ben diversa, sia sotto il piano della continuità educativa, sia per il personale educativo (docente di sostegno) che viene dato come sostegno alla classe.
La mancanza di questo personale, che se ne fugge appena può, a portato a colmare questi posti mancanti , con supplenti, gente senza preparazione e senza voglia, con gravi danni per l'utenza.
Il mestiere dell'insegnante, è una delle professioni di aiuto riconosciute tra quelle più delicate . Con i soggetti disabili poi occorre una sensibilità e una capacità non indifferente. Attraverso linguaggi verbali e non verbali vengono veicolati messaggi di conferma/sconferma, aiuto/abbandono, speranza/rassegnazione, per i docenti, padroneggiare queste dinamiche diventa indispensabile per l'esito dell'intero intervento, in quanto si vanno a definire le vere risorse da utilizzare per imboccare i sentieri che portano alla conoscenza.
Che dire?
Ti invito pertanto a leggere la legge 104/92, art 13, comma 2 e l'art. 15 della stessa legge.
Ma vorrei ricordare che a livello di scuola, ci sono i gruppi di studio e di lavoro che presiedono alla programmazione generale dell'integrazione che ha il compito di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato" (legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, il Gruppo interviene per:
(a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza;
(b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;
(c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi "tecnici";
(d) verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto;
(e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento.
Schematizzando, l'azione del Gruppo di scuola può essere riassunta in competenze di tipo:
- organizzativo: gestione delle risorse personali, definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza, censimento di risorse informali;
- progettuale e valutativo: formulazione di progetti di continuità, progetti specifici relativi alle tipologie di handicap, progetti relativi all'organico, progetti per l'aggiornamento del personale;
- consultivo: assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti, confronto interistituzionale, documentazione delle esperienze e costituzione di banche dati.
L'insegnante di sostegno
E'un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"
Viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo o nell'Istituto di alunni portatori di handicap certificati.
Quando ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno, con un rapporto medio di uno ogni 138 alunni (Formazione Classi con alunni in situazione di handicap DM 141).
Contemporaneamente il D.D./Preside, sulla scorta anche della Diagnosi Funzionale e di tutte le osservazioni raccolte (dagli insegnanti, dai genitori ecc.) segnala la presenza di particolari forme di handicap gravi o molto gravi, chiedendo la deroga dal suddetto rapporto ed indicando il monte orario necessario per un efficace intervento individualizzato. Le assegnazioni in deroga vengono effettuate solo in organico di fatto, a luglio (C.M.184 del 3/7/91).
Il Provveditorato nomina le insegnanti in organico di diritto (rapporto 1/138) o di fatto (con deroga) in base alle richieste avanzate; queste assumono la titolarità nel Circolo (L.148/90) o nell'Istituto assegnato.
Il Direttore Didattico o il Preside assegnerà ai docenti la contitolarità delle classi, in cui sono inseriti i soggetti portatori di handicap, in base al Progetto Educativo di Circolo o di Istituto. Nelle Scuole Medie Superiori gli insegnanti di Sostegno non sono titolari di sede fissa.
E' necessario che l'insegnante di Sostegno assuma l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno h., metta a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assuma la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolga compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo di Circolo/Istituto che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap
L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola elementare e scuola media, in piena contitolarità e corresponsabilità, alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata; nella scuola media superiore valuta solo il soggetto portatore di handicap. La valutazione dei soggetti handicappati deve essere comunque sempre collegiale, concordata e condivisa da tutto il team docente.

Gradirei sapere ( possibilmente con urgenza) se esistono Leggi, circolari, ecc che prevedono la possibilità di svolgere attività terapeutiche riabilitative e/o preventive nell'ambito degli spazi scolastici.

Le terapie si fanno presso i centri specialistici. 
Legge 104/92, Art. 7 - Cura e riabilitazione -
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'art. 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Sto scrivendo una relazione sulla figura dell'insegnante di sostegno nella scuola elementare ma non ho trovato nessun testo di legge che indichi con quale modalità avvengono le assegnazioni al caso ed il monte ore.

Dovresti essere più chiara. Comunque ti invito a leggere, nella rubrica materiali, Le Leggi che regolano l'Handicap nella Scuola Elementare

Gradirei sapere quando riapriranno i corsi per gli insegnanti di sostegno e dove mi devo rivolgere per avere tutte le informazioni a riguardo nella mia città: Torino.

Vedi: Corsi biennali di specializzazione per il sostegno

Gradirei sapere con una certa urgenza se il Comune è tenuto a garantire la presenza nella scuola di un assistente materiale per l'uso dei servizi igienici da parte dei disabili.

Vedi in questa rubrica Obblighi dei Comuni

Sono un docente di sostegno che quest'anno ha avuto il passaggio alle superiori nell'ambito disciplinare ADO4(area psicomotoria).
Il dirigente ci ha accolti con questa frase: qui non si applicano gli ambiti disciplinari.
1)Qual è la normativa che regola il sostegno alle superiori?
2)Che differenza "didattica" c'è tra i vari ambiti?
3)Se per il dirigente scolastico non c'è nessuna differenza, perchè noi dell'area 4 dobbiamo essere penalizzati nella scelta della sede(che sono pochissime), rispetto alle altre?

Risponde Nicola Quirico: Da tempo si discute della sopprensione delle aree alle superiori, ma senza una norma di riferimento resta unicamente una delle tante problematiche legate alla professionalita' del docente di sostegno ancora irrisolte.
Pertanto le aree alle scuole superiori sono previste dalla normativa e non possono essere ignorate. La decisione del dirigente scolastico e' errata e puo' essere oggetto di contezioso.
Le norme di riferimento:
"A partire dall'anno scolastico 1993-94 il sostegno didattico per gli studenti in situazione di handicap nella scuola secondaria di secondo grado è articolato in quattro diverse aree disciplinari:
- ADO1 scientifico-naturalistica
- ADO2 umanistico-linguistico-musicale
- ADO3 tecnico-professionale-artistica
- ADO4 psicomotoria.
La previsione di «aree disciplinari di prevalente interesse», già contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale 215 del 3/6/87, è stata recepita dalla CM 262 del 22/9/88, al comma 5, dove si prevede la nomina di «insegnanti per attività di sostegno nei soli casi indicati dal profilo stesso, specie per alunni con handicap psichico e per l'area eventualmente ritenuta di prevalente interesse per gli stessi fra quelle umanistica, scientifica o tecnologica». È stata resa operativa dalla CM 79 del 23/3/93, con cui il ministro della Pubblica Istruzione così disponeva: «In conformità a quanto prescritto dall'art. 13, comma 5, L. 104/92, il contingente provinciale dei posti di sostegno per l'istruzione secondaria superiore deve essere preventivamente distribuito per tipo di handicap e per aree disciplinari, a seconda delle esigenze formative prevedibili, in relazione al tipo di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti, alle rispettive minorazioni e ai piani educativi individuali già definiti». La stessa CM 79 aggiungeva, alle tre aree individuate, l'area psicomotoria, nella quale era inclusa la sola educazione fisica.
Il comma 5, art. 13 della legge quadro sull'handicap, n. 104/92 così recita:
«Nella scuola sec. di 1° e 2° grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lett. e, realizzate con docenti specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del Profilo dinamico funzionale e del conseguente Piano educativo individualizzato».
tratto da: Pavone M. e Tortello M. (1999), Le leggi dell'integrazione scolastica, Trento, Erickson.

Siamo un gruppo di insegnanti di scuola elementare. Quest'anno ci si è posto un problema.
Nella nostra scuola abbiamo 3 insegnanti di sostegno (una di queste è su non udente) titolari nel plesso A e ognuna impegnata per continuità su un bambino (mentre i plessi sono due).
Siccome abbiamo 1 ingresso in prima elementare nel plesso A, e 3 handicap lievi nel plesso B che l'anno scorso hanno usufruito di mezzo posto ora non riconfermato, chiediamo:
- a chi spetta occuparsi del bambino in prima elementare, forse l'insegnante di sostegno che ha avuto bambini uscenti dalla quinta?

Sarebbe opportuno proprio per la continuità didattica.

- l'insegnante del non udente può essere coinvolta nella distribuzione delle ore agli altri (come si mormora nei corridoi)?

Cosa farebbe il non udente senza l'insegnante di sostegno? Voglio comunque ricordarvi che l'assistenza ai ciechi e ai sordi, secondo la legge 67/93 è a carico delle provincie. E' opportuno sfruttare questa opportunità, inoltre non scordate che ci sono associazioni, come l'ENS che puo' essere un buon aiuto per l'insegnante di sostegno. Infatti possono fornire ausili e personale specializzato che puo' essere utilizzato dalla scuola.

- chi deve seguire gli alunni del plesso B? Forse possono essere considerati i criteri di anzianità di servizio o un precedente breve periodo di copertura?

Questo è un problema organizzativo, ma tenete presente che voi siete assegnate al circolo e non al plesso.

Sono un'insegnante di sostegno.
Innanzitutto vorrei ringraziare la rivista per l'importante servizio di informazione che svolge.
Sono tra i fortunati che a partire dal 01/09 sono stati nominati con contratto a tempo indeterminato. Ho però un problema: in questa data sono già in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità in quanto la data presunta del parto è il 28/09/01. 
Vorrei sapere se posso assumere servizio (certificando il mio stato) perché solo in caso di risposta affermativa partirebbe il trattamento economico, oltre che giuridico, ed avrei diritto quindi alla retribuzione.
Mi rivolgo a voi perchè sia il Provveditorato che il Tesoro della mia provincia mi negano questo diritto adducendo al fatto che essendo in astensione obbligatoria non posso assumere servizio.
E' proprio vero? In questo caso, dove va a finire la tutela della maternità?
Nel caso siate in grado di aiutarmi avrei bisogno di conoscere i riferimenti normativi.

A te occorre una risposta ufficiale, pertanto inoltra la tua richiesta a mezzo fax al sig. Salvatore Gorgone, oppure Dr. Paolo Calderone, oppure Dott.ssa Adriana Ricciardi, degli Affari Sociali, a mezzo fax: 06 48161326.
Ti risponderanno in tempi brevissimi.

Vorrei sapere se possibile, se sono previsti sussidi scolastici, come libri di testo o altro, nelle scuole medie inferiori a portatori di handicap, al di là del reddito familiare. Sperando di poter avere una risposta al più presto possibile in vista dell'apertura della scuola ringrazio.

Ausili - Hanno diritto alla fornitura gratuita degli ausili, protesi e ortesi elencati nel Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale 28/12/92) gli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ciechi e sordomuti.
Ne hanno diritto anche i minori di 18 anni non riconosciuti invalidi per i quali è riconosciuta la necessità di effettuare un intervento compensativo e riabilitativo al fine di prevenire l’instaurazione di una disabilità irreversibile e i maggiorenni in attesa di riconoscimento cui la Commissione medica USL abbia riscontrato una menomazione invalidante che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3.
Erogazione: su prescrizione dello specialista USL o di un medico di fiducia, la USL autorizza l’erogazione della fornitura indicata
Ausili e Sussidi didattici - Per gli alunni disabili, accanto ai sussidi tradizionali, sono disponibili materiali hardware e software che possono essere facilmente e utilmente utilizzati nella scuola. 
La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali. 
Poiché non tutti i sussidi sono concessi gratuitamente e poiché nel mercato esiste una vasta gamma, diversificata nei prezzi e nella validità, occorre che la loro scelta sia operata con estrema attenzione per ottenere la massima ottimizzazione della loro utilizzazione. 
I libri di testo vengono forniti.

Puo' fornirmi informazioni su come fare ricorso contro il parere espresso dalla Commissione Sanitaria per l'accertamento di handicap

Ricorsi - Aspetti sanitari, legati alla valutazione ricevuta: contro i verbali delle Commissioni USL o delle Commissioni Mediche Periferiche è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile (Ministero del Tesoro, Direzione Generale SS.VV. e delle Pensioni di guerra, Commissione Medica Superiore e di invalidità Civile, Via Casilina n. 3, 00182 Roma).
Il ricorso viene definito entro 180 giorni. Dopo tale termine se non interviene alcuna decisione, il ricorso deve intendersi respinto. A questo punto è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
In questo caso è necessario avere un legale che assista il richiedente e il ricorso è sempre contro il Ministero del Tesoro.
Aspetti economici (nel caso, per es., in cui non venga pagata la provvidenza economica per la quale è stato riconosciuto il diritto): in questo caso il ricorso va presentato in Prefettura contro il Ministero dell'Interno che deve pronunciarsi entro 120 giorni.
Trascorso tale termine è ammesso il ricorso giurisdizionale sempre contro il Ministero dell'Interno.
Domande di aggravamento - In alternativa al ricorso, o nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo e non si voglia iniziare un'istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l'"aggravamento", per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione di prima istanza.
Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione della verifica.
Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.
In questo caso le provvidenze economiche iniziano ad essere pagate considerando la data del nuovo accertamento.
Verifiche - Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.
Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento, che viene notificata all'interessato entro 30 giorni.
Se in seguito agli ulteriori accertamenti effettuati viene notificato il provvedimento di revoca, la provvidenza economica viene sospesa a partire dalla data dell'accertamento.
Tutto il procedimento riguardante il riconoscimento dell'invalidità civile è stato riordinato con il Decreto Presidente della Repubblica n. 698, 21/9/94: "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici".

Il docente immesso in ruolo per l'anno scolastico 2001/2002, titolare di legge 104/92 relativa al figlio minore affetto da diabete infantile può usufruire di utilizzazione provvisoria? 
Poichè la sede di servizio risulta particolarmente disagiata può chiedere qualche agevolazione, quali?

Permessi sul posto di lavoro - I genitori lavoratori, o i parenti e gli affini entro il terzo grado, e gli stessi disabili che lavorano possono fruire di permessi dal posto di lavoro (Legge n.104, 5/2/92 art. 33). Possono fruire delle agevolazioni anche i genitori affidatari: l’affidamento deve risultare da una copia del provvedimento rilasciato dal Tribunale competente, con l’indicazione della sua durata presunta e una copia del documento rilasciato dall'autorità competente attestante la data dell’effettivo ingresso del bambino handicappato nella famiglia affidataria.
I permessi si distinguono in orari o mensili.
Questi periodi di assenza dal lavoro vengono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (art. 33, comma 4, Legge n.104/92).
Quali genitori hanno diritto ai permessi
I genitori lavoratori dipendenti, pubblici o privati. Le agevolazioni possono essere prese da entrambi ma in alternativa. 
Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, il cui coniuge sia lavoratore autonomo. 
Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, il cui coniuge non lavora (art. 20 della Legge n. 53/2000). A seguito dell'art. 20 della legge n. 53/2000 che affermava il diritto ai permessi per il genitore anche nel caso l’altro non ne avesse avuto diritto, l’INPS aveva emanato la circolare n. 133/2000 nella quale, con una interpretazione restrittiva della norma, rendeva di fatto fruibile tale diritto ai soli genitori di figli handicappati gravi minori di età. Le disposizioni di questa circolare sono state fortunatamente superate, e il diritto sancito per i genitori di figli di qualsiasi età, dal comma 6 dell’art. 42 del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000” (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). 
Quali genitori non ne hanno diritto: Il genitore lavoratore autonomo. 
Requisiti- per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno.
Possono fare richiesta al datore di lavoro anche coloro che devono assistere persone per le quali ancora non è stata presentata domanda di accertamento dell’invalidità civile presso la ASL, o che sono ancora in attesa di sottoporsi alla visita medica o in attesa di ricevere il verbale di invalidità. Si tratta infatti di certificazioni di natura diversa, tra loro distinte.
Tempi - il riconoscimento della condizione di gravità e il rilascio del certificato vengono effettuati da apposite Commissioni Mediche presso la ASL che devono pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda (art.3-bis, Legge n. 423/93). Se la Commissione non si pronuncia entro i termini o nel caso in cui non sia costituita, i genitori possono farsi rilasciare il certificato da un medico specialista della ASL. La documentazione rilasciata dallo specialista non è definitiva e produce effetto fino all’accertamento della commissione.
Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validità decorrente dalla data della domanda. In seguito è sufficiente presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità, in cui è indicato che da parte della ASL non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).
Domanda - una volta ottenuto questo certificato, si può presentare domanda al proprio datore di lavoro, allegando ad essa una serie di documenti: 
certificato di stato di famiglia; 
certificato di esistenza in vita del figlio; 
autocertificazione che attesti che il figlio è convivente e non ricoverato a tempo pieno. 
Per il godimento dei permessi giornalieri è sufficiente presentare una domanda valida per i 12 mesi successivi (Circolare INPS n.80, 24/3/95) se il certificato di situazione di gravità rilasciato dalla ASL è quello definitivo (cioè attestato dall’apposita Commissione); nel caso in cui il certificato non sia quello definitivo, (rilasciato cioè, in assenza della Commissione competente, da un medico in servizio presso la ASL specialista nella patologia denunciata) la richiesta ha validità per i sei mesi successivi, entro i quali, ai sensi della Legge n. 423, 27/10/93 la Commissione deve comunque pronunciarsi. (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).
Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vivano più persone handicappate in stato di gravità maggiori di tre anni di età, la persona che le assiste può fruire di più benefici, consistenti ciascuno in un permesso mensile di tre giorni (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). Occorre presentare tante domande quanti sono i figli per i quali il genitore chiede i permessi e all’atto della domanda occorre presentare una dichiarazione di responsabilità da cui risulta che: 
il richiedente non è in grado di fornire l’assistenza ai figli handicappati fruendo di soli 3 giorni di permesso; 
nessun’altra persona può prestare assistenza all’altro figlio handicappato; nessun altro parente fruisce a sua volta di permessi per l’assistenza dell’altro figlio handicappato; 
i figli per i quali si richiede il permesso non svolgono attività lavorativa. 
Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede - Indipendentemente dall’età del figlio o parente assistito la legge introduce la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, Legge n. 104/92). Per i dipendenti pubblici tale opportunità esiste esclusivamente nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza.
È necessario il riconoscimento della sola situazione di handicap, non è indispensabile quello di gravità.
Non è più richiesta la convivenza, come introdotto dall’art. 19 comma 1, punto b.
Per fruire di questo diritto è necessario che nella sede prescelta esista un ufficio dell’amministrazione cui appartiene il dipendente e che in tale sede risulti vacante un posto corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.
È sancito inoltre il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede (questo costituisce un diritto incondizionato, Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28, 15/3/93).
Tre giorni di permessi mensili fruibili con persone con più di tre anni di età - Questi permessi sono interamente retribuiti (Legge n. 423, 27/10/93) e coperti da contribuzione figurativa (art. 19, comma 1, punto a, Legge n. 53/2000).
I tre giorni non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. Inoltre sono frazionabili in riposi giornalieri di sei mezze giornate per i dipendenti privati (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59, 30/4/96 e la Circolare INPS n. 211, 31/10/96) mentre non sono frazionabili per i dipendenti pubblici secondo la Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92.
Nel 1997 il Ministero delle Finanze ha emanato la Circolare n. 135, del 7/11/97 nella quale afferma quanto segue “Si porta a conoscenza che il Dipartimento della Funzione Pubblica, appositamente interpellato, ha precisato che i tre giorni di permesso mensile retribuito ... possono essere fruiti anche frazionatamente... Risulta conseguentemente modificato il precedente orientamento sull’argomento espresso dalla Circolare n. 90543/7/488 del 26/6/92”.
Precisiamo però che la Funzione Pubblica non ha emanato una nuova circolare che fa sua tale diversa interpretazione, pertanto la disposizione normativa di riferimento resta la Circolare n. 90543/7/488, come ci è stato riferito da uno stesso referente del Dipartimento. I singoli comparti della pubblica amministrazione su specifica richiesta dell’interessato hanno facoltà di applicare o meno la frazionabilità.
Agevolazioni per i lavoratori disabili - Il lavoratore handicappato può fruire, alternativamente, dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli per tutta la giornata per un massimo di tre giorni al mese.
Se il lavoratore richiede la fruizione dei tre giorni mensili, non ha perciò diritto ad altri permessi.
La possibilità di richiedere, per esempio, la fruizione di un giorno o due e poi anche permessi orari purché non superi nel mese il monte ore di astensione prevista (Circolare INPS n. 80, 24/3/95 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96) è stata superata con la circolare INPS n. 37/99 la quale consente di fruire, nell’ambito dello stesso mese, di un solo tipo di agevolazione e in ultimo dalla Legge n. 53/2000, art. 19, comma 1, punto c.
Secondo la circolare INPS n. 37/99 è possibile che contemporaneamente al lavoratore handicappato fruiscano dei permessi i genitori o parenti e affini dello stesso lavoratore (diversamente da quanto affermato dalla Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 99, 23/3/95 e Circolare INPS n. 80, 24/3/95) purché questo abbia una effettiva necessità di essere assistito oppure nel caso in cui nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare, non lavoratore, in condizione di prestare assistenza.
Si specifica inoltre che i familiari non lavoratori ma studenti sono equiparati ai familiari lavoratori, anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari è richiesto, dal secondo anno di università, oltre l’iscrizione anche l’effettuazione degli esami).
Se il lavoratore handicappato convive con un’altra persona handicappata, che assiste, può fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualità di lavoratore portatore di handicap e di familiare convivente di persona handicappata (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero del Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). Inoltre l’art. 21 della Legge n.104/92 afferma che la persona con grado di invalidità superiore a due terzi assunta come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
L’art. 22 della stessa legge afferma che ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
A decorrere dal 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene riconosciuta, su richiesta dell’interessato, per ogni anno di lavoro svolto il beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388, 23/12/2000).
Altre agevolazioni - I lavoratori disabili o con familiari disabili, oltre alle agevolazioni stabilite dall’art. 33 della Legge n. 104/92, possono fruire di ulteriori facilitazioni e di particolari condizioni previste eventualmente nei rispettivi contratti di lavoro. In particolare per quanto riguarda la legge n. 53/2000 all’art. 17, comma 3, questa considera che “I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggiore favore rispetto a quelle previste dalla presente legge”. Facilitazioni possono essere turni di lavoro più adeguati per genitori con figli disabili, periodi di aspettativa non retribuita, flessibilità di orario, part-time.
Riguardo al part-time, per quanto concerne i dipendenti degli enti pubblici non economici, l’art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro (il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo è pubblicato sul supplemento ordinario n. 54 della Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/3/99) afferma che la condizione di familiare che assiste un portatore di handicap con invalidità riconosciuta non inferiore al 70% determina una condizione di precedenza nel caso in cui le richieste per accedere al regime di part-time superino il contingente previsto (25% della dotazione organica più un eventuale 10% rappresentato da particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari previamente individuate nel contratto collettivo integrativo).
Come è facilmente deducibile dalla lettura di queste pagine, la materia relativa ai congedi e in genere alle agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili stessi è particolarmente intricata perchè fa riferimento ad una imponente serie di disposizioni normative.
Come previsto dall’ 15 della Legge n. 53/2000 è stato emanato il decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative in materia che si pone come obiettivo proprio quello di conferire organicità e sistematicità alle suddette norme. Il Testo unico è stato pubblicato sul supplemento n. 93/L della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 ed è il Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. 
Riscatti di periodi di congedo per assistenza a disabili - I lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno la facoltà di riscattare, a domanda e nella misura massima complessiva di 5 anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari relativi all’assistenza e cura dei disabili in misura non inferiore all’80%, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 18 gennaio 1994 (art. 14, Decreto Legislativo n. 503/92).
Per coloro che sono stati assunti dopo la data del 18 gennaio 1996 e coloro che comunque rientrano nel sistema pensionistico contributivo (Legge n. 335, 8/8/1995, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo (art. 1, comma 40): 
per assenza dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; 
per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 della legge 5/2/92 n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo di ventiquattro mesi. 
Inoltre alle lavoratrici madri (sempre rientranti nel sistema contributivo) spetta un anticipo dell’età per l’accesso alla pensione nella misura di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi.

Sono un'insegnante di sostegno della provincia di Ancona, sono letteralmente demoralizzata. Perchè quest'anno dopo tanto tempo sono riuscita a prendere il titolo di specializzazione con enormi sacrifici, in quanto ho tre figli e riuscivo solo a studiare di notte. Alla fine ho saputo che hanno nominato sì dalla permanente, ma esaurite le graduatorie di sostegno hanno nominato su posti comuni anche senza titolo. Pur sapendo che quest'anno ci sono diversi docenti con specializzazioni, ma purtroppo non riescono ad essere nella permanente. Si parla tanto d'integrazione, ma sono tutte fandonie.

L'ultima disposizione per il personale docente di sostegno e' la CM 137/01
La tua rabbia, la condivido.

Sono un 'insegnante elementare di sostegno e sono indignata dei tagli di organico che per il 2001/02 sono stati fatti a spese degli alunni in situazione di handicap.Infatti dopo anni di servizio nella mia città, (Trino- Vc) non ho neanche ottenuto l' assegnazione provvisoria e i miei due alunni di quinta rimarranno senza insegnante:a fronte di una richiesta di 8 docenti specializzati, se ne sono ottenuti 4 che riescono a malapena a coprire i gravissimi.
Si può fare qualcosa?

da Educazione&Scuola - ScuolaNews:
"(...) Il 2 agosto il Senato approva definitivamente la conversione in legge del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, nel testo licenziato il 25 luglio us dalla Camera; unica novità l'ordine del giorno che impegna il Governo:
- a garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, così come previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998;
- ad autorizzare preventivamente le direzioni regionali, gli uffici periferici e i dirigenti scolastici, dove le necessità della tutela del diritto alla integrazione e all'istruzione dei soggetti disabili lo richieda, a derogare nelle nomine degli insegnanti di sostegno dal rapporto 1/138, al fine di garantire l'adeguata presenza nelle classi degli insegnanti di sostegno.
Sempre il 2 agosto il CdM approva, su proposta dei Ministri per la Funzione Pubblica e dell’Economia e Finanze, un decreto presidenziale che determina in 35.000 unità il contingente di personale della scuola da assumere (per l’anno scolastico 2001-2002) con contratto a tempo indeterminato (...)"

Gentilissimi, complimenti per il Vostro sito!!!
Sono una docente di Ed. Musicale della prov di Cagliari, immessa in ruolo nel '91 a seguito di Concorso ord. per esami e titoli D.M. 23/03/90.
Pur beneficiando della riserva (invalida civile), ho avuto la sede perchè inserita nella graduatoria di merito in posizione utile per l'immissione in ruolo e quindi assegnata alla DOP. Nel '96 ho avuto il riconoscimento dell'handicap e avendo un grado di invalidità superiore ai 2/3 ho diritto alla precedenza di cui all'art. 21della L.104/92.
Ho sempre prodotto domanda di trasferimento per ottenere una sede di titolarità che fosse confacente al mio stato di salute, limitandone i disagi. Considerate le "fasi" delle operazioni di mobilità, le mie richieste non sono state soddisfatte perchè le sedi indicate sono state assegnate nella precedente fase "comunale".
Per l'A.S. 2001/02 sono stata trasferita d'ufficio come soprannumeraria su DOP, in una cattedra orario esterna di una sede distante circa 70 Km dalla mia residenza. Gli art. 29 e 30 del CCDN sulla mobilità, nella parte riguardante i DOP escludono la precedenza di cui all'art.21 L.104/92, quindi chiedo:
1) E' leggittimo un trasferimento d'ufficio escludendo i benefici di Legge?
2) E' leggittimo il permanere nella sede DOP, che per sua natura giuridica preclude quanto sancito dalla Legge ( nella graduatoria non se ne tiene conto, le utilizzazioni - quando possibili- sono subordinate ad altre operazioni di mobilità, ecc.)?
Ho prodotto ricorso nei termini e sono in attesa di risposta pertanto il 01-09-01 dovrò prendere servizio nella sede assegnatami, la situazione personale, pur non grave, non mi permette di affrontare quotidianamente il viaggio perchè molto disagevole. Faccio presente che pur trovandomi in queste condizioni, ho sempre svolto il mio lavoro con responsabilità e competenza, come può essere rilevato nelle scuole in cui ho prestato servizio. Che fare?

Vedi in queste FAQ

Sono un insegnante con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 e mi accingo a chiedere ai sensi della stessa legge un'ora giornaliera di permesso retribuito per tutto l'anno scolastico.
Gradirei sapere se quest'ora è coperto dai contributi previdenziali.

Vedi la Circolare INPDAP - Direzione Centrale Entrate Contributive Ufficio II - del 10 luglio 2000, n. 35

Sono la zia di una bambina di 10 anni sorda, a cui la Commissione Sanitaria per l'accertamento di handicap dell'U.S.L. n. 17 ha riconosciuto nel giugno 1998 la "situazione di gravità" 
Mentre a giugno del 2001 la bambina è stata riconosciuta "persona handicappata", di modo che mia sorella, cioè la mamma, non puo' più usufruire dei tre giorni di permesso al mese per accompagnarla a fare logopedia a Moncalieri, che dista circa 50 Km dal paese dove risiediamo.
Voglio aiutarla facendo ricorso, ma non so come fare.
Mi potete aiutare?

Mi devi far avere la certificazione della ASL. Voglio sapere a quale articolo della legge 104 si fa riferimento.
Ove tu, ritenessi non farlo per questioni di riservatezza, ti segnalo all'URL http://www.fiadda.it/fiadda/sedi.htm un elenco di Associazioni che tuteleranno i tuoi diritti gratuitamente, dopo esserti iscritta.

Sono una mamma vedova con tre figli dei quali una ragazzina di 11 anni certificata dall' ULSS. Frequenta a settembre la I media. Sono venuta a sapere che ci sono dei contributi o sussidi per sostenere questi bambini, purtroppo non riesco a sapere le condizioni, nessuno mi dice qualcosa (o non vogliono dirmelo?). Purtroppo quest'anno non ho diritto ai libri perchè ho superato di 400.000 il tetto dei 30.000.000 avendo inserito il reddito di mio figlio che quest'anno lavora (tra l'altro questo tetto è fermo a 3 anni fa). Avendo anche il secondo figlio che la fa la I superiore per me il costo è oneroso.
Aiutatemi ad avere le informazioni necessarie se c'è un aiuto e dove e a chi devo rivolgermi.

Puoi vedere in questa pagina, tutte le agevolazioni a cui hai diritto: http://www.handylex.org/indici/assist.shtml 

Inoltre mia figlia ha anche bisogno di ripetizioni essendo poche le ore di sostegno, è una bambina con difficoltà logiche e quindi se seguita molto recuperabile (non ha handicap fisici).

Puoi portare tua figlia ad un centro specializzato nella tua provincia, per una terapia specifica per la disabilità di tua figlia.
Contatta la UONPI del tuo territorio e parlane con il Neuropsichiatra Un buon centro: ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"
http://www.edscuola.com/archivio/handicap/italia/ssveneto.html

Siamo i genitori di Elisa, nata il 25/09/95, portatrice di handicap motorio e psichico gravissimo ( respira con tracheotomia, si alimenta con gastostomia...).
Questo sarà il suo 4° anno di frequenza della scuola materna, ma come lo scorso anno l'insegnante di sostegno sarà presente soltanto per 12 ore settimanali.
Ogni anno è una guerra con l'amministrazione Locale ( il SINDACO!!!) che chiede a noi, famiglia, di integrare i costi per l'assunzione di un'assistente.
Anche lo scorso anno non abbiamo accettato compromessi, ed avendo fatto richiesta di presidi quali la carrozzina ed alcuni cuscini utili per la bimba, ci hanno posto di fronte ad una scelta e ci hanno fatto firmare una rinuncia ai presidi in " cambio" dell'assistente.
Oggi il Sindaco ha detto che parleranno della questione in giunta il prossimo lunedì (20 agosto) e ci faranno sapere, ben inteso che la Regione promuove uno stanziamento economico verso gennaio ed è possibile che Elisa potra frequentare la scuola con l'orario completo solo dopo tale periodo.
Dobbiamo continuare ad elemosinare ciò che è un diritto acquisito o davvero il Sindaco e la Giunta comunale possono rifiutarsi di assumere un'assistente per coprire l'orario scolastico??
Furiosi,sdegnati e delusi, speriamo davvero in una risposta illuminante.
Carla e Severino OBERTO,
genitori di un angelo che dalla frequenza della scuola materna ha ricevuto tantissimo, ma con quali sforzi da parte nostra!!!

Carissimi, mi dispiace per l'ottusità di questo Sindaco e la sua giunta.
I loro doveri sono sanciti dalle leggi nazionali oltre che da quelle regionali. 
DENUNCIATELI! Fatelo tramite la stampa locale e quella nazionale, perchè questi signori devono "capire".
Vi elenco qualche legge, ma ci sono anche quelle regionali.
Obblighi dei Comuni
Legge 30 marzo 1971, n. 118
Art. 28.
Provvedimenti per la frequenza scolastica
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n.234
Capo VI
Assistenza scolastica
Art. 42
Assistenza scolastica.
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
Art. 45
Attribuzioni ai comuni.
Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
(in GU del 17 febbraio 1992)
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Art. 13 - Integrazione scolastica -
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
Comma 3 : Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
La Legge Regionale (la vostra non so quale sia), ricalca in maniera più precisa il D.L. 112/98, art 138 e 139: i compiti delle Regioni, Province e Comuni.

Le scrivo perchè con questa nuova legge del 3 luglio 2000, la mia situazione diventa complicata. 
Comincio a Settembre il 2° anno di specializzazione per il sostegno. Quest'anno ho già insegnato sul sostegno pur frequentando contemporaneamente il corso. Ora il mio dubbio é per la continuità; c'è la possibilità di ritornare allo stesso caso? e/o, avrò la possibilità di lavorare anche quest'anno?

Risponde Nicola Quirico:
Direi che per la collega non esiste nessuna norma specifica in grado di tutelarla in quanto la specializzazione non l'ha ancora acquisita e questo non dipende dal decreto del 3 luglio.
Questo non esclude a priori la possibilita' di essere riconfermata sul caso dell'anno precedente ma bisognera' vedere che cosa accadra' dopo l'immissioni in ruolo dei doceni precari specializzati e le chiamate per le supplenze dei docenti gia' specializzati.

Il Direttore Generale Zucaro con la nota del 28 marzo 2001 in merito alle assunzioni in ruolo sul sostegno precisava l'ordine di reclutamento: per primo si dava la precedenza ai concorsi del 90, relativamente a classi di concorso per le quali non era stato espletato il concorso nel 99 (quindi i vecchi concorsi provinciali) di seguito i nuovi concorsi su base regionale.
E' ancora valida questa circolare?
Ho superato il concorso nel 90 sulla 17A a Pescara (discipline economico aziendali) ed il 14 giugno 2001 ho conseguito la specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria.Per le immissioni in ruolo da fare entro il 31 Agosto ho speranza di beneficiare di questa precedenza?

Risponde Nicola Quirico: 
in questo momento e' molto dificile rispondere al suo quesito.
Le suggerisco di contattare direttamente il responsabile dell'ufficio reclutamento o concorsi del suo Provveditorato agli Studi.
Da informazione raccolte da colleghi sindacalisti presenti ad un incontro nella Direzione Scolastica Regionale dell'Emilia Romagna la scorsa settimana ci e' stato riferito che si era ancora in attesa di indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione per la formazione delle graduatorie di sostegno. La formazione di tale graduatorie risulta complessa in quanto devono essere incrociate con altre graduatorie e a mio avviso anche per la mancata istituzione di una classe di concorso specifica per l'attivita' di sostegno.
In merito alla nota da lei segnala e di cui ero conoscenza le suggerisco di porre il quesito anche alle organizzazioni sindacali ed in particolare alla CGILSCUOLA che per prima ne ha dato notizia. Infatti come FADIS non siamo un sindacato e su questi aspetti specifici gli unici che possono intervenire sono purtroppo i sindacati che nella maggior parte dei casi "ignorano" le problematiche dei docenti di sostegno.

Desidereremmo avere informazioni in merito alla formazione degli insegnanti di sostegno di cui chiedono notizie molti nostri utenti.
L'Università di Firenze non attiverà quest'anno il corso di specializzazione dello scorso anno presso la facoltà di scienze della formazione. Quali altre possibilità ci sono?

Come si diventa insegnanti di sostegno? Sono stati vietati i corsi di sostegno?
http://www.bdp.it/handitecno/documenti/faq1.htm 
Riteniamo opportuno fare il punto sulla formazione dei docenti di sostegno, vista la ridda di chiacchiere in libertà e di disinformazioni (messe in circolazione con motivazioni speciose e, troppo spesso, false e tendenziose), anche se, mentre scriviamo (1 luglio 2001), il nuovo Governo non ha ancora (comprensibilmente!) reso note quali determinazioni intende assumere sul problema della formazione dei docenti in genere e di quella degli insegnanti di sostegno in specie.
La circolare interministeriale, diramata dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università (ora riunificati) il 24 aprile 2001, prot n.10496/DM, si è limitata a ribadire con fermezza quanto già chiaramente, ancorché sinteticamente, sottolineato con la circolare del Ministero dell'Università 1 febbraio 2001, prot n. 186, e cioè "che i corsi destinati alla formazione di docenti di sostegno per la scuola elementare e materna si concludano entro l'a.a. 2001/2002 ed inoltre che entro l'a.a. 2000/2001 si concludano i corsi destinati alla formazione di docenti di sostegno per la scuola secondaria."
Dal momento che molti avevano fatto orecchie da mercante alle disposizioni appena ricordate, con la circolare del 24 aprile le stesse sono state ribadite con molta fermezza e con l'aggiunta che alcuni corsi realizzati e/o in corso di realizzazione erano sub iudice per verificarne la validità.
In altri termini, con le due richiamate note ministeriali si è voluto ricordare al colto e all'inclita e a tutti quanti dimostravano con i fatti di averlo dimenticato che, con gli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002, si conclude una fase transitoria per la formazione dei docenti di sostegno, così come stabilito dalla legge n 104/92 e dal D.I. n 460/98, e si entra a regime: terminano i corsi di specializzazione e le Università si fanno carico, in prima "persona", della formazione dei docenti in genere e di quelli di sostegno specie.
Vediamo, allora, quale è oggi il percorso per diventare docenti di sostegno, tranne che non intervengano, nel frattempo, nuove determinazioni da parte del nuovo Governo.
La legge 19 novembre 1990,n.341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" è, in proposito, la fonte normativa primaria, in applicazione della quale sono stati emanati i DD.PP.RR. 31 luglio 1996,n.470 e n.471, contenenti , rispettivamente, il "Regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria" (la cosiddetta S.S.I.S.) e il "Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria" ( la cosiddetta laurea per i maestri delle scuole materne ed elementari). L'art.5 della tabella XXIII-bis, aggiunto alla preesistente con il DPR n.470/96, prevede che " i piani di studio degli allievi che intendono conseguire una abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralità, da considerare obbligatorie (…)" e che " dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attività di laboratorio e di tirocinio". Identica previsione è contenuta all'art.8,c.5 della tabella XXIII, aggiunto dopo la XXII-ter dal DPR n.471/96, con le seguenti diversità: le semestralità da aggiungere sono "almeno sei" con la contestuale possibilità di ridurre il piano di studi di una annualità o di due semestralità. Ulteriori disposizioni, soprattutto per quel che riguarda la durata del corso (in genere sei mesi da aggiungere ai due anni) e la quantificazione oraria delle attività di tirocinio e di laboratorio, sono contenute nel Decreto 26 maggio 1998 del M.U.R.S.T. Decreto richiamato e confermato dell'art 10 del D.I. (Istruzione e Università) 4 giugno 2001, prot n. 11304/DM, contenente il "Regolamento recante norme relative ai titoli universitari ed ai curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base".
Pertanto, chi intende conseguire il diploma di specializzazione come docente di sostegno (e conoscere le date per la presentazione della domanda di iscrizione e per sostenere eventuali prove d'ingresso, il costo, la durata ecc) deve rivolgersi alle Università che hanno istituito i corsi di laurea in scienze della formazione primaria (una ventina fra statali e non statali) e a quelle che hanno attivato le S.S.I.S (praticamente quasi tutte).

Vorrei una risposta chiara riguardo alla mia posizione di lavoratrice madre di due bambini disabili gravi. Sono una precaria abilitata inserita in graduatoria permanente. Non ho allegato la documentazione riguardante la disabilità dei miei figli alla domanda di inserimento in graduatoria in quanto in provveditorato (Bari) mi hanno riferito che tale documentazione non mi dava alcuna agevolazione per una eventuale priorità nell'immissione in ruolo nè priorità di scelta di sede qualora convocata; mi hanno anche riferito che le agevolazioni di cui potrei godere sono quelle riferibili all' artic. 33 della 104 e non quelle dell'articolo 21 che riguarderebbero soltanto i diretti disabili, naturalmente soltanto dopo essere entrata in ruolo. Sinceramente a me sembra strano che mentre il secondo comma dell'articolo 21 della 104 è allargato ai genitori non lo sia anche il primo. Intanto le immissioni sono state già effettuate e a me, dopo anni di lavoro a pochi chilometri da casa , nonostante mi sia dedicata con passione al mio lavoro senza mai rivendicare alcun diritto o permesso, senza mai essermi assentata un giorno da scuola, cercando di conciliare al meglio le esigenze dei miei bambini con le esigenze dei miei alunni, tocca ora dover rinunciare al lavoro in quanto le sedi disponobili rimaste mi costringerebbero a star fuori di casa quasi tutta la giornata. Naturalmente non rinuncio ai miei figli ma ad un lavoro che amo.

IL LAVORATORE HA DIRITTO DI OTTENERE, OVE POSSIBILE, L'AVVICINAMENTO AL PARENTE PORTATORE DI HANDICAP DA LUI ASSISTITO-
Se un provvedimento del datore interrompe la convivenza (Cassazione Sezione lavoro n.3027 del 29 Marzo 1999, Pres. Sommella, Rel. Vidiri).
Il lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado, portatore di handicap, con lui convivente, ha diritto, in base all'art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104, a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
L'art.33 della L.104/92, riferendomi alla sentenza che ho citato, fa parte di una normativa, quella della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, il cui complessivo disegno è fondato sull'esigenza di perseguire un evidente interesse nazionale, stringente e infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionalmente fondamentali dei soggetti portatori di handicap.
Si è venuta così a realizzare una tutela del portatore di handicap destinata ad incidere in settori diversi, prevedendosi interventi di tipo sanitario ed assistenziale, forme concrete di integrazione scolastica e di inserimento nel campo della formazione professionale e nell'ambiente di lavoro, e contemplandosi altresì l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione.
In tale contesto normativo, osservava la Corte in questa sentenza, non poteva non attribuirsi il dovuto rilievo anche all'istituzione familiare perchè non vi è forse settore in cui la dedizione alla famiglia risulti maggiormente utile di quanto lo sia per l'assistenza ed il sostegno degli handicappati. E appunto in questa ottica di piena soddisfazione delle indicate esigenze, va letto l'art.33 della Legge 104/92, che tende al mantenimento della convivenza tra il genitore e il lavoratore familiare ed un suo parente o affine entro il terzo grado, handicappato, assistito con continuità. Il lavoratore infatti ha diritto a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e, inoltre, non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Tale diritto che trova la sua ratio nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale convivenza, che potrebbe avere ricadute negative sullo stato fisico e psichico dell'handicappato, non risulta però illimitato; ed invero, si afferma in questa sentenza, come è dimostrato dall'inciso "ove possibile", di cui al quinto comma dell'art. 33, il diritto alla effettiva tutela dell'handicappato, venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perchè tutto ciò può tradursi in un danno per la collettività....ma questo non è il suo caso.
Sotto altro versante, la chiara lettera del comma quinto dell'art.33, messo anche in relazione con i restanti commi dello stesso articolo, dimostra chiaramente che il diritto del genitore e del familiare lavoratore dell'handicappato non può farsi valere nei casi in cui la convivenza viene interrotta con l'assegnazione della sede lavorativa, ed il genitore o il familiare tendono, successivamente, a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato.
Spero di essere stato chiaro.

Sono previsti, nella scuola di secondo grado in aggiunta all'insegnante di sostegno specializzato, gli assistenti alla comunicazione per allievi sordi che si esprimono attraverso la L.I.S.?
Quali sono le procedure di nomina? Quali sono i loro compiti?

Certamente e la competenza per l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, appartiene alle Province.

Per un docente che ha un figlio con handicap grave spettano due anni di aspettativa per assistenza al figlio handicappato con retribuzione pari a???????
Ho interpellato il Tesoro, la ragioneria Prov.le dello stato, il Provveditorato, tutti cascano dalle nuvole e non sanno dirmi niente. L'INPS ha detto che l'argomento riguarda le aziende private e non i dipendenti pubblici cortesemente.

La retribuzione è quella che percepisci, fino all'importo di 70 milioni.
Vedi Circolare INPS 138/01, ci sono anche i modelli allegati e tutti i riferimenti della legge.

Sono una insegnante di sostegno da poco specializzata e madre di un bambino di quasi tre anni certificato per "disturbo generalizzato dello sviluppo". Già iscritto alla scuola materna per il prossimo anno scolastico, su consiglio dell'assistente sociale e d'accordo con il neuropsiciatra, è stato inserito in un asilo nido integrato dato che le sue capacità sono quelle di un bambino di circa 18 mesi.
A chi spettano i contributi per un'educatrice in più nel nido integrato e in base a quali leggi o decreti?

Nella nostra rubrica hai tutte le leggi che tutelano tuo figlio nella scuola. 
In questo caso vai a le leggi che regolano l'integrazione nella scuola materna.

Ho letto su La Rocca che nel decreto sul precariato è compreso un articolo che riguarda la formazione delle classi con alunni handicap. E' vero? Io non sono riuscito a trovarlo.

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n.255
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002. (GU n. 153 del 4-7-2001)

(Omissis)
Art. 3.
1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

Ossia il D.M. 141/99 (andato a modificare l'art.10 del D.L. 331/98)

Nicola Quirico ha riportato, in una discussione sul Forum Genitori del sito www.disabili.com un suo intervento a proposito della DGR 2591/00 della regione Lazio, nel quale lei afferma che è finita l'assistenza a gocce, cambia il rapporto tra Regione e centro di riabilitazione...
Vuol essere così gentile da spiegarmi?

Intendevo questo: 
Il Centro di Riabilitazione, deve per obbligo, richiesto dalla Regione Lazio presentare un piano di riabilitazione personalizzato per il disabile psichico o fisico. Ha presente il P.E.I. che si istruisce dopo il Pino Piano Dinamico Funzionale? Cosi' e' questo
Non piu' terapie di 60 o 90 gg., ma un piano in cui si indichino gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 
Il tempo? Non so puo' essere 1 anno o meno, dopo di cio' si tira la linea e si vedono i risultati raggiunti. Tutto qui.

Da quest'anno è entrata in vigore una delibera Regionale del Lazio la no. 2591 del 2000 che cambia radicalmente il sistema di accreditamento dei Centri di Riabilitazione del Lazio, questo ha portato a non pochi problemi tra cui la dimissione di bambini in età evolutiva, cosa veramente grave, se la cosa avviene per questioni economiche senza una ragione clinica. Il CO.C.I.D. (comitato di coordinamento dell'integrazione del disabile) di cui io faccio parte ha subito preso delle iniziative con l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, il quale da Aprile u.s. a tutt'oggi è rimasto indifferente al problema, ed è di pochi giorni la notizia di bambini dimessi per effetto dell'entrata in vigore della succitata delibera. Mi rivolgo ai lettori del forum per sapere se qualcun'altro ha avuto questo trattamento di essere stato dimesso senza una diagnosi clinica.
Vorrei sapere inoltre come sta cambiando il rapporto tra Utente e Centri di Riabilitazione!!!

Per l'attività riabilitativa di pazienti in età infantile si provvede ad elaborare ed attuare piani riabilitativi personalizzati rivolti al trattamento delle disabilità sia fisiche che psichiche.
Non e' cambiato nulla per il paziente, solo che deve essere dimesso e poi rientra dopo che il centro di riabilitazione ha completato il progetto per il soggetto.
E' finita l'assistenza a gocce, tutto qui. Cambia il rapporto tra Regione e Centro di Riabilitazione.

 


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